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Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Tutela del patrimonio

Azione di riduzione e relictum irrisorio: quando non serve l’accettazione con beneficio d’inventario (Cass. Civ. n. 22986/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Azione di riduzione, relictum irrisorio e donazioni: quando il legittimario non deve accettare con beneficio d’inventario

La Cassazione chiarisce che l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario non costituisce condizione di proponibilità dell’azione di riduzione quando il patrimonio del de cuius sia stato sostanzialmente esaurito mediante donazioni e il relictum abbia valore minimale rispetto al donatum. La nozione di “preterizione sostanziale” richiede una valutazione concreta, non essendo necessaria l’assoluta inesistenza di beni relitti. Nel caso esaminato, un saldo di circa 1.254 euro, a fronte di immobili donati per oltre 1,38 milioni di euro, è stato ritenuto irrilevante ai fini dell’art. 564 c.c. La Corte precisa anche che, nella riunione fittizia ex art. 556 c.c., deve essere considerato esclusivamente ciò che abbia effettivamente formato oggetto della donazione.

LA VICENDA

Tre figlie agivano per ottenere la reintegrazione della propria quota di legittima dopo che la madre aveva donato al figlio gran parte del patrimonio, lasciando un relictum di appena 1.254,66 euro. La Corte d’Appello aveva accolto l’azione di riduzione, ma aveva incluso nella riunione fittizia una quota immobiliare superiore a quella effettivamente donata. La Cassazione ha confermato l’irrilevanza del relictum minimale ai fini dell’accettazione beneficiata, ma ha cassato la decisione per l’erronea determinazione del donatum.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

SUCCESSIONI – SUCCESSIONE NECESSARIA – AZIONE DI RIDUZIONE – ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D’INVENTARIO – RELICTUM DI VALORE MINIMALE – PRETERIZIONE SOSTANZIALE – DONAZIONI – RIUNIONE FITTIZIA – ART. 564 C.C. – ART. 556 C.C.

In tema di successione necessaria, l’esistenza di un relictum di valore minimale e irrisorio rispetto al patrimonio trasferito in vita mediante donazioni non esclude la c.d. preterizione sostanziale del legittimario e non impone, di per sé, la preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario quale condizione per l’esercizio dell’azione di riduzione. La valutazione deve essere effettuata in concreto, considerando l’incidenza effettiva dei beni relitti sulla massa di calcolo e sulla reintegrazione della quota di riserva. Ai fini della riunione fittizia ex art. 556 c.c. deve essere computato esclusivamente il valore dei beni o delle quote effettivamente oggetto di donazione, senza estendere il donatum a quote rimaste nella proprietà del donante o attribuite nell’ambito di un successivo negozio divisionale.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione II, Sentenza, 09/07/2026, n. 22986

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Così la sentenza di questa Corte n. 2914 del 2020, descrive i fatti di causa: “B.B., C.C., D.D., figlie ed eredi di G.G., convennero in giudizio F.F., coniuge di H.H., fratello delle attrici premorto alla madre, nonché A.A. e E.E., succeduti alla stessa G.G. in rappresentazione del padre A.A., esponendo che la madre era deceduta ab intestato lasciando solo il saldo attivo del suo conto corrente, pari ad Euro 1254,66, ma avendo donato al figlio, con atto del 6 aprile 1989, l’intera quota di patrimonio ereditata dal marito I.I., deceduto il (Omissis). Le attrici chiesero pertanto la divisione della massa ereditaria da calcolare a seguito di collazione dei beni donati al fratello, e, in subordine, la riduzione della donazione del 1989 con reintegrazione della loro quota di legittima. Il Tribunale di Trento rigettò le domande. La Corte d’Appello di Trento confermò, con sentenza del 16 luglio 2014, la decisione del primo giudice. La Corte di merito, premesso che, come già evidenziato dal Tribunale, H.H., essendo premorto alla madre, non aveva potuto accettare l’eredità materna, e, pertanto, non poteva essere considerato né coerede né chiamato all’eredità della stessa, sottolineò che, in caso di successione per rappresentazione, la delazione ereditaria avviene direttamente nei confronti dei rappresentanti, che succedono iure proprio. Con la conseguenza, con riguardo al caso di specie, che l’accettazione, da parte degli appellati A.A. e E.E., figli di H.H. (la moglie F.F. non gli subentrava per rappresentazione), della eredità del padre non equivaleva automaticamente ad accettazione di quella della G.G., e che essi non potevano considerarsi eredi di costei, ai fini della collazione richiesta dalle appellanti, se non a seguito di accettazione. Correttamente, pertanto, il Tribunale aveva richiesto, ai predetti fini, la dimostrazione della qualità di eredi della G.G. in capo ai convenuti. Qualità che condivisibilmente, ad avviso della Corte di merito, il Tribunale aveva ritenuto non provata, mancando un’accettazione espressa dell’eredità da parte degli stessi, e non essendo configurabile una ipotesi di accettazione tacita. Corretta era altresì la decisione del Tribunale di rigetto della domanda di riduzione per lesione di legittima per effetto della donazione effettuata in vita dalla G.G. in favore del figlio H.H., in mancanza di previa accettazione dell’eredità con beneficio di inventario da parte delle appellanti. Mentre, con riguardo alla presunta inapplicabilità di detto requisito in ipotesi di insussistenza di relictum, si trattava di domanda nuova e, come tale, inammissibile.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso B.B., C.C., D.D. sulla base di tre censure, illustrate anche da successiva memoria. Hanno resistito con controricorso F.F. e A.A. e E.E.”.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 2910 del 2020, ha rigettato i primi due motivi di ricorso, che censuravano la decisione nella parte in cui i giudici di merito avevano negato la qualità di coeredi dei convenuti, mentre ha accolto il terzo, con il quale la sentenza fu censurata per avere ritenuto inammissibile la domanda di riduzione. Si legge testualmente nella pronunzia in esame: “Questa Corte ha già messo in evidenza che la chiara lettera dell’art. 564 c.c., comma 1 – che statuisce che l’accettazione beneficiata, quale condizione di proponibilità dell’azione di riduzione, non è necessaria allorquando la lesione della legittima sia determinata da disposizioni in favore di coeredi – è rispondente alla genesi storica dell’istituto, che riconosce nella redazione dell’inventario (quale elemento costitutivo dell’accettazione beneficiata) una forma di tutela in favore del terzo, al fine di consentirgli di valutare la consistenza dell’asse ereditario per rendere effettiva la garanzia che esso rappresentava per il soddisfacimento delle obbligazioni a carico del de cuius impedendo che, d’accordo con i coeredi, si effettuino sottrazioni od occultamenti e s’invochi poi, di fronte ad estranei, l’insufficienza dei beni esistenti: si assume dunque che detta esigenza non si ponga nel caso di azione esercitata nei confronti degli altri eredi che ben sono in grado di verificare la consistenza dell’asse (cfr. Cass., sent. n. 5768 del 2013). Nella specie, in cui non vi erano beni da sottoporre ad inventario poiché l’asse ereditario era costituito dai beni donati a H.H., la consistenza di detti beni era ben nota ai figli di costui, che ne avevano accettato l’eredità, a maggior ragione, come rilevato dalle ricorrenti, vigendo nel Trentino il sistema tavolare, in cui la provenienza del bene da donazione risulta iscritta nel libro fondiario. Pertanto, non aveva alcuna ragion d’essere l’obbligo delle attuali ricorrenti di accettare l’eredità della madre con beneficio di inventario quale condizione per proporre l’azione di riduzione delle donazioni. Esatto è altresì il rilievo, contenuto nel ricorso, secondo il quale, in caso di assenza di relictum, non è necessaria la qualifica di erede ai fini dell’esercizio dell’azione di riduzione. Invero, qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione, sacrificando totalmente un erede necessario, il legittimario che intenda conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di agire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, giacché, non sorgendo alcuna comunione ereditaria se non vi sia nulla da dividere, solo dopo l’esperimento vittorioso di tale azione egli è legittimato a promuovere od a partecipare alle azioni nei confronti degli altri eredi per ottenere la porzione in natura a lui spettante dell’asse ereditario (cfr. Cass., sent. n. 19527 del 2005). Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell’apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario (v. Cass., sent. n. 16635 del 2013). Tale era la ragione per la quale le attuali ricorrenti avevano introdotto la domanda subordinata di riduzione della donazione per l’ipotesi in cui si fosse ritenuto non potersi far luogo a divisione della massa ereditaria per assenza di relictum. La Corte ha, tuttavia, errato nel ritenere nuova, e, pertanto, inammissibile la domanda nella parte relativa all’assenza di relictum che avrebbe consentito alle appellanti di proporla senza essere tenute ad accettare previamente l’eredità con beneficio di inventario – erroneamente rigettandola, per quanto appena chiarito, nella parte relativa alla asserita lesione della legittima per effetto della donazione per la mancata realizzazione della condizione della previa accettazione beneficiata dell’eredità materna – per essersi le appellanti stesse dapprima dichiarate eredi legittimarie lese e solo successivamente eredi pretermesse. In realtà nessuna mutati libelli è configurabile nella specie, non avendo le appellanti introdotto nel processo alcun tema di indagine nuovo siccome fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo del giudizio, tali da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio. La pretermissione delle attuali ricorrenti dall’eredità non è stata rappresentata nel grado di appello come una circostanza o un’argomentazione diversa, non dedotta nel giudizio di primo grado, ma piuttosto come l’altro aspetto della lesione della quota di legittima operata dalla donazione disposta a favore di H.H. dalla madre, che aveva determinato l’azzeramento del relictum. Sicché, appare logico e giuridicamente corretto che la azione a tutela della quota di legittima venisse formulata dalle sorelle B.B., C.C., D.D. in modo alternativo, quale divisione della comunione ereditaria per la eventualità in cui venisse riconosciuta l’esistenza di una massa ereditaria da dividere, e quale azione di riduzione della donazione in caso contrario”.

3, La Corte di rinvio, nel definire il giudizio, ha accolto la domanda di riduzione, riconoscendo in via preliminare che la Suprema corte aveva “dettato il principio secondo il quale, ai fini della proposizione della domanda, le attrici non erano onerate dall’obbligo di accettare con il beneficio di inventario l’eredità della madre donante”. Quindi, riconosciuta l’irrisorietà del relictum, consistente nel solo saldo di conto corrente dell’importo di Euro 1.254,66, ha operato la riduzione, attribuendo alle attrici la proprietà di uno dei beni oggetto della donazione ridotta; ha conteggiato in loro favore anche i frutti, liquidati negli interessi legali sul valore complessivo della quota di riduzione; e poiché il conteggio aveva fatto emergere una differenza a credito delle legittimarie, ha condannato i convenuti al pagamento di tale differenza nella misura di un terzo ciascuno.

Per la cassazione della decisione A.A. ha proposto ricorso, illustrato da memoria.

Hanno resistito con controricorso C.C., B.B. e D.D.

A seguito di ordine di integrazione impartito con ordinanza interlocutoria del 12 novembre 2025, hanno altresì depositato controricorso E.E. e F.F.

Le controricorrenti hanno depositato memorie.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., dell’art. 564 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, identificato nell’assenza, nella persona del ricorrente, della duplice qualità di donatario e di chiamato come coerede.

La regola enunziata dall’art. 564, comma 1, c.c., secondo la quale, al fine della riduzione di donazioni e legati, il legittimario è esentato dall’onere della preventiva accettazione beneficiata quando la donazione e il legato siano fatti a persone chiamate come coeredi, suppone la coincidenza fra donatario e chiamato, coincidenza che, nella specie, manca, essendo il donatario premorto. Il ricorrente, infatti, è stato destinatario della domanda di riduzione quale discendente del donatario premorto, chiamato per rappresentazione all’eredità dell’ascendente donante. Si sostiene, inoltre, che l’ulteriore affermazione della Corte trentina, nella parte in cui si fa leva sulla conoscenza dei beni donati da parte dei convenuti in riduzione, è priva di rilievo ai fini di escludere la condizione dell’accettazione beneficiata. Seppure l’argomento sia stato effettivamente proposto dalla Suprema corte nella sentenza di cassazione con rinvio, il medesimo non era vincolante per il giudice di rinvio e comunque era destinato a restare assorbito dal rilievo che il ricorrente non era il beneficiario della donazione che si voleva ridurre.

2. Il secondo motivo denunzia violazione del principio di diritto enunziato dalla cassazione e conseguente violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c.; denunzia ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 553 e 564 c.p.c.

Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, nel caso in esame il relictum esisteva, se è vero che la stessa Corte di rinvio a riconoscere l’esistenza del saldo di un conto corrente, pari a Euro 1.254,66. Nello stesso tempo, argomenta ancora il ricorrente, occorre considerare che si trattava, nel caso di specie, di un’ipotesi di successione legittima, alla quale erano chiamate le tre figlie attrici in riduzione, in una situazione di insufficienza del relictum a integrare la quota di riserva. Da ciò derivava certamente il diritto delle legittimarie di agire in riduzione contro i donatari, restando tuttavia ferma la condizione dell’accettazione con beneficio di inventario.

3. È prioritario l’esame del secondo motivo, che è infondato. Per poter agire in riduzione, il legittimario, quando convenga in giudizio un donatario o un legatario che non sia chiamato come coerede, deve avere accettato l’eredità con beneficio di inventario (art. 564 c.c.). A questi effetti chiamati come coeredi, a norma dell’art. 564 c.c., debbono intendersi tutti coloro che succedono come eredi, a nulla rilevando che la vocazione avvenga per legge o per testamento. Così si deve considerare coerede chi succeda per vocazione legale accanto a chi succeda per vocazione testamentaria, se la successione è in parte testata e in parte intestata. Ed egualmente coeredi devono essere considerati coloro che succedono per vocazione diretta accanto a persone che succedono per vocazione indiretta. Né sono consentite distinzione, in caso di rappresentazione, a seconda che la donazione sia stata fatta al discendente, chiamato all’eredità, ovvero all’ascendente premorto o rinunziante. Nell’uno e nell’altro il legittimario è dispensato dal dovere accettare con beneficio di inventario. La tesi proposta dal ricorrente, secondo cui il chiamato per rappresentazione dovrebbe essere considerare come un estraneo rispetto alle donazioni fatte al proprio ascendente, non può avere seguito. Opera infatti il principio del subingresso dei rappresentanti nel luogo del rappresentato (Cass. n. 3140/2025; n. 20018/2004).

Mentre è discussa quale sia la spiegazione più razionale e plausibile del requisito in esame (in argomento Cass. n. 18068/2012; n. 19527/2005; inoltre Cass. 29252/2020), è certo che l’art. 564 c.c. si riferisce al legittimario chiamato all’eredità, per legge o per testamento, non al legittimario pretermesso, il quale è esonerato dal dover far precedere l’azione di riduzione, anche intentata nei confronti del terzo donatario o legatario, dalla previa accettazione beneficiata (Cass. n. 25441/2017; n. 12496/2007).

Giova precisare, che la preterizione del legittimario ricorre in presenza di un testamento con il quale il de cuius abbia disposto dell’intera eredità in favore di altri, trascurando il legittimario che, in questo caso, non è chiamato all’eredità e diviene erede solo a seguito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione rivolta contro le disposizioni testamentaria a titolo universale, essendogli quindi preclusa la possibilità di accettare l’eredità (Cass. n. 25541/2017; n. 2914/2020).

Una tale ipotesi non ricorre per definizione nell’ipotesi in cui il legittimario, in assenza di testamento, sia chiamato ex lege alla successione. Si deve tuttavia segnalare che la giurisprudenza considera “pretermesso” il legittimario anche nel caso in cui il de cuius abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare inter vivos (Cass. n. 28632/2011; n. 13804/2006; n. 19527/2005). In questo caso, sebbene si apra la successione legittima e, quindi, il legittimario non possa considerarsi diseredato in senso formale, l’azione di riduzione contro i donatari non è soggetta all’onere dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Deve tuttavia precisarsi che l’equiparazione al legittimario preterito è strettamente limitata all’art. 564 c.c.: significa esonero delle formalità dell’accettazione con beneficio di inventario, ma diversamente dal caso di preterizione in senso proprio, il legittimario, in quanto chiamato ab intestato, agendo in riduzione contro i donatari fa atto di accettazione di eredità (Cass. n. 24836/2022). In altre parole, aprendosi la successione intestata, il legittimario è chiamato all’eredità e, quindi, se non abbia già accettato prima, diventa necessariamente erede nel momento stesso in cui esercita l’azione di riduzione, che comporta tacita accettazione di eredità (Cass. n. 18068/2012).

In questo senso, la frase che si legge nella sentenza di cassazione con rinvio, nella parte in cui la Corte afferma che “in caso di assenza di relictum, non è necessaria la qualifica di erede ai fini dell’esercizio dell’azione di riduzione”, non è tecnicamente precisa, perché non distingue fra preterizione in senso tecnico e preterizione in senso sostanziale, tuttavia l’imprecisione è inserita in un ambito decisorio nel quale è chiaramente ravvisata una ipotesi di preterizione sostanziale, vertendosi pacificamente in un caso di successione legittima. D’altronde, in altra parte della sentenza di cassazione si legge testualmente che “nella specie, in cui non vi erano beni da sottoporre ad inventario poiché l’asse ereditario era costituito dai beni donati a H.H., la consistenza di detti beni era ben nota ai figli di costui, che ne avevano accettato l’eredità, a maggior ragione, come rilevato dalle ricorrenti, vigendo nel Trentino il sistema tavolare, in cui la provenienza del bene da donazione risulta iscritta nel libro fondiario. Pertanto, non aveva alcuna ragion d’essere l’obbligo delle attuali ricorrenti di accettare l’eredità della madre con beneficio di inventario quale condizione per proporre l’azione di riduzione delle donazioni”.

Tale considerazione si coordina con il principio di giurisprudenza, sopra richiamato, che dispensa il legittimario dall’onere di accettare con beneficio di inventario nel caso in cui l’asse sia stato esaurito con donazioni. In questa prospettiva, è importante sottolineare che, nella molteplicità delle affermazioni proposte nella sentenza di cassazione con rinvio, la Corte d’Appello richiama in modo particolare proprio il rilievo della mancanza di beni da inventariare, al quale attribuisce carattere “di per sé assorbente, sì che non v’è ragione di diffondersi oltre sulla questione, che i convenuti in riassunzione sollevano in questa sede (dopo per il vero avere sostenuto in sostanza il contrario nelle precedenti fasi, almeno in relazione all’originaria richiesta di collazione), dell’esistenza di un relictum rappresentato dal saldo del conto corrente retrolasciato (sic) dalla defunta G.G., pari ad Euro 1.254,66; saldo, com’è evidente, assolutamente minimale ed irrisorio, a fronte del valore dei beni immobili donati in vita dalla donna al figlio H.H. (dante causa degli odierni convenuti in riassunzione), pari complessivamente, come si vedrà, ad Euro 1.382.912,00”.

4. Il ricorrente, con il motivo in esame, sostiene che il relictum esisteva, per cui non si giustificava l’applicazione del principio sulla c.d. preterizione sostanziale, che postula l’assenza di beni relitti. Si sostiene che, in forza della sentenza di cassazione con rinvio, “l’avversaria domanda di riduzione non doveva ritenersi già accolta nel merito, ma solo ritualmente formulata sin dal primo grado anche con riferimento alla presunta assenza di un relictum: sarebbe poi spettato alla Corte di Appello valutare l’effettiva esistenza/assenza di detto relictum quale presupposto necessario ex art. 564 c.c. per poter esaminare la domanda di riduzione nel merito”.

L’assunto non si può condividere. La pronunzia di legittimità ha statuito non solo nel senso della rituale introduzione nel giudizio della domanda di riduzione, ma anche nel senso della sua ammissibilità nella situazione in cui si inseriva, nonostante la mancanza di accettazione con beneficio di inventario da parte dei legittimari che avevano domandato la riduzione. Vale pertanto il principio secondo il quale “quando una sentenza di Cassazione ha fissato, con efficacia vincolante per il giudice di rinvio, i criteri che debbono informare la risoluzione della causa, tutte le questioni che furono dedotte devono intendersi implicitamente decise, quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia espressa in diritto e ciò perché la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice di rinvio non solo in relazione al principio di diritto affermato, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito” (Cass. n. 16915/2025; n. 2365/2025).

Si deve ancora aggiungere che la valutazione a cui allude il ricorrente, circa l’esistenza nel caso concreto di un relictum, è stata compiuta dalla Corte di rinvio, laddove ha riconosciuto il valore “minimale e irrisorio del relictum”, pari a Euro 1.254,66, “a fronte del valore dei beni immobili donati in vita dalla donna al figlio H.H. (dante causa degli odierni convenuti in riassunzione), pari complessivamente, come si vedrà, ad Euro 1.382.912,00”.

Ebbene, sulla scia di Cass. n. 26289/2025, occorre chiedersi ora “stante il dato di comune esperienza secondo il quale un relictum, costituito almeno da effetti personali di modico valore appartenuti al de cuius è presente in qualsiasi successione, quale sia la lettura dell’art. 564 c.c. che non si risolva nella negazione del principio”, secondo il quale l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non è condizione di proponibilità dell’azione di riduzione, in presenza di un asse esaurito con donazioni. In quel caso, Cass. n. 26289/2025, dopo avere richiamata la giurisprudenza di legittimità che nega l’operatività della collazione in presenza di un relictum di modico valore, ha censurato la decisione per avere impugnata “escluso che… fosse erede legittimo totalmente pretermesso in ragione del saldo nel conto corrente intestato al de cuius pari a Euro 30,07, trattandosi di somma di entità talmente irrisoria da non integrare asse ereditario ai fini che interessano. Anziché affermare, come ha fatto, che l’appellante aveva tardivamente allegato in appello fatti nuovi volti a contrastare la tesi che il saldo del conto corrente appartenesse al de cuius – e prima di verificare se si rimanesse nell’ambito di una mera difesa- la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere quel relictum di valore economico talmente irrisorio da essere inidoneo a escludere la pretermissione”.

In verità, la similitudine, proposta da Cass. 26289/2025, fra collazione e riunione fittizia, sotto il profilo considerato, non è proponibile in termini assoluti. Invero l’argomento, in base al quale la giurisprudenza nega l’operatività della collazione sia in assenza di un relictum, sia in presenza di un relictum di modico valore, trova la sua spiegazione teorica nel fatto che la collazione è concepita come operazione divisionale, destinata quindi a non operare laddove non ci sia, per mancanza di beni, una comunione ereditaria da sciogliere. Tale argomento, assai criticato in dottrina sulla base di argomenti che qui è inutile esaminare, non è riproponibile con riferimento alla riunione fittizia e al conseguente esercizio dell’azione di riduzione, che è diversa dall’azione di divisione (Cass. n. 18468/2010). Nondimeno, si ricava dalla pronunzia di Cass. 26289/2025 l’esistenza di un principio certamente condivisibile, quale risultato di una operazione teleologica giustificata dalla ratio dell’art. 564 c.c., che è quella di tutelare i legatari e i donatari mediante un preventivo accertamento della consistenza delle sostanze ereditarie nelle forme pubbliche dell’inventario: ratio insussistente non solo quando il de cuius si è spogliato in vita dell’intero patrimonio, ma anche quando la misura del relictum sia talmente esegua da non avere alcune reale incidenza nella distribuzione del peso della reintegrazione della legittima fra i beni relitti e i beni donati.

In base al sistema di calcolo della legittima (art. 556 c.c.), le donazioni contribuiscono, nella stessa proporzione dei beni relitti (al netto dei debiti), a determinarne il valore della quota riservata ai legittimari. Quando la legge dice, ad esempio, che all’unico figlio “è riservata la metà del patrimonio” (art. 537, comma 1, c.c.), vuole intendere che il minimum garantito al legittimario è uguale alla metà del valore dei beni relitti più la metà del valore dei beni donati. Tuttavia, una volta compiuta tale operazione di calcolo, l’intero valore della legittima si appunta anzitutto sul relictum, sul quale il legittimario deve prendere anche la parte del valore della stessa legittima calcolata sulle donazioni. Ciò si ricava specialmente dall’art. 553 c.c., in base al quale è vietata la riduzione delle donazioni (e dei legati) nella misura in cui i legittimari che la pretendono possono soddisfare il loro diritto sui beni lasciati nella successione (Cass. n. 17856/2023). Se i beni relitti sono sufficienti a soddisfare le ragioni del legittimario, il rilievo delle donazioni si sarà esaurito, sul piano esclusivamente contabile, all’interno del procedimento di riunione fittizia. In caso contrario, se cioè il relictum è insufficiente, le donazioni sono riducibili esclusivamente nei limiti di quella insufficienza, abbia o non abbia il defunto ulteriormente disposto delle proprie sostanze mediante testamento (Cass. n. 32197/2021; n. 35461/2022).

Così illustrato in sintesi l’ordine della riduzione è facile constatare che i beni relitti lasciati dalla donante G.G., ai quali riferire in ipotesi l’onere dell’inventario, rappresentano, sulla base del conteggio proposto nella sentenza impugnata, meno dell’1% della massa di calcolo: ciò vuol dire che il peso della reintegrazione è sostanzialmente a carico per intero delle donazioni. Va da sé che il concetto di “preterizione sostanziale”, usato per negare l’onere dell’accettazione beneficiata da parte del legittimario chiamato ex lege all’eredità, prelude a una valutazione non rigida, ma da farsi caso per caso, rimessa per forza di cosa al giudice di merito, il quale, nella specie, ha riconosciuto l’esistenza di un relictum “assolutamente minimale e irrisorio”, tale da non giustificare la condizione della preventiva accettazione beneficiata da parte del legittimario attore in riduzione: Euro 1.264,676 a fronte del valore dei beni immobili donati, pari complessivamente a Euro 1.382.912,00.

Tale valutazione esprime un apprezzamento di merito incensurabile in questa sede.

5. Consegue dalle considerazioni che precedono l’inammissibilità del primo motivo. Nella sentenza impugnata, sulla scia della pronunzia di cassazione con rinvio, si fa riferimento, quale ragione di non applicabilità dell’art. 564 c.c., sia all’ipotesi delle donazioni fatte a persone chiamate come coeredi, sia alla conoscenza dei beni donati da parte dei convenuti in riduzione. Tali considerazioni sono tuttavia poi superate dall’ulteriore rilievo, proposto dal giudice di rinvio sempre sulla scia della sentenza di legittimità, sul valore “assolutamente minimale e irrisorio” del relictum, a fronte del valore dei beni donati. Tale rilievo, corretto in diritto e incensurabile nei profili fattuali, esprime una ratio decidendi autonoma e sufficiente a giustificare comunque l’esenzione dell’onere dell’accettazione con beneficio di inventario, per tutti i convenuti in riduzione, inclusa F.F., coniuge del donatario premorto, che non è compresa fra le persone chiamate come coeredi alla successione della donante, non essendo fra i soggetti a favore dei quali opera la rappresentazione. In conseguenza, le altre censure mosse dal ricorrente sono tutte inammissibili, non potendo comunque il loro accoglimento comportare la cassazione della sentenza (Cass. n. 5102/2024; n. 11493/2018).

6. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 769, 556, 747, 748, e 750 c.c. La Corte d’Appello, dopo avere precisato che la G.G. aveva donato al figlio la quota di 190/630 dei beni che aveva ereditato, in concorso con i tre figli, dal coniuge I.I., ha poi conteggiato, a scapito del donatario, la maggiore quota di 210/630, includendo la quota di 20/630 di usufrutto, oggetto di usufrutto della donante, quota che era invece estranea all’atto di donazione.

Il motivo è fondato. Si può dare per acquisito che la quota donata proveniva dalla successione del coniuge della donante e padre dei quattro A.A. e H.H.: il donatario H.H. e le sorelle, attrici in riduzione, B.B., C.C., D.D.. In ragione delle quote di concorso, i beni oggetto di successione sono stati acquisiti per 1/3 dal coniuge, la donante G.G., e per 2/3 dai quattro figli in parti uguali: usando le frazioni utilizzate dalla Corte d’Appello, per 210/630 dal coniuge e per 105/630 ciascuno dai quattro figli. È altrettanto pacifico che la donante, titolare della quota di 210/630 del bene oggetto donazione, aveva donato al figlio H.H. la quota di 190/630.

In relazione a tale donazione, la Corte d’Appello così si esprime: “… è da precisare, a questo proposito, che la quota di proprietà della G.G. sui beni immobili viene considerata per intero (210/630) ai fini della determinazione della porzione disponibile, benché la donazione da costei posta in essere a favore del figlio fosse per i 190/630, giacché i restanti 20/630 erano costituiti dal valore dell’usufrutto che la donante s’era riservata sull’immobile di cui in questa sede in concreto si discute (usufrutto ovviamente venuto meno con la morte dell’usufruttuaria, con correlativo consolidamento della piena proprietà in favore degli odierni convenuti)”.

La ricostruzione è frutto di un equivoco. L’esistenza di un usufrutto pro quota suppone l’esistenza di una corrispondente quota di nuda proprietà, che, nel ragionamento della Corte di merito, sarebbe stata donata dalla G.G. al figlio H.H. In pratica, al figlio H.H. non sarebbe stata donata la quota di 190/630 del bene, ma la quota di 210/630, di cui 190/630 in piena proprietà e 20/630 in nuda proprietà: insomma sarebbe stata fatta una donazione con riserva di usufrutto parziario in favore della donante. Solo in questa prospettiva, si potrebbe assumere che, estintosi con la morte della domanda, l’usufrutto si era consolidato con la nuda proprietà della quota, rendendo il donatario titolare della quota di 210/630 in piena proprietà in forza dell’originaria donazione.

Ma questa conclusione, che ha indotto la corte di merito a includere nella riunione fittizia la quota di 210/630 dei beni donati, è in contraddizione con la premessa, chiaramente posta dalla stessa sentenza impugnata, secondo la quale al figlio H.H. è stata donata la quota di 190/210, senza alcuna riserva.

L’errore commesso dalla Corte d’Appello, già risultante dalla semplice considerazione letterale della pronunzia, è limpidamente colto con il motivo di ricorso in esame.

Si legge testualmente nel ricorso: “Se si guarda invero l’atto di donazione oggi in contestazione ed il contestuale negozio (oneroso) di divisione in morte di I.I. di data 6 aprile 1989 – già prodotto da controparte sub all. 4 e che qui si riallega sub all. 4L- si vedrà che in morte del predetto si è aperta la successione legittima e la moglie G.G. ha ereditato la quota di 210/630 indivisi mentre i 4 figli H.H., B.B., C.C., D.D. hanno ereditato la quota di 105/630 ciascuno. La madre G.G. ha donato al figlio PARTE della sua quota pari a 190/630 in piena proprietà trattenendo la piena proprietà di 20/630 e non l’usufrutto sul bene donato! A quel punto, con lo stesso atto ma a titolo di divisione in morte di I.I.(e non a titolo di donazione!) e considerato che H.H. era proprietario della piena proprietà della quota indivisa di 295/630 sui beni del padre (105/630 già suoi per successione legittima ed altri 190/630, donatigli dalla madre) e le sue tre sorelle della quota indivisa in piena proprietà di 105/630 ciascuna, la madre G.G. ha accettato l’usufrutto sull’intero primo piano della p.ed. 169 C.C. RAVINA lasciando che i suoi 20/630 in piena proprietà andassero a beneficio di tutti i suoi figli e non certo del solo H.H. A costui, sempre a titolo di divisione in morte del padre è stato dunque assegnata la p.ed. 169 C.C. RAVINA (oltre ad alcuni adiacenti terreni) e alle sorelle B.B., C.C., D.D. altri immobili. Pertanto, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte di merito, con il predetto atto H.H. ha acconsentito che la madre gravasse di usufrutto l’immobile a lui assegnato in morte del padre per permettere che la quota di 20/630 di proprietà della madre venisse distribuita fra tutti i figli. È chiaro, tuttavia, che l’usufrutto si è poi estinto con la morte di G.G., ma i suoi 20/630 erano già stati ripartiti tra tutti i figli (comprese le signore B.B., C.C., D.D.!) alla morte del marito e, quindi, oggi non possono certo essere né conteggiati nella riunione fittizia del suo asse ereditario ex art. 556 c.c. (non sono né relictum né donatum) né ancor meno essere ridotti come se fossero parte della donazione a H.H.”.

Le riflessioni proposte dal ricorrente sulla base dell’atto donazione (atto richiamato nel ricorso in modo da soddisfare ampiamente il principio di specificità del motivo e ritualmente prodotto fra i documenti sui quali il ricorso si fonda) rende palese l’errore commesso dalla Corte d’Appello, che ha ipotizzato una inesistente donazione con riserva di usufrutto pro quota in favore della donante. Diversamente, come sostiene il ricorrente, la donante ha donato al figlio, dei 210/630 degli immobili ereditati dal marito, la minore quota di 190/630 in piena proprietà, avendo trattenuto la quota di proprietà di 20/630. Con il medesimo atto, dopo la donazione, fu fatta una divisione dei beni provenienti dall’eredità di I.I. fra gli aventi diritti, che prevedeva, in perfetta coerenza con misura della quota donata, il concorso della donante per la quota residua di 20/210 di piena proprietà, mentre H.H. concorreva per la quota di 295/630, per effetto del cumulo fra la quota ereditata dal padre, pari a 105/630, e quella di 190/630 ricevuta per donazione. Gli altri tre figli B.B., C.C., D.D. concorrevano per la quota ricevuta da padre, di 105/630. In sede di divisione la quota della donante, pari a 20/630 della proprietà, fu integrata, a titolo di porzione divisoria, con l’usufrutto sulla sola particella 169, attribuita in sede di divisione al solo H.H. Va da sé che, estinto l’usufrutto, H.H. è divenuto titolare della piena proprietà dell’intera particella (Omissis), ma ciò non ha determinato un inconfigurabile ampliamento dell’oggetto della donazione, ma ha costituito un effetto secondario e riflesso divisione, in quanto attuata, in favore della G.G., con l’attribuzione di una quota di usufrutto invece che di una quota in proprietà o di una somma di denaro corrispondente al valore della quota astratta di concorso di 20/630. Tale attribuzione in usufrutto, ovviamente, ha comportato una maggiore attribuzione in proprietà a beneficio di tutti i coeredi concorrenti, e non solo del donatario. Nella riunione fittizia, quindi, occorreva conteggiare non la quota di 210/630, ma quella di 190/630, la sola che fu oggetto di donazione.

D’altra parte, l’errore commesso dalla Corte di merito, poiché investe la ricostruzione della massa di calcolo con la riunione fittizia, comporta naturalmente la caducazione della pronunzia di riduzione, in quanto dipendente dalla riunione fittizia (Cass. n. 17926/2020), e con essa l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi, che investono (sotto diversi profili) l’attuazione della stessa riduzione, che naturalmente dovrà essere rifatta ex novo, una volta determinati correttamente i beni da includere nel calcolo.

La sentenza deve essere cassata in relazione al terzo motivo e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’Appello di Trento in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo; rigetta il primo e il secondo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, dinanzi alla Corte d’Appello di Trento in diversa composizione.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 28 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2026.

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