Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Quando un’impresa decide di adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, una delle prime questioni da affrontare è a chi affidare la predisposizione del Modello 231. La scelta può ricadere su un avvocato specializzato, un consulente aziendale, un commercialista o un gruppo di professionisti con competenze complementari. Non esiste una figura professionale alla quale la legge riservi in via esclusiva la redazione del modello. Occorre però individuare chi sia effettivamente in grado di valutare i rischi di reato, comprendere l’organizzazione dell’impresa e predisporre presidi di controllo applicabili alle attività aziendali.
La questione interessa soprattutto gli amministratori che devono decidere se introdurre un sistema di prevenzione dei reati, le società alle quali clienti o committenti richiedono l’adozione del Modello 231 e le imprese che intendono verificare l’adeguatezza della propria organizzazione. Un incarico professionale impostato in modo inadeguato può portare alla redazione di un documento formalmente completo, ma non corrispondente ai rischi e ai processi effettivi dell’azienda. Per questo, prima di scegliere il consulente, è necessario chiarire quali attività debbano essere svolte e quali responsabilità rimangano in capo agli organi societari.
Chi può predisporre il Modello 231 e quali competenze deve possedere
Il D.Lgs. 231/2001 non prevede un albo professionale dei redattori dei modelli organizzativi e non stabilisce che la loro predisposizione debba essere affidata necessariamente a un avvocato. L’impresa può utilizzare competenze interne, incaricare professionisti esterni oppure costituire un gruppo di lavoro. La scelta deve dipendere dalla struttura societaria, dalle attività esercitate, dai processi decisionali e dall’esposizione ai reati presupposto contemplati dal decreto.
L’avvocato esperto in D.Lgs. 231/2001 può occuparsi dell’inquadramento giuridico dei rischi, dell’individuazione delle fattispecie di reato pertinenti e della valutazione dei presidi organizzativi rispetto ai requisiti normativi. Il suo intervento assume particolare rilievo quando l’impresa opera in settori esposti a rischi di corruzione, reati societari, tributari, ambientali o violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro che possono integrare reati presupposto della responsabilità dell’ente.
Il commercialista può contribuire all’analisi dei processi amministrativi, contabili e finanziari, mentre un consulente organizzativo può approfondire la distribuzione delle responsabilità, le procedure operative e il funzionamento dei controlli interni. Nelle imprese più articolate possono essere necessarie competenze tecniche ulteriori, soprattutto quando i rischi riguardano impianti industriali, gestione ambientale, sicurezza informatica o attività produttive particolarmente regolamentate.
Non è quindi il titolo professionale, considerato isolatamente, a determinare l’idoneità del consulente. Il professionista incaricato deve saper collegare le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 alla concreta organizzazione aziendale, distinguendo i rischi astrattamente previsti dalla normativa da quelli effettivamente collegati alle attività dell’impresa.
Un’azienda manifatturiera, per esempio, richiederà un’analisi diversa da quella necessaria per una società commerciale o per un’impresa che opera prevalentemente attraverso appalti. Anche società appartenenti allo stesso settore possono presentare esposizioni differenti in ragione delle deleghe, dei rapporti con la pubblica amministrazione, delle modalità di gestione dei fornitori e delle procedure di autorizzazione delle operazioni.
La redazione può essere affidata anche a personale interno qualificato, purché disponga delle competenze e delle risorse necessarie. In tale ipotesi, una verifica professionale esterna può risultare opportuna per esaminare la completezza dell’analisi dei rischi e individuare eventuali carenze non rilevate da chi partecipa quotidianamente ai processi aziendali.
Occorre distinguere, infine, il professionista che predispone il Modello 231 dall’Organismo di Vigilanza. Il primo può assistere l’impresa nella progettazione del sistema organizzativo; il secondo, quando istituito ai fini del sistema previsto dal decreto, esercita le funzioni di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello e ne cura l’aggiornamento attraverso le proprie iniziative. L’eventuale coincidenza di incarichi deve essere valutata considerando autonomia, indipendenza e possibili situazioni di conflitto di interessi, evitando che l’attività di vigilanza si trasformi in un controllo meramente formale sul lavoro precedentemente svolto.
Come scegliere il consulente per il Modello 231 e quali attività affidargli
Prima di conferire l’incarico, gli amministratori dovrebbero verificare se il professionista propone un’attività costruita sulle caratteristiche dell’impresa oppure la semplice personalizzazione di un modello standard. La differenza riguarda il metodo di lavoro: un Modello 231 adeguato richiede la conoscenza dei processi aziendali, delle responsabilità decisionali e delle modalità attraverso le quali possono verificarsi i reati rilevanti.
Il punto di partenza è normalmente la raccolta della documentazione societaria e organizzativa. Il consulente deve poter esaminare, secondo le necessità del caso, organigrammi, procure, deleghe, procedure amministrative, sistemi autorizzativi, rapporti con fornitori e committenti, regolamenti interni e documentazione relativa ai controlli già esistenti. L’esame documentale deve essere accompagnato, quando necessario, da colloqui con amministratori e responsabili delle funzioni maggiormente esposte.
Queste attività permettono di svolgere la mappatura delle attività sensibili e il risk assessment 231, individuando le aree nelle quali possono verificarsi condotte riconducibili ai reati presupposto. Non basta riportare nel documento un elenco delle fattispecie contemplate dal decreto: occorre comprendere in quali processi aziendali il rischio possa concretamente manifestarsi, quali controlli siano già operativi e quali ulteriori misure risultino necessarie.
Il professionista deve quindi tradurre i risultati dell’analisi in protocolli organizzativi e procedure coerenti con l’impresa. Tra gli aspetti da valutare rientrano la separazione delle funzioni, le autorizzazioni alle operazioni, la tracciabilità delle decisioni, la gestione delle risorse finanziarie e i meccanismi di controllo sulle attività maggiormente esposte. Il Modello 231 deve comprendere anche un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste. Il codice etico, quando adottato come componente del sistema, deve essere coordinato con tali regole e con i comportamenti concretamente richiesti ai destinatari.
È opportuno chiarire sin dall’inizio se l’incarico comprenda soltanto la predisposizione documentale oppure anche il supporto all’attuazione del modello. La consegna di un testo, infatti, non coincide con l’effettiva applicazione delle procedure. Possono essere necessari interventi sulle deleghe, aggiornamenti dei controlli interni, attività formative, definizione dei flussi informativi e assistenza nella fase di approvazione da parte dell’organo dirigente.
Per approfondire le attività normalmente comprese nell’incarico professionale, abbiamo dedicato un’analisi alla consulenza per il Modello 231 nelle aziende, distinguendo la progettazione del sistema organizzativo dalle successive attività di attuazione e verifica.
La scelta del consulente richiede attenzione anche sotto il profilo delle responsabilità. Ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, l’idoneità e l’efficace attuazione del modello assumono rilievo nella valutazione della responsabilità dell’ente, secondo presupposti differenti in relazione alla posizione dell’autore del reato. L’affidamento della redazione a un professionista esterno non trasferisce automaticamente su quest’ultimo le responsabilità organizzative dell’impresa. L’organo dirigente conserva il compito di adottare il modello e di assicurare, per quanto di propria competenza, che il sistema trovi concreta applicazione.
Per questo è preferibile che la proposta professionale individui con precisione le attività da svolgere, i documenti da predisporre, il coinvolgimento richiesto alle funzioni aziendali e le eventuali prestazioni successive. Anche il compenso deve essere valutato rispetto al contenuto effettivo dell’incarico: due preventivi possono avere importi differenti perché comprendono prestazioni diverse, non necessariamente perché uno dei professionisti applica tariffe più elevate.
La verifica delle attività incluse può essere approfondita nella nostra analisi sul preventivo per il Modello 231. Prima di procedere, è utile accertare anche se il professionista sia disponibile a collaborare con i responsabili interni, a confrontarsi con gli altri consulenti dell’impresa e a fornire assistenza nella fase successiva all’adozione, senza confondere tali prestazioni con le funzioni proprie dell’Organismo di Vigilanza.
Responsabilità degli amministratori, rischi aziendali e controlli da verificare prima dell’incarico
La scelta del professionista incaricato della predisposizione del Modello 231 deve essere valutata anche in relazione alle responsabilità che il D.Lgs. 231/2001 attribuisce all’ente e al ruolo dell’organo dirigente. L’adozione del Modello 231 non è imposta indistintamente a tutte le imprese, ma costituisce uno degli strumenti attraverso i quali la società può organizzare la prevenzione dei reati presupposto e, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, far valere l’esimente dalla responsabilità amministrativa dell’ente.
Gli articoli 6 e 7 del decreto disciplinano i requisiti del modello e la sua rilevanza rispetto ai reati commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da soggetti che esercitano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione oppure da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. La posizione dell’autore del reato incide sui presupposti necessari per escludere la responsabilità della società. Per i soggetti apicali, l’articolo 6 richiede, tra le altre condizioni, che l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Ne deriva che la predisposizione del Modello 231 non può essere considerata un semplice adempimento documentale da delegare integralmente all’esterno. Il consulente può progettare il sistema, individuare le criticità e proporre misure organizzative, ma gli amministratori devono partecipare alle decisioni che riguardano l’assetto aziendale, l’attribuzione delle responsabilità e l’effettiva applicazione delle procedure. Un modello elaborato senza il coinvolgimento della direzione rischia di contenere prescrizioni difficilmente applicabili o non corrispondenti al funzionamento dell’impresa.
Un aspetto da verificare prima dell’incarico riguarda l’esperienza del professionista nell’analisi dei reati presupposto pertinenti al settore. Per una società che gestisce appalti, ad esempio, possono assumere rilievo i rapporti con i committenti, la selezione dei fornitori, la gestione dei subappalti e le procedure relative alla sicurezza del lavoro. Per un’impresa industriale possono richiedere particolare attenzione anche le attività ambientali, la manutenzione degli impianti e l’organizzazione delle funzioni tecniche. Il consulente deve essere in grado di individuare le fattispecie penalmente rilevanti senza confondere qualsiasi irregolarità aziendale con un reato che determina automaticamente la responsabilità dell’ente.
La valutazione deve comprendere anche il rapporto tra il Modello 231 e i controlli già presenti. Un’azienda può disporre di certificazioni, procedure di qualità, deleghe in materia di sicurezza o sistemi di gestione anticorruzione. Tali strumenti possono contribuire alla costruzione del modello, ma non sostituiscono automaticamente la valutazione richiesta dal D.Lgs. 231/2001. Occorre verificare se i controlli esistenti siano adeguati ai rischi individuati, se le responsabilità siano chiaramente attribuite e se le operazioni maggiormente esposte risultino documentabili.
Il professionista deve inoltre considerare l’organizzazione dell’Organismo di Vigilanza. L’articolo 6 del decreto prevede, nell’ambito delle condizioni stabilite per l’esimente relativa ai reati degli apicali, l’affidamento della vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello e della cura del suo aggiornamento a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Nelle società di capitali tali funzioni possono essere attribuite anche al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo sulla gestione, secondo quanto previsto dalla normativa. Negli enti di piccole dimensioni, il decreto contempla la possibilità che i compiti siano svolti direttamente dall’organo dirigente.
La composizione dell’Organismo di Vigilanza deve essere valutata considerando dimensioni, complessità e rischi dell’impresa. Se il consulente incaricato della redazione propone anche di assumere un ruolo nell’OdV, è necessario esaminare concretamente la compatibilità degli incarichi, la sua autonomia di giudizio e il rischio di dover vigilare sulle soluzioni organizzative che egli stesso ha progettato.
Un ulteriore profilo riguarda il coordinamento con il whistleblowing. L’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, come modificato dal D.Lgs. 24/2023, richiede che i modelli organizzativi prevedano i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare adottato ai sensi del decreto sul whistleblowing. La concreta organizzazione dei canali e della gestione delle segnalazioni deve rispettare le disposizioni applicabili, comprese quelle sulla riservatezza e sulla protezione dei dati personali. Il consulente incaricato del Modello 231 deve quindi verificare la coerenza delle relative procedure con il sistema organizzativo dell’ente, senza sovrapporre automaticamente le funzioni del gestore delle segnalazioni a quelle dell’Organismo di Vigilanza.
Questi aspetti incidono direttamente sull’utilità dell’incarico professionale. Un Modello 231 deve essere progettato per funzionare nell’organizzazione reale dell’impresa e mantenere la propria adeguatezza nel tempo. Cambiamenti nelle attività, acquisizioni societarie, nuove deleghe, modifiche normative o introduzione di ulteriori reati presupposto possono richiedere successive valutazioni. Per questo, già nella fase di scelta del consulente, è opportuno stabilire se l’assistenza riguarderà esclusivamente la predisposizione iniziale oppure comprenderà anche interventi di revisione e supporto all’aggiornamento.
Esempio pratico: una società deve scegliere il professionista per predisporre il Modello 231
Si consideri il caso, puramente esemplificativo, di una società manifatturiera che riceve da un importante committente la richiesta di documentare l’adozione di un Modello organizzativo 231. L’impresa dispone già di procedure sulla sicurezza del lavoro, di un sistema di gestione della qualità e di deleghe interne, ma non ha mai effettuato una valutazione organica dei rischi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L’amministratore deve decidere se affidare la redazione al consulente che segue abitualmente la sicurezza aziendale oppure incaricare un professionista specializzato nella responsabilità amministrativa degli enti.
In una situazione di questo tipo, l’intervento professionale dovrebbe partire dall’esame delle attività aziendali e della documentazione esistente, coinvolgendo le funzioni amministrative, produttive e tecniche. Il problema principale non sarebbe la semplice stesura del documento, ma la verifica dell’effettiva corrispondenza tra i rischi di reato, i controlli già operativi e quelli eventualmente mancanti. La soluzione potrebbe consistere in un incarico coordinato, nel quale il professionista esperto in D.Lgs. 231/2001 curi l’impostazione giuridica e organizzativa del modello, avvalendosi delle competenze dei responsabili aziendali e dei consulenti tecnici già presenti. L’organo dirigente conserverebbe la decisione sull’adozione e sulle risorse necessarie alla concreta attuazione del sistema.
Domande frequenti sulla scelta del professionista per il Modello 231
È obbligatorio rivolgersi a un avvocato per predisporre il Modello 231?
No. Il D.Lgs. 231/2001 non riserva la redazione del modello a una specifica categoria professionale. L’impresa può incaricare un avvocato, un commercialista, un consulente organizzativo oppure un gruppo di professionisti. La scelta deve basarsi sulle competenze necessarie per individuare i rischi di reato e predisporre misure organizzative adeguate. L’assistenza di un avvocato esperto in responsabilità amministrativa degli enti può essere particolarmente utile per l’inquadramento giuridico dei rischi e la valutazione dei requisiti previsti dal decreto.
Una società può affidare la predisposizione del Modello 231 al proprio commercialista?
Sì, purché il professionista disponga delle competenze necessarie per affrontare gli aspetti giuridici e organizzativi dell’incarico. La conoscenza della contabilità e dei processi amministrativi rappresenta una risorsa, ma non esaurisce l’analisi richiesta dal D.Lgs. 231/2001. Quando i rischi riguardano materie diverse, può essere opportuno coinvolgere ulteriori professionisti specializzati.
Chi ha redatto il Modello 231 può essere nominato anche componente dell’Organismo di Vigilanza?
Non esiste un divieto generale e automatico di coincidenza tra i due incarichi. Occorre però valutare concretamente l’autonomia e l’indipendenza richieste all’Organismo di Vigilanza, considerando il rischio che il professionista debba controllare procedure e presidi organizzativi da lui stesso progettati. La compatibilità dipende dalle caratteristiche dell’incarico, dalla struttura societaria e dall’effettiva possibilità di esercitare una vigilanza autonoma.
È possibile cambiare consulente dopo che il Modello 231 è stato predisposto?
Sì. L’azienda può affidare a un nuovo professionista la revisione del modello, l’analisi dei rischi o il supporto all’aggiornamento delle procedure. Prima di procedere è opportuno verificare il contenuto dell’incarico precedente, acquisire la documentazione disponibile e individuare le attività già completate. Il nuovo consulente dovrà valutare se il modello esistente possa essere mantenuto con modifiche mirate oppure richieda interventi più estesi.
Se il Modello 231 viene predisposto da un consulente esterno, chi risponde della sua applicazione?
L’affidamento dell’incarico non trasferisce automaticamente al consulente le responsabilità dell’organo dirigente. Gli amministratori devono adottare il modello e assumere le decisioni organizzative necessarie alla sua effettiva attuazione. Il professionista risponde delle prestazioni assunte secondo le regole applicabili al rapporto professionale, mentre l’eventuale responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 deve essere valutata sulla base dei presupposti previsti dalla normativa.
Studio Legale Calvello: richiedere una valutazione per la predisposizione del Modello 231
La scelta del professionista al quale affidare il Modello 231 richiede una valutazione delle attività esercitate, dell’organizzazione interna e dei rischi di reato concretamente rilevanti per l’impresa. Un incarico correttamente definito deve consentire all’azienda di comprendere quali verifiche siano necessarie, quali attività professionali debbano essere svolte e quali decisioni rimangano di competenza degli amministratori.
Lo Studio Legale Calvello, con oltre 25 anni di esperienza nell’assistenza legale, può esaminare le esigenze dell’impresa in relazione alla predisposizione del Modello organizzativo 231, alla valutazione dei profili giuridici e al coordinamento con le procedure e i controlli aziendali.
Se la vostra società deve individuare un professionista per redigere il Modello 231, valutare una proposta di consulenza oppure verificare un incarico già conferito, potete richiedere una valutazione per il Modello 231 della vostra azienda attraverso il modulo dedicato. Esamineremo la richiesta per individuare le esigenze giuridiche e organizzative sulle quali impostare un eventuale intervento professionale.






