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Privacy-GDPR

Consulente privacy aziendale: cosa fa e come sceglierlo

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Affidare la gestione della privacy aziendale a un professionista esterno richiede una valutazione che va oltre il prezzo del servizio o la semplice predisposizione dei documenti GDPR. Un consulente privacy deve saper individuare le criticità nei trattamenti dei dati personali, proporre misure adeguate all’organizzazione e assistere l’impresa nell’applicazione concreta degli obblighi normativi. La scelta diventa particolarmente delicata quando l’azienda gestisce numerosi dipendenti, utilizza fornitori tecnologici, tratta dati particolari oppure presenta documentazione incompleta o non aggiornata. Occorre quindi comprendere quali attività affidare al consulente, quali competenze verificare e come distinguere la consulenza ordinaria dalle funzioni riservate al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Cosa fa un consulente privacy aziendale e quali attività deve seguire

Il consulente privacy aziendale è un professionista che assiste l’impresa nell’organizzazione e nella gestione degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla normativa nazionale applicabile. Il suo intervento non dovrebbe esaurirsi nella consegna di informative, moduli o registri standardizzati. Per essere utile, la consulenza deve partire dall’esame dei trattamenti effettivamente svolti, dei soggetti che accedono ai dati, dei sistemi informatici utilizzati e delle responsabilità attribuite alle diverse funzioni aziendali.

In una società strutturata, ad esempio, i dati personali vengono trattati dall’ufficio amministrativo, dalle risorse umane, dal reparto commerciale e dai fornitori esterni. Ogni attività può presentare esigenze differenti in materia di basi giuridiche, tempi di conservazione, autorizzazioni e misure di sicurezza. Il consulente deve comprendere questi processi e individuare eventuali incongruenze tra la documentazione esistente e le modalità operative dell’impresa. Una valutazione professionale può riguardare anche la necessità di effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA), quando ricorrono i presupposti dell’art. 35 GDPR.

Tra le attività che possono rientrare nell’incarico figurano la predisposizione e l’aggiornamento del registro delle attività di trattamento, la revisione delle informative, la definizione delle istruzioni per il personale autorizzato e la verifica degli accordi con i responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. Il consulente può assistere l’azienda nella valutazione delle misure tecniche e organizzative, lavorando insieme ai responsabili IT senza sostituirsi automaticamente alle loro competenze specialistiche. Per comprendere come questi interventi si inseriscano nel processo complessivo di conformità, abbiamo approfondito gli adempimenti necessari per l’adeguamento GDPR aziendale.

Una parte dell’attività riguarda le situazioni nelle quali l’impresa introduce nuovi strumenti o modifica quelli esistenti: software gestionali, piattaforme cloud, sistemi di videosorveglianza, dispositivi assegnati ai dipendenti o servizi di marketing. In questi casi, il consulente deve valutare le conseguenze dei cambiamenti sui trattamenti di dati personali, considerando anche gli obblighi derivanti dalla disciplina lavoristica e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali. Il semplice utilizzo di un software dichiarato conforme al GDPR non dimostra, da solo, la correttezza dell’intero trattamento.

La consulenza privacy continuativa può comprendere verifiche periodiche, aggiornamento delle procedure, formazione del personale e assistenza nella gestione delle richieste degli interessati. Se si verifica una violazione dei dati personali, il professionista può supportare l’azienda nella valutazione dell’incidente, nella documentazione delle circostanze e nell’individuazione degli eventuali obblighi di notifica e comunicazione. Restano però in capo al titolare del trattamento le responsabilità che il GDPR gli attribuisce: affidarsi a un consulente esterno non comporta il trasferimento automatico degli obblighi dell’impresa.

Come scegliere un consulente privacy: competenze, esperienza e verifiche prima dell’incarico

La scelta di un consulente GDPR per aziende dovrebbe partire dalla verifica delle competenze effettivamente necessarie rispetto all’attività esercitata. Un’impresa manifatturiera con numerosi dipendenti e sistemi di controllo degli accessi presenta problematiche differenti rispetto a una società che gestisce piattaforme digitali o tratta dati sanitari. Non esiste un profilo professionale universalmente adeguato a qualsiasi organizzazione: occorre valutare l’esperienza maturata in situazioni comparabili e la capacità di affrontare questioni giuridiche, organizzative e tecnologiche.

Il GDPR non istituisce un albo generale dei consulenti privacy né richiede una specifica certificazione per esercitare questa attività. Certificazioni, percorsi formativi ed esperienza documentabile possono costituire elementi di valutazione, ma non sostituiscono l’esame delle competenze concretamente possedute. Prima di conferire l’incarico, riteniamo opportuno verificare come il professionista effettui l’analisi iniziale, quali attività svolga direttamente, se disponga di competenze specialistiche complementari e in quale modo documenti le verifiche effettuate.

Un aspetto spesso trascurato riguarda la distinzione tra consulente privacy e DPO. Il consulente può essere incaricato di predisporre documenti, assistere nell’implementazione delle procedure e supportare le funzioni aziendali. Il Responsabile della protezione dei dati, disciplinato dagli artt. 37-39 GDPR, svolge invece specifiche funzioni di informazione, consulenza e sorveglianza sull’osservanza della normativa, operando secondo requisiti di indipendenza e senza ricevere istruzioni sull’esecuzione dei propri compiti. Le due figure non coincidono necessariamente e l’eventuale cumulo degli incarichi richiede una valutazione dei conflitti di interesse. Abbiamo esaminato questa distinzione nell’approfondimento dedicato alle differenze tra DPO esterno e consulente privacy.

La presenza di un avvocato con esperienza in protezione dei dati personali può essere particolarmente utile quando l’incarico richiede l’interpretazione di disposizioni normative, la valutazione di responsabilità contrattuali, la gestione di contestazioni o l’assistenza nei rapporti con il Garante. Questo non significa che ogni attività GDPR debba necessariamente essere affidata a un avvocato: per verifiche tecniche di sicurezza, configurazioni informatiche e analisi specialistiche possono essere necessarie ulteriori professionalità. Nella selezione del consulente è quindi importante comprendere quali prestazioni siano comprese e come vengano coordinate le diverse competenze.

Prima di sottoscrivere il contratto, l’azienda dovrebbe esaminare attentamente l’oggetto dell’incarico. Un preventivo che si limiti a indicare genericamente l’adeguamento GDPR non chiarisce se siano previsti sopralluoghi, interviste ai responsabili interni, verifica dei fornitori, aggiornamenti successivi, formazione e assistenza in caso di richieste del Garante. È opportuno definire anche le modalità di interlocuzione, i tempi di risposta concordati, le prestazioni escluse e le condizioni economiche degli interventi straordinari. Il costo del consulente privacy aziendale deve essere valutato in rapporto all’estensione dell’incarico e alla complessità dei trattamenti, evitando confronti tra offerte che comprendono attività sostanzialmente differenti.

Merita attenzione anche il rapporto tra consulente e organizzazione interna. Un professionista che predispone procedure senza confrontarsi con chi gestisce quotidianamente i dati rischia di produrre documenti difficilmente applicabili. Per questo riteniamo utile individuare un referente aziendale, stabilire modalità di verifica delle attività e prevedere la consegna ordinata della documentazione prodotta. Quando l’impresa intende affidare all’esterno anche il coordinamento operativo degli adempimenti, occorre distinguere tale scelta da una consulenza limitata a singoli interventi, valutando le caratteristiche della gestione della privacy aziendale in outsourcing.

Responsabilità dell’azienda, controlli GDPR e rischi di una consulenza privacy inadeguata

La scelta del consulente privacy incide sulla capacità dell’impresa di organizzare correttamente i trattamenti e dimostrare il rispetto degli obblighi normativi. L’art. 5, paragrafo 2, del GDPR attribuisce al titolare del trattamento la responsabilità di osservare i principi applicabili ai dati personali e di essere in grado di comprovarne il rispetto. Questo principio, conosciuto come accountability, comporta che l’affidamento della consulenza privacy a un professionista esterno non esonera l’azienda dalle proprie responsabilità. L’amministrazione deve quindi mantenere un controllo effettivo sulle attività affidate, verificare le indicazioni ricevute e assicurare che le misure individuate trovino applicazione nell’organizzazione.

Un problema frequente riguarda la distanza tra documentazione formale e prassi aziendali. Un’impresa può disporre di informative, registri e lettere di autorizzazione predisposti dal precedente consulente, senza avere aggiornato tali documenti dopo l’introduzione di nuovi software, l’affidamento di servizi a fornitori esterni o la modifica delle modalità di gestione del personale. In queste circostanze, il possesso della documentazione non è sufficiente a dimostrare che i trattamenti siano conformi alla normativa. Occorre verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto avviene concretamente, individuando le eventuali carenze e stabilendo gli interventi necessari. Sul punto abbiamo approfondito come aggiornare correttamente la documentazione privacy aziendale.

Il consulente dovrebbe essere in grado di individuare le criticità secondo un criterio proporzionato ai rischi. Se un’azienda utilizza sistemi di videosorveglianza, strumenti informatici che consentono il monitoraggio dei lavoratori o piattaforme che trattano grandi quantità di dati personali, la valutazione non può limitarsi alla presenza delle informative. Devono essere esaminati, secondo le caratteristiche del trattamento, la base giuridica, la necessità e proporzionalità delle operazioni, i tempi di conservazione, gli accessi autorizzati e le misure di sicurezza. Nel contesto lavorativo possono assumere rilievo anche l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori e le disposizioni applicabili del Codice Privacy.

La qualità della consulenza emerge anche nella gestione dei rapporti con i fornitori. Quando un’impresa affida a soggetti esterni trattamenti di dati personali per proprio conto, deve verificare i presupposti per la designazione a responsabile del trattamento e le garanzie richieste dall’art. 28 GDPR. Il professionista incaricato può assistere nella qualificazione dei ruoli, nella revisione degli accordi e nella valutazione delle garanzie offerte dai fornitori. È però necessario evitare qualificazioni automatiche: non ogni fornitore che riceve dati personali opera necessariamente come responsabile del trattamento.

Particolare attenzione merita la capacità del consulente di intervenire quando emerge una violazione. In presenza di un data breach aziendale, il titolare deve valutare tempestivamente le conseguenze dell’incidente e verificare se ricorrano i presupposti per la notifica al Garante, da effettuare, ove possibile, entro 72 ore da quando ne è venuto a conoscenza, salvo che sia improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La presenza di un consulente reperibile e competente può agevolare la valutazione giuridica, la raccolta delle informazioni e il coordinamento con i tecnici informatici. Le modalità di intervento dipendono comunque dalla natura della violazione e dalle circostanze concrete, come illustrato nell’approfondimento su a chi rivolgersi quando l’azienda subisce un data breach.

Un ulteriore elemento da considerare è la gestione delle verifiche del Garante per la protezione dei dati personali. Quando l’autorità richiede informazioni o documentazione, l’impresa deve poter ricostruire le scelte compiute, dimostrare le misure adottate e fornire risposte coerenti con i trattamenti effettivamente svolti. Un consulente che abbia mantenuto ordinata la documentazione e tracciato le verifiche effettuate può contribuire a rendere più efficace questa attività. In presenza di contestazioni, procedimenti sanzionatori o richieste risarcitorie, può diventare necessaria una specifica assistenza legale, distinta dalle ordinarie attività di consulenza GDPR.

La responsabilità professionale del consulente deve essere valutata separatamente da quella del titolare del trattamento. Eventuali errori, omissioni o inadempimenti contrattuali possono assumere rilievo nei rapporti tra professionista e azienda, secondo le regole applicabili e le circostanze del caso. Non è però corretto presumere che qualsiasi violazione GDPR comporti automaticamente una responsabilità risarcitoria del consulente. Occorre esaminare il contenuto dell’incarico, le prestazioni dovute, la condotta concretamente tenuta e gli eventuali danni causalmente riconducibili all’inadempimento.

Per queste ragioni, prima di scegliere o sostituire un consulente privacy, riteniamo opportuno valutare anche le modalità di controllo sull’attività professionale. Report periodici, verifiche documentate, indicazione delle criticità riscontrate e aggiornamento delle procedure consentono alla direzione di conoscere lo stato della conformità e assumere decisioni consapevoli. La consulenza deve tradursi in attività verificabili, senza creare l’aspettativa che il semplice conferimento dell’incarico elimini ogni rischio di violazione o sanzione.

Esempio pratico: come valutare la sostituzione di un consulente privacy aziendale

Consideriamo il caso ipotetico di una società di servizi con circa ottanta dipendenti che, dopo alcuni anni di collaborazione con un consulente esterno, decide di verificare l’effettiva adeguatezza della propria gestione privacy. L’azienda dispone di informative e registri predisposti in passato, ma nel frattempo ha introdotto un nuovo gestionale, affidato parte delle attività amministrative a fornitori esterni e modificato i sistemi di accesso alle informazioni. La direzione non dispone di una ricostruzione aggiornata dei trattamenti e non è in grado di stabilire se le verifiche previste dal precedente incarico siano state effettivamente svolte.

In una situazione del genere, la scelta di un nuovo consulente dovrebbe essere preceduta dall’esame della documentazione disponibile, dei contratti con i fornitori e delle procedure concretamente applicate. L’attenzione maggiore andrebbe riservata alla ricostruzione dei trattamenti effettivi e all’individuazione delle responsabilità interne, evitando di sostituire indiscriminatamente documenti ancora validi. Il professionista potrebbe quindi predisporre un programma di interventi graduato secondo i rischi, concordare con la direzione le priorità e definire un sistema di verifiche periodiche. La sostituzione del consulente diventerebbe così l’occasione per correggere carenze individuate e organizzare un rapporto professionale maggiormente aderente alle esigenze dell’impresa.

Domande frequenti sulla scelta del consulente privacy aziendale

Un’azienda è obbligata a nominare un consulente privacy?

Il GDPR non prevede un obbligo generale di nominare un consulente privacy aziendale. L’impresa deve comunque rispettare gli obblighi applicabili ai propri trattamenti e adottare misure organizzative adeguate. Diversa è la nomina del DPO, obbligatoria nei casi previsti dall’art. 37 GDPR e dalle eventuali disposizioni applicabili. Un consulente esterno può essere utile anche quando il DPO non è obbligatorio, soprattutto se l’organizzazione non dispone internamente delle competenze necessarie.

È preferibile scegliere un avvocato o un consulente privacy con competenze informatiche?

La scelta dipende dalle esigenze dell’impresa. Un avvocato esperto in GDPR può assistere nella valutazione degli obblighi normativi, nella predisposizione degli accordi e nella gestione delle contestazioni. Un professionista con competenze informatiche può contribuire all’analisi delle misure tecniche di sicurezza. Quando i trattamenti sono complessi, può essere opportuno prevedere una collaborazione tra professionalità differenti, chiarendo le rispettive responsabilità.

Quanto costa un consulente privacy aziendale?

Il costo dipende dal numero e dalla complessità dei trattamenti, dall’organizzazione aziendale e dalle attività comprese nell’incarico. Una verifica documentale circoscritta comporta prestazioni differenti rispetto a un’assistenza continuativa che includa audit, aggiornamenti, formazione e supporto in caso di incidenti. Prima di confrontare i preventivi è opportuno verificare le prestazioni incluse, la periodicità degli interventi e le condizioni economiche delle attività straordinarie.

È possibile cambiare consulente privacy senza rifare tutta la documentazione GDPR?

Sì. La sostituzione del professionista non comporta automaticamente la necessità di predisporre nuovamente ogni documento. Il consulente subentrante dovrebbe esaminare la documentazione disponibile, verificarne l’aggiornamento e individuare eventuali carenze. È importante disciplinare il passaggio delle informazioni e la restituzione dei documenti, nel rispetto degli accordi contrattuali e delle regole applicabili al trattamento dei dati personali.

Come capire se il consulente privacy sta seguendo correttamente l’azienda?

È opportuno verificare se le attività concordate siano effettivamente svolte e documentate. L’azienda dovrebbe poter conoscere le verifiche effettuate, le criticità individuate, gli interventi suggeriti e lo stato delle misure correttive. L’assenza di aggiornamenti per lunghi periodi non dimostra automaticamente un inadempimento, ma può giustificare una verifica del contenuto dell’incarico e dell’adeguatezza del servizio rispetto all’evoluzione dei trattamenti aziendali.

Consulente privacy aziendale: richiedi una valutazione allo Studio Legale Calvello

La scelta di un consulente privacy richiede di considerare l’attività dell’impresa, i trattamenti effettuati, la documentazione esistente e le competenze necessarie per affrontare eventuali criticità. Un incarico formulato in modo generico può lasciare scoperte attività che l’azienda riteneva comprese nel servizio, mentre una valutazione preliminare consente di individuare con maggiore precisione le esigenze professionali.

Lo Studio Legale Calvello dell’Avvocato Claudio Calvello, con oltre 25 anni di esperienza nell’assistenza legale, offre consulenza alle imprese in materia di privacy, GDPR e protezione dei dati personali. Possiamo esaminare la situazione aziendale, valutare le attività di consulenza necessarie e assistere nella gestione degli adempimenti e delle problematiche giuridiche connesse.

Se la vostra azienda deve scegliere un consulente privacy, verificare il servizio attualmente ricevuto o affrontare criticità nella gestione dei dati personali, richiedete una valutazione attraverso il modulo dedicato alla privacy e al GDPR aziendale. Esamineremo la richiesta per individuare le esigenze rappresentate e valutare le modalità di un eventuale intervento professionale.

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