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Contratti Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 815/2016 – Vizi dell’opera in appalto: decorrenza del termine per la denuncia e onere della prova

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Vizi dell’opera in appalto: la denuncia tempestiva richiede la prova della data di scoperta dei difetti e del loro collegamento causale con l’attività dell’appaltatore.

In materia di appalto, la Corte di Cassazione chiarisce che il termine di decadenza per la denuncia dei vizi dell’opera, previsto dall’art. 1667 c.c., decorre dalla percezione del nesso causale tra le anomalie riscontrate e l’attività dell’appaltatore. Spetta al committente dimostrare la tempestività della denuncia, non essendo sufficiente una perizia tecnica che descriva i difetti senza precisare quando siano stati scoperti. La Corte ribadisce anche la possibile concorrenza delle garanzie previste dagli artt. 1667 e 1669 c.c., nel rispetto dei rispettivi termini di decadenza. Quanto alle spese processuali, il contrasto tra motivazione e dispositivo nella loro quantificazione non può essere risolto mediante semplice correzione di errore materiale, quando richieda un’attività interpretativa della decisione.

LA VICENDA

Una società chiedeva l’ammissione al passivo fallimentare di un credito risarcitorio di 189.679,72 euro per difetti nella realizzazione di una pavimentazione industriale. Il Tribunale di Treviso respingeva l’opposizione per mancata prova della tempestiva denuncia dei vizi. La Cassazione confermava il rigetto delle censure sul credito, accogliendo esclusivamente il motivo relativo alla contraddittoria liquidazione delle spese processuali.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

APPALTO – Difformità e vizi dell’opera – Denuncia dei vizi – Termine di decadenza – Decorrenza dalla scoperta – Percezione del nesso causale – Onere della prova – Perizia tecnica – Garanzie ex artt. 1667 e 1669 c.c. – Concorrenza – Spese processuali – Contrasto tra motivazione e dispositivo – Correzione di errore materiale – Limiti.

In tema di appalto, il termine di decadenza previsto dall’art. 1667, comma 2, c.c. decorre dal momento in cui il committente acquisisce la percezione del nesso causale tra la manifestazione esteriore del vizio e l’opera eseguita dall’appaltatore, costituendo l’individuazione di tale momento un accertamento riservato al giudice di merito. Grava sul committente l’onere di provare la tempestività della denuncia, non essendo sufficiente, a tale scopo, una consulenza tecnica che descriva i difetti e le relative cause senza consentire di individuare la data della loro scoperta.

Le garanzie disciplinate dagli artt. 1667 e 1669 c.c. possono concorrere, potendo il committente, in presenza di gravi difetti dell’immobile, avvalersi anche dei rimedi previsti dall’art. 1668 c.c., purché siano rispettati i termini di decadenza applicabili.

In materia di spese processuali, il contrasto tra la quantificazione contenuta nella motivazione e quella indicata nel dispositivo non è emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, qualora la sua soluzione richieda un’attività interpretativa dell’effettivo contenuto della decisione.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione I, Sentenza 19/01/2016, n. 815

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Treviso, con decreto del 12/23 ottobre 2009, ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento indicato come F.R. Immobiliare s.r.l., proposta dalla Schiavon s.r.l., per il mancato riconoscimento del credito di Euro 189.679,72, a titolo di risarcimento del danni da cattiva realizzazione della pavimentazione industriale.

Nello specifico e per quanto ancora interessa, il Tribunale ha respinto l’eccezione preliminare di nullità della costituzione del Curatore, in quanto privo dell’autorizzazione a costituirsi degli organi fallimentari, ritenendo la nomina e la costituzione in giudizio rientrare nei poteri propri del curatore; ha respinto l’eccezione di prescrizione; ha invece accolto l’eccezione di decadenza, per essere la committente onerata della prova della tempestività della denuncia rispetto alla scoperta, ex art. 1667 c.c., nè la prova testimoniale conduceva a ritenere la tempestività della denuncia. Ricorre avverso detta pronuncia la Schiavon s.r.l., con ricorso affidato a dieci motivi. Si difende con controricorso il Fallimento. Ambedue le parti hanno depositato le memorie ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 131, 132, 134 e 135 in relazione all’art. 360, n. 4, per riportare il provvedimento del Tribunale una controparte diversa e non già quelle effettiva del Fallimento R. G., la correzione a mano del numero di I.F. senza alcuna sottoscrizione a margine, la data della camera di consiglio del 29/4/09, mentre l’opposizione è stata depositata il 23/7/09 e la data di decisione anteriore alla reale udienza.

2.1.-Il motivo deve ritenersi infondato.

Si rende applicabile a riguardo il principio espresso, tra le tante, nella pronuncia 5660/2014, secondo cui l’omessa indicazione, nell’intestazione della sentenza, del nome di una delle parti determina la nullità della sentenza stessa solo in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell’art. 101 c.p.c., o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce, e non anche se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza la loro identificazione, dovendosi, in tal caso, considerare l’omissione come un mero errore materiale, che può essere corretto con la procedura prevista dagli artt. 287 e 288 c.p.c.; nè la data di deliberazione è requisito essenziale della decisione, come ritenuto nelle pronunce 4208/2007 e 8942/2013.

1.2.- Col secondo motivo, la ricorrente censura la pronuncia impugnata, per avere disatteso l’eccezione di nullità della costituzione in giudizio del Curatore, ritenendo non necessari l’autorizzazione al Curatore a stare in giudizio e la titolarità in capo a questi della facoltà di nomina del difensore.

2.2.- Il motivo è infondato.

Dalla L. Fall., art. 25, n. 4 si ricava la volontà del legislatore della riforma di escludere il G.D. dalla nomina delle persone la cui opera è richiesta nell’interesse del Fallimento, attribuendosi allo stesso solo la facoltà di revocare gli incarichi; nè nelle opposizione a stato passivo occorre l’autorizzazione al Curatore a stare in giudizio, stante il disposto di cui alla L. Fall., art. 31, come riformato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, nè la novella giustifica il dubbio di costituzionalità della disciplina, per la violazione dei limiti di cui alla Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 6, attesi i criteri ivi posti dell’abbreviazione dei tempi per l’accertamento del passivo e dell’accelerazione dei giudizi (in tal senso, la pronuncia 7918 del 2012).

1.3.- Col terzo motivo, la Schiavon denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1667 c.c., comma 2, per avere la Corte del merito interpretato la parola “scoperta” di cui a detto disposto normativo escludendo che potesse coincidere con la perizia di parte dell’ing. N. del 29/11/2006, riferendola invece alla generica percezione di qualsiasi anormalità, difetto, irregolarità dell’opera.

Col quarto mezzo, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione sul medesimo punto, per non avere la Corte del merito espresso alcun convincimento sulla idoneità o meno della perizia commissionata dalla Schiavon all’ing. N. e sulla raccomandata del 13/12/06, di denuncia dei deterioramenti del pavimento industriale eseguito dal R., al fine di ritenere provata la tempestività della denuncia dei vizi.

Nel quinto motivo, la ricorrente si duole della statuizione del Tribunale sulle prove dedotte, ritenute inidonee a provare la tempestività della denuncia senza motivazione o con motivazione lacunosa ed illogica.

Col sesto, si duole della nullità del procedimento e del decreto per violazione e falsa applicazione artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che il Tribunale di Treviso, nell’enunciare l’onere probatorio a carico della parte, nel negare l’ammissione del capitolato e nel respingere la domanda per carenza di prova avrebbe leso il proprio diritto di difesa e del giusto processo.

Col settimo e ottavo, la Schiavon denuncia la nullità del decreto impugnato ed il vizio di motivazione, per non essersi il Tribunale pronunciato sulla domanda ex art. 1669 c.c., fatta valere nell’istanza di ammissione al passivo, insieme alla domanda ex artt. 1667-1669 c.c. e per non avere addotto alcun argomento per escludere che la domanda della Schiavon potesse interpretarsi come fondata anche sull’art. 1669 c.c..

Col nono, si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., per avere implicitamente ritenuto che i fenomeni di deterioramento non potessero rientrare nella domanda ex art. 1669 c.c..

2.3.- I motivi da tre a nove possono essere valutati unitariamente, in quanto strettamente collegati, e presentano profili di infondatezza e di inammissibilità. Come ritenuto nella pronuncia 7449/1997, in tema di garanzia per difformità e vizi dell’opera nel contratto di appalto, il termine di decadenza di cui all’art. 1667, comma 2, comincia a decorrere dalla percezione del nesso causale tra segno esteriore del vizio ed opera dell’appaltatore, e la valutazione dell’emersione di detta “scoperta” costituisce tipico accertamento di merito. Ciò posto, si rileva che il Tribunale, che non ha disatteso il principio di diritto, ha concluso per la mancata prova della tempestività della denuncia rispetto alla scoperta, motivando specificamente sulla inidoneità delle prove testimoniali a supportare l’assunto della Schiavon. Secondo la ricorrente, in prima battuta, la prova della scoperta dei vizi sarebbe stata offerta con la produzione della consulenza di parte dell’ing. N. del 29/11/2006, a cui è seguito l’invio della lettera racc. di denuncia inviata al R. il 13/12/06 e da questi ricevuta il 15/12/06, e su tali prove il Tribunale ha omesso ogni valutazione o, ove svolta implicitamente, la stessa sarebbe stata insufficientemente motivata.

La ricorrente, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 nonchè all’art. 369 c.p.c., n. 4, ha indicato e prodotto detta consulenza, riportando in ricorso le parti ritenute probanti.

Dagli accertamenti eseguiti dall’ing. N., come riportati alle pagine 30-32 del ricorso, non risulta peraltro la data di emersione dei vizi denunciati, nè vi è alcun riferimento alla stessa, intendendosi per “scoperta”, in accordo col principio di diritto sopra riportato, il riscontro delle anomalie nel riferimento causale alle opere eseguite dall’appaltatore, limitandosi detto ingegnere alla pura e semplice descrizione dello stato dei luoghi e delle cause dei difetti riscontrati.

Ne consegue l’inammissibilità, sotto detto profilo, del vizio motivazionale denunciato, non essendo idonea la consulenza a dare la prova di cui era onerata la Schiavon. Quanto al vizio di motivazione denunciato in relazione alla mancata ammissione delle prove dedotte, lo stesso è infondato, atteso che, avuto riguardo allo specifico contenuto dei capitoli di prova dedotti, l’argomento addotto dal Tribunale non è viziato, atteso che i capitoli sono inidonei a provare la data di scoperta dei vizi (il capitolo 1), riportato a pag. 39 del ricorso, si limita ad indicare la manifestazione dei difetti “dal 2005”, ed il capitolo 3) è privo di specificazione temporale, tale non potendosi ritenere il riferimento alla denuncia effettuata “subito” al R..

Nè, evidentemente, la decisione del Tribunale di reiezione della domanda della Schiavon stante la ritenuta carenza probatoria potrebbe prestare il fianco al rilievo di lesione del diritto di difesa e del giusto processo, dato che il Giudice si è limitato ad applicare le regole probatorie alla fattispecie.

Quanto alla mancata valutazione da parte del Tribunale della domanda ex art. 1669 c.c., che si sarebbe dovuta intendere parimenti fatta valere con l’istanza di ammissione al passivo del credito da risarcimento danni da cattiva realizzazione della pavimentazione industriale, deve ritenersi, alla stregua del principio affermato nella pronuncia 3702 del 2011, che non sussiste incompatibilità tra le norme di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c., nel senso che il committente di un immobile che presenti “gravi difetti” ben può invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall’art. 1669), anche quelli previsti dall’art. 1668 c.c. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all’art. 1667, purchè non sia incorso nella decadenza stabilita dallo stesso art. 1667, comma 2; ed infatti, quanto a struttura diversamente da ciò che riguarda la diversa natura giuridica della responsabilità rispettivamente disciplinata dalle anzidette norme (l’art. 1669, quella extracontrattuale; l’art. 1667, quella contrattuale) – le relative fattispecie si configurano l’una (l’art. 1669) come sottospecie dell’altra (art. 1667), perchè i “gravi difetti” dell’opera si traducono inevitabilmente in “vizi” della medesima, sicchè la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la presenza di quelli della seconda, con la conseguenza – non smentita dal alcun dato testuale, logico e sistematico – che la norma generale continua ad applicarsi anche in presenza dei presupposti di operatività della norma speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla “ratio” di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c..

Ciò posto, deve peraltro ritenersi che il Tribunale abbia respinto anche detta domanda, quanto meno implicitamente, sempre per la mancata prova da parte della committente del rispetto della denuncia dei vizi nel termine di un anno dalla scoperta, ex art. 1669 c.c. (o meglio, per la mancata prova del dies a quo della scoperta, nè il lasso temporale tra la consegna dell’opera, avvenuta prima della data della fattura del 23/6/2004, e la lettera di contestazione del 14/7/05 era comunque inferiore all’anno).

1.4.- Col decimo mezzo, la ricorrente denuncia il vizio di nullità della sentenza, per avere indicato in parte motiva la quantificazione delle spese in Euro 2000,00 e nel dispositivo, in Euro 5000,00, oltre epa ed iva, in insanabile contrasto.

2.4.- Il motivo è fondato, nè il palese contrasto nella quantificazione delle spese nella parte motiva e nel dispositivo potrebbe essere emendato con la correzione di errore materiale, atteso che la composizione del contrasto esistente tra motivazione e dispositivo presupporrebbe un’attività di interpretazione dell’effettivo “decisum” non consentita in sede di correzione (sul principio, cfr. l’ordinanza delle S.U. 11348 del 13/05/2013).

3.1.- Conclusivamente, va accolto il solo decimo motivo del ricorso, respinti gli altri, e, cassata la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto, la causa va decisa nel merito non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, provvedendosi alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, nella misura di Euro 2500,00 per onorari, Euro 1900,00 per diritti, ed Euro 180,00 per spese, oltre spese generali ed accessori.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per i 2/3 la soccombenza prevalente della ricorrente, e nel resto si intendono compensate.

P.Q.M.

La Corte respinge i motivi da 1 a 9, accoglie il 10 motivo di ricorso, cassa la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito a carico della Schiavon nell’importo di Euro 2500,00 per onorari, Euro 1900,00 per diritti, Euro 180,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge; condanna la ricorrente ai 2/3 delle spese del presente giudizio, nel resto compensate, e liquida dette spese per l’intero in Euro 7200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2016

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