Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Fideiussione bancaria e concessione abusiva del credito: il garante può opporre la condotta colposa della banca per ottenere la riduzione o l’esclusione della pretesa creditoria.
Il fideiussore può opporre alla banca, ai sensi degli artt. 1227 e 1945 c.c., la concessione abusiva o negligente del creditoche abbia aggravato l’esposizione debitoria, chiedendo la riduzione o l’esclusione della pretesa garantita. Tale difesa non costituisce un’autonoma azione risarcitoria e il concorso colposo del creditore è rilevabile anche d’ufficio, ove emerga dagli atti. Diversamente, l’eccezione di decadenza dalla fideiussione ex art. 1957 c.c. è un’eccezione in senso stretto, da proporre tempestivamente e con specifica allegazione dei fatti. La Cassazione accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia per un nuovo esame.
LA VICENDA
Una banca otteneva un decreto ingiuntivo per oltre 1,42 milioni di euro nei confronti di una società e dei suoi fideiussori. Dopo la condanna dei garanti al pagamento di circa 1,29 milioni di euro, uno di essi ricorreva in Cassazione, contestando la decadenza dalla garanzia e denunciando la concessione abusiva del credito. La Suprema Corte accoglieva la seconda censura, disponendo il rinvio per un nuovo esame.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
FIDEIUSSIONE – RAPPORTI BANCARI – CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO – CONCORSO COLPOSO DEL CREDITORE – ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEIUSSORE – ART. 1227 C.C. – DECADENZA EX ART. 1957 C.C. – PRECLUSIONI PROCESSUALI.
In tema di fideiussione bancaria, il garante è legittimato a opporre al creditore, ai sensi degli artt. 1227 e 1945 c.c., la condotta colposa consistente nella concessione o nel mantenimento abusivo del credito, qualora essa abbia contribuito alla produzione del danno o all’aggravamento dell’esposizione debitoria, al fine di ottenere la riduzione o l’esclusione della pretesa garantita. Tale contestazione, proposta in via difensiva e non quale autonoma azione risarcitoria, è riconducibile al concorso colposo del creditore, rilevabile anche d’ufficio ove emergente dagli atti, salvo il limite del giudicato. L’eccezione di decadenza dalla fideiussione ai sensi dell’art. 1957 c.c. costituisce, invece, eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio e soggetta alle preclusioni processuali, dovendo essere tempestivamente proposta dal fideiussore mediante specifica allegazione dei fatti costitutivi, compreso il momento iniziale di decorrenza del termine semestrale.
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza, 24/06/2026, n. 21651
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 13 agosto 2018 Cassa Rurale e Artigiana di Brendola Credito Cooperativo, oggi Banca Delle Terre Venete Credito Cooperativo s.c., agiva nei confronti della società Friul Energie Srl, nonché dei fideiussori signori A.A., C.C. e B.B. per il pagamento della somma di Euro 1.420.887,12, dedotta quale saldo debitore di rapporti di conto corrente e aperture di credito.
Il Tribunale di Vicenza accoglieva il ricorso monitorio, concedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c.
Avverso tale provvedimento proponevano opposizione l’A.A. -in proprio e quale legale rappresentante di Friul Energie Srl-, nonché, con separato atto, l’C.C. e il B.B.
I giudizi di opposizione, stante la connessione soggettiva e oggettiva, venivano riuniti.
Nel corso del giudizio la società Friul Energie Srl veniva dichiarata fallita, con conseguente interruzione del processo, successivamente riassunto da A.A.
Il Fallimento, pur vocato in giudizio, rimaneva contumace.
Con sentenza n. 543/2022 il Tribunale di Vicenza, revocato il decreto ingiuntivo, condannava i A.A., C.C. e B.B. al solidale pagamento in favore di Banca Delle Terre Venete Credito Cooperativo s.c. della somma di Euro 1.286.606,60, oltre interessi, compensando parzialmente le spese di lite.
2. Successivamente, con sentenza n. 875 del 7 maggio 2024 la Corte d’Appello di Venezia rigettava l’interposto gravame, confermando la decisione di primo grado.
3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’A.A. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
3.1. Resiste con controricorso e memoria la Banca Delle Terre Venete Credito Cooperativo s.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.) il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1957 c.c. e dell’art. 167 c.p.c.
Si duole che la Corte d’Appello abbia erroneamente ritenuto tardiva -perché formulata solo in comparsa conclusionale – l’eccezione di inefficacia della fideiussione per decorso del termine semestrale ex art. 1957 c.c., qualificandola come eccezione “in senso stretto” soggetta alle preclusioni di cui all’art. 167 c.p.c.; secondo il ricorrente, invece, si tratterebbe di eccezione “in senso lato”, rilevabile d’ufficio in mancanza di espressa previsione di decadenza, e comunque proponibile senza le preclusioni richiamate.
In subordine, censura la decisione nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto rispettato il termine di sei mesi, individuando il dies a quo nella chiusura/revoca degli affidamenti e nel conseguente “passaggio a sofferenza” del rapporto; deduce che tale criterio sarebbe erroneo, poiché il termine dovrebbe decorrere dal primo inadempimento del debitore principale (scadenza delle singole obbligazioni/anticipazioni, o superamento dell’affidamento), non dalla data – rimessa alla discrezionalità della banca – di revoca del rapporto.
A sostegno, richiama principi di legittimità sul decorso del termine in presenza di obbligazioni a scadenze periodiche e sull’onere del creditore di attivarsi tempestivamente, deducendo, nel caso concreto, che le anomalie e l’inadempimento sarebbero emersi ben prima della revoca formale (già dal 2015), con conseguente inosservanza del termine semestrale e inefficacia della garanzia fideiussoria.
4.1.1. Il motivo è infondato.
L’estinzione della garanzia fideiussoria per decorso del termine previsto dall’art. 1957 c.c. integra un’eccezione in senso stretto, rimessa alla disponibilità del fideiussore costituendo espressione di un interesse privato e disponibile, con la conseguenza che la sua operatività è subordinata alla tempestiva deduzione da parte del garante ai sensi dell’art. 2969c.c., non essendo rilevabile d’ufficio dal giudice (Cass., sez. III, ord. 10 gennaio 2025, n. 663; Cass., sez. I, ord. 1 luglio 2024, n. 17979; Cass., sez. III, ord. 20 maggio 2024, n. 14011).
Da tale qualificazione discende che l’eccezione di decadenza è soggetta alle preclusioni processuali proprie delle eccezioni in senso proprio e deve essere proposta nel primo atto difensivo utile, non essendo consentita una sua deduzione tardiva nel corso del giudizio.
In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la relativa eccezione deve essere formulata nell’atto di citazione in opposizione, restando preclusa la sua proposizione successiva (Cass., sez. III, ord. 6 novembre 2024, n. 28547; Cass., sez. III, ord. 21 luglio 2025, n. 20550). Inoltre, la rituale deduzione dell’eccezione richiede un onere di allegazione specifica dei fatti che ne costituiscono il fondamento.
Non è sufficiente il mero richiamo alla norma di cui all’art. 1957 c.c., gravando invece sul fideiussore l’onere di indicare compiutamente gli elementi di fatto dai quali desumere la decorrenza del termine semestrale, ed in particolare il dies a quo della decadenza, al fine di consentire al giudice e alla controparte la verifica della sua fondatezza.
La mancanza di tali allegazioni comporta l’inammissibilità o l’infondatezza dell’eccezione, ferma restando la sua soggezione alle preclusioni processuali.
Quanto all’individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine semestrale, questa Corte ha chiarito che il dies a quo deve essere individuato nel momento in cui il credito garantito diviene esigibile, ossia quando il creditore acquista il potere giuridico di agire per la sua soddisfazione. La concreta individuazione di tale momento varia in relazione alla natura dell’obbligazione garantita.
In tema di obbligazioni a esecuzione periodica o frazionata, il termine di cui all’art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza delle singole prestazioni, operando autonomamente per ciascuna di esse (Cass., sez. III, 13 febbraio 2009, n. 3525).
In conclusione, l’inerzia del creditore oltre il termine semestrale individuato secondo i criteri sopra indicati determina l’estinzione della fideiussione, a condizione che il fideiussore abbia tempestivamente e ritualmente sollevato la relativa eccezione, trattandosi di decadenza non rilevabile d’ufficio e soggetta alle preclusioni processuali proprie delle eccezioni in senso stretto.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha correttamente ritenuto che l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. integri un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio e soggetta alle preclusioni processuali, evidenziandone la tardiva proposizione.
Parimenti corretta è l’individuazione del dies a quo del termine semestrale nel momento di effettiva esigibilità del credito, con esclusione di rilievo del mero passaggio a sofferenza e valorizzazione della perdurante apertura del rapporto.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1218 e 1227 c.c.
Si duole che la Corte d’Appello abbia escluso l’operatività dell’art. 1227 c.c. rispetto alla pretesa creditoria della banca.
In particolare, il ricorrente contesta le due rationes poste a fondamento del rigetto:
a) che la dedotta “concessione abusiva del credito” sarebbe azionabile solo dalla curatela fallimentare e non dal fideiussore;
b) che l’art. 1227 c.c. opererebbe solo in materia di risarcimento del danno e non quando si domanda l’adempimento di un’obbligazione contrattuale.
Lamenta che la condotta della banca (ascritta a concessione negligente/abusiva del credito e omesso controllo) integra un fatto illecito produttivo di pregiudizio anche in capo al fideiussore, quale terzo rispetto al rapporto bancario, e che il concorso colposo del creditore debba rilevare, in via generale, anche in ambito contrattuale, incidendo sulla reintegrazione patrimoniale richiesta (con prospettata estinzione/compensazione tra credito azionato e controcredito risarcitorio)
4.2.1. Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
La possibilità per il fideiussore di opporre al creditore l’eccezione di concorso colposo ex art. 1227 c.c. trova fondamento nei principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e non incontra ostacolo nella natura contrattuale dell’obbligazione garantita.
L’art. 1227 c.c. esprime un principio di carattere generale, applicabile a ogni forma di responsabilità, ivi compresa quella derivante da inadempimento contrattuale, disciplinata dall’art. 1218 c.c., potendo la condotta colposa del creditore incidere sulla determinazione del danno risarcibile e sull’estensione dell’obbligazione (Cass. Sez. 3, n. 21782 del 27/10/2015; Cass., Sez. lav., 17 settembre 2019, n. 23114).
Ne consegue che la condotta del creditore può essere valutata quale concausa del pregiudizio lamentato, ove risulti contraria ai canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto, imposti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. In tale prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ricondotto nell’alveo della responsabilità la cd. concessione abusiva di credito, ravvisabile quando l’erogazione o il mantenimento del finanziamento avvenga, con dolo o colpa, in favore di un soggetto che versi in una situazione di grave difficoltà economico-finanziaria e in assenza di concrete prospettive di risanamento, con conseguente aggravamento del dissesto (Cass., Sez. I, ord. 14 settembre 2021, n. 24725; Cass., Sez. I, ord. 24 aprile 2024, n. 11155).
Tale condotta integra una violazione dei doveri di prudente gestione e di buona fede e può ridondare in danno non solo del debitore principale, ma anche del fideiussore, il cui rischio viene indebitamente ampliato. Ciò posto, deve escludersi che la rilevanza della condotta abusiva del creditore sia confinata alle sole azioni risarcitorie esercitabili dalla curatela fallimentare o dal debitore principale. Va infatti distinta l’azione volta al risarcimento del danno dalla possibilità di far valere detta condotta in via meramente difensiva.
Ai sensi dell’art. 1945 c.c., il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale e che attengono al rapporto garantito, con esclusione soltanto di quelle personali. La condotta colposa del creditore, incidendo sulla genesi e sull’entità del credito, costituisce pertanto fatto idoneo a ridurre o paralizzare la pretesa creditoria e può essere fatta valere dal fideiussore non già come azione risarcitoria autonoma, bensì come eccezione difensiva, volta a contenere l’obbligazione di garanzia.
A tale conclusione conduce anche la qualificazione processuale dell’eccezione di concorso colposo del creditore.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l’eccezione prevista dall’art. 1227, comma 1, c.c. non integra un’eccezione in senso proprio, ma una mera difesa, sicché il relativo fatto è rilevabile d’ufficio dal giudice, ove emerga dagli atti e dalle risultanze istruttorie (Cass., Sez. Un., 9 marzo 2009, n. 5626).
Il principio è stato costantemente ribadito, affermandosi che il giudice deve valutare il concorso del creditore nella produzione del danno anche in mancanza di una specifica e tempestiva eccezione di parte, trattandosi di circostanza incidente sulla determinazione dell’obbligazione (Cass., Sez. III, 4 gennaio 2010, n. 6; Cass., Sez. I, 4 gennaio 2017, n. 92).
A tale stregua, deve ritenersi che il fideiussore sia legittimato a opporre al creditore, in via di eccezione, la condotta colposa di quest’ultimo nella concessione o nel mantenimento del credito, al fine di ottenere una riduzione o esclusione della pretesa garantita, dovendo il giudice di merito confrontarsi con tale profilo ogniqualvolta esso risulti dedotto o comunque emergente dagli atti (salvo il limite del giudicato).
Un diverso approccio, volto a escludere aprioristicamente l’operatività dell’art. 1227 c.c. o la sua opponibilità da parte del fideiussore, si porrebbe in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Nel caso di specie la Corte d’Appello ha escluso l’operatività dell’art. 1227 c.c. rispetto alla pretesa creditoria azionata dalla banca sulla base di due affermazioni entrambe non conformi ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Orbene, in primo luogo è erronea l’affermazione secondo cui la dedotta condotta di concessione abusiva o negligente del credito sarebbe azionabile esclusivamente dalla curatela fallimentare e non dal fideiussore.
Tale impostazione confonde il piano dell’azione risarcitoria con quello dell’eccezione difensiva, giacché il fideiussore non è qui chiamato a far valere un diritto altrui, ma oppone, ai sensi dell’art. 1945 c.c., un fatto inerente al rapporto garantito idoneo a incidere sull’an e sul quantum della pretesa creditoria, quale è il concorso colposo del creditore nella produzione o nell’aggravamento del pregiudizio.
In secondo luogo, la corte territoriale ha errato nel ritenere che l’art. 1227 c.c. trovi applicazione soltanto in materia di responsabilità aquiliana e di risarcimento del danno, restando inoperante quando venga domandato l’adempimento di un’obbligazione contrattuale.
Al contrario, l’art. 1227 c.c. esprime un principio generale, applicabile anche alla responsabilità da inadempimento contrattuale, e consente di ridurre la pretesa del creditore ove risulti che questi abbia concorso, con condotta colposa contraria ai doveri di correttezza e buona fede, alla produzione del danno o all’aggravamento dell’esposizione debitoria.
La sentenza impugnata, escludendo in via astratta la rilevanza del concorso colposo del creditore e negando al fideiussore la possibilità di opporlo in sede di accertamento dell’obbligazione garantita, ha pertanto fatto erronea applicazione degli artt. 1218 e 1227 c.c., sottraendosi a una valutazione che doveva invece essere compiuta.
5. Alla fondatezza nei suindicati termini del 2 motivo di ricorso, rigettato il 1, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 2 motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il 1 motivo.
Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 8 maggio 2026.
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2026.




