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Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Società

Cass. Civ. n. 23554/2008 – Convivenza more uxorio e intestazione fiduciaria di quote societarie: prova del pactum fiduciae e comproprietà dei beni

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

La convivenza e il finanziamento di beni societari non provano l’intestazione fiduciaria delle quote: occorre dimostrare l’accordo di ritrasferimento. I beni mobili acquistati con fondi comuni possono invece appartenere a entrambi i conviventi.

La Corte di Cassazione chiarisce che, nell’ambito di una convivenza more uxorio, l’intestazione di quote societarie a uno dei conviventi può essere qualificata come fiduciaria soltanto quando sia provata l’esistenza di un pactum fiduciae anteriore o contestuale all’acquisto delle partecipazioni, comprensivo dell’obbligo di ritrasferimento. La provenienza delle risorse economiche, la gestione comune degli affari e il finanziamento degli immobili societari non sono sufficienti, da soli, a dimostrare l’accordo fiduciario. Le dichiarazioni scritte di terzi hanno valore meramente indiziario e possono perdere rilevanza probatoria se non confermate in giudizio. Quanto ai beni mobili acquistati mediante un conto corrente cointestato, trova applicazione, in assenza di prova contraria, la presunzione di comproprietà derivante dalla comunanza dei fondi. La Suprema Corte conferma la decisione di merito, rigettando entrambi i ricorsi.

LA VICENDA

Dopo quasi vent’anni di convivenza, un uomo rivendicava la titolarità di quote societarie intestate all’ex compagna, sostenendo di aver finanziato la costituzione della società e l’acquisto degli immobili. La Corte d’appello escludeva la prova dell’accordo fiduciario, riconoscendogli invece il 50% della proprietà di determinati beni mobili acquistati con denaro comune. La Cassazione confermava entrambe le statuizioni.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

SOCIETÀ – Quote sociali – Intestazione fiduciaria – Interposizione reale di persona – Pactum fiduciae – Onere della prova – Convivenza more uxorio – Provenienza delle risorse economiche – Insufficienza – Dichiarazioni stragiudiziali di terzi – Valore indiziario – Beni mobili acquistati con fondi cointestati – Presunzione di comproprietà.

In tema di intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie mediante interposizione reale di persona, colui che agisce per ottenere il ritrasferimento delle quote ha l’onere di dimostrare l’esistenza di un pactum fiduciae anteriore o contestuale all’acquisto, dal quale risulti l’obbligo del fiduciario di ritrasferire i diritti acquisiti. La prova della provenienza delle somme impiegate per la costituzione della società, per l’acquisto degli immobili o per il loro mantenimento non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l’accordo fiduciario, specialmente quando tra le parti sia intercorsa una prolungata comunanza di vita, lavoro e interessi economici. Le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei al rapporto sostanziale hanno valore meramente indiziario e non costituiscono prova piena, potendo perdere rilevanza quando non siano confermate in sede testimoniale. Quanto ai beni mobili acquistati con denaro proveniente da un conto corrente cointestato, la presunzione di contitolarità dei fondi, prevista dall’art. 1298 c.c., può concorrere a fondare l’accertamento della comproprietà dei beni acquistati, in assenza di elementi contrari.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione I, Sentenza 12/09/2008, n. 23554

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per sequestro conservativo avanti al Tribunale di Pordenone C.A., premesso di aver convissuto more uxorio dal 1973 al 1991 con L.A., esponeva di aver costituito “per preservare i propri averi da possibili disavventure finanziarie” una società in nome collettivo, la Falena s.n.c, con quote fittiziamente intestate in ragione del 99% alla L. e per l’1% ad esso C. e che tale 1% era stato successivamente simulatamente trasferito a P.M.H., figlia della L. e studentessa, che con dichiarazione 23.9.1991 aveva poi riconosciuto il carattere simulato della cessione e la natura fittizia dell’intestazione alla madre del 49% delle quote. Aggiungeva ancora il C. che alla Falena s.n.c. erano stati intestati diversi immobili, acquistati con denaro del C. stesso e che, terminata la quasi ventennale convivenza con la L., egli non aveva domandato la restituzione dell’intero compendio immobiliare, ma per ragioni di equità del 50%, equiparando la convivenza ad un matrimonio in regime di comunione dei beni. La L. si era rifiutata e stava per alienare l’intero patrimonio immobiliare per fare ritorno in (OMISSIS). Il Presidente del Tribunale di Pordenone autorizzava con decreto inaudita altera parte il sequestro conservativo del 50% delle quote della Falena s.n.c. e degli immobili.

Il C. proponeva domanda di convalida del sequestro nei confronti della L. e della Falena s.n.c.. Domandava inoltre accertarsi che tutti i beni mobili ed immobili erano di esclusiva proprietà di esso C. e condannarsi la L., anche quale amministratrice unica della Falena s.n.c. alla restituzione, ed in difetto, al pagamento del controvalore. Chiedeva ancora dichiararsi che tutte le quote della Falena erano simulatamente intestate alla L., essendo invece di esclusiva proprietà del C..

Nel costituirsi in giudizio la L. sosteneva che il C. le aveva assicurato che se essa avesse collaborato e si fosse associata alle sue imprese, i risultati economico-patrimoniali sarebbero stati comuni. Affermava di aver fattivamente collaborato; negava ogni intestazione fittizia di beni e/o quote e, precisato che la collaborazione con il C. aveva investito la costituzione di altre società, chiedeva la condanna del C., in via riconvenzionale, al pagamento del 50% della differenza tra il valore dei cespiti relativi alla Falena rispetto al complesso dei beni e quote di altre società intestate al C..

Nel precisare le conclusioni avanti al Tribunale di Pordenone il C. domandava l’accertamento della natura fiduciaria del negozio di intestazione alla L. del 99% delle quote della Falena; la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. che producesse gli effetti del contratto di ritrasferimento delle quote dalla L. al C.; l’accertamento che i beni mobili di cui all’elenco allegato al ricorso per sequestro erano di esclusiva proprietà di esso C., con conseguente condanna della L. alla restituzione o, in subordine, al pagamento del controvalore. Il Tribunale di Pordenone con sentenza non definitiva qualificava la domanda attorea come domanda di accertamento della sussistenza di negozio fiduciario stipulato mediante interposizione reale di persona e la respingeva in quanto il diritto alla retrocessione delle quote era ormai prescritto. Ancora il Tribunale dichiarava inammissibile la riconvenzionale proposta dalla L.. Con separata ordinanza il Tribunale disponeva la prosecuzione del giudizio per consentire all’attore la prova del negozio fiduciario.

L’appello contro la sentenza non definitiva proposto dal C. e l’appello incidentale della L. erano respinti dalla Corte d’appello di Trieste con sentenza 545/99. La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso del C., cassando la sentenza impugnata in parte qua, e rimetteva gli atti al giudice di rinvio.

Nelle more il Tribunale di Pordenone pronunciava sentenza definitiva 18.5.2000 con cui accertava l’inesistenza del negozio fiduciario e la titolarità esclusiva delle quote della Falena s.n.c. in capo alla L., anche per quanto concerneva i relativi beni intestati alla società. Accertava che i beni mobili rivendicati dal C. erano per il 50% di proprietà della L. e per il 50% di proprietà del C..

L. e Falena s.n.c. proponevano appello avverso il secondo capo della sentenza in parola. Il C. proponeva appello incidentale.

La Corte d’appello di Trieste con sentenza 2.9.2004, dopo che la causa era stata rimessa in istruttoria per l’esperimento della prova testimoniale dedotta dal C., pronunciava sulla natura fiduciaria del negozio di intestazione di quote societarie della Falena s.n.c. e sulla domanda di accertamento della proprietà dei beni mobili.

Osservava che la domanda dell’attore era stata qualificata dalla sentenza non definitiva del Tribunale di Pordenone quale domanda di accertamento dell’esistenza di negozio fiduciario e che, di conseguenza, il C. avrebbe dovuto provare l’esistenza di un pactum fiduciae, antecedente o contemporaneo alla costituzione della s.n.c. Falena in base al quale, acquistati dalla L. i diritti derivanti dal contratto e quindi, trattandosi di interposizione reale, la titolarità del 99% delle quote sociali, costei si sarebbe obbligata a ritrasferire all’interponente C. i diritti acquisiti nell’operazione.

Tale prova non era stata data perchè le dichiarazioni rese dalla L. in sede d’interrogatorio di P.G. non costituivano confessione dell’esistenza del pactum fiduciae, essendosi la controricorrente limitata a dichiarare che sin dall’inizio della convivenza le parti avevano stabilito che i proventi della loro attività sarebbero stati gestiti in modo da assicurare una situazione patrimoniale paritaria.

La dichiarazione della P.H., se assumeva carattere confessorio dell’intestazione fiduciaria della quota dell’1% a lei intestato, non aveva analogo valore per quanto riguardava le quote della madre, tanto più che la P., sentita come teste, aveva affermato di non essere in grado nè di esserlo stato in precedenza di affermare la fittizietà dell’intestazione. La dichiarazione scritta della P. era pertanto priva di ogni valore probatorio.

Quanto alla prova presuntiva, gli elementi allegati dal C., in primo luogo in ordine alla provenienza del denaro impiegato per acquistare e mantenere il patrimonio immobiliare della Falena, non rivestivano i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.. Il C. non aveva dato la prova di aver fornito il denaro necessario per sottoscrivere il capitale sociale di L. 200 milioni, della Falena, di cui 198 milioni risultavano intestati alla L.; non aveva neppure provato di aver fornito il denaro per acquistare gli immobili intestati alla società, stante la comunanza di vita, lavoro ed affari instauratasi con la L.. La Corte, per quanto concerneva l’azione relativa ai beni mobili, rigettava l’eccezione di prescrizione della L., perchè trattavasi di azione di rivendicazione, che non si prescriveva ai sensi dell’art. 948 c.c.. Nel merito la domanda di rivendica andava accolta quanto ai soli beni mobili della villa di San Quirino, non avendo il C. fornito la prova della proprietà o comproprietà dei beni mobili relativi ad altre proprietà immobiliari. Per i mobili della villa di (OMISSIS) la L. aveva riconosciuto in sede d’interrogatorio che alcuni di essi erano stati acquistati con denaro proveniente da un conto corrente contestato e la figlia P.H. aveva confermato la provenienza di diversi beni dalla precedente abitazione della coppia.

In ragione della presunzione di comunanza del denaro proveniente dal conto corrente contestato, doveva ritenersi la proprietà comune in capo al C. ed alla L. e dunque il diritto del C. di rivendicare il 50% di tali beni mobili. L’accertamento doveva riferirsi ai beni indicati nell’elenco allegato al ricorso per sequestro, essendo irrilevante l’esistenza di differenze tra tale elenco e l’inventario redatto dal custode, trattandosi di elenchi formati a distanza di anni.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione il C. articolando due motivi di ricorso. Resistono con controricorso L.A. e Falena s.n.c. che hanno anche proposto ricorso incidentale con sette motivi, cui il C. ha replicato con controricorso.

I ricorrenti incidentali hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., e per essi si è anche costituito nuovo difensore, in aggiunta a quelli già nominati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

l. Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale il C. lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè difetto e contraddittorietà di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del pactum fiduciae relativo all’intestazione delle quote della s.n.c. Falena.

La Corte d’appello non avrebbe preso in considerazione tutti gli elementi acquisiti al giudizio ed avrebbe valutato in modo atomistico e non coordinato quelli considerati. In particolare la Corte di merito non avrebbe considerato che l’unico soggetto dotato di risorse finanziarie idonee a costituire e finanziare la Falena s.n.c. era il C., che aveva svolto una lunga e proficua attività imprenditoriale all’estero, decidendo poi di investire i suoi guadagni in immobili posti in capo alla società, le cui quote erano state fiduciariamente intestate alla L. per il 99% e alla P. per l’1%. Il C. aveva successivamente gestito e finanziato la Falena.

La Corte non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni rese in sede d’interrogatorio di P.G. dalla L. da cui risultava che lei ed il C. avevano gestito, durante la vita comune per vent’anni, diverse, iniziative economiche e finanziarie. La Marmex, un’altra società comune, era a sua volta proprietaria di altri beni e ne era stata data al C., nell’ambito di una divisione di beni comuni, la quasi esclusiva proprietà. I beni erano stati divisi di comune accordo tra la Falena e la Marmex.

Secondo il ricorrente la L. avrebbe in tal modo confessato che i beni acquistati da Falena s.n.c. erano quantomeno comuni al 50%.

Poichè la Falena era stata costituita nel 1981 e la Marmex nel 1983, i beni acquisiti dalla Falena nel 1981 erano stati acquistati dal C. perchè il patrimonio accumulato era soltanto suo. Nè poteva ipotizzarsi una spartizione del patrimonio tramite l’assegnazione delle quote di Falena e di Marmex, perchè la L. aveva proposto domanda di simulazione dell’intestazione del 50% delle quote di Marmex al C..

Ancora la Corte non avrebbe adeguatamente valutato la dichiarazione della P. in ordine alla fittizietà dell’intestazione alla L. del 50% delle quote della Falena.

La prova presuntiva era stata data in base alle dichiarazioni del teste A., procuratore della banca UBS a Chiasso, da cui risultava che il C. aveva operato in Siria tramite la Sireco s.p.a. di Chiasso, di cui il C. era procuratore. Il C. aveva dato ordine di bonificare somme per L. 670 milioni sul conto comune cointestato a lui ed alla L. attingendo al conto Sireco.

L’ammontare dei bonifici relativi agli anni precedenti e successivi poteva essere accertato tramite i movimenti del conto presso la Banca Friuladria, prodotti dalla L.. Di qui la possibilità, esclusa dalla Corte di merito, di accertare che il capitale sociale della Falena e i finanziamenti successivi alla stessa società provenivano dal C..

Quanto agli immobili acquistati dalla Falena, che non svolgeva alcuna attività imprenditoriale, dai documenti prodotti dal ricorrente risultava che il prezzo era stato pagato con denaro proveniente dai conti correnti n. (OMISSIS) della Banca Popolare Priuladria intestato a SACA s.a.s. e n. (OMISSIS) presso la stessa banca, cointestato al C. ed alla L.. La Saca era nella titolarità del C. al 99,5% mentre il secondo conto, che aveva poi preso il n. (OMISSIS), era stato alimentato dai bonifici provenienti dal conto UBS prima citato.

A tutto ciò doveva aggiungersi che al mantenimento degli immobili aveva provveduto il C. che aveva pagato le spese dell’appartamento di (OMISSIS) e quelle relative al contratto di ormeggio tra Falena e Marina di Puntaldia.

Infine la Corte d’appello non avrebbe considerato che la L. non aveva ottemperato, quale custode giudiziale, all’obbligo di depositare bilanci, scritture contabili ed inventar a seguito del sequestro, tanto da essere sostituita come custode, ed aveva falsamente sostenuto di essere socia della SACA sas. La L. si era avvalsa di testimoni compiacenti ed infine aveva simulato il furto di beni mobili dalla villa di (OMISSIS), tanto che il P.M. presso il Tribunale di Pordenone ne aveva chiesto il rinvio a giudizio. La L. e la P.M. erano giunte poi a sciogliere la Falena trasferendo i beni mobili ed immobili a se stesse e poi a terzi compiacenti.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla valutazione della dichiarazione scritta resa dalla P. M. e della dichiarazione della L. in sede d’interrogatorio di P.G..

Si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto priva di valore probatorio la dichiarazione della P. alla luce della contraria deposizione testimoniale, deposizione che invece avrebbe dovuto essere considerata priva di valore per sudditanza psicologica della P. nei confronti della madre e perchè il tenore della deposizione le era stato suggerito dalla sua stessa convenienza. Non sarebbe stato credibile che la P. si fosse lasciata convincere dal C., secondo guanto da lei deposto, a dichiarare che il 49% delle quote era del ricorrente, soltanto perchè questi le aveva detto che la madre soffriva di depressione psichica, tanto più che già vi era stata la separazione dalla L.. Per quanto concerne la dichiarazione resa dalla L. in sede d’interrogatorio di P.G., il ricorrente osserva che ad essa la Corte avrebbe dovuto attribuire un decisivo valore indiziario, perchè, come già si è ricordato, posto che la Falena era stata costituita nel 1981 e la Marmex nel 1983, la dichiarazione della controricorrente che il patrimonio derivante dall’attività svolta insieme al C. era di proprietà comune, comportava che i beni acquistati dalla Falena nel 1981 erano espressione del patrimonio sino ad allora accumulato dal (o quantomeno anche) dal C.. Nè si poteva ipotizzare una spartizione del patrimonio attraverso l’attribuzione delle quote della Falena alla L. e quelle della Marmex al C. perchè la L. aveva rivendicato il 50% delle quote di tale ultima società, proponendo domanda di simulazione.

La Corte di merito si sarebbe astenuta dal qualificare la dichiarazione della L. e dal valutarla nella trama complessiva degli elementi probatori.

3. I due motivi, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi non sono fondati.

Va premesso che la Corte d’appello ha esattamente osservato, sulla scorta della sentenza non definitiva del Tribunale per questa parte confermata da questa Corte e passata in giudicato, che onere del ricorrente era di provare l’esistenza di un pactum fiduciae contestuale o precedente la costituzione della s.n.c. Falena, in base al quale, acquistati dalla L. i diritti derivanti dal contratto e quindi la titolarità del 99% delle quote della società, la controricorrente si sarebbe obbligata a ritrasferire all’interponente C. i diritti acquisiti nell’operazione contrattuale.

Lungi dall’effettuare una valutazione atomistica delle singole risultanze probatorie i giudici di appello, dopo aver osservato che nella specie la prova presuntiva poteva trovare applicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 2729 c.c., comma 2, e art. 2721 c.c., comma 2, hanno rilevato che nessuna delle circostanze dedotte dal ricorrente era idonea a provare, nè direttamente nè indirettamente, l’assunto dell’esistenza del negozio fiduciario.

A tale proposito la Corte d’appello ha anzitutto valutato le dichiarazioni rese dalla L. in sede d’interrogatorio avanti alla Polizia Giudiziaria ed ha escluso, con motivazione adeguata, che tali dichiarazioni contenessero la confessione dell’esistenza del pactum fiduciae.

Ed invero la L. ha dichiarato di aver gestito numerose iniziative economiche con il C. per i circa vent’anni della convivenza e che, nell’ambito di una divisione di beni comuni, a questi era stata data la proprietà quasi completa di un’altra società, la Marmex.

I beni erano stati divisi di comune accordo tra la Falena e la Marmex. In buona sostanza la L. ha dichiarato che i beni provenienti dall’attività svolta in comune erano stati divisi assegnando al C. i beni che facevano parte della Marmex e ad essa quelli che erano intestati alla Falena. Non ha in alcun modo ammesso, come ha rilevato la Corte d’appello, l’esistenza del pactum fiduciae anteriore o contestuale alla costituzione della Falena. Come ha correttamente osservato la Corte di merito e come si è già detto, oggetto del giudizio era l’accertamento della sussistenza del pactum fiduciae con il conseguente obbligo di retrocessione delle quote, non la mera provenienza dei beni da un’attività comune, si che le prove (le dichiarazioni della L. e gli ulteriori elementi indiziari di cui ora si dirà) andavano valutate in ordine alla loro idoneità ad esprimere, anche in via presuntiva, l’esistenza del patto che, occorre ricordare, doveva essere preesistente o contestuale alla costituzione della società.

La Corte ha poi esaminato le dichiarazioni rese per iscritto dalla figlia della L., P.H., che aveva riconosciuto con dichiarazione scritta che la sua quota dell’1% della Falena era frutto di intestazione fiduciaria per conto del C. aggiungendo che anche il 49% della quota della madre era di pertinenza del ricorrente. Tale dichiarazione, ha correttamente osservato la Corte, era priva di valore probatorio perchè non confermata dalla P. sentita come teste.

Questa Corte ha affermato che un documento scritto non proveniente dalle parti in causa, ma da un terzo estraneo al rapporto sostanziale intercorso tra le parti, non può costituire prova piena, ed incombe su colui che intende avvalersene l’onere di integrarla con altri mezzi di prova, ed eventualmente con la testimonianza del sottoscrittore di essa (Cass. 4.7.1975, n. 2612; Cass. 28.9.1971, n. 2665). Questa Corte ha aggiunto che la dichiarazione del terzo da sola ha mero valore indiziario (Cass. 2665/71 cit.;), ma è evidente che tale valore indiziario viene meno nel momento in cui il terzo, sentito come teste, non conferma il contenuto della dichiarazione, ed è ritenuto inattendibile dal giudice.

Nel caso in esame la Corte di merito ha ampiamente motivato sull’attendibilità della teste, ritenendola in sostanza inattendibile anche per quanto concerneva la dichiarazione stragiudiziale da essa rilasciata.

La Corte di appello ha ritenuto la teste “ondivaga”, come spesso avviene nel caso di figli di genitori separati, ed ha ricordato che la P. era legata da affetto anche nei confronti del C., pur se questi non era suo padre. Ha pertanto concluso che la deposizione era sufficiente ad escludere la rilevanza probatoria della dichiarazione scritta precedentemente resa.

Tale conclusione appare corretta. Se nessun, valore poteva essere attribuito a quanto dichiarato in giudizio dalla teste, per il suo carattere “ondivago”, a fortiori tale conclusione doveva valere per le dichiarazioni rese fuori dal processo.

Il ricorrente contesta le conclusioni cui è pervenuta la Corte, ma per tale profilo si limita a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità.

Infine per quanto concerne la prova presuntiva che l’acquisto e la manutenzione degli immobili intestati alla Falena fosse stato finanziato dal C., il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non avrebbe considerato:

a) la deposizione del teste A., ex funzionario della banca UBS di Chiasso, che ha confermato che negli anni dal 1986 al 1989 il C. aveva bonificato importi per L. 680 milioni dal conto intrattenuto presso la banca dalla società Sireco, con cui aveva operato in Siria, poi Saca s.a.s., al conto comune intrattenuto con la L. presso la Banca Popolare di Pordenone;

b) che il pagamento del prezzo degli immobili sarebbe stato effettuato, come documentalmente provato, tramite il conto corrente intestato alla Saca presso la Banca Popolare Friuladria ed il conto corrente cointestato al C. ed alla L. presso la medesima banca;

c) che il C. avrebbe provveduto direttamente alle spese di manutenzione degli immobili in questione.

In proposito peraltro la Corte di merito non ha contestato le circostanze di fatto testè esposte, ma ha ritenuto che il comportamento del C., consistito nel l’aver provveduto anche con denaro proprio al pagamento ed alla manutenzione degli immobili, non appariva univoco, stante “il rapporto di comunanza di vita, lavoro ed affari instaurato dalle parti ed emerso dall’istruttoria esperita in primo grado”.

Obietta il ricorrente, senza negare quanto affermato dalla Corte di merito e cioè che tale comunanza di vita e lavoro sarebbe emersa dall’istruttoria esperita in primo grado, che l’argomentazione sarebbe illogica: se vi era comunanza di vita e di lavoro, ciò militerebbe a favore del pactum fiduciae perchè la proprietà dei beni acquisiti con l’attività di entrambe le parti avrebbe dovuto essere comune.

La lamentata illogicità non sussiste ove si consideri l’intero materiale probatorio ed il tenore delle dichiarazioni della L., già valorizzate dalla Corte d’appello, da cui risultava che i proventi dell’attività comune erano confluiti in due società, di una delle quali, la Marmex, al C. era stata attribuita la proprietà quasi esclusiva.

Non rileva che la L. abbia poi rivendicato tramite un’azione di simulazione il 50% delle quote della Marmex, perchè tale iniziativa segue e non precede la controversia insorta tra le parti e può quindi trovare spiegazione in ragioni di strategia processuale.

Soprattutto il ricorrente nelle sue censure non a risponde al rilievo della Corte d’appello che era onere del ricorrente provare il pactum fiduciae, e quindi non soltanto la provenienza dei beni dal patrimonio comune, ma la stessa esistenza del patto e l’obbligo, assunto dalla L., di ritrasferire al C. i diritti acquisiti nell’asserita operazione contrattuale.

In conclusione il ricorrente non individua una pecca logica nel ragionamento seguito dalla Corte di merito, ma formula un’inammissibile censura di merito, offrendo una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella raggiunta dalla Corte triestina.

E’ poi appena il caso di aggiungere che non implica difetto di motivazione l’omessa espressa valutazione da parte della Corte di merito del comportamento processuale ed extraprocessuale della L. (violazione degli obblighi del custode in sede di sequestro delle quote e degli immobili; false dichiarazioni in ordine alla titolarità delle quote delle varie società; uso di testimoni compiacenti; simulato furto degli immobili della villa di (OMISSIS); scioglimento della Falena e cessione a terzi degli immobili). A prescindere dal rilievo che in parte i comportamenti attribuiti alla L. non sono provati e che essi dimostrano più che altro la volontà di difendersi in ogni modo dalle pretese del C., va osservato che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili (o scarsamente significativi) con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un’esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati (Cass. 23.11.2005, n. 24589). Nel caso in esame la Corte ha ritenuto assorbente la comunanza di affari e di vita tra il C. e la L., già accertata in primo grado, che escludeva la veridicità dell’assunto del C. di essere l’unico soggetto che poteva aver finanziato la costituzione della Falena e l’acquisizione degli immobili. A fronte di tale rilievo, è evidente l’irrilevanza del comportamento processuale della parte che non può togliere sostanza ai fatti precedentemente verificatisi.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale la L. si duole che la Corte d’appello abbia accolto la domanda di accertamento della comproprietà in capo al C. del 50% dei beni mobili esistenti nella villa di (OMISSIS). Deduce difetto e contraddittorietà della motivazione con riguardo alle dichiarazioni rese dalla L. ed agli altri riscontri probatori. Osserva che la Corte d’appello ha ritenuto provato che i beni erano stati acquistati con denaro tratto dal conto corrente comune sulla base delle dichiarazioni della L. in sede d’interrogatorio formale. Sul tenore delle dichiarazioni tale riconoscimento sarebbe avvenuto soltanto per i beni indicati ai nn. 14, 48 e 52 dell’elenco prodotto dal C. unitamente al ricorso per sequestro.

Aggiunge che le dichiarazioni dei testi escussi sarebbero contrarie (teste H.) o generiche (teste C.D.).

Il ricorrente principale ha eccepito nel controricorso l’inammissibilità del motivo perchè con esso sarebbe stato dedotto un errore revocatorio sul contenuto del documento, di cui dolersi con il mezzo straordinario di impugnazione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4.

L’eccezione è infondata. Nel caso di specie, infatti, la sentenza ha pronunciato su un fatto controverso tra le parti, apprezzando il contenuto delle dichiarazioni rese dalla L. in sede d’interrogatorio formale. Ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, è pertanto escluso il rimedio revocatorio ed è ammissibile la censura di vizio di motivazione.

Nel merito il motivo non è fondato.

Osservano le ricorrenti incidentali che la Corte d’appello ha ritenuto che la L. abbia dichiarato che i beni indicati nel ricorso per sequestro conservativo erano stati acquistati con denaro tratto dal conto corrente comune ed ha aggiunto che non era stata superata la presunzione di comproprietà dettata dall’art. 1298 c.c..

La Corte non avrebbe considerato che in realtà la L., nella parte delle dichiarazioni non riportate nel testo della sentenza, precisava che intendeva riferirsi ai beni nn. 14, 48, 52 dell’elenco.

In realtà la Corte di merito si è fondata non soltanto sulle dichiarazioni rese dalla L., ma sulla deposizione della teste C.D., che ha confermato la provenienza di diversi beni dalla precedente abitazione della coppia.

Non risponde a verità quanto affermato dalle ricorrenti incidentali e cioè che la dichiarazione della L. in ordine ai beni acquistati con denaro tratto dal conto corrente comune si riferisse ai soli beni n. 14, 48, 52 dell’elenco allegato dal C. al ricorso per sequestro e non a tutti i cespiti indicati in tale documento.

Dal tenore delle dichiarazioni, come riportate nel ricorso incidentale, risulta invece che la L., dopo aver affermato in via generale che i beni indicati nel ricorso per sequestro erano stati da lei acquistati con denaro tratto dal conto corrente comune, ha aggiunto che il bene n. 14, angoliera in radica, era stato acquistato con la casa; che il n. 48 non era di sua proprietà; che il n. 52, armadi, erano stati dati dai fornitori per la (OMISSIS), aggiungendo analoghe precisazioni per i libri antichi, i tendaggi, un alare in ferro, l’arredo dell’ufficio, la taverna.

Di queste precisazioni ha evidentemente tenuto conto la Corte di appello nell’affermare, con valutazione sintetica, che la ricorrente incidentale aveva riconosciuto che i beni indicati nell’elenco allegato al ricorso per sequestro erano stati acquistati con denaro tratto dal conto corrente comune.

Nel fornire una diversa valutazione delle dichiarazioni della L. e nel lamentare che la Corte di merito non avrebbe considerato le contrarie deposizioni di un teste e la genericità delle dichiarazioni della teste C.D., le ricorrenti incidentali hanno quindi formulato un’inammissibile censura in fatto, allegando una valutazione delle risultanze processuali diversa da quella cui è pervenuto il giudice di appello, con motivazione logica e coerente, fondata sul rilievo che non era stata superata la presunzione di comproprietà dei fondi esistenti sul conto corrente comune, utilizzati per l’acquisto dei beni.

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la L. deduce difetto e contraddittorietà di motivazione con riguardo all’elenco dei beni mobili prodotti in giudizio.

La Corte d’appello ha ritenuto irrilevante la non coincidenza tra i beni indicati nell’allegato al ricorso per sequestro conservativo e l’inventario redatto dal custode, osservando che l’inventario era stato formato a distanza di anni. Osserva la ricorrente incidentale che la non corrispondenza dei due elenchi dimostrerebbe che il C. rivendicava beni di cui non era neppure provata l’esistenza. Il motivo non è fondato.

La motivazione della Corte d’appello va messa in relazione con le conclusioni cui la Corte è pervenuta sulla base delle dichiarazioni della ricorrente incidentale che, riconoscendo che i beni rivendicati erano stati acquistati con denaro proveniente dal conto corrente comune, non ha contestato che i beni stessi, facenti parte dell’elenco allegato al ricorso per sequestro conservativo, esistessero e facessero parte dell’arredamento della villa di (OMISSIS), quando il C. e la L. vi convivevano.

Sarebbe stato onere delle ricorrenti incidentali provare che esse ne avevano perso la disponibilità per fatto ad esse non imputabile.

6. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale lamenta violazione degli artt. 2935, 2946 c.c., osservando che la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di prescrizione da essa dedotta in ragione del carattere imprescrittibile dell’azione di rivendicazione, ma tale rilievo non si attaglierebbe alla domanda di restituzione, sulla quale peraltro si sarebbe formato il giudicato interno di rigetto. In ogni caso poichè la Falena era stata costituita nel 1981 e lo stesso C. aveva affermato che i beni rivendicati sarebbero stati destinati sin dal 1977 all’arredamento dell’abitazione di via delle (OMISSIS) dove egli aveva convissuto con la L. sino al 1981, la domanda di restituzione poteva essere formulata sin dal marzo 1981, data di costituzione della Falena, e da tale data dovrebbe decorrere il termine decennale di prescrizione.

Il motivo è inammissibile. Il C. non si è doluto del fatto che la Corte d’appello pur accertando il suo diritto di proprietà sui beni di cui all’elenco allegato al ricorso per sequestro conservativo, non abbia pronunciato sulla domanda di restituzione dei beni stessi. Di conseguenza la ricorrente incidentale non ha interesse a dedurre la prescrizione della domanda di restituzione originariamente proposta dal ricorrente principale, prescrizione che in ogni caso non potrebbe essere decorsa posto che nel caso di specie la domanda di restituzione era accessoria a quella di rivendica, e come tale imprescrittibile.

7. Gli ulteriori motivi del ricorso incidentale, con cui le ricorrenti L. e Falena si dolgono che non siano state esaminate dal giudice d’appello alcune eccezioni ostative all’accoglimento della domanda di accertamento della sussistenza del negozio fiduciario, sono assorbiti in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e l’incidentale; compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 giugno 2008.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2008

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