fbpx

Titolo

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Donna in maglia azzurra scrive su documenti davanti a una persona in camice bianco, con un tablet sulla scrivania.

Malasanità - Errore medico Responsabilità professionale

Morte per infezione ospedaliera: responsabilità e risarcimento

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

La morte di un paziente per un’infezione contratta durante il ricovero può comportare una responsabilità dell’ospedale quando il contagio, il peggioramento delle condizioni cliniche o il decesso siano riconducibili a carenze nella prevenzione, nella diagnosi o nel trattamento dell’infezione. In queste circostanze, il coniuge, i figli, i genitori e gli altri familiari aventi diritto possono chiedere il risarcimento dei danni subiti. Occorre però distinguere l’infezione inevitabile, nonostante l’adozione delle misure appropriate, da quella collegata a un inadempimento sanitario. Noi dello Studio Legale Calvello esaminiamo questi casi attraverso la documentazione clinica e una valutazione medico-legale, per accertare se esistano i presupposti per un’azione risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria e degli eventuali altri responsabili.

Quando la morte per infezione ospedaliera può essere attribuita alla responsabilità della struttura sanitaria

Le infezioni correlate all’assistenza, comunemente chiamate infezioni ospedaliere o nosocomiali, sono infezioni che possono insorgere durante un ricovero o in relazione a prestazioni sanitarie, anche manifestandosi dopo la dimissione. Possono interessare pazienti sottoposti a interventi chirurgici, persone ricoverate in terapia intensiva, soggetti immunodepressi o pazienti che necessitano di cateteri, ventilazione meccanica e altri dispositivi invasivi. Quando un’infezione provoca una sepsi, uno shock settico o un’insufficienza multiorgano, le conseguenze possono essere irreversibili e condurre al decesso.

La circostanza che il paziente abbia contratto un’infezione durante la degenza non dimostra, da sola, una responsabilità sanitaria. La struttura ospedaliera è però tenuta ad adottare misure organizzative, igieniche, assistenziali e cliniche adeguate alla prevenzione e al controllo del rischio infettivo. Tali obblighi comprendono, secondo le caratteristiche del reparto e delle prestazioni effettuate, la sterilizzazione dei dispositivi, l’igiene delle mani, la corretta gestione dei cateteri, la sorveglianza delle infezioni, l’applicazione delle precauzioni di isolamento e il tempestivo riconoscimento delle complicanze infettive.

La responsabilità della struttura sanitaria può emergere quando l’infezione sia riconducibile a una carenza di queste misure oppure quando, pur essendosi verificato un contagio non necessariamente prevenibile, il personale sanitario abbia omesso accertamenti o trattamenti necessari per contrastarne l’evoluzione. Pensiamo a un paziente che sviluppi febbre persistente, alterazioni degli indici infiammatori e progressivo deterioramento delle condizioni generali dopo un intervento chirurgico, senza che vengano tempestivamente eseguiti gli approfondimenti diagnostici appropriati. Se il ritardo consente all’infezione di evolvere in sepsi e contribuisce causalmente alla morte, può configurarsi una responsabilità risarcitoria.

Il problema assume particolare rilievo nelle infezioni provocate da microrganismi resistenti agli antibiotici, come Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus resistente alla meticillina, Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii. La presenza di questi batteri non costituisce automaticamente la prova di un errore, ma impone di verificare le modalità di acquisizione dell’infezione, le misure di contenimento adottate e l’adeguatezza della terapia. Nei pazienti particolarmente vulnerabili, anche un ritardo relativamente breve nell’identificazione di un’infezione grave può incidere sulle possibilità di sopravvivenza.

Sotto il profilo giuridico, la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente trova il proprio riferimento nell’articolo 7 della legge n. 24/2017 e nelle disposizioni degli articoli 1218 e 1228 del Codice civile. La struttura risponde, nei limiti previsti dalla legge, degli inadempimenti a essa imputabili e dell’operato dei professionisti sanitari di cui si avvale. Il giudizio richiede comunque l’accertamento del danno, del nesso causale e dei presupposti della responsabilità. In particolare, la prova dell’origine nosocomiale dell’infezione e del collegamento causale con il decesso deve essere affrontata distinguendo gli oneri probatori del danneggiato da quelli relativi all’esatto adempimento degli obblighi sanitari.

Nei casi più gravi, la questione non riguarda soltanto il contagio iniziale, ma l’intera gestione del paziente. Un’infezione riconosciuta tempestivamente avrebbe potuto essere trattata con antibiotici mirati, drenaggio di un focolaio infettivo, revisione chirurgica o trasferimento in un reparto maggiormente attrezzato. Per questo, nell’esaminare una morte per infezione ospedaliera, valutiamo anche se le condizioni cliniche avrebbero richiesto interventi differenti e se la loro omissione abbia avuto un’incidenza causale sull’esito.

Sepsi, infezioni postoperatorie e ritardi nelle cure: quali errori possono aver causato il decesso

Una delle situazioni più frequenti nelle controversie per morte da infezione ospedaliera riguarda il paziente che, dopo un intervento chirurgico o durante un ricovero prolungato, manifesta i primi segni di infezione e subisce un peggioramento progressivo. La febbre, l’ipotensione, le alterazioni della frequenza cardiaca, la confusione mentale e le modificazioni degli esami ematochimici possono richiedere approfondimenti urgenti, da valutare secondo il quadro clinico complessivo. Se l’infezione evolve in sepsi, cioè in una disfunzione d’organo potenzialmente letale determinata da una risposta alterata dell’organismo all’infezione, il fattore temporale diventa particolarmente rilevante.

La morte per sepsi ospedaliera può essere collegata a una diagnosi tardiva, alla mancata esecuzione di esami appropriati, a una terapia antimicrobica inadeguata o al ritardo nel controllo del focolaio infettivo. Non ogni ritardo costituisce necessariamente un errore: occorre stabilire quali segni fossero riconoscibili in quel momento, quali decisioni fossero clinicamente giustificate e se una condotta alternativa avrebbe avuto concrete probabilità di evitare il decesso. La valutazione deve essere effettuata sulla base delle conoscenze scientifiche applicabili e delle effettive condizioni del paziente.

Le complicanze infettive successive a un intervento chirurgico richiedono particolare attenzione. Una lesione intestinale non riconosciuta, una deiscenza anastomotica, un ascesso addominale o un’infezione della ferita operatoria possono provocare peritonite, sepsi e shock settico. In questi casi occorre verificare se la complicanza fosse prevenibile, se sia stata individuata in tempo e se il personale sanitario abbia adottato le misure necessarie. La responsabilità può derivare anche dalla mancata gestione di una complicanza inizialmente non imputabile a un errore tecnico. Per le specifiche problematiche successive a un’operazione abbiamo approfondito quando l’ospedale è responsabile di un’infezione dopo un intervento chirurgico.

Un’altra situazione riguarda le infezioni che insorgono nei reparti di terapia intensiva o durante ricoveri complessi. L’impiego di cateteri venosi centrali, dispositivi urinari e ventilazione meccanica può comportare rischi infettivi che devono essere gestiti attraverso procedure appropriate. Quando un paziente muore per una batteriemia associata a catetere, una polmonite nosocomiale o un’infezione da microrganismi multiresistenti, l’accertamento deve considerare la corretta indicazione e gestione del dispositivo, la durata della sua permanenza, le misure preventive e la tempestività degli interventi terapeutici.

Particolarmente delicati sono i casi dei pazienti oncologici, immunodepressi o affetti da patologie croniche. La presenza di condizioni pregresse non esclude automaticamente la responsabilità dell’ospedale. Può anzi rendere prevedibile un rischio infettivo maggiore, richiedendo precauzioni e controlli proporzionati alla vulnerabilità del paziente. Occorre distinguere la mortalità riconducibile alla malattia originaria da quella eventualmente provocata o anticipata da un’infezione e da condotte sanitarie inappropriate. Il problema è approfondito anche nell’articolo dedicato all’errore medico che anticipa la morte del paziente.

La responsabilità può emergere anche dopo le dimissioni. Se un paziente viene dimesso nonostante segni clinici che avrebbero richiesto ulteriori accertamenti o osservazione e muore successivamente per una sepsi non riconosciuta, bisogna ricostruire le condizioni presenti al momento della dimissione, le indicazioni ricevute e la prevedibilità dell’evoluzione infettiva. Non è sufficiente che il decesso sia avvenuto pochi giorni dopo il ricovero: occorre dimostrare che una diversa gestione avrebbe potuto modificare causalmente l’esito. Abbiamo trattato questa specifica ipotesi nell’approfondimento sulla morte dopo le dimissioni dall’ospedale e sulla possibile responsabilità della struttura sanitaria.

Quando non sia possibile dimostrare, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, che una condotta sanitaria corretta avrebbe evitato la morte, può essere necessario valutare separatamente l’eventuale perdita di una concreta possibilità di sopravvivenza. La perdita di chance non coincide con il decesso e non può essere riconosciuta sulla base di una semplice ipotesi astratta. Richiede l’accertamento di una possibilità seria e apprezzabile di conseguire un risultato migliore, effettivamente compromessa dalla condotta contestata. Questa distinzione assume particolare importanza nei pazienti già gravemente malati, nei quali la prognosi iniziale e il decorso dell’infezione devono essere esaminati con specifica attenzione medico-legale.

Come dimostrare la responsabilità dell’ospedale e ottenere il risarcimento per la morte del paziente

Quando un paziente muore per un’infezione contratta in ospedale, l’accertamento della responsabilità sanitaria richiede una ricostruzione documentata dell’intero percorso assistenziale. Il primo passaggio consiste nell’acquisire la cartella clinica completa, comprensiva dei referti microbiologici, degli esami ematochimici, delle terapie somministrate, dei parametri vitali, delle annotazioni infermieristiche e della documentazione relativa agli eventuali interventi chirurgici. Questi elementi consentono di individuare quando siano comparsi i primi segni dell’infezione, quali accertamenti siano stati eseguiti e se il personale sanitario abbia reagito tempestivamente al peggioramento delle condizioni del paziente.

La prova della responsabilità dell’ospedale per un’infezione nosocomiale deve essere valutata tenendo conto della distinzione tra origine dell’infezione, correttezza delle misure preventive e nesso causale con il decesso. Nei giudizi di responsabilità contrattuale sanitaria, il paziente o i suoi aventi causa devono dimostrare il rapporto con la struttura, il danno e il collegamento causale tra la condotta sanitaria contestata e il pregiudizio lamentato, secondo il criterio civilistico del più probabile che non. La struttura, secondo le regole applicabili alla responsabilità contrattuale, è invece chiamata a dimostrare l’esatto adempimento degli obblighi assistenziali oppure che l’inadempimento sia dipeso da una causa a essa non imputabile.

Nelle controversie riguardanti le infezioni ospedaliere, assumono particolare importanza le procedure di prevenzione concretamente adottate dalla struttura. Può essere necessario esaminare i protocolli di sanificazione, le misure di isolamento, le procedure di gestione dei dispositivi invasivi, i sistemi di sorveglianza microbiologica e la documentazione relativa al controllo delle infezioni. La semplice esistenza di protocolli scritti non dimostra necessariamente che siano stati correttamente applicati nel caso concreto. Allo stesso modo, l’assenza di un singolo documento non consente automaticamente di attribuire all’ospedale la responsabilità del decesso. Per comprendere quali elementi possano assumere valore probatorio abbiamo dedicato uno specifico approfondimento alla mancata prevenzione delle infezioni ospedaliere e alle modalità per dimostrarla.

La valutazione medico-legale deve poi stabilire se l’infezione abbia effettivamente causato la morte e quale incidenza abbiano avuto eventuali omissioni sanitarie. Nei pazienti anziani, oncologici o affetti da patologie importanti, è necessario distinguere il rischio di mortalità derivante dalle condizioni preesistenti dalle conseguenze attribuibili all’infezione e alla sua gestione. Anche quando il paziente presentava una prognosi compromessa, una condotta sanitaria inadeguata potrebbe averne anticipato il decesso. Questa circostanza deve però essere dimostrata attraverso un’analisi clinica e causale, senza presumere che qualsiasi peggioramento sarebbe stato evitabile.

Una volta accertati i presupposti della responsabilità, occorre individuare i soggetti legittimati a chiedere il risarcimento per la morte da infezione ospedaliera e quantificare separatamente i pregiudizi risarcibili. Il coniuge, i figli, i genitori e, ricorrendone i presupposti, altri familiari o conviventi possono agire per il danno subito personalmente a causa della perdita del rapporto parentale. La valutazione considera la natura e l’intensità del legame affettivo, l’età della vittima e dei superstiti, la convivenza e le concrete conseguenze della perdita. Possono aggiungersi danni patrimoniali, come la perdita di un contributo economico che il defunto forniva al nucleo familiare, purché adeguatamente dimostrati. Per una trattazione specifica dei criteri di liquidazione rinviamo all’articolo quanto spetta ai familiari per la morte causata da errore medico.

Distinta è la posizione degli eredi, che possono far valere eventuali diritti risarcitori maturati direttamente in capo al paziente prima della morte e trasmessi per successione. Tra questi possono rientrare, quando ne ricorrono i presupposti, il danno biologico terminale e il danno morale terminale, da accertare in relazione alla sopravvivenza e alle condizioni di coscienza della vittima. Il danno derivante dalla perdita della vita in sé non costituisce invece, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza civile, un’autonoma voce risarcitoria trasmissibile agli eredi per il solo fatto del decesso.

Per ottenere un giusto e congruo risarcimento occorre quindi distinguere i danni spettanti personalmente ai familiari da quelli eventualmente acquisiti per successione, evitando duplicazioni e quantificazioni prive di adeguato fondamento. Prima dell’azione giudiziaria possono essere valutate una richiesta risarcitoria alla struttura e alla compagnia assicurativa, nonché le procedure previste dall’articolo 8 della legge n. 24/2017, tra cui l’accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi o, in alternativa, la mediazione nei casi previsti. Devono essere verificati anche i termini di prescrizione applicabili alle diverse pretese, che possono variare in funzione della natura del diritto esercitato e del titolo di responsabilità.

Un esempio pratico: il paziente deceduto per sepsi dopo un intervento chirurgico

Consideriamo il caso di un uomo di 67 anni, che chiameremo Giovanni, ricoverato per un intervento chirurgico addominale. Nei giorni successivi all’operazione il paziente sviluppa febbre persistente, alterazioni degli esami ematici e un progressivo peggioramento delle condizioni generali. Gli accertamenti microbiologici e radiologici vengono eseguiti soltanto dopo un ulteriore deterioramento clinico, quando emerge un’infezione addominale complicata da sepsi. Nonostante il successivo trasferimento in terapia intensiva, Giovanni muore per shock settico.

I familiari chiedono di verificare se il decesso fosse evitabile. L’analisi della cartella clinica, affiancata dalla consulenza di un medico legale e di uno specialista, permette di ricostruire la successione degli eventi e di individuare un ritardo nell’accertamento del focolaio infettivo e nell’adozione del trattamento necessario. La questione decisiva diventa stabilire se un intervento tempestivo avrebbe avuto, secondo il criterio del più probabile che non, efficacia nell’evitare la morte. Qualora tale collegamento venga dimostrato e risultino accertati gli ulteriori presupposti della responsabilità, i familiari possono formulare una richiesta risarcitoria documentata, cercando inizialmente una definizione stragiudiziale e valutando, in mancanza di accordo, l’azione giudiziaria.

Questo esempio illustra il percorso di accertamento di una possibile responsabilità sanitaria e non rappresenta un caso storico documentato dello Studio né un risultato risarcitorio effettivamente conseguito. In ogni vicenda, la possibilità di ottenere il risarcimento dipende dalle specifiche risultanze cliniche, dalla prova del nesso causale e dai danni concretamente dimostrati.

Domande frequenti sulla morte per infezione ospedaliera e sul risarcimento ai familiari

Se un paziente muore per un’infezione contratta in ospedale, i familiari hanno sempre diritto al risarcimento?

No. Il decesso per infezione ospedaliera non determina automaticamente una responsabilità della struttura sanitaria. Occorre accertare se l’infezione, la sua mancata prevenzione o l’inadeguatezza delle cure siano riconducibili a un inadempimento e se esista un nesso causale con la morte. Quando questi presupposti risultano dimostrati, i familiari aventi diritto possono chiedere il risarcimento dei danni personalmente subiti e, se eredi, far valere gli eventuali diritti risarcitori maturati dal paziente prima del decesso.

Come si dimostra che l’infezione è stata contratta durante il ricovero?

La ricostruzione richiede l’esame della cartella clinica, degli esami microbiologici, delle condizioni del paziente all’ingresso, dei tempi di comparsa dei sintomi e degli eventuali fattori di rischio. La consulenza medico-legale e specialistica può aiutare a stabilire se l’infezione abbia origine nosocomiale e se siano state rispettate le misure preventive e terapeutiche appropriate. La sola comparsa di un’infezione durante la degenza non basta, di per sé, a dimostrare che l’ospedale sia responsabile della morte.

È possibile ottenere un risarcimento se il paziente era anziano o soffriva già di gravi malattie?

Sì, quando ne ricorrono i presupposti. L’età avanzata, una patologia oncologica o altre condizioni preesistenti non escludono automaticamente la responsabilità sanitaria. Occorre verificare se una condotta inadeguata abbia causato o anticipato il decesso oppure abbia compromesso una concreta possibilità di sopravvivenza. La valutazione deve distinguere le conseguenze della malattia originaria da quelle attribuibili all’infezione e agli eventuali errori assistenziali.

Quanto tempo hanno i familiari per chiedere il risarcimento per morte da infezione ospedaliera?

I termini dipendono dalla natura dell’azione esercitata. Per i diritti risarcitori derivanti dalla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria trova generalmente applicazione la prescrizione decennale, mentre per il danno subito personalmente dai familiari a seguito del decesso opera, di regola, il termine quinquennale della responsabilità extracontrattuale, salve le particolarità del caso e l’eventuale applicazione di termini differenti previsti dalla legge. Anche la decorrenza della prescrizione deve essere verificata concretamente. È quindi opportuno acquisire tempestivamente la documentazione sanitaria e valutare le iniziative necessarie a tutelare i propri diritti.

È necessario denunciare penalmente l’ospedale per ottenere il risarcimento?

No. Il risarcimento può essere richiesto in sede civile indipendentemente dalla presentazione di una denuncia penale. Dopo l’accertamento medico-legale, è possibile formulare una richiesta risarcitoria alla struttura sanitaria e alla relativa compagnia assicurativa, valutando una soluzione stragiudiziale oppure le procedure previste per le controversie di responsabilità sanitaria. La scelta del percorso dipende dalle prove disponibili, dalle caratteristiche del caso e dalla posizione dei soggetti coinvolti.

Morte per infezione ospedaliera: richiedi una valutazione allo Studio Legale Calvello

Se un vostro familiare è deceduto a causa di una sospetta infezione contratta in ospedale, di una sepsi non diagnosticata tempestivamente o di complicanze infettive non adeguatamente trattate, è necessario verificare se il decesso sia riconducibile a una responsabilità della struttura sanitaria. Noi dello Studio Legale Calvello, con oltre 25 anni di esperienza nell’assistenza legale, esaminiamo la documentazione disponibile per valutare, con il necessario supporto medico-legale, la sussistenza dei presupposti per una richiesta di risarcimento.

Per sottoporci il caso, potete richiedere una valutazione compilando il modulo di contatto dello Studio Legale Calvello, descrivendo le circostanze del ricovero, l’infezione diagnosticata e le cause del decesso. Esamineremo la richiesta per valutare la possibilità di approfondire la vicenda e individuare le eventuali iniziative necessarie alla tutela dei diritti dei familiari.

Condividi l'articolo su:

    3268 richieste gestite

    Raccontaci brevemente il tuo caso

    Gli avvocati dello Studio Legale Calvello esamineranno attentamente la tua richiesta e riceverai a breve una prima valutazione sulla possibilità di assistenza e sulle modalità della consulenza.

    Nome

    Cognome

    Città

    Email

    La problematica

    Iscriviti a LEGALNEWS (newsletter no pubblicità)