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Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Separazione e Divorzio

Cass. Civ. n. 1032/1986 – Relazioni degli assistenti sociali e contraddittorio nella separazione

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Le relazioni dei servizi sociali sono utilizzabili se vagliate criticamente e sottoposte al contraddittorio.

Nel giudizio di separazione la Corte riconosce la possibilità di acquisire le relazioni degli assistenti sociali svolte nell’esercizio di pubbliche funzioni e pertinenti alla causa. Dopo il contraddittorio e un prudente vaglio, possono offrire elementi indiziari e valutazioni tecniche, purché il giudice motivi autonomamente la propria adesione. Sono valutabili anche atti di altri processi come fatti storici, senza attribuire loro efficacia vincolante. Il ricorso è rigettato; sul mantenimento la decisione resta sorretta dai benefici economici stabili derivanti dalla convivenza con genitori facoltosi, pur essendo criticata la motivazione sulla dichiarazione fiscale.

LA VICENDA

Nell’ambito di una separazione, il marito contestò l’utilizzo di relazioni sociali e di atti di altri procedimenti, l’affidamento dei figli e l’assegno di mantenimento. I giudici di merito avevano confermato la separazione senza addebito e i provvedimenti familiari. La Cassazione ha rigettato il ricorso, compensando le spese.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

PROVA CIVILE – SEPARAZIONE PERSONALE – RELAZIONI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI – ACQUISIZIONE – CONTRADDITTORIO – VALORE INDIZIARIO E TECNICO – VALUTAZIONE MOTIVATA

Le relazioni degli assistenti sociali svolte nell’esercizio di pubbliche funzioni e pertinenti all’oggetto del processo possono essere acquisite dal giudice nell’ambito dei poteri di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione. Prudentemente vagliate e sottoposte al contraddittorio, sono utilizzabili come elementi indiziari e tecnici, sia per i fatti obiettivamente constatati sia per i pareri espressi sulla loro base, che il giudice condivida e faccia propri con adeguata motivazione.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione I, Sentenza 20/02/1986, n. 1032

(Omissis)

Svolgimento del processo

Nel 1980, dopo sei anni di matrimonio, P. P., ragioniere di anni 33 abitante a S. Elpidio a Mare (Marche) chiedeva la separazione legale dalla moglie, L. C., coetanea e ragioniera anche lei, da addebitarsi alla medesima per apatia e abulia nella conduzione della causa e nella cura dei figli (L. di anni 5 e C. di anni 3) con grave pregiudizio della loro igiene e, quindi, della loro salute stessa e dei quali conseguentemente, chiedeva l’affidamento.

La moglie reagiva chiedendo, a sua volta, la separazione dal marito, deducendo che, nonostante il sincero affatto che li legava, la convivenza era divenuta impossibile per le continue ingerenze dei suoceri (dei quali il marito era l’unico figlio e loro succube) favorite dal fatto di abitare in un appartamento separato sì dal loro, ma compreso nello stesso villino.

Aggiungeva di aver lasciato un ottimo posto di lavoro, dopo la nascita del secondo figlio, per dedicarsi interamente alla famiglia e tentare, così, di salvare il matrimonio, ma di non esservi riuscita per il carattere autoritario del marito (che si rifiutava ormai di dormire con lei, la maltrattava e talvolta la picchiava), e per l’ostilità irriducibile dei suoceri.

Fallito il tentativo di conciliazione, i figli venivano temporaneamente affidata alla madre, con facoltà al padre – prima concessa, poi revocata quindi ripristinata dal Giudice Istruttore – di tenersi con sè o di vederli nella casa della madre in determinati giorni e ore.

Con provvedimento del 27 ottobre ’80 il Pretore di Fermo – procedendo contro il P. per il reato di cui all’art. 388, 1 e 2 comma, l.f. per aver eluso il provvedimento del G.I. relativo all’affidamento dei figli alla moglie, – disponeva perizia medica e psicologia sui due minori conferendo all’assistente sociale, G. T., il compito di accertare la situazione familiare in cui i bambini si trovavano e l’opportunità e le condizioni per farli stare col padre.

Nell’ottobre 1982 il Tribunale per i Minorenni delle Marche disponeva la sospensione del P. dall’esercizio della potestà parentale sui figli fino alla decisione definitiva della causa di separazione di cui trattasi, ponendo in rilievo che da diverse relazioni del Servizio di Salute Mentale del Comune di Fermo risultava che il P. svolgeva sistematicamente opera di diseducazione dei figli,inculcando in essi odio e disprezzo nei confronti della madre e dei nonni materni e approfittando del fatto che le condizioni economiche di questi ultimi erano molto più modeste rispetto ai nonni paterni.

Il Tribunale di Fermo, con sentenza depositata il 30 marzo 1983, dichiarava la separazione personale dei coniugi, senza addebito per alcuni dei due, affidando i figli alla moglie, consentendo al padre di tenerli con sè tutti i sabati dalle 9 alle 21, per tre giorni durante le festività di fine anno di Natale o di Capodanno e di Pasqua e per una settimana durante le ferie estive, condannando, infine, il P. a corrispondere alla moglie l’assegno mensile di L. 1.100.000 (di cui L. 400.000 per il mantenimento di lei, e lire 700.000 per quello dei figli, assegno da rivalutarsi di anno in anno alla stregua degli indici ISTAT. Il Tribunale in sintesi così motivava:

1) con ordinanza del 9 marzo ’81 era stata acquisita agli atti del presente processo la relazione svolta dall’assistenza sociale T. a seguito del processo penale celebrato dal Pretore di Fermo (di cui si è già accennato); relazione di cui ben si poteva tener conto, dato il potere del G.I. di chiedere sommarie informazioni alla P.A.;

2) in ordine alle prove testimoniali esperite, era ben vero che non erano stati indicati gli specifici capitoli sui quali i singoli testi dovevano essere escussi, ma ciò significava soltanto che l’esame di ogni teste comprendeva tutti i capitoli. Il P. era comunque decaduto dal diritto di sollevare in proposito eccezioni, avendolo fatto solamente due udienze dopo quella nel corso della quale i testi furono assunti. Inoltre non era motivi di nullità la circostanza che nel verbale non risultasse l’audizione dei testimoni su specifici capitoli;

3) il fatto che la moglie non avesse eccessiva dimestichezza con i lavori casalinghi e con le responsabilità relative alle cure di una famiglia si spiegava considerando che, fin da prima del matrimonio, era stata impiegata di banca e aveva proseguito in tale lavoro sino alla nascita del secondo figlio; l’orario di lavoro sui doveva attenersi non consentiva obiettivamente l’accurato svolgimento delle incombenze domestiche e, quindi, l’acquisizione di sufficiente esperienza;

4) la C., provenendo da famiglia di modeste condizioni economiche, si aspettava dal matrimonio un netto miglioramento sotto tale profilo in considerazione della solidissima posizione del P., non era priva di capacità di reagire e tendeva al vittimismo;

5) il P., a sua volta, proveniva da famiglia di condizioni economiche più che agiate, ma non aveva una “educazione adeguata ad una visione del mondo e della vita corrispondente ai valori etici e morali dell’epoca in cui viviamo”. Ciò si desumeva, soprattutto,dal suo comportamento processuale che aveva, altresì, posto in evidenza un carattere autoritario, intollerante e privo del senso della misura. Cresciuto, figlio unico, in seno ad una famiglia nella quale la donna era la “mater familias” nel senso tradizionale del termine, il cui compito pressoché esclusivo era quello di attendere alle cure del marito e dei figli, egli si aspettava una moglie fatta ad immagine e somiglianza della propria madre: la moglie, invece, pur provvedendo ai bisogni familiari più essenziali, non vi attendeva con la sollecitudine alla quale il P. era abituato.

E in ciò era rimasto deluso, tanto più che egli, dal canto suo, riteneva di assolvere perfettamente i suoi doveri di marito e di padre riportando brillanti risultati nell’attività imprenditoriale che costituiva il proprio lavoro. Ma egli, pur corrispondendo in pieno alle aspettative di carattere economico della moglie, psicologicamente non l’aiutò affatto, dimostrando palese ostilità verso i genitori di legi, assumendo atteggiamenti intolleranti e mortificandola in vari modi;

6) i coniugi, col passare del tempo, si arroccarono ciascuno sulle proprie posizioni con totale chiusura verso l’altro. La moglie accentuò la sua apatia e il suo disinteresse, il marito reagì con esplosioni di collera e con atti di violenza fisica (peraltro provata una sola volta e abilmente sfruttata dalla moglie) e trascurandola sempre più.

Circostanze queste tutte che furono, però, non la causa, ma le conseguenze di una ormai chiara intollerabilità della convivenza, che aveva le sue radici nella diversa mentalità dei due coniugi;

7) era fondatamente da presumersi che, cessata la fase giudiziale, ambedue i coniugi avrebbero ritrovato il loro giusto equilibrio, rendendosi conto che soltanto la serenità dei loro rapporti avrebbe potuto giovare ai figli;

8) la tenerissima età dei bambini richiedeva assistenza e cure tipicamente materne, sicché appariva conforme al loro interesse affidarli alla madre, la quale – come evidenziato nella citata relazione dell’assistente sociale – era perfettamente idonea a educarli e istruirli, tanto più che poteva avvalersi della collaborazione della propria madre;

9) quanto ai rapporti patrimoniali, si doveva rilevare da un lato “la solidità della posizione economica del P. emergente dalla documentazione prodotta” e, dall’altro lato, la circostanza che la C., già dipendente di banca, si era dimessa, rinunziando così, per esigenze familiari, ad avere un proprio reddito.

Entrambe le parti proponevano gravame, ma la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza depositata il 19 maggio ’84, confermava integralmente la decisione impugnata cui aggiungeva le seguenti considerazioni:

1) il Tribunale aveva deciso “secundum alligata et probata”, non già secondo equità o secondo illazioni o congetture anche se non poteva negarsi che “vicende processuali del genere, che attengono a delicati e complessi rapporti familiari, nei quali i protagonisti intervengono con tutta la loro personalità risultante da reciproci difetti, influenze familiari e sociali ed ambientali, virtù ed affetti, condizioni psichiche, educazione ricevuta, non possono essere trattate e decise con gli stessi criteri e procedere che si attagliano alle liti di carattere patrimoniale”;

2) “eccessivi formalismi procedurali mal si addicono a processi di questo genere, in cui si deve stabilire a quale dei due genitori sia più opportuno e conveniente affidare la prole … e quali modalità debbono disporsi per le visite … dello altro … senza alcun intento o significato punitivo nei confronti dell’uno o dell’altro coniuge”. Bene, quindi, il Giudice può utilizzare, oltre alle prove testimoniali, le informazioni che provengono da soggetti investiti di pubblica funzione, quali sono le assistenti sociali, informazioni assunte per incarico di magistrati civili o penali, tanto più che, nella specie, le loro relazioni erano state confermate sotto il vincolo del giuramento in sede testimoniale nel corso della minuziosa istruttoria eseguita in primo grado.

Bene, altresì, il Tribunale “aveva posto a base della sua decisione le risultanze delle prove testimoniali, assunte con libertà di forme su capitoli specificamente indicati, anche se non venne preventivamente specificato su quali dei numerosi capitoli dovessero essere escussi i singoli testi”. L’art. 253 c.p.c. consente al giudice di rivolgere ai testi, d’ufficio, le domande utili a chiarire i fatti. Il P., comunque, aveva avuto la più ampia facoltà di contestare sia “le risultanze delle varie visite eseguite dalle assistenti sociali, sia i precisi fatti riferiti dai testi escussi”;

3) il P. aveva assunto nei confronti della figlia C. un atteggiamento di disinteresse “considerandola appartenente allo spregevole “clan” materno, anziché all’efficiente e valido “clan” paterno verso il quale sembra aver saputo attrarre il maschietto”.

Le condizioni economiche del P. gli avrebbero anche permesso di far aiutare la moglie, di per sè poco efficiente, da idoneo personale di servizio e di sottrarla alla convivenza coi suoceri che severamente la criticavano.

Complessivamente “carenze di pari entità erano emerse a carico di entrambi i coniugi: si trattava di fatti non gravissimi, nè irreversibili ai quali i coniugi stessi con un po’ di buona volontà … avrebbero potuto … porre riparo, specie se si considera che è stata conservata la fedeltà coniugale da entrambe le parti”;

4) per dimostrare l’eccessività dell’assegno posto a carico del marito dal Tribunale, egli aveva presentato copia della sua dichiarazione dei redditi del 1982, da cui risultava un reddito annuo di L. 18.000.000, da lui giustificato richiamandosi alla crisi che stava attraversando il settore calzaturiero in cui egli lavorava. Non essendo stata ancora revisionata dal Fisco, tale denunzia “doveva considerarsi una semplice dichiarazione di parte, inattendibile. Da essa infatti, emergerebbe, incredibilmente, che un industriale calzaturiero, il quale, secondo la certificazione acquisita in atti, è titolare di una ditta individuale operante con l’estero, è titolare ed amministratore con rappresentanza piena dalla s.n.c. “Viviplast” di P. P. e C, … è amministratore unico della s.n.c. Tacchificio Elpidienze di P. P. e C …, realizzerebbe un guadagno annuo non superiore a quello medio dei suoi dipendenti. Inoltre egli continua a vivere con i propri genitori … (presso i quali vorrebbe anche portare i figli) e si giova della ricchezza notevole della quale gli stessi beneficiano (come è pacifico)”.

Avverso la summenzionata sentenza il P. ricorre in base a cinque motivi.

Resiste con controricorso la moglie.

Il P. ha anche presentato memoria.

Entrambe le parti hanno presentato anche, ai sensi dell’art. 379 ultimo co. c.p.c., brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni prese all’odierna udienza dal Pubblico Ministero.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione degli art.li 113 e 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., si duole che la sentenza impugnata contenga apprezzamenti d’ordine psicologico, sociologico, economico che non troverebbero alcun obiettivo riscontro nelle prove legittimamente acquisite nel corso del processo di separazione.

Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “vicende processuali del genere, che attengono a delicati e complessi rapporti familiari, non possono essere trattate e decise con gli stessi criteri e procedure che si attagliano alle lite di carattere patrimoniale”, costituirebbe violazione degli art.li 112, 113, 117, 118, 188 c.p.c. Con essa i giudici di merito avrebbero dimostrato, in maniera evidente il proposito di decidere la presente controversia non “iuxta alligata et probata”, ma in base a congetture e illazioni.

Col terzo motivo il ricorrente denunzia omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia rilevabile d’ufficio nonchè violazione degli art.li 101, 112, 115, 191, 193 c.p.c. e 97 disp. att. c.p.c. in quanto la Corte d’Appello non avrebbe affatto considerato una delle doglianze principali proposte dal P. in relazione all’opera del Tribunale, che illegittimamente avrebbe acquisito, senza emettere in proposito alcuna ordinanza, relazioni svolte in altri processi di natura penale, e segnatamente quelle svolte da una assistente sociale che, come consulente del giudice, non avrebbe prestato neppure giuramento. In tal modo, la presente controversia sarebbe stata decisa in base a fonti di convincimento acquisite senza il rispetto nè del principio del contraddittorio, nè di quello relativo alla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nè, infine, del principio c.d. “dispositivo”.

La Corte anconetana non avrebbe dovuto neppure tenere in alcun conto il provvedimento preso dal Tribunale per i minorenni, sia perché quest’ultimo non aveva alcun potere di prenderlo in pendenza di un giudizio ordinario che aveva per oggetto tanto la separazione dei coniugi quanto i provvedimenti relativi alla prole, sia perchè la decisione del Tribunale per i Minorenni di togliere al padre la potestà sui figli era priva di ogni contenuto in quanto, essendo stati già i figli affidati alla madre con decreto del Presidente del Tribunale Civile, la titolarità della potestà sui figli spettava, a norma dell’art. 155 c.p.c., soltanto alla madre medesima.

I suesposti tre motivi appaiono connessi e, pertanto, è opportuno esaminarli congiuntamente: infatti gli apprezzamenti d’ordine psicologico, sociologico ed economico, le congetture e le illazioni che il ricorrente lamenta essere stati posti a fondamento della sentenza impugnata, altro non sono che le osservazioni e i giudizi di un’assistente sociale, nonché del Tribunale per i minorenni, utilizzati dai giudici di merito al fine di decidere il presente processo.

Quanto alla prima, il ricorrente così precisa e sintetizza le sue doglianze nelle note presentate dopo la requisitoria del Procuratore Generale all’odierna udienza: “nel verbale della udienza del 9 marzo ’81 si vide apparire per la prima volta la relazione dell’assistente sociale: tale relazione è indirizzata al Giudice Istruttore e costui, nella parte motiva dell’ordinanza di rigetto del ricorso, riconosce di aver dato direttamente incarico all’assistente sociale di “narrare” del contegno tenuto dal padre durante la sua visita ai figli.

Anche ammettendo che così sia stato in linea di fatto (e che, cioè, – a quanto sembra – la relazione dell’assistente sociale non fosse allegata agli atti del processo penale pretorile nel corso della quale ella ricevette l’incarico di redigerla, ma fosse stata fatta pervenire successivamente – a processo penale esaurito – dalla stessa assistente sociale nelle mani del giudice istruttore della causa di separazione), le doglianze suddette non hanno alcun fondamento sul piano della legittimità (l’unico che può essere preso in considerazione in questa sede), in quanto:

a) il potere che il giudice istruttore ha, ai sensi dell’art. 213 c.p.c., di richiedere anche d’ufficio alla P.A. le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’Amministrazione comprende anche quello di acquisire al processo le relazioni orali e scritte di assistenti sociali già in precedente svolte nell’esercizio delle loro pubbliche funzioni, quando esse, come nella specie, si rivelino pertinenti all’oggetto del processo medesimo (vedi, per il caso analogo della verifica dello stato di abbandono dei minori dei quali dichiarare lo stato di adottabilità, Cass. sent.ze n.ri 1959 del ’78 e 2999 dell’82).

Invero, la facoltà del giudice di richiedere informazioni alla P.A. può essere esercitata in linea generale senza limitazioni di sorta (salvo il caso di limitazioni specificamente previste dalla legge), tutte le volte in cui il giudice sia venuto comunque a conoscenza del possesso da parte della P.A. di uno specifico e ben individuato documento costituente elemento utile ai fini del decidere, la cui produzione in giudizio non sia, – come nella specie è evidente che non era, – nella potestà della parte interessata, alla quale, quindi, non può addebitarsi il mancato assolvimento dell’onere probatorio (conf. Cass. sent.ze n.ri 518 dell’81 e 3050 dell’80);

b) le relazioni degli assistenti sociali, prudentemente vagliate dopo essere state oggetto di contraddittorio, hanno valore di prova indiziaria e di consulenza tecnica, sicché sono pienamente utilizzabili dal giudice in sede di libera formazione del proprio convincimento sia quanto ai fatti obiettivamente constatati dall’assistente, sia quanto ai pareri che, sulla base di quei fatti, egli abbia espresso e che il giudice, condividendoli, faccia propri con adeguata motivazione;

c) nella specie il principio del contraddittorio risulta rispettato in tutta l’ampiezza delle garanzie che devono sempre circondare il diritto alla difesa: l’acquisizione della relazione della assistente sociale avvenne, infatti, non in segreto (come il ricorrente sembra insinuare), ma in virtù di ordinanza istruttoria, come egli stesso poi finisce con l’ammettere ricordando che contro di essa propose reclamo che il giudice istruttore rigettò con provvedimento motivato; la stessa assistente sociale fu poi sentita, in qualità di teste e sotto vincolo di giuramento in pubblica udienza, e, quindi, con ogni possibilità di contestazioni da parte del difensore del P. e di chiarimenti da parte dell’assistente medesima.

E nelle sentenze sia di primo che di secondo grado, i giudici di merito non si sono limitati a riportarne acriticamente i fatti asseriti e i giudizi espressi, ma su entrambi si sono espressi con ricchezza di motivazione, implicitamente riconosciuta dallo stesso ricorrente.

Anche per quel che riguarda l’utilizzazione da parte dei giudici di merito dei fatti e delle considerazioni esposti nella sentenza del Tribunale per i minorenni con la quale il P. fu sospeso dall’esercizio della potestà parentale, le doglianze del ricorrente non meritano accoglimento in quanto qualsiasi atto compiuto dall’Autorità Giudiziaria in un precedente processo può sempre essere utilizzato almeno come prova indiziaria (salvo quando la legge non disponga diversamente) in qualsiasi altro processo, persino nei confronti di soggetti rimasti estranei al primo, a condizione che il giudice assoggetti tali prove ad autonomo e rigoroso vaglio critico e che sia riconosciuta alle parti la possibilità di dedurre altre prove sui medesimi fatti: il che vale ad escludere ogni violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (vedi, in riferimento all’utilizzabilità nel giudizio civile delle prove raccolte nel giudizio penale, Cass. sent.ze n. 3981 e 2366 dell’84, 6346 dell’81, 3835 dell’80). Ricorrendo tali condizioni, appare, quindi, irrilevante l’eventuale incompetenza del giudice del processo ai cui atti si faccia successivo riferimento e la eventuale inefficacia della sua sentenza, in quanto ad essi non si intende attribuire alcun valore vincolante, ma ci si limita a considerarli come puri e semplici fatti storici liberamente apprezzabili.

Orbene, nella specie, – come già si è avuto modo di rilevare in merito alla utilizzazione del contenuto della relazione dell’assistente sociale, – i giudici non si sono affatto limitati a motivare la loro decisione con un rinvio puro e semplice alle ragioni poste a base del provvedimento preso dal Tribunale per i minorenni, ma, preso implicitamente atto della sostanziale loro concordanza con le risultanze della relazione, presentata dalla assistente sociale, si sono premurati di sottolineare che gli aspetti negativi della personalità del P. avevano trovato ulteriore conferma nel contegno processuale avanti ad essi mantenuti, chiaramente, facendo, così, intendere di voler attribuire ad entrambi i documenti (cioè sia alla relazione dell’assistente sociale, sia alla motivazione addotta dal Tribunale per i minorenni nel sospendere la potestà genitoriale del P.) il giusto loro valere di puri e semplici indizi, utilizzabili in questo processo in quanto risultanti, dopo attento vaglio a ampio dibattito, seri, gravi e concordanti, sia l’uno rispetto all’altro, sia con riguardo ad altre fonti di convincimento ben integrabili con le prime, quale può essere, appunto, ex art. 116 c.p.c. il contegno processuale.

Col quarto motivo di ricorso si denunzia la violazione degli art.li 244 e 253 c.p.c., per avere la Corte anconetana ritenuto praticamente irrilevante il fatto che il difensore della C. avesse indicato i testi addotti a proprio favore, alla rinfusa, cioè senza indicare i fatti e le circostanze su cui ciascuno avrebbe dovuto riferire e che la teste T. (cioè l’assistente sociale) fosse stata citata senza l’indicazione di alcun capitolo di prova.

Il motivo è infondato.

Invero le disposizioni del 1 e del 2 comma dell’art. 244 cod. proc. civ., – in base alle quali la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ciascuna deve essere interrogata, – hanno carattere ordinatorio processuale e non comportano, in caso di inosservanza, alcuna nullità o decadenza per motivi puramente formali, quando, cioè, l’inottemperanza delle predette norme non si risolva in alcuna lesione sostanziale dei diritti di difesa garantiti a ciascuna delle parti in lite (cfr. Cass. sent. n. 647 dell’80).

E questo sembra essere appunto il caso in esame, sia perchè, non essendo stato precisato su quali dei singoli capitoli di prova formulati ciascuno dei testimoni addotti avrebbe dovuto deporre, ben si poteva intendere che ogni testimone fosse chiamato a rispondere su tutti i predetti capitoli, come logicamente ritenuto dal Tribunale, (tanto più che essi apparivano collegati o collegabili, riguardando un rapporto sostanzialmente unitario qual’è quello di una coppia di coniugi con figli), sia perché la citazione a deporre dell’assistente sociale T. doveva ritenersi fatta – come è assolutamente pacifico – allo scopo preciso di convalidare o meno quanto dalla medesima riferito nella relazione acquisita agli atti del processo con l’ordinanza istruttoria del 9 marzo ’81 e, quindi, con implicita ma inequivoca precisazione del capitolato di prova, sia, infine, perché una siffatta interpretazione della volontà processuale, rimessa peraltro all’apprezzamento del giudice di merito, non sembra abbia creato alla parte avversaria alcuna concreta difficoltà di controprova o, comunque, di contestazione: nel motivo di ricorso in esame, infatti, ci si limita a prospettare una pretesa nullità formale, senza il benché minimo cenno alla conseguenze nocive da essa derivate sul piano pratico.

Col quinto motivo il ricorrente denunzia omissione e contraddittorietà della motivazione addotta nella sentenza impugnata circa alcuni punti decisivi della controversia. In particolare lamenta che i giudici:

1) si siano rifiutati di addebitare la responsabilità della separazione alla moglie, nonostante siano stati costretti a riconoscere che la medesima rifiutava di adempiere i compiti che le derivavano dal suo stato di “mater familias”, mostrando un contegno totalmente egoistico ed accidioso;

2) abbiano “tout court” considerata inattendibile la dichiarazione dei redditi relativa al 1982 presentata dal P. per dimostrare l’eccessività dell’assegno posto a suo carico dal Tribunale, senza minimamente considerare nè le circostanze sfavorevoli (e cioè la notoria crisi dell’industria calzaturiera nel 1982) che egli aveva addotto per giustificare l’esiguità del reddito dichiarato, nè che le ditte commerciali delle quali il P. figurava titolare erano in liquidazione e che, comunque, non v’era la benché minima prova che fossero produttive di reddito;

3) abbiano concesso la clausola sull’aggiornamento automatico dell’assegno posto a carico del P., pur non essendovi alcuna ragione di ritenere che i suoi redditi di natura imprenditoriale – artigianale e, quindi, soggetti a rischi e oscillazioni, si sarebbero rivalutati di pari passo al progredire della svalutazione;

4) abbiano voluto ingiustamente punire il P. consentendogli di avere con sè i figli per periodi di tempi a tal punto limitati, da non essere significativi nè per lui nè per i figli.

La prima, la terza e la quarta delle suesposte censure si rivelano chiaramente l’una infondata e le altre due inammissibili per le seguenti ragioni:

Sub 1 I giudici di merito si sono rifiutati di addebitare alla moglie la responsabilità della separazione perchè, pur ammettendo una certa inefficienza da parte sua nella conduzione della casa e nell’allevamento dei figli, l’hanno attribuita non a cattiva volontà, bensì a due fatti parimenti incolpevoli e cioè:

a) prima di tutto al fatto che, essendosi dedicata da ragazza prevalentemente prima allo studio – come il marito certamente ben sapeva – e poi al lavoro in banca protratto anche dopo il matrimonio sino alla nascita del secondo figlio (a quanto pare senza alcuna opposizione da parte del marito stesso), non aveva acquisito quell'”habitus” mentale e quella capacità organizzativa e manuale il cui esercizio per un tempo sufficientemente lungo è necessario anche per riuscire buona massaia e buona nutrice;

b) in secondo luogo all’avvilimento in cui cadde quando, liberatasi alfine del lavoro in banca, il marito non solo non la incoraggiò a superare il disagio psichico che affligge, all’inizio di una nuova attività, tutti coloro che la intraprendono specie dopo averne lasciata bruscamente una completamente diversa, ma, anzi, prese sempre più a stigmatizzare i difetti della moglie.

Sub 3 La statuizione contenuta nella sentenza di primo grado circa la rivalutazione automatica dell’assegno monetario dovuto dal marito alla moglie non fu minimamente oggetto dell’appello proposto dal P., come risulta non soltanto dalle conclusioni riportate in premessa alla sentenza della Corte d’Appello, ma dallo stesso atto d’appello che anzi, al riguardo, pare contenere una dichiarazione di vera e propria acquiescenza. In esso si legge, infatti, il seguente periodo: “Se si assegna alla moglie e ai figli un assegno mensile di mantenimento di L. 1.100.000, peraltro soggetto a rivalutazione, a fine anno, si ha un esborso annuo di L. 13.200.000. Restano al P. L. 5.800.000 che non gli consentono un tenore di vita consono alle proprie esigenze di uomo e di imprenditore commerciale”. E, più in là, così si conclude il motivo di appello relativo ai provvedimenti economici “Si impone la riduzione dell’assegno globale in misura ragionevole ed equa”.

Orbene, è giurisprudenza costante che tutte le questioni decise in primo grado non specificamente riproposte con l’atto di appello e rispetto alle quali, quindi, non può addebitarsi al giudice di secondo grado alcuna omessa pronunzia perché su di esse non doveva nè poteva pronunziarsi, debbono essere considerate come “nuove” e, in quanto tali, inammissibili quando esse vengano poi riesumate nel giudizio di legittimità. (Conf. da ultimo Cass. sent.ze n.ri 3840 e 2491 dell’82; 4410, 1228, 787 dell’81; 1571 dell’80).

Sub 4 Premesso che il Tribunale di Fermo, con la sentenza del 30 marzo ’83, aveva affidato i figli alla moglie e che la Corte d’Appello, confermando integralmente la sentenza del Tribunale, aveva, implicitamente ma chiaramente, ribaditi e fatti propri anche i provvedimenti presi dal primo giudice in ordine all’affidamento dei figli (sicché non si comprende come nelle brevi osservazioni scritte presentate a fine udienza dal difensore del P. ai sensi dell’art. 379 ult. co. c.p.c. sulle conclusioni del S. Procuratore Generale, il difensore del P. esordisce asserendo che “la sentenza impugnata non afferma alcunché in ordine all’affidamento dei figli”), è decisivo osservare che:

a) ineccepibile è il principio di diritto enunciato dalla Corte d’Appello in relazione ai criteri con i quali scegliere il genitore cui, in regime di separazione, occorre affidare i figli: finalizzare il provvedimento alle prioritarie ed imprescindibili esigenze della prole, disponendo, peraltro, le visite del genitore non affidatario senza alcun intento o significato punitivo nei suoi confronti;

b) ampia e convincente è la motivazione che, in più di un passo della sentenza impugnata, si coglie per giustificare sia la scelta della moglie come coniuge affidatario, sia la relativa ristrettezza del tempo concesso al marito per tenere presso di se i figli, motivazione incentrata principalmente non tanto sulla tenera età dei bambini bisognosi di cure materne, quanto soprattutto sul comportamento diseducativo tenuto dal padre nei confronti dei figli. Egli, infatti, – continuando a sminuire anche in loro presenza la figura della madre e a mortificarne la famiglia di origine nonché a discriminare, in ragione del sesso, il figlio dalla figlia, – pregiudicherebbe, – ad avviso della Corte – in modo assai negativo il carattere dei bambini “… i quali da ciò traggono motivi di ansia e di insicurezza i cui effetti non tarderanno a manifestarsi se non vi si pone effettivo rimedio”.

c) Non potendosi fare alcun appunto, nè in linea di diritto nè sotto il profilo della logicità e sufficienza della motivazione addotta, in relazione al punto della sentenza impugnata che concerne l’affidamento dei figli e le modalità di visita ad essi da parte del coniuge non affidatario, detti provvedimenti debbono ritenersi insindacabili in questa sede, rientrando il loro apprezzamento discrezionale nell’esclusivo potere del giudice di merito.

Più delicato è, invece, l’esame della seconda censura prospettata nel motivo di ricorso in esame.

Non v’è dubbio che come esattamente stigmatizzato dal ricorrente, la motivazione addotta nella impugnata sentenza per ritenere inattendibile la dichiarazione fiscale dei redditi conseguiti dal marito nel 1982 (e su cui gli intendeva far leva per ottenere una diminuzione dell’assegno da versare alla moglie) sia viziata da un macroscopico errore di logica.

È ben vero, infatti, che detta dichiarazione, quando, come nella specie, sia fatta valere nei confronti non del fisco, bensì dei privati non può che avere il valore di un indizio (salvo, beninteso, il caso che la legge disponga diversamente, come nell’art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito nella l. 26 febbraio ’77 n. 39, in materia di risarcimento dovuto, per invalidità temporanea o invalidità permanente, dalle compagnie assicuratrici alle vittime degli incidenti stradali) e, come indizio, far fede tra privati solo se i dati dichiarati dal contribuente appaiano seri e verosimili (cfr. in tal senso Cass. sent.ze n. 874 e 753 del ’61; 2017 del ’63; 2100 del ’65; 333 del ’68; 2000 del ’73).

Ma il giudizio sulla non serietà e sulla inverosimiglianza del reddito netto di un’azienda, dichiarato dal contribuente in misura modesta in relazione ad un determinato annuo, non può essere fondato esclusivamente – come invece la Corte anconetana non ha esitato a fare – sul fatto che trattasi di un imprenditore calzaturiero marchigiano avente rapporti d’affari anche con l’estero, che il medesimo è “magna pars” di varie società aventi tutte ad oggetto l’industria calzaturiera e che, infine, il reddito netto da lui dichiarato per il 1982, qualora fosse vero, risulterebbe non superiore a quello dei suoi stessi dipendenti.

La logica e l’esperienza, invero, impongono di ritenere che anche imprenditori affermati come esportatori all’estero o importatori da esso possono essere ben soggetti a rovesci di fortuna (tavolta, anzi, tanto più catastrofici quanto maggiore sia la mole raggiunta dai loro affari), che il notorio successo riportato complessivamente dall’industria calzaturiera italiana (e in particolare marchigiana) anche sui mercati internazionali non esclude affatto che taluni imprenditori si siano trovati o si trovino ancora in difficoltà e che altri siano addirittura falliti, che, parimenti, il fatto di essere amministratori o soci di più società delle quali si fornisca, però, appena la denominazione (peraltro priva, a quel che pare, di qualsiasi risonanza sia pure locale) e l’oggetto sociale senza neppure l’indicazione del capitale o comunque del patrimonio sociale, non esclude affatto – data la prassi poco ortodossa corrente in taluni ambienti commerciali – che trattisi di semplici “società di copertura”, prive di qualsiasi effettiva consistenza economica, tanto più che il P. asseriva trattarsi di società in liquidazione, che, infine, anche l’azienda più sana e promettente possa, per i più disparati fattori contingenti (quale, ad esempio, quella crisi passeggera nello sviluppo dell’industria calzaturiera marchigiana che, quantunque richiamata dal ricorrente per giustificare il reddito dichiarato per il 1982, non è stata minimamente presa in esame dai decidenti) chiudere il bilancio di uno o più anni con un utile modestissimo (che nulla vieta possa risultare inferiore allo stipendio annuo medio di un dipendente della medesima azienda) se non addirittura in passivo.

L’errore che avrebbe dovuto essere evitato è, in altre parole, quello di attribuire “sic et simpliciter” – con processo sommario basato più su generalizzazioni superficiali che non su vere e proprie presunzioni – al singolo soggetto valori medi, formati per uno scopo di conoscenza globale attraverso al compensazione di situazioni eterogenee riferentisi a soggetti diversi, rinunziandosi, così, all’accertamento di quella verità del particolare che, invece, rimane lo scopo primario del processo in ogni società civile.

Nonostante, però, il grave errore di motivazione che vizia la sentenza impugnata in relazione alla ritenute inattendibilità della dichiarazione dei redditi del P. per il 1982, la decisione della Corte anconetana di confermare la misura dell’assegno in favore della moglie e dei figli a lei affidati così come determinata dal Tribunale non appare meritevole di essere annullata, in quanto a giustificarla è sufficiente un’altra considerazione aggiunta dalla Corte del merito e che funge, in sostanza, da motivazione “parallela”, rispetto a quella relativa alla inattendibilità della dichiarazione dei redditi, la quale, pertanto, ben può sostituirsi in tutto e per tutto ad essa, rendendone, così, irrilevante la erroneità. (Conf. Cass. sent.ze 2433 del 62; 3124 del 63; 2544 del 66, 2743 del 70, 1501 del 71).

Aggiunge, infatti, la Corte: “Inoltre egli (cioè il P.) continua a vivere con i propri genitori (presso i quali vorrebbe portare anche i figli) e si giova della ricchezza notevole della quale gli stessi beneficiano (come è pacifico)”.

Orbene le agiate condizioni dei genitori del P., – non mai contestate, – ed il fatto che egli conviva stabilmente con essi, traendone grandi benefici anche dal punto di vista economico in modo sicuro e continuativo, si riflette, in maniera decisiva, sulla sua capacità contributiva, tanto da legittimare la conclusione, implicitamente contenuta nella sentenza impugnata, che, se anche in relazione ad un determinato anno il suo reddito personale è stato modesto, egli, per la situazione privilegiata e consolidata in cui si trova convivendo con i suoi, può egualmente far fronte all’obbligo di pagare mensilmente alla moglie, per il mantenimento di lei e dei due figli affidatile, la somma complessiva di L. 1.100.000= (obbligo, peraltro, sempre condizionato alla clausola del “rebus sic stantibus”).

Invero l’art. 156, comma 2 , del cod. civ. stabilisce che l’entità dell’assegno dovuto da un coniuge all’altro in regime di separazione debba essere determinato in base ad un duplice criterio, l’uno più generale e l’altro più specifico, e precisamente: in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligo. Il non essersi il legislatore limitato a prendere in considerazione i redditi, ma aver imposto che, in alternativa o ad integrazione, si debba tener conto di tutte le circostanze del caso, spiega perché questa Suprema Corte abbia più volte affermato che, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento del coniuge, si debbano considerare non solo gli utili che derivano da una propria attività lavorativa o dallo sfruttamento di un patrimonio proprio, ma anche tutte quelle utilità effettive (come un risparmio di spesa) o anche soltanto potenziali che, pur provenendo di fatto, ma con carattere di normalità, da altre fonti, siano pur sempre suscettibili di valutazione economica (cfr. a titolo orientativo Cass. sent.ze n.ri 6396 e 5446 dell’81 nonché 5632 dell’82). In questo tipo di utilità – non monetizzate ma non per questo meno apprezzabili -, rientrano certamente anche gli aiuti economici di vario genere che – come nella specie – genitori molto facoltosi forniscono stabilmente al figlio, economicamente meno benestante di loro, per sostenerlo insieme ai di lui figli.

Sembrano concorrere giusti motivi per la totale compensazione tra le parti delle spese inerenti al presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1 sezione civile, l’8 luglio 1985.

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