Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Documenti ritirati dal fascicolo di parte, onere della controparte di acquisirne copia e inammissibilità del ricorso per Cassazione fondato su atti non integralmente trascritti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5241/2004, chiarisce che, in applicazione del principio dispositivo delle prove, ciascuna parte può ritirare il proprio fascicolo senza essere obbligata a ridepositare i documenti in esso contenuti. La controparte che intenda avvalersene deve acquisirne tempestivamente copia ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c. e inserirla nel proprio fascicolo, affinché il giudice possa esaminarli. In sede di legittimità, il principio di autosufficienza del ricorso impone, secondo la disciplina applicabile alla controversia, la trascrizione integrale del documento di cui si denunci l’omessa o erronea valutazione. La Cassazione ribadisce, inoltre, che il vizio di motivazione non consente un nuovo apprezzamento delle prove, riservato al giudice di merito. Il ricorso viene pertanto rigettato.
LA VICENDA
Un utilizzatore di un bene concesso in leasing chiedeva di essere manlevato dalla società fornitrice rispetto alle somme pretese dalla società finanziaria a seguito della risoluzione del contratto. Dopo il rigetto della domanda in appello, proponeva ricorso per Cassazione, contestando l’interpretazione della dichiarazione di manleva e la mancata valutazione di una raccomandata non più presente nel fascicolo processuale. La Suprema Corte respingeva il ricorso, rilevando l’inosservanza del principio di autosufficienza e l’infondatezza delle ulteriori censure.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
PROCEDIMENTO CIVILE – PROVE DOCUMENTALI – FASCICOLO DI PARTE – RITIRO E OMESSO RIDEPOSTO DEI DOCUMENTI – PRINCIPIO DISPOSITIVO – ONERE DELLA CONTROPARTE DI ACQUISIRE COPIA – ART. 76 DISP. ATT. C.P.C. – RICORSO PER CASSAZIONE – PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA – OMESSA TRASCRIZIONE DEL DOCUMENTO – INAMMISSIBILITÀ – SINDACATO SULLA MOTIVAZIONE – LIMITI.
In virtù del principio dispositivo delle prove, ciascuna parte è libera di ritirare il proprio fascicolo e di ometterne la restituzione, anche limitatamente ad alcuni documenti. Le controparti che intendano utilizzare tali documenti a sostegno delle proprie ragioni hanno l’onere di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 76 disp. att. c.p.c., richiedendone copia al cancelliere e inserendola nel proprio fascicolo, affinché gli atti rimangano a disposizione del giudice anche nei successivi gradi di giudizio. Nel ricorso per Cassazione, il principio di autosufficienza, secondo la disciplina processuale applicabile ratione temporis, richiede la trascrizione integrale del documento di cui si lamenti l’omessa o erronea valutazione, non potendo la Corte supplire alle lacune del ricorso mediante autonome indagini. Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile alla controversia, non può risolversi nella richiesta di una diversa valutazione dei fatti e delle prove, essendo il sindacato di legittimità circoscritto al controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale della motivazione.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione III, Sentenza 15/03/2004, n. 5241
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.
“Con atto 19.12.1996 Walter Cellini, locatario utilizzatore del demolitore idraulico Rammer 583 matricola 1078 fornito dalla Rammit s.r.l. ed oggetto di locazione finanziaria stipulata con la Siam Leasing s.p.a. verso il corrispettivo di L. 6.608.000, più Iva, e 60 quote di L. 892.000, più Iva, adduceva che, trovandosi egli nell’impossibilità di onorare gli impegni assunti, la Siam aveva ottenuto decreto ingiuntivo n. 1988193 in danno di esso Cellini e della Rammit e che, restituito il demolitore, quest’ultima aveva rilasciato ampia quietanza liberandolo da ogni impegno attuale e futuro verso la società locatrice.
Inutilmente, a seguito della notifica del precetto per L. 64.474.355, oltre gli accessori, e dell’atto di pignoramento immobiliare, egli aveva, tuttavia, chiesto di essere manlevato dalla Rammit.
Citava, pertanto, in giudizio la B.N.A., incorporante della Siam Leasing s.p.a., e la Rammit s.r.l. innanzi al Tribunale di Roma chiedendo che fosse dichiarato che nulla egli doveva per il titolo ovvero, in subordine, che la Rammit fosse condannata al pagamento di quanto dovuto alla BNA ed entrambi le convenute in solido al risarcimento dei gravi danni subiti per effetto della chiusura di tutti gli affidamenti bancari e dell’impossibilità di accedere al credito, danni quantificati in L. 500.000.000.
Costituitesi, la società Rammit contestava le ragioni della domanda, mentre la BNA eccepiva che, per effetto della risoluzione del contratto da inadempimento imputabile al locatario, era sorto a suo favore il diritto ad un’indennità per importo pari alla metà dei canoni da scadere, maggiorata dell’ammontare del valore residuo del bene, oltre alle somme dovute per canoni scaduti e rimasti insoluti, con gli interessi al tasso convenzionale.
In sede di conclusioni definitive l’attore abbandonava la domanda originariamente proposta anche nei confronti della BNA.
Quindi, con sentenza 6.4.1998 il Tribunale, decidendo sulla residua domanda di garanzia proposta nei confronti della Rammit, osservava che, in virtù della dichiarazione 13.7.1992, la stessa era tenuta a manlevare il Cellini da tutti gli obblighi gravanti a suo carico sia per canoni scaduti, interessi ed accessori, sia per gli adempimenti connessi alla risoluzione per fatto e colpa del locatario, per effetto dell’impegno dalla medesima Rammit assunto in ordine al riacquisto del bene ed alla concessa liberazione del medesimo Cellini da ogni impegno attuale e futuro, necessariamente estensibile all’obbligazione da indennità di risoluzione, essendo la dichiarazione di manleva intervenuta successivamente alla richiesta di pagamento inoltrata dalla Siam.
Condannava, pertanto, la Rammit al pagamento, a favore del Cellini, di quanto dallo stesso corrisposto alla BNA a titolo di indennità di risoluzione, respingendo, perché non provata, la domanda di danni e condannando la Rammit alle spese.
Avverso la sentenza non notificata proponeva appello la Rammit con atto 23.7.1998, al quale resisteva il solo Cellini, quindi, all’udienza 6.7.1999 la causa era assegnata a sentenza….
Con sentenza 14.12.99 – 18.1.00, La Corte di appello di Roma così provvedeva:
“- in accoglimento dell’appello proposto dalla Rammit s.r.l. ed in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 6.4.1998, respinge la domanda spiegata dal Walter Cellini, che condanna al rimborso, a favore della medesima Rammit s.r.l., delle spese del primo grado, liquidate in L. 3.200.000 (L. 200.000, L. 1.000.000 diritti, L. 2.000.000 onorari), oltre Iva, Cap e 10% per spese generali;
– condanna il Cellini al rimborso, a favore della società appellante, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in L. 3.700.000 (L. 400.000 spese, L. 1.100.000 diritti, L. 2.200.000 onorari), oltre Iva, Cap e 10% per spese generali”.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione Cellini Walter.
Ha proposto controricorso la RAMMIT s.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi.
Cellini Walter, con il primo motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1366 c.c.” esponendo le seguenti doglianze. “… La sentenza nella parte motiva, sembra non tener conto degli esatti tempi di svolgimento della vicenda che é utile riassumere. Il contratto di leasing viene stipulato tra le parti l’8-11-91, il Cellini restituisce il bene alla Rammit, società venditrice, il 29-5-92 la Siam Leasing invia al Cellini e, per conoscenza, alla Rammít una raccomandata con la quale comunica la risoluzione del contratto e richiede la somma di € 12.006.841 per insoluti e € 123.063.750 per indennità di risoluzione patto di riacquisto il 13-7-92 ed in quella data la società Rammit rilascia la dichiarazione di manleva sulla cui interpretazione si controverte, infine il 23-2-93 viene emesso dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 1988 ad istanza della Siam Leasing, da cui discende l’obbligo attuale del Cellini di pagare la somma di cui è causa. È evidente che all’atto del rilascio della scrittura privata di manleva, sia la Rammit, che il Cellini erano in condizione di sapere quale sarebbe stata la somma che il Cellini era tenuto a corrispondere alla Siam Leasing, somme puntualmente specificate nella raccomandata del 29-5-92. La Corte eccepisce che tale raccomandata non sarebbe stata rinvenuta in atti. Da una attenta lettura degli atti di causa, si vede come tale missiva sia stata prodotta dalla BNA nel suo fascicolo di parte all’atto della costituzione in giudizio. Nella comparsa di costituzione della stessa, al punto n. 4 della premessa in fatto, il documento (contrassegnato con il n. 4) viene espressamente richiamato e riassunto nel contenuto. [… omissis… ] È evidente che la Siam Leasing, e per essa i suoi patroni costituiti, abbia ritirato il fascicolo di parte all’atto della pubblicazione della sentenza di primo grado e che, poi, tale fascicolo non sia stato riprodotto in atti, innanzi alla Corte d’Appello, in quanto la stessa Siam Leasing è rimasta contumace. Tale documento, di cui peraltro, l’odierna ricorrente conserva copia che produce solo ad adiuvandum, è stato però parte determinante nella decisione del Giudice di prime cure. Invero la lettura dello stesso non lascia spazio a dubbi, la somma per l’indennità di risoluzione è puntualmente distinta e specificata in € 50.813.750 con tale testuale descrizione: “somma pari alla metà dei canoni pattuiti non pagati aventi scadenze successive alla data di risoluzione”. Alla data del 13.7.92 la Rammit conosceva puntualmente quali fossero le somme che il Cellini a quel momento era tenuto a corrispondere alla Siam Leasing, nè può invocarsi il principio di buona fede contrattuale per escludere che la Rammit volesse sollevare il Cellini da tutte le somme dovute e, quindi, anche di quelle per l’indennità di risoluzione. Invero la corretta interpretazione del principio di buona fede contrattuale avrebbe portato alle conclusioni esattamente opposte….”.
Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” esponendo le seguenti doglianze. “-Appare decisiva nella motivazione della controversa la circostanza che la raccomandata del 29-5-92 sarebbe antecedente, in ogni caso, all’emissione del decreto ingiuntivo che, per primo, avrebbe distinto tra la somma di € 64.474.355 per indennità di risoluzione il cui pagamento era ingiunto al solo Cellini e la somma di € 99.639.105 per canoni insoluti e prezzo di riacquisto del bene il cui pagamento era carico solidale di entrambi. Invero l’assunto della Corte è smentito per tabulas. Innanzitutto l’importo ingiunto al Cellini, effettivamente di € 64.474.355 è composto dalla somma di € 13.660.605 per canoni scaduti e dalla somma di € 50.813.750 per indennità di risoluzione. Tale somma è la stessa già richiesta al Cellini con la raccomandata del 27-5-92; invero tutte le somme richieste con il decreto sono state puntualmente esposte in tale raccomandata e nella rettifica successivamente inviata l’11 giugno 1992. Non solo ma, a ben guardare, la raccomandata viene inviata al Cellini direttamente e, solo per conoscenza, alla Rammit e, quindi, al solo Cellini vengono richieste anche le somme per il patto di riacquisto che, invece, successivamente sono state correttamente richieste alla sola Rammit. Non si vede, dunque, come possa la Corte sostenere che la somma per indennità di risoluzione sia stata richiesta per la prima volta con il decreto ingiuntivo. [… omissis …] La Corte, di fronte all’assenza del documento dal fascicolo, avrebbe potuto e dovuto acquisirlo imponendone il deposito alla parte più diligente, essendo evidente che lo stesso era a disposizione di tutte le parti in causa…”.
I motivi non possono essere accolti.
Infatti le doglianze in esame, per la parte in cui si basano sulla raccomandata 29.5.92 sono inammissibili (in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso non riportano ritualmente il contenuto del documento; cfr. tra le altre cass. n. 05886 del 14/04/2003: “Stante la previsione di cui all’art. 366, numero 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, mediante trascrizione integrale del documento che si denunci non o male valutato, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini”) prima ancora che prive di pregio in diritto dato che la Corte non aveva affatto il dovere di agire come afferma il ricorrente (va infatti ribadito il seguente principio di diritto: in virtù del principio dispositivo delle prove, ciascuna delle parti è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti in esso contenuti; in considerazione di ciò e del fatto che il Giudice deve decidere la causa “juxta alligata et probata” , le controparti, se intendono utilizzare in proprio favore uno o più di tali documenti, ed essere sicure che, al momento della decisione, saranno a disposizione del Giudice del grado (e/o del Giudice della eventuale successiva impugnazione) debbono avvalersi della facoltà, ex art. 76, disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, ed inserire le copie stesse nel proprio fascicolo; Cfr. tra le altre Cass. n. 06987 del 08/05/2003; e Cass. n. 10819 del 29/10/1998). È appena il caso di aggiungere che non può in alcun modo sostenersi la ritualità della produzione del documento di cui sopra in sede di giudizio di cassazione.
Per la parte residua le doglianze ex art. 360 n. 5 sono parimenti inammissibili prima ancora che infondate (considerato il fatto che l’impugnata motivazione appare in ogni sua parte sufficiente, logica e non contraddittoria) in quanto ” Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. S. U. n. 05802 dell’11/06/1998); nella specie invece le doglianze consistono in sostanza in una diversa valutazione in ordine alla scelta, all’interpretazione, all’attendibilità ed alla concludenza delle risultanze istruttorie idonee a chiarire i fatti in contestazione.
Le doglianze concernenti asseriti vizi giuridici (ed in particolare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e1366 c.c.) sono invece prive di pregio in quanto la motivazione dell’impugnata sentenza non viola in alcun modo le norme in questione.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di tassazione liquidate in € 3.500 (tremilacinquecento euro) oltre € 100 (cento euro) per spese vive ed oltre spese generali ed accessori come per legge.
Roma 10.10.03.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 MAR. 2004.




