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Diritto di Famiglia Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Separazione e Divorzio

Cass. Civ. n. 27533/2026 – Assegno divorzile e accordi di separazione: quali patti restano validi dopo il divorzio?

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Assegno divorzile e accordi di separazione: quali pattuizioni restano vincolanti dopo il divorzio e quando possono essere utilizzate come prova

La Corte di Cassazione chiarisce che gli accordi patrimoniali stipulati in sede di separazione non sono automaticamente vincolanti nel successivo giudizio di divorzio. Le clausole destinate al mantenimento del coniuge possono essere superate dalla nuova regolamentazione giudiziale, mentre i negozi patrimoniali autonomi conservano la propria efficacia. Gli accordi che predeterminano l’assegno divorzile, interferendo con diritti indisponibili, non vincolano il giudice, ma possono assumere valore indiziario nella valutazione del contributo prestato alla vita familiare. Il riconoscimento dell’assegno richiede comunque un autonomo accertamento dello squilibrio economico e della funzione compensativo-perequativa. La Suprema Corte conferma l’assegno di 1.000 euro mensili riconosciuto all’ex moglie.

LA VICENDA

Due coniugi, dopo oltre trent’anni di matrimonio, avevano sottoscritto accordi di separazione comprendenti assegni di mantenimento e attribuzioni societarie e patrimoniali. Nel successivo giudizio di divorzio era sorta controversia sulla persistente efficacia di tali pattuizioni e sul diritto della moglie all’assegno divorzile. La Cassazione rigetta entrambi i ricorsi, confermando la decisione d’appello che aveva riconosciuto alla donna un assegno mensile di 1.000 euro.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

SEPARAZIONE E DIVORZIO – Accordi patrimoniali tra coniugi – Distinzione tra contenuto necessario ed eventuale – Autonomia negoziale – Diritti indisponibili – Assegno divorzile – Efficacia delle pattuizioni – Valore indiziario – Criteri di riconoscimento.

In materia di separazione personale, le pattuizioni funzionali all’adempimento dei doveri di solidarietà coniugale, anche quando prevedano prestazioni atipiche, possono essere superate dalla successiva disciplina economica del divorzio, mentre gli accordi aventi autonoma causa patrimoniale conservano efficacia secondo le regole dell’autonomia privata e non sono modificabili dal giudice nell’ambito del giudizio sullo status. Gli accordi diretti a predeterminare l’assegno divorzile incontrano il limite dell’indisponibilità dei diritti matrimoniali di cui all’art. 160 c.c. e non possono vincolare il successivo accertamento giudiziale. Tali pattuizioni, pur prive di efficacia vincolante, possono essere valutate come elementi indiziari del contributo prestato dal coniuge alla vita familiare. Il riconoscimento dell’assegno divorzile richiede un’autonoma comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e la verifica della funzione compensativo-perequativa ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, senza che la sola disparità economica determini automaticamente il diritto alla prestazione.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione I, Sentenza 22/10/2026, n. 27533

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I coniugi GU.AD e RA.FR., che avevano contratto matrimonio concordatario il 9 settembre 1989, genitori di tre figlie ormai maggiorenni, definivano la separazione consensuale nel febbraio 2019 davanti al Tribunale di Vicenza, concordando un articolato assetto economico che comprendeva il recesso della moglie dalla società familiare, la sua assunzione nella nuova società del marito, la previsione di un assegno di mantenimento e ulteriori pattuizioni patrimoniali collegate alla gestione dei beni comuni e delle imposte.

Dopo la separazione non interveniva alcuna riconciliazione né accordo in vista del divorzio.

2. Nel febbraio del 2022, il sig. GU.AD adiva il Tribunale di Vicenza chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestando la

debenza dell’assegno divorzile, deducendo un peggioramento della propria situazione economica e un miglioramento di quella della coniuge.

La sig.ra RA.FR. si costituiva sostenendo che le condizioni economiche fissate in separazione personale fossero frutto di accordi negoziali non rivedibili in sede divorzile, in quanto d’indole strettamente patrimoniale.

All’udienza presidenziale venivano confermate le condizioni della separazione e l’istanza di modifica di quelle provvisorie veniva dichiarata inammissibile.

La fase contenziosa si svolgeva senza assunzione di prove e si concludeva con la sentenza n. 842/2024, con cui il Tribunale: dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio; qualificava come contenuto eventuale della separazione le clausole patrimoniali di cui dichiarava, quindi, inammissibile la rivedibilità nel giudizio di divorzio; escludeva quindi, per autonomo accertamento, la debenza dell’assegno divorzile per i contenuti assistenziale e compensativo-perequativo, ritenendo la coniuge economicamente autosufficiente e già adeguatamente compensata per l’apporto fornito alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge sia nel corso del matrimonio sia attraverso il complessivo assetto patrimoniale, concordato tra le parti in sede di separazione.

Il Tribunale confermava il contributo per la figlia Ilaria.

3. GU.AD proponeva appello, contestando l’interpretazione delle clausole patrimoniali, ritenute dal primo giudice estranee agli accordi di separazione e quindi nel loro complesso non valutabili a soddisfazione dell’assegno divorzile, e la permanenza dell’obbligo di mantenimento della figlia.

RA.FR. introduceva, a sua volta, appello incidentale chiedendo la conferma dell’assegno previsto in sede di separazione e la rimessione in istruttoria della causa.

La Corte d’Appello, senza assumere nuove prove, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava l’indipendenza economica della figlia Ilaria, qualificava come contenuto necessario della separazione le clausole relative all’assegno in favore della moglie e le riteneva revocabili in sede divorzile.

Esclusa quindi la vincolatività della clausola n. 13 dell’accordo – con la quale i coniugi avevano previsto la conferma in sede divorzile delle pattuizioni raggiunte in sede di separazione – limitatamente all’assegno divorzile perché “potenzialmente lesiva dei diritti indisponibili ex art. 160 c.c.”, i giudici di appello attribuivano tuttavia rilievo a tale previsione quale elemento sintomatico del riconoscimento, da parte degli stessi coniugi, dell’apporto fornito da RA.FR. alla vita familiare.

Muovendo da tale dato, unitamente agli altri criteri di cui all’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 e all’accertato squilibrio economico tra le parti, la Corte di merito ha quindi riconosciuto in favore di RA.FR. il diritto ad un assegno divorzile di Euro 1.000 mensili, valorizzando la durata trentennale del matrimonio e il contributo al ménage familiare fornito dalla richiedente.

4. GU.AD ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia in epigrafe indicata con sei motivi cui resiste, proponendo altresì ricorso in via incidentale articolato in due motivi, a sua volta resistito da controparte, RA.FR.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza in ragione del rilievo nomofilattico delle questioni sottese alla fattispecie.

Il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi, ha fatto pervenire memoria conclusionale scritta. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.

In sede di discussione, all’esito della relazione della Consigliera relatrice, il P.G. e le parti hanno concluso come in epigrafe indicato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente GU.AD fa valere “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e 343 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.)”.

L’appello incidentale di RA.FR. sarebbe stato accolto dalla Corte territoriale nonostante fosse privo dei requisiti di specificità richiesti dagli artt. 342 e 343 c.p.c.

L’appellante incidentale, nel dedurre sulla spettanza dell’assegno divorzile, non si sarebbe confrontata con la motivazione del Tribunale di Vicenza che aveva escluso sia la funzione assistenziale che quella perequativo-compensativa dell’indicato titolo.

In particolare l’appellante avrebbe dovuto dedurre che il Tribunale, nel denegare l’assegno, aveva sopravvalutato le risorse economiche della richiedente e aveva erroneamente escluso la funzione perequativo-compensativa della posta rivendicata, trascurando di considerare la durata del matrimonio, il ruolo svolto dalla richiedente nella cura della famiglia e il contributo fornito alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge.

2. Con il secondo motivo si deduce “Nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione (art. 360, n. 4 c.p.c.)”.

La Corte d’Appello avrebbe pronunciato ultra petita rivalutando integralmente i presupposti dell’assegno divorzile oltre i limiti delle censure sollevate nell’appello incidentale.

La Corte di merito sarebbe inoltre incorsa in un difetto assoluto di motivazione poiché avrebbe riesaminato aspetti coperti da giudicato interno e non oggetto di impugnazione.

3. Con il terzo motivo si fa valere “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, L. 898/1970, in combinato disposto con gli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.)”.

La Corte territoriale avrebbe applicato in modo erroneo i criteri per il riconoscimento dell’assegno divorzile, omettendo di verificare:

l’inadeguatezza dei mezzi della richiedente; l’impossibilità di procurarseli; la prova di rinunce professionali; il contributo alla formazione del patrimonio familiare o dell’altro coniuge.

Sarebbero state violate altresì le regole sull’onere della prova e sui criteri equiordinati di cui all’art. 5, comma 6, L. cit.

4. Con il quarto motivo si fa valere “Nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente (art. 360, n. 4 c.p.c.)”. La motivazione della Corte d’Appello sarebbe stata meramente apparente, priva dei passaggi logico-giuridici necessari a fondare la decisione, e tanto in violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzione.

La Corte non avrebbe esplicitato alcuna verifica sui presupposti dell’assegno divorzile.

5. Con il quinto motivo si censura l’impugnata sentenza per “Violazione dell’art. 5, comma 6, L. 898/1970, degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.)”.

Si contesta la ricostruzione della Corte d’Appello circa la disparità reddituale, dedotta in ricorso come insussistente in ragione dei beni, delle rendite e delle disponibilità patrimoniali di RA.FR..

La Corte d’Appello sarebbe inoltre incorsa nell’omesso esame di fatti decisivi, già accertati dal Tribunale e non contestati in appello, relativi alla compensazione già ricevuta dall’ex coniuge in sede di separazione.

6. Con il sesto motivo si deduce la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., 160 e 1421 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.)”.

Si censura l’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello delle clausole di separazione che avrebbe attribuito alla somma di Euro 2.400 mensili la natura di assegno di mantenimento destinato a permanere anche in sede divorzile, valorizzando la clausola n. 13 come indice dell’apporto familiare della moglie, pur avendo gli stessi giudici di secondo grado riconosciuto di quest’ultima la nullità per illiceità della causa, ai sensi dell’art. 160 c.c.

Si fa valere quindi la violazione dei criteri ermeneutici e del principio di indisponibilità dei diritti matrimoniali.

7. La resistente RA.FR. con il proposto controricorso contesta integralmente le censure del ricorrente, sostenendo che l’impugnazione principale si risolve in una richiesta di riesame del merito, come tale preclusa in sede di legittimità.

La difesa della resistente provvede a ricostruire il lungo rapporto coniugale, la gestione familiare e societaria, il contributo personale della moglie alla vita domestica e alla crescita delle figlie, nonché la struttura degli accordi patrimoniali stipulati in sede di separazione, articolati nel verbale omologato e nelle tre convenzioni aggiuntive del dicembre 2018 e del febbraio 2019.

Tali accordi avrebbero costituito anche un assetto unitario e compensativo dei reciproci rapporti patrimoniali, volto a riequilibrare la rinuncia della moglie alla vita professionale e agli utili societari maturati nel corso degli anni.

La resistente sostiene che il Tribunale di Vicenza abbia correttamente qualificato come contenuto eventuale le strette clausole patrimoniali dell’accordo e che la Corte d’Appello abbia, ancora correttamente, riconosciuto comunque la debenza dell’assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa, valorizzando la durata ultratrentennale del matrimonio, il contributo della moglie al ménage familiare e la persistente disparità reddituale tra le parti.

La controricorrente introduce altresì ricorso incidentale affidato a due motivi, entrambi diretti a ottenere la riforma della sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva negato l’assegno divorzile convenuto dalle parti.

7.1. Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione all’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, censurando la sentenza d’appello nella parte in cui

ha ricondotto al contenuto necessario della separazione le clausole patrimoniali concernenti l’assegno e le attribuzioni economiche ad esso collegate, ritenendole pertanto superate dalla successiva pronuncia di divorzio.

Secondo la ricorrente, la Corte territoriale, pur richiamando correttamente la distinzione tra “contenuto necessario” e “contenuto eventuale” degli accordi di separazione, ne avrebbe poi fatto errata applicazione, svalutando l’autonomia negoziale dell’assetto patrimoniale complessivamente convenuto dalle parti.

Le clausole relative all’assegno mensile di Euro 1.300, ai meccanismi di integrazione del trattamento economico e agli ulteriori accordi collegati non avrebbero costituito infatti mere modalità di adempimento degli obblighi di mantenimento derivanti dalla separazione, ma sarebbero state, piuttosto, espressione di un più ampio regolamento negoziale diretto a compensare il contributo offerto dalla moglie alla vita familiare e le rinunce patrimoniali e societarie da essa sopportate.

La Corte d’Appello avrebbe pertanto erroneamente declassato tale complessivo assetto negoziale a contenuto necessario della separazione, assoggettandolo agli effetti della pronuncia di divorzio e privandolo dell’autonoma efficacia che il Tribunale, invece, aveva in larga parte riconosciuto.

In tale prospettiva, la clausola n. 13 non avrebbe dovuto essere considerata un mero indice sintomatico del contributo di RA.FR. alla vita familiare, bensì la conferma della volontà delle parti di mantenere fermo, anche dopo il divorzio, l’equilibrio patrimoniale raggiunto in sede di separazione.

7.2. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione all’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, censurando il punto della decisione che ha quantificato l’assegno divorzile in Euro 1.000,00 mensili.

La Corte d’Appello, pur avendo riconosciuto la funzione compensativo-perequativa dell’attribuzione e valorizzato il complessivo assetto negoziale convenuto dalle parti in sede di separazione, non avrebbe fornito alcuna adeguata motivazione circa la riduzione dell’importo richiesto di Euro 1.300 mensili, discostandosi senza giustificazione dalle risultanze degli accordi intercorsi tra i coniugi.

8. La Procura Generale ritiene infondati o inammissibili i motivi del ricorso principale.

Le censure relative all’inammissibilità dell’appello incidentale, all’ultra petita e al difetto di motivazione non coglierebbero nel segno.

La Corte d’Appello avrebbe motivato ben oltre il minimo costituzionale e, avendo la moglie contestato la statuizione sull’assegno divorzile, era pienamente legittimata a riesaminare integralmente la questione, compresa la disparità reddituale.

Anche le doglianze sulla mancata verifica dei presupposti dell’assegno e sulla valutazione dello squilibrio patrimoniale sono ritenute inammissibili dal rappresentante della Procura Generale perché mirano a un riesame del merito, mentre la Corte d’Appello ha correttamente applicato i principi consolidati sull’assegno divorzile a funzione perequativo-compensativa, valorizzando la durata del matrimonio, l’organizzazione familiare e il contributo della moglie alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge.

Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo per il P.M. va dichiarato inammissibile perché non si confronta con la ratio della sentenza d’appello, che non ha interpretato diversamente la clausola n. 13, ma ne ha dichiarato la nullità per illiceità della causa nella parte relativa al mantenimento.

Il secondo motivo, relativo alla quantificazione dell’assegno, per il rappresentante della Procura Generale è parimenti inammissibile perché attiene al merito: una volta esclusa l’ultrattività degli accordi di separazione, la misura dell’assegno divorzile è frutto di una valutazione discrezionale congruamente motivata e non sindacabile in sede di legittimità.

9. Sui singoli motivi del ricorso principale.

Vanno dapprima esaminati i primi due motivi del ricorso principale, relativi all’ammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla odierna controricorrente.

9.1. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’appello incidentale proposto da RA.FR. non era privo dei requisiti di specificità richiesti dagli artt. 342 e 343 c.p.c.

Occorre distinguere il tema dei presupposti sostanziali dell’assegno divorzile (disparità reddituale, apporto al ménage coniugale, ruoli familiari costruiti su scelte coniugali condivise) da quello, logicamente preliminare, relativo, nella fattispecie in esame, all’incidenza del complessivo assetto patrimoniale definito dalle parti in sede di separazione.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda di assegno divorzile sul presupposto che l’assegno dovesse essere valutato autonomamente e che l’accertata disparità economica tra gli ex coniugi risultasse già compensata dalle attribuzioni patrimoniali conseguite da RA.FR. e dagli accordi stipulati in occasione della crisi coniugale.

Più esattamente il primo giudice non ha rigettato la domanda sul rilievo dell’insussistenza della disparità economica tra gli ex coniugi o dell’assenza del contributo fornito dalla RA.FR. alla vita familiare, avendo anzi espressamente riconosciuto l’esistenza di uno squilibrio economico tra le parti.

La decisione di rigetto si fondava, piuttosto, sull’autonoma affermazione secondo cui la funzione perequativo-compensativa cui assolve l’assegno divorzile risultava già soddisfatta dal complessivo regolamento patrimoniale concordato dai coniugi in sede di separazione e dalle attribuzioni patrimoniali da esso derivanti.

Solo una volta esclusa tale efficacia satisfattiva si sarebbe posto il diverso tema sull’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile, quali la permanenza dello squilibrio economico, il contributo fornito al ménage familiare e la funzione perequativo-compensativa della prestazione.

L’appellante incidentale ha censurato puntualmente la motivazione del Tribunale, denunciando l’erronea qualificazione dell’assegno come prestazione isolata e non inserita, invece, nel più ampio assetto negoziale concordato in sede di separazione e, ancora, l’erronea valutazione della comparazione reddituale, ancora fondata sulla non corretta affermazione secondo cui la disparità reddituale sarebbe stata “compensata” dagli accordi separativi.

L’appello incidentale, pertanto, non si è limitato a contestare singoli passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, ma ha investito la statuizione di rigetto della domanda di assegno divorzile nelle sue premesse logiche e giuridiche con i motivi di ricorso, con conseguente devoluzione alla Corte d’Appello dell’intero capo concernente il riconoscimento dell’assegno divorzile e dei relativi presupposti.

Deve pertanto escludersi sia il difetto di specificità dell’impugnazione sia la formazione di un giudicato interno.

Può all’esito affermarsi il seguente principio di diritto:

“Ai fini della verifica della specificità dell’impugnazione non rileva che l’appellante censuri singolarmente tutti gli elementi costitutivi della domanda, ma che investa la ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata. Ne consegue che, allorché il giudice di primo grado rigetti la domanda di assegno divorzile non già per insussistenza della disparità economica, del contributo prestato alla vita familiare o degli altri presupposti sostanziali della prestazione, bensì sul preliminare e autonomo rilievo che la funzione perequativo-compensativa dell’assegno risulti già soddisfatta dal complessivo assetto patrimoniale definito dalle parti in sede di separazione, è sufficiente che l’impugnazione censuri tale presupposto logico-giuridico della decisione, per devolvere al giudice del gravame il riesame dell’intero capo relativo all’assegno divorzile e dei relativi presupposti, senza che possa formarsi giudicato interno sulle ulteriori questioni che ne costituiscono sviluppo o conseguenza”.

9.2. Il secondo motivo è parimenti infondato.

Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Per le ragioni già esposte nell’esame del primo motivo, l’appello incidentale aveva devoluto alla Corte territoriale il capo della sentenza relativo al rigetto della domanda di assegno divorzile, investendone le ragioni giustificative. Da qui il potere-dovere del giudice del gravame di riesaminare l’intera questione devoluta, senza che ciò comportasse alcuna indebita estensione del thema decidendum.

Né può configurarsi un giudicato interno sui singoli argomenti utilizzati dal Tribunale per pervenire al rigetto della domanda.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, il giudicato si forma sulla statuizione intesa come autonoma unità decisoria e non sui singoli passaggi argomentativi che la sorreggono; ne consegue che l’impugnazione della statuizione riapre la cognizione sull’intera questione da essa definita (Cass. n. 30728 del 2022; Cass. n. 32563 del 2024).

Correttamente, pertanto, la Corte d’Appello ha proceduto al riesame della domanda di assegno divorzile e dei suoi presupposti, senza pronunciare ultra petita.

9.2.1. Ancora infondato è il denunciato profilo del difetto di motivazione laddove la Corte d’Appello ha ricostruito il quadro negoziale della separazione, facendo applicazione dei criteri interpretativi di cui agli artt. 1362-1363 c.c., rivalutando la situazione reddituale delle parti, verificando la sussistenza dei presupposti dell’assegno compensativo e così motivando, in modo coerente, ben oltre il “minimo costituzionale”.

La censura del ricorrente si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.

10. Nel resto, l’ordine dell’esame dei motivi proposti va rimodulato in ragione della priorità logico-giuridica delle questioni rispettivamente poste dal ricorso incidentale e da quello principale.

11. Ferme le affermazioni di principio già svolte sui primi due motivi del ricorso principale, le ulteriori censure formulate dal ricorrente GU.AD investono il merito della statuizione attributiva dell’assegno divorzile, contestandone i presupposti e l’utilizzazione, a tal fine, degli accordi intervenuti tra le parti in sede di separazione.

Si tratta di prospettazione difensiva che muove dalla diretta assoggettabilità delle statuizioni separative al potere conformativo del giudice del divorzio e quindi alla loro rivalutabilità, che in questa sede non si contesta.

Devono allora essere esaminati, in via prioritaria, i motivi del ricorso incidentale, poiché essi pongono invece la questione, logicamente antecedente, della natura e dell’efficacia delle pattuizioni concluse dai coniugi in sede di separazione e, quindi, dell’incidenza che esse possono spiegare nel successivo giudizio di divorzio.

La ricorrente incidentale contesta infatti la qualificazione operata dalla Corte territoriale degli accordi separativi e sostiene che l’assegno di Euro 1.300 e le attribuzioni economiche ad esso collegate erano parte inscindibile di un più ampio regolamento negoziale-patrimoniale, autonomamente vincolante anche rispetto alla successiva crisi matrimoniale e non emendabile dal giudice del divorzio all’interno del perimetro di cognizione proprio del giudizio sulla crisi coniugale.

12. I motivi del ricorso incidentale non sono fondati.

La loro trattazione richiede di precisare il criterio che governa la qualificazione degli accordi conclusi dai coniugi in sede di separazione e di stabilire quale sia lo statuto della cognizione del giudice del divorzio rispetto alle pattuizioni aventi causa nella separazione, o altrimenti necessarie, e a quelle che in essa trovano soltanto occasione, o altrimenti eventuali.

12.1. Questa Corte ha infatti chiarito che gli accordi di separazione possono contenere sia clausole aventi causa nella separazione personale, dirette ad attuare i doveri di solidarietà conseguenti alla cessazione della convivenza, sia negozi patrimoniali autonomi che trovano nella separazione una mera occasione e non la propria causa concreta, per poi precisare che solo i primi sono suscettibili di essere superati dalla successiva regolamentazione economica del divorzio, mentre i secondi continuano a produrre effetti secondo le regole proprie dell’autonomia privata.

Si è altresì chiarito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16909 del 19/08/2015; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20034 del 22/07/2024) che tale distinzione deve essere operata attraverso un’indagine ermeneutica volta ad accertare la funzione concretamente perseguita dalle parti – se essenziale, o meno, alla disciplina del rapporto coniugale dopo la sua crisi – senza fare coincidere il discrimine con la mera tipicità o atipicità della prestazione.

In questa prospettiva, la distinzione tra “contenuto necessario” e “contenuto eventuale” delle clausole della separazione non rileva soltanto ai fini della loro modificabilità nel giudizio di divorzio, ma individua il diverso statuto della cognizione del giudice sullo status.

Con riguardo alle clausole aventi causa nella separazione, o a “contenuto necessario”, il giudice è chiamato ad un autonomo accertamento dei presupposti dell’assegno divorzile ed è titolare del potere di sostituire alla disciplina pattizia quella risultante dalla pronuncia giudiziale.

Con riguardo invece ai negozi patrimoniali autonomi o a “contenuto eventuale”, la cui disciplina rinviene solo occasione nella separazione, la cognizione del giudice del divorzio si arresta alla qualificazione della clausola e la relativa disciplina resta affidata all’applicazione delle regole dell’autonomia privata, da interpretarsi secondo i correlati canoni di ermeneutica generale (art. 1362 e ss. c.c.), e resta, come tale, sottratta ad ogni potere modificativo o conformativo all’interno del giudizio sullo status.

Può, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto:

“In tema di accordi conclusi in sede di separazione personale, la distinzione tra pattuizioni aventi causa nella separazione e negozi patrimoniali che in essa trovino mera occasione individua il diverso statuto della cognizione del giudice del divorzio; le prime, ancorché attuate mediante prestazioni atipiche, in quanto funzionali all’attuazione dei doveri di solidarietà coniugale, sono suscettibili di essere superate dalla regolamentazione conseguente al divorzio, previo autonomo accertamento dei relativi presupposti; rispetto ai secondi, invece, la cognizione del giudice del divorzio è limitata alla qualificazione della pattuizione e all’accertamento della sua autonoma causa patrimoniale, restando il rapporto disciplinato dalle regole dell’autonomia privata e sottratto, nel giudizio sullo status, a poteri modificativi o conformativi”.

12.2. Vi è poi una ulteriore categoria quella delle clausole necessarie e purtuttavia prive di efficacia vincolante sul piano negoziale perché nulle per illiceità della causa, e tanto “alla stregua dei condizionamenti del patto stesso sulla libertà di difesa nel giudizio di divorzio, nonché della sua interferenza su decisioni collegate anche ad interessi di ordine generale” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9840 del 20/09/1991): tali sono, ad esempio, gli obblighi di legge riguardanti la prole (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2546 del 03/02/2025).

Nella radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all’art. 160 c.c., di tali accordi non può tenersi conto ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe influenzare il consenso al successivo divorzio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2224 del 30/01/2017; in termini, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 20745 del 28/06/2022).

Il limite all’autonomia privata non discende, pertanto, dalla natura patrimoniale dell’accordo, ma dalla sua idoneità a interferire con interessi indisponibili e con l’autonomo accertamento demandato al giudice nella successiva fase divorzile. Entro tale perimetro resta, invece, pienamente esercitabile l’autonomia negoziale dei coniugi rispetto agli interessi patrimoniali disponibili.

Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: “Nella regolamentazione pattizia della crisi coniugale, il discrimine tra il lecito esercizio dell’autonomia negoziale e la sua invalidità non risiede nel carattere patrimoniale dell’accordo, né nella sua riconducibilità al contenuto necessario della separazione, ma nella natura degli interessi sui quali esso è destinato a incidere; l’autonomia privata resta, pertanto, pienamente esplicabile rispetto agli interessi patrimoniali disponibili, mentre incontra il limite dell’art. 160 c.c. quando la pattuizione interferisca con diritti indisponibili o sia idonea a condizionare l’autonomo accertamento riservato al giudice nella successiva fase divorzile”.

12.2.1. Fermo il limite dell’invalidità e, dunque, esclusa ogni efficacia vincolante o conformativa rispetto all’assegno divorzile, siffatte clausole possono nondimeno essere valorizzate dal giudice sul diverso piano probatorio e, più propriamente, indiziario, quali fatti storici rilevanti ai fini dell’autonomo accertamento dei presupposti dell’assegno.

Questa Corte ha in più occasioni ricordato l’utilità del ragionamento presuntivo al fine di provare i presupposti dell’assegno divorzile (da ultimo, Cass., sez. 1, 09/02/2026 n. 2884, che richiama, in motivazione, Cass. SU n. 18287/2018), nel rilievo che l’accordo raggiunto in sede di separazione può rilevare come dato presuntivo suscettibile di essere apprezzato in favore della parte richiedente l’assegno, per il principio di acquisizione probatoria presente nel vigente ordinamento processuale, in forza del quale le risultanze istruttorie comunque ottenute appartengono al processo e

possono essere utilizzate ai fini della decisione (tra le molte: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9863 del 13/04/2023).

13. Proprio l’indicato modello decisorio, nell’individuata sua triplice articolazione, risulta correttamente applicato dalla sentenza impugnata.

13.1. La Corte non ha considerato gli accordi del 2019, intercorsi tra gli ex coniugi in sede separativa, come un regolamento unitario inscindibile, ma ne ha esaminato, distintamente, le sue diverse componenti.

Ha così ricondotto al regolamento patrimoniale autonomo le pattuizioni relative al recesso di RA.FR. dalla I.F.G. Snc e alla definizione dei rapporti societari, di cui ai punti 3 e 6; ha considerato autonomamente il rapporto di lavoro contemplato dal punto 4 che prevedeva l’assunzione della moglie come lavoratrice subordinata con stipendio mensile di Euro 1.200,00; ha escluso dalla propria cognizione la parte degli accordi aggiuntivi, compresi nella scrittura del 7 febbraio 2019 – richiamata dal punto 8 del verbale di separazione del 21 febbraio 2019 -, concernente il trasferimento del 5% delle quote della Srl in caso di licenziamento illegittimo e la clausola n. 10 relativa alla ripartizione del canone dell’immobile comune.

A diversa conclusione è pervenuta rispetto alle clausole nn. 5, 7 e 8 del verbale omologato, nella parte concernente il mantenimento della coniuge.

Nel valorizzarne il tenore letterale e il collegamento sistematico (artt. 1362, 1363 c.c.), la Corte d’Appello ha rilevato che il punto 5 qualifica espressamente la corresponsione di Euro 1.300 come “contributo al mantenimento”, ne prevede l’aggiornamento ISTAT e pone a carico di GU.AD, “a tal fine”, gli oneri fiscali relativi all’assegno e agli immobili della ex coniuge; che il punto 7 eleva il medesimo “contributo al mantenimento” ad Euro 2.400 in caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro di RA.FR.; e che il punto 8, unitamente al relativo accordo aggiuntivo concretizzato nella scrittura del 7 febbraio 2019, contempla, in

caso di licenziamento illegittimo, ancora un “assegno di mantenimento” di Euro 2.400, distinto dalla contestuale attribuzione societaria.

La Corte territoriale ha dunque correttamente ravvisato in tali prestazioni, pure articolate secondo modalità atipiche, una funzione unitariamente riconducibile al mantenimento della coniuge nella fase separativa (a rilevanza necessaria), distinguendole dalle autonome attribuzioni societarie e patrimoniali (a rilevanza eventuale) contenute nei medesimi accordi.

È, del resto, proprio Cass. n. 16909/2015 ad avere chiarito che nello stesso accordo possono convivere obblighi sostitutivi dell’assegno di mantenimento, suscettibili di essere riconsiderati in sede di divorzio, e regolamentazioni di pregressi rapporti patrimoniali, che restano invece sottratte a tale regime.

La sentenza impugnata ha pertanto ritenuto superate dalla pronuncia di divorzio le clausole nn. 5, 7 e 8 nella sola parte funzionale al mantenimento e ai connessi oneri fiscali, lasciando invece ferme le componenti negoziali dotate di autonoma causa patrimoniale.

13.2. Su diverso piano si colloca la clausola n. 13, con la quale i coniugi avevano convenuto che gli accordi raggiunti in sede di separazione personale trovassero conferma anche nell’eventuale giudizio di divorzio.

Tale previsione non attiene alla qualificazione come autonomi ed eventuali, o, altrimenti, separativi e necessari, dei singoli rapporti patrimoniali, ma pretende, nella parte relativa al mantenimento, di proiettarne anticipatamente la disciplina nella futura fase divorzile.

Sotto tale profilo opera il diverso principio secondo cui gli accordi con i quali i coniugi, in sede di separazione, pretendano di predeterminare l’assetto economico del futuro ed eventuale divorzio non possono vincolare il successivo accertamento giudiziale, in quanto interferiscono con la disciplina dei diritti matrimoniali e con l’autonomo giudizio richiesto dall’art. 5 della legge n. 898 del 1970.

La Corte d’Appello ha fatto applicazione di tale principio, negando alla clausola n. 13 efficacia vincolante quanto alla futura attribuzione dell’assegno divorzile.

Tanto non ha impedito ai giudici di secondo grado di considerare la pattuizione, non già quale fonte negoziale del diritto all’assegno o parametro vincolante della sua misura, ma quale elemento del materiale acquisito al giudizio, suscettibile di concorrere, unitamente alle altre risultanze, alla ricostruzione della storia economica e familiare dei coniugi e del contributo fornito dalla richiedente alla vita comune.

È in questi limiti che la Corte territoriale ha attribuito alla clausola n. 13 del verbale di separazione omologato il 21 febbraio 2019, il valore di “indicatore sintomatico” del riconoscimento, da parte degli stessi coniugi, dell’apporto che la sig.ra RA.FR. aveva dato al ménage familiare, subordinandone espressamente la rilevanza alla verifica degli ulteriori criteri dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 e della precondizione dello squilibrio economico.

I motivi del ricorso incidentale devono pertanto essere rigettati perché infondatamente proposti quanto allo scrutinio degli accordi, principali e collegati, raggiunti dagli ex coniugi in sede di separazione.

14. Definita in tal modo la questione preliminare relativa alla natura e agli effetti degli accordi separativi, possono ora essere esaminati i residui motivi del ricorso principale.

I motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili.

Le censure investono il distinto e più circoscritto piano dell’accertamento dei presupposti dell’assegno divorzile, poiché contestano sotto il profilo della violazione dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, delle regole sull’onere probatorio e del vizio di motivazione, la ricostruzione della posizione economico-patrimoniale delle parti e l’accertamento della funzione perequativo-compensativa dell’attribuzione riconosciuta a RA.FR..

Come chiarito dalle Sezioni Unite n. 18287 del 2018, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi costituisce condizione pre-fattuale e quindi necessario punto di partenza dell’accertamento, laddove l’eventuale significativa disparità non determina automaticamente l’attribuzione dell’assegno, dovendo essere posta in relazione con i criteri indicati dall’art. 5, comma 6, e, in particolare, con il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dell’altro coniuge, nell’ambito di scelte di ruolo condivise all’interno della coppia, avuto riguardo alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.

Secondo l’indicata sequenza si è svolto l’accertamento della Corte territoriale. La sentenza impugnata non si è infatti arrestata alla mera constatazione della differenza dei redditi, ma ha proceduto alla ricostruzione delle complessive condizioni economiche e patrimoniali di entrambi gli ex coniugi.

14.1. Sul versante dei reddituale, la Corte d’Appello ha esaminato i modelli fiscali acquisiti e ha accertato che GU.AD, nei periodi d’imposta dal 2018 al 2021, aveva percepito redditi medi netti mensili, rispettivamente, di Euro 5.427, Euro 8.162, Euro 7.358 ed Euro 6.381, a fronte dei redditi di RA.FR., indicati dalla sentenza in Euro 339, Euro 2.500 ed Euro 3.000; ha inoltre considerato le risultanze del bilancio della società del primo, rilevando per il 2020 un utile di esercizio di circa Euro 60.000, a fronte di ricavi indicati in Euro 613.333,26 nel 2020, Euro 516.334 nel 2021 ed Euro 507.524 nel 2022.

La Corte territoriale ha poi proceduto anche alla comparazione dei patrimoni, rilevando che entrambi i coniugi erano titolari di terreni e immobili, anche produttivi di reddito; che la casa coniugale era di proprietà esclusiva di GU.AD; che RA.FR. abitava gratuitamente in un immobile intestato alla figlia ed era proprietaria di un capannone e di un

appartamento con relativa pertinenza, pervenutile per successione paterna; che nel 2019 aveva alienato altro immobile, anch’esso di provenienza ereditaria, per Euro 128.000; che aveva ricevuto, come risultante dalla quietanza notarile considerata, Euro 88.623 per la liquidazione della partecipazione nella I.F.G. Snc; e, ancora, che aveva alienato insieme alla sorella un ulteriore immobile pervenuto per successione paterna per il prezzo complessivo di Euro 530.000, risultando la propria quota investita in polizze del valore, nel 2021, di Euro 247.100,38.

14.2. La Corte d’Appello, nello svolgimento del giudizio sulla spettanza e la relativa misura dell’assegno divorzile, ha preso espressamente in considerazione anche gli elementi patrimoniali favorevoli alla richiedente, senza fare discendere la disparità dal mero raffronto delle entrate correnti.

La Corte di merito ha, in modo specifico, valutato la provenienza ereditaria di larga parte del patrimonio della sig.ra RA.FR., rilevando che i cespiti acquisiti erano già entrati nel suo patrimonio prima della separazione e che, proprio per questo, di contro a quanto ritenuto dal primo giudice, non rappresentavano un sopravvenuto miglioramento della sua situazione economica, essendo stati già considerati dalle parti al momento della definizione degli accordi separativi.

All’esito della complessiva ricostruzione, la Corte ha ravvisato una significativa disparità reddituale, assunta non quale elemento di per sé attributivo dell’assegno, ma quale precondizione fattuale per il successivo scrutinio della componente perequativo-compensativa.

Non è fondata pertanto la censura nella parte in cui postula che il giudice di merito abbia riconosciuto l’assegno sulla base della sola differenza dei redditi o abbia omesso la comparazione delle complessive situazioni patrimoniali delle parti: la motivazione della sentenza impugnata documenta, al contrario, un accertamento esteso tanto ai redditi quanto ai cespiti immobiliari, alle disponibilità patrimoniali, alle dismissioni effettuate e alla provenienza delle componenti patrimoniali.

Queste ultime, poi, dove d’indole ereditaria, non sono state prese in considerazione ai fini della valutazione delle situazioni patrimoniali dei coniugi in quanto acquisite per successione prima della separazione.

Accertata tale precondizione, la Corte territoriale è passata al distinto giudizio sulla funzione compensativo-perequativa dell’assegno, valorizzando la durata ultratrentennale del matrimonio e il non contestato apporto di RA.FR. al ménage familiare – concretizzatosi, secondo quanto accertato dalla sentenza, nella cura delle tre figlie – che aveva consentito al marito di dedicarsi proficuamente all’attività imprenditoriale.

Su tale complessiva base ha poi determinato l’assegno divorzile nella misura di Euro 1.000 mensili.

In tale percorso si inserisce anche la considerazione degli accordi raggiunti in sede di separazione.

Una volta esclusa, per le ragioni già esposte, la loro efficacia vincolante rispetto all’an e il quantum dell’assegno divorzile, la Corte territoriale ha utilizzato la clausola n. 13 quale mero elemento sintomatico del riconoscimento, da parte degli stessi coniugi, dell’apporto della RA.FR. al ménage familiare, precisando che tale elemento doveva essere valutato insieme agli altri criteri equiordinati dell’art. 5, comma 6, nella preventiva accertata sussistenza del significativo squilibrio economico tra le parti.

Non vi è stato, dunque, alcun automatismo tra accordo separativo e attribuzione dell’assegno divorzile.

La doglianza è pertanto infondata perché muove dall’erroneo presupposto che la Corte abbia attribuito agli accordi un’efficacia conformativa del diritto all’assegno, laddove la decisione impugnata ne ha espressamente escluso la vincolatività e ha fondato il riconoscimento della prestazione sull’autonomo accertamento dei presupposti previsti dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970.

14.3. Per il resto, le censure sono inammissibili, perché, sotto la formale denuncia della violazione dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970,

degli artt. 115 e 2697 c.c. e del vizio motivazionale, contrappongono all’accertamento compiuto dalla Corte territoriale una alternativa lettura delle medesime risultanze processuali.

Si contestano dal ricorrente la consistenza effettiva della disparità economica; si attribuisce un diverso significato alla composizione dei patrimoni; si contesta, ancora, il rilievo dei beni ereditari e delle disponibilità finanziarie; si oppone una diversa ricostruzione dell’apporto della richiedente alla vita familiare e della funzione delle attribuzioni patrimoniali intervenute durante il matrimonio e al momento della separazione.

Sono questioni che, accertata da questa Corte la corretta applicazione del criterio legale e l’esistenza di una motivazione che dia conto degli elementi concretamente considerati, appartengono al giudizio di fatto e non possono tradursi in una nuova comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti in sede di legittimità.

14.3.1. Né è configurabile il denunciato difetto assoluto di motivazione.

La sentenza rende infatti intellegibile il percorso seguito per i momenti: della comparazione delle situazioni reddituali e patrimoniali; dell’accertamento della significativa disparità economica; della considerazione della provenienza e della consistenza del patrimonio della richiedente; della successiva verifica della storia familiare, della durata del matrimonio e dell’apporto prestato dalla ex coniuge alla cura delle figlie e alla complessiva organizzazione familiare; del riconoscimento, infine, della funzione compensativo-perequativa dell’assegno.

15. I motivi del ricorso principale devono pertanto essere rigettati nella parte in cui denunciano l’inosservanza dei criteri legali di cui all’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 e dichiarati inammissibili nella parte in cui sollecitano, attraverso la diversa valutazione dei redditi, dei patrimoni e delle complessive risultanze istruttorie, un nuovo giudizio di merito sulle condizioni economiche degli ex coniugi.

16. In ragione degli esiti del giudizio, le spese restano compensate tra le parti.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Si dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di GU.AD, RA.FR. ivi riportati.

P.Q.M.

la Corte

rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi

di GU.AD, RA.FR. ivi riportati.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 29 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2026.

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