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Contratti Lavoro Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 17614/2009 – Contratto di agenzia: deroga tacita al diritto di esclusiva e provvigioni indirette

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Contratto di agenzia: il diritto di esclusiva può essere derogato anche mediante accordi taciti desumibili dal comportamento delle parti durante il rapporto.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17614 del 29 luglio 2009, ha chiarito che il diritto di esclusiva nel contratto di agenzia, previsto dall’art. 1743 c.c., costituisce un elemento naturale e non essenziale del rapporto contrattuale. Le parti possono quindi derogare all’esclusiva mediante accordo espresso oppure manifestazione tacita di volontà, desumibile dal comportamento tenuto durante l’esecuzione del contratto. La presenza di altri agenti nella zona assegnata può comprovare l’esistenza di un accordo derogatorio. La Corte ha inoltre confermato la responsabilità dell’agente per attività concorrenziale svolta durante il rapporto, ritenendo legittimo il risarcimento riconosciuto alla società preponente. Il ricorso dell’agente è stato integralmente rigettato.

LA VICENDA

Un agente commerciale contestava alla società preponente il mancato pagamento delle provvigioni indirette derivanti dall’esclusiva territoriale e la quantificazione delle indennità di fine rapporto. La società aveva ottenuto il risarcimento dei danni per attività concorrenziale svolta dall’agente durante il mandato. La Cassazione ha confermato la deroga tacita all’esclusiva e il risarcimento, rigettando il ricorso.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

AGENZIA – Contratto di agenzia – Diritto di esclusiva – Natura di elemento naturale del contratto – Derogabilità mediante accordo espresso o tacito – Comportamento delle parti – Rilevanza – Art. 1743 c.c.

Nel contratto di agenzia, il diritto di esclusiva previsto dall’art. 1743 c.c. costituisce un elemento naturale e non essenziale del contratto, sicché può essere derogato dalle parti mediante clausola espressa ovvero manifestazione tacita di volontà, desumibile dal comportamento tenuto dalle stesse sia al momento della conclusione del contratto sia durante la sua esecuzione. La contemporanea operatività di altri agenti nella zona contrattualmente assegnata, conosciuta e accettata dall’agente interessato, può costituire elemento probatorio dell’intervenuta deroga all’esclusiva, con conseguente esclusione del diritto alle provvigioni indirette sugli affari conclusi nella medesima zona.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza 29/07/2009, n. 17614

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Trento confermava la statuizione di primo grado, con cui C.B. era stato condannato a pagare alla societa’ HTM srl la somma di Euro 6.641,80 con interessi. Con detta sentenza era stato riconosciuto il diritto del C. a percepire Euro 4.179,60 per provvigioni maturate sulle vendite effettuate alla ditta Edil Bertoldi, Euro 4.178,60 a titolo di indennita’ di fine rapporto, era stato riconosciuto altresi’ il diritto della societa’ al risarcimento dei danni per l’attivita’ di concorrenza sleale svolta dal C. ed, effettuata la compensazione tra le due somme, il C. era stato condannato al pagamento della differenza, pari ad Euro 6.641,80.

I Giudici d’appello disattendevano le censure mosse dall’agente al mancato riconoscimento del diritto alle provvigioni per la zona di esclusiva assegnatagli in (OMISSIS), sul rilievo che il regime delle provvigioni indirette per il periodo maggio 1994 – ottobre 1996 era stato oggetto di accordo verbale, secondo il quale, a detta dei testi, nella zona di (OMISSIS) avrebbero operato anche altri due agenti, e, per gli anni 99 – 2000 un altro agente, mentre il C. era stato abilitato ad operare anche nella zona di (OMISSIS) che non era di sua pertinenza, per cui la clausola del mandato conferitogli il (OMISSIS), in cui il C. era stato nominato agente monomandatario in esclusiva per la provincia di (OMISSIS), era stata sostanzialmente vanificata dall’accordo orale.

La Corte rigettava anche la eccezione di inattendibilita’ dei testi che avevano riferito detta circostanza, sul rilievo che non era dimostrato che un M. fosse socio al 10% della societa’ preponente e che era irrilevante che il teste T. fosse figlio di uno dei soci, rilevando che in ogni caso le dichiarazioni di costoro erano analoghe a quelle rese dal teste F., della cui attendibilita’ nessuno aveva mai dubitato. Soggiungeva la Corte territoriale che la regola generale per cui l’agente, nella zona assegnatagli, ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente, puo’ ben essere derogata dall’accordo tra le parti. Nella specie, tale accordo derogatorio preesisteva al mandato conferito il (OMISSIS), operando altri agenti nella zona di esclusiva, come il C. ben sapeva avendo loro offerto la sua collaborazione. Ne’ si trattava di patti aggiunti e contrari al contratto scritto, per cui correttamente il primo Giudice aveva ammesso le prove testimoniali sul punto, perche’ i medesimi agenti operavano prima ancora della conclusione del contratto ed i patti erano giustificati dal fatto che il C. operava anche nel settore di (OMISSIS).

Irrilevanti erano invece le prove dedotte dal C. con il ricorso introduttivo ed era infondata la censura relativa alla mancata attribuzione dell’indennita’ sostitutiva del preavviso, giacche’ questa voce non era stata richiesta, e non ne era stato precisato l’ammontare, non potendosi ritenerla inclusa implicitamente nella formulazione del capitolo di prova in cui si faceva riferimento alla necessita’ di interrompere il rapporto di agenzia per gravi e scorretti comportamenti della societa’ preponente. Era poi generica la censura proposta avverso la somma liquidata per indennita’ di fine rapporto, che era stata determinata dal CTU in applicazione del vigente AEC. Parimenti infondata era la pretesa relativa alle provvigioni maturate e non pagate per l’anno 2002, in quanto il preponente aveva si’ riconosciuto di dovere a tal titolo Euro 1.965,95, ma era poi risultata la erogazione per quell’anno di provvigioni in misura superiore, per cui l’importo era stato assorbito dalle maggiori somme quantificate dal CTU. Quanto all’accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla proponente per concorrenza sleale, il primo Giudice aveva accertato che la Fides e la Toffali Macchine, con cui il C. aveva lavorato in costanza del rapporto di agenzia, commercializzavano lo stesso prodotto della preponente, ossia macchine movimento terra, per cui la differenza di alcuni particolari di quei modelli, non faceva venire meno la concorrenza, avendo il C. fatturato per provvigioni relative a clienti che erano stati della preponente, mentre il richiamo valorizzato dal C. alla deposizione del teste P. era irrilevante in quanto riguardante un episodio isolato, che non smentiva le dichiarazioni di opposto tenore dei testi St. e H..

Avverso detta sentenza il C. propone ricorso con nove motivi.

Resiste la HTM srl con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rigettata la eccezione di inammissibilita’ del ricorso, non essendo applicabile l’art. 366 bis c.p.c. giacche’ la sentenza e’ anteriore al 2 marzo 2006. Non rileva poi che le medesime doglianze fossero state svolte anche in appello, giacche’ nel ricorso vi e’ una chiara critica alla sentenza di secondo grado.

Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 420 e 421 c.p.c. e del diritto alla prova, affermandosi che la istruttoria era stata condotta a senso unico, essendo stata rigettata la istanza di ammissione delle prove sui capitoli da lui formulati, e la sentenza impugnata avrebbe confermato quella di primo grado, in cui il Giudice aveva omesso di invitare le parti a precisare o emendare le proprie istanze istruttorie, come avrebbe dovuto fare, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’.

Il motivo non merita accoglimento.

La censura infatti e’ completamente generica, perche’ non si indica quali istanze istruttorie il giudice avrebbe dovuto far precisare e, quanto ai capitoli di prova dedotti e non ammessi, gli stessi vertono su fatti pacifici. Peraltro per il calcolo delle provvigioni fu disposta la CTU e, quanto alla risoluzione del rapporto, si invoca la colpa del preponente senza precisare i fatti da addebitare, di talche’ il capitolo di prova era formulato in modo tale da deferire al teste un giudizio, ed era quindi inammissibile.

Con il secondo motivo si assume violazione degli artt. 1321, 1326 e 1742 c.c. perche’ la sentenza impugnata aveva ritenuto vincolante l’accordo che negava l’esclusiva, ancorche’ concluso prima della stipulazione del contratto scritto nel (OMISSIS), in cui invece la esclusiva era prevista, cosi’ violando le norme in materia di successione dei contratti.

Con il terzo motivo ci si duole ancora della negazione dell’esclusiva nella zona del (OMISSIS), per violazione dell’art. 421 c.p.c., degli artt. 2722 e 1742 c.c. e dell’art. 2 dell’AEC del 1998.

Con il quarto mezzo si lamenta ancora della negazione della esclusiva nella zona del (OMISSIS), violazione dell’art. 116 c.p.c. e difetto di motivazione, perche’ sarebbero inconsistenti le prove attestanti l’esistenza di altri agenti incaricati per la zona del (OMISSIS), e quindi non si potrebbe trarre da esse la prova sulla deroga al diritto di esclusiva pattuita nel contratto del (OMISSIS).

Con il quinto mezzo si denunzia violazione dell’art. 246 c.p.c. e difetto di motivazione, stante la incapacita’ del teste M. socio non solo della HTM dal 1996 ma anche della IMS snc, circostanza dimostrata, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, dal fatto che HTM e’ l’acronimo di H., T. e M., tutti soci quindi della controparte.

Il teste Tr.An. era poi, non solo magazziniere della IMS, ma anche figlio del socio T.A. detentore del 45% delle quote della societa’; detto teste aveva peraltro riferito di avere sentito solo parlare del patto di non esclusiva. Ne’ si poteva sostenere, contrariamente a quanto affermato dai Giudici d’appello, che fosse di analogo tenore la deposizione resa dal teste F. W., perche’ questi nulla aveva detto sul patto di esclusiva, essendosi limitato ad affermare che forse vi era un’altra persona, tra il 2000 ed il 2001 che faceva il rappresentante per la societa’ HTM. Con il sesto motivo si denunzia violazione dell’art. 2967 c.c. e dell’art. 116 c.p.c.. ed illogicita’ della motivazione, per avere la sentenza affermato che esso C. non aveva predisposto alcuna autonoma organizzazione volta a promuovere gli affari con HTM. Ne’ i Giudici d’appello avrebbero considerato i risultati straordinari ottenuti nella zona del (OMISSIS).

Detti motivi, dal secondo al sesto, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, non sono fondati.

Va premesso che, secondo il costante orientamento di questa Corte (tra le tante Cass. n. 3547 del 15 aprile 1994) il vizio di motivazione come causa di annullamento della sentenza puo’ consistere o nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione, o nell’attribuzione, a taluno degli elementi emersi in corso di causa, di un significato fuori del senso comune o del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto, o nell’assoluta incompatibilita’ razionale dei vari elementi di causa, ovvero ancora la mancata valutazione di una circostanza decisiva, emergente dalle prove raccolte. Ne consegue che non puo’ essere considerato vizio della motivazione la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, od un miglior coordinamento dei dati od un loro collegamento piu’ opportuno e piu’ appagante, in quanto tutto cio’ rimane all’interno della possibilita’ di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalita’, ed essendo frutto di una analisi completa, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare, non si rilevano vizi logici ne’ giuridici nella affermazione dei Giudici di merito per cui la clausola di esclusiva che figurava nel contratto era stata modificata e annullata dalle intese orali, come dimostrato dal fatto che tre testimoni (di cui uno sicuramente indifferente) avevano riferito che, nella zona di pretesa esclusiva, lavoravano anche altri agenti, C. e Po. che trattavano affari in (OMISSIS) per le ditte edili che il C. non seguiva, cosi’ dimostrando che l’esclusiva non vi era.

Non vi e’ violazione delle norme sulla successione dei contratti, giacche’ questo patto di eliminazione dell’esclusiva era intervenuto dopo la conclusione e a modifica del patto scritto. La argomentazione e’ conforme alla giurisprudenza di legittimita’ per cui (Cass. n. 21073 del 9 ottobre 2007) il diritto di esclusiva previsto dall’art. 1743 c.c. e’ elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia e, quindi, puo’ essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa ovvero di una tacita manifestazione di volonta’, desumibile dal comportamento tenuto dalle stesse parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione.

D’altra parte e’ peculiare il fatto stesso che le provvigioni indirette non fossero state corrisposte, ne’, sembra, richieste, nel corso del lungo rapporto, e solo al suo termine l’agente si sia indotto a pretenderle.

Piu’ specificamente sul terzo motivo, non vi e’ dubbio che il giudice poteva ammettere le prove atte a dimostrare la negazione della clausola di esclusiva, essendosi ritenuto (Cass. n. 17333 del 25 agosto 1995 e n. 11926 del 26 giugno 2004) che l’art. 421 c.p.c., comma 2, prima parte, nell’attribuire al giudice del lavoro la responsabilita’ e il potere di ammettere d’ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal c.c., si riferisce non ai requisiti di forma previsti dal c.c. per alcuni tipi di contratti (sia “ad substantiam” che “ad probationem”), ma ai limiti fissati da detto codice alla prova testimoniale, in via generale, negli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c..

Non valgono a determinare l’annullamento della sentenza neppure le censure di cui al quarto e quinto motivo, con cui sostanzialmente ci si duole dell’apprezzamento delle prove compiuto dai Giudici di merito, per cui le doglianze sono inammissibili. La sentenza impugnata non ha infatti trascurato nessuno degli elementi che con il ricorso si sottolineano, in particolare ha attribuito rilevanza alle deposizioni testimoniali concordi dei tre testi, di cui uno sicuramente indifferente, il quale pure aveva riferito della esistenza di altro agente nella zona di pretesa esclusiva, cosi’ dimostrando la pattuizione orale sulla eliminazione della clausola di esclusiva. La conclusione puo’ non essere appagante, ma cio’, come detto, rientra nel potere di apprezzamento dei giudici di merito e non si configura come errore che possa condurre all’annullamento della sentenza.

Con il sesto mezzo si ascrive alla sentenza una argomentazione che invero in essa non figura, e cioe’ che esso ricorrente non aveva predisposto alcuna organizzazione autonoma volta a promuovere gli affari della preponente. Irrilevante e’ poi la censura relativa al conseguimento di ottimi risultati da parte sua.

Con il settimo motivo si denunzia violazione dell’art. 1742 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., nonche’ difetto di motivazione in relazione alla ritenuta violazione del patto di non concorrenza, perche’ egli non avrebbe mai lavorato in concorrenza, ma avrebbe sempre servito i clienti di HTM, fornendo loro, quando la preponente non aveva il macchinario richiesto, quello di altri fornitori, fidelizzando in tal modo i clienti medesimi. Il che era dimostrato dalla deposizione del teste P.. Si contesta poi nel motivo la esistenza e la misura del danno riconosciuto.

Anche questo motivo e’ infondato, non essendo rilevabili vizi nella affermazione della sentenza impugnata sulla violazione del patto di non concorrenza, competendo la interpretazione e l’apprezzamento dei fatti ai giudici di merito. Generiche sono poi le censure sulla esistenza e misura dei danni attribuiti alla preponente.

Con l’ottavo motivo si denunzia violazione dell’art. 1751 c.c. in relazione al computo della indennita’ di fine rapporto, omessa istruttoria e mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perche’ il riferimento; fatto in ricorso alla cessazione del rapporto per colpa della preponente, comportava il computo, nella indennita’ di fine rapporto, anche della indennita’ sostitutiva del preavviso.

La censura e’ infondata perche’ la domanda volta all’indennita’ sostitutiva del preavviso e’ stata ritenuta non articolata nel ricorso introduttivo, in cui della stessa non e’ traccia e non potendo essere desunta dal riferimento alla colpa della societa’ in ordine alla cessazione del rapporto.

Patimenti infondato e’ il nono e ultimo motivo, giacche’ la societa’ ebbe a riconoscere il diritto al saldo provvigioni, ma la sentenza ha affermato che detta stessa somma era stata poi pagata.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

La complessita’ delle questioni giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2009

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