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Contratti Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Perizia contrattuale nell’assicurazione: quando interrompe la prescrizione del diritto all’indennizzo (Cass. SS.UU. 11959/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Le Sezioni Unite distinguono la perizia contrattuale pura dall’arbitrato e chiariscono gli effetti sulla prescrizione dell’indennizzo assicurativo

Le Sezioni Unite chiariscono la natura della perizia contrattuale, distinguendola dall’arbitrato rituale e irrituale. La qualificazione dipende dal contenuto concreto della clausola: la perizia assume natura arbitrale soltanto quando le parti abbiano rinunciato espressamente e inequivocabilmente alla giurisdizione ordinaria. In assenza di tale rinuncia si configura una perizia contrattuale “pura”, avente natura obbligatoria e compatibile con il ricorso al giudice. La chiamata della perizia interrompe la prescrizione e, durante lo svolgimento delle operazioni peritali, tale effetto si rinnova de die in diem, fino alla conclusione della procedura o alla scadenza del termine contrattualmente previsto.

LA VICENDA

La controversia trae origine da una rapina subita da un’oreficeria e dalla successiva contestazione relativa al diritto all’indennizzo assicurativo, richiesto dall’assicurata per € 405.253,69. Dopo le decisioni sfavorevoli del Tribunale di Padova e della Corte d’Appello di Venezia, la controversia giunge davanti alla Corte di Cassazione. Nel giudizio di legittimità la ricorrente è assistita dagli avvocati Alberto Mazzucato e Mario Zecchin del Foro di Padova. Le Sezioni Unite accolgono il motivo relativo alla prescrizione, cassano la sentenza impugnata e rinviano alla Corte d’Appello di Venezia.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

ASSICURAZIONE – CONTRATTO DI ASSICURAZIONE – PERIZIA CONTRATTUALE – PERIZIA CONTRATTUALE PURA – DIFFERENZA DALL’ARBITRATO IRRITUALE – RINUNCIA ALLA GIURISDIZIONE ORDINARIA – NECESSITÀ – CHIAMATA DELLA PERIZIA – PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL’INDENNIZZO – EFFETTO INTERRUTTIVO “DE DIE IN DIEM” – DURATA DEL PROCEDIMENTO PERITALE

La perizia contrattuale può assumere natura di arbitrato irrituale quando la relativa clausola, riconducibile all’art. 808-ter c.p.c., contempli una definitiva rinuncia delle parti ad esercitare i propri diritti davanti al giudice ordinario. In mancanza di tale rinuncia, essa costituisce una figura negoziale atipica avente natura di obbligazione contrattuale e non impedisce alle parti di adire l’autorità giudiziaria, ferma la possibile responsabilità per l’inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola peritale.

Nella perizia contrattuale pura, la chiamata della perizia e il successivo svolgimento continuativo delle operazioni peritali sono incompatibili con l’inerzia che costituisce il presupposto della prescrizione. Ne consegue che l’effetto interruttivo della prescrizione si produce de die in diem per tutta la durata delle operazioni peritali, sino alla loro definizione oppure alla scadenza del termine contrattualmente stabilito per il completamento della procedura.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione Unite, Sentenza, 30/04/2026, n. 11959

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Si evince dalla sentenza impugnata che Great Lake Reinsurance S.E. (di seguito, per brevità, Great Lake) evocava in giudizio l’OREFICERIA A.A. di B.B. perché – con riferimento alla rapina avvenuta ai danni dell’oreficeria in data 20 novembre 2010 – fossero accertati la prescrizione dei diritti dell’assicurata e il suo inadempimento all’obbligo di cui agli artt. 2 e 7 delle condizioni generali di assicurazione, venisse dichiarata l’inoperatività della garanzia assicurativa prevista dalla polizza stipulata con la parte convenuta e fosse così acclarato che Great Lake nulla doveva a quest’ultima per l’accaduto.

A.A., subentrata al padre in virtù della donazione dell’azienda perfezionata in data 25 febbraio 2011, si costituiva in giudizio eccependo, pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione, dato che le parti avevano rinunciato alla tutela giurisdizionale per devolverla a un collegio arbitrale, in forza di quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del contratto, e contestando, nel merito, gli assunti di controparte in ordine alla prescrizione e alla decadenza del diritto azionato; domandava, inoltre, in via riconvenzionale il pagamento dell’indennizzo di polizza, quantificato, tenendo conto del massimale previsto, in Euro 405.253,69.

Il Tribunale di Padova, con ordinanza del 22 marzo 2018, accoglieva la domanda attorea e, nel contempo, rigettava la riconvenzionale presentata dalla B.B., ritenendo, in particolare, che il diritto di quest’ultima ad ottenere l’indennizzo previsto dalla polizza si fosse prescritto in data 20 novembre 2012, posto che la rapina era stata denunciata il 22 novembre 2010, mentre la perizia contrattuale era stata richiesta per la prima volta nel 2017.

2. La Corte distrettuale di Venezia, con sentenza pubblicata in data 25 novembre 2020, rigettava l’appello presentato da A.A. avverso la decisione del giudice di primo grado.

Giudicava, in particolare, infondato il primo motivo di appello, con cui la B.B. aveva denunciato l’improponibilità della domanda in relazione agli artt. 10 e 11 delle condizioni generali di polizza, che – in tesi – prevedevano, in caso di disaccordo, l’istituzione di un arbitrato rituale, con conseguente inammissibilità della domanda rivolta al giudice ordinario.

La Corte d’Appello osservava che quello indicato dagli artt. 10 e 11 non si configurava come un arbitrato rituale, dato che le parti non avevano concordato di pervenire a un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ., né avevano inteso affidare al collegio arbitrale, come accade nell’arbitrato irrituale, la soluzione di controversie soltanto attraverso uno strumento negoziale riconducibile alla volontà delle parti.

Rilevava che le parti avevano previsto l’operatività delle clausole 10 e 11 solo in caso di disaccordo sull’individuazione e quantificazione del danno, senza alcuna definitiva rinuncia ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario.

Il giudice di appello esponeva (pag. 4) che era stata iniziata la procedura di cui all’art. 10 di polizza; che i fiduciari non avevano trovato l’accordo; che la B.B. il 31 gennaio 2014 aveva depositato ricorso per la nomina del terzo perito e che il lodo irrituale depositato il 25 settembre 2015 non era pervenuto a una conclusione sulla quantificazione del danno.

Evidenziava, inoltre, che la causa instaurata da Great Lake, volta all’accertamento della prescrizione del diritto di A.A., non rappresentava un’impugnazione della pronuncia resa dagli arbitri in ordine all’impossibilità di quantificare il danno per difetto di corretta e completa documentazione dello stesso e sottolineava che neppure la B.B. aveva presentato una simile impugnazione.

Respingeva la censura concernente la prescrizione del diritto fatto valere in via riconvenzionale dalla B.B., giacché la sua chiamata di perizia contrattuale, effettuata soltanto in data 1 marzo 2017, era avvenuta a diritto già prescritto, tenuto conto che dal momento (il 25 febbraio 2011) del suo subentro nei diritti indennitari del padre, allorché era intervenuta la donazione dell’azienda, non era mai stato posto in essere alcun atto interruttivo.

Riteneva che le altre censure sollevate dall’appellante risultassero assorbite dalla conferma della declaratoria di prescrizione.

3. A.A. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito Great Lake con controricorso.

La terza sezione di questa Corte ha trasmesso gli atti alla Prima Presidente, per esaminare in Sezioni Unite la questione relativa alla autonoma configurazione della perizia contrattuale rispetto all’arbitrato rituale ai fini dello scrutinio del primo motivo del ricorso, giacché se si qualificasse la perizia contrattuale come una species dell’arbitrato libero, si dovrebbe predicare una temporanea rinuncia alla giurisdizione, con conseguente impossibilità, nella specie, per la già attrice Great Lakes di adire l’autorità giudiziaria fino all’espletamento della perizia.

La sezione remittente, inoltre, ha osservato, in funzione del vaglio del quarto motivo del ricorso, che solo riconoscendo alla perizia contrattuale la natura di clausola di “arbitrato tecnico” sarebbe possibile predicarne l’idoneità a paralizzare il corso della prescrizione, che “è insita”, secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte, nella “temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale”.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 378 cod. proc. civ., sollecitando l’accoglimento del quarto motivo di ricorso.

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., censurando la sentenza impugnata là dove ha affermato che “quello indicato dalle parti agli artt. 10 e 11 non si configura come arbitrato rituale”, bensì come perizia contrattuale, essendo stato demandato dalle stesse, ai periti, il compito di decidere, “solo in caso di disaccordo sulla individuazione e quantificazione del danno senza alcuna definitiva rinuncia ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario”.

Questa conclusione, tuttavia, sarebbe stata assunta in contrasto con il canone ermeneutico che impone di ricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, da acclarare senza attribuire assoluto carattere prioritario all’elemento letterale.

In particolare, il giudice d’appello non avrebbe considerato “il comportamento tenuto uniformemente dalle parti successivamente al contratto ovvero in sede di esecuzione del contratto”, giacché Great Lakes “partecipava, senza nulla opporre né contestare, al procedimento concluso con verbale finale del 25.09.2015 ove il collegio non si limitava ad accertamenti in ordine al quantum del danno lamentato ma procedeva a verifiche in ordine all’an”, e ciò sia “confermando le modalità del sinistro”, sia effettuando “accertamenti in ordine agli adempimenti prescritti, senza alcuna previsione di inefficacia o decadenza dal diritto all’indennizzo”.

Del pari, nella stessa prospettiva, assumerebbe “rilievo prorompente”, secondo la ricorrente, il fatto che Great Lakes nelle note conclusive di primo grado abbia sostenuto che “il verbale che ha definito la perizia costituisce un lodo irrituale poiché i Periti, nel rispondere ai quesiti loro demandati, hanno affrontato e risolto questioni di natura giuridica, come: a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; c) verificare se l’assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 7”.

Per di più, il giudice d’appello avrebbe pure disatteso il criterio dell’interpretazione complessiva delle clausole previsto dall’art. 1363 cod. civ., attribuendo rilievo unicamente all’art. 10 del contratto, “senza considerare il successivo art. 11 che specifica dettagliatamente il mandato dei periti liquidatori chiamati a risolvere anche questioni giuridiche”, nel senso previsto dalle clausole appena indicate sub a), b) e c).

5. Lo scrutinio del primo motivo impone a questa Corte di prendere in esame la natura della perizia contrattuale.

5.1 La perizia contrattuale può riguardare, nella prassi, una pluralità di fattispecie.

Un primo gruppo di ipotesi comprende tutti i casi in cui, nell’ambito di un contratto in virtù del quale una parte s’impegna a dare o fare qualcosa verso il corrispettivo di un prezzo o di un compenso, i contraenti stabiliscono che, in caso di divergenze maturate in fase esecutiva in ordine alla qualità delle cose fornite, dell’opera o del lavoro effettuati, la decisione circa la corrispondenza o meno di quanto fatto a quanto previsto o promesso sia affidata ad uno o più terzi, con efficacia vincolante tra le parti.

Un secondo gruppo di ipotesi si riferisce al fenomeno per il quale in alcuni contratti di assicurazione è previsto che una serie di elementi, di particolare natura tecnica, rilevanti per l’eventuale esistenza e/o modo di essere dell’indennizzo assicurativo (quali ad esempio il quantum del danno prodotto, il grado di invalidità, il nesso di causalità tra l’evento e il danno) siano oggetto della valutazione e dell’accertamento di uno o più esperti designati dalle parti, i quali risolvono tali questioni servendosi delle proprie cognizioni tecnico-scientifiche mediante un responso che i contraenti accettano come espressione della propria volontà.

Un terzo gruppo di ipotesi ricondotte in dottrina alla perizia contrattuale sono costituite da: i) il caso in cui due soggetti, non legati da alcun rapporto contrattuale, incaricano un terzo, dotato di specifiche cognizioni tecniche, di accertare (in maniera vincolante) l’eventuale nesso di causalità tra un sinistro e un danno, con l’ulteriore compito di determinare il quantum delle conseguenze pregiudizievoli in caso di esito positivo del primo accertamento; ii) l’ipotesi in cui i contraenti incaricano il terzo-perito di accertare, con responso per le parti vincolante, se ricorra o meno la giusta causa del recesso contrattuale; iii) il caso in cui i contraenti stabiliscono che un terzo accerti, sempre con responso vincolante, se vi sia stata violazione di una norma contrattuale ovvero di legge; iv) l’ipotesi in cui venga conferito al perito il compito di determinare la situazione patrimoniale di una società, al fine di quantificare il credito del socio escluso per la liquidazione della quota.

Esistono, infine, casi in cui la perizia contrattuale viene utilizzata in ipotesi di cessione di partecipazioni azionarie, allorché le parti deferiscano a terzi esperti nel settore il calcolo del valore reale delle stesse e l’eventuale differenza rispetto a quello nominale.

In questi contratti si riscontra la presenza di clausole destinate a regolamentare il prezzo: in alcune di esse è prevista una componente di prezzo fissa e una componente eventuale e differita, dovuta soltanto se determinati parametri preventivamente pattuiti risultano conseguiti (il cd. earn out); in altre clausole viene stabilito un adeguamento del prezzo nel caso in cui il relativo pagamento sia differito ad un momento successivo al closing ed occorra tener conto delle sopravvenienze di vario genere che possano incidere sul valore delle partecipazioni in un tempo precedente al trasferimento delle azioni e al pagamento del prezzo; da qui l’utilizzo di clausole di aggiustamento del prezzo (price adjustment clauses), che permettono alle parti di adeguare il prezzo dovuto in ragione delle minusvalenze attive e delle sopravvenienze passive intervenute nel frattempo, devolvendo ad esperti l’individuazione degli eventi destinati ad incidere sul valore delle partecipazioni successivamente al closing e ad operare la relativa quantificazione.

5.2 Le varie ipotesi di perizia contrattuale appena descritte in via di approssimazione, i cui tratti possono presentare differenze accentuate, trovano fondamento in una pattuizione contrattuale che fa ricorso allo schema del mandato collettivo.

In molte delle ipotesi richiamate si possono individuare alcuni tratti ricorrenti: a) le parti vogliono che il terzo intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente per il cui chiarimento è necessaria l’applicazione di massime di esperienza di un certo settore; b) la scelta del terzo è giustificata dalle sue conoscenze tecniche specifiche e dalla fiducia sullo stesso riposta; c) le parti intendono assoggettarsi ad un doppio vincolo: quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo-perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito porrà in essere.

5.3 Ciò premesso, va detto innanzitutto che la questione della natura di una simile perizia, proprio perché dipende non da una norma di legge, bensì dal particolare contenuto di una clausola negoziale e dalle finalità che la stessa intende perseguire, non si presta a essere definita in termini generali e assoluti, ma è necessariamente correlata alle caratteristiche della pattuizione che i contraenti hanno inteso perfezionare e di volta in volta viene in rilievo.

Dunque, ogni contratto, quale frutto dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 cod. civ., costituisce la misura e la regola di sé stesso e ogni perizia contrattuale ha una natura definita dal contenuto della clausola che la istituisce.

Non è possibile, invece, una tipizzazione in termini univoci di un panorama negoziale che assume caratteri così multiformi nella pratica.

5.4 In linea generale l’arbitrato è un istituto di risoluzione delle controversie sui beni della vita con cui parti che vantano diritti incompatibili vogliono che una controversia, esistente o potenziale, sia decisa, pervenendo a un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ. oppure mediante uno strumento negoziale (Cass. 7198/2019, Cass. 24558/2015), e conferiscono a tal fine un mandato congiunto a un terzo.

La devoluzione della controversia agli arbitri si configura come rinuncia all’esperimento dell’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica (Cass. 16071/2024, Cass. 8863/2024, Cass. 19823/2020, Cass. 21177/2019, Cass. 15474/2011).

Pertanto, nel caso in cui parti che vantino diritti fra loro incompatibili conferiscano a un terzo scelto per la sua particolare competenza tecnica, allo scopo di trovare la soluzione a una controversia di natura tecnica (ed eventualmente anche giuridica), un mandato congiunto per comporre il contrasto che li divide rinunciando – in maniera espressa e inequivoca – all’esperimento dell’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, la clausola che contenga una simile pattuizione assume, in ragione della libera scelta delle parti di disporre, in senso negativo, del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti di cui all’art. 24, comma 1, Cost. attraverso la deroga al precetto contenuto nell’art. 102, comma 1, Cost. (cfr. Corte cost. 221/2005, Corte cost. 127/1977), la natura di clausola compromissoria, per arbitrato rituale o irrituale (a seconda che, come detto, le parti vogliano la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ., con le regole del procedimento arbitrale, oppure intendano affidare all’arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà).

Il che significa che la perizia contrattuale può assumere, per il suo peculiare contenuto ed ove esso sia riconducibile al disposto dell’art. 808-ter cod. proc. civ., natura di arbitrato irrituale e precludere al giudice ordinario, ad adire il quale le parti hanno rinunciato, di pronunciare sulla controversia.

5.5 Esistono contesti negoziali con caratteristiche affatto diverse.

È, ad esempio, il caso in cui la perizia contrattuale sia volta a stabilire il giusto prezzo per l’acquisizione di partecipazioni societarie a fronte di elementi collegati al raggiungimento di target finanziari: qui non c’è lite, non c’è bene della vita preteso e contestato, non c’è attuale o futura promovenda azione giudiziaria, ma ricorre, soltanto, la necessità di stabilire un prezzo.

È, ancora, il caso in cui la perizia contrattuale – inserendosi quale clausola di natura atipica all’interno di un contratto quasi sempre tipico – si caratterizzi, come osservato in dottrina, per un’autonomia innanzitutto causale, rispondendo allo scopo pratico non già di completare il contratto, ormai perfetto nei suoi elementi essenziali, e nemmeno di definire una lite (volendo semmai prevenirla), bensì di individuare un elemento necessario all’esecuzione del contratto e alla prosecuzione del rapporto contrattuale: anche qui non ci sono posizioni contrapposte o conflitti, ma vuoti da riempire nell’interrelazione negoziale attraverso una valutazione tecnica di quantità/qualità che interviene nella fase di esecuzione, e non di formazione, del contratto.

Non vi è dubbio che in fattispecie con simili caratteristiche non si possa neppure ipotizzare che la perizia contrattuale abbia natura di arbitrato, in assenza di alcuno dei tratti peculiari che caratterizzano l’istituto.

5.6 Vi sono, poi, ambiti in cui la perizia contrattuale e l’arbitrato irrituale hanno una maggiore prossimità.

È il caso in cui il contratto contenga clausole con cui le parti di un contratto di assicurazione affidino a un terzo l’incarico di esprimere una valutazione tecnica sull’entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l’erogazione dell’indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante.

In alcuni casi (come quello in esame) le parti possono spingersi sino a convenire l’affidamento al terzo del compito di accertare le cause del sinistro, riscontrare la corrispondenza delle cose assicurate con la relativa descrizione contenuta nella polizza e procedere alla stima e liquidazione del danno, con l’impegno di attribuire a tale determinazione immediata efficacia vincolante in ordine al conflitto d’interessi sull’indennità, senza necessità di un’ulteriore loro manifestazione di volontà.

In un simile contesto negoziale sussistono una (quanto meno possibile) controversia fra le parti e l’affidamento al terzo, attraverso un mandato congiunto, del compito di individuare una soluzione a una porzione di tale controversia, di carattere sia tecnico che giuridico, con l’obbligo per le parti di attribuire alla determinazione del terzo perito immediata efficacia vincolante.

Ciò che funge da discrimine con l’istituto dell’arbitrato sta nella rinunzia alla giurisdizione ordinaria, perché ove le parti abbiano inteso addivenire a una simile rinunzia la clausola non può che avere natura compromissoria e la perizia contrattuale, allora, costituisce un arbitrato (libero o rituale che sia).

Qualora, invece, questa rinunzia non vi sia stata e le parti non abbiano inteso disporre in senso negativo del diritto, loro riconosciuto dall’art. 24, comma 1, Cost., di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, la perizia contrattuale (per così dire “pura”) non riveste natura di arbitrato, ma costituisce una figura negoziale pienamente atipica con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consentirà loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare.

Si tratta, dunque, di uno strumento contrattuale finalizzato ad individuare, attraverso l’intervento di un perito terzo, una soluzione a una porzione di una (esistente o possibile) controversia, perché questa soluzione possa fungere, poi, da volano per una soluzione transattiva dell’intera controversia, ovvero essere posta a base di una successiva azione giudiziaria avente ad oggetto le questioni non rimesse alla determinazione del perito.

Questa pattuizione, però, comporta un vincolo negoziale di valorizzazione del risultato della perizia contrattuale soltanto ove la stessa sia esperita e portata a compimento, ma non una rinuncia alla giurisdizione.

5.7 La natura meramente obbligatoria della pattuizione che istituisce la perizia contrattuale “pura” conduce ad escludere che rimanga preclusa a ciascuna delle parti la possibilità di esperire un’azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito.

Infatti, in mancanza di una rinunzia al diritto di agire in giudizio ed a fronte di una pattuizione che impegna le parti a tenere come “definitivo e vincolante” l’assetto “deciso” dal terzo perito, e dunque solo nel caso in cui lo strumento contrattuale sia stato attivato dalle parti e portato a compimento dal perito, la condotta del contraente che non si curi della clausola in discorso e agisca comunque in giudizio non può che assumere valore di inadempimento, come è stato affermato da recente e condivisibile dottrina, esponendo la parte ad ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata.

Né è possibile sostenere che questa iniziativa giudiziaria sia impedita da una supposta inesigibilità del diritto di credito conseguente al mancato espletamento della perizia contrattuale e alla condizione di illiquidità che ne discende.

Invero, il diritto di credito è esigibile anche se è illiquido (come dimostra il fatto che, ai sensi dell’art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ., nessuna costituzione in mora è necessaria quando il debito deriva da fatto illecito), cosicché la condizione di illiquidità non influisce sull’esperibilità dell’azione, ma implica soltanto che il giudice se ne faccia carico determinando l’ammontare del credito attoreo.

È evidente allora la differenza fra arbitrato libero e perizia contrattuale: il primo è uno strumento di risoluzione di controversie (esistenti o potenziali) alternativo al ricorso alla giurisdizione ordinaria e ne comporta la totale rinunzia, la seconda è un rimedio negoziale concomitante con la giurisdizione ordinaria, che, se esperito e portato a conclusione, definisce una porzione della controversia con valore vincolante fra le parti, ma non impedisce il ricorso al giudice per la risoluzione delle medesime questioni rimesse al terzo perito, esponendo soltanto la parte inadempiente alle conseguenze del suo inadempimento.

Tale differenza consente, quindi, di ritenere che l’affermazione che sovente si rinviene nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la previsione di una perizia contrattuale (in particolare se inserita in un contratto di assicurazione) comporta la temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale e l’improponibilità della domanda giudiziale (tra le altre: Cass. 14487/2004, Cass. 11876/2007, Cass. 19998/2011, Cass. 7531/2014), sia da ascrivere ad una lettura dell’istituto che ne valorizza l’appartenenza piuttosto al genus dell’arbitrato che non alla figura della perizia contrattuale c.d. “pura”.

5.8 Alla luce delle considerazioni appena esposte il motivo in esame non risulta fondato.

Ciò che valeva a caratterizzare la perizia contrattuale in termini di arbitrato irrituale e non di figura negoziale pienamente atipica era non tanto l’ampiezza del mandato conferito al perito, né la volontà delle parti di tenere per ferme le conclusioni raggiunte dallo stesso, ma il ricorrere o meno di una definitiva rinunzia delle parti (attraverso una “disposizione espressa per iscritto” ex art. 808-ter, comma 1, cod. proc. civ.) ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, come ha correttamente rilevato la Corte territoriale.

Definitiva rinunzia che, nelle stesse prospettazioni di parte ricorrente, i contraenti non avevano pattuito, né in termini espressi, né stabilendo che ciascuna delle parti non avrebbe potuto introdurre un’azione giudiziaria concernente anche la porzione di lite su cui la perizia contrattuale verteva.

6. Il quarto motivo di ricorso – che è opportuno scrutinare fin da subito in applicazione del principio della ragione più liquida – lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935e 2952 cod. civ., e censura la sentenza impugnata laddove ha confermato la prescrizione del diritto all’indennizzo: la ricorrente, dopo aver premesso che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono, ai sensi dell’art. 2952, comma 2, cod. civ., in due anni, fa richiamo al principio giurisprudenziale secondo cui la previsione di una perizia contrattuale comporta la sospensione della prescrizione durante lo svolgimento delle operazioni peritali, sempre che il sinistro sia stato denunciato entro il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo.

Ciò premesso, la ricorrente rileva che, al momento del sinistro (avvenuto il 20 novembre 2010), il titolare di OREFICERIA A.A. era B.B., il quale denunciava tempestivamente il sinistro (il 22 novembre 2010), “circostanza di per sé sufficiente a ritenere che non sia intervenuta alcuna prescrizione del diritto quando, nel 2016, la figlia A.A., successivamente subentrata nella titolarità dell’azienda, partecipava al procedimento di mediazione ex adverso attivato” e poi, “nel 2017, invitava controparte a formare il collegio arbitrale”; deduce, inoltre, ad abundantiam che all’epoca del trasferimento dell’azienda in suo favore (ovvero, il 25 febbraio 2011) “erano in corso le operazioni peritali di accertamento del danno da parte del tecnico incaricato dall’assicuratore”, sicché, “nella denegata non creduta ipotesi in cui non si volesse riconoscere efficacia sospensiva del termine prescrizionale alla denuncia del sinistro dell’assicurato”, si dovrebbe quantomeno riconoscere “tale effetto al conferimento di incarico da parte dell’assicuratore”, trattandosi di “operazione funzionale al raggiungimento dell’accordo di cui all’art. 10 del contratto di assicurazione”; di conseguenza, alla luce di quanto osservato, la ricorrente ritiene che “il termine prescrizionale del diritto azionato da OREFICERIA A.A. non sia mai iniziato a decorrere (se non da quando, nel 2016, l’assicuratore metteva in dubbio, per la prima volta, la debenza dell’indennizzo)”, sicché “merita censura la sentenza impugnata che, all’esatto opposto, afferma che “la chiamata di perizia contrattuale effettuata da A.A. il 1 marzo 2017 risulta effettuata a diritto già prescritto””.

7. Il motivo è fondato, nei termini che si vanno ad illustrare.

7.1 L’esercizio del diritto attuato attraverso la “chiamata” della perizia contrattuale, che materialmente si realizza attraverso l’atto scritto con il quale l’assicurato denuncia all’assicuratore il verificarsi dell’evento coperto dalla garanzia e chiede la determinazione dell’indennizzo a lui spettante, comporta l’avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, in base alle modalità e alle tempistiche contrattualmente previste, che conducono, da ultimo e secondo la fisiologia del rapporto, alla definizione, da parte del terzo perito quale mandatario delle parti, delle questioni rimesse al suo apprezzamento.

La “chiamata” di perizia contrattuale “pura”, per queste sue caratteristiche, costituisce un atto che ha un effetto interruttivo istantaneo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943, comma 4, e 1219 cod. civ. – come hanno riconosciuto sia, in passato, la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 3600/1990), sia recenti voci dottrinali – ma comporta, al tempo stesso, l’adempimento di un’obbligazione a cui entrambe le parti sono tenute, attraverso un concorde comportamento attivo che esprime la comune volontà di esercitare le prerogative previste dal contratto onde risolvere, all’esito del continuativo sviluppo del procedimento, una porzione del contrasto fra loro esistente.

Ora, questa protratta attività che segue l’atto interruttivo iniziale risulta incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell’art. 2934, comma 1, cod. civ. (a mente del quale “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”), giustifica il decorso della prescrizione e fa sì che l’effetto interruttivo si riproduca per tutto l’arco delle operazioni in cui consiste la perizia contrattuale.

Viene, in definitiva, a configurarsi, in ragione della dinamica del procedimento in atto, un esercizio del diritto de die in diem.

Sarebbe evidente, infatti, la distonia fra lo sviluppo del procedimento in cui consiste la perizia contrattuale e la maturazione, nello stesso periodo, della prescrizione (legata, come detto, al mancato esercizio del diritto), così come sarebbe chiaramente contrario ai principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto intendere che una parte possa partecipare a questa comune attività di individuazione e determinazione del diritto della controparte, ma, nel contempo, lucrare il medesimo lasso temporale in termini di maturazione della prescrizione del diritto altrui.

In questa prospettiva è la natura dell’atto che costituisce la misura del suo effetto. Nel senso che si tratta di un atto di impulso in funzione del successivo svolgimento della perizia: non già, dunque, della semplice richiesta di avvio, quanto invece della pretesa che attiva e mantiene viva la sua effettuazione, sino alla definizione delle questioni rimesse al terzo o, là dove previsto contrattualmente, sino alla scadenza del termine stabilito per tale definizione anche se la stessa non si sia stata raggiunta (cfr. sopra, nel primo capoverso di questo numero 7.1.).

In altri termini, se l’esercizio del diritto attraverso un atto che manifesti l’intenzione del titolare di conseguire il proprio credito ha un effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, quando questo atto dà origine a un procedimento negoziale del tipo della perizia contrattuale che, per le sue peculiari caratteristiche, si protrae con continuità nel tempo, questo effetto interruttivo si riproduce per tutto il tempo in cui questa attività si prolunga, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell’art. 2943, comma 4, prima parte, cod. civ., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2934 cod. civ.

Non, dunque, una sospensione del termine di prescrizione per inesigibilità del credito, con relativa improponibilità della domanda, giacché, nel caso della perizia contrattuale (c.d. “pura”), non si verte in ipotesi di rinuncia temporanea alla tutela giurisdizionale, per cui non trova impedimento alcuno l’esercizio in giudizio della pretesa creditoria, rimanendo, quindi, confinati nel perimetro degli ordinari istituti rimediali gli effetti dell’eventuale inadempimento agli obblighi che trovano origine dall’anzidetta clausola negoziale.

Ne deriva, altresì, che, ai fini della prescrizione del diritto di credito dell’assicurato, l’attivazione del procedimento peritale viene a determinare un effetto interruttivo che si manifesta “di giorno in giorno” in ragione della vitalità di tale procedimento al quale le parti si sono contrattualmente obbligate; vitalità che dà evidenza all’esercizio del diritto reclamato finché la procedura peritale non giunga, fisiologicamente, alla sua definizione ovvero venga a scadenza il termine per essa contrattualmente stabilito.

7.2 La decisione impugnata non è coerente con questi principi.

La Corte di merito, infatti, ha rappresentato che la rapina era stata denunciata agli assicuratori in data 22 ottobre 2010 e che il collegio peritale aveva depositato “lodo irrituale il 25.9.2015”.

Vi era stata, dunque una prima “chiamata” di perizia contrattuale, le cui operazioni si erano concluse il 25 settembre 2015.

Se la prescrizione del diritto aveva ricominciato a decorrere da quella data, non si poteva che concludere che al momento (in data 1 marzo 2017) della nuova “chiamata” di perizia contrattuale effettuata da A.A. non era ancora decorso il termine di prescrizione di due anni previsto dall’art. 2952, comma 2, cod. civ.

8. Le precedenti statuizioni escludono la necessità di provvedere tanto sul secondo motivo (che lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 824-bis cod. proc. civ. e 1372 cod. civ., nonché dell’art. 100 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata, là dove afferma che “la causa instaurata da Great Lakes volta all’accertamento della prescrizione del diritto di A.A. non rappresenta peraltro, all’evidenza, alcuna forma di impugnazione della pronuncia resa dagli arbitri in ordine all’impossibilità di quantificare il danno per difetto di corretta e completa documentazione dello stesso”, così come neppure “risulta alcuna impugnazione da parte di Gioielleria A.A.”, in quanto, a prescindere dalla riconduzione del verbale finale del collegio arbitrale a un lodo o una perizia contrattuale, esso – in tesi di parte ricorrente – non sarebbe opponibile alla OREFICERIA A.A. di A.A., perché del relativo procedimento non era stata parte, donde l’assenza di legittimazione ad impugnarlo), quanto sul terzo mezzo (che critica la decisione impugnata, laddove – alla luce della conferma della statuizione relativa alla maturata prescrizione – ha ritenuto assorbite le doglianze dell’appellante concernenti il supposto inadempimento dell’OREFICERIA A.A. agli obblighi di cui agli artt. 2 e 7 del contratto, perché in questo modo la Corte di merito si è implicitamente pronunciata “su questioni che non poteva conoscere in quanto espressamente devolute dalla parti al collegio arbitrale”; solo a quest’ultimo, infatti, sarebbe spettato “verificare se l’assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 7”, nonché “verificare l’esistenza, la qualità e quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate)”) e ne comportano l’assorbimento.

9. In conclusione, debbono essere fissati i seguenti principi:

i) la perizia contrattuale consiste, in genere, in una clausola contrattuale con cui i contraenti vogliono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono, intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, per il cui chiarimento è necessaria l’applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi ad un doppio vincolo, quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo-perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito porrà in essere;

ii) la perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell’art. 808-ter cod. proc. civ. e preveda una definitiva rinunzia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinunzia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare;

iii) la perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di introdurre un’azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito; una simile condotta assume valore di inadempimento ed espone la parte ad ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata;

iv) l’esercizio del diritto attuato attraverso l’atto di “chiamata” della perizia contrattuale pura e il conseguente avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, secondo le modalità contrattualmente previste, costituiscono una condotta (di prolungato adempimento di questa obbligazione contrattuale) incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell’art. 2934 cod. civ., giustifica il decorso della prescrizione e comporta un effetto interruttivo de die in diem per tutto l’arco delle operazioni in cui consiste tale perizia, sino alla sua definizione ovvero alla scadenza del termine a tal fine contrattualmente stabilito.

10. Per tutto quanto sopra esposto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma in data 25 novembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2026.

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