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Lavoro Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 18602/2013 – Interruzione della prescrizione rilevabile d’ufficio

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Interruzione della prescrizione del risarcimento danni: il giudice può rilevarla d’ufficio quando risulta dagli atti di causa, anche in presenza di una costituzione di parte civile nel processo penale.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18602 del 5 agosto 2013, ha chiarito che l’interruzione della prescrizione costituisce un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti. La costituzione di parte civile nel processo penale determina un effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione del diritto al risarcimento, destinato a perdurare fino alla definizione irrevocabile del giudizio penale. Tale effetto può operare anche nei confronti del condebitore solidale rimasto estraneo al procedimento. La Corte ha quindi cassato la decisione d’appello che aveva dichiarato prescritto il diritto al risarcimento dei danni conseguenti a un grave infortunio sul lavoro.

LA VICENDA

Un lavoratore, che aveva perso il braccio destro in un incidente con una betoniera, aveva richiesto il risarcimento dei danni al collega responsabile e alla società datrice di lavoro. La Corte d’appello aveva respinto la domanda nei confronti della società per intervenuta prescrizione quinquennale. La Cassazione ha accolto il ricorso del danneggiato, riconoscendo la rilevabilità d’ufficio dell’interruzione della prescrizione derivante dalla costituzione di parte civile nel processo penale.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

PRESCRIZIONE CIVILE – Interruzione della prescrizione – Eccezione in senso lato – Rilevabilità d’ufficio – Costituzione di parte civile nel processo penale – Effetto interruttivo e sospensivo – Obbligazioni solidali – Estensione al condebitore estraneo al giudizio – Sussistenza.

L’eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente dall’eccezione di prescrizione, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti al processo, senza necessità di una specifica iniziativa della parte interessata. La costituzione di parte civile nel procedimento penale produce un effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, che perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza penale. Tale effetto opera, ai sensi degli artt. 1310, 2943 e 2945 c.c., anche nei confronti del condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio, con conseguente esclusione della prescrizione qualora l’azione civile sia stata esercitata entro il termine decorrente dalla cessazione dell’effetto sospensivo.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione III, Sentenza 05/08/2013, n. 18602

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato nel mese di novembre del 1990 C. S. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Modica, Ca.Mi. e la BETON 5 S.r.l., per ottenere il risarcimento dei danni dallo stesso subiti a seguito del sinistro sul lavoro verificatosi il (OMISSIS), allorchè, mentre era intento a svolgere la sua attività lavorativa alle dipendenze della predetta società, un altro dipendente, Ca.Mi., aveva azionato la betoniera all’interno della cui coclea l’attore aveva inserito il braccio destro, nel tentativo di liberare gli ingranaggi intasati da grumi di cemento. Rappresentava il C. che tale sinistro gli aveva determinato la perdita del detto arto e che il procedimento penale a carico del collega (nonchè del legale rappresentante della Beton 5 S.r.l., che decedeva nel corso di quel processo) si era concluso con la condanna definitiva del Ca.

per il reato di cui all’art. 590 c.p. e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

Si costituiva la Beton 5 S.r.l. che contestava la domanda e chiedeva di chiamare in garanzia la SAI Assicurazioni S.p.A., presso cui era assicurata per gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti. Si costituiva in giudizio anche detta società assicuratrice che eccepiva il limite del massimale, adempiva gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione e chiedeva di essere estromessa dal processo. Rimaneva contumace il Ca..

Il Tribunale di Modica, con sentenza dell’11 febbraio 2002, condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali (biologico e morale) subiti dal C., quantificati in complessivi Euro 309.810,00, dichiarava la SAI Assicurazioni S.p.A. obbligata a tenere indenne la propria assicurata Beton 5 S.r.l. nei limiti del massimale contrattuale e condannava Ca.Mi. e la Beton 5 S.r.l. al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale decisione la società da ultimo indicata proponeva appello, cui resistevano C.S., nonchè F. R., coniuge superstite di Ca.Mi., e la SAI Assicurazioni S.p.A., proponendo le ultime due, a loro volta, appello incidentale. La Corte di appello di Catania, con sentenza dell’8 novembre 2006, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava l’inesistenza della notificazione della citazione nei confronti di Ca.Mi. e l’inesistenza giuridica della sentenza gravata nella parte relativa al rapporto processuale non instauratosi tra il predetto e l’attore; rigettava la domanda proposta dal C. nei confronti della Beton 5 S.r.l., ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da detta società in quel grado e rigettava, altresì, la domanda di garanzia proposta dalla Beton 5 S.r.l. nei confronti della società assicuratrice.

Avverso la sentenza della Corte di merito C.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Hanno resistito con controricorso F.R. e la Beton 5 S.r.l.. La SAI Assicurazioni S.p.A. (ora Fondiaria SAI Assicurazioni S.p.A.) non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Risulta preliminare l’esame delle questioni sollevate dal ricorrente con il secondo quesito formulato in relazione al terzo motivo di ricorso con cui il C. lamenta violazione di legge e difetto e contraddittorietà di motivazione con riferimento all’eccezione di prescrizione sollevata ex adverso solo in grado di appello e alla relativa controeccezione.

Detto quesito è del seguente tenore: “la Corte d’appello, in violazione degli arti. 1310, 2943 e 2945 c.c. e in difetto di motivazione, interpreta illegittimamente come controeccezione in senso stretto quella relativa alla interruzione della prescrizione, mentre avrebbe dovuto interpretarla quale eccezione in senso lato e, dagli atti allegati dall’odierno ricorrente al fascicolo di primo grado, d’ufficio, evincere l’effetto interruttivo della prescrizione quinquennale, posto che lo stesso si era costituito parte civile nel sotteso procedimento penale, definito con sentenza irrevocabile solo in data 24/11/1986 ed essendo l’atto di citazione notificato il 10/11/1990 era da ritenere non affetto da alcuna forma di prescrizione”.

Il motivo è fondato in relazione a tale profilo.

Ed invero, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 27 luglio 2005, poichè nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacchè non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l’interruzione della prescrizione. A tale principio, ribadito più volte da questa Corte (v. Cass. 12 agosto 2009, n. 18250; Cass. 14 luglio 2010, n. 16452; v. Cass., ord., 21 febbraio 2011, n. 4238 in relazione al tema specifico della controeccezione relativa all’applicabilità di uno specifico termine di prescrizione, nella specie, quello indicato all’art. 2947 c.c., comma 3 invece che al comma 2) non si è attenuta la Corte di merito nella parte censurata dal ricorrente e in cui ha affermato di non “poter applicare d’ufficio la disciplina di cui all’art. 1310 c.c., comma 2, e all’art. 2945 c.c. sull’effetto interruttivo permanente determinato dall’azione giudiziaria (promossa con la costituzione di parte civile nel processo penale) e dalla pendenza del relativo processo anche nei confronti del condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio”, richiamandosi a giurisprudenza di legittimità già superata, all’epoca della decisione della sentenza di appello, dall’arresto delle Sezioni Unite sopra richiamato.

A tanto va aggiunto che, nel caso di specie la prescrizione – sia che si voglia ritenere applicabile quella decennale sia che si voglia ritenere applicabile quella quinquennale – non era comunque compiuta alla data dell’introduzione del presente giudizio civile, in virtù dell’effetto interruttivo e sospensivo determinato dalla costituzione di parte civile, che perdura finchè non venga definito, con sentenza irrevocabile, il giudizio penale nel corso del quale sia avvenuta detta costituzione (Cass., 6 dicembre 2000, n. 15511; Cass. 10 novembre 2011, n. 2008) e tanto si è di recente ritenuto valido anche in caso di morte del reo (v. Cass., sez. un., 5 aprile 2013, n. 8348).

2. Restano assorbiti gli ulteriori profili sollevati con il motivo all’esame, in relazione ai quali il ricorrente propone il seguente quesito di diritto: “la Corte di appello, in violazione di legge e in difetto di motivazione, non applica d’ufficio alla fattispecie la prescrizione ordinaria decennale, situandosi l’evento di danno in quella tipologia del rapporto di lavoro, caratterizzato da stabilità, tipologicamente rischioso e per cui il datore di lavoro è tenuto a rispondere anche per responsabilità dei suoi preposti e dei suoi lavoratori così che, essendosi verificato l’evento il (OMISSIS) e la citazione è stata notificata il 10/11/1990, non è intervenuta la prescrizione decennale”.

3. Con il primo motivo, “lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto – errata applicazione dell’istituto della prescrizione – violazione dell’art. 2946 c.c.”, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “nel caso in esame si controverte in ipotesi di danno derivato da responsabilità contrattuale del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione applicabile è quella ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c., con la conseguenza che la domanda avanzata con notifica di citazione in data 10/11/1990 è da ritenere in termini rispetto al fatto verificatosi in data (OMISSIS)”.

Con il secondo motivo di ricorso C.S., lamentando “error in procedendo – violazione artt. 426, 427 e 437 c.p.c. – pregiudizio dei diritti della difesa e consequenziale inammissibilità della nuova eccezione relativa alla prescrizione quinquennale”, pone il seguente quesito di diritto: “a causa del mancato mutamento di rito, da quello ordinario a quello speciale, è derivato un illegittimo pregiudico alla parte ricorrente consistito dalla proposizione della odierna resistente, già appellante Beton 5 s.r.l, della nuova eccezione concernente il profilo della prescrizione quinquennale”.

4. Anche l’esame dei motivi primo e secondo deve ritenersi assorbito dall’accoglimento della censura esaminata preliminarmente.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione.

La sentenza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta.

La causa è rinviata alla Corte di appello di Catania in diversa composizione.

6. Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, per quanto di ragione;

assorbiti i restanti motivi; cassa e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2013

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