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Lavoro Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 21124/2009 – Differenze retributive e nullità del ricorso nel rito del lavoro

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Differenze retributive e ricorso nel rito del lavoro: requisiti di validità della domanda, valore probatorio delle buste paga e poteri istruttori del giudice.

La Corte di Cassazione chiarisce che la nullità del ricorso introduttivo nel rito del lavoro non deriva da semplici omissioni formali, ma ricorre soltanto quando sia impossibile individuare, attraverso l’esame complessivo dell’atto, l’oggetto della domanda e le relative ragioni. Nelle controversie sulle differenze retributive, la domanda è sufficientemente determinata quando consente al datore di lavoro di comprendere le pretese e difendersi adeguatamente. La Corte riconosce inoltre la possibilità di acquisire buste paga prodotte tardivamente in primo grado, nell’esercizio dei poteri istruttori previsti dall’art. 421 c.p.c., quando risultino utili alla quantificazione dei crediti. Confermata la valutazione delle risultanze contabili, vengono rigettati entrambi i ricorsi, principale e incidentale.

LA VICENDA

Un lavoratore di un’officina chiedeva il pagamento di differenze retributive e ulteriori spettanze maturate durante il rapporto di lavoro. La Corte d’appello di Salerno riduceva a 27.803 euro l’importo riconosciuto in primo grado. Datore di lavoro e dipendente ricorrevano entrambi in Cassazione, contestando la validità della domanda, la valutazione delle prove e la quantificazione dei crediti. La Cassazione rigettava entrambi i ricorsi.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

LAVORO SUBORDINATO – CONTROVERSIE DI LAVORO – RICORSO INTRODUTTIVO – REQUISITI DI DETERMINATEZZA – NULLITÀ – ESAME COMPLESSIVO DELL’ATTO – DIFFERENZE RETRIBUTIVE – PRODUZIONE DOCUMENTALE TARDIVA – POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE – ARTT. 414 E 421 C.P.C.

Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o insufficiente esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto sussiste soltanto quando tali elementi non siano individuabili neppure attraverso l’esame complessivo dell’atto, eventualmente integrato dalla documentazione allegata, con conseguente impossibilità per il convenuto di esercitare compiutamente il diritto di difesa. Nelle controversie aventi a oggetto differenze retributive, la domanda deve ritenersi sufficientemente determinata quando siano indicati gli elementi necessari a identificare il rapporto lavorativo, le spettanze rivendicate e i titoli della pretesa, senza che sia indispensabile la notificazione di un conteggio analitico. La produzione tardiva delle buste paga nel giudizio di primo grado può essere ammessa nell’ambito dei poteri istruttori attribuiti al giudice dall’art. 421 c.p.c., ove la documentazione risulti utile alla quantificazione dei crediti e l’ammissione non comporti violazione di termini perentori o decadenziali. L’adesione del giudice alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio non richiede una motivazione analitica in assenza di contestazioni specifiche idonee a incidere sull’esito della decisione.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza 02/10/2009, n. 21124

(Omissis)

FATTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Salerno, depositato in data 12.3.2001, C.C., premesso di aver svolto attività lavorativa dal 31.1.1987 al 31.3.2000 alle dipendenze di B.S., titolare di officina corrente in (OMISSIS), esponeva che a fronte delle prestazioni lavorative svolte, di cui indicava il numero delle giornate lavorative effettuate per ciascun mese e l’orario lavorativo giornaliero, era stato retribuito con un compenso non conforme alle previsioni del CCNL di categoria, e comunque inadeguato alla quantità e qualità del lavoro svolto.

Chiedeva pertanto la condanna del datore di lavoro alla corresponsione della somma di L. 267.695.852 a titolo di differenze retributive, ratei di 13^, indennità sostitutiva delle ferie e delle festività, lavoro straordinario e trattamento di fine rapporto, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali.

Istauratosi il contraddittorio, il convenuto eccepiva la nullità del ricorso per carenza dei requisiti di cui all’art. 414 c.p.c., l’inapplicabilità del contratto collettivo invocato, e contestava la durata del periodo di lavoro che si sarebbe istaurato solo a decorrere dal 19.7.1991, nonchè l’assunto di controparte circa la non corretta retribuzione; proponeva altresì domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna del ricorrente al pagamento della somma di L. 2.500.000 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso.

Disposta ed espletata consulenza tecnico contabile, con sentenza in data 10.7.2003 il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso e, ritenuto provato il dedotto rapporto di lavoro limitatamente al periodo dal 18.7.1991 al 31.3.2000, ed escluso il compenso per lavoro straordinario e ferie non godute, condannava il convenuto ai pagamento della somma di Euro 44.090,97 a titolo di differenze retributive; rigettava la domanda riconvenzionale.

Avverso tale sentenza proponeva appello il B. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo, nonchè l’accoglimento della domanda riconvenzionale dallo stesso avanzata.

Si costituiva l’appellato contestando la fondatezza delle doglianze espresse dal B., e proponeva appello incidentale per l’accoglimento integrale delle domande avanzate in prime cure.

La Corte di Appello di Salerno, disposta l’integrazione della consulenza d’ufficio espletata nel giudizio di primo grado, con sentenza in data 23.3.2005, in parziale accoglimento dell’appello principale, riduceva la somma posta a carico del datore di lavoro al minore importo di Euro 27.803,00; rigettava l’appello incidentale e compensava tra le parti le spese relative al detto grado del giudizio.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione B. S. con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il lavoratore intimato, che eccepisce altresì l’inammissibilità del ricorso per cassazione per inesistenza del mandato e mancata sottoscrizione dello stesso, e propone a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi di gravame.

DIRITTO

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. dei due ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Col primo motivo di gravame il ricorrente principale lamenta vizio di motivazione (omessa o insufficiente) su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, e violazione in procedendo delle norme di cui agli artt. 112, 115, 116 e 414 c.p.c., in ordine all’interpretazione della domanda quale operazione ermeneutica per la pronuncia su tutta la domanda e sulla nullità dell’atto introduttivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

In particolare rileva il ricorrente che la Corte territoriale non aveva accolto l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dell’oggetto della domanda, per carenza di esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della pretesa economica, ritualmente sollevata dal datore di lavoro nella memoria di costituzione.

Ed invero, una volta accertato che il lavoratore aveva invocato una retribuzione aggiuntiva rispetto alle giornate effettuate e riportate in busta paga ed all’orario svolto parimenti indicato in busta paga, il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell’atto introduttivo perchè privo della indicazione del numero delle giornate eccedenti e dell’orario quotidiano superiore rispetto alle indicazioni risultanti dalle buste paga.

Col secondo motivo di gravame il ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione delle norme che regolano l’onere della prova (art. 2697 c.c.) ed il rito, sia per la corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) sia per la scelta dei mezzi di prova offerti ed esaminati secondo il suo prudente apprezzamento (artt. 115 e 116 c.p.c.), e vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

In particolare rileva il ricorrente che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto al lavoratore delle differenze economiche senza considerare il compenso riportato nelle buste paga sottoscritte dal lavoratore medesimo; il giudice di appello, pur riconoscendo la corrispondenza del trattamento economico dovuto al lavoratore rispetto a quello risultante dalle buste paga rilasciate dal datore di lavoro (che in tal modo aveva adempiuto all’onere allo stesso incombente di provare il compenso corrisposto al dipendente), aveva cionondimeno affermato l’esistenza di un credito a favore del lavoratore medesimo di Euro 25.733,00, senza fornire alcuna giustificazione ai fini della individuazione degli elementi che comportavano una così rilevante integrazione.

Col terzo motivo di gravame il ricorrente principale lamenta violazione delle norme in rito sulla corrispondenza della domanda al pronunciato (art. 112 c.p.c.), sulla valutazione delle prove raccolte (artt. 115 e 116 c.p.c.), e in iudicando (art. 2118 c.c.), in ordine alla riconvenzionale spiegata, e vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In particolare rileva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale, una volta accertato che il lavoratore aveva rassegnato le dimissioni con atto scritto del 14.3.2000 (pervenuto il 31 successivo), aveva escluso il diritto alla chiesta indennità sostitutiva del mancato preavviso per avere la ditta successivamente comunicato che il 7.4.2000 aveva sospeso l’attività.

Il lavoratore intimato, nel controricorso con ricorso incidentale, preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso proposto da controparte per inesistenza del mandato.

Quindi, col primo motivo di gravame il ricorrente incidentale lamenta violazione di legge e falsa applicazione delle norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè vizio di motivazione (omessa, insufficiente e contraddittoria) su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva il ricorrente incidentale che erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto l’ammissibilità della produzione delle buste paga tardivamente eseguita dal convenuto dopo il deposito della CTU effettuata nel giudizio di primo grado, ponendola a fondamento della propria decisione di rideterminazione degli importi allo stesso spettanti, in violazione del disposto dell’art. 416 c.p.c., comma 3.

Col secondo motivo di gravame il ricorrente incidentale lamenta vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ed errore in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, nonchè violazione del principio di difesa e del contraddittorio.

In particolare rileva il ricorrente incidentale che, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del precedente ed assorbente motivo di gravame, la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere le istanze istruttorie formulate in sede di giudizio di merito, a seguito della tardiva produzione da parte del datore di lavoro delle predette buste paga.

Posto ciò, osserva il Collegio che va innanzi tutto esaminata l’eccezione di inesistenza e mancata sottoscrizione del mandato relativo al presente giudizio di cassazione, sollevata dal controricorrente.

L’eccezione è infondata.

Osserva in proposito il Collegio che l’ampio contenuto della disposizione di cui all’art. 83 c.p.c., comma 3, secondo cui la procura speciale può essere apposta “in calce o a margine” dell’atto cui si riferisce, rende evidente che, ai fini del valido conferimento della procura speciale alla lite, costituisce condizione necessaria e sufficiente che, alla stregua del complessivo contesto dell’atto, risulti in maniera non equivoca la volontà della parte di rilasciare quel mandato al proprio difensore in relazione a quello specifico atto, e la volontà del difensore di accettare tale mandato, che si manifesta attraverso l’autenticazione della firma apposta dalla parte predetta.

Siffatta volontà emerge chiaramente nel caso di specie non potendosi trarre alcun argomento in senso contrario dalla posizione della firma predetta, in parte sfalsata rispetto alla procura riportata a margine del foglio, dovendosi ritenere senz’altro non corretta la apodittica affermazione dell’intimato circa la assoluta inidoneità di tale firma, in quanto svincolata dal mandato, a far ritenere il conferimento di valida procura.

Posto ciò, rileva il Collegio che il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Devesi sul punto rilevare che nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo, per mancata indicazione degli elementi indicati nell’art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, non deriva dalla sola omessa indicazione da un punto di vista formale di tali elementi, ma richiede che l’individuazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda giudiziale sia impossibile anche attraverso l’esame complessivo dell’atto (in tal senso, Cass. SS.UU., 18.11.2007 n. 24657; Cass. sez. lav., 28.5.2008 n. 13989;

Cass. sez. lav., 10.10.2007 n. 21239; Cass. sez. lav., 16.1.2007 n. 820; Cass. sez. lav., 15.12.2006 n. 26892; Cass. sez. lav., 27.8.2004 n. 17076; Cass. sez. lav., 6.2.2004 n. 2304; Cass. sez. lav., 7.3.2000 n. 2572; Cass. sez. lav., 13.11.2001 n. 14090; Cass. sez. lav., 7.5.2002 n. 6501; Cass. sez. lav., 13.6.2005 n. 12636); e devesi altresì rilevare che la valutazione circa la mancata determinazione, nel ricorso introduttivo, dell’oggetto della domanda o la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, ravvisabili solo quando attraverso l’esame complessivo dell’atto sia impossibile l’individuazione esatta della pretesa dell’attore ed il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa, implica una interpretazione dell’atto introduttivo della lite riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione, il che comporta l’esame non del ricorso introduttivo ma delle ragioni esposte nella sentenza impugnata per affermare che il ricorso stesso sia o meno affetto dal vizio denunciato (v., tra le altre, Cass. sez. lav., 13.6.2005 n. 12636; Cass. sez. lav.,16.1.2007 n. 820).

Nel caso di specie la Corte d’appello, con motivazione congrua e corretta sul versante logico e giuridico, che non può quindi essere oggetto di alcuna censura in questa sede, ha ritenuto l’atto introduttivo rispettoso dei canoni di precisione e specificazione del petitum e della causa petendi, evidenziando che il ricorrente, “nel dedurre la percezione di un trattamento economico in misura inferiore a quello risultante dalle buste paga, ha anche indicato le prove poste a sostegno della pretesa, prima ancora che il convenuto contestasse la circostanza”, e precisando che “la mancata indicazione nel ricorso introduttivo, tra le prove offerte, delle più volte menzionate buste paga non riveste, ai fini del soddisfacimento delle esigenze poste dall’art. 414 c.p.c., alcuna valenza processuale”; ed ha altresì rilevato che, “trattandosi di documentazione in possesso anche del B., questi ha potuto sin dall’inizio verificare la correttezza dei conteggi allegati al ricorso e, in particolare, la mancata coincidenza tra quanto registrato sulle buste paga e quanto asseritamente ricevuto dal lavoratore”.

Sul punto questa Corte ha avuto modo di rilevare che “per aversi nullità dell’atto introduttivo per mancata determinazione dell’oggetto della domanda e/o mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali essa è fondata, è necessario che risulti impossibile l’individuazione di tali elementi attraverso l’esame complessivo dell’atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso” (Cass. sez. lav., 13.6.2005 n 12636; conforme, Cass. sez. lav., 9.8.2003 n. 12059); rifacendosi in tal modo a quell’indirizzo giurisprudenziale già in precedenza espresso secondo cui “la nullità deve essere esclusa ove con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l’attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l’orario di lavoro, l’inquadramento ricevuto e la somma complessiva pretesa ed i titoli posti a fondamento, restando irrilevante la mancata notifica dell’analitico conteggio (Cass. 30 dicembre 1994 n. 11318)” (Cass. sez. lav., 29.1.1999 n. 817).

Non può pertanto dubitarsi che il ricorrente abbia sufficientemente adempiuto agli oneri imposti dall’art. 414 c.p.c. la cui ratio è quella di assicurare l’effettività del contraddittorio e di consentire alla controparte l’individuazione del contenuto della domanda, sia con riferimento al petitum che alla causa petendi, e di svolgere quindi adeguatamente le proprie difese.

Del pari infondato è il secondo motivo di gravame.

Ed invero, in ordine ai rilievi concernenti la ripartizione dell’onere della prova, osserva il Collegio che deve ravvisarsi una evidente carenza di interesse in capo al ricorrente, avendo in realtà la Corte territoriale ritenuto la ammissibilità delle buste paga dallo stesso prodotte, pervenendo alla conclusione della corrispondenza del trattamento economico richiesto dal lavoratore rispetto a quello risultante dalle buste paga rilasciate dal datore di lavoro, il quale in tal modo aveva adempiuto all’onere allo stesso incombente di provare il compenso corrisposto al dipendente.

In ordine all’ulteriore rilievo concernente la dedotta erronea affermazione da parte della Corte territoriale circa l’esistenza di un credito a favore del lavoratore medesimo di Euro 25.733,00, senza fornire alcuna argomentazione al fine della individuazione degli elementi che comportavano una così rilevante integrazione, osserva il Collegio che in realtà la Corte territoriale si è rifatta ai conteggi esposti dal Consulente tecnico d’ufficio nominato nel suddetto grado del giudizio, il quale aveva rilevato che in base ai titoli posti a fondamento della richiesta azionata dal ricorrente (retribuzioni ordinarie, festività e 13^ mensilità), al lavoratore competeva nel periodo riconosciuto, sulla base delle previsioni contrattuali di settore, l’importo di Euro 97.149,30, mentre l’importo corrisposto, per come emergeva dalle predette buste paga, era di Euro 71.416,32, con una differenza a credito di Euro 25.733,00.

In ordine al lamentato vizio di carenza di motivazione osserva il Collegio che i rilievi mossi dal ricorrente involgono in realtà la valutazione di specifiche questioni di fatto, valutazione non consentita in sede di giudizio di legittimità. Ciò in quanto il controllo di legittimità demandato a questa Corte non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma si estrinseca nella verifica, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, dell’esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, cui è appunto riservato l’apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova acquisiti al processo.

Ora, è pur vero che quando il giudice del merito si basa sulle conclusioni dell’ausiliario, gli eventuali errori e lacune della consulenza si riverberano sulla sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione; ma perchè ciò possa verificarsi è necessario che si tratti di affermazioni illogiche o tecnicamente errate. E pertanto in tal caso occorre che la parte evidenzi siffatte illogicità o deficienze, atte a far ritenere la sussistenza del dedotto vizio di motivazione.

E’ consolidato invero nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, mentre non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando te critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (v., tra le altre, Cass., sent.

n. 26694 del 2006)” (Cass. sez. 1, 28.5.2008 n. 14042; in senso conforme, Cass. sez. 3, 13.1.2005 n. 564; Cass. sez. lav., 16.6.2001 n. 8165).

Nel caso di specie nessuna censura in tal senso è stata mossa dal ricorrente nel proposto gravame, e pertanto il ricorso, sotto tale profilo, non può trovare accoglimento.

E’ infine infondato il terzo motivo del ricorso principale apparendo corretta la motivazione della Corte territoriale, ove si osservi che il datore di lavoro, con la comunicazione del 7.4.2000 alla competente Sezione Circoscrizionale di cessazione dell’attività, aveva dimostrato in buona sostanza la mancanza di interesse alla prestazione lavorativa da parte del dipendente.

Per quel che riguarda il primo motivo del ricorso incidentale, concernente l’erroneo rigetto da parte della Corte di appello del motivo di gravame avente ad oggetto l’ammissione da parte del primo giudice della produzione delle buste paga tardivamente prodotte dal datore di lavoro dopo il deposito della relazione di consulenza d’ufficio effettuata nel giudizio di primo grado, ritiene il Collegio che lo stesso non possa trovare accoglimento.

In proposito va invero evidenziato che la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte del 20.4.2005 n. 8203, richiamata dal lavoratore ricorrente, si riferisce alla produzione di documenti in grado di appello, ponendo il principio della inammissibilità di nuovi mezzi di prova nel suddetto grado.

E la pronuncia suddetta ha altresì posto in rilievo che “a sostegno della rigorosità dell’indirizzo in esame, è stato evidenziato come non a caso il codice di rito non richiami, nella disciplina del giudizio d’appello, la disposizione dell’art. 184 sulla facoltà del giudice di primo grado di concedere un ulteriore termine (dopo la costituzione delle parti) per la produzione dei documenti, atteso che l’esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento (secondo lo spirito della riforma del 1990) si accentua in sede di impugnazione (cfr. Cass. 2 aprile 2004 n. 6528 cit.)”.

Nel caso di specie ci muoviamo invece nell’ambito della disposizione di cui all’art. 421 c.p.c., nell’ottica di un giusto contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità reale, alla stregua del quale la Corte territoriale ha ritenuto l’ammissibilità della produzione in questione sotto il profilo che le predette buste paga costituivano documentazione certamente utile ai fini della quantificazione delle spettanze reclamate.

Deve ritenersi pertanto che la Corte territoriale abbia fornito una corretta e coerente motivazione della propria decisione, non in contrasto con i principi codicistici che regolano l’assunzione delle prove nel giudizio di primo grado, e senza alcuna violazione della dinamica processuale sotto il profilo del mancato rispetto di termini perentori o decadenziali, di talchè il suddetto motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

Ad analoga conclusione ritiene il Collegio di dover pervenire per quel che riguarda il secondo motivo del predetto ricorso incidentale, ove si osservi che l’omessa motivazione circa la reiezione delle istanze di ammissione di mezzi istruttori non assume rilievo allorchè, dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza, possa argomentarsi la inconducenza e quindi la irrilevanza delle prove dedotte (Cass. sez. lav., 2.4.2004 n. 6570).

E nel caso di specie la Corte d’appello ha dato ampia contezza dei motivi (con indicazione dei testi escussi e, in sintesi, delle dichiarazioni rese) per cui, in esito alla compiuta istruttoria, non risultava in alcun modo provata la corresponsione di un trattamento economico diverso ed inferiore rispetto a quello emergente dalle buste paga.

Neanche il detto motivo di gravame può pertanto trovare accoglimento.

Sussistono giusti motivi, in considerazione del rigetto di entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, proposti, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2009

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