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Banca e impresa Contratti Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 25514/2026 – Fideiussione bancaria, interessi usurari e clausole ABI: la nullità deve essere esaminata anche in appello

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Fideiussioni bancarie e nullità contrattuali: il giudice d’appello deve esaminare le eccezioni relative agli interessi usurari e alle clausole ABI anticoncorrenziali, anche quando la domanda di nullità sia proposta per la prima volta in secondo grado.

Con l’ordinanza n. 25514 del 18 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che la nullità negoziale è rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di appello, indipendentemente dall’inammissibilità di una nuova domanda di accertamento della nullità ai sensi dell’art. 345 c.p.c. La controversia riguardava una fideiussione bancaria contestata per l’applicazione di interessi usurari e per la presenza di clausole ABI potenzialmente contrarie alla normativa antitrust. Secondo la Suprema Corte, il giudice deve esaminare tali questioni, eventualmente convertendo la domanda nuova in eccezione di nullità ammissibile, senza limitarsi a dichiararne l’inammissibilità. La Cassazione ha quindi accolto i primi due motivi di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello di Palermo per un nuovo esame.

LA VICENDA

Un fideiussore contestava la richiesta bancaria di circa 88.700 euro, sostenendo l’illegittimità della garanzia per interessi usurari e clausole ABI anticoncorrenziali. Dopo il rigetto delle proprie domande nei primi due gradi di giudizio, ricorreva in Cassazione denunciando l’omesso esame delle nullità contrattuali. La Suprema Corte accoglieva il ricorso sui primi due motivi e disponeva il rinvio.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

CONTRATTI BANCARI – FIDEIUSSIONE OMNIBUS – INTERESSI USURARI – CLAUSOLE ABI ANTICONCORRENZIALI – NULLITÀ NEGOZIALE – RILEVABILITÀ D’UFFICIO – DOMANDA NUOVA IN APPELLO – CONVERSIONE IN ECCEZIONE DI NULLITÀ – ART. 345 C.P.C. – OBBLIGO DI ESAME DEL GIUDICE

In materia di contratti bancari e fideiussioni, la nullità negoziale, anche quando dedotta per la prima volta nel giudizio di appello, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice, ai sensi dell’art. 1421 c.c., nei limiti delle risultanze processuali e nel rispetto del contraddittorio. Qualora la parte proponga in appello una domanda nuova di accertamento della nullità, inammissibile ai sensi dell’art. 345, primo comma, c.p.c., il giudice è tenuto a valutarne la conversione in eccezione di nullità, ammissibile ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, e a pronunciarsi sulla questione. Tale principio trova applicazione anche rispetto alla dedotta usurarietà degli interessi bancari e alla prospettata nullità delle clausole di fideiussione riproduttive dello schema ABI censurato per violazione della normativa antitrust. È pertanto illegittima la decisione che ometta l’esame di tali questioni limitandosi a rilevare la novità della domanda, senza motivare sulla validità del negozio.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza 18/09/2026, n. 25514

(Omissis)

FATTI DI CAUSA

1. Pi.Gi. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Agrigento l’allora Banco popolare di Lodi, a seguito della segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi e della successiva richiesta di pagamento, a titolo di fideiussione, della somma 88.865,32 euro, dovuta dal figlio Pi.Sa.

In tale giudizio, per quanto di interesse in questa sede, chiedeva, tra l’altro, di accertare che la garanzia da lui prestata a favore del figlio era limitata al solo rapporto di conto corrente indicato in atti e fino all’importo di Euro 10.000; chiedeva inoltre di dichiarare la nullità della clausola che attribuiva al contratto la natura di fideiussione omnibus, nonché la risoluzione del contratto di garanzia per violazione dei doveri di correttezza e buona fede avendo la banca continuato imprudentemente a concedere credito al debitore principale e illegittimamente segnalato il fideiussore alla Centrale Rischi, con conseguente domanda di risarcimento del danno.

Dopo la produzione in giudizio della fideiussione da parte della convenuta, il Pi.Gi. rinunciava alla richiesta di accertamento del limite di Euro 10.000 Euro della garanzia, mantenendo ferme le ulteriori domande.

2. Successivamente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 821/2012 emesso dal Tribunale per l’importo di 88.736,90 nei suoi confronti, quale fideiussore, e del figlio, quale debitore principale, proponendo in tale giudizio difese e domande sostanzialmente sovrapponibili a quelle di cui al giudizio da lui instaurato.

3. Le due cause venivano riunite e il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 216/2016, rigettava le domande del Pi.Gi., confermando il decreto ingiuntivo.

4. Il Pi.Gi. proponeva appello, deducendo tra l’altro l’usurarietà degli interessi applicati al rapporto garantito, e la conseguente nullità ex art. 1815 c.c., nonché la nullità della fideiussione omnibus.

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1980/2022, rigettava integralmente l’impugnazione, confermando la decisione di primo grado.

5. Il Pi.Gi. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

Si è difesa con controricorso la controparte, ora Marathon SPV Srl La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve darsi atto della procedibilità del ricorso avendo il ricorrente depositato la copia informatica della sentenza impugnata, recante la firma digitale dell’estensore e del presidente, a lui trasmessa in allegato alla comunicazione della cancelleria, comunicazione dalla quale risulta il numero e la data di pubblicazione della sentenza, e della quale è allegata copia informatica dell’intera busta.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 196-octies disp. att. c.p.c. – inserito dall’art. 4, comma 12, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – le copie informatiche dei provvedimenti del giudice allegate alle comunicazioni telematiche equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale.

2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1421 e 1815 c.c., dell’art. 644 c.p., dell’art. 345 c.p.c. e della normativa antiusura (art. 2 L. n. 108/1996).

2.1. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l’eccezione relativa alla natura usuraria degli interessi applicati, data la rilevabilità d’ufficio delle nullità negoziali nei giudizi di impugnazione, secondo i principi affermati da Sez. U. n. 26242 del 12/12/2014, Rv. 633509-01 e Cass. Sez. 2, n. 17466 del 20 agosto 2020, non massimata.

Il controricorrente obietta che la questione dell’usura è stata introdotta solo in appello, modificando radicalmente il tema di indagine rispetto alle domande originarie, incentrate sulla violazione dei doveri di correttezza della banca e sulla segnalazione alla Centrale Rischi; aggiunge che il ricorrente non ha nemmeno allegato e prodotto tempestivamente la documentazione necessaria per verificare il carattere usurario dei tassi, con conseguente inammissibilità e comunque infondatezza della censura.

2.2. Il motivo è fondato.

La corte territoriale ha ritenuto inammissibile, in quanto nuova, la domanda formulata nell’atto di appello dell’odierno ricorrente di “dichiarare l’usurarietà del tasso di interessi applicato… e per l’effetto dichiarare nulle ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c. le disposizioni contrattuali (se esistenti) che prevedono il pagamento degli interessi sulle somme a debito” (così riportata nelle conclusioni delle parti trascritte nella sentenza impugnata), limitandosi a richiamare e a fare applicazione del principio, affermato da questa Suprema Corte, per cui “costituisce domanda nuova, improponibile in appello ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., la deduzione di una nuova “causa petendi” la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia” (Cass. Sez. 3, n. 10128 del 25/6/2003, Rv. 564565-01; Cass. Sez. 3, n. 11202 del 17/7/2003, Rv. 565220-01) evidenziando che con tale domanda “viene denunciata una condotta nuova e diversa della banca rispetto a quella in origine formulata nel primo grado di giudizio consistente nella violazione del dovere di buona fede e correttezza nella concessione di nuove linee di credito al debitore nella segnalazione del nominativo dell’appellante alla centrale rischi”.

A fronte della specifica deduzione di una nullità rilevabile d’ufficio la Corte territoriale non ha esaminato la questione, senza chiarire se, a prescindere appunto dall’ammissibilità della domanda di parte, tale nullità sussistesse o meno ed omettendo l’esame della questione, nonostante il suo dovere di rilievo d’ufficio della nullità, e altresì la possibilità di convertire ed esaminare la domanda come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante, alla luce del secondo comma dell’art. 345.

La sentenza impugnata si è, in tal modo, posta in contrasto con il seguente principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26243 del 12/12/2014 (Rv. 633566 – 01), che recita “La domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame – obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. – di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345”.

Insegnano così le Sezioni Unite che la norma di cui all’art. 345 c.p.c. – che detta il principio della inammissibilità, da dichiararsi d’ufficio, delle domande nuove proposte dinanzi al giudice dell’impugnazione – va coordinata, nella sua portata precettiva, con il “perdurante obbligo di rilevare di ufficio una causa di nullità negoziale imposto al giudice di appello (al pari di quello di legittimità) dall’art. 1421 c.c.., che non conosce né consente limitazioni di grado. Ne consegue, da un canto, che al giudice di appello investito di una domanda nuova volta alla declaratoria di nullità di un negozio del quale in primo grado si era chiesta l’esecuzione, la risoluzione, la rescissione, l’annullamento (senza che il giudice di prime cure abbia rilevato né indicato alle parti cause di nulliità negoziale), è preclusa la facoltà di esaminarla perché inammissibile. Dall’altro, che a quello stesso giudice è fatto obbligo di rilevare d’ufficio una causa di nullità non dedotta né rilevata in primo grado, indicandola alle parti ai sensi dell’art. 101 II comma (norma di portata generale e dunque applicabile anche in sede di appello); dall’altro ancora, che tale obbligo deve ritenersi altresì attivabile da ciascuna delle parti ai sensi dell’art. 345 secondo comma c.p.c., che consente la proposizione di eccezioni rilevabili di ufficio”.

Le Sezioni Unite in tale sentenza hanno affermato che, in presenza di una domanda nuova di nullità, il giudice d’appello, rilevata in limine la inammissibilità della domanda nuova, ha l’obbligo di esaminare la questione, in conseguenza della conversione della domanda (inammissibile) in eccezione (ammissibile) di accertamento della nullità, e deve motivare in ordine alla ritenuta validità del contratto, con argomentazioni perfettamente speculari rispetto a quelle che avrebbe svolto se quella nullità egli stesso avesse autonomamente rilevato, non potendosi limitare ad una declaratoria di inammissibilità in ragione della novità della domanda di nullità, emanando, in tal modo, una pronuncia che racchiuderebbe un significante esplicito (l’inammissibilità della domanda) ed un implicito significato (la validità negoziale).

Il motivo merita perciò accoglimento.

3.1. Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990 per l’omesso rilievo della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, assumendo che il contratto riprodurrebbe le clausole ABI censurate dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 (reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.).

Il controricorrente oppone che la questione sarebbe stata introdotta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità e, perciò, tardivamente e senza adeguate e tempestive allegazioni di fatto; evidenzia inoltre che la fideiussione risale al 14 novembre 1997, cioè a un periodo precedente rispetto a quello oggetto dell’accertamento dell’Autorità di vigilanza, e che il ricorrente non ha fornito prova né dell’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale riferibile al caso concreto né della conformità della garanzia allo schema ABI censurato.

In ogni caso, secondo il controricorrente, anche ove si ravvisasse una violazione antitrust, essa potrebbe determinare soltanto la nullità parziale delle specifiche clausole e non dell’intero contratto di fideiussione.

3.2. Anche il secondo motivo è fondato, perché le nullità negoziali che non siano state rilevate d’ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione.

Nella specie dalle conclusioni dell’appellante trascritte nella sentenza d’appello risulta che la questione della nullità delle clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust era stata sollevata nel giudizio di appello, con la conseguenza che, per le ragioni esposte nella disanima del primo motivo, il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare nel merito la questione, e motivare sulla ritenuta validità del contratto.

Nella sentenza impugnata è, invece, del tutto omesso l’esame della questione.

4. Il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame della questione della mancata tempestiva proposizione da parte della banca delle proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla chiusura del rapporto e l’omessa motivazione in relazione alla questione relativa all’art. 1957 c.c., e alla conseguente liberazione del fideiussore.

Il controricorrente replica che la garanzia azionata deve essere qualificata come contratto autonomo di garanzia, in quanto prevede il pagamento a semplice richiesta del creditore; pertanto, per consolidata giurisprudenza, non troverebbe applicazione la disciplina dell’art. 1957 c.c., che presuppone invece la natura accessoria della fideiussione. Da ciò deriverebbe l’infondatezza della censura concernente la decadenza del creditore e la liberazione del garante.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo, attenendo quest’ultimo anche alla clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c.

La questione della validità di tale clausola è, infatti, pregiudiziale rispetto all’esame nel merito dell’osservanza del termine di cui alla suddetta norma.

5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, demandandosi al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Palermo.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma il 15 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2026.

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