Il giudice può riconoscere il danno anche senza testimoni diretti, se la prova presuntiva è grave, precisa e concordante
Le presunzioni semplici
Le presunzioni semplici rappresentano le conseguenze che il giudice trae sulla base non di una regola prevista dalla legge ma di una massima di esperienza (recte, di un ragionamento logico-induttivo), da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto (art. 2727 c.c.). Peraltro, non occorre che tra il fatto noto ed il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità (Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2008, n. 2394). (Cfr. A. Penta, Le prove nel processo civile, Giuffè)
La vicenda
Una donna e il suo cane vengono aggrediti da un altro cane di grossa taglia. Il cagnolino muore, mentre la proprietaria riporta ferite alla mano. L’episodio non è stato visto da alcun testimone e le forze dell’ordine intervengono solo successivamente.
In primo grado la domanda risarcitoria viene respinta, ma la Corte d’appello ribalta la decisione e condanna la proprietaria del cane aggressore al risarcimento di circa 7.000 euro.
La decisione fondata su presunzioni
Il giudice di secondo grado ricostruisce l’accaduto non sulla base di prove dirette, ma valorizzando alcuni elementi indiziari, tra cui un provvedimento amministrativo che aveva imposto alla proprietaria del cane aggressore l’osservazione veterinaria obbligatoria dell’animale.
Tale misura, prevista dal Regolamento di Polizia Veterinaria in caso di morsicature a persone, è stata ritenuta un fatto noto idoneo a fondare, per presunzione, l’effettiva aggressione denunciata.
Il ricorso in Cassazione
La soccombente ricorre in Cassazione sostenendo l’erroneità della ricostruzione dei fatti, ma senza contestare in modo specifico la violazione delle norme sulle presunzioni (art. 2729 c.c.) né quelle sull’onere della prova (art. 2697 c.c.).
La Corte chiarisce che non è ammissibile un ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura dei fatti, senza dimostrare che il giudice di merito abbia utilizzato presunzioni prive dei requisiti richiesti dalla legge.
Principi sulle presunzioni semplici
Le presunzioni semplici consentono al giudice di risalire da un fatto noto a uno ignoto, ma solo se:
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il fatto noto è preciso, cioè storicamente determinato;
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l’inferenza è grave, ossia altamente probabile;
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gli indizi sono concordanti, cioè convergono in modo univoco (quando sono plurimi).
Chi ricorre in Cassazione deve quindi dimostrare che questi criteri siano stati violati; non è sufficiente dissentire dalla valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
Esito
Poiché la ricorrente non ha censurato correttamente il ragionamento presuntivo adottato dalla Corte d’appello, il ricorso viene rigettato.
La proprietaria del cane aggressore è condannata al pagamento delle spese di lite e del contributo unificato.
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 23 febbraio 2023, n. 5661
(Omissis)
Svolgimento del processo
B.B. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Velletri, A.A. chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall’aggressione del suo cane da parte del cane di proprietà della convenuta, lamentando che il proprio cane era deceduto a causa dell’aggressione e che lei stessa era stata morsa ad una mano. Il Tribunale di Velletri, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1028 del 2017, rigettò la domanda. Su impugnazione della B.B., la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 8563 del 31/12/2021, ha riformato la decisione del primo giudice ed ha accolto la domanda, condannando la A.A. a pagare alla B.B. la somma di Euro 7.405,06 a titolo di danni personali e di Euro 750,77 a titolo di esborsi, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre A.A. con un ricorso su sei motivi.
Resiste con controricorso B.B..
La causa è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380-bis c.p.c..
La proposta di manifesta inammissibilità, e comunque di manifesta infondatezza del ricorso, è stata ritualmente comunicata.
La sola ricorrente ha depositato memoria.
I motivi di ricorso censurano la sentenza d’appello per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione all’art. 116 c.p.c., artt. 1176, 2043, 2236 e 2697 c.c., artt. 41 e 42 c.p. Il terzo motivo è proposto in via subordinata rispetto al secondo e i motivi quinto e sesto sono proposti in via subordinata, rispettivamente, rispetto al quarto e rispetto al quarto e al quinto.
Il quarto e il sesto motivo si riducono a poche righe ciascuno, rispettivamente sette ed otto, e sono manifestamente inammissibili per difetto di specificità, dato che, in particolare, il quarto mezzo si risolve in una petizione di principio e il sesto si limita ad affermare che la Corte territoriale avrebbe errato nell’individuazione del nesso di causalità materiale. I motivi restanti, ossia il primo, il secondo, il terzo e il quinto, si compongono di una serie di richiami di massime di giurisprudenza e contestano, per il resto, in via meramente fattuale, il ragionamento presuntivo della Corte d’Appello di Roma.
La sentenza d’appello ricostruisce i fatti sulla base di una deposizione testimoniale de relato e di un provvedimento amministrativo – successivo all’aggressione del molosso della A.A. ai danni del più piccolo cane della B.B. – non impugnato, che aveva ordinato alla A.A. stessa di portare il cane ad un controllo, ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, art. 86 (regolamento di polizia veterinaria), che prescrive che i cani (e i gatti) che hanno morso persone devono essere sottoposti a osservazione, se del caso domiciliare, qualora non presentino sintomi di rabbia.
Il ragionamento presuntivo effettuato dalla Corte d’Appello di Roma nella sentenza impugnata non risulta adeguatamente contestato, sia in quanto nei motivi di ricorso l’art. 2729 c.c. in tema di presunzioni non è neppure richiamato, se non genericamente a mezzo dell’art. 2697 c.c., sia in quanto (Cass. n. 09054 del 21/03/2022 Rv. 664316 – 01) la critica mossa dalla A.A. si sostanzia in una diversa ricostruzione delle circostanze di fatto o nella prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella applicata dal giudice di merito, e comunque senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate, in favore della parte controricorrente, valutata l’attività processuale espletata, come da dispositivo, e devono essere distratte in favore dell’avvocato Fabio Canestrelli, il quale ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 c.p.c., comma 1.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che liquida in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre C.P.A. e IVA per legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Fabio Canestrelli antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2023



