Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Cassazione: se l’unico difensore perde l’abilitazione al patrocinio, l’avviso di udienza deve essere comunicato personalmente alla parte.
La Corte di Cassazione affronta le conseguenze della cancellazione dell’unico difensore dall’albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, intervenuta dopo il deposito del ricorso. La comunicazione dell’avviso di udienza al professionista ormai privo dello ius postulandi non assicura al ricorrente il pieno esercizio del diritto di difesa. La Corte dispone pertanto il rinvio della causa a nuovo ruolo, ordinando alla Cancelleria di comunicare l’avviso direttamente alla parte, affinché possa nominare un nuovo difensore abilitato.
LA VICENDA
Un ricorrente impugna dinanzi alla Cassazione una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Dagli accertamenti della Cancelleria emerge che il suo unico difensore è stato successivamente cancellato dall’albo speciale dei cassazionisti. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la comunicazione personale dell’avviso al ricorrente.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
Procedimento civile – Giudizio di cassazione – Difensore – Cancellazione dall’albo speciale successiva al deposito del ricorso – Perdita dello ius postulandi – Comunicazione dell’avviso di udienza – Diritto di difesa – Rinvio a nuovo ruolo – Comunicazione personale alla parte.
Qualora, successivamente al deposito del ricorso per cassazione, l’unico difensore della parte venga cancellato dall’albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, la comunicazione dell’avviso di udienza al professionista ormai privo dello ius postulandi non garantisce il pieno esercizio del diritto di difesa. In tale ipotesi, si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo e disporre la comunicazione dell’avviso direttamente alla parte, affinché questa possa provvedere alla nomina di un nuovo difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza, 19/04/2026, n. 10234
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sig. A.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1482/2022, del 3 marzo 2022, della Corte d’Appello di Roma.
2. Dagli accertamenti d’ufficio eseguiti dalla Cancelleria di questa Corte risulta che l’avv. Pietro Ferri (Omissis), indicato nel ricorso come unico difensore del sig. A.A. e destinatario della comunicazione dell’avviso dell’odierna udienza, è stato cancellato, su propria istanza, dall’albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, in data successiva al deposito del ricorso per cassazione.
3. Tale comunicazione, effettuata a un soggetto non più abilitato all’esercizio dello ius postulandi dinanzi a questa Corte, non garantisce al ricorrente il pieno esercizio del diritto di difesa cui l’avviso di udienza è preordinato.
4. Da quanto sopra consegue la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo, disponendo che la Cancelleria provveda a comunicare l’avviso alla parte personalmente, al fine di consentirle la nomina di un nuovo difensore abilitato al patrocinio innanzi a questa Corte.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che la comunicazione sia effettuata al ricorrente personalmente.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 30 gennaio 2026.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2026.




