La Cassazione chiarisce che l’onere di diligenza dell’acquirente non impone controlli specialistici: se per scoprire il vizio serve un esperto, la garanzia ex art. 1491 c.c. non è esclusa
Con l’ordinanza n. 12606/2022 la Corte di Cassazione ribadisce un principio di grande rilievo in materia di compravendita e garanzia per vizi.
L’esclusione della garanzia ex art. 1491 c.c. opera solo quando il vizio sia facilmente riconoscibile, ossia percepibile con una verifica ordinaria, secondo la diligenza dell’uomo medio.
Non è invece richiesto all’acquirente – neppure se operatore professionale nel settore – di effettuare indagini tecniche specialistiche o di ricorrere ad apparecchiature altamente tecnologiche per accertare eventuali difetti occulti.
Nel caso di specie, la manomissione del contachilometri era emersa solo a seguito di approfondimenti tecnici specialistici: pertanto la Corte ha correttamente ritenuto operativa la garanzia.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CASSAZIONE
In tema di compravendita, ai fini dell’esclusione della garanzia per vizi ex art. 1491 c.c., la “facile riconoscibilità” del difetto non richiede l’apparenza del vizio, ma la sua percepibilità mediante una verifica ordinaria secondo la diligenza dell’uomo medio; non può invece pretendersi che l’acquirente, neppure se operatore professionale del settore, ricorra a indagini tecniche specialistiche o all’opera di esperti, atteso che la necessità di accertamenti tecnici qualificati costituisce il discrimen tra vizio facilmente riconoscibile e vizio occulto.
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza, 20/04/2022, n. 12606
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
– il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2542 del 2013, in accoglimento della domanda proposta dalla SMIA s.p.a. nei confronti di S.R., dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita di autovettura usata, con condanna del venditore al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 12.099,52, oltre ad interessi e spese di lite; inoltre, in accoglimento della domanda di rivalsa formulata dal convenuto nei confronti della società Radicchio a r.l., condannava quest’ultima al pagamento in favore del convenuto delle somme che lo stesso avrebbe corrisposto all’attrice;
– sul gravame interposto dalla Radicchio, la Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, costituiti gli appellati e proposto dalla SMIA anche appello incidentale quanto alla liquidazione delle spese processuali in suo favore, rigettava l’impugnazione principale e accoglieva quello, incidentale, riformando la sentenza del giudice di prime cure limitatamente alla mancata previsione, nella regolazione delle spese di lite, degli “oneri borsuali”, confermando la non facile riconoscibilità da parte della SMIA della manomissione del contachilometri, che pure operava nel settore dell’acquisto e della vendita di autoveicoli, non incombendo sulla stessa parte, in maniera automatica, l’onere di verificare la condizione della merce con apposite attrezzature. Concludeva nel senso che la mera possibilità di svolgere tali indagini non trasformava i “vizi non riconoscibili” in “vizi apparenti”;
– per la cassazione del provvedimento della Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, ricorre la Radicchio, sulla base di un unico motivo;
– resistono con separati controricorsi il S. e la SMIA. Atteso che:
– preliminarmente va esaminata la deduzione di inammissibilità del ricorso formulata dalla SMIA ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, assorbito quella relativa all’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1 e all’art. 360 c.p.c..
Per orientamento consolidato di questa Corte, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015).
Nella specie, la società ricorrente ha assolto il suddetto onere, avendo dedotto l’omesso esame di un “fatto storico”, ossia la particolare competenza della società acquirente nell’ambito del mercato delle auto usate, per cui il ricorso sotto siffatto profilo è ammissibile;
– passando al merito, con l’unico motivo la società ricorrente lamenta la violazione e la omessa ovvero erronea applicazione delle norme dettate dall’art. 1491 c.c. e art. 1176 c.c., comma 2, per avere la Corte distrettuale affrontato sbrigativamente le censure alla sentenza di primo grado riguardanti le questioni dell’agevole riconoscibilità del vizio redibitorio e dell’onere di peculiare diligenza imposto all’operatore professionale nel settore della commercializzazione di autoveicoli usati.
Ad avviso della ricorrente l’art. 1491 c.c., costituendo esplicazione del principio di autoresponsabilità, predicherebbe l’osservanza di un onere di diligenza a carico del compratore, il cui grado non potrebbe essere definito in astratto, ma andrebbe valutato ed apprezzato in concreto, avendo riguardo alle peculiari circostanze della compravendita, alla natura e alle caratteristiche del bene che ne sia oggetto e alle qualità personali dell’acquirente. Aggiunge la Radicchio che la SMIA operando proprio nel settore dell’acquisto e della vendita di veicoli usati aveva tutte le caratteristiche per effettuate essa stessa “controlli di routine”, che invece ha fatto eseguire solo subito dopo il perfezionamento dell’acquisto.
Il motivo è infondato e con esso il ricorso.
Appare necessario e preliminare l’inquadramento della fattispecie all’interno del quadro normativo di riferimento: l’art. 1491 c.c., rubricato “Esclusione della garanzia”, dispone che: “Non è dovuta la garanziase al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.”; inoltre, l’art. 1494 c.c., in ordine al “Risarcimento del danno” aggiunge che: “In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”.
L’art. 1491 c.c., dunque, prevede l’esenzione da ogni responsabilità per i difetti “facilmente riconoscibili”, in quanto l’acquirente li avrebbe potuti appurare con una “verifica della relativa condizione, eventualmente anche con opportuna assistenza tecnica”.
L’esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell’art. 1491 c.c., costituisce applicazione del principio di autoresponsabilità – come esposto dalla medesima ricorrente – e consegue all’inosservanza dell’onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione.
Per costante giurisprudenza – sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell’acquirente – è tuttavia da escludere laddove l’onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all’opera di esperti o l’effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio (Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981).
Inoltre, ai tini dell’esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l’art. 1491 c.c., non richiede il requisito dell’apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio. Ed è proprio siffatto onere che può essere richiesto al compratore, ai sensi dell’art. 1491 c.c., il quale non postula una particolare competenza tecnica, nè il ricorso all’opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell’uomo medio (Cass. 18 dicembre 1999 n. 14277; Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981). In questo caso, il ricorso all’esperto segna il discrimen tra le ipotesi in cui sia prevista la garanzia e quelle in cui sia esclusa, e cioè, se il vizio sia o meno facilmente riconoscibile.
La Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con la motivazione della sentenza impugnata (che si profila adeguata e logica in relazione alla valutazione degli accertamenti di fatto operati e, perciò, si prospetta incensurabile nella presente di legittimità e, del resto, non ha costituito nemmeno oggetto di specifica doglianza da parte della ricorrente), ha congruamente rilevato che, a seguito della stipula del contratto di compravendita intervenuto il (OMISSIS) fra la SMIA, quale acquirente, e S.R. (il quale l’aveva a sua volta acquistata dalla Radicchio s.r.l. il (OMISSIS)), era rimasto comprovato che il vizio lamentato, costituito dalla importante alterazione del contachilometri, era emerso solo a seguito di apposito accertamento tecnico, avvalendosi dell’opera di esperti e di macchinari altamente tecnologici; nè la Radicchio aveva sconfessato i dati riportati nella scheda esibita, avendo scelto di rimanere contumace.
Oltretutto, la Corte territoriale ha evidenziato che la natura di tale vizio (il quale non era immediatamente percepibile dagli acquirenti nella loro effettiva e sostanziale portata all’atto della compravendita) era rimasta riscontrata all’esito delle stesse risultanze della consulenza. Orbene, sulla scorta delle appurate circostanze di fatto, la Corte distrettuale ha esattamente ritenuto, in punto di diritto, che, nella fattispecie, non poteva escludersi l’operatività della garanzia ex art. 1491 c.c., poichè tale eventualità può verificarsi solo quando l’acquirente sia posto nella condizione (e, quindi, abbia l’immediata possibilità, in virtù di una mera ricognizione superficiale del bene compravenduto, o per esserne reso edotto dalla parte venditrice) di conoscere o riconoscere la reale ed esatta entità dei vizi o difetti, condizione questa che non si era configurata nel caso in questione al momento della compravendita, ma che si era venuta a realizzare soltanto successivamente a seguito di appositi approfondimenti tecnici effettuati dall’ultima acquirente. In tal senso, perciò, la Corte distrettuale si è uniformata alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 1427 del 1999 e, da ultimo, Cass. n. 2981 del 2012), la quale ha, in materia, statuito che il discrimen è rappresentato proprio dalla necessità o meno dell’utilizzazione dell’esperto per l’esclusione della garanzia, ai sensi dell’art. 1491 c.c..
Pertanto, sebbene il grado della diligenza esigibile da parte dell’acquirente debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, compresa la stessa qualità dell’acquirente, tuttavia non può spingersi sino al punto di postulare il ricorso ad indagini con mezzi altamente specialistici, come, in effetti, verificatosi nel caso di specie, senza, che peraltro, i venditori avessero reso edotta l’acquirente finale delle reali condizioni del bene.
Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2022



