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Banca e impresa Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Recupero Crediti

Rottamazione quater e crediti non tributari: le Sezioni Unite sull’estinzione del processo (Cass. Civ. n. 5889/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Rottamazione quater e crediti non tributari: le Sezioni Unite dichiarano estinto il giudizio relativo alle cartelle emesse per il recupero del Fondo di garanzia PMI

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono in una controversia relativa al recupero mediante cartella di pagamento di somme corrisposte dal Fondo pubblico di garanzia per le PMI, a seguito dell’inadempimento dell’impresa finanziata. Nel corso del giudizio uno dei fideiussori coobbligati aveva aderito alla rottamazione quater ex legge n. 197/2022, impegnandosi a rinunciare ai giudizi riguardanti i carichi oggetto della definizione agevolata. La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite anche per stabilire gli effetti processuali dell’adesione, la sua applicabilità ai crediti non tributari e la posizione del coobbligato solidale non aderente. La Corte, preso atto della definizione agevolata e delle posizioni assunte dalle parti, dichiara estinto il processo e compensa integralmente le spese di lite.

LA VICENDA

Una società aveva ottenuto un finanziamento di 200.000 euro garantito dal Fondo PMI. Dopo l’inadempimento, Mediocredito Centrale aveva liquidato alla banca 80.707,75 euro, surrogandosi nel credito e affidandone il recupero a Equitalia nei confronti dei fideiussori. Uno di questi aderiva successivamente alla rottamazione quater, determinando la questione relativa agli effetti della definizione agevolata sul giudizio pendente.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

DEFINIZIONE AGEVOLATA – ROTTAMAZIONE QUATER – CARTELLE DI PAGAMENTO – CREDITO NON TRIBUTARIO – FONDO DI GARANZIA PMI – FIDEIUSSORI – GIUDIZIO PENDENTE – ESTINZIONE DEL PROCESSO

In presenza dell’adesione alla definizione agevolata c.d. “rottamazione quater”, relativa a una cartella emessa per il recupero di somme derivanti dall’escussione del Fondo pubblico di garanzia per le PMI, e della conseguente manifestazione della volontà di rinunciare al giudizio avente ad oggetto il relativo carico, il processo pendente deve essere dichiarato estinto, ricorrendone i presupposti anche nell’ambito del contenzioso concernente il recupero di crediti non tributari. Nel caso sottoposto alle Sezioni Unite, tenuto conto anche della posizione del coobbligato solidale e delle conclusioni formulate dalle parti, la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo con integrale compensazione delle spese.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione Unite, Sentenza, 15/03/2026, n. 5889

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

par. 1.1 A.A. e B.B. hanno proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di Appello di Bari ha respinto il gravame contro la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia aveva in parte dichiarato inammissibile ed in parte rigettato l’opposizione proposta, ex art. 615 cod. proc. civ., avverso le cartelle di uguale contenuto (Omissis) loro notificate da Equitalia Servizi di Riscossione Spa per il pagamento della complessiva somma di Euro 83.301,12.

Questi i principali fatti di causa:

il 15.9.2010 la F.I. Petroli Srl otteneva da Banca Carime Spa, poi incorporata in UBI Banca Spa, un finanziamento dell’importo di Euro 200.000,00 mediante utilizzo della provvista messa a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti Spa, finanziamento garantito dal fondo del Ministero dello Sviluppo Economico per le piccole e medie imprese ai sensi della legge n. 662/1996;

Banca Carime Spa, visto l’inadempimento di F.I. Petroli Srl all’obbligo di restituzione della somma finanziata, attivava la garanzia in questione, ottenendo da BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE Spa, quale gestore del Fondo Pubblico di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, co. 100, legge n. 662/1996 cit., l’importo garantito di Euro 80.707,75;

BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE Spa si surrogava quindi nel credito di Carime, affidandone il recupero ad Equitalia Servizi di Riscossione Spa che procedeva alla notificazione, il 17.3.2017, delle suddette cartelle nei confronti degli odierni ricorrenti nella loro veste di fideiussori di F.I. Petroli Srl, tenuti in solido.

par. 1.2 Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello (nel rigettare, per quanto qui più rileva, il secondo motivo di gravame) ha osservato che:

era incontestato, tanto che Carime Spa avesse erogato il finanziamento a F.I. Petroli Srl con la copertura del fondo di garanzia istituito presso il Mediocredito Centrale Spa, e

finanziato dal CIPE allo scopo di parziale assicurazione dei crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese (art. 2, co. 100, lett. a), della L. n. 662/1996), quanto che gli appellanti A.A. e B.B. si fossero costituiti fidejussori della stessa F.I. Petroli Srl, resasi inadempiente;

ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore richiedente, il Fondo di garanzia acquisiva ex lege il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate, proporzionalmente all’ammontare di queste ultime, surrogandosi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite;

intervenuta la surroga, correttamente la riscossione coattiva era qui avvenuta mediante iscrizione a ruolo del credito ed emissione della cartella di pagamento tramite Equitalia, in quanto procedura conforme agli artt. 1203 c.c. e 2, co. 4, del D.M. (attività produttive) 20.06.2005. Disposizione attuativa, quest’ultima, che applicava alle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione, così come previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituita dall’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617–618, comma 3, c.p.c., relativamente all’errata affermazione di non appellabilità della sentenza di primo grado, dal momento che nella specie si verteva di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con conseguente inapplicabilità dell’art. 618, co. 3, c.p.c.;

violazione e falsa applicazione dell’art. 100, comma 2, legge n. 662/1996, nonché degli artt. 1203 c.c. e 2, comma 4, D.M. del 20/06/2005, atteso che essi non rispondevano del rapporto legale di surroga, e che nessun rapporto contrattuale era mai intercorso tra essi ricorrenti e la BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE che aveva attivato la procedura di recupero;

violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., per mancata sospensione del giudizio fin visto l’esito pregiudiziale di due giudizi pendenti, aventi rispettivamente ad oggetto l’accertamento negativo del saldo passivo di conto corrente di F.I. Petroli presso Carime Spa, nonché l’opposizione di F.I Petroli ad analoga cartella notificatale per lo stesso titolo qui dedotto;

violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 287/1990, per nullità o inefficacia della garanzia fideiussoria azionata, in quanto contenente clausole in contrasto con la disciplina imperativa antitrust;

violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4) c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per sostanziale assenza di motivazione della sentenza di primo grado.

par. 1.3 La cassazione di questa sentenza è stata dai ricorrenti richiesta, in sintesi, per i seguenti motivi, tutti formulati ex art. 360, co. 1° n. 3) cod. proc. civ.:

par. 1.4 Nel giudizio di legittimità si costituivano INTESA SANPAOLO Spa, incorporante UBI Banca Spa, e BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE, mentre restava intimata Ader, succeduta ex lege ad Equitalia Servizi di Riscossione.

par. 1.5 Con memoria 8 novembre 2024, depositata per l’adunanza 25 novembre 2024, veniva allegata documentazione attestante l’avvenuta presentazione telematica il 28 giugno 2023 – da parte del solo B.B. – di domanda di adesione (Omissis) alla definizione agevolata mediante c.d. rottamazione quater, come disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 23/12/2022, in relazione alla cartella (Omissis) oggetto della presente controversia. La domanda di adesione conteneva piano di rateizzazione del dovuto con dichiarazione di impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i relativi carichi. Entrambi i ricorrenti chiedevano quindi, in via principale, la dichiarazione di estinzione del processo a spese compensate e, in via subordinata, la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.

Dalla documentazione in atti risultava inoltre che Ader avesse confermato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del beneficio, approvando un piano di diciotto rate – regolarmente adempiuto nelle scadenze già maturate – con ultimo pagamento al 30 novembre 2027.

par. 2.1 Fissata la causa all’udienza pubblica del 26 marzo 2025, interveniva l’ordinanza interlocutoria n. 8383 del 30 marzo 2025 con la quale la Terza Sezione civile della Corte rimetteva gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni di massima, di particolare rilevanza sul contenzioso per il recupero di crediti non tributari (segnatamente quelli, come nella specie, di natura restitutoria o risarcitoria):

le conseguenze processuali dell’adesione del debitore alla c.d. rottamazione quater, come disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 23/12/2022 cit. (questione già rimessa alla Prima Presidente dalla Sezione Tributaria, con ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5/03/2025), a seconda che tale adesione “imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse” (così l’ordinanza interlocutoria da ultimo citata);

l’estensione o meno della relativa disciplina definitoria ai crediti non tributari, ed in particolare a quelli aventi ad oggetto il recupero di indebiti;

la posizione del coobbligato in via solidale col debitore principale – nella specie, quale fideiussore – che non abbia aderito alla definizione agevolata; problema, questo, pure affrontato nella citata ordinanza interlocutoria della Sezione Tributaria, ma senza che ne fosse fatto oggetto di specifica richiesta di attribuzione alle Sezioni Unite.

par. 2.2 Assegnate tali questioni alle Sezioni Unite (in una con quella sollevata dalla Sezione Tributaria) si addiveniva all’odierna udienza, in vista della quale le parti depositavano ulteriori difese:

con memoria 8 ottobre 2025 i ricorrenti hanno concluso, in via preliminare e principale, per la dichiarazione di estinzione del processo nei confronti di entrambi, in quanto debitori in solido; in via subordinata, hanno concluso per l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza della Corte d’ Appello.

con memoria 25 giugno 2025 INTESA SANPAOLO, previo richiamo di quanto già dedotto in controricorso, ha chiesto che – ove venisse disposta l’estinzione del giudizio per effetto

dell’adesione dei debitori alla c.d. “rottamazione quater” di cui all’art.1, commi da 231 a 252 della legge n.197/2022 – i ricorrenti fossero comunque condannati alle spese di lite per soccombenza virtuale. In via subordinata, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato, con le spese;

con memoria 8 ottobre 2025 BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE Spa ha insistito per il rigetto del ricorso richiamando le già svolte difese. In ordine alle questioni devolute con l’ordinanza di rimessione, la Banca ha sostenuto che – ferma la legittimità della riscossione esattoriale del credito in oggetto, di natura pubblicistica – il co-debitore non aderente alla procedura di rottamazione quater non possa fruire del contenuto premiale in questa insito e, quindi, non possa neppure giovarsi dei suoi effetti processuali.

Il Procuratore Generale, richiamando in parte le conclusioni già formulate per l’udienza del 26 marzo 2025, ha oggi concluso per l’estinzione del processo nei confronti di entrambi i ricorrenti (stante il vincolo di solidarietà passiva, ed avendo comunque anche la A.A., pur non aderente alla rottamazione, manifestato inequivoca volontà in tal senso), con affermazione della legittima applicazione della procedura amministrativa di definizione anche ai carichi riscossivi, non tributari, come quello qui dedotto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

par. 1.1 A.A. e B.B. hanno proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di Appello di Bari ha respinto il gravame contro la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia aveva in parte dichiarato inammissibile ed in parte rigettato l’opposizione proposta, ex art. 615 cod. proc. civ., avverso le cartelle di uguale contenuto (Omissis) loro notificate da Equitalia Servizi di Riscossione Spa per il pagamento della complessiva somma di Euro 83.301,12.

Questi i principali fatti di causa:

il 15.9.2010 la F.I. Petroli Srl otteneva da Banca Carime Spa, poi incorporata in UBI Banca Spa, un finanziamento dell’importo di Euro 200.000,00 mediante utilizzo della provvista messa a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti Spa, finanziamento garantito dal fondo del Ministero dello Sviluppo Economico per le piccole e medie imprese ai sensi della legge n. 662/1996;

Banca Carime Spa, visto l’inadempimento di F.I. Petroli Srl all’obbligo di restituzione della somma finanziata, attivava la garanzia in questione, ottenendo da BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE Spa, quale gestore del Fondo Pubblico di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, co. 100, legge n. 662/1996 cit., l’importo garantito di Euro 80.707,75;

BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE Spa si surrogava quindi nel credito di Carime, affidandone il recupero ad Equitalia Servizi di Riscossione Spa che procedeva alla notificazione, il 17.3.2017, delle suddette cartelle nei confronti degli odierni ricorrenti nella loro veste di fideiussori di F.I. Petroli Srl, tenuti in solido.

par. 1.2 Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello (nel rigettare, per quanto qui più rileva, il secondo motivo di gravame) ha osservato che:

era incontestato, tanto che Carime Spa avesse erogato il finanziamento a F.I. Petroli Srl con la copertura del fondo di garanzia istituito presso il Mediocredito Centrale Spa, e

finanziato dal CIPE allo scopo di parziale assicurazione dei crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese (art. 2, co. 100, lett. a), della L. n. 662/1996), quanto che gli appellanti A.A. e B.B. si fossero costituiti fidejussori della stessa F.I. Petroli Srl, resasi inadempiente;

ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore richiedente, il Fondo di garanzia acquisiva ex lege il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate, proporzionalmente all’ammontare di queste ultime, surrogandosi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite;

intervenuta la surroga, correttamente la riscossione coattiva era qui avvenuta mediante iscrizione a ruolo del credito ed emissione della cartella di pagamento tramite Equitalia, in quanto procedura conforme agli artt. 1203 c.c. e 2, co. 4, del D.M. (attività produttive) 20.06.2005. Disposizione attuativa, quest’ultima, che applicava alle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione, così come previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituita dall’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617–618, comma 3, c.p.c., relativamente all’errata affermazione di non appellabilità della sentenza di primo grado, dal momento che nella specie si verteva di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con conseguente inapplicabilità dell’art. 618, co. 3, c.p.c.;

violazione e falsa applicazione dell’art. 100, comma 2, legge n. 662/1996, nonché degli artt. 1203 c.c. e 2, comma 4, D.M. del 20/06/2005, atteso che essi non rispondevano del rapporto legale di surroga, e che nessun rapporto contrattuale era mai intercorso tra essi ricorrenti e la BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE che aveva attivato la procedura di recupero;

violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., per mancata sospensione del giudizio fin visto l’esito pregiudiziale di due giudizi pendenti, aventi rispettivamente ad oggetto l’accertamento negativo del saldo passivo di conto corrente di F.I. Petroli presso Carime Spa, nonché l’opposizione di F.I Petroli ad analoga cartella notificatale per lo stesso titolo qui dedotto;

violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 287/1990, per nullità o inefficacia della garanzia fideiussoria azionata, in quanto contenente clausole in contrasto con la disciplina imperativa antitrust;

violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4) c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per sostanziale assenza di motivazione della sentenza di primo grado.

par. 1.3 La cassazione di questa sentenza è stata dai ricorrenti richiesta, in sintesi, per i seguenti motivi, tutti formulati ex art. 360, co. 1° n. 3) cod. proc. civ.:

par. 1.4 Nel giudizio di legittimità si costituivano INTESA SANPAOLO Spa, incorporante UBI Banca Spa, e BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE, mentre restava intimata Ader, succeduta ex lege ad Equitalia Servizi di Riscossione.

par. 1.5 Con memoria 8 novembre 2024, depositata per l’adunanza 25 novembre 2024, veniva allegata documentazione attestante l’avvenuta presentazione telematica il 28 giugno 2023 – da parte del solo B.B. – di domanda di adesione (Omissis) alla definizione agevolata mediante c.d. rottamazione quater, come disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 23/12/2022, in relazione alla cartella (Omissis) oggetto della presente controversia. La domanda di adesione conteneva piano di rateizzazione del dovuto con dichiarazione di impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i relativi carichi. Entrambi i ricorrenti chiedevano quindi, in via principale, la dichiarazione di estinzione del processo a spese compensate e, in via subordinata, la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.

Dalla documentazione in atti risultava inoltre che Ader avesse confermato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del beneficio, approvando un piano di diciotto rate – regolarmente adempiuto nelle scadenze già maturate – con ultimo pagamento al 30 novembre 2027.

par. 2.1 Fissata la causa all’udienza pubblica del 26 marzo 2025, interveniva l’ordinanza interlocutoria n. 8383 del 30 marzo 2025 con la quale la Terza Sezione civile della Corte rimetteva gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni di massima, di particolare rilevanza sul contenzioso per il recupero di crediti non tributari (segnatamente quelli, come nella specie, di natura restitutoria o risarcitoria):

le conseguenze processuali dell’adesione del debitore alla c.d. rottamazione quater, come disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 23/12/2022 cit. (questione già rimessa alla Prima Presidente dalla Sezione Tributaria, con ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5/03/2025), a seconda che tale adesione “imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse” (così l’ordinanza interlocutoria da ultimo citata);

l’estensione o meno della relativa disciplina definitoria ai crediti non tributari, ed in particolare a quelli aventi ad oggetto il recupero di indebiti;

la posizione del coobbligato in via solidale col debitore principale – nella specie, quale fideiussore – che non abbia aderito alla definizione agevolata; problema, questo, pure affrontato nella citata ordinanza interlocutoria della Sezione Tributaria, ma senza che ne fosse fatto oggetto di specifica richiesta di attribuzione alle Sezioni Unite.

par. 2.2 Assegnate tali questioni alle Sezioni Unite (in una con quella sollevata dalla Sezione Tributaria) si addiveniva all’odierna udienza, in vista della quale le parti depositavano ulteriori difese:

con memoria 8 ottobre 2025 i ricorrenti hanno concluso, in via preliminare e principale, per la dichiarazione di estinzione del processo nei confronti di entrambi, in quanto debitori in solido; in via subordinata, hanno concluso per l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza della Corte d’ Appello.

con memoria 25 giugno 2025 INTESA SANPAOLO, previo richiamo di quanto già dedotto in controricorso, ha chiesto che – ove venisse disposta l’estinzione del giudizio per effetto

dell’adesione dei debitori alla c.d. “rottamazione quater” di cui all’art.1, commi da 231 a 252 della legge n.197/2022 – i ricorrenti fossero comunque condannati alle spese di lite per soccombenza virtuale. In via subordinata, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato, con le spese;

con memoria 8 ottobre 2025 BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE Spa ha insistito per il rigetto del ricorso richiamando le già svolte difese. In ordine alle questioni devolute con l’ordinanza di rimessione, la Banca ha sostenuto che – ferma la legittimità della riscossione esattoriale del credito in oggetto, di natura pubblicistica – il co-debitore non aderente alla procedura di rottamazione quater non possa fruire del contenuto premiale in questa insito e, quindi, non possa neppure giovarsi dei suoi effetti processuali.

Il Procuratore Generale, richiamando in parte le conclusioni già formulate per l’udienza del 26 marzo 2025, ha oggi concluso per l’estinzione del processo nei confronti di entrambi i ricorrenti (stante il vincolo di solidarietà passiva, ed avendo comunque anche la A.A., pur non aderente alla rottamazione, manifestato inequivoca volontà in tal senso), con affermazione della legittima applicazione della procedura amministrativa di definizione anche ai carichi riscossivi, non tributari, come quello qui dedotto.

P.Q.M.

La Corte

Dichiara estinto il processo;

Spese compensate.

CONCLUSIONE

Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, in data 21 ottobre 2025.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2026.

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