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Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Risarcimento danni auto senza fattura: liquidazione equitativa del danno e valore del preventivo (G.d.P. di Reggio Emilia sentenza n. 1033/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Sinistro causato dal distacco di uno pneumatico: responsabilità del conducente, copertura RCA della motrice e liquidazione equitativa del danno anche in assenza della fattura di riparazione

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia ha riconosciuto la responsabilità esclusiva del conducente dell’autocarro per un sinistro provocato dal distacco di uno pneumatico dal rimorchio, richiamando l’art. 2054, comma 4, c.c. Ha affermato che, una volta agganciato alla motrice, il rimorchio forma con essa un complesso unitario e la copertura RCA della motrice si estende all’autotreno. È stata respinta la richiesta di CTU meccanica perché non può essere utilizzata per supplire a carenze probatorie sul quantum. Il giudice ha però ritenuto provata l’esistenza del danno attraverso rapporto di intervento, fotografie e preventivi. In assenza della riparazione e della relativa fattura, il danno può essere liquidato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c., quando ne sia certa l’esistenza ma non sia possibile determinarne con precisione l’ammontare.

LA VICENDA

Un’autovettura veniva danneggiata da uno pneumatico distaccatosi dal rimorchio di un autotreno, con il coinvolgimento di altri sette veicoli. Il danneggiato, che non aveva ancora riparato l’auto per indisponibilità finanziaria, chiedeva il risarcimento producendo rapporto di intervento, fotografie e preventivi. Il Giudice di Pace liquidava equitativamente il danno in euro 3.200,00, comprensivi di IVA e fermo tecnico.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

RESPONSABILITÀ CIVILE – CIRCOLAZIONE STRADALE – DISTACCO DI PNEUMATICO DAL RIMORCHIO – DIFETTO DI MANUTENZIONE – RESPONSABILITÀ EX ART. 2054, COMMA 4, C.C. – COPERTURA RCA DELLA MOTRICE – DANNO AL VEICOLO – MANCATA RIPARAZIONE – PREVENTIVO – CTU ESPLORATIVA – LIQUIDAZIONE EQUITATIVA EX ART. 1226 C.C. – AMMISSIBILITÀ.

In caso di sinistro provocato dal distacco di uno pneumatico dal rimorchio durante la circolazione, la responsabilità del proprietario e del conducente per il difetto di manutenzione trova fondamento nell’art. 2054, comma 4, c.c. e rientra nella copertura assicurativa obbligatoria. Il rimorchio, una volta agganciato all’autocarro, costituisce con questo un complesso unitario, sicché la copertura assicurativa della motrice si estende all’autotreno. La CTU non può essere disposta per ricostruire ex novo il quantum del danno e supplire alle carenze probatorie della parte; qualora, però, l’esistenza del danno sia certa e risulti dalla documentazione acquisita, la mancata riparazione del veicolo e l’assenza della relativa fattura non impediscono la liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., potendo il preventivo di riparazione essere apprezzato quale elemento indiziario unitamente alle fotografie, al rapporto di polizia e alle altre circostanze del caso concreto.

LA SENTENZA

Giudice di Pace di Reggio Emilia, Sentenza, 17-08-2026, n. 1033

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta senza l’esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

***** proponeva ricorso nei confronti di ***** s.r.l. e *****, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni materiali riportati dalla propria autovettura *****5, targa *****, in conseguenza del sinistro verificatosi il 31 maggio 2025. Il ricorrente limitava il valore della controversia entro la somma di euro 5.200,00 e deduceva di avere previamente attivato la procedura di negoziazione assistita con invito del 29 dicembre 2025, rimasto privo di utile riscontro.

Esponeva che, in data , intorno alle ore 21,40, mentre percorreva l’ del ***** al Km 128+00 Nord, in , la propria vettura veniva attinta lungo l’intera fiancata destra da un grosso pneumatico appena distaccatosi dal terzo asse posteriore del rimorchio targa ***** di proprietà della ***** società cooperativa, trainato dall’autocarro targa ***** di proprietà della ***** s.r.l. e condotto da D’.

Nel medesimo evento risultavano coinvolti ulteriori sette autoveicoli, come accertato dalla ***** di ***** intervenuta sul posto. ***** produceva il rapporto di intervento della , la documentazione fotografica del veicolo e due preventivi di riparazione: quello dell’ di *****, relativo alla parte meccanica, per euro 1.227,00 oltre *****, e quello della ***** s.a.s., relativo alle opere di carrozzeria, per euro 2.246,31 IVA inclusa. Deduceva di non aver provveduto alla riparazione della vettura per indisponibilità finanziaria e chiedeva disporsi consulenza tecnica meccanica.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, nessuna delle parti convenute si costituiva nel termine assegnato né compariva in giudizio. Deve pertanto essere dichiarata la loro contumacia.

La disciplina di cui agli artt. 290 e ss. c.p.c. non attribuisce alla mancata costituzione un significato confessorio sul piano probatorio, né consente di trarre dalla stessa argomenti di prova in danno del contumace ai sensi dell’art. 116 c.p.c. La parte comparsa conserva quindi l’integrale onere di dimostrare la propria domanda; in tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito e di legittimità, tra cui ***** Rimini, sent. 13.5.2025 n. 375 e n. 14860/2023. Nel caso in esame, tale onere risulta assolto attraverso la documentazione ritualmente versata in atti.

La domanda è fondata, in ordine all’an debeatur. Il rapporto della ***** di , redatto nell’immediatezza del fatto, descrive puntualmente il distacco del pneumatico dal complesso veicolare formato dall’autocarro e dal rimorchio, il successivo coinvolgimento dei veicoli in transito e i danni riportati dalla ***** del ricorrente. Dagli atti risulta altresì che il conducente D’ rendeva dichiarazioni agli agenti verbalizzanti in ordine all’accaduto. Tali elementi, valutati unitamente ai rilievi fotografici, comprovano la ricostruzione dell’evento e il nesso causale tra il distacco del pneumatico ed i danni subiti dal *****.

È pertanto accertata la responsabilità esclusiva del conducente dell’autocarro targa ***** nella causazione del sinistro. La responsabilità del proprietario e del conducente per il difetto di manutenzione del veicolo, quale è il distacco di un pneumatico durante la circolazione, trova fondamento nell’art. 2054, comma 4, c.c. e rientra nella copertura assicurativa obbligatoria ai sensi dell’art. 122 del Codice delle assicurazioni. Il principio è coerente con Cass. pen., Sez. IV, n. 27417/2026, che richiama Cass. civ., Sez. III, 19883/2011.

Sussiste altresì la legittimazione passiva della ***** quale assicuratrice RCA della motrice. Il rimorchio targa *****, una volta agganciato all’autocarro, costituisce con esso un complesso unitario, sicché la copertura assicurativa riferita alla motrice si estende all’autotreno anche ove la polizza rechi la sola indicazione di quest’ultima.

Quanto all’istanza di consulenza tecnica meccanica, la stessa non può essere accolta. La consulenza tecnica d’ufficio non costituisce mezzo istruttorio in senso proprio e non può essere utilizzata per colmare lacune probatorie della parte onerata o per ricercare fatti non dimostrati. La CTU percipiente è ammissibile soltanto quando verta su elementi già ritualmente allegati e quando l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche; non può, invece, essere disposta per supplire al difetto di prova del quantum. Così Cass., Sez. I, ord. n. 21781/2026; Cass., Sez. VI-3, n. 13736/2020; Cass., Sez. III, ord. n. 3938/2026.

Nel caso concreto, il veicolo non è stato sottoposto a perizia stragiudiziale in contraddittorio e la richiesta consulenza avrebbe avuto l’esclusivo compito di ricostruire ex novo l’entità economica delle riparazioni, ponendosi così in funzione meramente esplorativa. Essa va quindi rigettata.

Tale conclusione non comporta, tuttavia, che il danno debba ritenersi inesistente o non provato. ***** del danno risulta infatti comprovata dal rapporto della *****, dalle fotografie e dalla stessa natura dell’evento; ciò che non può essere determinato con assoluta precisione è soltanto il suo ammontare finale, non essendo stata eseguita la riparazione e non essendo quindi disponibile la relativa fattura.

Ricorrono pertanto i presupposti per la liquidazione equitativa prevista dall’art. 1226 c.c., secondo cui, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’applicazione della norma richiede, da un lato, la certezza dell’esistenza del danno e, dall’altro, l’impossibilità oggettiva e incolpevole di fornirne la prova precisa nel quantum; così Cass., Sez. III, ord. n. 21607/2025. Entrambi i requisiti ricorrono nella specie.

Il preventivo di riparazione, pur non costituendo prova piena dell’effettivo esborso, rappresenta un elemento indiziario apprezzabile unitamente alla documentazione fotografica, al rapporto di polizia ed alla vetustà del mezzo (Cass., Sez. III, ord. 10333/2026). Non è quindi necessaria la dimostrazione dell’avvenuto pagamento o della già eseguita riparazione, poiché il danneggiato deve provare che la spesa sia necessaria e che l’obbligazione risarcitoria sia sorta, senza che possa essere introdotto un principio di solve et repete in materia di responsabilità civile.

I preventivi prodotti indicano euro 1.227,00 oltre IVA per le riparazioni meccaniche ed euro 2.246,31 IVA inclusa per gli interventi di carrozzeria, per un totale di euro 3.473,31. ***** costituisce un onere futuro e certo, essendo il riparatore tenuto per legge ad addebitarla, e concorre quindi alla liquidazione del danno, come chiarito da Cass. n. 9467/2023. Il preventivo di carrozzeria contempla inoltre il fermo tecnico di due giorni, voce che può essere valutata in via equitativa quale conseguenza della temporanea indisponibilità del mezzo.

Nella determinazione della somma dovuta deve tuttavia considerarsi che l’autovettura *****5 era stata immatricolata il 29 giugno 2007 e che i preventivi, per loro stessa natura, hanno carattere estimativo e possono differire dal costo finale degli interventi.

Valutati complessivamente tutti gli elementi acquisiti, applicando un criterio prudenziale che tenga conto della vetustà del veicolo, del carattere indiziario dei preventivi e dell’accertata necessità delle riparazioni, il danno patrimoniale deve essere liquidato equitativamente in euro 3.200,00, somma comprensiva di IVA e del fermo tecnico. Su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale delle convenute.

Tenuto conto del valore della controversia, dell’attività difensiva svolta, della natura e complessità della causa e dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, i compensi possono essere liquidati in euro 1.200,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Le spese devono essere distratte in favore dell’Avv. *****, dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

***** di ***** di *****, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con ricorso da ***** nei confronti di ***** s.r.l. e *****, così provvede:

dichiara la contumacia di ***** s.r.l. e di *****;

rigetta l’istanza di CTU meccanica;

accerta la responsabilità esclusiva del conducente D’***** nella causazione del sinistro del 31 maggio 2025 e la responsabilità solidale di ***** s.r.l. e *****;

condanna ***** s.r.l. e *****, in solido tra loro, al pagamento in favore di ***** della somma di euro 3.200,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

condanna ***** s.r.l. e *****, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. *****, procuratore anticipatario.

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