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Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 2435/2008 – Verbali ispettivi e giurisdizione: chi può accertarne la veridicità?

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Verbali ispettivi, querela di falso e giurisdizione: spetta al giudice amministrativo valutare l’attendibilità degli atti posti a fondamento della cancellazione dall’albo degli operatori agrituristici.

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 1° febbraio 2008, n. 2435. La Corte chiarisce che l’accertamento della veridicità e dell’attendibilità degli atti istruttori posti a fondamento di un provvedimento amministrativo compete al giudice munito di giurisdizione sulla situazione giuridica controversa. Non è ammissibile rivolgersi autonomamente al giudice ordinario per ottenere una valutazione sull’idoneità probatoria di verbali destinati a essere esaminati nel giudizio amministrativo. La fede privilegiata dell’atto pubblico non si estende alle valutazioni approssimative e alle percezioni suscettibili di errore. La Cassazione ribadisce anche i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e conferma la condanna alle spese della parte integralmente soccombente.

LA VICENDA

La titolare di un’azienda agrituristica contestava la veridicità di un verbale ispettivo e di un successivo parere redatti da funzionari provinciali, ritenendoli responsabili della proposta di cancellazione dall’albo degli operatori agrituristici. Dopo il rigetto delle domande di accertamento del falso e risarcimento del danno nei primi due gradi, ricorreva in Cassazione. Le Sezioni Unite dichiarano la giurisdizione amministrativa sulla contestazione dell’idoneità degli atti a fondare il provvedimento e rigettano il ricorso.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

GIURISDIZIONE CIVILE – GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI – ATTI ISTRUTTORI PRESUPPOSTI – ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ E DELL’IDONEITÀ PROBATORIA – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO – DOMANDA AUTONOMA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO – INAMMISSIBILITÀ.

In materia di controversie relative alla cancellazione dall’elenco degli operatori agrituristici, spetta al giudice amministrativo, competente a conoscere della situazione giuridica incisa dal provvedimento, accertare la veridicità e l’attendibilità degli elementi contenuti negli atti istruttori presupposti, nonché valutarne l’idoneità a giustificare l’adozione del provvedimento stesso. Non è consentito proporre davanti al giudice ordinario un’autonoma domanda diretta a ottenere l’accertamento dell’attendibilità, della validità o dell’efficacia probatoria di atti destinati a essere utilizzati nell’ambito di una diversa giurisdizione. Il potere di disapplicazione degli atti amministrativi previsto dall’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, attiene ai limiti interni della giurisdizione ordinaria e non modifica il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione Unite, Sentenza 01/02/2008, n. 2435

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 24 settembre 1992, P.P.G. ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, O.G., C.V. nonchè la Amministrazione della Provincia di Lecce, per sentir accertare la falsità del verbale che l’ O. e il C. (funzionari della Ripartizione Agricoltura della Provincia di Lecce) avevano redatto il 22 agosto 1990 nonchè del parere che i medesimi avevano espresso il successivo 18 ottobre 1990, con condanna di tutti i convenuti in solido al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e al rimborso delle spese di lite.

Ha esposto l’attrice, a fondamento di tali richieste, che i convenuti, dopo un sopralluogo nella sua azienda, attraverso una serie di false attestazioni, avevano indotto la Giunta Provinciale a proporre (con Delib. n. 2740 del 1990) al competente Assessorato Regionale la sua cancella Violazione della Circolare MAF n. 10 del 27 giugno 1986 e della Circolare approvata dalla G.R. Puglia n. 3178 del 18 luglio 1989, avente a oggetto Modifiche della Circolare n. 1 del 15 maggio 1985 (Norme per l’attuazione della zione dall’albo degli operatori agrituristici.

In particolare, il citato verbale 22 agosto 1990 conteneva false attestazioni riguardanti la superficie delle aree coperte (indicata in mq. 100, mentre era in realtà di mq. 138,18), dei servizi igienici (indicata in mq. 30, mentre in realtà era dì mq. 61,53), del piazzale (indicata in mq. 300, mentre in realtà era di mq. 500), del recinto per gli animali (indicata in mq. 20, mentre in realtà era di mq. 252) e della pineta (indicata in ha 2.00.00, mentre in realtà era di ha 1.35.00), nonchè il numero delle piazzole per roulotte (indicate in 105, mentre in realtà erano 100).

Nel citato verbale – ha riferito ancora l’attrice – era altresì falsamente attestata la mancanza di un locale idoneo al ricovero degli animali (invece esistente), il mancato possesso da parte della titolare della azienda dei certificati SCAU, del certificato di famiglia, delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, la inesistenza di un fabbricato di n. 15 stanze e la mancanza di superfici coltivate ad ortaggi e angurie (visibili anche se in parte distrutte dalla siccità).

Essa attrice, ha esposto ancora la P.P., da un lato, aveva già denunziato all’Autorità Giudiziaria tali falsità e i convenuti O. e C. erano stati tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 479 c.p., anche se poi prosciolti con sentenza emessa a seguito di patteggiamento, dall’altro, che essa concludente aveva pure impugnato davanti al TAR gli atti oggetto di querela di falso e la conseguente delibera con cui era stata proposta la sua cancellazione dall’albo degli operatori agrituristici.

I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno eccepito la inammissibilità della domanda, essendo intervenuto in sede penale giudicato di assoluzione per gli stessi fatti; e comunque la sua infondatezza nel merito.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza 29 aprile 2002 ha rigettato la domanda, con condanna dell’attrice al rimborso delle spese processuali.

Gravata tale sentenza dalla soccombente P.P. la Corte di appello di Lecce, nel contraddittorio degli appellati O., Amministrazione della Provincia di Lecce nonchè di C. V. che costituitisi in giudizio hanno chiesto il rigetto della avversa impugnazione, e con l’intervento del Procuratore Generale presso la stessa Corte, con sentenza 16 aprile – 14 giugno 2004, ha rigettato il gravame, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a 13 (tredici) motivi e illustrato da memoria la P.P..

Resistono, con distinti controricorsi, illustrati da memoria, C.V., O.G. nonchè la Amministrazione Provinciale di Lecce.

Poichè con il nono motivo la sentenza del giudice di appello è stata impugnata per avere negato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere di alcuni aspetti della controversia la causa è stata rimessa a queste Sezioni Unite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come accennato in parte espositiva la odierna ricorrente ha promosso il presente giudizio perchè sia accertata la falsità del verbale che l’ O. e il C. (funzionari della Ripartizione Agricoltura della Provincia di Lecce) hanno redatto il 22 agosto 1990 nonchè del parere che i medesimi hanno espresso il successivo 18 ottobre 1990, atteso che attraverso una serie di false attestazioni, costoro hanno indotto la Giunta Provinciale a proporre (con Delib. n. 2740 del 1990) al competente Assessorato Regionale la sua cancellazione dall’albo degli operatori agrituristici.

2. Come evidenziato anche dalla ricorrente nella propria memoria ex art. 378 c.p.c., ai fini del presente giudizio (e della declaratoria della sua inammissibilità per essere venuto meno l’interesse a agire della ricorrente) non è rilevante che il TAR Puglia, sez. Lecce, con sentenza 26 aprile – 17 luglio 2007 abbia accolto il ricorso proposto dalla P.P. avverso il provvedimento 5 luglio 1996 con sui la stessa è stata cancellata dall’albo degli operatori agrituristici.

Una tale pronunzia, infatti, pacificamente, non risulta passata in cosa giudicata.

3. Premesso quanto sopra, per quanto rilevante al fine di risolvere il problema relativo alla sollevata questione di giurisdizione, si osserva che la Corte di appello di Lecce ha testualmente affermato:

“infondato è altresì il dodicesimo motivo di gravame con cui la appellante sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto comunque dichiarare, anche nel caso di mancato riconoscimento della loro falsità, gli atti impugnati inidonei a essere posti a fondamento di un provvedimento amministrativo, in quanto simile declaratoria esula dai poteri di competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, traducendosi sostanzialmente in un indebito annullamento di atti amministrativi”.

4. La ricorrente censura tale capo della pronunzia impugnata con il decimo motivo con il quale lamenta “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia attinente al dodicesimo motivo di appello e cioè sulla ammissibilità davanti all’A.G.O., e relativa giurisdizione, della subordinata domanda dì accertamento della non rispondenza al vero dei dati forniti nel verbale degli ispettori e sulla loro inidoneità ad essere posti a fondamento di un provvedimento amministrativo.

Violazione e falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E) e degli artt. 112 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Si osserva, infatti, che al tempo dei due ricorsi al TAR (avverso i provvedimento della Amministrazione Provinciale di Lecce e della Regione Puglia) non erano stati ancora introdotti i mutamenti del processo amministrativo che avrebbero consentito la prova per testi, al fine di dimostrare il contrario di quanto presupposto dalla p.a., ammesso che gli atti posti a fondamento dei provvedimenti non fossero da impugnare solo con la querela di falso.

Sicchè, prosegue la ricorrente, l’accertamento che i fatti esposti nel verbale e nel parere, redatti dagli ispettori, non erano comunque rispondenti alla realtà, nel caso di errori materiali o commessi per mera negligenza dai redattori, e che i loro atti erano inidonei per costituire fondamento di qualsiasi attività amministrativa, rientra nella giurisdizione dell’AGO. Il Giudice di primo grado ha sostanzialmente accertato la non veridicità, pur avendone dichiarato l’irrilevanza ai fini della domanda di accertamento del falso, ma ha anche contraddittoriamente rigettato la subordinata domanda di accertamento delle divergenze tra dati riferiti e quelli reali.

Il Giudice d’appello, nel confermare, sul punto, la sentenza di primo grado, ha erroneamente ritenuto che l’AGO non potesse effettuare l’accertamento. Ma l’annullamento dei provvedimenti amministrativi era stato già richiesto al TAR Puglia Sez. di Lecce. Al Tribunale Civile, invece, era stato chiesto, sulla subordinata causa petendi della gravissima colpa che, quanto meno, A aveva caratterizzato il comportamento degli ispettori, di accertare la non rispondenza al vero delle attestazioni contenute negli atti in questione e dichiararli inefficaci ed inutilizzabili tanto da non poter costituire la base di successivi provvedimenti e, comunque illeciti e produttivi di danno.

La nullità-inefficacia e, in definitiva, la disapplicabilità di un atto negoziale illecito, sia pure reso in un procedimento amministrativo, rientra nella giurisdizione ordinaria, quando sia dedotta la lesione di un diritto soggettivo.

Nel caso di specie era stata richiesta la condanna al risarcimento del danno dei convenuti per avere gli ispettori attestato illecitamente, con dolo o con grave colpa, fatti non rispondenti al vero, tali da provocare le attività dell’AP. di Lecce e della Regione Puglia di revoca della concessione agrituristica, oggetto di impugnativa davanti al TAR. Si era, quindi in materia di lesione di diritti soggettivi e di accertamento dell’illecito produttivo di danno, rientranti nella giurisdizione ordinaria.

5. Il motivo non coglie nel segno.

Sotto nessuno dei profili in cui si articola.

Giusta la previsione della L. 5 dicembre 1985, n. 730, art. 6, sulla disciplina dell’agriturismo – applicabile nella specie ratione temporis essendo i fatti oggetto di controversia intervenuti anteriormente sia alla L. 20 febbraio 2006, n. 96, sia al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che hanno profondamente innovato la materia – le regioni istituiscono l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche ai sensi della stessa L. n. 730 del 1985, art. 2.

Al riguardo non si è mai dubitato – a quel che risulti – che eventuali controversie, relative alla mancata iscrizione nell’elenco in questione o alla cancellazione dallo stesso sono sottratte alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria e devolute a quella dei giudici amministrativi.

La odierna ricorrente, del resto, non contesta tale giurisdizione dei giudici amministrativi (e, infatti, espressamente da atto di avere, a suo tempo, impugnato innanzi al TAR i provvedimenti adottati al riguardo, sia dalla Amministrazione Provinciale, che dalla Regione di revoca della concessione agrituristica), oppone, peraltro – per quanto è dato comprendere dal contesto del motivo in esame – che poichè quei provvedimenti amministrativi si fondano sul verbale e sul parere redatti dall’ O. e dal C., e ora oggetto di controversia, è rimesso alla giurisdizione del giudice ordinario l’accertamento che gli stessi – ancorchè, per ipotesi, non possano essere impugnati con querela di falso – contengono comunque, errori – materiali o commessi per mera negligenza dai redattori – da essere i- nidonei a costituire fondamento di qualsiasi attività amministrativa.

La deduzione è manifestamente infondata.

E’ palese, infatti, che esclusivamente il giudice munito di giurisdizione sulla situazione dedotta in giudizio (nella specie:

pretesa della P.P. a conservare la iscrizione nell’elenco degli esercenti la attività agrituristica), e quindi, il giudice amministrativo, può vagliare se il provvedimento che ha leso quella situazione (e, quindi, vuoi il provvedimento con cui la Giunta Provinciale ha proposto la cancellazione della ricorrente dall’albo degli operatori agrituristici, vuoi il provvedimento che ha disposto, in concreto, tale cancellazione) è stato, o meno, adottato, nel rispetto delle condizioni di legge e quindi accertare se quanto emerge dagli atti presupposti dei detti provvedimenti, id est dal verbale 22 agosto 1990 e il parere 18 ottobre 1990 (ora oggetto di controversia) risponde, o meno, al vero.

Irrilevante – e non pertinente – al fine del decidere e di pervenire a una diversa soluzione della controversia è la circostanza che al tempo dei due ricorsi al TAR (avverso i provvedimenti della Amministrazione Provinciale di Lecce e della Regione Puglia) non erano stati ancora introdotti i mutamenti del processo amministrativo che avrebbero consentito la prova per testi, al fine di dimostrare il contrario di quanto presupposto dalla p.a., atteso che la questione investe i poteri del giudice amministrativo, nell’ambito della sua giurisdizione.

Contrariamente a quanto del tutto apoditticamente si invoca in ricorso, in conclusione, deve escludersi che possa proporsi, innanzi al giudice ordinario, una domanda diretta ad accertare la “attendibilità” (o, per ipotesi “validità”) di una prova da utilizzare innanzi ad altra autorità giurisdizionale e la sua idoneità a suffragare – nell’ambito di quella diversa giurisdizione – la fondatezza degli assunti di una delle parti.

Parimenti non conferente, al fine del decidere è il precetto di cui alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, All. E (secondo cui, “in questo caso come in ogni altro caso le Autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”).

Le questioni inerenti alla disapplicazione dei provvedimenti amministrativi, infatti, attengono ai limiti interni della giurisdizione del giudice ordinario, senza toccare quelli esterni che riguardano i rapporti tra detto giudice e quelli che appartengono ad ordini giurisdizionali diversi (cfr. Cass., sez. un., 4 ottobre 2005, n. 19324; Cass. 21 maggio 1999, n. 4941; Cass. 23 marzo 1994, n. 2775).

6. Conclusivamente sulla punto, deve rigettarsi il decimo motivo di ricorso, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo, quanto alla domanda diretta all’accertamento della inidoneità degli atti, oggetto di controversia in questa sede, ad essere posti a fondamento di un provvedimento amministrativo.

7. Così risulta la questione di giurisdizione, considerazioni di ordine logico impongono di esaminare con precedenza, rispetto agli altri motivi del complesso ricorso, il tredicesimo, con il quale si denunzia “violazione dell’art. 70 c.p.c. e segg.. Nullità della sentenza di primo grado art. 360 c.,p.c., nn. 3 e 4 c.p.c.”.

Si osserva, in particolare, che ancorchè risulti, dalla sentenza di primo grado, che la Cancelleria abbia dato avviso al P.M., non risulta che questi abbia partecipato, con il formulare le proprie conclusioni, al processo.

La sentenza di primo grado – conclude per l’effetto la ricorrente – è quindi nulla e la causa va rimessa al tribunale per una nuova decisione.

8. Il motivo è manifestamente infondato.

Come affermato da una giurisprudenza assolutamente costante di questa Corte regolatrice – da cui, e senza alcuna motivazione totalmente prescinde parte ricorrente – infatti, deve ribadirsi, ulteriormente, che per la osservanza delle norme che prevedono l’intervento obbligatorio del p.m. nel processo civile è sufficiente che gli atti siano comunicati all’Ufficio del medesimo, per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre la effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. 24 maggio 2005, n. 10894; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571, tra le tantissime).

9. Premesso quanto sopra si osserva come già anticipato sopra, che la odierna ricorrente ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, O.G., C.V. nonchè la Amministrazione della Provincia di Lecce, per sentir accertare la falsità del verbale che l’ O. e il C. (funzionari della Ripartizione Agricoltura della Provincia di Lecce) hanno redatto il 22 agosto 1990 nonchè del parere che i medesimi hanno espresso il successivo 18 ottobre 1990, con condanna di tutti i convenuti in solido al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e al rimborso delle spese di lite, atteso che i convenuti, dopo un sopralluogo nella sua azienda, attraverso una serie di false attestazioni, avevano indotto la Giunta Provinciale a proporre al competente Assessorato Regionale la sua cancellazione dall’albo degli operatori agrituristici.

Una tale domanda è stata rigettata, dal primo giudice, sul rilievo che:

– il verbale impugnato non costituisce un atto pubblico fidefaciente, con conseguente inammissibilità della querela di falso, nella parte in cui ha indicato la superficie degli spazi coperti, dei servizi igienici, del piazzale e della pineta, essendosi i dipendenti della Provincia limitati ad esprimere una valutazione approssimativa della estensione di tali locali;

– tale verbale può essere qualificato come atto fidefaciente nella parte in cui contiene la indicazione del numero di piazzole per roulotte, ma l’attrice non ha dimostrato che ricorre la dedotta falsità nè tale lacuna probatoria può colmarsi mediante consulenza tecnica d’ufficio;

– i convenuti non hanno falsamente attestato che la attrice non sia in possesso del certificato SCAU e del certificato di famiglia, ma hanno semplicemente riferito di avere richiesto tale documentazione, per cui anche in questo caso la querela era inammissibile, per inesistenza della dichiarazione di cui sì assume la falsità;

– la querela di falso, ancora, deve essere rigettata nella parte in cui l’attrice lamenta che i convenuti abbiano falsamente attestato che ella non sia in possesso delle autorizzazioni amministrative per la vendita dei superalcolici e delle autorizzazioni sanitarie, in quanto in effetti non risulta che tali autorizzazioni siano state mai rilasciate;

– la querela di falso non può investire neppure quella parte del verbale in cui si da atto della inesistenza di un fabbricato composto da quindici stanze, in quanto questo fabbricato ricade in una zona non facente parte della azienda agrituristica e perciò non presa in considerazione dai tecnici della Provincia;

– la querela di falso, inoltre, non può investire neppure quella parte del verbale riguardante la inesistenza di superfici coltivate ad ortaggi e a frutta, in quanto la stessa attrice ha dichiarato che non erano tali superfici ben visibili, sicchè si tratta di un fatto oggetto di percezione sensoriale e come tale suscettibile di errore di fatto;

– analogamente non è suscettibile di querela di falso il giudizio espresso in ordine alla mancanza di locali adatti al ricovero degli animali.

In grado di appello la P.P. ha censurato la riassunta pronunzia deducendo (con il primo, secondo, terzo e sesto motivo di gravame) che perchè il primo giudice erroneamente ha ritenuto non munito di fede privilegiata il verbale di verifica nella parte in cui riporta la superficie degli spazi coperti, dei servizi igienici, del piazzale e della pineta atteso che i tecnici non si sono limitati a esprimere un giudizio, ma hanno accertato dei fatti sulla base di misurazioni avvenute mediante l’uso di idonea strumentazione.

La Corte di appello di Lecce ha rigettato tali censure evidenziando che i due tecnici della Provincia hanno fatto un sopralluogo nell’azienda agrituristica della attrice per valutare se la stessa fosse o meno complementare (cioè economicamente accessoria) rispetto all’attività agricola svolta in via principale.

Evidentemente, ai fini di tale giudizio – hanno evidenziato quei giudici – ciò che importava era accertare la minore rilevanza economica dell’attività connessa rispetto a quella principale, non essendo possibile che l’attività agrituristica fosse divenuta economicamente preponderante rispetto a quella agricola, mentre del tutto irrilevante era invece l’esatta superficie degli spazi coperti e delle aree scoperte, sicchè i due tecnici – come hanno anche chiarito davanti al Giudice per le Indagini Preliminari – non hanno effettuato alcuna misurazione, ma hanno compiuto una valutazione approssimativa della estensione dei locali, del piazzale e della pineta, di cui hanno dato sommariamente conto nella descrizione della azienda.

Correttamente quindi il primo giudice ha escluso che il verbale dagli stessi redatto avesse efficacia fidefaciente, essendo si i convenuti limitati a riferire circostanze oggetto di percezione sensoriale e come tali suscettibili di errore di fatto.

10. Le trascritte affermazioni sono censurate dalla ricorrente, in questa sede, con il primo motivo con il quale deduce “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa i punti trattati nei motivi primo, secondo, terzo e sesto di gravame, esaminati congiuntamente dalla Corte Salentina perchè ritenuti connessi.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 2699, 2700 c.c., nonchè della L. Stato 5 dicembre 1985, n. 730, art. 2, lett. a) e b), artt. 3, 4, 5, e della L.R. Puglia 22 maggio 1985, n. 34, artt. 2, 3, 6, 12. Violazione della Circolare MAF n. 10 del 27 giugno 1986 e della Circolare approvata dalla G.R. Puglia n. 3178 del 18 luglio 1989, avente a oggetto Modifiche della Circolare n. 1 del 15 maggio 1985 (Norme per l’attuazione della L.R. n. 34 del 1985, concernente interventi a favore dell’agriturismo e della Legge Statale 5 dicembre 1985, n. 730, relativa a disciplina dell’agriturismo (art. 369 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

11. Il motivo è manifestamente inammissibile.

Sia nella parte in cui si denunziano vizi della sentenza impugnata rilevanti sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, sia – ancora – nella parte in cui si afferma siano prospettati, nelle considerazioni successivamente svolte, molteplici vizi della stessa sentenza sotto il diverso profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

11.1. Quanto, in primis, alle censure svolte sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si osserva – in termini opposti, rispetto a quanto del tutto apoditticamente invoca la odierno ricorrente – che la motivazione di una sentenza (sul piano logico prima ancora che su quello giuridico) è, alternativamente, “omessa” (o “insufficiente”) o, “contraddittoria” ma non – contemporaneamente – omessa (cioè assente, id est inesistente) e contraddittoria (recante, cioè, affermazioni tra loro inconciliabili sì che non è consentito comprendere quale sia la ratio deciderli che la sorregge), non potendosi rinvenire “contraddizioni” di sorta in ciò che non esiste.

11.2. Precisato quanto sopra si osserva – sempre con riguardo alle censure sollevata dalla ricorrente sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – ancora una volta in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa della ricorrente (e alla luce di quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi), che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.

Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (Cass. 21 aprile 2006, n. 9368; Cass. 20 aprile 2006, n. 9234; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20322).

L’art. 360 c.p.c., n. 5 – infatti – contrariamente a quanto suppone l’attuale ricorrente, non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti.

Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.

Certo quanto sopra si osserva che la ricorrente lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza per quanto è dato comprendere – a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità.

11. 3. In merito alla denunziata “violazione o falsa applicazione” delle molteplici disposizioni normative (statali e regionali) indicate nella rubrica del motivo, deve evidenziarsi – ancora una volta – la manifesta inammissibilità della deduzione.

11.3.1. In primo luogo nella parte in cui denunzia, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione da parte della sentenza impugnata di molteplici circolari amministrative.

La violazione di circolari di provenienza anche ministeriale – infatti – non può costituire motivo di ricorso per Cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo esse norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali (negoziali o amministrativi), in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali (Tra le tantissime, ad esempio, cfr.Cass. 10 aprile 2006, n. 8296; Cass. 10 marzo 2004, n. 4942, nonchè Cass. 5 agosto 2005, n. 16505).

11.3.2. Con riferimento, ancora, alla denunziata “violazione e falsa applicazione degli artt. 2699, 2700 c.c., nonchè della L. Stato del 5 dicembre 1985, n. 730, art. 2, lett. a) e b), art. 3, 4, 5, e della L.R. Puglia 22 maggio 1985, n. 34, artt. 2, 3, 6, 12”, si osserva, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente e che nella specie deve ulteriormente ribadirsi che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.

Il ricordato principio comporta – in particolare – tra l’altro, che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 15 febbraio 2003, n. 2312).

Quindi, quando nel ricorso per Cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – il motivo è inammissibile, poichè non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048;Cass. 8 novembre 2005, n. 21659; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145;Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).

In altri termini, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di cassazione).

Viceversa, la allegazione – come prospettate nella specie da parte del ricorrente – di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (recentemente, in termini, Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonchè Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione; Cass. 11 agosto 2004, n. 15499, tra le tantissime) .

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie parte ricorrente pur invocando che i giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato le molteplici disposizioni di legge – sostanziale e processuale – indicate nella intestazione del motivo, in realtà, si limita a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere del ricorrente inadeguata, sollecitando, così, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di Cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.

12. Anche a prescindere dai pur assorbenti rilievi che precedono – comunque – preme evidenziare, per completezza di esposizione, che la censura svolta nel primo motivo è, anche, manifestamente infondata.

Giusta la testuale previsione di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730, art. 2, comma 1, da cui totalmente e senza alcuna giustificazione prescinde parte ricorrente, nel dare la “definizione di attività agrituristica” si precisa che “per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le – attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 cod. civ., singoli od associati, e da loro familiari di cui all’art. 230 bis cod. civ., attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali” A norma della L.R. Puglia 22 maggio 1985, n. 34, art. 13, in tema di “caratteristiche delle strutture agrituristiche” unica disposizione, tra quelle richiamate nel motivo avente una qualche relazione con la vicenda in esame prevede che “i locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono possedere idonei requisiti di stabilità, sicurezza e decoro e devono essere dotate di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunziata. I lavori di sistemazione e di restauro devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche tipologiche e l’aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti”.

E’ palese, per l’effetto, che non è in alcun modo censurabile la sentenza gravata allorchè ha affermato che l’ O. e il C. hanno effettuato un sopralluogo nella azienda della odierna ricorrente non per procedere, con la strumentazione tecnica del caso, a una puntuale e analitica misurazione di questa (e delle sua componenti) ma esclusivamente per valutare se la stessa fosse o meno complementare cioè economicamente accessoria rispetto all’attività agricola svolta in via principale.

Non avendo costoro effettuato alcuna misurazione e non essendo gli stessi tenuti a eseguirla, dovendo stessi compiere una mera valutazione approssimativa dei locali, del piazzale e della pineta, di cui hanno dato sommariamente conto nella descrizione della azienda, è palese la manifesta infondatezza, comunque del motivo.

13. Con il quarto motivo di appello la P.P. aveva lamentato che il primo giudice, pur ritenendo impugnabile con querela di falso quella parte del verbale riguardante il numero delle piazzole per roulotte, abbia poi ritenuto non provata la dedotta falsità, ritenendo che spettasse all’attrice dimostrare l’effettivo numero di tali piazzole, senza che potesse supplirsi a tale lacuna probatoria disponendo consulenza tecnica d’ufficio.

La censura – hanno affermato i giudici di appello – è infondata, essendo noto che la consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.

Nè, ancora, hanno evidenziato quei giudici, può sostenersi che l’accertamento del numero delle piazzole richiedeva specifiche cognizioni tecniche, tali da dover necessariamente essere demandato ad un c.t.u..

14. Con il secondo motivo la ricorrente, denunzia “contraddittoria, illogica e carente motivazione sul punto della controversia riguardante il numero delle piazzole, il mezzo istruttorie richiesto per il relativo accertamento (C.T.U.) in rapporto alla documentazione acquisita (decreto che dispone il giudizio 11 febbraio 1992 a firma del GIP Dr. T. e relazione 25 settembre 1991 del geom.

C.A. tecnico designato dalla Procura della Repubblica di Lecce nel processo penale contro gli O. e C.;

violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62 e 116 c.p.c., degli artt. 2700, 2714 e 2721 c.c., riguardo alla copia della c.t.u.

del geom. C. prodotta a p. 32 del fascicolo di primo grado ed al decreto che dispone il giudizio in sede penale prodotto a p. 23 dello stesso fascicolo”.

15. Al pari del precedente, il motivo è inammissibile.

Ancora una volta sotto diversi, concorrenti, profili.

15.1. In primo luogo devono ribadirsi le considerazioni svolte sopra, in margine al primo motivo.

Ancora una volta, infatti, la ricorrente sollecita, da una parte, una diversa lettura, ad opera di questa Corte, delle risultanze di causa – in ispregio di quelli che sono i imiti del giudizio di cassazione – dall’altro, lamenta la violazione di molteplici norme sostanziali e processuali in termini del tutto generici e apodittici, astenendosi – cioè – dall’indicare quale sia la interpretazione data dai giudici del merito di quelle norme.

15. 2. In secondo luogo non può tacersi, quanto alla mancata ammissione da parte dei giudici del merito, di una consulenza tecnica al fine di procedere all’esatto conteggio delle piazzole esistenti nella azienda della ricorrente, che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità (Cfr. Cass. 11 maggio 2007, n. 10849, nonchè Cass. 4 novembre 2004, n. 21140).

15.3. In merito all’ulteriore profilo di censura svolto nel motivo e al rilievo che, in realtà, il numero esatto delle piazzole risultava già dai documenti in atti e, in particolare, dagli atti penali, lo stesso è parimenti inammissibile.

In termini opposti rispetto a quanto invocato dalla ricorrente, infatti, deve ribadirsi – in conformità, del resto, ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990, n. 8304).

Poichè nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall’iniziativa della parte e dall’obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o – comunque – sollecitate dalla parte interessata (cfr. Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419; Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385. Nel senso che perchè il giudice possa e debba esaminare documenti versati in atti lo stesso deve accertare, oltre la ritualità della produzione, cioè verificare che la produzione stessa sia avvenuta nel rispetto delle regole del contraddittorio, anche la esistenza di una domanda, o di una eccezione, espressamente basata su quei documenti, Cass. 22 novembre 2000, n. 15103, specie in motivazione).

Non risultando – nè la circostanza è stata dedotta in qualche modo nel motivo – che la odierna ricorrente abbia, in sede di merito, affermato che il proprio assunto, quanto al numero delle piazzole esistenti nella azienda, risultava dai documenti del processo penale, è palese che esattamente i giudici del merito non hanno preso in esame i documenti in questione richiamati dalla ricorrente nell’ambito del secondo motivo.

15.4. Il tutto a prescindere dal considerare che la ricorrente, in violazione della regola della autosufficienza del ricorso per Cassazione, pur invocando la autorità dei ricordati documenti a sostegno dei propri assunti, ha omesso di trascriverne il contenuto nel ricorso, non permettendo, pertanto, a questa Corte di percepire la rilevanza e pertinenza degli stessi al fine del decidere.

16. Denunziando la P.P. che i due funzionar nel verbale non abbiano fatto riferimento ad un locale per il ricovero degli animali, invece esistente, i giudici di appello hanno osservato che nell’atto introduttivo del giudizio l’attrice aveva lamentato che i dipendenti della Provincia avevano indicato nel verbale impugnato di falso tale recinto per animali con l’indicazione di una superficie (di mq. 20) inferiore a quella (dì mq. 252) reale.

In presenza di tale doglianza, hanno sottolineato i giudici di appello, il primo giudice ha correttamente rilevato che nel verbale del 22 agosto 1990 non si faceva alcun riferimento al recinto per gli animali, sicchè la querela di falso era inammissibile, per assenza della dichiarazione fidefaciente.

Con l’atto di appello la P.P. ha modificato la prospettazione difensiva e, preso atto che nel verbale non si parla di un ricovero di animali e che perciò le sue doglianze in merito alla erronea indicazione della superficie erano destituite di qualsiasi fondamento, lamenta per la prima volta che i due dipendenti della Provincia abbiano omesso di accertare l’esistenza di tale ricovero.

Trattasi evidentemente – hanno concluso la loro indagine i giudici di secondo grado – di domanda nuova, come tale inammissibile.

17. La ricorrente censura tale parte della sentenza impugnata con il terzo, il quarto e il quinto motivo, con i quali, nell’ordine lamenta:

– da un lato, “omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione riguardo al sesto motivo di appello sulla esistenza del recinto per gli animali e, nel recinto, di circa n. 200 tra polli e conigli.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., nella parte in cui non si rileva nel verbale l’esistenza del recinto per animali da cortile e gli animali in allevamento. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla mancata ammissione della, prova per testi sul punto e alla mancata valutazione della prodotta C.T.U. del geom. C.” (terzo motivo);

dall’altro, “contraddittoria motivazione sulla inammissibilità per novità della domanda di accertamento del falso riguardante la mancata attestazione della esistenza del recinto per il ricovero degli animali in relazione all’art. 345 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5)” (quarto motivo);

– da ultimo, “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione riguardo al settimo motivo di appello, attinente alla esistenza dei locali adatti al ricovero di animali (non di ovini) art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5)”, per avere la Corte commesso un evidente errore materiale, facendo riferimento, sul settimo motivo, alla esistenza di locali adatti al ricovero di ovini mentre nel settimo motivo si lamentava il falso riguardo al mancato accertamento del locale per ricovero di animali, all’interno del recinto di me. 252 (quinto motivo).

18. I riassunti motivi – sotto più profili inammissibili, alla luce delle considerazioni che seguono – non possono trovare accoglimento.

18.1. Quanto in limine, alla denunciato “errore materiale” cui ampiamente si fa riferimento nel quinto motivo,e alla pretesa che questa Corte esamini “le stesse considerazioni esposte nell’atto di appello che la Corte Salentina ha eluso nel decidere su tale punto della controversia” la censura è manifestamente inammissibile.

Contrariamente a quanto suppone parte ricorrente e come assolutamente pacifico in dottrina come presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice si osserva, infatti, che eventuali errori materiali, commessi dal giudice di appello, e rinvenibili per ipotesi nella sentenza di secondo grado non possono essere denunziati come motivi di ricorso per Cassazione.

Tali vizi, infatti, devono essere fatti valere innanzi allo stesso giudice che ha pronunziato la sentenza, alternativamente, sollecitando – a seconda dei casi – la tutela di cui all’art. 287 (tra le tantissime, Cass. 29 marzo 2007, n. 7709; Cass. 22 maggio 2006, n. 12004; Cass. 20 febbraio 2006, n. 3656) o quella di cui all’art. 395 c.p.c. (Cass. 12 marzo 2007, n. 5715; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1823).

18. 2. Come già evidenziato in sede di analisi del primo motivo il vizio di contraddittoria motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione cfr. ad esempio, Cass. 5 giugno 2007, n. 13082; Cass. 5 giugno 2007, n. 13058).

Certo quanto sopra si osserva che ancorchè la ricorrente censuri la sentenza gravata nella parte in cui questa ha dichiarato inammissibile la nuova domanda proposta per la prima volta in grado di appello, in ispregio del precetto di cui all’art. 345 c.p.c., lamentando “contraddittoria motivazione sulla inammissibilità della domanda”, si astiene – totalmente – nella parte espositiva di questa, dall’indicare quali siano le espressioni contente nella sentenza impugnata tra loro incompatibili e tali da rendere incomprensibile l’iter argomentativo della sentenza impugnata.

18.3. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, nessuna delle considerazioni svolte nel quarto motivo coglie nel segno.

Trascrivendo, a p. 4 della loro sentenza, il contenuto della querela proposta dalla P.P. i giudici di secondo grado hanno evidenziato che costei aveva imputato al verbale di avere indicato che il recinto per animali aveva una superficie di ma. 20, mentre questo era in realtà di mq. 252.

Sempre in linea di fatto gli stessi giudici hanno accertato, che – in realtà – un tale recinto non è in alcun modo menzionato nel verbale di sopralluogo impugnato di falso.

Certo quanto sopra è di palmare evidenza (specie considerato che la ricorrente si è astenuta sia dall’impugnare per revocazione la sentenza impugnata nella parte de qua, sia, comunque, dal trascrivere, integralmente, la proposta querela), che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto la novità della domanda introdotta per la prima volta in grado di appello.

18.4. Attesa la inammissibilità delle deduzioni svolte con il quinto e il quarto motivo, rimangono assorbite anche quelle articolate con il terzo.

Accertato, infatti, come si è accertato, che la odierna ricorrente non poteva, per la prima volta, dedurre che le controparti avevano omesso di indicare nel verbale di sopralluogo l’esistenza del recinto per animali, dopo che in primo grado avevano denunziato che l’avevano descritto attribuendogli una superficie diversa da quella reale.

19. Con i motivi dal sesto al nono la ricorrente censura la sentenza impugnata denunziandola sia sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, che sotto quello di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Quanto al primo in tutti i vari motivi si prospetta “omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione” su molteplici punti decisivi della motivazione, in ordine al secondo si lamenta, da un lato, la violazione dell’art. 116 c.p.c., (sesto motivo), dall’altro, degli artt. 112 e 116 c.p.c. (settimo motivo), nonchè degli artt. 11, 115 e 116 c.p.c. (ottavo motivo) e, ancora, dell’art. 116 c.p.c. (nono motivo).

20. Tutti tali motivi sono inammissibili.

Sotto tutti i profili in cui si articolano.

20.1. Come osservato sopra, il motivo di ricorso per cassazione con il quale alle sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere inteso a far valere – a pena di inammissibilità in difetto di loro specifica indicazione – carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi.

Non può,invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti.

Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della norma in esame.

Diversamente il motivo di ricorso per Cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

Pacifico quanto sopra si osserva che tutti i motivi sopra ricordati lungi dal censurare – nel rispetto dei principi di diritto sopra indicati – la sentenza impugnata, si risolvono nella pretesa – contra legem, stanti quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità – di una rivisitazione di tutti i fatti e di tutte le risultanze di causa al fine di pervenire a una conclusione della lite diversa da quella fatta propria dalla sentenza di merito.

20.2. Giusta la stessa prospettazione di parte ricorrente, sia con il settimo, sia con l’ottavo motivo si lamenta la violazione, da parte del giudice di appello, dell’art. 112 c.p.c., cioè la (invocata) omessa pronunzia su capi della domanda e non, certamente, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nè, tantomeno, difetto di motivazione, rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Pacifico quanto precede deve ribadirsi, ulteriormente, in conformità, del resto, a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente, che la omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione (Tra le tantissime, Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1701; Cass. 11 novembre 2005, n. 22897).

20.3. Quanto alla denunziata violazione, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 115 e 116 c.p.c., la deduzione è parimenti inammissibile.

Giusta quanto assolutamente pacifico, infatti, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, deve ribadirsi, ulteriormente, che in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per Cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 20 giugno 2006, n. 14267; Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707, tra le altre).

21. Con l’undicesimo e il dodicesimo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata quanto al capo relativo alle spese di lite denunziando, nell’ordine:

– da un lato “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione sul punto dedotto nel tredicesimo motivo di appello attinente alla ingiusta condanna alle spese processuale. Violazione dell’art. 91 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, avendo violato i giudici del merito il principio della soccombenza, poichè hanno posto a carico di essa concludente le spese di lite, ancorchè la maggior parte delle lagnanze riguardanti la divergenza tra fatti descritti negli atti degli ispettori e realtà è stata accertata, anche se dichiarata irrilevante e in via subordinata era stato chiesto l’accertamento della gravissima colpa degli autori (del sopralluogo e del parere impugnati), sì che sotto tale profilo la soccombenza era solo parziale (undicesimo motivo);

– dall’altro “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 5 della tariffa forense approvata con D.M. n. 127 del 2004 (art. 360 n. 3 c.p.c.)” per avere la corte di appello vessatoriamente liquidato spese e competenze separate per O. G. e l’AP di Lecce, nonostante essi fossero difesi dallo stesso difensore e avessero la stessa posizione processuale, sì che le competenze dovevano essere liquidate in favore di una sola parte, oltre il 20% di più per l’altra dodicesimo motivo.

22. Neppure i riassunti motivi possono trovare accoglimento.

22.1. Giusta quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, si configura la violazione del precetto di cui all’art. 91 c.p.c. – che impone di condannare la parte soccombente al pagamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di compensazione totale o parziale delle stesse, come consentito dal successivo art. 92 c.p.c. – ogni qualvolta il giudice ponga, anche parzialmente, le spese di lite a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. 4 giugno 2007, n. 12963).

Certo quanto sopra, pacifico che in primo grado come in appello nessuna delle pretese azionate, in via principale e in via subordinata dalla P.P. è stata accolta (il primo giudice ha rigettato la domanda attrice e la Corte di appello, a sua volta, ha rigettato l’appello della soccombente P.P.) è palese che correttamente (e in puntuale applicazione della regola posta dall’art. 91 c.p.c.) i giudici del merito hanno posto a carico della P.P., totalmente soccombente, le spese di lite.

Nè è rilevante – al fine di pervenire a una diversa conclusione – la circostanza che “la maggior parte delle lagnanze” sia “stata accertata, anche se dichiarata irrilevante”.

Deve ribadirsi, infatti, che in materia di procedimento civile, non solo la soccombenza bene può essere determinata, anzichè da ragioni di merito, anche per impedimenti di ragione processuale che hanno impedito l’accoglimento della domanda (cfr. Cass. 7 agosto 2001, n. 10911; Cass. 27 dicembre 1999, n. 14576; Cass., sez. un. 10 agosto 1999, n. 583) ma il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all’esito finale della lite, sicchè è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale, giacchè in tale ipotesi il comportamento processuale può costituire soltanto giusto motivo per escludere la ripetizione di spese eccessive o superflue o per compensare in tutto o in parte le spese tra le parti, giammai, viceversa, per far ritenere soccombente chi esce vittorioso dalla lite (Cass. 5 aprile 2003, n. 5373).

Pacifico quanto sopra, certo che nella specie la domanda formulata dall’attrice in primo grado e poi ribadita in appello tendeva alla condanna di tutti i convenuti in solido al risarcimento dal danno da liquidarsi in separata sede, non controverso che una tale domanda non è stata accolta (avendo, come evidenziato sopra, il tribunale rigettato la domanda attrice, e la corte di appello rigettato l’appello proposto dalla soccombente avverso tale pronunzia) è palese, da un lato, che la P.P. in sede di merito è risultata totalmente soccombente, nel presente giudizio, dall’altro, che correttamente i giudici del merito hanno posto a suo esclusivo carico le spese di lite, in applicazione del più volte menzionato art. 91 c.p.c..

Da ultimo, al riguardo, si osserva che in tema di spese processuali, la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall’art. 91 c.p.c., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea, mentre in ogni altro caso e in particolare ove il giudice, pur se in assenza di qualsiasi motivazione, abbia compensato le spese o al contrario le abbia poste a carico del soccombente, anche disattendendone l’espressa sollecitazione a disporne la compensazione, la statuizione è insindacabile in sede di legittimità, stante l’assenza di un dovere del giudice di motivare il provvedimento adottato, senza che al riguardo siano configurabili dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 111 Cost. (Cass. 21 novembre 2003, n. 17692).

E’ palese, pertanto, la inammissibilità della censura nella parte in cui lamenta la omessa compensazione (parziale o totale) delle spese di lite tra le parti.

22.2. Parimenti inammissibile, infine, è l’ulteriore motivo di ricorso, relativo alla attribuzione di separati onorari per la difesa dell’ O. e della Amministrazione Provinciale di Lecce, assistiti dallo stesso difensore.

In tema di determinazione del compenso spettante al difensore che abbia assistito una pluralità di parti, infatti, costituisce questione di merito, la cui risoluzione è incensurabile in sede di legittimità, lo stabilire se l’opera defensionale sia stata unica, nel senso di trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno difensionale a vantaggio di più parti, o se la stessa abbia, invece, comportato la trattazione di questioni differenti, in relazione alla tutela di non identiche posizioni giuridiche (Cass. 30 agosto 2004, n. 17363; Cass. 6 dicembre 2002, n. 17354; Cass. 10 giugno 1997, n. 5174).

Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si osserva che mentre l’ O. è stato evocato in giudizio per rispondere di una propria condotta – asseritamente pregiudizievole dei diritti della attrice – a norma dell’art. 2043 c.c., la Amministrazione provinciale è stata convenuta in giudizio ex art. 28 Cost. e art. 2049 c.c..

E’ palese, per l’effetto, che nella specie non sussisteva quella “stessa posizione” processuale invocata dalla ricorrente, nonchè dal D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 5.

23. In conclusione, dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, quanto alla domanda diretta a accertare la inidoneità ad essere posti a fondamento di un provvedimento amministrativo dei dati forniti nel verbale 22 agosto 1990, redatto dagli intimati O. e C., il proposto ricorso, risultato infondato in ogni sua parte, deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, quanto alla domanda diretta a accertare la non idoneità a essere posti a fondamento di un provvedimento amministrativo dei dati risultanti dal verbale 22 agosto 1990, redatto dai controricorrenti O. e C.;

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate in Euro 100,00 per spese, oltre Euro 3.000,00 per onorari e oltre rimborso forfetario delle spese generali e accessori come per legge in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 4 dicembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2008

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