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Banca e impresa Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Recupero Crediti

Cass. Civ. n. 15211/2018 – Revocatoria dell’ipoteca e simulazione: natura onerosa della garanzia e limiti del ricorso

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Revocatoria dell’ipoteca e simulazione: natura onerosa della garanzia, collegamento negoziale e limiti del riesame delle prove in Cassazione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15211/2018, affronta una controversia relativa alla simulazione assoluta di una concessione ipotecaria e all’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. La decisione esamina la qualificazione della garanzia come atto gratuito oppure oneroso, alla luce del collegamento negoziale tra accordi transattivi e della natura novativa delle obbligazioni garantite. La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere una specifica esposizione delle ragioni della decisione impugnata e delle relative censure, senza limitarsi a proporre una diversa valutazione degli elementi probatori. Le contestazioni relative alla simulazione e alla scientia fraudis non possono tradursi nella richiesta di un nuovo apprezzamento delle presunzioni già esaminate dal giudice di merito. Il ricorso della banca viene pertanto dichiarato integralmente inammissibile, con condanna alle spese.

LA VICENDA

Banca Carige contestava un’ipoteca concessa a S.I.BE.G. a garanzia di un credito di 3,6 milioni di euro, chiedendone la declaratoria di simulazione assoluta o, in subordine, l’inefficacia mediante azione revocatoria. Dopo il rigetto delle domande nei primi due gradi di giudizio, la banca ricorreva in Cassazione, contestando la natura onerosa della garanzia e la valutazione delle prove. La Suprema Corte dichiarava inammissibili tutti e quattro i motivi di ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA – CONCESSIONE DI IPOTECA – ACCORDI TRANSATTIVI COLLEGATI – NATURA NOVATIVA DELLE OBBLIGAZIONI – CONTESTUALITÀ DEL CREDITO GARANTITO E DELLA GARANZIA – QUALIFICAZIONE DELL’ATTO COME ONEROSO – RICORSO PER CASSAZIONE – PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA – RIVALUTAZIONE DELLE PROVE PRESUNTIVE – INAMMISSIBILITÀ

In tema di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., la qualificazione della concessione di ipoteca come atto a titolo gratuito oppure oneroso deve essere valutata considerando il complessivo assetto negoziale nel quale la garanzia si inserisce. Qualora il giudice di merito accerti che accordi transattivi collegati abbiano natura novativa delle precedenti obbligazioni, determinando la contestualità tra la nascita del credito garantito e la costituzione dell’ipoteca, il ricorrente che intenda contestare tale qualificazione deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione della violazione di norme di diritto, persegua una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, degli elementi presuntivi relativi alla simulazione negoziale o della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori (scientia fraudis), contrapponendo il proprio apprezzamento a quello motivatamente espresso dal giudice di merito.

Il principio di autosufficienza del ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., impone altresì di esporre gli elementi essenziali della controversia e le ragioni della decisione censurata, affinché la Corte possa verificare la fondatezza delle doglianze senza dover ricostruire autonomamente il contenuto degli atti processuali.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione III, 12/06/2018, n. 15211

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

RILEVATO
CHE:

– la Banca Carige – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia S.p.A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catania la S.I.BE.G. – Società Imbottigliamento Bevande Gasate S.r.l., V.E., V.N., Ba.Al. e C.S.A.; affermava di aver ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti delle persone fisiche convenute (fideiussori della debitrice principale Tascot S.r.l.) e di avere così iscritto – il 15 e il 18 giugno 2004 – ipoteche sugli immobili degli intimati; questi ultimi, però, avevano precedentemente prestato assenso ad iscrizione ipotecaria – eseguita il 19 febbraio 2004 – in favore di S.I.BE.G., a garanzia del pagamento di una somma dovuta a quest’ultima dalla Tascot; l’attrice domandava al giudice di primo grado di pronunciare la nullità per simulazione assoluta dell’atto di concessione di ipoteca e della formalità stessa e, in subordine, di dichiararli inefficaci ex art. 2901 cod. civ.;

– si costituiva innanzi al Tribunale la sola S.I.BE.G. – Società Imbottigliamento Bevande Gasate S.r.l., la quale, nel contestare la fondatezza delle domande attoree, specificava che la concessione dell’ipoteca in suo favore trovava causa in due accordi transattivi, tra di loro collegati, stipulati in data 30 dicembre 2003 tra la stessa convenuta, la Tascot S.r.l., la Ass. Tec. S.r.l., V.E., V.N., Ba.Al. e C.S.A.; in particolare, la garanzia ipotecaria per il pagamento della somma di Euro 3.600.000,00 costituiva condizione della transazione con cui Tascot si era obbligata a pagare alla S.I.BE.G., la quale si era a sua volta impegnata al pagamento di altri importi alla Ass. Tec., che pure assumeva obbligazioni nel contratto transattivo;

– la S.I.BE.G. avanzava, in via subordinata, istanze di chiamata in causa della Ass. Tec. per ottenere la restituzione degli importi già versati in forza degli accordi intercorsi e di condanna di V.E., V.N., Ba.Al. e C.S.A. in caso di perdita della garanzia ipotecaria;

– il Tribunale di Catania respingeva la domanda di Banca Carige con la sentenza n. 2432 del 4 giugno 2008, dichiarando, tra l’altro, la nullità della notifica nei confronti della terza chiamata Ass. Tec.;

– avverso la predetta decisione Banca Carige proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte d’appello di Catania con la sentenza n. 1288 del 22 luglio 2015;

– Banca Carige – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia S.p.A. impugna la predetta sentenza con ricorso per cassazione affidato quattro motivi;

– resiste con controricorso la S.I.BE.G. – Società Imbottigliamento Bevande Gasate S.r.l.

– entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis cod. proc. civ., comma 1.

MOTIVI DELLA DECISIONE

CONSIDERATO
CHE:

1. Col primo motivo la Banca Carige deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 183 c.p.c., comma 4, (nella formulazione vigente prima della modifica normativa entrata in vigore il 1 marzo 2006); afferma la ricorrente di aver avanzato – nel corso della prima udienza innanzi al Tribunale e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, (ratione temporis vigente) – domande di simulazione e di revoca dell’accordo transattivo del 30 dicembre 2003, poi reputate inammissibili dal giudice di prime cure; censura la decisione poichè, nonostante uno specifico motivo di impugnazione, la Corte d’appello – ricorrendo alla ragione “più liquida” (e, cioè, respingendo nel merito il gravame) – ha omesso, da un lato, di pronunciarsi sulla preliminare questione riguardante l’ammissibilità delle domande attinenti alla transazione e, dall’altro, “nell’esame e nel rigetto dei successivi motivi dei successivi motivi ha comunque valutato anche la impugnazione della predetta scrittura, ritenendola perciò implicitamente ammissibile”. Conclude la ricorrente chiedendo a questa Corte “che venga ritenuta e dichiarata la ammissibilità della suindicata impugnazione in quanto appunto l’odierna ricorrente Banca Carige è venuta a conoscenza della detta scrittura solo in sede processuale, tempestivamente impugnando la stessa nelle sedi a ciò deputate”.

2. Il motivo è inammissibile.

L’art. 183 c.p.c., comma 4, nel testo di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1 marzo 2006, consentiva all’attore di proporre alla prima udienza di trattazione soltanto le domande e le eccezioni che fossero conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e non già domande nuove derivanti da semplici controdeduzioni volte a contestare il fondamento dell’azione: “L’art. 183 c.p.c., comma 4, (nel testo risultante dalla sostituzione operata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 17), nel consentire all’attore di formulare nella prima udienza di trattazione la nuova domanda o la nuova eccezione che siano conseguenza, oltre che della domanda riconvenzionale, dell’eccezione proposta dal convenuto con la comparsa di risposta, è rivolto a tutelare la parte attrice, a fronte di iniziative difensive della parte convenuta che mutino i termini oggettivi della controversia, o comunque introducano nel processo ulteriori questioni. Pertanto la norma, ove contempla l’eccezione dell’avversario, deve intendersi riferita all’eccezione in senso stretto, non alla semplice controdeduzione del convenuto che sia rivolta a contestare le condizioni dell’azione; rispetto a tale eccezione, inoltre, la nuova domanda o la nuova eccezione dell’attore devono presentarsi come consequenziali, e quindi configurarsi come una contro-iniziativa necessaria per replicare all’eccezione medesima” (Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 08/07/2004, Rv. 574313-01; in termini analoghi, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25409 del 12/11/2013, Rv. 629119-01, e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5390 del 11/03/2006, Rv. 587449-01).

In ossequio al principio di autosufficienza, la ricorrente avrebbe dovuto dettagliatamente illustrare nel ricorso il contenuto delle difese con cui la convenuta S.I.BE.G. aveva eccepito circostanze “che mutino i termini oggettivi della controversia, o comunque introducano nel processo ulteriori questioni” e ciò al fine di dimostrare che la domanda – certamente nuova, in quanto volta a privare di effetti un atto negoziale diverso da quello al quale si riferiva la domanda iniziale – costituiva “una contro-iniziativa necessaria per replicare all’eccezione medesima”.

Al contrario, il ricorso è lacunoso e non consente a questa Corte di esaminare il denunciato error in procedendo (peraltro, erroneamente inquadrato nell’art. 360 c.p.c., n. 3; in proposito, v. Cass., Sez. U., Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268-01).

Ad abundantiam si osserva che il motivo è inconcludente, perchè la Banca Carige pretende che sia espressamente dichiarata l’ammissibilità delle proprie domande e nel contempo afferma che la Corte di merito le ha, seppure implicitamente, reputate ammissibili esaminandole nel merito.

3. Col secondo motivo la ricorrente deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione degli artt. 1414,1415,1416,1417 e 2729 cod. civ., perchè – in relazione alla domanda di simulazione assoluta – la Corte territoriale non ha “ritenuto che gli elementi dalla stessa dedotti valgono a provare anche la volontà della Sibeg di porre in essere un atto solo apparente che avesse lo scopo di frodare le ragioni dell’istituto di credito”; in particolare, la Banca Carige censura l'”iter logico argomentativo sulla circostanza che non costituirebbero indizi gravi, precisi e concordanti, ai fini della prova della simulazione della concessione d’ipoteca impugnata, le seguenti circostanze emergenti dal quadro processuale…”.

4. Già nella sua formulazione il motivo contiene la ragione della sua inammissibilità.

Infatti, la ricorrente mira ad un riesame delle risultanze istruttorie incompatibile col giudizio di legittimità e inammissibilmente sottopone a questa Corte un ragionamento presuntivo diverso da quello seguito (ed esplicitato) dal giudice di merito ritenendolo più verosimile (significativa è la frase “verosimile ritenere dunque che la S.I.BE.G. fosse perfettamente d’accordo ad un’iscrizione di ipoteca solo simulata”).

In altri termini, il vizio denunciato dalla Banca Carige non riguarda la pretesa erronea sussunzione sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) di fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017, Rv. 645496-02), ma – al contrario pretende di attribuire alle varie circostanze di fatto, comunque esaminate dal giudice di merito, un v. indiziario maggiore o minore per costruire in questa sede una presunzione.

Difetta, dunque, una critica – operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo – delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, risolvendosi il motivo nella mera contrapposizione delle tesi e delle ricostruzioni della ricorrente a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.

5. Col terzo motivo si denuncia (ex art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901,1988,1965,1230 e 2729 cod. civ., perchè – in relazione alla domanda di revocatoria – la Corte territoriale “ha errato a dare rilievo processuale e sostanziale alla transazione tra Sibeg e Ass. Tec. che regola invece interessi tra soggetti diversi da quelli intervenuti all’accordo siglato nell’atto di disposizione impugnato, ritenendo lo stesso tout court a titolo oneroso anzichè a titolo gratuito, con ogni conseguenza in ordine alla ricorrenza e alla prova dell’elemento soggettivo della Sibeg indifferente nella gratuità dell’atto”. In sostanza, Banca Carige afferma che la concessione di ipoteca da parte di V.E., V.N., Ba.Al. e C.S.A. in favore della Società Imbottigliamento Bevande Gasate doveva essere considerata non alla stregua di atto a titolo oneroso bensì quale atto dispositivo a titolo gratuito, qualificazione che avrebbe reso superflua la dimostrazione della conoscenza del pregiudizio da parte della beneficiaria della garanzia ipotecaria.

6. Anche il predetto motivo è inammissibile.

La Banca Carige si diffonde nello spiegare che la transazione tra S.I.BE.G. e Ass. Tec. era res inter alios, ininfluente sulla vicenda che riguardava la stessa S.I.BE.G. e la Tascot (il cui pagamento era garantito dall’iscrizione di ipoteca), e che il debito di Tascot nei confronti della società garantita era certamente precedente alla concessione dell’ipoteca, di talchè quest’ultima – successiva al sorgere del credito garantito – aveva indubbiamente la natura di atto a titolo gratuito.

Nel ricorso per cassazione, però, l’istituto di credito trascura completamente di riportare (o quantomeno di riassumere) le motivazioni essenziali della sentenza impugnata: si ribadisce che “nel giudizio di cassazione, il requisito di contenuto-forma previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso” (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 18623 del 22/09/2016, Rv. 642617-01).

La lacuna è ancor più evidente dalla lettura della sentenza impugnata (atto doveroso che non vale a sanare le lacune del ricorso); da questa si evince che la Corte d’appello ha ampiamente spiegato le ragioni in fatto e di diritto in base alle quali la transazione S.I.BE.G./Tascot, caratterizzata da un esplicito collegamento negoziale con l’accordo S.I.BE.G./Ass. Tec., aveva natura novativa delle precedenti obbligazioni tra le parti, circostanza da cui si è desunta la contestualità – e non l’anteriorità – del debito garantito (sorto con la transazione) alla concessione della garanzia ipotecaria.

7. Col quarto motivo la ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 2901 cod. proc. civ. per non essere stata riconosciuta in capo alla SI.B.E.G. la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie della banca.

8. Il motivo è inammissibile.

La Banca Carige afferma che la scientia fraudis del terzo “emerge per tabulas”, che “l’esistenza di numerosi protesti a carico della Tascot… costituisce indizio della conoscenza in capo alla S.I.BE.G. della notevole esposizione debitoria”, che “deve presumersi che un operatore economico qualificato… non può non essere al corrente dello stato di salute economica dei soggetti con cui intrattenga rapporti commerciali” e, in conclusione, che “risulta evidente la illegittimità della sentenza impugnata, che non ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di prova del consilium fraudis del terzo creditore e della efficacia probatoria delle presunzioni gravi, precise e concordanti”.

E’ evidentemente “inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 64369001).

9. All’inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55.

10. Infine, sussistono i presupposti ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2018

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