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Diritto di Famiglia Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Rapporti tra minore e parenti: quando gli incontri non limitano la responsabilità genitoriale (Cass. Civ. n. 25471/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Rapporti tra minore e parenti del ramo materno: i tempi di frequentazione non incidono sulla responsabilità genitoriale

La Cassazione chiarisce che i provvedimenti che regolano i tempi di frequentazione tra il minore e gli ascendenti o gli altri parenti non incidono, di regola, sull’esercizio della responsabilità genitoriale e restano quindi estranei all’ambito di reclamabilità previsto dall’art. 473-bis.24 c.p.c. La relazione con ascendenti e collaterali è diretta alla conservazione del legame affettivo del minore, non all’esercizio di una funzione educativa propria dei genitori. Neppure la previsione di alcuni incontri senza la presenza dei genitori integra, di per sé, una sostanziale limitazione della responsabilità genitoriale. È invece autonomamente impugnabile la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento di reclamo quando questo abbia natura provvisoria ed endoprocessuale, poiché tale capo presenta carattere decisorio e definitivo.

LA VICENDA

Dopo la morte della madre di una minore, i parenti del ramo materno chiedevano di regolamentare gli incontri con la bambina. Il Tribunale disponeva alcuni incontri con nonno, zia e altri familiari senza la presenza dei genitori; il reclamo dei genitori veniva rigettato dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi del ricorso, accogliendo invece quello relativo alla condanna alle spese del procedimento di reclamo.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

MINORI – RESPONSABILITÀ GENITORIALE – RAPPORTI CON ASCENDENTI E COLLATERALI – TEMPI DI FREQUENTAZIONE – INCONTRI SENZA LA PRESENZA DEI GENITORI – RECLAMABILITÀ EX ART. 473-BIS.24 C.P.C. – ESCLUSIONE

I provvedimenti relativi ai tempi e alle modalità di frequentazione del minore con gli ascendenti e con gli altri parenti, essendo funzionali alla conservazione e alla continuità della relazione affettiva e non all’esercizio di una funzione educativa propria della responsabilità genitoriale, restano estranei all’ambito applicativo dell’art. 473-bis.24 c.p.c. e non sono pertanto reclamabili né ricorribili per cassazione secondo il regime previsto per i provvedimenti che incidono sostanzialmente sulla responsabilità genitoriale, sull’affidamento o sul collocamento del minore. La previsione di un numero limitato di incontri senza la presenza dei genitori non costituisce, di per sé, una sostanziale limitazione della responsabilità genitoriale, quando sia diretta a consentire la spontaneità della relazione tra il minore e i parenti in un contesto di conflittualità familiare.

La Corte precisa anche che il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. presuppone decisorietà e definitività del provvedimento, requisiti mancanti nella regolamentazione temporanea degli incontri adottata nel corso del procedimento.

Quanto alle spese, invece, il provvedimento provvisorio ed endoprocessuale emesso in sede di reclamo non deve contenere un’autonoma statuizione sulle spese di lite: ove questa venga pronunciata, il relativo capo è impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto dotato autonomamente dei caratteri della decisorietà e definitività.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza, 17/09/2026, n. 25471

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il presente ricorso si inserisce nell’ambito di una delicata vicenda che ha visto la riunione in un unico procedimento, presso il Tribunale dell’Aquila, delle varie richieste avanzate dai parenti, dal lato materno, della minore M.M.. In particolare, sono state avanzate richieste dal nonno materno, G.G., con una zia, E.E., che vive a Londra con la figlia L.L. (proc, n. 1227/2022 R.V.G.), dall’altra zia H.H., con le figlie maggiorenni, I.I. e F.F., e il nuovo marito D.D. (proc. n. 403/2024 R.V.G.) per ottenere una regolamentazione dei loro incontri con la minore M.M., nonché la richiesta avanzata dai genitori della minore (proc. n. 765/2024 R.V.G.) per ottenere la modifica del provvedimento reso dalla Corte d’Appello di Roma, Sez. Minorenni nel 2022, al fine di regolamentare gli incontri con la zia materna H.H.

I ricorrenti nei procedimenti nn. 1227/2022 e 403/2024 sono parenti dal lato materno della minore M.M., la cui madre, N.N., è deceduta nell’anno 2019. La bambina è stata riconosciuta alla nascita solo dalla madre ed ha vissuto nell’abitazione della famiglia materna con la madre, la zia materna H.H., le figlie e il compagno (oggi coniuge) della predetta. Successivamente, il padre di M.M. ha adito il Tribunale di Cassino chiedendo di essere autorizzato a riconoscere la minore, stante il mancato consenso della madre, ed il Tribunale, con sentenza del gennaio 2019, ha autorizzato A.A. a riconoscere la figlia, disponendo l’affido condiviso della stessa e il mantenimento paterno della minore, dando inoltre disposizioni sul cambiamento del cognome.

Dopo il decesso della madre biologica della bambina, la zia materna H.H., adiva il Tribunale di Cassino, ottenendo la nomina come tutrice di M.M. e il collocamento presso di sé. Il provvedimento è stato impugnato dal A.A. dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma, che con provvedimento dell’ottobre 2021 ha affidato la minore al padre, con il collocamento immediato presso il domicilio di quest’ultimo e il pieno esercizio della responsabilità genitoriale, disponendo che venisse “garantita una continuativa frequentazione della N.N. con la minore nel rispetto del legame affettivo che la minore ha comunque instaurato con la zia”.

Successivamente la Corte d’Appello di Roma, Sez. Minorenni ha disposto che “la frequentazione tra la minore M.M. … e la zia materna H.H. avvengano in Pescara, ogni sei settimane, preferibilmente il sabato e la domenica, secondo i tempi, le modalità, i luoghi e gli orari da individuarsi a cura del competente Servizio Sociale (Comune di Pescara), il quale riferirà tempestivamente al competente PM eventuali L.L.zioni delle relative prescrizioni, da parte degli adulti coinvolti nella vicenda.”

Nell’ambito del procedimento n. 1227/2022 R.V.G., all’udienza del 6.03.2023, il G.D., vista la storia della bambina, invitava le parti a collaborare nell’interesse di M.M., evitando di coinvolgerla nuovamente in procedure giudiziarie, concordando modalità di incontri rimessi agli accordi diretti delle parti.

In seguito il Tribunale in data 17.08.2023, dato atto che dopo un positivo avvio si erano ripresentate problematiche relazionali tra gli adulti, e vi era stato un nuovo irrigidimento sulle rispettive posizioni, senza incontri tra i mesi da aprile ad agosto, disponeva che il curatore speciale della minore organizzasse, insieme al S.S., un incontro tra le cuginette e di adoperarsi per l’organizzazione di incontri concordati con i ricorrenti, nonché l’attivazione in favore del nonno e della zia di un percorso di supporto con mediazione tra genitori e ricorrenti.

Venivano quindi effettivamente svolti due incontri, uno tra le due cuginette il 31.08.2023 e uno tra la minore ed il nonno in data 24.09.2023. Successivamente il curatore si attivava presso le parti, inoltrando proposte per successivi incontri e contatti, tentativi tutti falliti.

A seguito della riunione dei vari procedimenti nel RG 403/2024 veniva nominata un’esperta ausiliaria al fine di “valutare la situazione psicologica della minore M.M. con riferimento alle esigenze evolutive profonde ed ai bisogni più significativi. Proceda, all’esito, alla restituzione agli adulti delle osservazioni compiute. Proponga ed attui un intervento che consenta alla minore di avere rapporti equilibrati tra i due contesti familiari, tenuto conto dei diversi ruoli che sono assegnati alla famiglia in cui vive e della famiglia di origine della madre deceduta. Indirizzi la relazione della minore con il nucleo parentale in modo il più possibile rispondente ai bisogni della minore favorendo la spontaneità delle relazioni e garantendo comunque la sussistenza”.

Con la prima relazione del febbraio 2025 l’esperta ha riferito che “al momento la piccola M.M. è una bambina clinicamente sana, ma a rischio evolutivo in quanto ha dovuto precocemente affrontare due eventi profondamente stressanti nella sua breve vita: il precoce lutto materno e lo sradicamento da un contesto familiare all’altro”; concludendo che “il bisogno profondo di M.M. è quello di poter costruire dentro di sé un senso di appartenenza familiare reale ed autentico che può passare solo attraverso il recupero esterno ed interno dei due rami familiari che attualmente sono in conflitto”.

Dal mese di giugno 2025, a seguito della scadenza dei 6 mesi minimi di gestione da parte dell’esperto, i parenti tutti abbandonavano unilateralmente il percorso e con plurime istanze chiedevano di ottenere in via d’urgenza la regolamentazione degli incontri tra il nucleo familiare materno e M.M..

In data 13.08.2025 veniva quindi comunicata ai difensori dei genitori l’ordinanza ex artt. 473 bis. 22 c.p.c. e 317bis c.c., in cui “lette le istanze dei ricorrenti”, dato che “non ha avuto il positivo risultato che si auspicava il tentativo dii avvalersi di esperto ausiliario…”, il Tribunale disponeva che “la minore M.M. incontri senza la presenza dei genitori la cugina L.L., i suoi genitori ed il nonno materno almeno 2 volte nel periodo di permanenza in Italia dei familiari…incontri nel mese di settembre almeno 1 volta per 3 ore il nonno ed il nucleo familiare della zia Anastasia senza la presenza dei genitori. Incarica il curatore di individuare i giorni per detti incontri con piena facoltà di assumere le decisioni necessarie in caso di impossibilità di accordo tra le parti. Invita il padre a collaborare con avviso che comportamenti ostativi possono essere valutati ai fini di ulteriori provvedimenti. Fissa l’udienza di discussione a trattazione scritta il 13.11.25 con termine per la presentazione delle memorie conclusive al 10.10.25 e per eventuali repliche al 31.10.25”.

2.Avverso tale ordinanza i coniugi A.A. – B.B. proponevano reclamo ex art. 473bis.24 c.p.c. dinanzi alla Corte d’Appello di L’Aquila, deducendo plurimi vizi, tra cui: la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; la violazione del preminente interesse della minore; l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui disponeva incontri con una cugina minorenne (L.L.) e nei confronti del padre di quest’ultima (soggetto mai costituitosi in giudizio), senza che nemmeno fosse disposta la nomina di una Curatrice per la stessa.

3.Con ordinanza del 4.09.2025, la Corte d’Appello de L’Aquilla rigettava il reclamo ritenendo che “il provvedimento impugnato non è inquadrabile tra i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui al primo comma dell’art. 473bis.22…, ma è riconducibile ai provvedimenti emessi in corso di causa impugnabili solo nelle ipotesi indicate al n. 2 dell’art. 473bis.24 c.p.c., nessuna delle quali è ravvisabile nel caso in esame, inoltre, allo stato degli atti, il provvedimento non si riteneva in pregiudizio della minore”, inoltre “Non si ravvisa la denunciata lesione del contradditorio dovendo rilevarsi che la richiesta di provvedimenti urgenti diretti a regolamentare incontri tra la minore ed il ramo familiare materno, già contenuti degli atti introduttivi dei procedimenti, sono state più volte reiterate in corso di causa e sull’argomento le parti hanno a lungo preso posizione”.

4. Avverso tale ordinanza propongono ricorso per cassazione i coniugi A.A. – B.B., affidandolo a cinque motivi. Si costituiscono con controricorso i sig.ri H.H., G.G., D.D., I.I., F.F., E.E. in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore L.L. e K.K. nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore L.L., chiedendo di rigettare il ricorso dei coniugi A.A. – B.B. in quanto inammissibile e/o infondato.

Ha proposto controricorso anche l’avv. C.C., curatrice della minore M.M. In prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato note di trattazione scritta, con le quali si sono riportate integralmente ai motivi di ricorso e controricorso, insistendo per il loro accoglimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 473bis.24 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. La parte ricorrente censura, in particolare, la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui ha qualificato l’ordinanza impugnata quale mero provvedimento di natura organizzativa e, in quanto tale, non suscettibile di reclamo ai sensi dell’art. 473bis.24 c.p.c.

Tale disposizione, infatti, ammette il reclamo avverso i “provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale”. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’ordinanza del Tribunale, disponendo che gli incontri tra la minore e i parenti materni si svolgessero in assenza dei genitori, avrebbe inciso in maniera concreta e sostanziale sull’esercizio della responsabilità genitoriale, introducendone una significativa limitazione. Tale prescrizione, infatti, non potrebbe essere ricondotta a una mera modalità organizzativa degli incontri, soprattutto alla luce del contesto di accertata conflittualità familiare nel quale è stata adottata, nel quale la presenza dei genitori assumerebbe la natura di prerogativa essenziale connessa all’esercizio della responsabilità genitoriale.

Ne consegue, secondo la censura proposta, che il provvedimento avrebbe dovuto essere ricondotto nell’ambito applicativo dell’art. 473bis.24 c.p.c. con conseguente reclamabilità. I ricorrenti deducono, inoltre, che l’ordinanza presenterebbe un contenuto propriamente decisorio e una vocazione tendenzialmente stabile, elementi ulteriormente incompatibili con la qualificazione della stessa quale mero provvedimento organizzativo e tali da giustificarne la reclamabilità.

1.1 Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la nullità del procedimento e dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 320 c.c. e del principio del contraddittorio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

In particolare, si assume che il provvedimento impugnato sia affetto da nullità in quanto il padre della minore, L.L., Sig. K.K., non è mai stato parte del procedimento. La madre della minore, Sig.ra E.E., avrebbe infatti agito in giudizio in nome e per conto della figlia senza il coinvolgimento dell’altro genitore, anch’egli titolare della responsabilità genitoriale. Tale vizio, ritualmente dedotto, non sarebbe stato esaminato dalla Corte d’Appello, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Ne deriverebbe la nullità dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui ha confermato un provvedimento adottato nei confronti di soggetti che non avevano ritualmente partecipato al giudizio e, peraltro, nei confronti di parti estranee al procedimento.

1.2 Con il terzo motivo viene dedotta la nullità del procedimento e dell’ordinanza impugnata per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in relazione agli artt. 473bis.22 c.p.c., 111 Cost. e 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Il Tribunale per i minorenni, nell’emettere l’ordinanza dell’11 agosto 2025, ha espressamente richiamato l’art. 473bis.22 c.p.c.; tuttavia, avrebbe adottato il provvedimento inaudita altera parte, in violazione della disciplina richiamata, senza che ricorressero, nel caso di specie, i presupposti di eccezionale urgenza richiesti dalla norma e, soprattutto, senza disporre la successiva udienza di convalida e conferma del provvedimento, necessaria ai fini del ripristino del contraddittorio tra le parti.

La violazione risulterebbe ancor più evidente alla luce dell’art. 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, il quale, nelle procedure aventi ad oggetto la separazione del minore dai genitori, garantisce a tutte le parti interessate la possibilità di partecipare al procedimento e di far conoscere le proprie opinioni. La mancata audizione delle parti prima dell’adozione di provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale si tradurrebbe, pertanto, in una lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo sanciti dall’art. 111 Cost.

Tali vizi avrebbero dovuto essere rilevati e adeguatamente sanzionati dalla Corte d’Appello, anziché essere avallati mediante la conferma del provvedimento impugnato. Le circostanze “nuove” poste a fondamento delle istanze proposte inaudita altera parte avrebbero infatti determinato una valutazione della vicenda allo stato degli atti e sulla base delle sole allegazioni di una delle parti, senza che l’altra avesse avuto la possibilità di partecipare al procedimento, di contraddire e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Ne deriverebbe un giudizio inevitabilmente parziale e, conseguentemente, viziato sotto il profilo processuale.

1.3 Con il quarto motivo si denuncia il vizio di motivazione apparente nonché l’omesso esame di fatti storici, decisivi ai fini del giudizio e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

L’ordinanza della Corte d’Appello risulterebbe affetta da motivazione meramente apparente, non offrendo una risposta effettiva, puntuale e congrua alle specifiche censure formulate dalle parti, ma limitandosi al ricorso a formule di stile e ad argomentazioni assertive, inidonee a soddisfare il “minimo costituzionale” di motivazione richiesto dall’ordinamento.

In particolare, il provvedimento non esporrebbe un adeguato percorso argomentativo in ordine alle ragioni poste a fondamento della regolamentazione adottata e delle limitazioni imposte all’esercizio della responsabilità genitoriale, limitandosi sostanzialmente a recepire in modo acritico le reiterate istanze e a richiamare le relative doglianze, senza procedere a un’autonoma e concreta verifica dei presupposti di fatto posti a loro fondamento e senza confrontarsi con le specifiche contestazioni sollevate dalla parte.

La Corte d’Appello avrebbe, inoltre, omesso di esaminare una serie di fatti storici, puntualmente documentati e decisivi ai fini della controversia, che erano stati specificamente dedotti e avevano formato oggetto di discussione tra le parti. Si tratta di circostanze che, ove adeguatamente esaminate e valutate, avrebbero potuto condurre a una diversa decisione, incidendo direttamente sulla valutazione dei presupposti posti a fondamento dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.

L’omesso esame di tali fatti, unitamente all’assenza di un’effettiva motivazione sulle specifiche censure formulate, avrebbe determinato pertanto un vizio dell’ordinanza impugnata, non essendo consentito al giudice limitarsi a recepire le allegazioni di una parte senza confrontarsi con i fatti e con gli elementi documentali dedotti in senso contrario e senza esplicitare le ragioni per le quali questi ultimi siano stati ritenuti irrilevanti o non idonei a incidere sulla decisione.

1.4 Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in materia di spese di lite, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’Appello condannato i reclamanti al pagamento delle spese del procedimento.

Tale statuizione sarebbe illegittima, atteso che, nei procedimenti di reclamo aventi ad oggetto provvedimenti provvisori e urgenti adottati nel corso del giudizio e aventi natura meramente endoprocedimentale, non dovrebbe essere adottata una distinta pronuncia sulle spese, dovendone la relativa regolamentazione essere riservata alla decisione conclusiva del giudizio di merito, nella quale occorre tener conto dell’esito complessivo della controversia.

Nel caso di specie, la stessa Corte d’Appello avrebbe qualificato il provvedimento oggetto di reclamo come temporaneo e non definitivo. Cionondimeno, la medesima Corte ha pronunciato una statuizione sulle spese destinata, per sua natura, ad assumere carattere decisorio e definitivo, con effetti immediatamente pregiudizievoli e afflittivi nei confronti dei reclamanti. Si ravviserebbe, pertanto, una evidente contraddittorietà tra la natura provvisoria ed endoprocedimentale riconosciuta al provvedimento reclamato e l’adozione, in sede di reclamo, di una autonoma e definitiva statuizione sulle spese, anticipando in tal modo una regolamentazione che avrebbe dovuto essere demandata alla pronuncia conclusiva del giudizio, sulla base dell’esito complessivo della lite. La Corte d’Appello avrebbe dunque erroneamente applicato gli artt. 91 e 92 c.p.c., ponendo a carico dei reclamanti le spese di un procedimento avente natura meramente incidentale e provvisoria, con una statuizione non coerente con la natura e la funzione del provvedimento oggetto di reclamo.

2. Con il controricorso, le parti eccepiscono, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto, in capo ai ricorrenti, di un concreto e attuale interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.

A tal riguardo, rilevano che, al momento della proposizione dell’impugnazione, si erano già integralmente svolti tutti gli incontri tra la minore e il ramo parentale materno disposti dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila con provvedimento dell’8 agosto 2025. Ne conseguirebbe il venir meno di qualsiasi utilità pratica e giuridicamente apprezzabile derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso.

Le parti deducono, altresì, l’inammissibilità dell’impugnazione sul rilievo che la previsione di un numero limitato di incontri tra la minore e il ramo parentale materno non sarebbe reclamabile ai sensi dell’art. 473bis.24 c.p.c.

Da ultimo, viene eccepita l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui, sotto la prospettazione di L.L.zioni del contraddittorio e di vizi motivazionali, esso sarebbe in realtà volto a sollecitare una nuova valutazione del merito della controversia, attività estranea ai limiti propri del giudizio di legittimità.

3. Il rilievo relativo alla non reclamabilità e conseguente non ricorribilità in sede di legittimità del provvedimento sub judice ex art. 473bis.24 c.p.c. risulta fondato e il suo accoglimento determina l’inammissibilità del ricorso principale, con l’eccezione del quinto motivo per le ragioni che si esporranno al par.3.

Le domande che sono state presentate presso il Tribunale per i Minorenni dal nonno e dai familiari della minore M.M. sono inquadrabili rispettivamente negli artt. 317bis e 333 c.c.

Al riguardo deve osservarsi che l’art. 317bis c.c. risulta applicabile esclusivamente agli ascendenti e, per interpretazione costituzionalmente orientata, ai conviventi e coniugi degli ascendenti che abbiano stabilito un rapporto significativo con il minore (Cass. 19780 del 2018). Ciò non esclude che altri parenti possano formulare identiche od analoghe istanze, ove vantino un preesistente rapporto affettivo con il minore e alleghino il pregiudizio per il minore derivante dalla interruzione o cessazione di questo rapporto. I parenti fino al quarto grado, peraltro, possono richiedere l’affidamento del minore, in sede di giudizio di adottabilità ex art.10 comma 2 legge n.184 del 1983 ma fuori da questo peculiare procedimento possono far valere le proprie istanze ex art. 333 c.c.

L’art. 473bis c.p.c. include entrambe le norme (artt. 317bis e 330/333 c.c.) nell’ambito di applicazione del nuovo procedimento in tema di persone, minori e famiglia. Ne consegue che sia le istanze proposte dall’ascendente che quelli proposte dagli altri parenti, compresa la zia della minore ex affidataria, seguono il modello processuale correttamente indicato nel provvedimento impugnato e la ammissibilità del reclamo e del ricorso per cassazione va scrutinata alla luce degli artt. 473bis.22 e 24 c.p.c.

L’art. 473bis.24 c.p.c. al quarto comma richiama il primo comma, n.2 dello stesso articolo dove si afferma che sono reclamabili alla Corte d’Appello “i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono, o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori”. La norma pone quindi dei chiari limiti alla possibilità di reclamare i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa e questa Corte è stata chiara nell’affermare che “I tempi di frequentazione o visita riconosciuti agli ascendenti – funzionali al sostegno e alla continuità della relazione affettiva, e non già all’esercizio di una funzione educativa in senso proprio – restano estranei al perimetro applicativo dell’art. 473-bis.24. c.p.c., il quale presuppone, per come espressamente definito dalla norma, l’incidenza su posizioni parentali necessarie e direttamente coinvolte nel progetto formativo del minore, che nell’esercizio della responsabilità rinviene il sicuro termine di ricaduta” (Cass. 24717/2026).

Nel caso di specie il provvedimento della Corte d’Appello, che ha confermato la decisione del Tribunale per i minorenni, si è limitato a confermate la previsione di tre incontri tra M.M. e il ramo parentale materno.

Nell’ambito del rapporto tra la minore, gli ascendenti e i collaterali, i provvedimenti incidenti sui tempi di frequentazione concessi a questi ultimi, che ricordiamo sono previsti ai fini della preservazione della relazione affettiva e non riguardano l’esercizio né concorrente né accessorio della responsabilità genitoriale, restando conseguentemente estranee all’ambito applicativo dell’art. 473bis.24 quinto comma, c.p.c., che ammette il ricorso per cassazione solo avverso provvedimenti che incidono significativamente sulla responsabilità genitoriale.

Non è sufficiente al riguardo la previsione, peraltro limitata a pochi incontri della esclusione dei genitori della minore dagli incontri stessi, trattandosi di misura riconducibile alla esigenza di spontaneità nella relazione tra la minore e i parenti in un contesto così profondamente segnato da conflitti.

Non possono, neppure, essere ricondotte alla previsione di cui all’art. 473bis.24, primo comma, n. 2, c.p.c., le posizioni degli ascendenti e dei collaterali, ancorché la disposizione faccia espresso riferimento alle “sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori”.

Anche in tale ipotesi, infatti, il tenore della norma richiama in modo univoco istituti propri della responsabilità genitoriale, riferibili, per loro stessa natura, alle sole figure genitoriali.

2.1 Questa Corte ha già chiarito che il ricorso per cassazione è ammissibile avverso i provvedimenti che incidano sulle posizioni genitoriali in materia di affidamento e collocamento dei minori (Cass. n. 4790/2022; Cass. n. 3652/2020), sul rilievo che il carattere costituzionalmente primario delle situazioni giuridiche coinvolte e la potenziale irreversibilità delle conseguenze derivanti dalla situazione determinata dal provvedimento – segnatamente, ove essa comporti una frattura o un significativo allentamento della relazione familiare che tali situazioni sono preordinate a tutelare – ne giustificano l’assoggettamento al rimedio di legittimità.

Tale approdo si inscrive in un più ampio percorso interpretativo volto a valorizzare il criterio contenutistico del provvedimento, piuttosto che il relativo regime processuale di stabilità, imponendo di verificare quale posizione giuridica sia in concreto incisa dalla decisione e, in particolare, se vengano in rilievo diritti soggettivi fondamentali suscettibili di essere irrimediabilmente pregiudicati dagli effetti di un provvedimento pur non definitivo, allorché il pregiudizio si prospetti, in concreto, come durevole (Cass. n. 4420/2026).

In questa prospettiva, è stata altresì affermata l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti giudiziali concernenti le modalità di frequentazione e di visita dei figli minori, là dove il diniego di tutela si risolva nella compressione di un diritto fondamentale alla vita familiare, garantito dall’art. 8 CEDU. Tale diritto può, infatti, risultare leso da statuizioni che, per il loro contenuto, siano talmente limitative da incidere sul diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, funzionale ad assicurargli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nell’ambito del dovere dei genitori di cooperare nell’assistenza, nell’educazione e nell’istruzione della prole, il cui adempimento deve essere sempre assicurato nell’interesse del minore (Cass. n. 4420/ 2026 cit., che richiama, tra le altre, Cass. n. 332 del 05/01/2024; Cass. n. 32013 del 17/11/2023; Cass. n. 4796 del 14/02/2022).

Ne consegue che il riferimento, contenuto nell’art. 473bis.24 c.p.c., alla natura sostanziale delle misure concernenti la responsabilità genitoriale, l’affidamento e il collocamento del minore deve essere letto alla luce di tale elaborazione giurisprudenziale.

La disposizione, infatti, individua quali provvedimenti suscettibili di impugnazione quelli che, per il loro contenuto sostanziale, incidono su situazioni giuridiche riconducibili alla responsabilità genitoriale e sull’affidamento e sul collocamento del minore.

Non può, pertanto, ritenersi che il richiamo alle “sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori” valga ad estendere l’ambito applicativo della disposizione alle posizioni degli ascendenti e dei collaterali, trattandosi di situazioni giuridiche diverse da quelle proprie della responsabilità genitoriale e non riconducibili, per ciò solo, agli istituti espressamente contemplati dalla norma.

Resta, pertanto, estranea all’ambito di applicazione della disposizione la posizione degli ascendenti e dei collaterali, i quali non sono, in via necessaria, titolari dell’esercizio della responsabilità genitoriale, né sono destinatari di provvedimenti aventi ad oggetto l’affidamento o il collocamento del minore. La loro posizione non può, dunque, essere ricondotta neppure alla categoria dei provvedimenti che incidono sull’affidamento o sulla collocazione del minore.

2.2 Nel caso di specie il provvedimento della Corte d’Appello, che ha confermato la decisione del Tribunale per i minorenni, si è limitato a confermate la previsione di tre incontri tra M.M. e il ramo parentale materno al fine di dare continuità e di preservare la relazione con la linea materna di parentela della minore, concorrente a fondarne l’identità, tenuto conto dei gravi traumi subiti dalla stessa, come indicati nella consulenza tecnica d’ufficio. Ciò non può portare alla qualificazione del provvedimento come idoneo a “limitare la responsabilità genitoriale”.

Inoltre, il provvedimento adottato dal Tribunale “fissa l’udienza a trattazione scritta al 13.11.25 con termine per la presentazione delle memorie conclusive al 10.10.25 e per eventuali repliche al 31.10.25” confermando quindi il carattere provvisorio della statuizione riguardante la regolamentazione degli incontri tra la minore M.M. e il ramo materno della famiglia.

2.4 Non può non sottolinearsi, peraltro che il provvedimento ha una dura temporalmente contenuta all’interno del procedimento giurisdizionale, così da ritenere non percorribile neanche la strada del ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost. sotto il profilo, pure dedotto, della violazione del principio del contraddittorio. Si tratta di censura non scrutinabile autonomamente per difetto radicale del requisito della definitività del provvedimento.

Va ricordato che ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., il ricorso straordinario per cassazione è esperibile non soltanto avverso i provvedimenti che rivestono formalmente la forma della sentenza, ma anche avverso ogni altro provvedimento che, indipendentemente dalla forma adottata, abbia carattere decisorio, in quanto incidente su diritti soggettivi, e definitivo, in quanto non suscettibile di essere rimesso in discussione in alcun modo e a nessuna condizione. Tale principio, affermato sin da Cass., Sez. U., sent. n. 2593 del 30 luglio 1953, è rimasto fermo nella successiva giurisprudenza di legittimità.

2.5 In conclusione, il ricorso è inammissibile relativamente ai primi quattro motivi.

3. Va, invece, autonomamente scrutinato il quinto che ha ad oggetto la censura sulla statuizione adottata dalla Corte d’Appello in ordine alle spese di lite.

Il motivo è fondato alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, affermato di recente ancorché in relazione ai provvedimenti cautelari, secondo il quale il decreto emesso dalla Corte d’Appello in sede di reclamo, che abbia natura provvisoria, essendo destinato ad essere assorbito dalla decisione di merito, non deve contenere alcuna statuizione sulle spese di lite che, ove erroneamente effettuata, è impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost., avendo, limitatamente a tale parte, il carattere della decisorietà e definitività.

Nella specie, il provvedimento del Tribunale per i minorenni aveva strutturalmente natura endo processuale, sia perché ne era stata espressamente predeterminata la durata sia perché conteneva la data dell’udienza a contraddittorio pieno di verifica. L’inammissibilità del reclamo, di conseguenza, non esauriva la trattazione e la decisione delle istanze del sub procedimento che erano suscettibili di una successiva verifica.

Limitatamente a questa statuizione il ricorso è fondato ed il motivo può essere deciso nel merito con l’eliminazione della statuizione sulle spese di lite da rimettersi alla conclusione del merito del procedimento riunito.

4. Quanto alle spese processuali di questo giudizio il Collegio ritiene che il nuovo modello processuale introdotto dagli artt. 473bis ss. c.p.c. contenga profili di novità come quelli oggetto del presente ricorso, rispetto ai quali si sta formando un reticolo di principi nomofilattici ancora in divenire.

Per queste ragioni si compensano le spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i primi quattro motivi di ricorso.

Accoglie il quinto e decidendo nel merito revoca la statuizione sulle spese processuali contenuta nel provvedimento impugnato.

Compensa le spese processuali del presente giudizio.

CONCLUSIONE

Così deciso all’esito della camera di consiglio del 2 luglio 2026 e, in sede di riconvocazione del 7 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2026.

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