L’assegno non può fondarsi su un futuro divario previdenziale: serve uno squilibrio economico attuale e provato
Con ordinanza del 9 febbraio 2026 la Cassazione ha chiarito un punto molto rilevante in materia di assegno divorzile: non è sufficiente invocare un futuro squilibrio pensionistico per ottenere oggi un assegno.
Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva riconosciuto un assegno all’ex moglie valorizzando l’interruzione dell’attività lavorativa per la cura dei figli e il successivo lavoro svolto senza contribuzione, ritenendo che ciò avrebbe determinato, in prospettiva, una disparità pensionistica rispetto all’ex marito.
La Cassazione ha cassato la decisione, affermando che l’assegno divorzile – anche nella sua funzione perequativo-compensativa – richiede un accertamento attuale e concreto dello squilibrio economico tra le parti. Non può fondarsi su ipotesi o proiezioni future.
Il danno contributivo può avere rilievo, ma solo se si traduce in una reale inadeguatezza economica già verificabile e se è provato il nesso tra le scelte matrimoniali e lo squilibrio patrimoniale esistente.
Il principio è chiaro: l’assegno divorzile non è uno strumento di compensazione preventiva di possibili differenze pensionistiche future, ma un rimedio solidaristico che presuppone una prova rigorosa e attuale dello squilibrio.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
Divorzio – Assegno divorzile – Funzione perequativo-compensativa – Squilibrio economico – Danno contributivo – Squilibrio pensionistico futuro – Irrilevanza di valutazioni ipotetiche – Necessità di accertamento attuale e concreto
Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa, l’accertamento dello squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi deve essere attuale, concreto e fondato su specifiche risultanze probatorie; non è sufficiente la mera prospettazione di un futuro squilibrio pensionistico derivante da pregressi mancati versamenti contributivi, ove non sia dimostrata l’attuale inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e il nesso causale tra le scelte matrimoniali e il divario economico esistente al momento della decisione.
L’assegno divorzile presuppone l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. I criteri attributivi e determinativi dell’assegno non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, bensì dalla sussistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi, che deve essere accertato sulla base di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune.
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza del 09/02/2026, n. 2917
(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, B.B. chiedeva al Tribunale di Roma di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con A.A. ed a condannarlo a corrispondere per il suo mantenimento un contributo mensile di Euro 350,00, oltre aggiornamento ISTAT annuale, nonché, per il mantenimento della figlia C.C. e del figlio D.D., se disoccupato, un assegno mensile di Euro 400,00 (di cui 250,00 alla madre e 150,00 alla figlia in via diretta), oltre alla assegnazione dell’abitazione familiare. Resisteva la controparte chiedendo il rigetto della domanda per la parte economica, mantenendo un minimo contributo per il solo mantenimento dei figli, e la revoca dell’assegnazione della casa coniugale.
Il Tribunale di Roma – dopo avere dato atto che con sentenza non definitiva era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio – rigettava la domanda di determinazione di un assegno divorzile svolta da B.B. Debora, condannandola alle spese di lite.
Quest’ultima proponeva appello alla Corte di appello di Roma, insistendo nella domanda di assegno divorzile a suo favore. Si costituiva A.A., proponendo appello incidentale per la restituzione delle somme indebitamente incassate a titolo di assegno di mantenimento.
La Corte d’Appello di Roma accoglieva parzialmente l’appello proposto da B.B., ponendo a carico di A.A. un assegno divorzile dell’importo di Euro 200,00, con decorrenza dalla data della sentenza emessa dal Tribunale, oltre adeguamento monetario automatico secondo indici Istat, e rigettava l’appello incidentale proposto da A.A.
A fondamento della propria decisione, la Corte di appello di Roma affermava che “pur dovendosi riconoscere che l’appellante disponga attualmente di adeguate risorse economiche e che la disponibilità, in suo favore, dell’ex casa familiare – di cui A.A. è proprietario al 25%- abbia un indubbio valore economico (…) tuttavia, ciò non può ritenersi adeguato a compensare i sacrifici professionali svolti dall’appellante durante la vita coniugale.
È pacifico tra le parti che B.B. abbia smesso di lavorare tra il 1995 e il 1999, allorquando i figli delle parti erano piccoli, evidentemente per dedicarsi alla loro crescita, con ciò garantendo al marito un supporto inevitabilmente utile per la sua progressione in carriera; dall’altro, la successiva attività lavorativa svolta in nero dall’appellante nel decennio seguente, le ha provocato un altrettanto inevitabile danno contributivo. Proprio tale sacrificio lavorativo compiuto da B.B. determinerà, nel prossimo futuro, un importante squilibrio economico tra le parti in termini pensionistici ed induce la Corte, valutata anche la lunga durata del matrimonio, a riconoscere all’appellante un assegno divorzile, seppur nel contenuto importo mensile di Euro 200,00, con decorrenza dalla sentenza sullo status”.
A.A. avverso detta sentenza del giudice di secondo grado proponeva ricorso in cassazione, sollevando due motivi di contestazione.
Resisteva B.B. depositando controricorso con il quale chiedeva il rigetto.
Il ricorrente depositava una memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di contestazione, sollevato dal ricorrente ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., concerne l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ed il travisamento del contenuto oggettivo della prova, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla valutazione comparativa reddituale delle parti (“non è vero che la Sig.ra B.B. percepisce una retribuzione mensile netta mediamente pari ad Euro 1.700,00 circa come affermato dalla sentenza di appello”).
2.Il secondo motivo di contestazione, sollevato dal ricorrente ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., concerne la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed error in iudicando, con violazione degli art. 2697 c.c., 115 e 113 c.p.c., per aver la Corte di appello omesso di indicare quali siano stati i sacrifici professionali svolti da B.B. durante la vita coniugale.
3.I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
L’accertamento svolto dalla Corte di appello, ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, si presenta carente rispetto alla sussistenza dello squilibrio reddituale ed economico, soprattutto in esito alla valutazione compiuta in merito alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
La stessa Corte di appello riconosce, peraltro, in maniera del tutto contraddittoria, che l’ex-moglie è dotata di adeguate risorse economiche sia sotto il profilo del reddito mensile sia sotto quello delle proprietà immobiliari, salvo poi riconoscerle l’assegno divorzile sulla scorta di un presunto danno, derivante dall’avere lavorato in nero, per la sussistenza di un prossimo importante squilibrio, derivante dal mancato versamento dei contributi previdenziali.
Il ragionamento della Corte territoriale si presenta, dunque, del tutto ipotetico e non attuale, non avendo valutato correttamente i presupposti richiesti normativamente ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile.
La Suprema Corte, ai fini del suo riconoscimento con funzione perequativo-compensativa, infatti, “presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l’assegno di divorzio, sotto l’aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all’impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 27945 del 4.10.2023).
La stessa pronuncia afferma che il riconoscimento dell’assegno “richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. I criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l’istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente”.
La pronuncia impugnata non risulta conforme ai principi appena riportati.
La Corte di appello non solo non ha accertato la sussistenza dello squilibrio reddituale e patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, che costituisce precondizione ineliminabile per l’attribuzione dell’assegno di divorzio ma ha svolto valutazioni del tutto ipotetiche che ove si verifichino possono essere astrattamente idonee a giustificare un giudizio di revisione ma nella specie, non fondandosi su accertamenti di fatto ma su proiezioni ipotetiche non sono idonee a far sorgere il diritto all’attribuzione dell’assegno.
Si richiamano al riguardo le affermazioni contenute nella sentenza impugnata: “tuttavia, ciò non può ritenersi adeguato a compensare i sacrifici professionali svolti dall’appellante durante la vita coniugale” ed è “pacifico tra le parti che B.B. abbia smesso di lavorare tra il 1995 e il 1999, allorquando i figli delle parti erano piccoli, evidentemente per dedicarsi alla loro crescita con ciò garantendo al marito un supporto inevitabilmente utile per la sua progressione in carriera” nonché “dall’altro, la successiva attività lavorativa svolta in nero dall’appellante nel decennio seguente, le ha provocato un altrettanto inevitabile danno contributivo L’assenza di ogni specificazione dei sacrifici professionali e la sola affermata evidenza del supporto familiare, che ha comportato il danno contributivo per l’attività lavorativa svolta irregolarmente, senza ulteriori concrete specificazioni, non consentono di individuare le ragioni del riconoscimento dell’assegno divorzile in relazione alla situazione esistente tra i due ex-coniugi, ponendosi così in contrasto con le linee interpretative dettate dalla Suprema Corte in ordine all’accertamento dei presupposti per ottenere il beneficio economico divorzile.
4. L’accoglimento dei motivi di impugnazione del ricorso principale consente di ritenere assorbito il ricorso incidentale.
5. Il ricorso principale, pertanto, deve essere accolto, con assorbimento di quello incidentale, e di conseguenza va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento dispone la omissione delle generalità e degli altri titoli identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1 Sezione civile, il 19 novembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2026.




