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Contratti Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Recupero Crediti

Cass. Civ. n. 10755/2016 – Promessa di pagamento e ricognizione di debito: ammessa la prova dell’inesistenza del rapporto sottostante

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

La promessa di pagamento e la ricognizione di debito dispensano il creditore dalla prova del rapporto fondamentale, ma il debitore può dimostrare che l’obbligazione non è mai sorta, è invalida oppure si è estinta.

Con la sentenza n. 10755 del 25 maggio 2016, la Corte di Cassazione ha chiarito che la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, ai sensi dell’art. 1988 c.c., determinano un’inversione dell’onere della prova, senza impedire al debitore di contestare l’esistenza del credito. Il creditore è dispensato dal dimostrare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria. Il debitore conserva il diritto di provare che tale rapporto non è mai sorto, è invalido oppure si è estinto, anche quando l’autenticità della scrittura privata non sia più contestabile. È quindi erronea la decisione del giudice che escluda, senza adeguata motivazione, prove dirette a dimostrare l’inesistenza del rapporto sottostante, confondendole con quelle volte a contestare la genuinità del documento.

LA VICENDA

Un creditore otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell’erede di un debitore defunto, sulla base di una scrittura privata contenente una promessa di pagamento di oltre 205 milioni di lire. L’erede contestava il credito, sostenendo anche l’inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante. La Cassazione, accogliendo il secondo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza definitiva d’appello, rinviando la causa per la valutazione dell’ammissibilità e della rilevanza delle prove richieste.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

OBBLIGAZIONI IN GENERE – PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DI DEBITO – Art. 1988 c.c. – Presunzione di esistenza del rapporto fondamentale – Inversione dell’onere della prova – Prova contraria del debitore – Inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto sottostante – Ammissibilità e rilevanza dei mezzi istruttori – Distinzione dalla contestazione di autenticità della scrittura privata.

La promessa di pagamento e la ricognizione di debito, ai sensi dell’art. 1988 c.c., producono l’effetto di dispensare il creditore dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, la cui sussistenza si presume fino a prova contraria. Tale efficacia probatoria non impedisce al debitore di dimostrare che il rapporto obbligatorio non è mai sorto, è invalido oppure si è estinto, con conseguente venir meno degli effetti della dichiarazione ricognitiva. La prova dell’inesistenza del rapporto sottostante costituisce questione distinta dalla contestazione dell’autenticità della scrittura privata o dell’eventuale abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco. Ne consegue che il giudice non può escludere, senza adeguata motivazione, i mezzi istruttori diretti a superare la presunzione prevista dall’art. 1988 c.c., dovendone valutare l’ammissibilità e la rilevanza anche quando l’autenticità del documento non possa più essere contestata.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione III, 25/05/2016, n. 10755

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Su ricorso di F.A. il Tribunale di Roma ingiunse ad T.A.M., in qualità di erede del defunto Te.

G., il pagamento della somma di Lire 205.400.000, oltre interessi, sulla base di una scrittura privata a firma del defunto recante una promessa di pagamento per tale somma.

Si oppose al decreto la T., eccependo in rito l’inesistenza dello stesso per essere stato emesso impersonalmente nei confronti degli eredi del Te. oltre un anno dopo la sua morte, e disconoscendo la sottoscrizione della promessa di pagamento.

Nel giudizio di opposizione si costituì il F., contestando le affermazioni della T..

Nel corso del giudizio venne espletata una c.t.u. grafica che riconobbe come autografa la sottoscrizione del defunto Te..

Dopo di che il Tribunale, ritenendo fondata l’eccezione preliminare sollevata dall’opponente, annullò il decreto ingiuntivo e compensò le spese.

2. La pronuncia è stata appellata dal F. e la Corte d’appello di Roma ha pronunciato due sentenze.

2.1. Con la prima, non definitiva, depositata il 24 marzo 2011, la Corte ha rilevato che, in effetti, il decreto ingiuntivo era stato emesso in data 6 dicembre 1994, impersonalmente nei confronti degli eredi di Te.Gi., benchè questi fosse morto in data (OMISSIS). Tuttavia il decreto era stato notificato ad T. A.M., quale unica erede del defunto, nella sua residenza in Roma; e la medesima aveva proposto rituale opposizione al decreto, articolando anche difese nel merito. Pertanto, poichè il giudizio di opposizione è un ordinario procedimento di cognizione nel quale “si deve provvedere all’accertamento delle pretese creditorie indipendentemente dalla sussistenza o meno delle condizioni di legittimità formale del decreto opposto”, la Corte romana ha confermato la decisione in ordine all’inefficacia dell’ingiunzione, ma ha ritenuto di dover esaminare ugualmente il merito della causa, erroneamente considerato assorbito dalla decisione del Tribunale. E poichè la T. aveva proposto in primo grado una querela di falso in relazione alla scrittura privata ricognitiva del debito, la sentenza in questione ha confermato la decisione del Tribunale in ordine all’inefficacia del decreto ingiuntivo ed ha sospeso il processo, ai sensi dell’art. 355 c.p.c., come da separata ordinanza.

2.2.1. Con la seconda sentenza, definitiva, depositata il 7 marzo 2013, la Corte territoriale ha rigettato l’opposizione ed ha condannato la T. al pagamento della somma di Euro 106.080,24, oltre interessi, in favore del F., ha rigettato l’appello incidentale di quest’ultimo volto al riconoscimento del maggior danno da svalutazione ed ha condannato la T. al pagamento delle spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che l’ordinanza con la quale era stato sospeso il processo non risultava essere stata comunicata alla T., la quale ne aveva avuto notizia solo a seguito della comunicazione dell’istanza con la quale il F. aveva chiesto che fosse fissata un’udienza di prosecuzione del processo, non avendo la T. promosso il giudizio per querela di falso nel termine di novanta giorni stabilito dall’ordinanza della Corte d’appello coeva alla sentenza non definitiva.

Ciò nonostante, tale vizio doveva ritenersi sanato; la T., infatti, dopo la notifica del decreto del 9 gennaio 2012 col quale era stata fissata l’udienza di prosecuzione, aveva, con istanza del 23 marzo 2012, chiesto che il fascicolo fosse custodito in cassaforte, mentre solo all’udienza del successivo 28 giugno 2013 ella aveva chiesto di essere rimessa in termini per proporre la querela di falso. Pertanto, doveva ritenersi per atti equipollenti che la T. avesse avuto ugualmente cognizione dell’ordinanza, almeno dalla data del 23 marzo 2012 nella quale aveva depositato l’istanza di custodia del fascicolo; e rispetto a quest’ultima data, la richiesta di rimessione in termini era avvenuta dopo oltre novanta giorni – il termine scadeva il 21 giugno 2012 – perchè il termine per la sua proposizione è lo stesso fissato dalla legge o dal giudice. Sicchè, ha concluso la Corte, era da ritenere inammissibile l’istanza di rimessione in termini, in quanto proposta decorsi novanta giorni decorrenti dal momento in cui la parte aveva comunque avuto visione del fascicolo in cancelleria.

2.2.2. Ciò premesso, la Corte è passata all’esame del merito.

Ha osservato, al riguardo, che la dichiarazione a firma del defunto Te. aveva la natura di una promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 c.c., idonea a determinare un’inversione dell’onere della prova. Pertanto, essendo stata dal c.t.u. accertata l’autenticità della sottoscrizione, l’appellante aveva provato il proprio credito con la produzione del documento, mentre l’appellata non aveva fornito alcuna prova contraria. Le istanze istruttorie svolte dalla T. in primo grado ed in appello, infatti, erano dirette a provare la falsità della dichiarazione in quanto redatta con abuso di foglio firmato in bianco; pertanto, ove pure fosse stata accertata la falsità della dichiarazione, ciò non avrebbe comunque dimostrato l’inesistenza del credito, ma avrebbe solo eliso “l’efficacia probatoria del documento”.

Da ciò conseguiva l’accoglimento della domanda del F..

3. T.A.M. propone ricorso contro entrambe le sentenze della Corte d’appello di Roma, con atto affidato a due motivi.

Resiste F.A. con controricorso affiancato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 157, 644 e 645 c.p.c..

Rileva la ricorrente che la sentenza non definitiva – cui si è riportata anche quella definitiva – avrebbe errato nel ritenere che il merito della causa potesse essere ugualmente affrontato. Nella specie, infatti, si tratterebbe di inesistenza del decreto ingiuntivo e non di vizio formale di notifica del medesimo, trattandosi di decreto emesso nei confronti di persona defunta, sicchè la Corte d’appello avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l’inammissibilità della domanda, trattandosi di argomento sul quale nessuna discussione poteva più aversi.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Nel vigente sistema processuale la sentenza di secondo grado non definitiva può essere fatta oggetto di ricorso differito solo se la parte ne faccia espressa riserva, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 361 c.p.c., comma 1. Ove ciò avvenga, il ricorso avverso la sentenza non definitiva deve essere proposto “unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o dall’altra parte, contro altra sentenza non definitiva che non definisca il giudizio” (così l’art. 361, comma 2, cit.). Qualora, invece, la parte non abbia compiuto la riserva di impugnazione differita, la conseguenza non è quella della decadenza del soccombente dal potere di impugnare la sentenza non definitiva, ma quella più limitata della necessità che l’impugnazione avvenga entro gli ordinari termini (v., tra le altre, le sentenze 8 aprile 2004, n. 6951, e 10 ottobre 2014, n. 21417).

Nel caso in esame, la T. ha impugnato contestualmente entrambe le pronunce della Corte d’appello di Roma, ma non ha in alcun modo specificato nè dimostrato – come era evidentemente suo onere – che avverso la sentenza non definitiva fosse stata compiuta tempestiva riserva di ricorso differito. Deve pertanto desumersi – essendo stata depositata la sentenza non definitiva in data 24 marzo 2011, mentre l’odierno ricorso è stato notificato il 29 luglio 2013 – che il termine lungo per l’impugnazione della prima sentenza era irrimediabilmente decorso, con conseguente passaggio in giudicato della medesima; per cui nell’odierna sede il contenuto di quella pronuncia non può più essere messo in discussione.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 5), violazione degli artt. 2727, 2729 e 2733 c.c., dell’art. 228 c.p.c. e dei principi regolatori del giusto processo, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’efficacia probatoria della ricognizione di debito e la pretesa irrilevanza delle istanze istruttorie avanzate dalla odierna ricorrente in grado di appello.

Richiamati i principi enunciati dalla giurisprudenza sulla portata dell’art. 1988 c.c. e sulla relativa inversione dell’onere della prova, la ricorrente censura la sentenza definitiva sul rilievo che essa non le avrebbe consentito di dimostrare tramite la prova per interrogatorio e per testi che era stata chiesta in primo grado e ribadita tra i motivi di appello – che non vi era alcun effettivo rapporto sottostante che giustificasse la promessa di pagamento. In altri termini, se è vero che la querela di falso è lo strumento necessario per sanzionare l’abusivo riempimento di un documento firmato in bianco (absque pactis o sine pactis), è anche vero che la Corte d’appello, seguendo un percorso logico non chiaro o comunque non motivato, ha ritenuto di non ammettere le prove richieste, che avrebbero permesso di superare la presunzione di cui al citato art. 1988.

2. Il motivo è fondato, nei termini che ora verranno precisati.

2.1. Occorre rilevare, innanzitutto, che le modalità di formulazione della censura in esame portano a riconoscere che è ormai passata in giudicato la decisione definitiva della Corte d’appello di Roma nella parte in cui ha affermato che la T. era decaduta dalla possibilità di proporre la querela di falso avverso la scrittura privata contenente il contestato riconoscimento di debito. La statuizione della Corte di merito sul punto (v. sentenza definitiva, p. 4, punto 2) non è oggetto del presente ricorso, sicchè il Collegio è chiamato a valutare la fondatezza del motivo in esame dando per pacifica la circostanza secondo cui l’autenticità della scrittura privata non può più essere posta in discussione; e ciò sia per quanto riguarda la riconducibilità della firma al defunto Te.Gi. sia per quanto riguarda il presunto (e mai dimostrato) abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, obiettivi in vista dei quali era stata ammessa la querela di falso dalla quale l’odierna ricorrente è irrevocabilmente decaduta.

2.2. Ciò premesso per inquadrare correttamente i termini della decisione, la Corte osserva che la censura di cui al motivo in esame non si appunta più sul profilo della falsità del documento, ma pone un’ulteriore e diversa questione, collegata con l’efficacia probatoria privilegiata che la legge riconosce alla promessa di pagamento ed alla ricognizione di debito. A norma dell’art. 1988 c.c., infatti, tali dichiarazioni dispensano colui a favore del quale sono fatte “dall’onere di provare il rapporto fondamentale”, la cui esistenza “si presume fino a prova contraria”.

La giurisprudenza di questa Corte, con costante orientamento che in questa sede si intende confermare, ha più volte ribadito che tanto la promessa di pagamento quanto la ricognizione di debito hanno il solo effetto di sollevare il promissario dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria; con la conseguenza che l’una e l’altra rimangono prive di effetto ove si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto (così, fra le altre, le sentenze 16 settembre 2013, n. 21098, e 13 giugno 2014, n. 13506).

La contestazione contenuta nel secondo motivo di ricorso ha ad oggetto proprio questo problema, perchè la ricorrente adduce di avere avanzato richiesta di prova, sia in primo grado che in appello, volta alla dimostrazione della inesistenza del rapporto fondamentale dal quale è poi scaturita la promessa di pagamento da parte del defunto Te.; e lamenta in questa sede che tali richieste istruttorie siano state erroneamente disattese dalla Corte d’appello.

2.3. La Corte d’appello, nel motivare le ragioni per le quali non ha ammesso le prove richieste, ha osservato, come si è già detto, che esse erano ininfluenti in quanto, ove pure fosse stata accertata la falsità della dichiarazione, ciò non avrebbe comunque dimostrato l’inesistenza del credito, ma avrebbe solo eliso “l’efficacia probatoria del documento”.

Tale motivazione è errata e la doglianza su questo punto coglie nel segno.

Poichè, infatti, la presente causa è stata introdotta con atto di citazione dell’11 gennaio 1995, ad essa si applica il regime processuale anteriore a quello entrato in vigore a partire dal successivo 30 aprile 1995, anche per quanto riguarda il sistema delle preclusioni. Dall’esame degli atti – che è doveroso in considerazione del genere di censura proposto – il Collegio ha verificato che la richiesta di prova per interpello e per testi fu fatta dalla T., per la prima volta, insieme con la richiesta di querela di falso, all’udienza del 3 giugno 1997, e che fu poi ribadita in sede di comparsa conclusionale e di atto di appello.

Escluso, pertanto, che l’odierna ricorrente sia incorsa in preclusioni per quanto riguarda tali richieste istruttorie, ed essendo pacifico che le medesime furono ribadite in seguito, la decisione definitiva della Corte d’appello è errata nella parte in cui ha dato per scontato che tali prove fossero inconferenti ai fini della decisione. Una simile considerazione sarebbe stata corretta se con quelle prove la parte avesse continuato a cercare di dimostrare la falsità della sottoscrizione o l’abusivo riempimento del foglio firmato in bianco, ma non lo è nel momento in cui le prove di cui si sollecitava l’ammissione erano volte a dimostrare, ai fini dell’art. 1988 c.c., l’inesistenza del rapporto sottostante e la mancanza di causa in relazione alla contestata promessa di pagamento. E poichè i capitoli di prova trascritti nel ricorso (v. pp. 11-12) paiono –

almeno ictu oculi e fermo restando che il potere di ammissione è rimesso al giudice di rinvio astrattamente idonei all’obiettivo, la Corte d’appello ha fatto un uso non corretto della prova presuntiva e dei principi in tema di promessa di pagamento e di ricognizione di debito, escludendo la prova senza una motivata ragione.

3. In conclusione, il primo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile, mentre è accolto il secondo nei termini di cui in motivazione.

La sola sentenza definitiva emessa dalla Corte d’appello è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla medesima Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, la quale sarà chiamata a decidere valutando l’ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova dedotti dall’odierna ricorrente alla luce dei principi in tema di promessa di pagamento e di ricognizione di debito enunciati in motivazione.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sola sentenza definitiva in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 3 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2016

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