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Danno patrimoniale Diritto di Famiglia Tutela del patrimonio

Società costituita durante il matrimonio: separazione e quote

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Quando uno dei coniugi costituisce una società durante il matrimonio, la successiva separazione può aprire una controversia sulla proprietà delle partecipazioni, sul loro valore e sui diritti economici dell’altro coniuge. Il fatto che una SRL sia intestata esclusivamente al marito o alla moglie non risolve, da solo, la questione. Occorre verificare il regime patrimoniale, la provenienza del denaro impiegato, le modalità di acquisizione delle quote e gli eventuali accordi intervenuti tra i coniugi. Nei patrimoni di grande valore, nei quali una società può detenere immobili, partecipazioni in altre imprese o investimenti rilevanti, un’errata ricostruzione di questi elementi può incidere sensibilmente sulla divisione patrimoniale.

La tutela richiede di distinguere la proprietà delle quote dal patrimonio della società e di accertare quali diritti siano effettivamente sorti durante il matrimonio. Se la separazione è imminente o è già iniziata, riteniamo opportuno esaminare tempestivamente gli atti societari e la documentazione patrimoniale, soprattutto quando emergono contestazioni sul valore dell’impresa, trasferimenti di partecipazioni o divergenze tra la situazione economica dichiarata e quella documentabile.

Società costituita durante il matrimonio: le quote entrano nella comunione dei beni?

La prima questione da affrontare riguarda il regime patrimoniale adottato dai coniugi. Se il matrimonio è soggetto alla comunione legale, gli acquisti compiuti durante il matrimonio possono rientrare nella comunione anche quando risultano formalmente intestati a uno soltanto dei coniugi. L’articolo 177 del Codice civile disciplina gli acquisti effettuati dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, mentre l’articolo 179 individua le categorie di beni personali che restano escluse dalla comunione. La costituzione di una società richiede quindi un esame dell’operazione concreta: non basta leggere il nominativo riportato nella visura camerale per stabilire se la partecipazione appartenga esclusivamente al socio intestatario.

Consideriamo il caso di un imprenditore che, dopo il matrimonio, costituisca una SRL sottoscrivendo l’intero capitale sociale. Se i coniugi sono in comunione legale e la partecipazione è stata acquisita mediante un’operazione che ricade negli acquisti comuni, l’intestazione delle quote al solo imprenditore non esclude necessariamente i diritti patrimoniali dell’altro coniuge. La situazione cambia quando ricorrono i presupposti per qualificare la partecipazione come bene personale, ad esempio perché acquisita attraverso il reimpiego di beni personali nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. La provenienza del denaro deve essere ricostruita e documentata: la semplice affermazione secondo cui il capitale sarebbe stato versato con risorse personali non è sufficiente a risolvere una controversia.

Un’ulteriore distinzione riguarda la natura della partecipazione. Nelle società di capitali, come le SRL, le quote rappresentano una posizione patrimoniale e partecipativa distinta dai beni appartenenti alla società. Nelle società di persone assumono rilievo anche la posizione del socio, il carattere personale del rapporto societario e le responsabilità connesse alla partecipazione. La qualificazione dei diritti del coniuge deve quindi tenere conto del tipo societario e delle caratteristiche dell’acquisto. L’eventuale appartenenza della partecipazione alla comunione non comporta automaticamente che l’altro coniuge possa esercitare tutti i diritti amministrativi del socio o subentrare nella gestione dell’impresa.

Occorre poi evitare di confondere la società con l’azienda individuale. L’articolo 178 del Codice civile prevede una disciplina specifica per i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e per gli incrementi dell’impresa costituita precedentemente, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla norma. Tali situazioni possono rilevare nella cosiddetta comunione de residuo, che opera sui beni considerati dalla legge se ancora esistenti al momento dello scioglimento della comunione. Questa disciplina non può essere trasferita automaticamente alle quote di una SRL soltanto perché il coniuge intestatario è anche l’imprenditore che la dirige. Prima di individuare la regola applicabile, dobbiamo stabilire se la controversia riguardi un’impresa individuale, un’azienda gestita congiuntamente oppure una partecipazione in una società dotata di una propria soggettività giuridica.

Se i coniugi hanno scelto la separazione dei beni, l’acquisto di una partecipazione durante il matrimonio non determina, per questo solo fatto, una comproprietà. Rimangono però da verificare eventuali intestazioni congiunte, accordi, finanziamenti e rapporti di credito. Il coniuge che abbia impiegato risorse proprie per finanziare la società intestata all’altro potrebbe vantare specifiche pretese restitutorie o patrimoniali, qualora ne sussistano i presupposti. Non esiste, invece, un diritto automatico alla metà dell’impresa derivante dalla sola durata del matrimonio o dal contributo prestato alla vita familiare.

Queste differenze assumono particolare rilievo quando la società costituita durante il matrimonio è diventata un’impresa di valore milionario. La verifica della titolarità delle partecipazioni deve precedere qualsiasi richiesta di divisione, perché una pretesa formulata senza distinguere beni comuni, beni personali e patrimonio societario rischia di individuare erroneamente sia l’oggetto della controversia sia il valore economico effettivamente rivendicabile. Per le questioni relative all’acquisto delle partecipazioni, abbiamo dedicato un approfondimento alle quote societarie acquistate durante il matrimonio e ai diritti dei coniugi.

Separazione con società intestata a un solo coniuge: quali conseguenze sulla proprietà e sul valore dell’impresa?

Una volta accertato il regime patrimoniale, occorre ricostruire quando e come la partecipazione sia stata acquisita e quale sia la sua situazione al momento dello scioglimento della comunione. L’articolo 191 del Codice civile individua le cause di scioglimento della comunione legale e disciplina, tra l’altro, il momento in cui essa si scioglie in conseguenza della separazione personale. Questa data deve essere individuata correttamente perché incide sulla delimitazione del patrimonio comune e sulla ricostruzione delle operazioni intervenute durante la crisi coniugale. La successiva divisione può richiedere ulteriori accertamenti sulla consistenza e sul valore dei beni da attribuire.

Quando la partecipazione societaria appartiene alla comunione, la separazione non comporta automaticamente la divisione materiale dell’azienda né l’attribuzione immediata della metà dei suoi beni all’altro coniuge. Se una SRL possiede stabilimenti industriali, immobili commerciali, liquidità e partecipazioni in altre imprese, tali beni appartengono alla società e non direttamente ai coniugi. L’oggetto della controversia patrimoniale è, anzitutto, la partecipazione sociale e il suo valore, ferma restando la necessità di verificare eventuali ulteriori rapporti giuridici tra i coniugi e la società.

La distinzione diventa particolarmente delicata quando il coniuge imprenditore è socio unico e amministratore della società. Il controllo dell’impresa gli consente di incidere sulle decisioni gestionali, ma non autorizza a considerare il patrimonio sociale come un patrimonio personale liberamente divisibile. Allo stesso tempo, la separazione patrimoniale della società non impedisce di valutare correttamente la partecipazione posseduta dal coniuge. Se la SRL controlla altre società oppure detiene un patrimonio immobiliare di notevole valore, tali elementi possono incidere sulla valutazione economica delle quote, tenendo conto delle passività, dei rapporti infragruppo e delle caratteristiche della partecipazione.

Il valore nominale delle quote, corrispondente alla frazione di capitale sociale rappresentata, può essere molto diverso dal loro valore economico. Una partecipazione sottoscritta con un conferimento iniziale modesto può acquisire un valore elevato quando l’impresa cresce, accumula riserve, sviluppa attività redditizie o acquista immobili. Non sarebbe quindi corretto assumere il capitale sociale indicato nella visura camerale come misura definitiva dei diritti patrimoniali controversi. Analogamente, il fatturato milionario di una società non dimostra, da solo, che le sue quote abbiano un valore corrispondente: devono essere esaminati redditività, patrimonio, indebitamento e prospettive economiche, adottando criteri di valutazione coerenti con le caratteristiche dell’impresa.

Per una società costituita durante il matrimonio, dobbiamo ricostruire anche gli eventuali aumenti di capitale, gli acquisti successivi di partecipazioni, i conferimenti di beni e le operazioni che abbiano modificato la posizione dei soci. Se il coniuge imprenditore ha trasferito alla società immobili precedentemente posseduti, occorre accertare a chi appartenessero, quale operazione sia stata realizzata e quale corrispettivo sia stato ricevuto. Il conferimento di un immobile non equivale necessariamente a una sottrazione patrimoniale: può trattarsi di un’operazione societaria legittima che modifica la composizione del patrimonio e richiede di individuare correttamente il bene o il diritto subentrato.

Nei patrimoni complessi, il problema si estende alle holding familiari e alle partecipazioni indirette. Una società intestata al marito o alla moglie può possedere quote di controllo in altre imprese, società immobiliari o veicoli di investimento. In questi casi, la valutazione deve ricostruire la catena partecipativa ed evitare di conteggiare due volte gli stessi valori economici. Se alcune partecipazioni sono detenute all’estero, possono essere necessari documenti societari e contabili provenienti da ordinamenti differenti, con ulteriori verifiche sulla titolarità effettiva e sulle regole applicabili.

Un’altra situazione ricorrente riguarda i coniugi che siano entrambi soci della stessa società. La separazione non determina di per sé lo scioglimento della società, né attribuisce automaticamente a uno dei coniugi il diritto di estromettere l’altro. Occorre esaminare lo statuto, la distribuzione delle partecipazioni, gli eventuali patti parasociali e gli accordi raggiungibili per la prosecuzione dell’attività o per l’uscita di uno dei soci. Una controversia matrimoniale può infatti accompagnarsi a un conflitto societario autonomo, nel quale i diritti derivanti dalla qualità di socio devono essere distinti dalle pretese connesse allo scioglimento della comunione.

Quando la separazione coinvolge un’impresa di grande valore, la tutela patrimoniale richiede quindi un coordinamento tra diritto di famiglia e diritto societario. La scelta tra divisione della partecipazione, attribuzione a uno dei coniugi con conguaglio economico o diversa soluzione concordata dipende dalla concreta situazione giuridica, dalle caratteristiche della società e dagli eventuali vincoli statutari. Per gli aspetti relativi alla continuità dell’attività e alla protezione delle posizioni patrimoniali, è utile considerare anche le questioni affrontate nel nostro approfondimento sulla separazione di un imprenditore e sulla tutela dell’azienda e del patrimonio.

Come tutelare i propri diritti sulle quote societarie e accertare il valore reale dell’impresa

Quando la separazione coinvolge una società costituita durante il matrimonio, la tutela dei diritti patrimoniali richiede un accertamento che non può fermarsi alla visura camerale o all’ultimo bilancio depositato. Dobbiamo ricostruire l’origine della partecipazione, verificare se appartenga alla comunione legale e individuare il valore economico che può assumere nella divisione. Per il coniuge che non partecipa alla gestione dell’impresa, il problema è spesso rappresentato dalla difficoltà di accedere alle informazioni societarie. Per quello che amministra la società, invece, può essere necessario dimostrare la provenienza personale delle risorse investite e distinguere le legittime esigenze aziendali dalle pretese patrimoniali avanzate in sede di separazione.

La documentazione da esaminare comprende anzitutto l’atto costitutivo, lo statuto, gli atti di sottoscrizione o acquisto delle quote, gli eventuali aumenti di capitale e i documenti che attestano la provenienza dei conferimenti. Occorre verificare anche gli accordi intervenuti tra i coniugi, le convenzioni matrimoniali e le eventuali modifiche del regime patrimoniale. Se la società è stata costituita utilizzando somme provenienti da un’eredità, da una donazione o dalla vendita di beni personali, dobbiamo ricostruire i passaggi finanziari e verificare se sussistano i requisiti richiesti per escludere la partecipazione dalla comunione. Il semplice transito del denaro su un conto corrente intestato a uno dei coniugi non risolve automaticamente la questione.

Una volta individuata la natura giuridica della partecipazione, il problema si sposta sulla sua valutazione. Una società può presentare un capitale sociale modesto e possedere, nello stesso tempo, immobili di grande valore, partecipazioni in altre imprese, riserve accumulate e un’attività capace di produrre redditi elevati. Al contrario, un fatturato considerevole può accompagnarsi a un indebitamento tale da ridurre sensibilmente il valore economico delle quote. Per determinare il valore della partecipazione occorre quindi esaminare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, la redditività, le passività e le caratteristiche dei diritti incorporati nelle quote.

Nei casi economicamente più rilevanti può essere necessario affidare la valutazione a un professionista competente in materia aziendale, ricorrendo a una perizia che utilizzi criteri coerenti con la struttura della società. La presenza di immobili richiede, quando necessario, una stima del loro valore effettivo; quella di partecipazioni in altre società impone di ricostruire i rapporti di controllo e il patrimonio sottostante. Devono essere considerati anche eventuali finanziamenti dei soci, crediti, debiti e rapporti infragruppo. La valutazione dell’intera impresa, peraltro, non coincide necessariamente con il valore di una singola partecipazione, soprattutto quando questa attribuisce diritti di minoranza o è soggetta a vincoli di circolazione.

Per comprendere come affrontare questi accertamenti, abbiamo approfondito i criteri applicabili alla valutazione dell’azienda nella separazione e nel divorzio e le questioni specifiche relative alla determinazione del valore delle quote societarie. La scelta del metodo di stima deve essere collegata alla concreta controversia e non può essere sostituita da una percentuale applicata meccanicamente al fatturato o al patrimonio netto risultante dal bilancio.

Una particolare attenzione è necessaria quando il coniuge intestatario delle quote è anche amministratore della società. La disponibilità della documentazione contabile e il potere di assumere decisioni gestionali possono determinare un’asimmetria informativa tra le parti. Se emergono incongruenze tra il valore dichiarato dell’impresa e la sua effettiva situazione economica, dobbiamo esaminare i bilanci degli esercizi precedenti, le operazioni straordinarie, i rapporti con società collegate e le eventuali movimentazioni patrimoniali intervenute durante la crisi matrimoniale. Un risultato economico negativo, da solo, non dimostra che la società sia priva di valore; allo stesso modo, una riduzione degli utili non costituisce necessariamente una condotta diretta a danneggiare l’altro coniuge.

Il problema diventa più delicato quando, prima della separazione, vengono cedute partecipazioni, trasferiti immobili alla società oppure effettuati finanziamenti e operazioni con imprese riconducibili a familiari o soggetti collegati. Non possiamo qualificare automaticamente questi atti come tentativi di occultamento patrimoniale. Occorre accertare la data dell’operazione, la sua causa economica, il corrispettivo, il destinatario e gli effetti sul patrimonio del coniuge. Una cessione effettiva a condizioni di mercato deve essere distinta da un trasferimento simulato o da un’operazione che possa pregiudicare specifici diritti patrimoniali. Quando vi siano elementi concreti di irregolarità, sarà necessario individuare il rimedio giuridico applicabile e verificarne i presupposti.

Se la società detiene un patrimonio immobiliare rilevante, dobbiamo inoltre evitare di confondere la proprietà degli immobili con quella delle partecipazioni. Una villa, un capannone o un complesso commerciale intestati alla SRL appartengono alla società. Il loro valore può incidere sulla stima delle quote, ma non consente automaticamente al coniuge non socio di pretenderne la divisione diretta. La situazione richiede ulteriori accertamenti quando l’immobile era originariamente personale o comune ed è stato successivamente conferito alla società. In questi casi è necessario ricostruire il trasferimento e individuare quali diritti siano entrati nel patrimonio del conferente.

Per le controversie che coinvolgono patrimoni milionari, la ricostruzione può estendersi ai conti correnti, agli investimenti e alle partecipazioni detenute attraverso holding italiane o estere. L’esame dei movimenti bancari deve essere pertinente alle questioni controverse e svolto attraverso strumenti legittimi. In presenza di società estere, occorre considerare anche la documentazione disponibile nell’ordinamento interessato e le eventuali regole di diritto internazionale privato applicabili. La complessità della struttura societaria non dimostra, di per sé, l’esistenza di un patrimonio nascosto.

Quando la documentazione disponibile non consente di ricostruire compiutamente i rapporti patrimoniali, possiamo valutare gli strumenti istruttori previsti dall’ordinamento. Nel procedimento di separazione o divorzio assumono rilievo gli obblighi di documentazione economica delle parti e, nei casi previsti, i poteri istruttori del giudice. Possono essere richiesti ordini di esibizione o accertamenti tecnici quando ne ricorrano i presupposti, fermo restando che tali strumenti non attribuiscono un diritto indiscriminato ad acquisire qualsiasi documento di una società terza. La consulenza tecnica d’ufficio può contribuire a risolvere questioni valutative che richiedono competenze specialistiche, ma non sostituisce l’onere delle parti di allegare i fatti rilevanti e fornire gli elementi probatori necessari.

La tutela deve essere impostata anche in funzione dei tempi. Occorre individuare la data di scioglimento della comunione, verificare se siano già intervenuti accordi di divisione e accertare l’esistenza di eventuali termini di prescrizione o decadenza relativi alle specifiche pretese. Non tutte le azioni patrimoniali tra coniugi sono soggette agli stessi termini. Una domanda di divisione, una pretesa restitutoria per somme investite nella società e un’azione diretta a contestare un trasferimento patrimoniale hanno presupposti differenti e richiedono valutazioni autonome.

Per questa ragione, quando emergono sospetti di sottostima delle partecipazioni o di operazioni societarie anomale, riteniamo necessario ricostruire i fatti prima di formulare contestazioni. Abbiamo affrontato separatamente le problematiche relative all’imprenditore che nasconde il valore della società durante la separazione e ai casi in cui una società viene utilizzata per nascondere il patrimonio al coniuge. L’obiettivo dell’accertamento è individuare i diritti effettivamente tutelabili e il loro valore, senza compromettere inutilmente la continuità dell’attività imprenditoriale.

Un esempio pratico: società costituita durante il matrimonio e partecipazioni di valore milionario

Consideriamo una separazione nella quale il marito abbia costituito una SRL durante il matrimonio, assumendone la posizione di socio unico e amministratore. Nel corso degli anni, l’impresa si è sviluppata e ha acquisito un patrimonio composto da immobili commerciali, disponibilità finanziarie e partecipazioni in altre società. Le quote risultano formalmente intestate soltanto al marito, mentre i coniugi sono sposati in regime di comunione legale. All’inizio della separazione, la moglie contesta l’affermazione secondo cui l’intera partecipazione sarebbe un bene personale del marito e chiede di accertare i propri diritti patrimoniali.

Il primo accertamento riguarda la costituzione della società. Dall’esame dell’atto costitutivo e dei documenti bancari emerge che il capitale iniziale è stato sottoscritto durante il matrimonio. Occorre quindi verificare la provenienza delle somme utilizzate, l’eventuale esistenza di beni personali impiegati nell’operazione e le condizioni richieste dalla legge per qualificare la partecipazione. La sola intestazione al marito non consente di escludere la comunione, ma neppure autorizza a riconoscere automaticamente alla moglie la proprietà della metà di ogni bene appartenente alla società.

La controversia si concentra successivamente sul valore delle quote. Il marito richiama il capitale sociale e l’ultimo bilancio, nel quale risultano utili contenuti. L’esame della documentazione mostra però che la società possiede immobili acquistati molti anni prima e partecipazioni in altre imprese. Diventa quindi necessario verificare il valore economico di questi elementi, le passività effettive e i rapporti finanziari con le società controllate. Una valutazione fondata esclusivamente sul capitale nominale o sull’utile dell’ultimo esercizio potrebbe non rappresentare adeguatamente la partecipazione oggetto della controversia.

Supponiamo che durante la crisi matrimoniale siano state trasferite alcune attività a una società collegata. Anche questa operazione richiede un esame specifico: occorre stabilire se sia avvenuta a condizioni economiche congrue, se il corrispettivo sia stato effettivamente ricevuto e quali effetti abbia prodotto sul valore delle partecipazioni. Il trasferimento non viene considerato automaticamente illegittimo, ma viene ricostruito attraverso gli atti societari e la documentazione contabile per verificare se abbia inciso sui diritti patrimoniali controversi.

Una volta chiarita la natura delle quote e ottenuta una valutazione attendibile, le parti dispongono degli elementi necessari per esaminare una possibile divisione della partecipazione oppure un’attribuzione accompagnata da un conguaglio economico, nel rispetto delle regole applicabili e degli eventuali vincoli statutari. Se non viene raggiunto un accordo, le questioni controverse possono essere sottoposte al giudice competente attraverso le domande e gli strumenti processuali appropriati. L’esempio mostra perché, nelle separazioni che coinvolgono società di grande valore, la corretta individuazione dei diritti sulle quote debba accompagnarsi a una ricostruzione documentale del patrimonio e a una valutazione economica dell’impresa.

Domande frequenti sulla società costituita durante il matrimonio e sulla separazione

Se mio marito ha costituito una SRL durante il matrimonio, ho diritto alla metà delle quote?

Se siete sposati in comunione legale, le quote acquistate durante il matrimonio possono appartenere alla comunione anche quando risultano intestate esclusivamente a suo marito. Occorre verificare la natura della partecipazione, la provenienza delle risorse utilizzate e l’eventuale ricorrenza delle esclusioni previste dalla legge. Il diritto sulla partecipazione non equivale, comunque, alla proprietà diretta della metà degli immobili, dei conti correnti o degli altri beni appartenenti alla società.

Se siamo in separazione dei beni, posso chiedere una parte della società costituita durante il matrimonio?

La separazione dei beni non attribuisce automaticamente diritti di comproprietà sulle partecipazioni acquistate dall’altro coniuge. Possono però esistere quote cointestate, accordi o crediti derivanti da finanziamenti e investimenti effettuati con risorse personali. Se ha contribuito economicamente alla costituzione o allo sviluppo della società, occorre verificare il titolo dei versamenti e l’eventuale esistenza di una pretesa restitutoria. Il contributo prestato alla vita familiare può assumere rilievo anche nella valutazione dei presupposti dell’assegno divorzile, ma non determina di per sé l’acquisto delle quote.

Come posso conoscere il valore reale della società se il coniuge amministratore non mi consegna i bilanci?

La valutazione richiede l’esame dei documenti societari e contabili disponibili, delle partecipazioni detenute, degli immobili, delle passività e della redditività. I bilanci depositati possono essere acquisiti attraverso il Registro delle imprese. Se la documentazione è insufficiente, possiamo valutare le richieste istruttorie consentite nel procedimento e l’eventuale necessità di una consulenza tecnica. L’accesso ai documenti ulteriori dipende dalla posizione giuridica dell’interessato e dai presupposti previsti dalla legge.

Cosa succede se il coniuge vende le quote societarie prima della separazione?

La vendita deve essere esaminata considerando la data, la titolarità delle partecipazioni, il prezzo, il destinatario e le modalità dell’operazione. Una cessione effettiva e legittima non costituisce automaticamente una sottrazione patrimoniale. Se emergono elementi di simulazione, violazione delle regole sulla comunione o pregiudizio di specifici diritti, occorre individuare l’azione concretamente esperibile. È importante acquisire tempestivamente gli atti di trasferimento e ricostruire la destinazione del corrispettivo.

La separazione può obbligarmi a vendere la società o a far entrare il mio coniuge nella gestione?

La separazione non determina automaticamente la vendita dell’impresa o l’ingresso dell’altro coniuge nella sua amministrazione. Le conseguenze dipendono dalla titolarità delle partecipazioni, dalle regole sulla divisione e dalle disposizioni societarie applicabili. Quando sussistono diritti patrimoniali comuni, possono essere valutate soluzioni che prevedano l’attribuzione della partecipazione a uno dei coniugi e un eventuale conguaglio economico, se giuridicamente praticabili. Occorre distinguere la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi dai diritti dei soci e dalle esigenze di continuità aziendale.

Società costituita durante il matrimonio e separazione: richiedere una valutazione patrimoniale allo Studio Legale Calvello

Quando una separazione coinvolge una società costituita durante il matrimonio, soprattutto in presenza di partecipazioni milionarie, immobili intestati a società o holding familiari, è opportuno accertare la natura giuridica delle quote e il loro valore prima di assumere decisioni sulla divisione patrimoniale. Un accordo raggiunto senza conoscere la reale consistenza delle partecipazioni può comportare conseguenze economiche difficili da correggere successivamente.

Presso lo Studio Legale Calvello esaminiamo le controversie patrimoniali tra coniugi partendo dal regime matrimoniale, dagli atti di costituzione e acquisto delle partecipazioni, dalla provenienza delle risorse investite e dalla documentazione societaria. Quando necessario, valutiamo l’opportunità di approfondimenti contabili e peritali, verificando anche eventuali trasferimenti di beni, operazioni infragruppo e partecipazioni detenute all’estero. L’obiettivo è individuare i diritti concretamente esercitabili e le soluzioni compatibili con la situazione patrimoniale e societaria.

Se state affrontando una separazione che coinvolge un’azienda o partecipazioni societarie di valore rilevante, potete richiedere una valutazione del vostro caso. Esamineremo la documentazione disponibile per individuare le questioni giuridiche da affrontare, gli eventuali accertamenti necessari e le iniziative da valutare, tenendo conto anche dei termini applicabili.

Contattate lo Studio Legale Calvello per richiedere una consulenza sulla separazione e sulla tutela del patrimonio societario.

 

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