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Procedura Penale Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Penale

Investigazioni difensive: inutilizzabili le dichiarazioni verbalizzate dall’investigatore privato (Cass. pen. n. 8019/26)

Cass. pen., Sez. III, Sent., 02/03/2026, n. 8019

La Corte di Cassazione affronta il tema della utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nell’ambito delle investigazioni difensive. In particolare stabilisce che le dichiarazioni scritte o verbalizzate da un investigatore privato sono inutilizzabili, poiché l’art. 391-bis c.p.p. consente a tale soggetto soltanto colloqui non documentati, riservando al difensore o al sostituto la raccolta di dichiarazioni documentate. Poiché tali dichiarazioni erano state poste a fondamento della valutazione di inattendibilità della persona offesa, la loro inutilizzabilità risulta decisiva. La sentenza impugnata viene quindi annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente ex art. 622 c.p.p., restando ferma l’assoluzione penale.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Investigazioni difensive – Investigatore privato – Assunzione di informazioni da persone informate sui fatti – Documentazione delle dichiarazioni – Divieto – Conseguenze – Inutilizzabilità delle dichiarazioni – Fondamento normativo (art. 391-bis c.p.p.)

In tema di investigazioni difensive, l’investigatore privato può acquisire notizie da persone informate sui fatti esclusivamente mediante colloquio non documentato, mentre la raccolta di dichiarazioni scritte o di informazioni documentate è riservata al difensore o al suo sostituto ai sensi dell’art. 391-bis, comma 2, c.p.p. Ne consegue che le dichiarazioni scritte o verbalizzate da un investigatore privato sono radicalmente inutilizzabili, trattandosi di atto formato in violazione di un divieto probatorio, con conseguente inutilizzabilità ex art. 391-bis, comma 6, c.p.p.

LA SENTENZA

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza emessa in data 28 aprile 2025, la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Lamezia Terme del 29 marzo 2022, che, all’esito di giudizio abbreviato, ha assolto B.B. dall’accusa per il reato di cui agli artt. 609-bis e 609-ter cod. pen. perché il fatto non sussiste.

Secondo la contestazione, in data 24 novembre 2019, l’imputato, con violenza, avrebbe costretto la minore A.A. a subire atti sessuali; in particolare, trovandosi con la stessa sul divano, le avrebbe toccato l’addome scendendo fino alla zona genitale, baciandola dietro l’orecchio e sul collo.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro indicata in epigrafe Veronica Molinaro, parte civile costituita, con atto sottoscritto dall’Avv. Carlo Guidotti, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 181, 199, comma 2, 191 e 391-bis, commi 2 e 6, cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta validità e utilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni rese in sede di indagini difensive da C.C. e D.D.

Si premette che con il secondo motivo d’appello la difesa aveva già sollevato il tema relativo all’inutilizzabilità e alla nullità dei verbali sommarie informazioni rese in sede di indagini difensive da C.C. e D.D., evidenziandosi che tale attività era stata compiuta, per un verso, senza procedere all’avvertimento della facoltà di astenersi siccome prossimi congiunti dell’imputato (rispettivamente, fratello e moglie), e, sotto altro profilo, da soggetto non legittimato, e segnatamente da un investigatore privato.

Si deduce, quanto al primo aspetto, che i verbali in esame contengono solo il generico avviso della facoltà di astenersi di cui all’art. 391-bis, comma 3, cod. proc. pen., ma non anche lo specifico avvertimento circa la facoltà di astenersi in virtù del legame familiare esistente, e che, quindi, si è verificata la violazione dell’art. 199, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente nullità dell’atto.

Si deduce, quanto al secondo aspetto, che le informazioni sono state raccolte e verbalizzate da un investigatore privato, e che, però, ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. pen., l’investigatore privato può solo conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa, ma non anche redigere documentazione di tali colloqui, sicché, di conseguenza quest’ultima deve ritenersi inutilizzabile. Si rappresenta che questa conclusione trova conferma nella disposizione di cui all’art. 391-ter cod. proc. pen., la quale riserva esclusivamente al difensore o al suo sostituto il potere di chiedere alle persone informate sui fatti di rendere dichiarazioni scritte o di documentare le informazioni da questi acquisite, ed è stata affermata anche nella giurisprudenza di legittimità (si cita Sez. 3, n. 25431 del 16/09/2015).

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla ritenuta inattendibilità della persona offesa.

Si deduce che la Corte d’Appello ha illogicamente ritenuto inattendibile il narrato della persona offesa, perché ha proceduto ad una valutazione parcellizzata delle dichiarazioni della stessa ed è incorsa in plurimi travisamenti degli atti processuali. Si evidenzia, segnatamente, che: a) al folio 5 della sentenza impugnata, si legge che la persona offesa avrebbe introdotto solo in sede di incidente probatorio alcuni elementi del narrato, quali la posizione del fratello dell’imputato, indicato come seduto all’altra estremità del divano, e la presenza di una coperta, quando, invece, li aveva già ben evidenziati nel corso della sua escussione a s.i.t. ad opera della p.g.; b) al folio 6, poi, si rappresenta che la minore non avrebbe argomentato l’affermazione secondo cui il fratello dello zio non si sarebbe reso conto dell’accaduto, dato smentito da una corretta lettura delle s.i.t.; c) sempre al folio 6, la Corte d’Appello rileva che il dato della distanza di circa tre metri tra Canonico Vincenzo e l’imputato e la persona offesa sarebbe stato introdotto dalla vittima solo in sede di incidente probatorio, quando invece lo stesso era già stato rappresentato nella relazione di sopralluogo depositata dalla difesa dell’imputato, e non è stato mai specificamente quantificato in termini numerici dalla ragazza; d) al folio 7, la Corte dà conto delle risultanze della consulenza psicologica effettuata nei riguardi della vittima, asserendo che questa avrebbe “soltanto riscontrato la capacità a testimoniare della persona offesa”, sebbene l’esperta abbia precisato che il racconto di quest’ultima non poteva essere “frutto di fantasia, suggestione o immaturità psichica”. Si osserva, in conclusione, che, siccome gli indicati travisamenti hanno condotto ad un giudizio di inattendibilità della persona offesa, una diversa e corretta lettura degli atti avrebbe portato la Corte d’Appello ad una differente decisione.

Si rappresenta, infine, che la motivazione contenuta nella sentenza impugnata risulta illogica anche nella parte in cui ritiene che l’imputato, per realizzare le condotte contestagli, avrebbe dovuto necessariamente ruotare il braccio e spostare la coperta, senza considerare, che, invece, il contatto ravvicinato tra l’uomo e la ragazza evitava la necessità di tali movimenti preliminari, o comunque di tenere comportamenti “anomali” percepibili dalle altre persone presenti.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 546 cod. proc. pen., a norma dell’art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo all’omessa pronuncia di inattendibilità delle dichiarazioni rese da C.C. e D.D.

Si deduce che con il secondo motivo d’appello la difesa dell’attuale ricorrente aveva rimesso ai giudici anche la questione della violazione dell’art. 391-ter cod. proc. pen., in relazione alle modalità di escussione dei testi C.C. e D.D., ma che, su tale punto, la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi. Si segnala che la difesa aveva evidenziato come le dichiarazioni rese fossero il frutto della lettura di un atto precedentemente disposto, a fronte del tono tenuto dai dichiaranti nelle risposte, privo di spontaneità, e della presenza di rumori attribuibili al cambio delle pagine del presunto testo che stavano leggendo. Si osserva che la non corretta modalità di assunzione delle informazioni nel corso delle indagini difensive, siccome espressamente segnalata, avrebbe dovuto essere verificata dalla Corte d’Appello, non potendosi separare la valutazione delle dichiarazioni da quella relativa alla correttezza delle modalità con le quali le medesime dichiarazioni sono state rese.

3. Hanno presentato memoria sia l’imputato, sia la parte civile ricorrente.

3.1. Nella memoria presentata nell’interesse dell’imputato dall’Avv. Salvatore Cerra, si contesta l’ammissibilità o comunque la fondatezza delle censure formulate nel ricorso della parte civile.

In particolare, si afferma che: a) le censure formulate nel primo motivo sono prive di specificità, perché non evidenziano l’effettiva incidenza delle dichiarazioni di cui si assume l’inutilizzabilità sulla decisione impugnata, e sono inoltre precluse, perché l’ipotetica nullità per l’omesso avviso della facoltà di astensione ex art. 199 cod. proc. pen., sarebbe relativa e quindi sanata dall’accettazione del rito abbreviato; b) le censure esposte nel secondo motivo tendono a chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio, ampiamente e concordemente esaminato dalle due sentenze di merito.

3.2. Nella memoria presentata nell’interesse della parte civile ricorrente dall’Avv. Carlo Guidotti, si insiste per l’accoglimento del ricorso.

In particolare, si evidenzia che: a) le dichiarazioni delle persone informate sui fatti C.C. e D.D. sono inutilizzabili perché raccolte da un investigatore privato, soggetto non legittimato; b) l’inutilizzabilità di dette dichiarazioni è decisiva ai fini della decisione, perché il contenuto di esse è stato posto a fondamento del giudizio di inattendibilità del racconto della persona offesa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato per le censure esposte nel primo motivo, nella parte in cui deducono l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti C.C. e D.D. perché raccolte da un investigatore privato, stante la decisività della questione nell’economia della decisione impugnata, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze.

2. Occorre premettere che la questione concernente l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti C.C. e D.D. è decisiva nell’economia della decisione impugnata.

La sentenza impugnata, in particolare, evidenzia che la persona offesa ha dichiarato che la condotta di violenza sessuale si era verificata sul divano, dove ella si trovava prima che vi si sedesse anche il fratello dell’imputato, e che l’imputato, suo zio, per compiere gli atti illeciti, aveva approfittato di una coperta, utilizzata da tutte e tre le persone in quel momento presenti sul divano. Ritiene, poi, queste dichiarazioni non attendibili in particolare perché: a) sia C.C., sia D.D., ossia il fratello e la moglie dell’imputato, hanno escluso che l’imputato e la vittima si fossero coperti con il plaid; b) C.C. ha detto di essere stato seduto sul divano già da prima che arrivasse la persona offesa.

Risulta quindi immediatamente rilevabile che il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in ordine alla violenza sessuale si fonda primariamente sul contrasto tra quanto raccontato dalla ragazza e quanto riferito dalle altre persone presenti al momento e sul luogo del fatto.

Di conseguenza, il rilievo dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti C.C. e D.D. risulta avere una ricaduta dirimente sul giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, costituenti l’unica prova diretta a carico dell’imputato.

3. Ciò posto, le dichiarazioni delle persone informate sui fatti C.C. e D.D. sono inutilizzabili perché raccolte da un investigatore privato, ossia da un soggetto non abilitato dalla legge a chiedere alle persone in grado di riferire circostanze utili “informazioni da documentare”, bensì legittimato esclusivamente a procedere ad un “colloquio non documentato”.

Invero, l’art. 391-bis cod. proc. pen., nel fissare una precisa disciplina dell’attività di investigazione difensiva, dispone, innanzitutto, che gli investigatori privati possano acquisire notizie da persone in grado di riferire circostanze utili alle indagini soltanto “attraverso un colloquio non documentato” (comma 1), e riserva esclusivamente al difensore o al suo sostituto la facoltà di “chiedere alle persone di cui al comma 1 (ossia alle persone in grado di riferire circostanze utili alle indagini) una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall’art. 391-ter” (comma 2). Prevede, poi, al comma 6, che “(l)e dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate”.

Da quanto indicato, discende che all’investigatore privato è vietato, in modo radicale, di formare atti di indagine costituiti da dichiarazioni scritte o da informazioni da documentare in un atto scritto, e che, di conseguenza, dichiarazioni scritte o informazioni documentate in atto scritto, se raccolte da un investigatore privato, sono sempre e comunque inutilizzabili.

Si può osservare che, in termini omogenei a quanto appena affermato in questa sede, la giurisprudenza, proprio muovendo dal dettato dell’art. 391-bis cod. proc. pen., ha ritenuto inutilizzabile la documentazione di investigazioni difensive svolte, nell’ambito di un procedimento di competenza del Tribunale in composizione collegiale, da praticante avvocato non abilitato al patrocinio di fronte al predetto organo giudiziario (così Sez. 3, n. 25431 del 16/09/2015, dep. 2016, F., Rv. 267449 – 01).

La radicale inutilizzabilità dell’atto formato dall’investigatore privato, siccome proveniente da un soggetto mai legittimato a confezionarlo, rende superfluo in questa sede l’esame dei temi relativi ai limiti alla rilevabilità delle inutilizzabilità, fissati dall’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. con specifico riguardo all’imputato, e alla estensione della disciplina derivante dalla disposizione appena citata anche alle altre parti del processo. Invero, l’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. consente in ogni caso di rilevare le inutilizzabilità “derivanti dalla violazione di un divieto probatorio”; ora, l’atto formato da un soggetto cui tale facoltà sia sempre, e in assoluto, preclusa è da ritenere inutilizzabile a causa della violazione di un divieto probatorio.

4. Va poi precisato, per completezza, che la questione della nullità delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti C.C. e D.D. per il mancato avvertimento della facoltà di astenersi dal deporre, in quanto prossimi congiunti dell’imputato, deve ritenersi preclusa.

Invero, il mancato avvertimento ai prossimi congiunti della facoltà di astenersi dal deporre costituisce una nullità relativa. Costituisce infatti principio ampiamente consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l’omissione dell’avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell’imputato di astenersi dal deporre determina una nullità relativa, che, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., deve essere eccepita dalla parte che vi assiste prima del compimento dell’esame testimoniale, ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, a pena di decadenza (cfr., tra le tantissime: Sez. 1, n. 23719 del 17/05/2024, A., Rv. 286905 – 01; Sez. 3, n. 21374 de 16/01/2018, S., Rv. 273219 – 01; Sez. 5, n. 48693 del 19/09/2014, Boccoli, Rv. 261437 – 01).

Ora, nella specie, la parte civile ricorrente non ha documentato di aver proposto tempestivamente l’eccezione. Né della proposizione dell’eccezione danno atto la sentenza impugnata o quella di primo grado.

5. La rilevata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti C.C. e D.D., in quanto relativa ad elementi che, nell’economia della decisione impugnata, sono risultati decisivi ai fini del giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ossia della prova fondamentale per l’accertamento dei fatti di cui al capo di imputazione, impone di annullare la sentenza impugnata per un nuovo giudizio.

Siccome, poi, l’impugnazione da accogliere è stata proposta dalla parte civile, e si riferisce esclusivamente agli effetti civili, fermi restando gli effetti penali della conferma della decisione di assoluzione perché il fatto non sussiste emessa in primo grado, la sentenza impugnata deve essere annullata esclusivamente agli effetti civili, e, quindi, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 cod. proc. pen.

Attesi gli esiti del presente giudizio, deve rimettersi al Giudice del rinvio, come appena determinato, anche la decisione sulla liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52D.Lgs. 196/03 e ss.mm.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2026.

 

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