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Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Tutela del patrimonio

Rinuncia all’azione di riduzione: non è donazione indiretta e non può essere revocata per ingratitudine (Trib. Pisa n. 893/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

La rinuncia del legittimario all’azione di riduzione non costituisce una donazione indiretta: l’arricchimento dell’erede testamentario deriva dalla successione e non dall’atto di rinuncia, con conseguente inapplicabilità della revocazione per ingratitudine.

Il Tribunale di Pisa, con la sentenza n. 893/2026, ha stabilito che l’acquiescenza al testamento e la rinuncia all’azione di riduzione non integrano una donazione indiretta, poiché non determinano un arricchimento direttamente riconducibile all’atto del rinunciante. L’attribuzione patrimoniale all’erede universale deriva dal testamento, mentre la rinuncia consolida una situazione successoria già verificatasi. Ne consegue l’inapplicabilità degli artt. 801 e 809 c.c. in materia di revocazione delle liberalità per ingratitudine. Il Tribunale si discosta espressamente dall’orientamento espresso da Cass. civ. n. 23036/2023 e rigetta le domande di nullità, revocazione e reintegrazione della quota di legittima.

LA VICENDA

Una figlia, dopo aver prestato acquiescenza al testamento paterno che istituiva erede universale la madre e aver rinunciato all’azione di riduzione, impugnava l’atto notarile sostenendone la natura di donazione indiretta. Chiedeva la nullità dell’atto o, in subordine, la revocazione per ingratitudine della beneficiaria, con reintegrazione della propria quota di legittima. Il Tribunale di Pisa rigettava integralmente le domande.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

SUCCESSIONI – SUCCESSIONE TESTAMENTARIA – LEGITTIMARI – ACQUIESCENZA AL TESTAMENTO – RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIDUZIONE – NATURA GIURIDICA – DONAZIONE INDIRETTA – ESCLUSIONE – ARRICCHIMENTO DEL BENEFICIARIO – DIFETTO DI CAUSALITÀ DIRETTA – REVOCAZIONE PER INGRATITUDINE – INAPPLICABILITÀ – ARTT. 769, 782, 801 E 809 C.C.

La dichiarazione di acquiescenza al testamento, accompagnata dalla rinuncia all’azione di riduzione da parte del legittimario, non è qualificabile come donazione indiretta, difettando il requisito dell’arricchimento altrui quale effetto direttamente riconducibile all’atto dispositivo del rinunciante. L’arricchimento dell’erede universale trova infatti causa nel testamento e nell’apertura della successione, mentre la rinuncia all’azione di riduzione determina esclusivamente il consolidamento di un’attribuzione patrimoniale già verificatasi, senza produrre un autonomo effetto traslativo o attributivo. Ne consegue che alla rinuncia non sono applicabili le disposizioni sulle liberalità indirette di cui all’art. 809 c.c., né la disciplina della revocazione per ingratitudine prevista dall’art. 801 c.c. La rinuncia non è altresì soggetta ai requisiti formali della donazione diretta previsti dall’art. 782 c.c.

LA SENTENZA

Tribunale Pisa, Sentenza, 25/08/2026, n. 893

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 13.03.2025, B.G. ha convenuto in giudizio A.C.F. chiedendo all’intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa delega della controversia all’organismo di mediazione, ove ritenuto necessario, e previa riunione della presente causa a quella pendente tra le stesse parti davanti a questo Tribunale ed avente n. 3302/2024 R.G. e previa valutazione della nullità della dichiarazione di acquiescenza a testamento e rinunzia a riduzione sottoscritta dalla sig.ra B.G. in data (…), ai rogiti del notaio M., Rep (…): a) accertare e dichiarare la nullità della donazione indiretta, realizzata con la dichiarazione di acquiescenza a testamento e rinunzia a riduzione sottoscritta dalla sig.ra B.G. in data (…) ai rogiti del notaio M., Rep (…), perché priva dei requisiti formali di legge, con ogni conseguenziale pronuncia e con reintegro della signora G.B. nella qualità e nei poteri di figlia e, come tale, erede del padre G.L.F. nei limiti della quota di eredità a lei riservata dalla legge e per l’effetto dichiarare la piena proprietà di B.G. di tutti i beni oggetto della eredità relitta dal di lei padre G.L.F., nei limiti della quota di eredità a lei riservata dalla legge; b) in subordine, dichiarare e/o disporre la revocazione per ingratitudine, ai sensi dell’art. 801 c.c. della donazione indiretta realizzata con la dichiarazione di acquiescenza a testamento e rinunzia a riduzione sottoscritta dalla sig.ra B.G. in data (…) ai rogiti del notaio M., Rep (…), per essersi il donatario reso colpevole di ingiuria grave verso il donante, con ogni conseguenziale pronuncia e con reintegro della signora G.B. nella qualità e nei poteri di figlia e, come tale, erede del padre G.L.F. nei limiti della quota di eredità a lei riservata dalla legge e per l’effetto dichiarare la piena proprietà di B.G. di tutti i beni oggetto della eredità relitta dal di lei padre G.L.F., nei limiti della quota di eredità a lei riservata dalla legge; c) a seguito della dichiarazione di nullità o della revocazione per ingratitudine dell’atto di acquiescenza a testamento e rinunzia a riduzione del 30.11.2023: c1) dichiarare che G.B. è erede di G.L.F. nella quota di riserva spettante per legge o nella diversa quota che risulterà di giustizia e, conseguentemente, c2) ridurre le disposizioni testamentarie di G.L.F. nella parte in cui ledono la quota di riserva, o la diversa quota che risulterà di giustizia, spettante a G.B. e, successivamente, d) una volta ricostruito il valore dell’intero patrimonio ereditario del de cuius G.L.F., disporre il reintegro della quota di riserva spettante per legge, o della diversa quota che risulterà di giustizia, alla figlia G.B., mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie rese a favore della moglie F.A.C. e condannare la stessa F.A.C. a consegnare e/o restituire a G.B. la quota di riserva spettantele per legge, o la diversa quota che risulterà di giustizia, del patrimonio di G.L.F., secondo le disposizioni di legge; e) con ordine alla competente Agenzia del Territorio, in persona del conservatore, di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza con esonero da sua responsabilità. In tutti i casi, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge.”.

A sostegno delle domande proposte, la parte attrice ha dedotto: – di essere figlia del defunto L.F.G. il quale, con testamento olografo, ha nominato erede universale la moglie, odierna convenuta; – che, in seguito alla pubblicazione del testamento, con atto pubblico del 30.11.2023 l’attrice – unitamente al fratello – ha prestato adesione ed acquiescenza al testamento paterno, contestualmente rinunziando all’azione di riduzione; – che l’eredità paterna comprende, oltre a denaro e beni mobili, un appartamento per civile abitazione sito in S. G. T., Via G.B. N. n. 56, nonché altro immobile facente parte del medesimo fabbricato di cui al civico 58 e, infine, un locale ad uso magazzino sito anch’esso in S. G. T.; – che l’attrice risiede presso il civico n. 56, concesso in comodato dalla famiglia; – che, non appena ha prestato acquiescenza al testamento e rinunciato al diritto di esperire l’azione di riduzione, è stata querelata dalla madre per i reati di cui agli artt. 612 comma 2 e 581 c.p., divenendo finanche destinataria di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla p.o. odierna convenuta; – che la circostanza ex adverso riferita, secondo cui l’acquiescenza al testamento e la conseguente lesione della quota di riserva erano destinate ad evitare azioni esecutive da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione in danno dell’attrice è destituita di fondamento e, in ogni caso, ciò determinerebbe la nullità dello schema negoziale per illiceità della causa; – che l’atto pubblico in questa sede impugnato integra una donazione indiretta, come tale nulla per difetto dei requisiti di forma richiesti ex lege; – che, in via gradata, detta donazione deve revocarsi per ingratitudine del donatario, avendo la F. tenuto condotte ingiuriose e intentato cause civili e penali contro la figlia una volta assicuratasi le proprietà immobiliari cadute in successione; – che, stante il venir meno della donazione indiretta, dovranno ridursi le disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, con reintegrazione della stessa.

Pur ritualmente evocata in giudizio, A.C.F. non si è costituita in giudizio, di talché ne è stata dichiarata la contumacia con decreto del 27.05.2025.

La causa è stata istruita per tabulas ed è stata rimessa in decisione all’esito dell’udienza cartolare del 9.04.2026, previa concessione alla parte attrice dei termini per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni nonché al comparsa conclusionale ex art. 189 c.p.c.

1. La causa trae origine dall’apertura della successione di L.F.G., deceduto in Pisa in data 3.11.2023, regolata dal testamento olografo pubblicato in data 23.11.2023 (doc. 1 attrice), con il quale il de cuius ha istituito erede universale la moglie, A.C.F..

E’ dimostrato per tabulas che i figli del defunto G., in qualità di legittimari, hanno prestato acquiescenza al testamento di cui supra, rinunziando espressamente ad esperire l’azione di riduzione e la conseguente domanda di reintegra della loro quota di legittima (doc. 2 attrice).

2. In questa sede la parte attrice ha inteso impugnare l’atto notarile, contestando la validità dello schema negoziale in quanto – in tesi – nullo per illiceità della causa ovvero per carenza dei requisiti formali richiesti ad substantiam ovvero, in via gradata, da revocarsi per ingratitudine del donatario.

3. Tale il thema decidendum, le domande attore sono infondate.

4. Deve preliminarmente evidenziarsi che l’acquiescenza prestata, unitamente all’atto unilaterale di rinuncia alle azioni a tutela del legittimario leso/pretermesso, non presentano profili di nullità dal punto di vista causale.

Vero è che l’ordinamento civile è improntato al principio della causalità, tale per cui ciascun negozio giuridico deve avere una giustificazione causale, il quale non solo deve esistere, ma deve essere lecito e meritevole di tutela; nondimeno, nel caso in esame è la stessa difesa attrice che fornisce elementi di prova dai quali desumere la liceità della causa. Infatti, non è dimostrato che l’atto pubblico del 30.11.2023 (doc. 2 cit. attrice) sia stato realizzato al solo scopo di eludere le azioni esecutive di Agenzia delle Entrate-Riscossione; anzi, la difesa attrice ha offerto una ricostruzione – supportata dalla documentazione in atti (doc. 11, e 12 attrice) – dalla quale è possibile desumere l’esatto contrario, vale a dire la piena legittimità e meritevolezza dell’atto unilaterale in parola, non potendosi rinvenire l’intendo fraudolento di voler eludere il fisco e le azioni esecutive che, a ben vedere, all’epoca nemmeno avrebbero potute essere intraprese.

5. Venendo alla natura giuridica dell’atto impugnato, non si condivide la tesi attorea secondo cui si tratterebbe di una donazione indiretta.

5.1. Come noto, l’ordinamento – oltre al contratto tipizzato di donazione diretta con il quale una parte, con spirito di liberalità, arricchisce un terzo – consente alle parti di realizzare il medesimo fine mediante l’impiego di schemi negoziali altri e diversi da quello proprio di cui all’art. 769 c.c., come le donazioni “indirette” o, più in generale, degli atti liberali non donativi i quali, pur atipici, rinvengono parte della loro disciplina proprio nelle norme dettate in tema di donazione (art. 809 c.c.).

5.2. Nella specie, anche laddove si ritenesse che l’atto pubblico impugnato da B.G. integrasse una donazione indiretta, lo stesso non sarebbe nullo per carenza dei requisiti formali.

Invero, mentre il contratto di donazione deve necessariamente effettuarsi per atto pubblico alla presenza di due testimoni (art. 782 c.c.), le liberalità non donative, pur perseguendo la medesima finalità della donazione, vengono realizzate mediante negozi altri e diversi, finanche atipici, rispetto ai quali il legislatore estende parte delle norme codicistiche (tra le quali l’art. 801 c.c.) ma non anche quelle relative ai requisiti di forma ad substantiam.

5.3. In ogni caso, il negozio unilaterale di acquiescenza e rinuncia all’azione di riduzione non è giuridicamente qualificabile come donazione indiretta, con conseguente inapplicabilità dell’art. 809 c.c. e, nello specifico, delle norme dettate circa la revocabilità della donazione (801 c.c.).

A tale conclusione si addiviene, in primis, in ragione della struttura del negozio impugnato, dal quale derivano effetti non rimovibili mediante la rinuncia espressa del preteso donatario. La circostanza è dirimente nella misura in cui l’ordinamento, ferma restando la possibilità di attribuire un diritto a terzi, riconosce sempre a questi ultimi la facoltà di rinunciarvi in ragione del principio di intangibilità della sfera giuridica altrui. E dunque, ove qualificassimo l’atto in questione quale donazione indiretta, esso si porrebbe in diretto contrasto con il principio generale da ultimo citato.

L’unica conclusione da trarre, coerente con il sistema ordinamentale, è quella per cui dalla rinuncia all’azione di riduzione non deriva, di per sé, un arricchimento – né più in generale un effetto giuridicamente rilevante – nella sfera patrimoniale di soggetti altri e diversi dal rinunciante.

Conseguentemente, difetta uno dei requisiti essenziali affinché possa trattarsi di una liberalità, ossia l’arricchimento altrui, con ciò intendendosi una conseguenza direttamente derivata dalla rinuncia all’azione di riduzione.

Questo giudice non ignora il recente pronunciamento della Suprema Corte (Cass. civ. n. 23036/2023); detto orientamento, tuttavia, non appare pienamente condivisibile nella misura in cui, fermo il richiamo al criterio della causalità diretta (vale a dire dell’arricchimento come “normale” effetto dell’atto dispositivo del donante), rinviene detto rapporto causale anche in casi quale quello de quo.

E’ vero infatti che la rinunzia all’azione di riduzione produce effetti favorevoli nei confronti dell’erede universale; tuttavia, non sembra potersi ravvisare il necessario rapporto di causalità diretta tra detti effetti favorevoli e la pregressa rinuncia. Detto altrimenti, deve rilevarsi che l’arricchimento prodottosi nella sfera patrimoniale dell’erede ha causa di morte e deriva direttamente dal testamento olografo; di contro, la rinuncia all’azione priva il rinunciante di una prerogativa squisitamente processuale che non determina, di per sé arricchimento alcuno, limitandosi sul piano degli effetti al consolidamento di un arricchimento che si è già verificato.

5.4. Per tutte le suesposte ragioni deve ribadirsi l’inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalla difesa attrice, già respinte con ordinanza del 12.08.2025, con rigetto dell’istanza di revoca/modifica dell’ordinanza istruttoria depositata da B.G. in data 03.02.2026 (nel dettaglio, i capitoli di prova di cui ai nn. 1, 2, 10 e 11 tendono a dimostrare un vizio di volontà della rinunciante, il quale tuttavia non è posto a fondamento di alcuna delle domande tese ad invalidare l’atto pubblico in argomento; i capitoli nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sono irrilevanti in ragione del thema decidendum).

In ragione dell’infondatezza della domanda di nullità/revoca della donazione, è altresì irrilevante ai fini del decidere la CTU richiesta dalla difesa attrice relativa alla valutazione della massa ereditaria, nonché la produzione documentale di cui all’istanza del 26.03.2026.

6. Stante la contumacia della convenuta-vittoriosa, le spese vive restano in capo alla parte (attrice) che le ha versate mentre nulla dispone sui compensi di causa, non avendo la parte convenuta svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

RIGETTA tutte le domande di parte attrice;

NULLA sulle spese.

Si comunichi.

CONCLUSIONE

Così deciso in Pisa, il 24 luglio 2026.

Depositata in Cancelleria il 25 agosto 2026.

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