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Guide per i cittadini

Rosatellum bis: la nuova legge elettorale

Rosatellum bis: la nuova legge elettorale

(a cura del Dott. Marco Martinoia)

Il prossimo 4 marzo 2018, dalle ore 07.00 alle 23.00, i cittadini aventi diritto sono chiamati alle urne per rinnovare i seggi del Parlamento, esprimendo il proprio voto secondo la nuova legge elettorale.

L’11 novembre scorso, infatti, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 3 novembre 2017, n. 165, recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”.

Si tratta del c.d. “Rosatellum bis”, dal nome del deputato relatore, Ettore Rosato.[1]

  • Sistema misto maggioritario – proporzionale

Il nuovo sistema elettorale ha introdotto un sistema misto, proporzionale e maggioritario: elezione di circa due terzi dei parlamentari con sistema proporzionale di lista (386 seggi alla Camera e 193 al Senato) e di circa un terzo con sistema maggioritario in collegi uninominali (232 seggi alla Camera e 116 al Senato) oltre a 12 deputati e 6 senatori che vengono eletti nella circoscrizione estero con le regole previgenti.[2]

Alla Camera la ripartizione dei seggi tra le liste è su base nazionale (suddiviso in 28 circoscrizioni), mentre al Senato su base regionale conformemente alla previsione di cui all’art. 57 Cost..[3]

Sia alla Camera che al Senato i partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi come lista singola o in coalizione (quest’ultima deve essere unica a livello nazionale).

I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali.

Plurinominale – proporzionale di lista

Più seggi in ogni collegio vengono divisi in modo proporzionale ai voti presi dalle coalizioni o dai partiti che hanno superato le soglie di sbarramento.

I candidati della lista proporzionale sono eletti nell’ordine in cui compaiono sulla  scheda elettorale.

Uninominale – maggioritario

In ogni collegio uninominale le coalizioni o i partiti candidano una sola persona.

Il candidato che, in quel collegio, ha ricevuto anche solo un voto più dei suoi avversari viene eletto (sistema inventato storicamente in Gran Bretagna e tuttora molto diffuso in vari Paesi anglosassoni).

In caso di parità è eletto il più giovane per età (art. 77 TU Camera; art. 16 TU Senato).[4]

La nuova legge elettorale permette le candidature multiple: si potrà, quindi, essere candidati in un seggio uninominale e in un massimo di cinque collegi proporzionali.

In caso di elezione in più collegi, il candidato si ritiene eletto nel collegio uninominale, oppure nel collegio proporzionale dove la sua lista ha ottenuto la percentuale minore di voti.

  • Chi vota

Per la Camera (scheda rosa) chi ha già compiuto 18 anni e per il Senato (scheda gialla) solo chi ne ha già compiuti 25.

  • Come è fatta la scheda elettorale

Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto: i modelli delle due schede sono identici sia per la Camera che per il Senato.

Ogni scheda elettorale è divisa in più aree, separate tra loro, ognuna corrispondente ad un partito o ad una coalizione.

Nella parte alta di ciascuna area è inserito un rettangolo con il nome del candidato scelto dal partito o dalla coalizione (al collegio uninominale ogni coalizione deve presentare un solo candidato).

Sotto al rettangolo del candidato, poi, sono riportati, uno o più simboli dei partiti che lo sostengono e, di fianco al contrassegno di ogni partito, si trovano i nomi dei candidati per la lista proporzionale (collegio plurinominale): minimo due e massimo quattro (artt. 31 e 58 TU Camera; artt. 11 e 14 TU Senato).[5]

Sono le singole liste dei candidati dei partiti che a loro volta sostengono il candidato di cui sopra.

(Clicca sulle immagini per ingrandire)

(Fonte: http://www.interno.gov.it/it/speciali/elezioni-2018)

  • Come si vota

Il voto è espresso tracciando un segno sul simbolo del partito preferito.

Il voto così espresso a favore della lista nel collegio plurinominale (proporzionale) viene esteso anche al candidato sostenuto da quel partito (o coalizione) nel collegio uninominale (maggioritario).

Qualora il segno sia tracciato solo sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale, il voto si estende al partito che lo sostiene e, nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto verrà distribuito in maniera corrispondente ai voti già ottenuti singolarmente dai diversi partiti.[6]

L’articolo 59-bis d.P.R. n. 361/1957 (come novellato dall’art.1, comma 21, della legge n.165/2017) specifica altresì che, se l’elettore traccia un segno sul rettangolo del candidato al collegio uninominale ed un segno sul simbolo del partito preferito, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista collegata.

Non è previsto voto disgiunto.

Una volta scelto un candidato uninominale, è possibile scegliere solo e soltanto una delle liste che lo appoggiano: se si traccia un segno sul nominativo del candidato uninominale e un segno su un partito non collegato, il voto è nullo.

Non sono previste preferenze.

La lista dei nomi posta a fianco al simbolo del partito è solo informativa: non si può scegliere a quale candidato della stessa dare il vostro voto; anzi, aggiungendo altri segni sui nomi dei candidati, si rischia di vedere annullato il proprio voto.

Sono, quindi, le segreterie di partito a predeterminare, decidendo l’ordine di lista, chi entra in Parlamento, limitando così il ruolo dell’elettore.[7]

Ogni altro modo difforme di espressione del voto, comunque, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l’intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.[8]

  • Soglie di sbarramento

Le soglie di sbarramento sono del 3% a livello nazionale per le liste singole e del 10% a livello nazionale per le coalizioni (al cui interno almeno una lista deve aver superato il 3% a livello nazionale).

Se una lista che fa parte di una coalizione non riceve il 3% a livello nazionale, non elegge nessun parlamentare: se ottiene però più dell’1%, i voti che ha raccolto vengono distribuiti tra i suoi alleati.

Le liste che non raggiungono neanche l’1%, invece, non portano voti al loro schieramento (sostanzialmente vanno dispersi).

Tuttavia, il candidato che viene eletto in un collegio maggioritario (uninominale) manterrà il suo seggio anche se appartiene ad un partito escluso dalla suddetta ripartizione proporzionale.[9]

Infine, specifiche disposizioni garantiscono le minoranze linguistiche: la soglia prevista è in tal caso pari al 20% a livello regionale o aver eletto almeno due candidati nei collegi uninominali (art. 83 TU Camera; art. 17 TU Senato).

  • Parità di genere (art. 18-bis TU Camera; art. 9 TU Senato)

Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati devono essere collocati, a pena di inammissibilità, secondo un ordine alternato di genere.

Al contempo, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione (a livello nazionale) nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60% con arrotondamento all’unità più prossima.[10]

  • Valutazione complessiva del nuovo sistema elettorale

Il sistema misto, introdotto con la legge in esame, combina collegi uninominali e liste di partito (modello definito Mixed-Member electoral systems).

Esso, da un lato, mira a separare le due componenti (in quanto ciascuna produce effetti suoi propri) e, dall’altro, le connette (mediante il voto unico) con l’obiettivo mediato di “riproporzionalizzare” il risultato finale (come accade in maniera simile anche in Germania).

L’ elemento maggioritario del sistema in esame rafforzerà il partito (o la coalizione) che otterrà la maggioranza relativa dei voti in più collegi uninominali, “strappando”, così, il c.d. premio di maggioranza che ciascun collegio porta con sé.

Il ritorno ai collegi uninominali, inoltre, potrebbe aiutare a ricostituire un rapporto di fiducia fra gli elettori ed i loro rappresentanti.[11]

 

[1] Cfr.“Rosatellum: il testo della nuova legge elettorale in Gazzetta”, in Altalex, 13.11.2017.

[2] Così, M. Olivetti, “Rosatellum bis: la nuova legge elettorale in G.U.”, in Quotidiano giuridico, 13.11.2017.

[3] Sul punto, “Rosatellum: il testo della nuova legge elettorale in Gazzetta”, in Altalex, 13.11.2017.

[4] Cfr. Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Legge 3 novembre 2017, n. 165”, Dossier Camera dei deputati, 27.11.2017.

[5] Si veda, V. Zeppilli, “Elezioni 4 marzo: guida pratica al voto”, in Studio Cataldi il diritto quotidiano, 05.02.2018.

[6] Così, se in un dato collegio uninominale il candidato della coalizione “X” nel collegio sarà collegato alle  liste di “A”, “B” e “C” e se tali liste avranno ottenuto rispettivamente il 60, il 30 e il 10 % dei voti conseguiti complessivamente dalla coalizione “X”, in  tale  collegio, i voti attribuiti solo al candidato del collegio  uninominale saranno ripartiti per quota fra le liste collegate “A”, “B” e “C”, seguendo la divisione  percentuale ottenuta nel collegio dalle liste (60-30-10) – Cfr. M. Olivetti, “Rosatellum bis: la nuova legge elettorale in G.U.”, in Quotidiano giuridico, 13.11.2017.

[7] Sul punto, A. Puthod, “Rosatellum, come funziona la legge elettorale”, in Formiche.net, 21.01.2018.

[8] Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale – Si veda, “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Legge 3 novembre 2017, n. 165”, Dossier Camera dei deputati, 27.11.2017.

[9] Così, V. Zeppilli, “Elezioni 4 marzo: guida pratica al voto”, in Studio Cataldi il diritto quotidiano, 05.02.2018.

[10] Cfr. “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Legge 3 novembre 2017, n. 165”, Dossier Camera dei deputati, 27.11.2017.

[11] Sul punto si veda, M. Olivetti, “Rosatellum bis: la nuova legge elettorale in G.U.”, in Quotidiano giuridico, 13.11.2017.

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