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Lavoro Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 18250/2009 – Interruzione della prescrizione nel processo del lavoro: obbligo di allegazione e prova tempestiva

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Interruzione della prescrizione nel processo del lavoro: allegazione tempestiva e produzione degli atti interruttivi alla prima occasione processuale utile.

La Cassazione civile, Sezione Lavoro, con sentenza n. 18250 del 12 agosto 2009, chiarisce che l’interruzione della prescrizione, pur costituendo un’eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio, deve risultare da fatti allegati e prove ritualmente acquisiti al processo. Quando il convenuto eccepisce la prescrizione, l’attore deve allegare specificamente e documentare gli eventuali atti interruttivi nel primo momento processuale utile. Una generica dichiarazione circa l’esistenza di tali atti, seguita da una produzione documentale tardiva, non soddisfa tale onere. La Corte ribadisce inoltre che la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato dipende dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione, la cui valutazione di merito non può essere liberamente riesaminata in Cassazione.

LA VICENDA

Un medico impiegato presso una casa di cura chiedeva il pagamento di differenze retributive e, in subordine, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo 1983-1988. I giudici di merito respingevano entrambe le domande, dichiarando prescritte le pretese economiche ed escludendo la subordinazione. La Cassazione confermava la decisione, ritenendo tardiva l’allegazione degli atti interruttivi e infondate o inammissibili le ulteriori censure.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

PRESCRIZIONE CIVILE – Interruzione – Eccezione in senso lato – Rilevabilità d’ufficio – Processo del lavoro – Allegazione e produzione degli atti interruttivi – Tempestività – Prima occasione processuale utile – Necessità – Conseguenze.

In tema di prescrizione dei crediti di lavoro, l’interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, può essere rilevata d’ufficio dal giudice, purché il relativo fatto risulti da allegazioni e prove ritualmente acquisite al processo. Qualora l’atto interruttivo non sia già presente nel materiale processuale al momento della proposizione dell’eccezione di prescrizione, la parte interessata deve provvedere alla sua specifica allegazione e alla relativa produzione documentale nel primo passaggio processuale successivo. Non è sufficiente una generica affermazione circa l’esistenza di atti interruttivi, seguita dalla loro tardiva produzione, poiché il potere officioso del giudice non consente di superare le preclusioni processuali relative all’acquisizione dei fatti e delle prove.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza 12/08/2009, n. 18250

(Omissis)

FATTO E DIRITTO

C.A. chiede che sia cassata la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, pubblicata il 27 ottobre 2005, che ha respinto il suo appello contro la decisione emessa dal tribunale di Agrigento, nella controversia da lui promossa nei confronti della Casa di cura (OMISSIS), gestita dalla S.I.A. – società immobiliare (OMISSIS).

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto e la condanna della controparte al pagamento delle differenze retributive, maggiorate di rivalutazione ed interessi, tra quanto percepito e quanto gli spettava in qualità di medico di casa di cura alla dipendenze della società convenuta, con conseguente ricostruzione della sua posizione assicurativa. In subordine, aveva chiesto di dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la controparte dall’aprile 1983 all’agosto 1988.

Tanto il tribunale che la Corte avevano respinto la domanda principale e la subordinata.

I diritti alle differenze retributive vantati con la domanda principale erano stati dichiarati estinti per prescrizione in accoglimento della eccezione tempestivamente formulata dalla convenuta nella memoria di costituzione.

Quanto alla natura del rapporto la Corte, premessi alcuni principi indicati dalla giurisprudenza in materia di natura del rapporto di lavoro dei medici turnisti di guardia, aveva ritenuto che le risultanze della istruttoria svolta escludessero che si fosse trattato di un rapporto di lavoro di natura subordinata.

Il C. formula tre motivi di ricorso.

La società si è costituita depositando un controricorso.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, art. 420 c.p.c. e art. 421 c.p.c..

A fronte della eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta, la difesa del C. aveva eccepito a sua volta la interruzione della prescrizione. La vicenda processuale si era svolta come segue.

Alla prima udienza successiva alla formulazione dell’eccezione di prescrizione (udienza del 24 aprile 2001), la difesa del ricorrente aveva sostenuto l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione riservandosi di produrli.

All’udienza successiva (20 novembre 2001) aveva prodotto un atto stragiudiziale del 4 maggio 1998 e copia di una lettera (senza data e sottoscrizione) asseritamene inviata alla convenuta nel giugno del 1993, chiedendo prova testimoniale per dimostrarne la ricezione.

Prova che non veniva ammessa perchè tardivamente richiesta e per difetto di prova della spedizione.

I giudici di merito, rilevavano che l’atto interruttivo del 1998 non escludeva la prescrizione integrale del diritto vantato.

Quanto all’eccezione fondata sull’atto interruttivo del 1993, ne rilevavano la genericità e tardività.

Il ricorrente critica tale affermazione ritenendo che l’eccezione venne formulata tempestivamente, che il giudice avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri d’ufficio sul punto e che la prova testimoniale richiesta era ammissibile perchè non vi è tassatività del ricorso alle ricevute postali per dimostrare l’invio e la ricezione di una comunicazione.

La censura non è condivisibile.

Come si è visto, alla prima udienza successiva alla formulazione da parte della convenuta della eccezione di prescrizione, il ricorrente si limitò a sostenere che esistevano atti interruttivi, senza indicarli nè produrli. All’udienza successiva produsse (oltre all’atto del 1998, successivo al decorso del termine di prescrizione e quindi ininfluente) una lettera (senza data e sottoscrizione) che assumeva di aver inviato alla controparte nel giugno 1993.

La materia è stata oggetto di una serie di precisazioni giurisprudenziali. Cass. Sez. Un., 27 luglio 2005, n. 15661 ha affermato che l’eccezione di interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti (in quel caso l’attore aveva depositato, insieme al ricorso introduttivo, l’atto idoneo ad interrompere la prescrizione, senza nulla peraltro dedurre nel corso del giudizio di primo grado per replicare all’eccezione di prescrizione formulata dal convenuto; l’interruzione della prescrizione era stata dedotta per la prima volta solo nell’atto di appello avverso la sentenza di rigetto per intervenuta prescrizione).

Cass. Sez. Lav., 13 giugno 2007, n. 13783, richiamato il principio, ha sottolineato la necessità di coniugarlo con i principi affermati sempre dalle Sezioni unite con la decisione n. 8002 del 2005 in materia di produzione di documenti. In tale ottica ha precisato: il potere di rilevazione d’ufficio del giudice “però, deve essere esercitato -come avviene in ogni caso di esercizio di poteri officiosi – sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, nonchè di fatti anch’essi ritualmente acquisiti al contraddittorio, e nel rispetto del principio della tempestività di allegazione della sopravvenienza, che impone la regolare e tempestiva acquisizione degli elementi probatori e documentali nel momento difensivo successivo a quello in cui è stata sollevata l’eccezione di prescrizione” (cfr. anche Cass. Sez. lav., 16 maggio 2008, n. 12401, ma già Cass. Sez. Lav., 30 gennaio 2006, n. 2035).

Tempi e modalità dell’allegazione e produzione formulata dal ricorrente non sono conformi a tali principi, perchè alla prima udienza utile (successiva alla formulazione dell’eccezione di prescrizione) la parte si è limitata a compiere un’affermazione generica, mentre avrebbe dovuto quanto meno procedere ad una allegazione precisa.

Allegazione che peraltro la giurisprudenza ritiene debba essere completata dalla produzione dei relativi documenti, “poichè trova comunque piena operatività il criterio generale secondo cui anche per le eccezioni in senso lato allegazione e prova del fatto non possono essere disgiunti” (Cass. 12401 del 2008, cit.). Quindi, il ricorrente, a fronte di una eccezione di prescrizione (eccezione in senso stretto), non ha l’onere di procedere ad una controeccezione di interruzione della prescrizione (che è eccezione in senso lato), ma, affinchè il giudice: possa rilevare d’ufficio l’interruzione della prescrizione, il relativo atto deve essere presente nel processo.

Qualora non sia già presente al momento in cui viene formulata l’eccezione di prescrizione, la parte contro la quale l’eccezione viene formulata deve adempiere ad un onere di allegazione e prova della sussistenza dell’atto interruttivo nel primo passaggio processuale successivo alla formulazione della eccezione di prescrizione.

Quindi, alla prima udienza, perchè il convenuto deve formulare l’eccezione di prescrizione, costituendosi ai sensi dell’art. 416 c.p.c., mediante il deposito, almeno dieci giorni prima dell’udienza, di “memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, …. le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio”.

Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 2094 c.c., per carenza dei requisiti della subordinazione. Il motivo è formulato in modo generico e comunque la Corte ha correttamente richiamato i principi fissati dalla giurisprudenza sul rapporto di lavoro dei medici turnisti di guardia, facendone corretta applicazione. La censura non va al di là di una diversa valutazione di merito, come tale inammissibile in sede di giudizio di legittimità.

Con il terzo motivo si denunzia un vizio di motivazione perchè la Corte avrebbe taciuto del tutto su di un elemento importante, costituito dal c.c.n.l. 1 luglio 1984 e specificamente dall’art. 2, di tale contratto, di cui si assume la violazione. Anche questo motivo è formulato in modo generico per quanto attiene al preteso vizio di motivazione, in quanto non viene specificato il punto decisivo della controversia sul quale il vizio insisterebbe. Per altro verso è inammissibile laddove denunzia, prima della entrata in vigore della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di una norma di contratto collettivo nazionale.

Il ricorso pertanto deve essere respinto e, di conseguenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte, liquidandole in Euro 21,00, per spese e Euro 2.000,00, per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2009

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