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Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Responsabilità professionale

Responsabilità sanitaria della struttura per carenze organizzative anche senza colpa dei medici (Cass. Civ. n. 26056/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

La struttura sanitaria può essere chiamata a rispondere per fatto proprio quando il danno al paziente deriva da carenze organizzative, anche se è stata esclusa la responsabilità personale dei sanitari.

La Cassazione afferma che l’assenza di colpa dei medici non esclude, di per sé, la responsabilità della struttura sanitaria. Quest’ultima, in forza del rapporto contrattuale con il paziente, può infatti rispondere ai sensi dell’art. 1218 c.c. anche per proprie carenze organizzative, distinte dalla condotta degli ausiliari. Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva omesso di valutare le risultanze della CTU relative alla mancata trasmissione ai medici di informazioni anamnestiche decisive, tra cui la tubercolosi del padre della paziente, e alla mancata annotazione di tali informazioni in cartella clinica. La Cassazione ha quindi cassato la decisione, imponendo al giudice di rinvio di esaminare autonomamente l’eventuale responsabilità della struttura per fatto proprio.

LA VICENDA

Una bambina, ricoverata all’Ospedale di Tivoli, veniva trattata per un’infezione mentre era affetta da meningite tubercolare, con successivo stato vegetativo permanente. I familiari agivano contro medici e ASL sostenendo che fosse stata segnalata la tubercolosi del padre. Dopo l’accoglimento della domanda in primo grado e il rigetto in appello, la controversia giungeva in Cassazione.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

RESPONSABILITÀ CIVILE – RESPONSABILITÀ SANITARIA – STRUTTURA SANITARIA – RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE – FATTO PROPRIO – CARENZE ORGANIZZATIVE – ASSENZA DI COLPA DEI SANITARI – IRRILEVANZA – ART. 1218 C.C.

La struttura sanitaria può rispondere del danno cagionato al paziente per fatto proprio, derivante da carenze organizzative, anche quando sia stata esclusa la colpa dei medici che hanno avuto in cura il paziente. La responsabilità della struttura non si esaurisce infatti in quella per fatto degli ausiliari, poiché il contratto concluso con il paziente comporta l’assunzione di obbligazioni proprie ai sensi dell’art. 1218 c.c. Ne consegue che il giudice non può escludere la responsabilità della struttura per il solo fatto che non sia stata accertata una condotta colposa dei sanitari, ma deve verificare autonomamente se disfunzioni organizzative, omissioni nella raccolta o trasmissione dell’anamnesi o altre carenze imputabili alla struttura abbiano concorso causalmente alla produzione del danno.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza, 01/10/2026, n. 26056

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La piccola D.D. è stata ricoverata, per un malessere, all’Ospedale di Tivoli, e lì curata per una infezione, con antibiotici e tachipirina. Si trattava invece di una meningite tubercolare, che – affermano i genitori, ora ricorrenti – sarebbe stata segnalata ai sanitari, nel senso che era stato fatto loro presente che il padre era in quel momento affetto da tubercolosi.

L’esito negativo delle cure praticate a T ha comportato poi il trasferimento al Bambino Gesù di Roma, dove però, proprio a causa della tubercolosi, la bambina è entrata in uno stato vegetativo permanente da cui non si è più ripresa.

I genitori, in proprio e per conto della minore, nonché la sorella di lei hanno citato in giudizio i medici della struttura di Tivoli e l’ASL Roma 5, sul presupposto che il danno grave alla bambina si fosse verificato per colpa dei sanitari che a Tivoli l’hanno avuta in cura e che non si sarebbero accorti della meningite tubercolare nonostante l’avviso dato circa le condizioni del padre e nonostante i sintomi manifestati.

Si è costituita l’ASL Roma 5, la quale – in via preliminare – ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la loro compagnia assicuratrice. Si sono costituiti anche i medici, che hanno chiesto a loro volta l’autorizzazione a chiamare della loro compagnia assicuratrice.

Il Tribunale di Tivoli, sulla scorta della disposta consulenza tecnica, ha accolto la domanda, sia pure riducendo l’ammontare del risarcimento preteso dagli attori. A seguito d’appello della ASL, questa pronuncia è stata riformata integralmente dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2627/2023 e dunque è stata rigettata la domanda attorea.

Hanno proposto ricorso per cassazione gli originari attori, i due genitori in proprio e quali rappresentanti della minore nonché sua sorella, con quattro motivi di censura, illustrati pure con memoria. Si sono difesi Hdi Assicurazioni Spa, con controricorso illustrato pure da memoria, il medico E.E., anch’egli con controricorso illustrato pure da memoria, F.F., che nel controricorso ha altresì proposto ricorso incidentale basato su tre motivi e l’ASL, con controricorso illustrato pure da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione di appello è la seguente: che non si poteva ritenere responsabile l’ASL senza avere accertato la colpa dei sanitari, che per conto di essa, appunto, avevano agito; e la colpa dei sanitari sarebbe stata in realtà esclusa, in quanto il consulente tecnico aveva accertato che la meningite tubercolare si manifesta spesso in forme asintomatiche o con sintomi generici e comuni ad altre infezioni e che erano state compiute tutte le indagini strumentali possibili per individuare la patologia.

2. Questa ratio è contestata dai ricorrenti con quattro motivi di ricorso.

Vi è altresì ricorso incidentale del F.F., con tre motivi di censura che attiene però alla domanda proposta nei confronti dei medici da parte dell’ASL.

3.- Il ricorso principale.

È basato su tre motivi.

3.1.- Il primo motivo prospetta violazione dell’art. 1218 c.c.

La censura è rivolta verso la ratio decidendi sopra esposta.

Si ripete: la decisione impugnata, premesso che la responsabilità della ASL per fatto altrui presuppone, per l’appunto, la colpa altrui, ossia dell’ausiliario, e premesso che la colpa dei medici era stata esclusa, ha ritenuto infondata la domanda nei confronti della ASL come segue: ” nella specie, nessuna colpa dei sanitari è stata accertata in relazione alla malattia contratta dalla minore D.D., sicché neppure è ravvisabile una responsabilità della appellante Azienda Sanitaria Locale Roma 5″ (p. 25 della sentenza d’appello).

I ricorrenti osservano che la responsabilità della struttura sanitaria può essere una responsabilità per fatto dei suoi ausiliari (il personale sanitario) ma può anche essere una responsabilità per fatto proprio. Può cioè darsi che il pregiudizio per il paziente, seppure non derivi da condotte del medico, derivi tuttavia da una condotta della struttura, per via della disorganizzazione di quest’ultima o di una sua negligenza: si pensi ad una infezione nosocomoniale, non addebitabile ai medici intervenuti sul paziente, ma alla struttura che ha omesso di curare la sanità dell’ambiente.

E dunque i ricorrenti da tale principio fanno discendere l’erroneità della sentenza impugnata, proprio perché il CTU avrebbe individuato carenze nella gestione del caso, di tipo organizzativo, carenze che avevano influito sulla erronea diagnosi: l’inziale anamnesi, da cui risultava una tubercolosi del padre, non era stata fatta presente ai medici curanti; allo stesso modo, le informazioni raccolte non erano state trasfuse nella cartella; questa carenza organizzativa aveva impedito, secondo il CTU, agli stessi medici di avere un quadro completo e dunque di potersi accorgere della infezione tubercolare in tempo per intervenire. Omissioni, queste, non addebitabili ai medici, ma per l’appunto, alla struttura in sé.

3.2.- Con il secondo motivo questa stessa ratio decidendi viene censurata diversamente, attraverso denuncia di omesso esame di fatto controverso e rilevante, ed, in subordine, per violazione dell’art. 115 c.p.c.

La tesi è la seguente: affermando che l’ASL non risponde per assenza di colpa dei sanitari, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto emerso dalla CTU, ed oggetto di discussione in primo grado, per cui l’evento poteva ricondursi a condotte autonome della stessa ASL, ossia alle carenze organizzative messe in luce in precedenza. Ove la corte territoriale avesse tenuto conto di tale fatto, emerso dalla consulenza, avrebbe deciso diversamente, ammettendo responsabilità della sola struttura.

3.3.- Questi due motivi pongono una questione comune e possono essere scrutinati insieme.

E sono fondati.

La tesi della decisione impugnata è errata. Il Tribunale aveva osservato che l’ASL va dichiarata responsabile per fatto proprio; e ad a tale accertamento il giudice di secondo grado replica che invece può essere ritenuta responsabile solo per fatto altrui colpevole, trascurando la circostanza che la struttura sanitaria, oltre che rispondere delle condotte dei sanitari (quindi per fatto di costoro), risponde anche per la condotta propria.

Che la struttura sanitaria possa rispondere per fatto proprio, per carenze organizzative è pacifico, ed il titolo di responsabilità non cambia (Cass. 7074/ 2024), tanto che la transazione con il medico non impedisce l’azione verso la struttura, a cagione del fatto che quest’ultima può essere responsabile per fatto proprio, diverso da quello del medico dipendente o ausiliario (Cass. 26118/2021).

Dunque, la corte territoriale ha rigettato la domanda senza affrontare questo problema, e così facendo da un lato ha erroneamente applicato l’art. 1218 c.c. – in base al quale, proprio perché il contratto è stipulato con la struttura, quest’ultima assume obbligazioni anche in proprio e non solo per fatto degli ausiliari – e da un altro lato, ed è l’oggetto della censura del secondo motivo, non ha tenuto conto affatto di quanto emerso dalla CTU, ossia della carenza organizzativa che avrebbe portato al ritardo nella diagnosi.

Il motivo di omesso esame, in tale senso, deve ritenersi ammissibile, in quanto ” l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare” (Cass. 7716/2024). Nella fattispecie, dalla consulenza, che di per sé ovviamente non è un fatto storico, è dato ricavare anche fatti, e non solo valutazioni.

In conclusione, il principio enunciato dalla decisione impugnata, per cui la struttura sanitaria non risponde se è esclusa la colpa dei sanitari, non tiene conto che la struttura sanitaria può rispondere anche per fatto proprio, che presupponga per l’appunto la sua colpa e non quella dei sanitari.

4.- Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 1176, 1218, 1223, 2236, 2043 e 2697 c.c.

Si assume errore nella decisione impugnata nel fatto che essa è giunta alla conclusione di assenza di responsabilità della struttura in violazione dei principi sull’onere della prova, che pure aveva correttamente enunciato, cioè che fosse onere della struttura dimostrare la non imputabilità.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento dei primi due, che portano a dovere esaminare la responsabilità della struttura per fatto proprio.

5.- Il ricorso incidentale.

Ha proposto ricorso incidentale il F.F. con tre motivi, che toccano la domanda proposta nei suoi confronti – e degli altri medici – dall’ASL, e le spese dell’accertamento di tale domanda.

5.1.- Il primo motivo lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c.

La tesi è questa.

L’Asl ha proposto appello avverso la decisione di primo grado, ed in via principale ha chiesto che la domanda degli attori venisse rigettata, dunque che venisse riformata la decisione impugnata; ma, in subordine, ha chiesto la condanna dei medici in solido con la medesima ASL, previo accertamento della responsabilità dei medici, per l’appunto.

Sostiene il ricorrente incidentale di avere tempestivamente eccepito la novità di tale domanda, che la ASL ha formulato per la prima volta in appello, e ritiene che il giudice di secondo grado non abbia deciso sulla eccezione.

Postula dunque una omessa pronuncia su tale eccezione.

5.2.- Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non ha più interesse a proporlo. Infatti, la responsabilità dei medici è stata esclusa dal giudice di secondo grado, che, come si è visto, ha escluso la responsabilità dell’ASL, proprio sul presupposto che non ve ne fosse alcuna a carico dei medici e dunque ha pronunciato sulla questione, sia pur non in ragione della domanda fatta in appello dall’ASL, ma del devoluto, ossia del fatto che tale questione era stata comunque devoluta con la domanda principale dell’appello, posto che l’ASL di quello si doleva: di non dover rispondere in quanto i medici non erano a loro volta responsabili. Accolta la domanda principale dell’appello, quella subordinata – cioè dichiarare i medici responsabili in solido con l’ASL- è stata dunque assorbita.

Ma, al di là di ciò, questa statuizione, ossia l’accertamento che i medici non hanno avuto responsabilità nel danno subìto dalla bambina, è ormai giudicato. Né i ricorrenti, che su questo punto erano soccombenti, né la ASL, eventualmente soccombente sulla subordinata, ove si ipotizzasse che su tale subordinata non vi è stata pronuncia, hanno qui impugnato quell’accertamento. Che dunque è definitivo, e non v’è allora interesse per il medico a far dichiarare qui tardiva una domanda, proposta in appello come nuova, ma su cui ormai è sceso il giudicato, che lo vede estraneo. La declaratoria di inammissibilità della domanda in appello è inutile alla luce del fatto che quella domanda è ormai oggetto di giudicato.

6.- Il secondo ed il terzo motivo vertono invece sul regime delle spese.

Il ricorrente si duole della compensazione delle spese nei confronti della ASL.

La sentenza impugnata ha compensato le spese tra l’ASL ed i medici sulla base della seguente ragione: “vanno dichiarate integralmente compensate considerato che nei confronti delle predette parti appellate sono state proposte domande solo in via subordinata nel caso di mancato accoglimento dell’appello”.

6.1.- Il secondo motivo prospetta violazione dell’art. 132 c.p.c. e assume che si è compensato le spese tra la ASL ed i medici, compreso dunque il ricorrente, senza motivare, pur essendo stato accertato che il medico non era responsabile.

6.2.- Il terzo motivo lamenta violazione degli articoli 88, 91 e 92 c.p.c.

La questione è la medesima: la ragione addotta non rientra tra quelle previste dagli articoli 91 e 92 c.p.c. per poter compensare le spese.

6.3.-Questi due motivi, che pongono una questione comune, vanno accolti.

Va precisato che la circostanza che il primo motivo sia inammissibile non influisce sulla ammissibilità di questi ultimi due, in quanto diverso è il capo di sentenza. Il primo motivo mirava a far dichiarare inammissibile sin dall’appello la domanda dell’ASL verso i medici, il secondo invece mira a contestare il regime delle spese conseguente all’assorbimento, in appello, di quella domanda.

E sono fondati: il fatto che nei confronti dei medici siano state proposte solo domande subordinate significa comunque che proprio per tali domande subordinate i medici si sono dovuti costituire in giudizio ed affrontare spese di difesa. Diversamente, i medici non avrebbero avuto interesse a costituirsi: gli attori infatti non avevano proposto appello sulla loro posizione e l’ASL, con la domanda principale, aveva proposto appello solo sulla propria posizione, ovvero sulla propria responsabilità. Dunque, fino a qui i medici non avevano interesse a difendersi; solo con la proposizione della domanda subordinata della ASL, è sorto il loro interesse a costituirsi in giudizio, posto che l’ASL chiedeva che si accertasse la loro responsabilità e che venissero condannati in solido al risarcimento. Pertanto, la ragione esposta dalla decisione impugnata per compensare le spese viola il principio della soccombenza.

7. Vanno dunque accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, ed assorbito il terzo, nonché il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, dichiarato inammissibile il primo.

La decisione va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo; accoglie altresì il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale, dichiarandone inammissibile il primo; cassa conseguentemente la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Roma.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria l’1 ottobre 2026.

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