Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Amministrazione straordinaria: la cessione della partecipazione in una società consortile non comporta il subentro nel contratto, mentre gli interessi commerciali decorrono automaticamente dalla scadenza legale
La Cassazione chiarisce che la cessione, da parte dell’amministrazione straordinaria, della partecipazione detenuta in una società consortile di capitali non costituisce manifestazione di volontà di subentrare nel contratto consortile. Al contrario, la vendita della quota esprime una finalità liquidatoria e non consente di riconoscere la prededuzione dei crediti sorti anteriormente alla procedura. Il credito relativo ai conferimenti sottoscritti e non versati resta parimenti concorsuale, poiché il contratto di società non è un contratto pendente a prestazioni corrispettive. La Corte accoglie invece il motivo relativo agli interessi, precisando che nelle transazioni commerciali essi decorrono automaticamente alla scadenza del termine legale, senza necessità di costituzione in mora, dovendosi considerare la data di prestazione dei servizi.
LA VICENDA
EUROLINK S.c.p.A. aveva chiesto l’ammissione in prededuzione di crediti vantati verso una propria consorziata sottoposta ad amministrazione straordinaria, tra cui oltre 2,7 milioni di euro per costi consortili e circa 16,875 milioni per azioni sottoscritte e non liberate. Il Tribunale di Roma aveva escluso la prededuzione e negato gli interessi di mora; EUROLINK ricorreva quindi per cassazione.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA – CONTRATTI PENDENTI – SOCIETÀ CONSORTILE DI CAPITALI – CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE – SUBENTRO NEL CONTRATTO CONSORTILE – ESCLUSIONE – PREDEDUZIONE – INTERESSI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI – DECORRENZA AUTOMATICA
In tema di amministrazione straordinaria, la cessione della partecipazione detenuta dalla procedura in una società consortile di capitali non integra subentro nel contratto consortile, costituendo espressione dell’attività liquidatoria della procedura e, anzi, manifestazione della volontà dell’organo commissariale di dismettere la partecipazione. Il credito derivante dal mancato versamento dei conferimenti sottoscritti non acquista rango prededucibile, poiché il contratto di società, quale contratto plurilaterale con scopo comune, non costituisce contratto pendente caratterizzato da prestazioni corrispettive ineseguite da entrambe le parti. Quanto ai crediti derivanti da transazioni commerciali, gli interessi decorrono automaticamente allo spirare del termine legale di pagamento, senza necessità di costituzione in mora, assumendo rilievo, in mancanza di diversa decorrenza, la data della prestazione dei servizi.
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza, 21/07/2026, n. 23668
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. EUROLINK S.c.p.A., società consortile di capitali già partecipata al 25% da SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA Spa, ha proposto opposizione allo stato passivo di SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA Spa in A.S. – già in concordato preventivo dal gennaio 2018 e ammessa all’amministrazione straordinaria in data 6 agosto 2018 – avverso il decreto del G.D. con cui è stata esclusa la prededuzione sui propri crediti. Il decreto del G.D. ha ammesso al chirografo il credito commerciale di Euro 3.127.055,87 (di cui Euro 2.742.341,02 per capitale) fondato sul rapporto consortile tra l’opponente e la consorziata Condotte, nonché l’importo di Euro 1.016.276,24 per interessi e quello di Euro 17.951.070,51 per azioni sottoscritte e non liberate in sede di costituzione della società. Il credito commerciale aveva a oggetto il ribaltamento dei costi di funzionamento, anticipati dalla società consortile per conto della consorziata, costi dovuti in proporzione alla quota di partecipazione nella società consortile ed è maturato in epoca precedente l’apertura dell’amministrazione straordinaria.
2. Per quanto qui rileva, l’opponente ha dedotto la natura prededucibile dei crediti, eventualmente condizionata ex art. 51, comma 3, D.Lgs. n. 270/1999 al subentro dell’organo commissariale della consorziata in EUROLINK, con particolare riferimento al credito commerciale (di cui Euro 53.843,92 maturati nel periodo gennaio – luglio 2018), in applicazione dell’art. 74 L.Fall., trattandosi di rapporto di durata a esecuzione continuata. Ha dedotto che il subentro nel rapporto consortile e nei relativi rapporti commerciali sarebbe conseguito alla cessione da parte di Condotte a un terzo (Imprecim) della partecipazione detenuta in EUROLINK.
Ha, poi, dedotto la spettanza degli interessi anche in mancanza di emissione di fattura.
3. Il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione. Per quanto qui rileva, il giudice dell’opposizione ha accertato che Condotte Spa ha versato il 25% dei conferimenti in denaro, riservandosi il successivo pagamento del residuo pari a Euro 16.875.000, ma ha affermato che, affinché maturi il diritto all’integrale pagamento in prededuzione delle prestazioni antecedenti l’ammissione alla procedura straordinaria, occorre che il commissario abbia manifestato espressamente la volontà di subentrare nell’esecuzione del contratto, in assenza della quale non può trovare applicazione l’art. 74 L.Fall. e la conseguente prededuzione. Nella specie, il Tribunale ha escluso che vi sia stato subentro dei commissari straordinari nel contratto di consorzio.
4. È stato escluso, infine, il credito per interessi di mora, mancando il dies a quo della costituzione in mora del debitore, né risultando un accordo tra le parti sulla scadenza dei termini di pagamento.
5. Propone ricorso per cassazione la società consortile, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Amministrazione straordinaria. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, come osservato dal ricorrente in memoria, essendovi adeguata esposizione dei fatti di causa ed essendo il ricorso sufficientemente ancorato agli atti e ai documenti di causa.
2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo ai fini del giudizio e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 74 L.Fall., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto non provato l’invio di una espressa comunicazione di subentro nel contratto, con conseguente esclusione dell’art. 74 L.Fall. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare un fatto storico, costituito dal subentro di Condotte nel rapporto consortile con EUROLINK quale effetto della cessione della partecipazione detenuta in EUROLINK per atto pubblico in data 30 marzo 2023 a Imprecim, risultante da documentazione formatasi nel corso del giudizio di opposizione. Osserva il ricorrente che la dichiarazione di subentro nel contratto deriverebbe dalla affermazione di piena proprietà della quota di partecipazione in EUROLINK, risultante dal contratto di cessione. In forza del subentro nel contratto, si renderebbe applicabile il disposto dell’art. 74 L.Fall., trattandosi di contratto a esecuzione continuata o periodica.
3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2700 cod. civ. e 74 L.Fall., deducendosi che la dichiarazione di proprietà delle quote affermata da Condotte nell’atto pubblico del 30 marzo 2023 (a emenda di un precedente contratto di cessione del portafoglio commesse Italia ed estero), fa fede sino a querela di falso.
4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 3, D.Lgs. n. 270/1999, nella parte in cui il decreto impugnato ha escluso l’ammissione condizionata del credito in pendenza del subentro o scioglimento del contratto, osservandosi che l’ammissione condizionata discende dal mancato scioglimento e dal mancato subentro nel contratto.
5. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. per omessa trattazione della domanda di rimessione in termini a termini dell’art. 153 cod. proc. civ., formulata nelle note di trattazione scritta dell’11 dicembre 2023 ai fini dell’ammissione della documentazione formatasi successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie e prodotta con la prima difesa successiva.
6. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1282, 1183 e 1219 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha rigettato l’opposizione in punto interessi maturati per assenza di messa in mora e di accordo contrattuale sulla scadenza dei termini di pagamento, essendo gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie esigibili dal momento della loro insorgenza, senza che occorra messa in mora.
7. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente. Va rigettata l’eccezione di inammissibilità relativa alla censura del primo motivo per omessa indicazione del luogo processuale in cui è stato trattato il fatto storico del subentro del commissario nel consorzio, essendo il tema diffusamente affrontato nel decreto impugnato. Come esposto dal ricorrente, nel corso del lungo giudizio di opposizione, il ricorrente ha allegato – producendo i verbali di rinvio delle udienze del giudizio di merito e i relativi documenti – alcuni fatti sopravvenuti all’introduzione del giudizio di opposizione, quali l’autorizzazione del MIMIT in data 23 marzo 2023 alla cessione della partecipazione azionaria di Condotte in EUROLINK, la stipula del contratto di cessione del marzo 2023 (a modifica del contratto di cessione del portafoglio commesse), avente ad oggetto la vendita della partecipazione di Condotte a un terzo (Imprecim), l’ordinanza del Tribunale di Milano dell’agosto 2023 che ordinava a EUROLINK la consegna delle azioni a Condotte, nonché la comunicazione del cessionario Imprecim del dicembre 2023 che confermava l’acquisto delle azioni. Sulla base di tali circostanze in fatto (aventi ad oggetto la cessione della partecipazione di Condotte nella società consortile EUROLINK al terzo Imprecim), l’opponente ha dedotto l’avvenuto subentro nel rapporto consortile, con conseguente applicazione dell’art. 74 L.Fall. ai fini della prededucibilità dei crediti vantati nei confronti dell’amministrazione straordinaria (credito commerciale e da liberazione delle azioni), sorti in epoca precedente l’apertura della procedura concorsuale.
8. La questione sottesa è se la cessione a Imprecim della partecipazione in EUROLINK detenuta da Condotte, avvenuta per atto pubblico in data 30 marzo 2023, comporti subentro nel contratto di consorzio, ciò ai fini sia della prededucibilità del credito commerciale da ribaltamento dei costi del consorzio ricorrente sul consorziato di Euro 2.742.341,02, sia della prededucibilità del credito per versamento delle quote di capitale sottoscritte e non liberate per Euro 16.875.000,00, crediti entrambi sorti prima dell’apertura dell’amministrazione straordinaria. E ciò in ossequio all’orientamento di questa Corte in relazione al combinato disposto degli artt. 50 D.Lgs. n. 270/1999 e 74 L.Fall., secondo cui il subentro in un contratto del commissario straordinario deve essere espresso e non tacito (Cass., n. 1195/2018; Cass., n. 3193/2016), benché non affidato a formule sacramentali (Cass., n. 3948/2018). Occorre, al riguardo, una manifestazione di volontà dell’organo commissariale, diretta in modo non equivoco a profittare del medesimo programma negoziale già pendente tra le parti (Cass., n. 3891/2026; Cass., n. 34266/2024; Cass., n. 23899/2023; Cass., n. 3948/2018, cit.).
9. Il comportamento di Condotte (cessione della partecipazione detenuta dall’opposta nella società consortile di capitali) non può costituire, in relazione a entrambi i crediti invocati dal ricorrente, presupposto per il riconoscimento della prededuzione. Quanto al credito da versamento delle azioni sottoscritte e non liberate (Euro 16.875.000,00), si tratta di credito che discende dalla sottoscrizione del contratto di società. Questo contratto non costituisce contratto pendente, mancando prestazioni corrispettive non ancora eseguite da ambo le parti. Il contratto di società (art. 2247 cod. civ.), ancorché con causa consortile, non prevede prestazioni reciprocamente scambievoli, bensì è un contratto plurilaterale con scopo comune, in questo caso coincidente con lo scopo consortile. Modificandosi sul punto la motivazione del decreto impugnato, conforme in ogni caso a diritto, deve ritenersi che l’eventuale subentro del Commissario straordinario nel contratto consortile non ha incidenza sul rango prededucibile del credito della società consortile verso la consorziata per conferimento residuo inadempiuto, non essendo il contratto di società contratto pendente, bensì fonte di debito concorsuale per la procedura.
10. Quanto al credito commerciale di EUROLINK, vantato dalla società consortile nei confronti della consorziata, la cessione della partecipazione in una società consortile strutturata in forma di società di capitali non costituisce inequivoco comportamento di subentro nel contratto consortile. Condotte in A.S. ha ceduto una partecipazione azionaria in una società consortile per azioni (art. 2615-ter primo comma, cod. civ.). A queste società si applicano (salve eccezioni proprie della finalità consortile) le norme delle società di capitali – peraltro senza clausola di compatibilità come invece accade per le cooperative (art. 2519 cod. civ.) – come da questa Corte affermato, ad esempio, quanto alla inapplicabilità alle società consortili della responsabilità solidale dei consorziati di cui all’art. 2615 cod. civ. (Cass., n. 15893/2020, Cass., n. 7473/2017; Cass., n. 18113/2003).
11. La cessione della quota di partecipazione in una società consortile per azioni detenuta da una amministrazione straordinaria non si distingue, pertanto, dalla cessione di una partecipazione di società di capitali detenuta da una procedura concorsuale, cessione che denota l’intento della procedura non tanto di subentrare nel relativo contratto di società (ancorché con scopo consortile), quanto, invece, di liquidarne la partecipazione. Se la procedura ha inteso liquidare la quota detenuta nella società consortile, tale comportamento negoziale – contrariamente a quanto sostiene il ricorrente – costituisce manifestazione di volontà inequivoca dell’organo commissariale di non subentrare nel sottostante contratto di consorzio, della cui partecipazione egli intende disfarsi.
12. Che l’attività liquidatoria di una procedura concorsuale non implichi – sotto il profilo degli effetti – il subentro nel sottostante contratto di consorzio lo si ricava, a livello sistematico, anche dal disposto dell’art. 105, quinto comma, L.Fall., secondo cui “il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell’azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell’alienante prevista dall’articolo 2560 del codice civile”. Ciò in conformità al principio generale secondo cui l’attività liquidatoria, essendo propriamente purgativa, tiene separata la cessione delle attività dal soddisfacimento delle passività concorsuali.
13. Parimenti, non possono applicarsi le regole proprie della cessione del contratto (artt. 1406 e ss. cod. civ.), secondo cui il contraente può sostituire un terzo nei rapporti contrattuali; comportamento dal quale potrebbe trarsi implicitamente (come fa il ricorrente) la conclusione che il cedente avrebbe fatto propria la partecipazione divenendone parte (essendone originariamente estraneo come procedura concorsuale). Questo argomento sarebbe spendibile per la cessione del contratto di consorzio, purché ciò avvenga con il consenso di tutti i consorziati, ma non può operare per la circolazione delle azioni della società consortile di capitali, la quale ha funzione prettamente liquidatoria, salvi i limiti imposti alla circolazione delle azioni dalla causa consortile e dagli eventuali limiti statutari. Né, nel caso di specie, il cessionario è subentrato nell’azienda nel suo complesso, ma solo nella quota già di Condotte, per cui non può essere qui applicato l’art. 2610 cod. civ., che comporterebbe il subentro dell’acquirente nel contratto di consorzio e, implicitamente (in tesi), anche il subentro del cedente che originariamente non vi sia subentrato.
14. I primi due motivi vanno, pertanto, rigettati. Sono inammissibili per difetto di interesse tanto il terzo motivo, non potendo più verificarsi la condizione del subentro nel contratto dell’organo commissariale, quanto il quarto motivo.
15. Il quinto motivo è fondato. L’art. 4, comma 2, lett. b) dispone: “salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non
può superare i seguenti termini: trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento”. Non ha rilievo, sotto questo profilo, quanto indicato nel decreto impugnato, secondo cui non risulterebbe provato un accordo negoziale tra le parti sulla scadenza del termine di pagamento né altre circostanze – quali l’emissione fatture o richiesta di pagamento – di contenuto equivalente, in quanto – come condivisibilmente osservato dal Pubblico Ministero – gli interessi decorrono automaticamente, decorsi “trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi”, per cui – ai fini della maturazione degli interessi – occorre avere riguardo alla data di prestazione dei servizi.
16. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al quinto motivo, cassandosi il decreto impugnato per nuovo esame e rimettendosi al giudice del rinvio anche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo, rigetta il primo e il secondo e dichiara inammissibili gli ulteriori motivi; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2026.





