fbpx

Titolo

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Contratti Lavoro Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 6258/1996 – Contratto di agenzia: onere della prova sulle provvigioni, limiti della CTU e recesso per giusta causa

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Contratto di agenzia, provvigioni e diritto di esclusiva: limiti dell’ordine di esibizione e della consulenza tecnica d’ufficio, onere della prova e giusta causa di recesso.

Con la sentenza n. 6258/1996, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nelle controversie relative al contratto di agenzia, l’agente che richiede provvigioni per affari conclusi direttamente dal preponente nella zona di esclusiva deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto. L’ordine di esibizione documentale non può essere utilizzato per supplire alla mancanza di prove, né la consulenza tecnica d’ufficio può sostituire l’attività probatoria delle parti mediante l’accertamento di fatti storici. La Corte ha inoltre precisato che la contestazione generica del convenuto non esonera l’attore dall’onere probatorio. È stata infine riconosciuta la giusta causa di recesso senza preavviso per il grave inadempimento dell’agente che aveva trattenuto somme riscosse per conto del preponente, compromettendo il rapporto fiduciario.

LA VICENDA

Un agente commerciale, dopo la cessazione senza preavviso del rapporto, chiedeva al preponente il pagamento di provvigioni, indennità e risarcimenti per presunte violazioni dell’esclusiva territoriale. Il preponente contestava le richieste, addebitando all’agente il mancato trasferimento di somme riscosse dai clienti. La Cassazione rigettava il ricorso dell’agente, confermando l’insufficienza delle prove sulle provvigioni e la legittimità del recesso per grave inadempimento.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

AGENZIA (CONTRATTO DI) – Diritto di esclusiva – Provvigioni per affari conclusi dal preponente – Onere della prova – Ordine di esibizione – Consulenza tecnica d’ufficio – Limiti – Contestazione generica – Recesso senza preavviso – Giusta causa.

Nel contratto di agenzia, l’agente che agisca per ottenere il pagamento delle provvigioni relative ad affari conclusi direttamente dal preponente nella zona riservatagli è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato, ai sensi dell’art. 2697 c.c. A tale onere non può supplire l’ordine di esibizione previsto dall’art. 210 c.p.c., che deve riguardare documenti specificamente individuati o individuabili e non può assumere carattere meramente esplorativo. Parimenti, la consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta per accertare fatti storici che la parte avrebbe dovuto dimostrare mediante gli ordinari mezzi di prova, potendo costituire fonte oggettiva di prova soltanto quando l’accertamento dei fatti richieda specifiche cognizioni tecniche. La contestazione generica del convenuto, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., non determina, secondo il principio affermato dalla Corte nella decisione, l’automatico esonero dell’attore dall’onere probatorio. Costituisce altresì grave inadempimento idoneo a giustificare il recesso senza preavviso il comportamento dell’agente che trattenga per diversi mesi somme riscosse per conto del preponente, omettendo di trasferirle nonostante ripetute diffide, con conseguente compromissione del vincolo fiduciario.

 

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza 09/07/1996, n. 6258

(Omissis)

Svolgimento del processo

Domenico Cottone con contratto dal 1 settembre 1974 fu nominato da Cesare Polloni suo agente per l’intera Sicilia, con esclusione di Trapani e provincia, e fu stipulato un patto di reciproca esclusiva.

Con accordo del 18 febbraio 1985 la zona riservata all’agente fu ridotta alle provincie di Palermo e Agrigento.

Avendo il Polloni receduto dal rapporto senza preavviso, il Cottone conveniva il proponente davanti alla Pretura di Brescia – sezione staccata di Lonato – per sentirlo condannare al pagamento di vari importi a titolo di provvigioni relative al III e IV semestre 1985, alle indennità di fine rapporto, suppletiva di clientela, sostitutiva del preavviso e di riscossione di insoluti, nonché alle provvigioni per gli affari indiretti conclusi dal Polloni nella zona di esclusiva dell’agente, al risarcimento del danno e alla regolarizzazione della posizione ENASARCO.

Costituitosi in giudizio, il preponente rilevava che il recesso si era reso necessario per il grave inadempimento del Cottone, che non aveva trasmesso quanto riscosso da un cliente, negava poi di aver concluso affari diretti nella zona riservata all’agente e concludeva chiedendo la reiezione della domanda e in via riconvenzionale la condanna del Cottone alla restituzione delle somme riscosse dai clienti e non trasmesse.

Nel corso del giudizio, su richiesta dell’attore, veniva ordinata l’esibizione dei libri e delle scritture contabili e il Polloni esibiva i registri IVA per gli anni dal 1983 al 1986.

Esperita C.T.U. e, non essendosi il committente presentato a rendere l’interrogatorio, il Pretore adito con sentenza del 15 ottobre 1991 condannava il convenuto al pagamento di varie somme a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e per provvigioni relative ad affari direttamente conclusi dal proponente nella zona affidata all’agente. Condannava poi il Cottone al pagamento della somma di Lire 2.253.800 riscossa da un cliente e trasmessa dell’agente, al curatore del fallimento dal cliente stesso, invece che al preponente.

Entrambe le parti ricorrevano in appello e il Tribunale di Brescia con sentenza dell’8 marzo 1993 rigettava tutte le domande dell’agente, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

Riteneva innanzitutto detto giudice che il recesso senza preavviso da parte del committente era giustificato dalla mancata trasmissione delle somme riscosse dal cliente De Miceli, successivamente fallito, innanzitutto perché inadeguata era la prova del loro versamento al curatore del fallimento, e poi perché, in ogni caso, tale versamento sarebbe avvenuto il 18 aprile 1986, trenta giorni dopo l’avvenuta risoluzione del rapporto di agenzia.

Rilevava poi il Tribunale che mancava qualsiasi prova sulla asserita violazione del diritto di esclusiva dell’agente da parte del preponente, sia perché l’unico teste escusso era cognato dell’attore, sia perché costui non aveva potuto riferire nulla di scienza propria.

Riteneva fondate le critiche mosse dal Polloni all’ordine di esibizione dei libri e scritture contabili, sia per la sua genericità sia perché fatta a scopo puramente esplorativo. Le stesse osservazioni venivano fatte per quanto attiene alla C.T.U., rilevando altresì che la semplice conclusione dell’affare nella zona riservata all’agente non fa sorgere il diritto alla provvigione, se manca la prova della sua regolare esecuzione.

Avverso tale sentenza il Cottone ricorre per cassazione, deducendo sette motivi di impugnazione, cui resiste il Polloni con controricorso. Il Cottone ha anche presentato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando la violazione dell’art. 416 III comma c.p.c., ricorda il ricorrente che la suddetta norma impone al convenuto di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda e osserva che il Polloni per quanto atteneva alla domanda riconvenzionale faceva riferimento solo alla somma globale riscossa dall’agente da parte di alcuni (non meglio identificati) clienti; che in ordine agli affari conclusi, da esso preponente in violazione del patto d’esclusiva, si era limitato a negare di aver operato in modo illecito e dannoso verso il Cottone, vendendo direttamente o attraverso altri agenti; che in ordine alle prove si era limitato ad indicare alcuni testi a prova contraria e aveva omesso di specificare i documenti depositati individuati solo per la relationem.

Lamenta quindi che il Tribunale non abbia tratto da tali circostanze le dovute conseguenze: 1) che i fatti non specificamente contestati dovevano intendersi come ammessi e pacifici; 2) che, se il Polloni avesse risposto con la dovuta precisione, ottemperando agli ordini del giudice, i mezzi di prova dedotti dal ricorrente sarebbero stati più che sufficienti a dimostrare i fatti costitutivi delle sue domande; 3) che tale genericità non può non aver preso sulla valutazione dal comportamento processuale del Polloni, sottrattosi sia al libero interrogatorio, sia all’interrogatorio formale, sia all’ordine di esibizione; 4) che l’interpretazione delle norme deve essere identica per tutte le parti e invece il Tribunale è stato estremamente rigoroso nella valutazione processuale del ricorrente e non altrettanto nella valutazione del comportamento del resistente.

La censura è infondata.

È costante giurisprudenza di questa Corte che l’art. 416 c.p.c., nel prevedere per il convenuto l’onere di prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, non sanziona l’inosservanza di tale onere con la previsione di una qualche forma di decadenza, nè contiene ulteriori clausole o previsioni, in base alle quali possa ritenersi che la contestazione generica di quei fatti, da parte del convenuto, esoneri l’attore, in ordine ai fatti costitutivi del diritto da lui azionato, dall’onere probatorio posto a suo carico dalla norma generale di cui all’art. 2697 c.c., nè che esima il giudice dal verificare l’adempimento di quell’onere da parte dell’attore (vedi in questa senso da ultimo Cass. 7 luglio 1994 n. 6417; Cass. 2 giugno 1994 n. 5359; Cass. 10 novembre 1990 n. 10849).

E non vale obiettare che, comunque, da tale comportamento processuale e dalla mancata risposta all’interrogatorio formale, il giudice di merito avrebbe potuto desumere argomenti di prova, perché ciò rientra nel potere discrezionale di detto giudice, insuscettibili di sindacato da parte di questa Corte (vedi Cass. 16 marzo 1987 n. 2690;

Cass. 4 marzo 1981 n. 1260) Tutte le altre considerazioni (svolte dal ricorrente circa il peso che tali comportamenti avrebbero dovuto avere sul piano della valutazione della fondatezza della domanda, e su un preteso diverso trattamento da parte del Tribunale nella valutazione degli elementi di causa) data la loro genericità, non possono essere esaminati in sede di legittimità.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione alle valutazioni relative all’omessa produzione di documenti di cui era stata ordinata l’esibizione, lamenta il ricorrente che, nonostante la mancata ottemperanza da parte del Polloni all’ordinanza del Pretore in data 17 marzo 1989, che ordinava l’esibizione in giudizio dei libri e scritture contabili, in ispecie dei registri IVA e degli elenchi clienti per gli anni dal 1974 al 1986, il Tribunale abbia ritenuto illegittimo il suddetto provvedimento e non abbia valutato, ai fini dell’art. 116 c.p.c., la produzione dei soli registri IVA per gli ultimi quattro anni insieme alle assenze del convenuto in sede di interrogatorio libero e formale.

Con il terzo motivo, denunciando la violazione degli art. 424 e seg. e degli art. 191 e seg. c.p.c., falsa applicazione dell’art. 198 e dell’art. 116 c.p.c. in relazione alla C.T.U., rileva il ricorrente che il comportamento processuale del preponente (più volte sopra illustrato) giustificava il ricorso alla consulenza tecnica, essendo piuttosto opinabile il riferimento all’art. 1989 c.p.c. nel campo del processo del lavoro.

Non è vero poi che il mandato affidato al perito d’ufficio fosse generico ed esplorativo e che i libri obbligatori fossero solo quelli IVA, perché per ogni impresa commerciale è obbligatoria anche la tenuta del libro giornale.

Avrebbe errato il Tribunale a ritenere inescludente la consulenza tecnica, che è riuscita ad offrire al magistrato indicazioni precise sull’ammontare delle provvigioni dovute al Cottone sugli affari conclusi dal Polloni nella zona riservata all’agente e andati a buon fine: i risultati che, a fronte delle legittime presunzioni e dei gravi, precisi e concordanti elementi, riscontrati e suffragati ulteriormente dal comportamento processuale del Polloni, possono essere ritenuti estremamente attendibili.

Con il quarto motivo, denunciando la violazione dell’art. 2697, dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., rileva il ricorrente che a suo carico vi era la prova dell’avvenuta conclusione di affari da parte del preponente nella sua zona di esclusiva, non anche la prova del buon fine dell’affare. Spetta in questo caso al proponente fornire la prova della mancata conclusione dell’affare.

I tre motivi che per evidenti ragioni di connessione vanno esaminati congiuntamente sono infondati.

Ha rilevato il Tribunale che l’ordine di esibizione non può sostituire l’onere probatorio incombente sulla parte e presuppone che la prova dei fatti non possa essere fornita altrimenti, mentre nel caso in esame la violazione dell’esclusiva e la vendita diretta dei beni potevano essere dimostrati coi testi citati. Di fronte al fallimento di tale prova non si poteva ricorrere ad un provvedimento che in tale situazione era puramente esplorativo e diretto a ricercare quella prova che il ricorrente non aveva fornita nemmeno in parte. L’ordine di esibizione era inoltre generico perché non riferito a singoli e determinati documenti.

Il Tribunale ha poi ritenuto nulla e inutilizzabile anche la C.T.U. sia perché tale mezzo non può essere utilizzato per fornire la prova degli affari conclusi dal preponente, sia per la genericità del quesito, sia per l’autorizzazione ad esaminare e utilizzare documenti non ritualmente prodotti in causa e senza l’assenso del resistente, richiesti invece dall’art. 198 c.p.c.

Si tratta di una motivazione particolarmente ampia e argomentata, fondata su ineccepibili principi logici e giuridici, più volte affermati dalla giurisprudenza di questa Corte.

Nemmeno il ricorrente mette in dubbio che incombeva a lui l’onere di provare l’avvenuta conclusione diretta di affari da parte del preponente nella zona a lui riservata. Tuttavia la richiesta di esibizione non può supplire al mancato assolvimento di tale onere probatorio (vedi in questo Cass. 17 dicembre 1994 n. 10834; Cass. 4 settembre 1990 n. 9126; Cass. 4 dicembre 1989 n. 5322) e in ogni caso deve consistere nell’indicazione di atti e documenti specificamente individuati o individuabili e non, come nella specie, nell’intera contabilità aziendale per la durata di 12 anni (vedi Cass. 13 giugno 1991 n. 6707; Cass. 19 marzo 1980 n. 1832; Cass. 1 marzo 1973 n. 564).

A non diverse conclusioni deve giungersi per quanto attiene alla inutilizzabilità della C.T.U.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova, solo quando si risolva in uno strumento (oltre che di valutazione tecnica) anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili con ricorso a, determinate cognizioni tecniche. (vedi in questo senso da ultimo Cass. 4 marzo 1995 n. 2514; Cass. 23 febbraio 1995 n. 2083; Cass. 30 marzo 1990 n. 2629; Cass. 16 aprile 1988 n. 3064).

In tutti gli altri casi l’accertamento peritale non può essere disposta per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, gravando il relativo onere su di essa nè per integrare la prova insufficiente (vedi in questo senso Cass. 13 ottobre 1986 n. 5990; Cass. 26 marzo 1986 n. 2171; Cass. 26 agosto 1985 n. 4533;

Cass. 25 gennaio 1985 n. 250).

Bene ha fatto dunque il Tribunale a dichiarare nulla la C.T.U. che era stata disposta per accertare fatti storici (la conclusione da parte del preponente di affari nella zona riservata all’agente) che incombeva all’attore dimostrare attraverso prove testimoniali.

Tutte le altre considerazioni ad abundantiam contenute nella sentenza, e censurate dal ricorrente diventano perciò superflue.

Con il quinto motivo, denunciando la violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione alla prova testimoniale, lamenta il ricorrente che il Tribunale abbia ritenuto insufficiente la prova effettuata in primo grado, in cui fu ascoltato solo il cognato dell’attore, certo Polizzi, che nulla avrebbe riferito di scienza propria ma si sarebbe limitato a riferire discorso avvenuti in sua presenza, in cui si parlava di acquisti avvenuti presso la fabbrica, mentre il Polloni era un commerciante.

Rileva il Cottone che le persone di cui aveva parlato il teste non potevano sapere se il Polloni fosse il fabbricante o il commerciante dei mobili e sostiene che un prudente apprezzamento delle dichiarazioni del suddetto teste avrebbe dovuto condurre il Tribunale a dare ben altro rilievo alla disposizione in questione.

Con il sesto motivo, denunciando la violazione degli art. 437 e 441 c.p.c., lamenta il ricorrente che il Tribunale non abbia utilizzato il potere, conferito dalle suddette norme,per ammettere di ufficio altri testi e per rinnovare la consulenza, ritenuta nulla e inutilizzabile.

Anche queste censure sono infondate.

Proprio perché la valutazione delle risultanze testimoniali sono affidate al prudente apprezzamento del giudice di merito, non si può chiedere una diversa valutazione della prova al giudice di legittimità.

Per quanto attiene al mancato esercizio del potere di ufficio da parte del giudice di appello per l’ammissione di altri testi e la rinnovazione della consulenza tecnica, va rilevato che lo stesso agente si era limitata a citare come teste solo il cognato Polizzi, rinunciando implicitamente all’audizione degli altri testimoni da lui stesso indicati.

Per quanto attiene all’appello, l’art. 437 c.p.c. dichiara inammissibili nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio, anche di ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. Ma a parte la discrezionalità nell’esercizio di tale potere e la sua insindacabilità di Cassazione (vedi Cass. 13 giugno 1995 n. 6644; Cass. 9 aprile 1990 n. 2941; Cass. 13 novembre 1989 n. 4786) vi è da rilevare che nel caso in esame nessuna nuova prova era stata chiesta dal Cottone in secondo grado, per cui non vi era neppure la possibilità di esercizio del suddetto potere d’ufficio.

La C.T.U., eseguita in primo grado, era stata ritenuta invalida dal Tribunale non perché errata, ma perché era stata utilizzata, invece che come strumento di valutazione tecnica, come mezzo per l’accertamento e la ricostruzione dei fatti storici prospettati dall’attore.

Rinnovare la C.T.U., senza che l’agente avesse fornito la prova degli affari conclusi direttamente dal preponente nella zona a lui riservata, era quindi del tutto fuori luogo.

Con l’ultimo motivo, denunciando la violazione dell’art. 1750 c.c., dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale in relazione all’art. 2119 c.c. e all’art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300 nonché degli art. 1362 e seguenti c.c., sostiene il ricorrente che a seguito della riscossione (avvenuta nell’aprile e nel settembre 1985) delle somme da parte del cliente De Miceli egli era insindacabile arbitro nella valutazione di tutte le ragioni di opportunità, che potevano consigliare o no di accettare un pagamento illegittimo. Egli aveva ritenuto di dover versare la somma al fallimento e tale versamento è attestato dal documento prodotto in giudizio, documento mai contestato nè impugnato di falsità da parte del Polloni. Il pagamento effettuato al curatore, comunque riservato alla sfera decisionale dell’agente, non costituiva circostanza idonea a configurare la giusta causa di risoluzione del rapporto protrattosi per circa 12 anni.

Anche questa censura non può essere accolta.

La dichiarazione del curatore del fallimento De Miceli, (che attesta l’avvenuto versamento delle somme a suo tempo riscossa dal fallito per forniture di merci da parte del Polloni) è un documento proveniente da un terzo estraneo alla lite: esso, quindi, non è soggetto alla disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 c.c., nè a quella processuale di cui all’art. 214 c.p.c., per cui, per contestarne la veridicità, non è necessaria l’impugnazione per falsità da parte della controparte (vedi in questo senso Cass. 23 marzo 1984 n. 1928; Cass. 14 maggio 1983 n. 3322; Cass. 10 gennaio 1983 n. 176). Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, documenti siffatti non hanno valore di piena prova, ma possono offrire elementi solo indiziari, che, in difetto di contestazione della parte, contro la quale sono prodotti in causa, e in concorso con altri elementi, che ne confortino la credibilità e l’attendibilità, possono fornire argomenti di convincimento ed essere utilizzati come fondamento di una decisione (vedi in questo senso Cass. 5 settembre 1984 n. 4767; Cass. 7 giugno 1984 n. 3440;

Cass. 10 gennaio 1983 n. 176 già citata).

Ora nella specie il Polloni aveva sempre contestato che la dichiarazione prodotta costituisse prova dell’avvenuto versamento della somma al curatore (vedi pag. 7 della sentenza impugnata). Il Tribunale ha preso atto di tale contestazione, aggiungendo che l’asserita richiesta di restituzione della somma da parte del fallimento non risultava in alcun modo provata e la dichiarazione prodotta non era stata confermata nè testimonialmente, nè in altro modo.

La motivazione sul punto della sentenza è adeguata sia sul piano logico che giuridico: in ogni caso l’omessa utilizzazione da parte del Giudice di merito della presunzione semplice (basata su tale elemento indiziario) presunzione rimessa alla prudenza di detto giudice, non può essere denunciata in Cassazione (vedi per tutte Cass. 5 dicembre 1994 n. 10442).

Per quanto attiene alla valutazione del comportamento dell’agente, è congruamente motivata la sentenza del Tribunale secondo cui il trattenimento da parte del Cottone per vari mesi di somme riscosse per conto del preponente e il suo silenzio di fronte a due diffide, che lo invitavano ad adempiere all’obbligo contrattuale di trasmettere il danaro al legittimo destinatario, costituiscano grave inadempienza ad uno degli obblighi più rilevanti nascenti dal rapporto, sul quale proprio si fonda la fiducia del preponente.

Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla spese in Lire 32.800 oltre Lire 2.500.000 per onorari.

Roma 15 gennaio 1996.

Condividi l'articolo su:

    3292 richieste gestite

    Raccontaci brevemente il tuo caso

    Gli avvocati dello Studio Legale Calvello esamineranno attentamente la tua richiesta e riceverai a breve una prima valutazione sulla possibilità di assistenza e sulle modalità della consulenza.

    Nome

    Cognome

    Città

    Email

    La problematica

    Iscriviti a LEGALNEWS (newsletter no pubblicità)