Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Sicurezza sul lavoro: il rischio interferenziale dipende dalla concreta compresenza di organizzazioni diverse, non dalla qualificazione civilistica del rapporto
La Cassazione conferma la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio mortale occorso a un autotrasportatore, investito durante la retromarcia di un carrello elevatore all’interno dello stabilimento della società committente. Ai fini degli obblighi previsti dall’art. 26 D.Lgs. 81/2008, non rileva la qualificazione civilistica del rapporto tra le imprese, ma la concreta interferenza tra le rispettive organizzazioni. La presenza sistematica di lavoratori esterni nell’area interessata dalla movimentazione dei mezzi integrava un rischio interferenziale che doveva essere specificamente valutato nel DUVRI. La Corte ribadisce inoltre che prassi operative consolidate ed esperienza dei lavoratori non sostituiscono le misure di prevenzione, informazione e formazione imposte dalla legge.
LA VICENDA
Un autotrasportatore, durante il caricamento di mangime presso lo stabilimento della società committente, veniva mortalmente investito da un carrello elevatore condotto in retromarcia. Gli accertamenti rilevavano l’assenza del DUVRI, della separazione tra percorsi pedonali e mezzi e di adeguate misure di segnalazione e prevenzione. Il datore di lavoro e il conducente del mezzo venivano ritenuti responsabili, in cooperazione colposa, dell’omicidio colposo.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
SICUREZZA SUL LAVORO – APPALTO E RAPPORTI TRA IMPRESE – RISCHIO INTERFERENZIALE – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE – DUVRI – QUALIFICAZIONE CIVILISTICA DEL RAPPORTO – IRRILEVANZA – CONCRETA INTERFERENZA TRA ORGANIZZAZIONI – NECESSITÀ – PRASSI OPERATIVE ED ESPERIENZA DEL LAVORATORE – IRRILEVANZA
Ai fini dell’operatività degli obblighi di cooperazione, coordinamento e prevenzione previsti dall’art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008, non assume rilievo la qualificazione civilistica attribuita al rapporto intercorrente tra le imprese, dovendosi avere riguardo alla concreta interferenza tra le rispettive organizzazioni operanti nel medesimo luogo di lavoro e all’ulteriore rischio che ne deriva per l’incolumità dei lavoratori. Quando l’attività svolta nell’ambiente del committente determina un contatto funzionale tra lavoratori appartenenti a organizzazioni differenti, il rischio interferenziale deve essere specificamente valutato e disciplinato mediante il DUVRI e le necessarie misure di coordinamento e prevenzione. L’esistenza di prassi operative consolidate e la lunga esperienza professionale dei lavoratori non escludono né sostituiscono gli obblighi legali di informazione, formazione e predisposizione delle cautele gravanti sul datore di lavoro.
LA SENTENZA
Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza, 10/07/2026, n. 33423
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 22.10.2025 la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza con cui il locale Tribunale aveva dichiarato A.A. e B.B. responsabili, in cooperazione colposa, del delitto di cui agli artt. 113 e 589, commi 1 e 2, cod. pen. in danno in C.C. condannando B.B. alla pena di anni due di reclusione e A.A. alla pena di anni tre di reclusione, concedendo a B.B. la sospensione condizionale della pena e dichiarando non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al reato ascrittogli al capo b) perché estinto per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena irrogata a A.A. in anni uno e mesi sei di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., e quella irrogata a B.B. in anni uno e mesi quattro di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ordinando altresì la sospensione della pena nei confronti di A.A. e la non menzione della condanna per B.B. nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale, e confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Dalle sentenze di merito, il fatto oggetto del presente procedimento, può essere così ricostruito:
in data 12.8.2013 i militari della Stazione di Aci Sant’Antonio e di Acireale effettuavano un sopralluogo presso i locali della “Mangimi A.A. Spa”, sita in via Omissis, ad Omissis a causa di un infortunio mortale occorso a C.C., socio amministratore/dipendente della ditta “Trasporti C.C. Snc” che curava il trasporto dei cereali per la “Mangimi A.A. Spa” e che si trovava sul posto proprio per caricare il mangime sull’autocarro cisterna da lui guidato.
Il corpo dello C.C. veniva rinvenuto all’interno del capannone riverso per terra, in prossimità della ruota posteriore gommata della pala meccanica di un carro elevatore ancora in funzione, circondato da personale del 118 che tentava invano di rianimarlo.
Sulla base dei rilievi effettuati dai militari intervenuti, si accertava che durante le operazioni di carico del mangime nelle cisterne di un autocarro ivi condotto dallo C.C., quest’ultimo era stato attinto mortalmente dalla pala meccanica di un carro elevatore (modello Manitou PR780, tg. Omissis). Sul luogo venivano infatti rinvenuti un auto rimorchio, una pala meccanica (idonea a sollevare il mangime) ed il corpo di C.C. che si trovava a distanza di circa due/tre metri dalla pala meccanica, in prossimità della ruota posteriore gommata e si appurava che lo stesso era stato investito nella parte anteriore sinistra del corpo con la parte posteriore destra del carro elevatore guidato dall’imputato B.B., dipendente della ditta “Mangimi A.A. Spa” durante una manovra di retromarcia; la pala era stata infatti utilizzata per prelevare il mangime e caricarlo dentro il silos dell’autocarro parcheggiato dallo C.C. all’interno del capannone.
Tale ricostruzione trovava conferma anche nella deposizione del medico legale il quale, sentito in sede dibattimentale, riferiva in merito all’esito dell’esame autoptico sul corpo della vittima da cui risultava la presenza di un grave politrauma di tipo contusivo compatibile con lo scontro con il mezzo anche se risultava impossibile individuare la zona di impatto poiché il corpo dello C.C., ancora in vita, era stato spostato per effettuare manovre rianimatorie. Dall’autopsia emergevano come cause del decesso lesioni da urto che facevano presumere che non vi fosse stato un arrotamento ma che il mezzo meccanico avesse posto in essere un meccanismo di proiezione e propulsione (ovvero una spinta del mezzo esercitata sul corpo).
Gli ispettori del lavoro effettuavano un sopralluogo sia il 12.8.2013 che il 17.10.2013 ricostruendo la dinamica dei fatti in termini sostanzialmente conformi a quanto riferito dai militari intervenuti; contestavano inoltre alcune violazioni della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro imputabili al datore di lavoro, A.A., ed al dipendente, B.B. Pietro, segnalando la rilevanza causale di tali violazioni nel determinismo del sinistro. Quanto alla dinamica del sinistro confermavano che l’infortunio si era verificato durante la fase di movimentazione meccanica di carico compiuta con una macchina operatrice semovente, c.d. carrello elevatore, manovrato dal dipendente della ditta, B.B., il quale per riempire con il mangime la cisterna del mezzo autoarticolato della ditta C.C., eseguendo una manovra in retromarcia, aveva attinto mortalmente la vittima quando si trovava nel raggio di azione del carrello elevatore.
All’esito degli accertamenti svolti non emergeva il conferimento da parte del datore di lavoro di alcuna delega in materia di sicurezza, si constatava la mancata adozione di un DUVRI, documento di valutazione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze tra diverse attività che si svolgono in successione o contemporaneamente, ma veniva esibito solo il DVR che riportava quale misura di prevenzione da adottare quella di “informare i lavoratori sulla movimentazione meccanica dei carichi” e si acquisiva l’attestato di idoneità per operatore di carrelli elevatori rilasciato al B.B. in data 19.1.2023 in corso di validità, mentre nessuna altra precauzione risultava essere stata adottata con riferimento alla movimentazione dei carichi, come ad esempio la delimitazione dello spazio di manovra. Inoltre si riscontrava sia all’interno che all’esterno del capannone la mancanza di segnalazione dei percorsi che i mezzi ed i pedoni dovevano percorrere (ad esempio tramite eventuali segnali a terra o cartelli di divieto di sosta), accorgimenti cui è tenuto il datore di lavoro per la sicurezza tanto dei dipendenti quanto di chi accede dall’esterno.
Gli ispettori riconducevano la causa dell’incidente alle condizioni di rischio in cui versavano i lavoratori nelle esecuzione delle operazioni di carico del mangime all’interno della cisterna; si accertava, invero, l’assenza di una netta delimitazione delle aree pedonali e delle aree destinate al passaggio dei mezzi meccanici, la mancanza di un’adeguata illuminazione delle stesse, nonché l’assenza di dispositivi acustici e luminosi atti a segnalare la presenza di mezzi in manovra.
Gli ispettori provvedevano quindi a contestare alcune violazioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro; in particolare a A.A., in qualità di Presidente del C.d.A. e datore di lavoro della “Mangimi A.A. Spa” il non avere informato la società su rischi e le misure di prevenzione e protezione in relazione ai mezzi meccanici in movimento (art. 26, comma 1,lett. b) D.Lgs. n. 81 del 2008); il non aver predisposto un documento indicante le misure adottate volte a ridurre i rischi di interferenza derivanti dall’attività della società ed il rischio di schiacciamento per urto carrello elevatore in retromarcia (art. 26, comma 3, e 28, comma 2 lett. b) D.Lgs. cit.); il non aver mantenuto i luoghi in conformità ai requisiti di cui all’art. 64, comma 1, lett. a) ed il non aver installato apposita segnaletica di pericolo all’interno dello stabilimento; mentre a B.B. veniva contestato l’aver effettuato imprudentemente una manovra in retromarcia senza controllare previamente la presenza di altri lavoratori (art. 20, comma 2, lett. g), D.Lgs. cit.) così travolgendo lo C.C. Il giudice di primo grado sulla base dell’istruttoria espletata, consistita anche nell’assunzione delle prove dichiarative, ha ritenuto la penale responsabilità di entrambi gli imputati, avendo gli stessi cooperato colposamente all’incidente mortale di C.C.; in particolare il B.B. per aver manovrato imprudentemente in retromarcia il carrello elevatore “Manitou” senza controllare la presenza nel capannone e nel raggio di manovra del mezzo, di altri lavoratori, e A.A., quale datore di lavoro, per aver omesso di adottare le prescrizioni imposte in materia di sicurezza e infortuni sul lavoro previste in relazione all’attività svolta.
La sentenza d’appello ha sostanzialmente confermato la pronuncia di primo grado, riformandola solo in punto di trattamento sanzionatorio. 3. Avverso detta sentenza l’imputato A.A., a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008 ed in relazione agli artt. 40, 589 cod. pen.
Si assume che erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto in capo all’imputato l’obbligo di adozione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ex art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008 nonostante nel caso oggetto del procedimento detto obbligo non sussistesse.
Al fine di sostenere tale obbligo il decidente ha affermato che il trasporto di cereali, seppure mediante accordi verbali, era stato di fatto appaltato alla ditta Trasporti C.C. Snc; in realtà la Mangimi A.A. Spa si avvaleva anche di altri autotrasportatori per le necessità aziendali sicché i singoli trasporti impegnavano le aziende “di volta in volta” con le inevitabili conseguenze in ordine all’obbligo del DUVRI.
Si assume che appare errata la lettura dell’art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008, laddove il giudicante ritiene che la qualificazione del rischio come specifico dell’appaltatore sarebbe elusivo dell’obbligo di adozione del DVRI; peraltro nella specie non si ritiene la sussistenza di rischio interferenziale., ed inoltre è provato che nel momento in cui iniziavano le operazioni di carico dell’autocisterna all’interno del capannone vi era una sola persona, ovvero il conducente del c.d. muletto. Nè doveva essere previsto l’obbligo di separare le aree pedonali da quelle operative proprio perché non era prevista alcuna circolazione pedonale. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 40, 589 cod. pen. e la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al c.d. “giudizio controfattuale”.
Si rileva che nel giudizio controfattuale la Corte d’Appello ha considerato elementi quali l’adozione di segnali acustici e la scarsa illuminazione naturale non indicati dal giudice di primo grado; inoltre non ha risposto alle specifiche censure difensive mosse con l’atto di appello.
Si rileva che la condotta salvifica omessa doveva essere valutata alla luce del corredo probatorio disponibile, occorreva cioè verificare l’elevata credibilità logica dell’efficacia salvifica della condotta alternativa.
Nella specie quella che viene definita come mera prassi operativa era di fatto un vero e proprio protocollo di sicurezza sperimentato in decenni di attività dalla Mangimi A.A. Spa senza il benché minimo incidente. Altrettanto non condivisibile l’assunto volto a privare di pregio il dato oggettivo della lunga esperienza sia della vittima che degli imputati.
Con il terzo motivo deduce la erronea applicazione dell’art. 63, comma 2, cod. pen.
Si ritiene che la Corte d’Appello abbia errato nell’applicazione delle attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. atteso che, trattandosi di circostanze omogenee ad efficacia comune, nel caso di concorso, diversamente da quanto ritenuto, non opera alcun limite con riguardo all’entità della riduzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il tema posto dalla doglianza attiene all’obbligo di redazione del Duvri in capo all’odierno imputato assumendo la difesa del medesimo l’insussistenza di detto obbligo atteso che il trasporto di cereali non aveva formato oggetto di un contratto di appalto stipulato tra la Mangimi A.A. Spa e la C.C. Snc
1.1.A riguardo va in primo luogo rimarcato che con il contratto di appalto il datore di lavoro committente affida alcune lavorazioni ad altro soggetto, l’appaltatore, che assume su di sé l’organizzazione ed il rischio ai sensi dell’art. 1655 cod. civ. Tale contingenza genera la compresenza nello stesso ambiente di lavoro di più organizzazioni e di lavoratori che fanno capo a diverse imprese costituendo un’occasione di rischio aggiuntivo, c.d. rischio interferenziale, poiché generato proprio dal contatto tra attività solitamente non omogenee e portatrici di diverse situazioni rischiose. Tale situazione di rischio è stata disciplinata dall’art. 26 D.Lgs. n. 81 dl 2008 che ha delineato gli strumenti di gestione e le sfere di competenza e responsabilità dei diversi garanti.
In tale ambito il committente ha un obbligo specifico di informazione nei confronti dell’appaltatore e del lavoratore autonomo in ordine ai rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza attuate. I rischi e le relative contromisure devono essere noti a tutti i soggetti che sono chiamati ad operare in un unico contesto lavorativo; l’informazione ha carattere dinamico e deve essere aggiornata in relazione alle evenienze che riguardano le caratteristiche del rischio. Vi è un obbligo tra i datori di lavoro, compresi i subappaltatori, di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione incidenti sull’attività oggetto dell’appalto: obbligo di informazione reciproca sui rischi e sulle misure da adottare. Il datore di lavoro committente ha l’obbligo di promuovere la cooperazione, il coordinamento tra i diversi protagonisti della sicurezza, elaborando il Duvri con riferimento alle attività nella cui gestione i rischi interferiscono con indicazione delle misure adottate per eliminare ed, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Occorre avere riguardo al contatto rischioso tra i lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro e anche alla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni che genera posizioni di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni. L’interferenza rilevante deve essere intesa in senso funzionale (Cfr ex plurimis Sez. 4, n. 44792 del 15.06.2015, Rv 264957).
1.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’operatività degli obblighi di cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, occorre avere riguardo alle caratteristiche del fatto, essendo del tutto irrilevante la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro ((Sez. 4, n. 37776 del 24/05/2019, Rv. 277354; Sez. 4, n. 1777 del 06/12/2018, dep. 2019, Rv. 275077, la quale, nell’affermare il principio, secondo cui, ai fini dell’operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all’esistenza di un rischio interferenziale, occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro – contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione – ma all’effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte, ha ritenuto irrilevante la veste civilistica del rapporto negoziale esistente tra le due imprese – in termini di contratto d’appalto o di contratto di trasporto – ed immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del legale rappresentante della società committente per la morte per folgorazione dell’autista, dipendente di una diversa impresa, che, procedendo alle operazioni di scarico di una partita di mangime nei silos della committente, aveva toccato con il braccio metallico in dotazione all’autocarro i sovrastanti conduttori elettrici ad alta tensione; Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Rv. 267687; Sez. 4, n. 44792 del 17/06/2015, Rv. 264957, fattispecie in cui la S.C. ha precisato che l’interferenza rilevante deve essere necessariamente intesa in senso funzionale, avendo riguardo alla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi; (Vedi anche Sez. 4, n. 1777 del 06/12/2018, dep. 2019, Rv. 275077)).
1.3. Ciò posto, la Corte d’Appello, ponendosi nel solco di tali principi, ha ritenuto che i rapporti tra la Mangimi A.A. Spa e la Trasporti C.C. Snc, pur non formalizzati, fossero tutt’altro che occasionali, come dimostrato dalle numerose fatture prodotte, e coinvolgessero operazioni regolari e sistematiche all’interno dello stesso capannone aziendale.
Il rischio concretizzatosi nella specie traeva quindi origine dalla movimentazione all’interno dei locali del committente di un carrello elevatore guidato da un proprio dipendente ove tuttavia stazionavano lavoratori esterni; trattandosi quindi di rischio generato nell’ambiente di lavoro del committente e che si interfacciava con la presenza dell’appaltatore e che in quanto tipico rischio interferenziale necessitava di una specifica valutazione nel documento a tal fine previsto, documento nella specie mancante.
2. Il secondo motivo che attinge il giudizio controfattuale, è parimenti infondato.
2.1. Giova sul punto ribadire che il giudizio controfattuale (giudizio implicativo o predittivo) che trova il suo terreno di elezione nel ragionamento causale in tema di reato omissivo, implica un tipo di indagine, avente ad oggetto la prognosi postuma di cosa sarebbe accaduto ove la condotta omessa fosse stata realizzata. La valutazione processuale del ruolo salvifico della condotta omessa, come ha reiteratamente chiarito questa Corte di legittimità, non può che culminare in un giudizio ipotetico, con l’avvertenza che si tratta di un giudizio ipotetico che si svolge alla luce del “paradigma indiziario” disponibile (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, in motiv.; Sez. 3 civ., n. 21530 dei 27/07/2021, Rv. 662197).
In sostanza, ciò che si impone di verificare nel giudizio controfattuale è l’elevata credibilità logica o l’evidenza del probabile dell’efficacia salvifica della condotta alternativa corretta, con l’obiettivo di raggiungere una certezza processuale che sia frutto dell’elaborazione, da parte del giudice, delle evidenze disponibili (Sez. 4, n.16843 del 24/02/2021, Rv. 281074; Sez. 4, n. 29839 del 05/04/ 2013, Rv. 257073; Sez. 4, n. 18573 del 14/02/ 2013, Rv. 256338).
2.2. Ebbene nella specie la Corte di merito, con motivazione immune da censure dal punto di vista logico e declinando i principi in tema di causalità omissiva, ha ritenuto che la presenza di più omissioni rilevanti avesse determinato un contesto operativo disordinato e non presidiato da cautele minime, tale da integrare un’omissione sistemica di cautele doverose, concludendo che in presenza dell’adozione delle cautele (percorso, presenza di un preposto per la vigilanza) la presenza dello C.C. nell’area di rischio sarebbe stata altamente improbabile evidenziando come anche la predisposizione e l’attuazione del Duvri avrebbe imposto una regolamentazione dell’interazione tra personale delle due società con la previsione di divieti di accesso e la presenza obbligatoria di un preposto per la vigilanza durante le operazioni di carico.
Ha altresì ritenuto non incidenti sul giudizio controfattuale la sussistenza di prassi operative e l’esperienza professionale degli attori coinvolti. Ciò in linea con il principio secondo cui l’obbligo di informazione e formazione dei dipendenti, gravante sul datore di lavoro, non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro (Sez. 4, n. 22147 del 11 febbraio 2016, Rv. 266860). Ed invero,
l’apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge e gravanti sul datore di lavoro (Sez. 4, n. 21242 del 12 febbraio 2014, Rv. 259219; Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, Rv. 274042).
3. Il terzo motivo è parimenti infondato.
Ed invero, una volta determinata la pena base per il reato contestato in anni due e mesi nove di reclusione, i giudici dell’appello hanno operato la riduzione prima per le circostanze attenuanti generiche e poi una ulteriore riduzione per la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. ma non nella misura massima, senza che la determinazione della pena sia stata in alcun modo inficiata dall’erroneo riferimento alla disciplina di cui all’art. 63, comma 2, cod. pen. e risultando la pena finale congrua e correttamente determinata.
4. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma il 10 luglio 2026.
Depositata in Cancelleria il 14 settembre 2026.




