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Lavoro Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 2035/2006 – Interruzione della prescrizione: rilevabilità d’ufficio e limiti delle preclusioni processuali

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

L’interruzione della prescrizione può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, purché fondata su fatti e prove ritualmente acquisiti e nel rispetto delle preclusioni istruttorie.

La Corte di Cassazione chiarisce che l’eccezione di interruzione della prescrizione costituisce un’eccezione in senso lato, diversamente dall’eccezione di prescrizione, riservata alla parte. Il giudice può quindi rilevare d’ufficio l’interruzione in qualsiasi stato e grado del processo, purché utilizzi fatti e prove ritualmente acquisiti al contraddittorio. Tale potere deve rispettare le preclusioni processuali e il principio di tempestività dell’allegazione della sopravvenienza. Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi possono operare anche in presenza di decadenze delle parti, secondo i presupposti previsti dalla legge. La Corte conferma la decisione d’appello e rigetta il ricorso della società datrice di lavoro.

LA VICENDA

Un lavoratore agiva contro due società per ottenere differenze retributive, compensi per lavoro straordinario e indennità per ferie e riposi non goduti. La società condannata eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti, contestando la tempestività della deduzione degli atti interruttivi. La Cassazione confermava la legittimità della loro considerazione, poiché richiamati tempestivamente e ritualmente acquisiti al processo.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

PRESCRIZIONE CIVILE – Interruzione della prescrizione – Eccezione in senso lato – Rilevabilità d’ufficio – Fatti e prove ritualmente acquisiti – Preclusioni istruttorie – Tempestività dell’allegazione – Rito del lavoro – Poteri officiosi del giudice.

L’eccezione di interruzione della prescrizione, avendo natura di eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, diversamente dall’eccezione di prescrizione, che costituisce eccezione in senso stretto. Tale rilevabilità presuppone che i fatti interruttivi e le relative prove, anche documentali, siano stati ritualmente acquisiti al processo e sottoposti al contraddittorio delle parti, nel rispetto delle preclusioni istruttorie e del principio di tempestività dell’allegazione della sopravvenienza. Il giudice, investito dell’eccezione di prescrizione, deve pertanto considerare i fatti idonei a interromperla, anche se dedotti anteriormente all’eccezione stessa, purché ritualmente introdotti e provati. Nel processo del lavoro restano fermi i poteri istruttori officiosi previsti dagli artt. 421 e 437 c.p.c., esercitabili nei limiti e secondo i presupposti stabiliti dalla disciplina processuale.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza 30/01/2006, n. 2035

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 5 settembre 1996 P.S. esponeva di avere lavorato presso l’hotel Atlante s.r.l. dal (OMISSIS) al (OMISSIS), formalmente alle dipendenze della Cetri s.r.l. sino al settembre 1986, in realtà dell’hotel Atlante che aveva la gestione dell’albergo, con mansioni di chef du rang sino al marzo 1983 e quindi di maitre capo ristorante. Precisava di non avere goduto di ferie e permessi e di essere creditore – a titolo di indennità per scatti di anzianità e per differenze retributive per illegittimo inquadramento, per straordinario ed ancora per ferie e riposi non goduti – della somma indicata in ricorso.

Chiedeva,pertanto, la condanna delle due società al pagamento della suddetta somma.

Dopo che si erano costituite ambedue le società, che avevano eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, il Tribunale condannava la s.r.l. hotel Atlante al pagamento della somma liquidata in dispositivo mentre rigettava la domanda nei riguardi della s.r.l.

Cetri.

A seguito di gravame della società soccombente, che ribadiva l’eccezione di prescrizione, la Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva del 23 ottobre 2003, rigettava l’eccezione sollevata dalla società per avere la controparte tempestivamente eccepito l’eccezione di interruzione di detta prescrizione, e disponeva la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.

Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione la s.r.l. Nuova Atlante Star, già hotel Atlante s.r.l., affidato a due motivi.

Resiste con controricorso P.S..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente società deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., ed ancora violazione o falsa applicazione degli artt. 2934 e 2943 c.c.. In particolare la ricorrente sostiene che l’interruzione della prescrizione, configurando una eccezione in senso stretto, è soggetta nel rito del lavoro al relativo specifico regime di preclusioni, sicchè il lavoratore, P.S., non avendo sollevato in ricorso alcuna eccezione nè avendo fatto riferimento ad atti interruttivi non poteva far valere crediti da considerarsi prescritti. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia ancora violazione o falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c. nonchè sostituzione del giudice d’appello all’inerzia della parti per avere detto giudice utilizzato i poteri d’ufficio senza tener conto che essi rappresentano un “rimedio estremo” nel caso in cui la parte non possa procurarsi documenti o non possa far ricorso ai mezzi istruttori e non certo per sopperire alla “pigrizia” delle parti stesse.

2. I due motivi di ricorso,da esaminarsi congiuntamente per investire problematiche dai profili giuridici strettamente interdipendenti, vanno rigettati perchè privi di fondamento.

3. Il ricorso che, sulla base delle riportate censure, si incentra sulla non tempestività ed irritualità dell’eccezione di interruzione della prescrizione e sul non corretto esercizio da parte del giudice del gravame, impone ai fini decisori un articolato iter argomentativo.

3.1. Con sentenza 27 luglio 2005 n. 15661 questa Corte di Cassazione, riunita a Sezioni Unite, per risolvere un contrasto sulla natura dell’eccezione di interruzione della prescrizione, abbandonando l’indirizzo prevalente in materia (per la configurabilità dell’eccezione in esame come eccezione in senso stretto cfr. ex plurimis: Cass. 14 novembre 2002 n. 16032; Cass. 12 luglio 2002 n. 10137; Cass. 27 giugno 2002 n. 9378; Cass. 25 ottobre 1997 n. 10526;

Cass., Sez. Un., 1 ottobre 1997 n. 9589; Cass. 7 dicembre 1996 n. 10904. Contra, invece, e cioè per la rilevabilità d’ufficio della eccezione, Cass. 28 marzo 2000 n. 3726), ha riconosciuto alla suddetta eccezione la natura di eccezione in senso lato.

3.2. Per pervenire a tale conclusione i giudici di legittimità hanno, dapprima, negato che possa individuarsi una “omogeneità” tra eccezione di prescrizione (costituente una eccezione in senso stretto) ed eccezione di interruzione della prescrizione, non riscontrandosi “una somiglianza tale da consentirne la stessa disciplina processuale”. Di poi, hanno qualificato l’eccezione di interruzione della prescrizione come eccezione in senso lato sul presupposto che il legislatore “collega immediatamente l’effetto interruttivo ai fatti previsti dagli artt. 2943 e 2944 c.c., onde l’eccezione non amplia i termini della controversia ma – come si è rilevato in dottrina – concorre a realizzare l’ordinamento giuridico nell’orbita della domanda, su cui il giudice deve pronunciarsi tota re perspecta, ossia prendendo in considerazione d’ufficio gli atti interruttivi”, laddove l’eccezione in senso stretto si caratterizza non solo per la “contrapposizione, da parte del convenuto in giudizio, di fatti che, senza escludere il rapporto affermato dall’attore, attribuiscano per legge un potere ad impugnandum ius, ossia rivolto ad estinguere in tutto o in parte il diritto dell’avversario, ma anche per essere tale potere rimesso alla parte, che può resistere alla pretesa attrice o volere non avvalersi di tale mezzo difensivo, rendendo così “facilmente tollerabile – per usare espressioni di una ormai risalente dottrina – l’eventuale ingiustizia della sentenza”, sicchè “la parte dovrà imputare la soccombenza solo a se stessa, ossia alla propria assenza di volontà” (in tali sensi cfr. in motivazione: Cass., Sez. Un., 27 luglio 2005 n. 15661 cit.).

3.3. Corollario di un siffatto approccio teorico è l’enunciazione del principio di diritto secondo cui “l’eccezione di interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti” (in questi precisi termini cfr. ancora: Cass., Sez. Un., 27 luglio 2005 n. 15661 cit.).

4. Orbene, proprio la sottolineatura nella decisione n. 15661 del 2005 che i poteri del giudice possono esercitarsi solo in presenza di prove acquisite in giudizio “ritualmente”, attesta una indubbia continuità con i dieta della sentenza delle stesse Sezioni Unite 3 febbraio 1998 n. 1099, cui essa fa ripetuto riferimento, mostrando di volerne recepire in toto i relativi enunciati. E tra le statuizioni, che assumono una più significativa portata – al fine di disegnare l’intera disciplina giuridica cui è assoggetta ogni eccezione in senso lato – vanno annoverate sia la regola secondo cui “pur in caso di eccezioni rilevabili ex officio, l’allegazione dei fatti non può andare disgiunta dalla prova della loro esistenza” (per cui, anche sotto questo profilo, una tardiva allegazione finirebbe per incontrare un limite di utilizzabilità nelle ormai intervenute decadenze istruttorie), sia il principio – della indicata regola costituente essenziale completamento – di “tempestività di allegazione della sopravvenienza” (relativa ai fatti che fondono una eccezione riservata alla parte), che impone il “necessario impiego, a questo fine, sotto pena di decadenza, del primo atto difensivo utile successivo (in tali testuali termini cfr. ancora in motivazione:

Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1998 n. 1099 cit.).

4.1. Tutto quanto ora detto, con la conseguente impraticabilità di diverse soluzioni, trova conforto nella considerazione che “non può farsi dire” alla recente decisione dei giudici di legittimità sull’eccezione di interruzione della prescrizione quello che essa “non dice”, non essendo condivisibile l’assunto, pure avanzato in dottrina, che detta decisione comporta il seppur parziale disconoscimento di principi e regole giuridiche fissati in precedenti pronunziati, dovendosi in contrario obiettarsi che detti pronunziati – in assenza di posizioni contrarie espresse, certe e adeguatamente motivate – non possono essere disattesi in ragione dei compiti di nomofilachia assegnati ai giudici di legittimità.

Non può, pertanto, dubitarsi che la sentenza n. 15661 del 2005 nell’individuare il discrimine tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato e nel collocare tra queste ultime l’eccezione di interruzione della prescrizione, si ponga in continuità logico- giuridica con le precedenti sentenze delle Sezioni Unite – relative al principio di non contestazione(Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761; Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353); alle preclusioni e decadenze in tema di fatti da allegare e di indicazione di prove (Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353 cit.); ed ancora di rituale e tempestiva acquisizione anche delle prove documentali (Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8203) – che non possono, dunque, non trovare applicazione anche con riferimento alla determinazione dei tempi e delle modalità richiesti perchè l’eccezione in senso lato(nella specie: eccezione di interruzione della prescrizione) abbia ingresso nel giudizio.

5. Approdo delle opzioni ermeneutiche accolte si concretizza nel seguente principio di diritto: “L’eccezione di interruzione della prescrizione, per la sua natura di eccezione in senso lato, che la contraddistingue dalla non omogenea eccezione di prescrizione, può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo. Detto potere deve però essere esercitato – come avviene in tutti i casi di analoghi interventi officiosi del giudice – sulla base di prove,comprese quelle documentali, ritualmente acquisite al processo nonchè di fatti anche essi ritualmente acquisiti al contraddittorio, e sempre nel rispetto del cd. principio di tempestività di allegazione della sopravvenienza, che impone la regolare e tempestiva acquisizione degli elementi probatori e documentali nei momenti difensivi successivi a quello in cui è stata sollevata l’eccezione di prescrizione. Ne consegue che spetta al giudice giusta il testuale dictum della sentenza n. 15661 del 2005 – decidere la questione di prescrizione ritualmente introdotta dal convenuto attraverso l’eccezione di cui all’art. 2938 c.c., tenendo conto del fatto, anche dedotto in giudizio prima dell’eccezione, idoneo a produrre l’interruzione qualora l’attore abbia affermato il proprio diritto ritualmente e direttamente provandone sussistenza e persistenza”.

5.1. Nè per andare in contrario avviso vale addurre che una siffatta opzione ermeneutica fa correre il rischio di determinare un ingiustificato e, pertanto, inaccettabile scarto tra “realtà processuale” e “realtà sostanziale”. Ed invero, è doveroso in contrario osservare sul piano generale – ed in un ottica volta a rifiutare visioni antinomiche rispetto a valori fondanti dell’ordinamento giuridico ed asistemiche rispetto ad un processo sempre più cadenzato su termini preclusivi e decadenziali con funzione chiaramente sollecitatoria – che il principio della cagionevole durata del processo”, recepito dal disposto dell’art. 111 Cost., comma 2, a seguito della L. 23 novembre 1999, n. 2 (e temperato dal bilanciamento con il principio, pur esso costituzionalizzato, del diritto di difesa e dell’accertamento della verità materiale), non può sopportare alcun vulnus per effetto di condotte che, seppure non si ritengano lesive dei canoni di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., risultino comunque improntate ad inescusabile inerzia e negligenza.

Va per di più ribadito, ancora una volta, che ogni residuo (seppur difficilmente prospettabile alla luce delle precedenti considerazioni) pericolo di “ingiuste sentenze” viene ammortizzato – come hanno già affermato le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione – attraverso l’attribuzione al giudice del lavoro del potere-dovere di assumere d’ufficio iniziative istruttorie ai sensi dell’art. 421 c.p.c., comma 2, e art. 437 c.p.c., comma 2, “indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti” (così: Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202 cit.; Cass., Sez. Un., 17 giungo 2004 n. 11353 cit.; Case., Sez. Un., 23 gennaio 2003 n. 761 cit.), ed attraverso una opzione ermeneutica dell’art. 345 c.p.c., comma 3, che, giusta quanto impone il dato letterale di detta norma, legittima il giudice nel processo ordinario ad ammettere comunque in appello nuove prove (comprese quelle precostituite, come le documentali), sempre che le stesse siano reputate dal giudice “indispensabili” ai fini decisori (così: Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8203).

6. Le considerazioni sinora svolte forniscono le coordinate per la decisione della fattispecie in esame, che non può non concretizzarsi nel rigetto del ricorso e nella conferma della impugnata sentenza che, per essere adeguatamente motivata ed improntata ai principi giuridici innanzi enunciati, si sottrae alle censure che le sono state mosse.

6.1. Il giudice del gravame ha, infatti, nella sua decisione evidenziato che nel ricorso introduttivo della controversia il lavoratore aveva fornito tutti gli elementi fattuali e probatori attestanti il verificarsi di atti interruttivi impeditivi della prescrizione dei crediti da esso azionati. A fronte della eccezione di prescrizione – sollevata ritualmente dalla convenuta società Nuova Atlante Star nella memoria difensiva – la difesa della controparte nella udienza di discussione, cioè nella sede in cui poteva per la prima volta svolgere le proprie difese, ha chiesto l’acquisizione del fascicolo di una causa precedente intercorsa tra le stesse parti contenente atti con portata interruttiva , cui in precedenza il lavoratore aveva fatto espresso richiamo, come detto, nel ricorso ex art. 414 c.p.c..

6.2. In questo contesto, da cui emerge il pieno rispetto ad opera delle parti processuali delle cadenze temporali cui esse erano tenute nell’esercizio delle loro rispettive difese, il giudice del gravame ha dato ingresso all’eccezione di interruzione della prescrizione sulla base di un materiale probatorio e documentale tempestivamente evocato e ritualmente acquisito agli atti, sicchè il suo operato, per essere pienamente rispettoso delle regole legittimanti – in relazione all’eccezione di interruzione della prescrizione – l’esercizio dei poteri del giudice, risulta esente da qualsiasì critica in questa sede di legittimità.

7. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2006

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