Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Intermediazione finanziaria: ammissibile la domanda di risoluzione del contratto proposta con memoria ex art. 183 c.p.c. quando riguarda gli stessi inadempimenti già dedotti in giudizio.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13091 del 25 maggio 2018, ha chiarito che la modificazione della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 183 c.p.c. può riguardare anche il petitum e la causa petendi, purché rimanga collegata alla medesima vicenda sostanziale. In una controversia relativa all’acquisto di obbligazioni, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento, formulata successivamente all’originaria domanda risarcitoria, poiché fondata sulle stesse violazioni degli obblighi dell’intermediario finanziario. Tale modificazione non deve compromettere il diritto di difesa della controparte né determinare un allungamento dei tempi processuali. La Cassazione ha quindi accolto il relativo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio.
LA VICENDA
Un’investitrice conveniva in giudizio una banca chiedendo la nullità dell’acquisto di obbligazioni e il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi informativi. Successivamente proponeva domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento, dichiarata inammissibile dai giudici di merito perché ritenuta nuova. La Cassazione ha escluso tale inammissibilità, riconoscendo la connessione tra le domande fondate sui medesimi inadempimenti.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
PROCEDIMENTO CIVILE – DOMANDA GIUDIZIALE – MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA – MEMORIA EX ART. 183 C.P.C. – MUTAMENTO DEL PETITUM E DELLA CAUSA PETENDI – CONNESSIONE CON LA VICENDA SOSTANZIALE – AMMISSIBILITÀ – INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – DOMANDA RISARCITORIA E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
La modificazione della domanda consentita dall’art. 183 c.p.c. può investire anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda, ossia il petitum e la causa petendi, purché la pretesa modificata rimanga connessa alla vicenda sostanziale originariamente dedotta in giudizio e non comporti pregiudizio alle potenzialità difensive della controparte né allungamento dei tempi processuali. Ne consegue che, in una controversia relativa a un contratto di intermediazione finanziaria, è ammissibile la proposizione, mediante memoria ex art. 183 c.p.c., della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento in luogo dell’originaria domanda risarcitoria, qualora entrambe trovino fondamento nelle medesime violazioni degli obblighi gravanti sull’intermediario finanziario.
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sezione VI, Sentenza 25/05/2018, n. 13091
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – G.I. evocava in giudizio la Banca Popolare di Ancona s.p.a. domandando dichiararsi la nullità del contratto di acquisto di 25.000 obbligazioni (OMISSIS) Sa 2006, oltre che la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illecito comportamento dell’intermediario, che aveva mancato di prestare osservanza alle norme poste a presidio dell’offerta al pubblico di titoli obbligazionari.
La banca si costituiva e resisteva alla domanda attrice. Con propria memoria ex art. 183 c.p.c. l’attrice chiedeva pronunciarsi pure la risoluzione del contratto per inadempimento, ovvero per violazione degli obblighi di buona fede e diligenza contrattuale, nonchè per violazione degli obblighi che gravavano sull’intermediario a norma dell’art. 21 t.u.f., artt. 26, 27, 28 e 29 reg. Consob n. 11522/1998.
Il Tribunale di Ancona dichiarava inammissibili le domande modificate con la memoria ex art. 183 c.p.c. e, nel merito, accoglieva la domanda di declaratoria della nullità.
2. – Proposto gravame, la Corte di appello di Ancona, con sentenza del 10 gennaio 2017, accoglieva l’impugnazione della banca e rigettava la domanda di G.I.. Osservava, in particolare, e per quanto qui rileva, che la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattatuale della banca doveva ritenersi rinunciata, mentre, con riferimento a quella di risoluzione del contratto, doveva condividersi l’affermazione del giudice di prime cure, che ne aveva rilevato l’inammissibilità quale domanda nuova, per essere stata la medesima formulata per la prima volta nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c..
3. – Contro tale pronuncia G.I. ha proposto un ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste con controricorso Unione di Banche Italiane s.p.a., incorporante la Banca Popolare di Ancona. Sono state depositate memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.. La ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello abbia ritenuto inammissibile la domanda di risoluzione senza prendere in considerazione le argomentazioni da essa svolte nel proprio atto di appello. Analoga censura è sollevata con riferimento alla domanda risarcitoria, che la Corte di merito aveva ritenuto oggetto di rinuncia e che l’istante aveva riproposto nella comparsa di appello per l’ipotesi in cui la sentenza di primo grado fosse stata riformata.
Col secondo mezzo viene dedotta la violazione dell’art. 183 c.p.c. e cioè l’error in procedendo dato dall’improprio riconoscimento di una emendatio libelli. Osserva la ricorrente che nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva domandato la declaratoria di nullità dell’atto di acquisto dei titoli per contrarietà all’art. 1418 c.c. e in subordine la condanna al risarcimento dei danno per violazione delle norme di condotta previste dall’art. 21 t.u.f e art. 28 reg. Consob n. 11522/1998. Aveva errato, a suo avviso, il Tribunale a individuare nella domanda di risoluzione del contratto una mutatio libelli: infatti la domanda di risoluzione risultava connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non vi era stata alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte. In altri termini spiega la ricorrente – la domanda di risoluzione non introduceva alcun tema di indagine diverso e non poteva pertanto essere considerata una domanda nuova. La Corte di appello, secondo l’istante, aveva quindi immotivatamente confermato le conclusioni cui era pervenuto il giudice di prime cure.
2. – Il primo motivo è inammissibile.
E’ sufficiente osservare, in proposito, come il mancato esame, da parte del giudice del merito, di una questione puramente processuale non può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (Cass. 12 gennaio 2016, n. 321; Cass. 10 novembre 2015, n. 22952).
Per quanto attiene al secondo, esso si fonda sul rilievo per cui con la domanda di risoluzione si sarebbe attuata una consentita modificazione, o meglio, precisazione, delle domande originarie. A tal fine la ricorrente valorizza il dato per cui la domanda risarcitoria, che il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto rinunciata, “non conseguiva ad una responsabilità da fatto illecito ma, al contrario, alla violazione delle norme comportamentali previste dal t.u.f.” a carico dell’intermediario: sicchè la domanda di risoluzione per inadempimento si correlava a tale domanda di risarcimento, trovando fondamento proprio all’inosservanza degli obblighi che alla banca facevano carico.
E’ anzitutto da escludere che il motivo sia inammissibile per carenza di autosufficienza. Infatti, di inammissibilità del motivo per ragioni di autosufficienza può parlarsi solo quando venga in questione una censura rispetto alla quale uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l’esame di quell’atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonchè la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili (Cass. Sez. U. 5 luglio 2013, n. 16887): ciò nella fattispecie deve escludersi, giacchè l’odierna ricorrente ha precisato, nel corpo del ricorso, che ebbe a proporre una domanda risarcitoria fondata sulla violazione degli obblighi, gravanti sull’intermediario, previsti dall’art. 21 t.u.f. e dal reg. Consob n. 11522/1998: circostanza, questa, che trova del resto conferma nella sentenza impugnata, ove è fatta menzione della domanda di risarcimento dei danni “subiti dall’attrice (…) in conseguenza dell’illecito comportamento della banca, inosservante nella fattispecie delle norme poste a presidio dell’offerta al pubblico di titoli obbligazionari” e che, del resto, non è nemmeno smentita dalla controricorrente.
Ciò posto, la censura posta dal motivo in esame è fondata.
Come è stato precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310; in tale prospettiva, cfr. pure Cass. 19 gennaio 2016, n. 816 che, con riferimento al c.d. rito societario, ha ritenuto ammissibile la proposizione, con la memoria D.Lgs. n. 5 del 2003, ex art. 6 di domanda risarcitoria nel giudizio introdotto chiedendo l’accertamento della nullità di un contratto di intermediazione.
La modificazione dell’originaria domanda risarcitoria in domanda di risoluzione per inadempimento doveva quindi reputarsi ammissibile, tenuto conto che venivano in questione i medesimi inadempimenti.
3. – Segue da ciò che la sentenza impugnata debba essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Ancona. Il giudice del rinvio provvederà in merito alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE
accoglie il secondo motivo e dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.




