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Contratti Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Compensi dell’avvocato e foro del consumatore: escluso se l’incarico è connesso all’attività d’impresa (Cass. Civ. n. 25839/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

La persona fisica non è consumatore quando l’incarico professionale affidato all’avvocato riguarda debiti tributari e controversie funzionalmente connesse all’attività imprenditoriale.

Con l’ordinanza n. 25839 del 26 settembre 2026, la Cassazione chiarisce che la mera qualità di persona fisica non è sufficiente per invocare il foro inderogabile del consumatore. Occorre verificare la finalità concreta del contratto da cui deriva il credito azionato. Se l’incarico conferito all’avvocato riguarda controversie e debiti originati dall’attività d’impresa, il cliente non può essere qualificato come consumatore, anche quando abbia sottoscritto il contratto anche in proprio. Nel caso esaminato, l’attività difensiva riguardava debiti tributari per IVA e diritti camerali della società e della socia accomandataria, con conseguente esclusione del foro del consumatore e riconoscimento della competenza del Tribunale di Milano.

LA VICENDA

Un avvocato otteneva dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per € 23.766,64 di compensi professionali residui relativi alla difesa della cliente e della società di cui era socia accomandataria contro pretese tributarie. La cliente proponeva opposizione invocando il foro del consumatore e il Tribunale dichiarava competente il Tribunale di Pavia. L’avvocato proponeva regolamento di competenza e la Cassazione, accogliendo il terzo motivo, ha escluso la qualità di consumatrice e dichiarato competente il Tribunale di Milano.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

CONSUMATORE – FORO DEL CONSUMATORE – CONTRATTO D’OPERA PROFESSIONALE – INCARICO CONFERITO AD AVVOCATO – PERSONA FISICA – COLLEGAMENTO FUNZIONALE CON ATTIVITÀ D’IMPRESA – QUALIFICA DI CONSUMATORE – ESCLUSIONE

Ai fini dell’applicazione del foro inderogabile del consumatore previsto dall’art. 33, comma 2, lett. u), D.Lgs. n. 206/2005, non è sufficiente che la parte destinataria della domanda giudiziale o del decreto ingiuntivo sia una persona fisica, dovendo accertarsi che il contratto dal quale deriva la pretesa sia stato stipulato per finalità estranee all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente esercitata e che non sussista con essa alcun nesso funzionale. Deve pertanto essere esclusa la qualità di consumatore quando l’incarico professionale conferito all’avvocato abbia ad oggetto la difesa rispetto a pretese tributarie derivanti dall’attività d’impresa, anche quando il contratto sia stato sottoscritto dalla persona fisica sia in proprio sia quale legale rappresentante della società.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza, 26/09/2026, n. 25839

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.B. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18075/2023, emesso dal Tribunale di Milano, su istanza dell’avvocato A.A., per crediti professionali, sulla base del contratto di conferimento di incarico professionale dell’11.11.2015, sottoscritto da B.B. sia in proprio che quale legale rappresentante della società da lei gestita, che prevedeva un compenso complessivo forfettario di Euro 27.564,16, accessori compresi.

Con il decreto era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 23.766,64, oltre interessi e spese della procedura a titolo di residuo compenso professionale (era stato pagato un acconto di Euro 5.000,00) per l’attività svolta di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nelle vertenze stragiudiziali e giudiziali relative ai giudizi svoltisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano (proc. n. 8382/2015 e n.8567/2015 RG), avverso intimazioni di pagamento per complessivi Euro 277.395,04 rivolte da Equitalia Spa a B.B. e ad C.C. Sas di B.B. E C. (già Fonpress Snc), della quale la B.B. era socia accomandataria.

In particolare, l’opponente, residente ad A, nel circondario del Tribunale di Pavia, ritenendosi destinataria del decreto ingiuntivo come persona fisica, ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, invocando il foro inderogabile del consumatore; nel merito ha contestato la sussistenza del credito.

Costituitosi, l’opposto ha chiesto il rigetto dell’opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Milano, ritenuta tempestiva l’opposizione, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, ha dichiarato la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Pavia, quale foro del consumatore, revocando il decreto ingiuntivo e fissando in tre mesi il termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Pavia, nonché condannando l’opposto alle spese processuali del giudizio di opposizione.

Segnatamente, il Tribunale ha rilevato che, trattandosi nel caso di specie di contratto di prestazione d’opera professionale intercorso tra il professionista, avv. A.A., e la cliente, persona fisica e consumatore, doveva trovare applicazione il foro speciale ed esclusivo del consumatore ex art. 33 comma secondo lettera u) del D.Lgs. n.206/2005, che escludeva ogni altro foro concorrente o alternativo, ed era derogabile solo in presenza di patto concluso dalle parti.

2. Avverso tale sentenza A.A. ha proposto ricorso per regolamento di competenza a questa Corte, sulla scorta di tre motivi, illustrati da memoria.

B.B. è rimasta intimata.

La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza interlocutoria emessa all’esito dell’adunanza camerale del 13.1.2026 è stata disposta l’acquisizione di copia leggibile del fascicolo completo del giudizio di opposizione n. 4556/2024 RG del Tribunale di Milano e del procedimento monitorio n. 41166/2023 RG del Tribunale di Milano.

All’esito della camera di consiglio del 23.9.2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va riconosciuta l’ammissibilità del regolamento necessario di competenza proposto dall’avvocato A.A. avverso la sentenza n.1948/2025 del 26.2.2025 del Tribunale di Milano.

Non può infatti ritenersi che la citata sentenza abbia pronunciato sul merito della causa, in quanto ha esaminato la questione di rito della tempestività dell’opposizione proposta con atto di citazione, anziché con ricorso, solo per poter affrontare la questione della competenza; ha revocato il decreto ingiuntivo opposto solo come conseguenza automatica della ritenuta incompetenza del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo (si vedano, in tal senso, Cass. ord. 11.7.2024 n. 19019, non massimata, pag. 5; Cass. ord. 17.10.2016 n. 20935; Cass. 26.1.2016 n. 1372); inoltre, ha adottato una statuizione meramente accessoria sulle spese processuali (si vedano, sull’esperibilità del regolamento di competenza contro provvedimenti che hanno statuito solo sulla competenza e sulle spese processuali, Cass. ord. 25.1.2024 n.2424; Cass. ord. 30.3.2023 n. 9006, non massimata, da pag. 6).

In tal modo, pertanto, la sentenza impugnata non ha alterato la natura della pronuncia sulla sola competenza emessa (si vedano, su analoghe ipotesi di ritenuta ammissibilità del regolamento di competenza malgrado la presenza di pronunce prodromiche o accessorie a quella propriamente sulla competenza, Cass. ord. 25.1.2023 n.2335; Cass. ord. 17.11.2021 n. 34999; Cass. ord. 18.6.2018 n. 16089; Cass. ord. 18.6.2018 n.15958; Cass. ord. 23.5.2003 n. 8165).

2. Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 38, terzo comma c.p.c., in relazione all’art. 28 c.p.c., giacché il Tribunale di Milano ha declinato la propria competenza territoriale solo in sentenza, in violazione della predetta disposizione che imporrebbe la decisione non oltre la prima udienza, o l’emissione del decreto ex art. 171 bis c.p.c. nei procedimenti in cui si applica tale decreto, ogni qual volta si controverta in merito alla competenza territoriale inderogabile.

2.1. Il motivo è infondato.

Esso confonde il caso del rilievo officioso dell’incompetenza territoriale inderogabile da parte del giudice, trattato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 11866/2020 richiamata dal ricorrente, con il caso, che viene qui in rilievo, in cui a eccepire l’incompetenza territoriale inderogabile del giudice che abbia emesso il decreto ingiuntivo opposto sia stato l’opponente.

L’art. 38 comma 3 c.p.c. nel testo modificato dall’art. 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 31.10.2024 n. 164, applicabile al giudizio in esame introdotto dopo il 28.2.2023, stabilisce che “l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio con il decreto previsto dall’articolo 171 bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l’art. 171 bis non oltre la prima udienza”; di rilievo officioso dell’incompetenza per territorio inderogabile si può parlare solo nei casi in cui la relativa eccezione non sia stata sollevata dalle parti, dato che solo in tali casi c’é l’esigenza del giudice di stimolare il contraddittorio delle parti sulla questione dell’incompetenza; se invece, come nella specie, l’incompetenza è stata eccepita da una delle parti, l’altra è tenuta a prendere posizione sul punto nei propri scritti difensivi utilizzando i termini concessi dal giudice ex art. 171 ter c.p.c., senza necessità di rilievo da parte del medesimo dell’eccezione.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui per la particolare struttura a contraddittorio differito del procedimento, è il creditore che agisce in monitorio che con la sua scelta individua anche il giudice funzionalmente competente per l’opposizione, e l’opponente, formalmente attore, sostanzialmente è convenuto, quest’ultimo deve sollevare l’eccezione d’incompetenza territoriale inderogabile, a pena di decadenza, nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo; non all’udienza di prima comparizione, che costituisce piuttosto il limite temporale per il rilievo officioso dell’incompetenza (Cass. ord. 10.12.2025 n.32202; Cass. 2.10.2018 n. 23912; Cass. 20.5.2014 n. 11128). Nella fattispecie, B.B. ha sollevato l’eccezione d’incompetenza per territorio inderogabile ex art. 33 comma 2 lettera u) del D.Lgs. n.206/2005 a favore del Tribunale di Pavia, quale foro del consumatore, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, e quindi tempestivamente.

3. Con il secondo motivo l’istante lamenta la violazione dell’art. 38, terzo comma c.p.c., per non avere il Tribunale di Milano dichiarato l’inammissibilità dell’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dalla B.B., in quanto proposta unitamente a una richiesta di decisione nel merito, senza subordinare tale ultima domanda al diniego dell’eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale inderogabile formulata.

3.1. Il motivo è infondato.

Il precedente richiamato dal ricorrente di Cass. n. 1077/1995 si riferiva a ipotesi nella quale era stata chiesta in via principale una pronuncia sul merito e solo in via subordinata era stata eccepita l’incompetenza. La Corte in quell’occasione ha ritenuto tale ultima eccezione come non proposta perché, attraverso la domanda principale di merito, la parte che aveva eccepito in subordine l’incompetenza aveva tacitamente accettato la competenza del giudice adito dalla controparte.

Diversamente, nel caso di specie, come si desume dalle conclusioni dell’opponente riportate nella sentenza impugnata, l’opponente aveva chiesto in via pregiudiziale di dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Pavia in ragione dell’applicazione del foro del consumatore ai sensi dell’art. 33 comma 2 lett. u) del D.Lgs. n.206/2005, prevalente sul foro dell’art. 637 comma 3 c.p.c. e sul foro dell’art. 14 comma 2 del D.Lgs. n.150/2011, per poi chiedere comunque nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto; pur mancando un’espressa subordinazione della pronuncia di merito al preventivo rigetto dell’eccezione d’incompetenza, tale subordinazione era implicitamente desumibile dall’ordine nel quale le richieste conclusive erano state formulate.

4. Con il terzo motivo si censura, in via subordinata rispetto ai primi due motivi, l’erronea applicazione dell’art. 66 del Codice del Consumo, per avere il Tribunale accolto l’avversa eccezione d’incompetenza territoriale ex art. 33 comma 2 lettera u) del D.Lgs. n. 206/2005, ritenendo applicabile il foro del consumatore solo perché il decreto ingiuntivo era stato chiesto a carico della B.B. quale persona fisica e non quale socia accomandataria della società C.C. Sas di B.B. E C. (già Fonpress Snc). In particolare, il ricorrente sottolinea che la controparte non aveva fornito la prova a suo carico della qualifica di consumatore, e che egli aveva svolto attività difensiva per B.B. in proprio e quale legale rappresentante della società C.C. Sas di B.B. E C., sulla base di un contratto d’opera professionale sottoscritto dalla B.B. nella duplice veste, sempre in funzione di attività d’impresa, non potendo, pertanto, considerarsi la B.B. come una mera consumatrice.

4.1. Il motivo è fondato.

L’impugnata sentenza ha ritenuto sussistente il foro del consumatore sulla base del solo fatto che l’avvocato A.A. aveva dichiarato di avere svolto la sua opera professionale in favore di B.B., senza specificare che la stessa rivestisse la qualità di legale rappresentante della C.C. Sas di B.B. E C.; ciò ha fatto benché il professionista avesse posto a base della richiesta di pagamento del saldo delle sue spettanze il contratto di prestazione d’opera professionale dell’11.11.2015, che B.B. aveva sottoscritto con l’avv. A.A., sia in proprio che quale legale rappresentante di quella società, e sulla base del fatto che la residenza della B.B. era in Comune di Abbiategrasso, nel circondario del Tribunale di Pavia.

In realtà, per giustificare l’applicazione del foro inderogabile del consumatore ex art. 33 comma 2 lettera u) del D.Lgs. n. 206/2005 (già art. 1469 bis cod. civ.), non basta essere convenuti in giudizio (o destinatari di un decreto ingiuntivo) come persona fisica, occorrendo anche che il contratto al quale si riferisce la pretesa fatta valere giudizialmente sia stato stipulato da tale persona fisica per finalità estranee all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale, e comunque per finalità che non siano legate a tali attività neppure da un nesso funzionale (Cass. 10.3.2021 n. 6578; Cass. 26.3.2019 n.8419; Cass. 26.9.2018 n. 22810; Cass. 15.5.2013 n. 11773, per tutte). Infatti, il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, all’art. 3, comma 1, lett. (a), definisce “consumatore o utente” la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Tale prova non è stata fornita dall’opponente che, per contrastare il radicamento presso il Tribunale di Milano del giudizio monitorio e del funzionalmente connesso giudizio di opposizione, basato sul luogo in cui era sorta l’obbligazione (il contratto d’opera professionale era stato concluso a Milano) e sul luogo in cui la prestazione professionale era stata svolta (il patrocinio era stato prestato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano), aveva sollevato l’eccezione d’incompetenza per territorio inderogabile. Anzi, esaminando -come consentito alla Suprema Corte adita con il regolamento di competenza- gli atti del giudizio di primo grado, (in particolare i ricorsi alla commissione tributaria provinciale di Milano presentati dall’avv. A.A. sia per la C.C. Sas di B.B. E C., sia per B.B. in quanto socia accomandataria solidalmente responsabile, prodotti nel giudizio di opposizione), si riscontrano emergenze probatorie che escludono la qualifica di consumatrice in capo di B.B..

Si deve anzitutto notare che il contratto d’opera professionale concluso dalle parti l’11.11.2015 e posto a base della pretesa creditoria dell’avvocato A.A., pacificamente sottoscritto da B.B. sia in proprio, che quale legale rappresentante della sopra citata società, attribuiva al suddetto legale l’incarico di “assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza sia stragiudiziale che giudiziale contro Equitalia Spa per le intimazioni di pagamento n. (Omissis) e n. (Omissis) avente valore stimato in almeno Euro 277.395,04”. Inoltre, dalle sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 2883/2017 relativa al procedimento n. 8382/2015 RG, e n. 4572/2016 relativa al procedimento n. 8567/2015, inerenti all’impugnazione delle summenzionate intimazioni di pagamento (documenti 6 e 7 allegati alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado dell’avvocato A.A.), e dai già menzionati ricorsi presentati dall’avv. A.A. in esecuzione dell’incarico professionale, risulta che i due incarichi conferitigli, nella duplice qualità, erano volti a contrastare le cartelle esattoriali che erano state notificate per il pagamento dell’IVA e dei diritti camerali, nei confronti della C.C. Sas di B.B. E C. e nei confronti di B.B. quale socia accomandataria della stessa, solidalmente responsabile. Si trattava, quindi, di attività professionale svolta dall’avvocato, per la quale era stato anche previsto compenso forfettario unitario, in relazione a debiti tributari aventi origine da attività di impresa, e cioè a pretese tutte connesse ad attività d’impresa.

In conclusione, B.B. è stata destinataria della domanda di pagamento dei compensi dell’avvocato A.A. per l’attività difensiva stragiudiziale e giudiziale svolta da detto professionista, sulla base di un contratto d’opera che non solo era stato pacificamente sottoscritto da B.B. sia in proprio, che come legale rappresentante della società già citata; il contratto aveva anche finalità (la difesa davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano contro pretese tributarie a titolo di IVA e di diritti camerali) esclusivamente connesse alla difesa di società che svolgeva attività commerciale, e alla difesa della socia accomandataria, illimitatamente responsabile personalmente perché incaricata dell’amministrazione della società e in tale qualità svolgente attività imprenditoriale.

Da ciò deriva, quindi, l’esclusione della qualifica di consumatrice di B.B.

5. Il ricorso va accolto nei termini esposti, annullando l’impugnata sentenza e dichiarando la competenza del Tribunale di Milano, il quale dovrà provvedere anche per le spese del presente giudizio in base all’esito finale della lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo motivo, annulla l’impugnata sentenza e dichiara la competenza del Tribunale di Milano, con termine ordinario per la riassunzione del giudizio, decorrente dalla data di comunicazione del deposito della presente ordinanza; il Tribunale di Milano provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2026.

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