fbpx

Titolo

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Lavoro Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 15326/2009 – Dimissioni per mancato pagamento della retribuzione: diritto all’indennità di disoccupazione e principio di non contestazione

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Le dimissioni determinate dal mancato pagamento dello stipendio sono involontarie ai fini dell’indennità di disoccupazione. Il principio di non contestazione si applica anche alle controversie previdenziali relative a diritti indisponibili.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 15326 del 30 giugno 2009, ha stabilito che le dimissioni del lavoratore causate dal mancato pagamento delle retribuzioni possono dare diritto all’indennità di disoccupazione, poiché conseguenti a una situazione che rende improseguibile il rapporto di lavoro. La Suprema Corte ha inoltre chiarito che il principio di non contestazione opera anche nelle controversie relative a diritti previdenziali indisponibili. Quando l’INPS non contesta specificamente, nella memoria difensiva di primo grado, il fatto storico dell’omesso pagamento delle retribuzioni, il lavoratore è esonerato dalla relativa prova. La contestazione deve essere espressa e non può essere desunta indirettamente dalle argomentazioni difensive. È stato pertanto confermato il diritto del lavoratore alla prestazione richiesta.

LA VICENDA

Un lavoratore, costretto a dimettersi a causa del mancato pagamento delle retribuzioni, chiedeva all’INPS l’indennità di disoccupazione ordinaria. La Corte d’Appello dell’Aquila accoglieva la domanda, considerando non contestato l’inadempimento datoriale. La Cassazione respingeva il ricorso dell’INPS, confermando l’applicabilità del principio di non contestazione anche alle controversie previdenziali.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

LAVORO (RAPPORTO DI) – Cessazione del rapporto – Dimissioni per mancato pagamento della retribuzione – Involontarietà della disoccupazione – Diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria – PREVIDENZA SOCIALE – Prestazioni previdenziali – Diritti indisponibili – PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE – Applicabilità – Fatti costitutivi del diritto relativi a rapporti con terzi – Mancata contestazione specifica – Esonero dall’onere probatorio – Artt. 414 e 416 c.p.c. – Art. 2697 c.c.

In materia di indennità di disoccupazione ordinaria, le dimissioni del lavoratore determinate dal mancato pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro non costituiscono una cessazione volontaria del rapporto, qualora l’inadempimento datoriale renda improseguibile la prosecuzione del rapporto stesso, configurando una situazione di disoccupazione involontaria rilevante ai fini previdenziali. Il principio di non contestazione, desumibile dagli artt. 414 e 416 c.p.c., trova applicazione anche nelle controversie aventi a oggetto diritti indisponibili, quali le prestazioni previdenziali, poiché attiene alla prova dei fatti costitutivi del diritto e non alla disponibilità del diritto medesimo. Tale principio opera anche rispetto a fatti concernenti rapporti intercorrenti tra una parte processuale e un terzo. Ne consegue che la mancata contestazione specifica, da parte dell’INPS, del fatto storico dell’omessa corresponsione delle retribuzioni rende tale circostanza incontroversa ed esonera il lavoratore dall’onere di provarla. La contestazione, per essere efficace, deve essere espressa e non può essere ricavata mediante deduzioni logiche dal complessivo contenuto dell’atto difensivo.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza 30/06/2009, n. 15326

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 19 settembre 2005, in riforma della sentenza di primo grado, condannava l’INPS a corrispondere a C.V. l’indennità di disoccupazione ordinaria, oltre interessi.

Il primo giudice aveva respinto la domanda sul presupposto della mancanza del requisito della involontarietà della cessazione de rapporto di lavoro, avvenuta per dimissioni, e della mancanza di prova delle ragioni delle dimissioni.

La corte territoriale rilevava invece che era circostanza pacifica, perchè non contestata dall’INPS in primo grado, che le dimissioni del lavoratore erano giustificate dal mancato pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro, sicchè l’istituto non poteva dedurre in appello la mancata prova da parte del ricorrente di un fatto costitutivo del diritto.

Per la cassazione di tale sentenza L’INPS h proposto ricorso sostenuto da un unico motivo. L’intimato resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 115 c.p.c., e art. 2697 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, l’Istituto sostiene che il principio di non contestazione non opera nei processi relativi a diritti indisponibili (come le prestazioni previdenziali) nell’ambito dei quali il fatto costitutivo della pretesa, seppure non contestata espressamente, non resta fuori del thema probandum. Rileva altresì che il principio di non contestazione concerne solo fatti inerenti al rapporto tra le parti e non fatti che si riferiscono ad un diverso, seppur connesso, rapporto tra una delle parti ed un terzo, come nel caso di specie in cui il mancato pagamento delle retribuzioni costituiva un inadempimento da parte del datore di lavoro. Osserva che, pur non contestando in modo specifico il mancato pagamento delle retribuzioni, aveva comunque impostato la propria difesa su argomenti che logicamente presupponevano il disconoscimento di tale fatto.

Rileva che il giudice di merito, anche in mancanza di contestazione di controparte, era tenuto a verificare che il ricorrente avesse provato i fatti costitutivi della pretesa.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

La L. n. 448 del 1998, art. 34, comma 5, stabilisce che “la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non da titolo alla concessione dell’indennità di disoccupazione”. Il giudice di appello ha però ricordalo che la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità di tale norma, con sentenza n. 269 del 2002 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sulla base di una interpretazione della norma che comporti l’erogazione dell’indennità di disoccupazione tutte le volte in cui le dimissioni del lavoratore non siano riconduciteli alla sua libera determinazione, ma siano il risultato di una costrizione derivante da comportamenti altrui, che rendano improseguibile il rapporto stesso.

Nella specie il lavoratore ha dedotto in ricorso di essere stato costretto a dimettersi perchè il datore di lavoro, in difficoltà economiche, non gli corrispondeva più la retribuzione.

Come risulta dalla sentenza impugnata l’INPS, costituendosi in primo grado, non ha contestato il fatto storico della mancata corresponsione delle retribuzioni, ma si è limitato a dubitare che tale comportamento del datore di lavoro costituisca un inadempimento talmente grave da giustificare la immediata risoluzione del rapporto.

Il giudice di appello, con argomentazione che non ha formato oggetto di censura, ha ritenuto che l’inadempimento del datore di lavoro, in considerazione delle finalità di sostentamento assolte dalla retribuzione, rende le dimissioni del lavoratore “necessitate” e giustificate. Il giudice di merito ha altresì ritenuto che la mancata contestazione da parte dell’INPS, nella memoria di costituzione in primo grado, del fatto storico della omessa corresponsione delle retribuzioni, rende tale fatto incontroverso e non bisognevole di prova da parte del ricorrente.

L’INFS con il ricorso in esame contesta questa seconda affermazione del giudice di appello con le argomentazioni sopra riassunte, che non possono essere condivise per le seguenti ragioni.

In primo luogo non si rinvengono validi motivi per ritenere che il principio di non contestazione, desumibile dal tenore letterale degli artt. 414 e 416 c.p.c., non operi in relazione a diritti indisponibili, quali sono i diritti a prestazioni previdenziali.

Nessuna limitazione in tal senso si ricava dalla lettera delle norme sopra citata e dalla copiosa giurisprudenza di legittimità formatasi sulla scorta delle note decisioni delle Sezioni Unite (vedi per tutte S.U. n. 761/2002 e 11353/2004). Il principio di non contestazione opera infatti in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto e non alla disponibilità del diritto medesimo.

In secondo luogo limitare l’applicazione del principio di non contestazione ai soli tatti comuni alle parti in causa, come pretende l’INPS, comporterebbe una limitazione dell’ambito di operatività del principio talmente ampio da ridurre sensibilmente la sita applicazione, e ciò in contrasti) con la richiamata giurisprudenza di legittimità che ne ha fatto un principio generale in materia di prova, oltre che rivelarsi argomento privo di qualsiasi sostegno nella lettera delle norme processuali richiamate.

Una volta ritenuto applicabile nella fattispecie in esame ti principio di non contestazione, del tutto irrilevante si rivela l’ultimo argomento addotto dall’Istituto, poichè è di tutta evidenza che la non contestazione dei fatti costitutivi del diritto da parte del convenuto rende superflua la prova dei medesimi fatti da parte del ricorrente e che la contestazione, per raggiungere i suoi effetti, deve essere espressa e non ricavabile con argomenti logici dal contesto dell’atto difensivo.

Le censure dell’INPS sono dunque infondate e la sentenza impugnata merita di essere confermata.

Il ricorso pertanto deve essere respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, che vanno distratte in favore dell’avv. ASSENNATO Sante, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna TINPS al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10,00, per esborsi ed in Euro millecinquecento per onorari, oltre spese generali IVA e CPA, con distrazione in favore dell’avv. ASSENNATO Sante.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2009

Condividi l'articolo su:

    3255 richieste gestite

    Raccontaci brevemente il tuo caso

    Gli avvocati dello Studio Legale Calvello esamineranno attentamente la tua richiesta e riceverai a breve una prima valutazione sulla possibilità di assistenza e sulle modalità della consulenza.

    Nome

    Cognome

    Città

    Email

    La problematica

    Iscriviti a LEGALNEWS (newsletter no pubblicità)