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Diritto di Famiglia Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Trust familiare e fondo patrimoniale: la Cassazione chiarisce autonomia, limiti e tutela dei beneficiari (Cass. Civ. n. 18809/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Il trust familiare può concorrere con gli strumenti tipici del diritto di famiglia: la sua validità va verificata alla luce della Convenzione dell’Aja e delle norme imperative concretamente incise.

Con la sentenza n. 18809 del 9 giugno 2026, la Cassazione affronta la validità di un trust familiare avente ad oggetto partecipazioni societarie, escludendo che la presenza nell’ordinamento del fondo patrimoniale impedisca il ricorso al trust. Nel caso esaminato, la Corte nega l’esistenza di un collegamento negoziale tra la precedente cessione delle quote e la successiva costituzione del trust e qualifica l’operazione come donazione indiretta ai sensi dell’art. 809 c.c.. Il trust resta soggetto ai limiti derivanti dalle norme imperative, dalle norme di applicazione necessaria e dall’ordine pubblico, ai sensi degli artt. 15, 16 e 18 della Convenzione dell’Aja. La Corte riconosce inoltre la legittimazione processuale del trustee a difendere il trust fund finché il programma destinatorio non sia esaurito.

LA VICENDA

Gli eredi della de cuius contestavano la cessione alla madre dell’intero capitale di una società immobiliare e la successiva costituzione di un trust sulle medesime partecipazioni, sostenendo che l’operazione fosse finalizzata a sottrarre il patrimonio alla gestione del coniuge. La Corte d’Appello aveva respinto le domande degli eredi e dichiarato inammissibile l’appello del trustee. La Cassazione rigetta il ricorso principale degli eredi, ma accoglie quello incidentale del trustee, cassando sul punto la decisione con rinvio. Markdown incollato

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

TRUST – Trust familiare – Fondo patrimoniale – Partecipazioni societarie – Segregazione patrimoniale – Donazione indiretta – Convenzione dell’Aja – Norme imperative – Validità – Trustee – Legittimazione processuale

Il trust familiare non è incompatibile, in quanto tale, con la disciplina del fondo patrimoniale prevista dagli artt. 167 e ss. c.c. Quando il disponente, mediante un trust inter vivos, conferisce beni propri al trustee affinché siano successivamente attribuiti ai beneficiari, l’operazione può integrare una donazione indiretta ai sensi dell’art. 809 c.c., realizzata mediante il programma segregativo affidato al trustee. Il riconoscimento del trust nell’ordinamento italiano incontra i limiti stabiliti dagli artt. 15, 16 e 18 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, costituiti dalle norme imperative di diritto interno, dalle norme di applicazione necessaria e dall’ordine pubblico. Qualora non sia configurabile un collegamento negoziale tra una precedente cessione dei beni e la successiva istituzione del trust, le due operazioni devono essere valutate autonomamente. Il trustee è legittimato processualmente a tutelare il trust fund, finché il programma destinatorio non sia esaurito, quando la domanda giudiziale sia idonea a travolgere l’acquisto dei beni in trust e a vanificare la volontà del disponente.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione II, Sentenza, 09/06/2026, n. 18809

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A.A., B.B. e C.C. convennero in giudizio D.D., la SOCIETÀ AGRICOLA CASTELMARTINI Srl e il prof. avv. Guglielmo Fransoni, quest’ultimo nella qualità di trustee del Trust Castelmartini, perché venisse accertata la nullità e/o l’annullabilità e/o l’inefficacia e/o comunque venissero revocati l’atto di compravendita del notaio F.F. di Roma del 04/12/2006 e l’atto istitutivo del Trust del notaio G.G. di Roma del 12/06/2009; perché venisse accertato e dichiarato che l’intero capitale sociale della Società Immobiliare Agricola Castelmartini Srl, già oggetto di detto atto, era di proprietà degli attori quali eredi di H.H. in I.I. e perché venisse ordinato a D.D. e/o al prof. avv. Guglielmo Fransoni di trasferire a loro le quote sociali della Società Immobiliare Agricola Castelmartini Srl, con ordine di iscrizione nel libro soci.

A tal fine dedussero che H.H., figlia della convenuta e rispettivamente loro moglie e madre, aveva ereditato da uno zio toscano, prima della sua prematura morte avvenuta a soli 41 anni, un ingente patrimonio costituito da un intero palazzo nel centro storico di F, composto da 14 unità immobiliari e da una estesa tenuta in T, tra i Comuni di L e M, comprendente un’azienda agricola denominata Castelmartini di circa 800 ettari, al cui interno insistevano una riserva di caccia e un centinaio di fabbricati, tra cui una villa medicea per il valore di Euro 15.592.000,00, conferita nella Società Immobiliare Castelmartini Srl e devoluta per testamento dall’unico titolare a H.H.; che quest’ultima, prima della morte, aveva posto in essere una serie di attività dirette a escludere il coniuge e le figlie, chiamati all’eredità, dalla disponibilità del suddetto patrimonio ereditario, tra cui: 1) l’alienazione, in data 04/12/2006, della totalità delle quote della Società Immobiliare Agricola Castelmartini Srl in favore della madre D.D. al prezzo di Euro 2.200.000,00, il cui pagamento non risultava provato, le quali, dopo il decesso della figlia, erano state conferite da quest’ultima in un Trust indisponibile per cinquant’anni, indicando quale trustee il prof. avv. E.E. e precisando che, alla scadenza nel 2059, le quote sociali sarebbero state devolute alle figlie B.B. e C.C. per il 46% ciascuna, mentre la restante quota sarebbe stata assegnata agli altri due figli della disponente, J.J. eK.K., e 2) l’istituzione, nel testamento, di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., della durata di 35 anni, sul palazzo di F, col fine di soddisfare le esigenze di mantenimento e istruzione delle figlie, ma con amministrazione affidata a un Comitato di gestione, composto dai propri parenti, con esclusione del genitore superstite, ossia l’attore; che, in seguito ad altro giudizio promosso dagli stessi attori, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10975 del 18/05/2013, aveva dichiarato inefficace il suddetto vincolo di destinazione, condannando i parenti della de cuius alla restituzione dei frutti del compendio immobiliare a far data dall’apertura della successione in favore del marito e delle figlie minori rispettivamente nella misura del 25% e del 75%, stante l’illegittimità dell’utilizzazione del vincolo di destinazione in quanto disposto al solo fine di privare il coniuge della facoltà di gestione del patrimonio delle figlie minori e di escluderlo dalla successione.

Costituitasi in giudizio, D.D., in proprio e quale legale rappresentante della Società Immobiliare Agricola Castelmartini Srl, chiese il rigetto delle domande.

Con sentenza n. 20189/2016, il Tribunale di Roma dichiarò l’inefficacia, nei confronti delle parti attrici, di entrambi gli atti, quello del notaio F.F. di Roma del 04/12/2006 e quello del notaio G.G. di Roma del 12/06/2009, statuendo che l’intero capitale sociale della Società Immobiliare Agricola Castelmartini Srl era di proprietà degli eredi di H.H. a decorrere dalla data di apertura della successione e condannando i convenuti alle spese del giudizio.

La suddetta sentenza fu impugnata con autonomi atti sia da D.D., sia dall’avv. prof. E.E., in qualità di trustee del Trust Castel Martini, già contumace in primo grado.

In entrambi i giudizi, si costituì A.A., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori B.B. e C.C., le quali ultime, nel frattempo divenute maggiorenni, si costituirono con autonome comparse, aderendo alle difese del padre.

La Corte d’Appello di Roma, riuniti i due procedimenti, decise con sentenza n. 3851/2021, pubblicata il 25/5/2021, con la quale accolse l’appello proposto da D.D., in proprio e quale legale rappresentante della Società Immobiliare Agricola Castelmartini Srl; dichiarò inammissibile l’appello proposto dall’avv. prof. E.E., in qualità di trustee del Trust Castel Martini; respinse le domande avanzate da A.A., B.B. e C.C.; condannò questi ultimi a pagare le spese processuali dei due gradi del giudizio; condannò l’avv. prof. E.E. a pagare le spese processuali del grado agli appellati e compensò quelle tra il medesimo avv. prof. E.E. e D.D.

Per quanto qui interessa, i giudici di merito, dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto dall’avv. prof. E.E. e respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello di D.D., ritennero che non sussistessero gli elementi sintomatici della nullità evidenziati dagli attori (elusione di norme imperative in tema di potestà genitoriale nell’amministrazione dei beni dei minori; mancata prova del pagamento del prezzo; scopo di segregare le quote sociali al solo fine di sottrarne la gestione al coniuge), sia in quanto il mancato pagamento del prezzo non aveva alcuna incidenza sulla validità del contratto, rilevando ai soli fini della sua risoluzione, sia in quanto andava espunto ogni riferimento alle norme in materia di successione, non avendo l’attore agito nella sua qualità ereditaria, sia in quanto era irrilevante il richiamo al diritto di famiglia, essendo gli atti dispositivi lasciati all’autonomia privata dei contraenti.

Ritennero ancora che i motivi sottesi all’atto rilevassero, ai fini della dedotta nullità, soltanto in caso di loro contrasto con norme imperative e che non fossero tali i principi sanciti dall’art. 320 c.c.; che non vi fosse alcuna prova atta a dimostrare che H.H., all’epoca degli atti di disposizione, sapesse dell’esito infausto della sua malattia, mentre risultava che, in quel periodo, aveva depositato ricorso per separazione personale con addebito al coniuge anche per mancanza del suo apporto economico al menage familiare, con la conseguenza che non era ravvisabile una relazione funzionale tra la decisione della de cuius di cedere alla madre la proprietà di parte del suo patrimonio ereditario e un comportamento qualificabile come patto successorio, quanto piuttosto la volontà di disporre liberamente dei suoi beni senza ingerenze del coniuge.

Ritennero, inoltre, che i due atti non fossero stati posti in essere in forza di un negozio fiduciario al fine di evitare attività gestorie del coniuge, con conseguente sua qualificabilità in termini di patto successorio vietato ex art. 458 c.c., posto che: il Tribunale non aveva accertato né la finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti successori, né se la cosa o i diritti oggetto della convenzione fossero stati considerati dai contraenti come entità della futura successione, né se la cedente avesse inteso provvedere in tutto o in parte alla propria successione o l’acquirente avesse contrattato o stipulato come avente diritto alla successione, né se il trasferimento avesse avuto luogo mortis causa; che mancava la prova non soltanto della consapevolezza, in capo alla disponente, di dover morire nell’anno successivo, ma anche della sua volontà esplicita di togliere al marito la gestione del patrimonio; e che l’acquirente (ossia l’appellante) non poteva vantare alcun diritto successorio rispetto alla figlia (ossia la de cuius).

Esclusero, infine, che il trust, istituito da D.D., eludesse le norme imperative sulla rappresentanza ed esercizio della responsabilità genitoriale sui minori per il fatto che i beni fossero stati affidati a un terzo e che lo scopo fosse quello di violare i diritti successori, come affermato dal Tribunale, sia in quanto non erano oggetto del giudizio le norme in materia successoria, sia in quanto mancava il carattere imperativo e cogente del principio di cui all’art. 320 c.c. in ordine alla rappresentanza e gestione dei beni dei minori in capo ai genitori, sia in quanto l’istituto del trust era, nell’ordinamento italiano, pienamente legittimo.

2. Avverso questa sentenza A.A., B.B. e C.C. propongono ricorso per cassazione, affidandolo a sei motivi, illustrati anche con memoria. E.E., quale trustee del Trust Castel Martini, si difende con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi, illustrati anche con memoria. Resiste altresì con controricorso, illustrato anche con memoria, D.D., in proprio e quale rappresentante legale della SOCIETÀ AGRICOLA CASTELMARTINI Srl

3. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale si lamenta la violazione degli artt. 320 e 167 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., perché i giudici di merito avevano affermato la liceità del negozio fiduciario sotteso alla cessione delle quote sociali dalla de cuius alla madre e alla costituzione del trust da parte di quest’ultima e l’insussistenza di un patto successorio ex art. 458 c.c., ritenendo irrilevante l’avvenuto pagamento del prezzo, benché dedotto al solo fine di comprovare ulteriormente la natura fiduciaria del rapporto finalizzato alla segregazione del patrimonio onde escluderne dalla gestione il coniuge, e non imperativa la disposizione di cui all’art. 320 c.c.

Secondo i ricorrenti, i giudici avevano errato nel valutare quest’ultima disposizione, atteso che la fattispecie prospettata riguardava non beni di proprietà dei figli, disciplinata dall’art. 320 c.c., ma di proprietà della madre, che li aveva segregati e dati in gestione a un terzo, con esclusione dell’altro genitore, e nell’omettere di accertare la sussistenza di un pactum fiduciae tra la de cuius e la madre, l’unitarietà dell’operazione posta in essere (trasferimento quote e trust) e, soprattutto, la compatibilità di questa con la fattispecie di negozio segregativo del patrimonio familiare destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, che era stato tipizzato dalla riforma del diritto di famiglia ed era costituito dall’istituto del fondo patrimoniale ex art. 167 e ss. c.c., posto che gli atti segregati di patrimonio, in generale, ivi compresi quelli destinati al soddisfacimento degli interessi familiari, rappresentavano un’eccezione alla regola generale della responsabilità patrimoniale ai sensi dell’art. 2740 c.c.

Ad avviso dei ricorrenti, infatti, il Trust costituito da H.H. mediante mandato fiduciario si poneva in contrasto con il fondo patrimoniale, governato da norme inderogabili, in virtù delle quali potevano essere nominati beneficiari soltanto i membri della famiglia legittima, la durata del fondo non poteva superare il compimento della maggiore età dei figli e la relativa amministrazione doveva seguire i criteri di uguaglianza e parità di rapporto tra i coniugi, con esclusione di qualsivoglia possibile gestione da parte di terzi, atteso che nessuna forma di segregazione patrimoniale poteva violare le norme sancite dall’art. 167 e ss. c.c., che lo stesso trust non era utilizzabile per la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi in favore dei figli, essendo una siffatta evenienza già prevista dall’istituto del fondo patrimoniale, e che non poteva costituire giusta causa di deroga l’incapacità gestionale del coniuge che non fosse stata accertata giudizialmente, con conseguente nullità dell’operazione posta in essere.

Il primo motivo è infondato.

La doglianza postula, innanzitutto, che tra i due atti, ossia quello di cessione delle quote societarie e quello istitutivo del trust, sussista un collegamento funzionale presupponente un rapporto fiduciario tra cedente e cessionaria volto alla segregazione delle quote societarie stesse, onde escludere dall’amministrazione il coniuge della disponente. La risposta a tale prospettazione incide, peraltro, sulla verifica delle ulteriori questioni proposte coi successivi motivi, ossia sulla possibilità di istituire un trust familiare a fronte di un istituto tipico quale il fondo patrimoniale; sulla natura imperativa della disciplina di quest’ultimo, quanto ad attribuzione al coniuge e non a terzi della gestione dei beni che ne sono oggetto, la durata non superiore al raggiungimento della maggiore età dei minori e l’obbligatorietà delle attribuzioni in favore delle beneficiarie e non la facoltatività delle stesse; la rilevanza del giudicato formatosi con riferimento al Comitato di gestione.

Orbene, si ha collegamento negoziale, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, quando due o più contratti, ciascuno con propria autonoma causa, non siano inseriti in un unico negozio composto (misto o complesso), ma rimangano distinti, pur essendo interdipendenti, soggettivamente o funzionalmente, per il raggiungimento di un fine ulteriore, che supera i singoli effetti tipici di ciascun atto collegato, per dar luogo a un unico regolamento di interessi, che assume una propria diversa rilevanza causale. Pertanto, perché una siffatta fattispecie possa configurarsi, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico fra i negozi, che il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non soltanto l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento e il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, non essendo sufficiente che questo sia perseguito da una delle parti all’insaputa e senza la partecipazione dell’altra (Cass. Sez. 1, 20/4/2007 n. 9447; Cass. Sez. 3, 21/7/2004 n. 13580), ma rilevando soltanto l’unicità o pluralità degli interessi perseguiti (Cass. Sez. 2, 28/06/2001 n. 8844), né valendo ad escluderlo il fatto che i due negozi siano stati stipulati tra soggetti diversi, essendo sufficiente che essi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e interdipendenti, al fine di un più completo ed equilibrato regolamento degli interessi (Cass. Sez. 2, 30/10/1991 n. 11638).

Ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale, l’accertamento del giudice di merito deve investire l’esistenza, l’entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l’interpretazione della loro volontà contrattuale (Cass. Sez. 6-1, 07/08/2018 n. 20634) e tale interpretazione, che costituisce una quaestio facti, è insindacabile in sede di legittimità solo se immune da vizi logici e da violazione delle norme ermeneutiche previste negli artt. 1362 e seguenti c.c. e se condotta nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto (Cass. Sez. 2, n. 24976 del 2025; Cass. Sez. 2, n. 28324 del 2023; Cass. Sez. 6-1, n. 20634 del 2018; Cass. Sez. 3, n. 24792 del 2008; Cass. Sez. 2, n. 7524 del 2007).

Quest’ultima situazione (ossia la presenza di vizi logici o la violazione delle norme di interpretazione del contratto) non può dirsi verificata nella specie, giacché i giudici di merito, nel valutare tutti gli elementi a loro disposizione, hanno escluso espressamente, sia pure per negare la sua natura di patto successorio vietato, che l’atto di cessione delle quote societarie, posto in essere dalla de cuius in favore della madre, implicasse la sussistenza di un patto fiduciario finalizzato a sottrarre al coniuge la relativa gestione, evidenziando all’uopo plurimi elementi, quali la distanza temporale tra il primo atto, del 4/12/2006, e il secondo, del 12/6/2009, quest’ultimo posto in essere a distanza di diciannove mesi dal decesso della figlia, intervenuto il 1/10/2007; l’inconsapevolezza, alla data della cessione, dell’esito infausto, a breve, della malattia della cedente e, per contro, l’avvenuta dimostrazione del deposito, per suo conto, alla data del 14/9/2006, del ricorso per separazione personale dal coniuge, nell’ambito del quale era stata disposta c.t.u. volta ad accertare le condizioni di vita delle figlie minori, all’epoca conviventi con la madre presso i nonni materni, e delle condizioni neuropsichiatriche del marito, affetto da patologia neurologica; l’alta conflittualità tra i coniugi dovuta, tra l’altro, all’accusa, rivolta dalla de cuius al marito, di avere fatto mancare il suo apporto economico al menage familiare, tutti indici della volontà della stessa di disporre liberamente dei suoi beni senza ingerenze del coniuge, anche a causa dei comportamenti tenuti da quest’ultimo, che avevano determinato difficoltà nella gestione dell’azienda.

Non rileva poi, a questi fini, il significato attribuito dai giudici al dedotto mancato pagamento del prezzo della cessione, nella parte in cui richiamano la rilevanza dello stesso ai soli fini della risoluzione del negozio o della sua simulazione, anziché come elemento dimostrativo del negozio fiduciario, atteso che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare, secondo il suo prudente apprezzamento, le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti a esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (in questi termini, Cass. Sez. L, 13/6/2014 n. 13485).

La reiezione di questa censura comporta, tra l’altro, importanti ricadute, come si vedrà, anche sulle ulteriori questioni proposte in merito alla validità e alla disciplina del Trust.

La censura non attinge, invece, la ratio decidendi della sentenza impugnata nella parte in cui lamenta l’erroneità del richiamo, operato dalla Corte di merito, al disposto di cui all’art. 320 c.c., siccome asseritamente inconferente al caso di specie per essere i beni di proprietà della madre e non delle figlie minori.

I giudici di merito, infatti, non hanno affatto ritenuto che la fattispecie potesse essere regolata dalla predetta disposizione, ma hanno tratto dalla stessa, così come dall’art. 356 c.c., il convincimento che l’attribuzione della gestione dei beni dei minori a terzi e non ai genitori non costituisse violazione di una norma imperativa né costituisse motivo illecito e non incidesse, dunque, sulla validità dell’atto di cessione.

Come affermato da questa Corte, il motivo illecito – che, se comune a entrambe le parti e determinante per la stipulazione, determina la nullità del contratto – si identifica con una finalità vietata dall’ordinamento, poiché contraria a norma imperativa o ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa. Pertanto, l’intento delle parti di recare pregiudizio ad altri, ove non sia riconducibile a una di tali fattispecie, non è illecito, non rinvenendosi nell’ordinamento una norma che sancisca in via generale, come per il contratto in frode alla legge, l’invalidità del contratto in frode dei terzi, per il quale, invece, l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall’altrui attività negoziale (tra le tante Cass., Sez. Un., Sentenza n. 10603 del 1993).

La suddetta argomentazione, dunque, era funzionale a verificare se, nella specie, fosse stata violata una norma imperativa, che, nella specie, è stata esclusa in quanto, ad avviso dei giudici, non esiste nel nostro ordinamento un obbligo inderogabile di attribuire la gestione dei beni di interesse per la famiglia esclusivamente a uno dei genitori, come arguibile dalle norme richiamate.

Le questioni afferenti al fondo patrimoniale e alla sua compatibilità con il trust verranno affrontate nell’esaminare i successivi motivi.

2. Con il secondo motivo di ricorso principale si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 356 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., perché i giudici di merito, nel supportare l’accoglimento del primo motivo d’appello, onde affermare la liceità dell’operazione di cessione delle quote sociali e di costituzione del trust, con sottrazione dei beni alla gestione dell’altro genitore, avevano richiamato il disposto di cui all’art. 356 c.c., il quale consentiva – a chi faceva una donazione o disponeva per testamento a favore di un minore – di nominare un curatore speciale, diverso dai genitori, per l’amministrazione dei beni.

Ad avviso dei ricorrenti, la norma applicata era, però, erronea in quanto si riferiva all’amministrazione dei beni donati o disposti per testamento in favore di un minore e dunque già entrati nel patrimonio di quest’ultimo, mentre nel caso di specie si trattava di beni che erano di proprietà di H.H. e che, tramite il mandato fiduciario alla propria madre, erano stati segregati all’interno di un trust, che avrebbe consentito alle figlie beneficiarie di acquistarne la proprietà soltanto nel 2059, attribuendone la gestione a un terzo.

Inoltre, la disposizione sopra richiamata prevedeva che l’amministrazione da parte di un terzo dei beni donati o disposti per testamento fosse temporalmente ristretta alla minore età del beneficiario, venendo meno con il conseguimento, da parte sua, della piena capacità di agire, come del resto affermato anche dalla Corte d’Appello di Firenze con riguardo alla costituzione di un vincolo segregativo ex art. 2645-ter c.c. sull’immobile in F della durata di 35 anni, riguardante le medesime parti.

Il secondo motivo è inammissibile, siccome non coglie la ratio decidendi della sentenza, nella quale il richiamo all’art. 356 c.c. ha avuto il diverso fine di escludere la nullità dell’atto di cessione per illiceità del motivo in quanto contrario a norma imperativa, dovendosi in merito richiamare quanto affermato nel precedente punto 1 con riferimento, invece, all’art. 320 c.c.

3. Con il terzo motivo di ricorso principale si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., perché i giudici di merito, nell’accogliere il primo motivo d’appello, avevano affermato che gli attori, nel parallelo giudizio avente ad oggetto il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., non avevano impugnato il testamento relativamente al profilo della nomina di un Comitato di amministrazione per la gestione del vincolo, benché con la sentenza n. 10975/2013, confermata dalla Corte d’Appello con la sentenza n. 2838/2019 passata in giudicato, il Tribunale avesse dichiarato inefficace l’intera disposizione testamentaria, comprensiva anche della nomina del Comitato di amministrazione alla gestione del suddetto vincolo, e benché entrambi i provvedimenti fossero stati prodotti in giudizio.

4. Con il quarto motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non avere i giudici di merito tenuto conto degli effetti preclusivi, sul proprio giudizio, degli accertamenti compiuti nella sentenza del Tribunale di Roma n. 10975/2013, confermata dalla sentenza della Corte d’Appello n. 2838/2019, passata in giudicato, sulla natura illecita e/o comunque non meritevole di tutela dello scopo perseguito da H.H.con il testamento, sulla base delle medesime circostanze poste a sostegno della dedotta illiceità del trust. Pertanto, i giudici di merito, nel valutare i medesimi elementi, tra cui il ricorso per separazione con addebito al coniuge, avrebbero dovuto esprimere lo stesso giudizio, conformandosi al giudicato.

Il terzo e quarto motivo, da trattare congiuntamente perché afferenti alla medesima questione, sono infondati.

Si legge nella sentenza impugnata che i giudici di merito, nell’escludere la nullità dell’atto di cessione, hanno affermato che la de cuius aveva affidato, per testamento, a un Comitato di amministrazione la gestione e distribuzione, ai beneficiari eredi, delle rendite del fabbricato sito in F, via (Omissis), c.d. Palazzo, la cui proprietà era attribuita alle figlie, e che non risultava che il testamento, fatto valere dall’originario attore nel presente giudizio come motivo illecito sottostante alla stipula dei due atti invalidi, fosse stato impugnato sotto questo profilo.

Orbene, quanto alla censura sussunta sotto la fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., si evidenzia che tale disposizione, così come riformulata nel 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011), e per “decisività” il fatto che l’assenza del vizio avrebbe condotto, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, a una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. Sez. 5, 8/10/2014 n. 21152 e Cass. Sez. L., 14/11/2013 n. 25608).

Orbene, il fatto asseritamente omesso è, ad avviso dei ricorrenti, l’avvenuta impugnazione del testamento della de cuius nella parte in cui affidava a un Comitato di amministrazione la gestione e distribuzione ai beneficiari eredi delle rendite del fabbricato in Firenze, la cui proprietà era attribuita alle figlie, circostanza questa che, pur esclusa dai giudici di merito, non sarebbe comunque idonea a ribaltare la decisione sulla nullità dei due atti (cessione e trust) per illiceità del motivo.

Tra l’altro, premesso che, in sede di legittimità, è possibile la verifica dell’esistenza e della portata del giudicato esterno, trattandosi di un dato assimilabile agli elementi normativi del fatto (cfr. Cass. Sez. 2, n. 15339 del 2018; Cass. Sez. 3, n. 30838 del 2018; Cass. Sez. 1, n. 21200 del 2009), deve evidenziarsi che l’autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone, pertanto, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando conseguentemente irrilevante l’eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (cfr. Cass. Sez. 1, n. 15817 del 2021; Cass. n. 6830 del 2014; Cass. Sez. L, n. 16688 del 2018). Tale identità, nel nostro ordinamento, non comporta alcun vincolo a carico del giudice investito della causa successiva, non trovando applicazione la regola dello stare decisis, normalmente non operante negli ordinamenti che la prevedono rispetto alle pronunce di giudici di grado inferiore, ma può venire in considerazione soltanto ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse, oltre ad apparire pertinenti anche alla fattispecie che costituisce oggetto del nuovo giudizio, risultino, per la loro correttezza logico-giuridica, dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l’adesione alle stesse, ai fini della decisione da assumere (Cass. Sez. 1, n. 211 del 2024).

Alla luce di tali principi, il giudicato in questione non può allora avere alcuna influenza nel caso di specie, perché, pur intervenuto tra le medesime parti, aveva a oggetto un diverso atto (il testamento) e una diversa causa petendi.

5. Con il quinto motivo di ricorso principale si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 01/07/1985, ratificata in Italia con la legge 16/10/1989, n. 264, e degli artt. 167 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto che il Trust costituito da D.D. fosse legittimo anche sulla base della comparazione con l’istituto del fondo patrimoniale previsto dall’art. 167 e ss. c.c., affermando che il fatto della segregazione rispondesse allo scopo tipico dell’istituto e che il Tribunale avesse eccessivamente enfatizzato il riferimento alla durata cinquantennale del vincolo, senza considerare che la segregazione prevista era temporalmente limitata e da valutare in relazione alle circostanze economiche, morali, giuridiche che si sarebbero potute creare nel corso del tempo, con possibilità di una sua rimeditazione, e che il trust familiare potesse concorrere, in alternativa, col fondo patrimoniale, senza che ciò comportasse una violazione di norma imperativa, non essendo tali quelle che regolano quest’ultimo istituto. Ad avviso dei ricorrenti, invece, la Convenzione dell’Aja riconosceva la validità del trust nella sola misura in cui la separazione patrimoniale venisse costituita in vista del soddisfacimento di un interesse del beneficiario o del perseguimento di un fine specifico meritevole di tutela, interesse che, nella specie, non poteva dirsi sussistente, posto che la stessa distribuzione dei frutti in favore delle beneficiarie non era obbligatoria, ma facoltativa, e che, infatti, le figlie della de cuius non avevano ricevuto in quattordici anni alcunché.

La decisione era inoltre errata nella parte in cui riteneva non imperative le disposizioni di cui agli artt. 167 e ss. c.c., in quanto non considerava che tra gli elementi caratterizzanti il fondo patrimoniale, introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975, rispetto ai soppressi istituti del patrimonio familiare e della dote, vi era quello della parità di diritti tra i coniugi nella gestione del patrimonio segregato e destinato al soddisfacimento delle esigenze della famiglia, con la conseguenza che, se si fosse attribuita alle norme codicistiche natura inderogabile, i giudici non avrebbero potuto fare altro che dichiarare illegittimo il trust, avendo questo escluso totalmente il marito dal novero dei beneficiari, vi aveva compreso soggetti estranei alla famiglia nucleare, aveva disposto una segregazione per cinquant’anni e non fino al compimento della maggiore età delle figlie, aveva affidato la gestione a un soggetto terzo e non al coniuge e aveva attribuito al trustee la mera facoltà di effettuare attribuzioni in favore dei beneficiari, benché la norma codicistica stabilisse che l’amministrazione del patrimonio segregato doveva essere funzionale a far fronte ai bisogni della famiglia.

Il quinto motivo, con cui i ricorrenti ritengono, nella sostanza, inammissibile l’istituzione di un trust familiare in quanto la relativa funzione è assolta dal fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e ss. c.c., è infondato.

A tal proposito, i giudici di merito hanno, innanzitutto, escluso la violazione di norme imperative sulla rappresentanza ed esercizio della potestà genitoriale sui minori, per essere stati i beni affidati a un terzo, e sulla successione, per essere stato imposto lo scopo segregativo tipico per un notevole lasso di tempo, affermando che non fossero oggetto di giudizio le norme in materia successoria e che non sussistesse il carattere imperativo e cogente del principio di cui all’art. 320 c.c. in ordine alla rappresentanza e gestione dei beni dei minori in capo ai genitori. Hanno, inoltre, evidenziato la piena legittimità, nell’ordinamento italiano, dell’istituto giuridico del trust, mediante il quale un soggetto crea un patrimonio separato, con modalità simili a quelle del fondo patrimoniale, conferendo uno o più beni sotto il controllo di un gestore, il c.d. trustee, nell’interesse del beneficiario o per un fine specifico, richiamando all’uopo la Convenzione dell’Aja del 1/7/1985, ratificata dall’Italia con la legge n. 364 del 1989, e l’obbligo assunto dallo Stato di riconoscere i trust costituiti secondo la legge prescelta e sostenendo che l’atto impugnato andava considerato a titolo gratuito, stante la mancata previsione di controprestazioni in favore della disponente, la quale, assieme al marito, aveva assunto la mera funzione di guardiana e la segregazione del proprio patrimonio, mantenendo meri poteri di indirizzo sulla gestione e amministrazione; che l’elemento della segregazione costituiva lo scopo tipico di questo istituto ed era in sé meritevole, mentre la previsione della sua durata cinquantennale era mitigata dalla clausola che riconosceva al trustee di anticipare al beneficiario che avesse compiuto trent’anni parte del fondo, e che il trust familiare potesse concorrere con il fondo patrimoniale ex artt. 167 e ss. c.c., senza perciò violare alcuna norma imperativa, non essendo tali quelle che regolano l’istituto del fondo in relazione ai bisogni della famiglia.

Tali argomentazioni, pur con qualche precisazione, non si discostano dai principi che regolano il trust e il fondo patrimoniale.

Occorre, sul punto, evidenziare che il trust è un istituto del diritto inglese, creato dall’Equity, che si è sviluppato nei paesi di common low e che è costituito dal trasferimento di uno o più beni dal disponente (o settlor) al trustee, che ne acquista la proprietà fiduciae causa, con l’obbligo di amministrarli a beneficio dello stesso disponente o di un terzo (beneficiario), sicché i beni trasferiti in favore del trustee, la cui titolarità è a tempo e finalisticamente destinata al raggiungimento degli scopi del trust indicati dal disponente (c.d. proprietà conformata), vanno a costituire una massa vincolata alla realizzazione del compito affidatogli e separata, c.d. “segregata”, in quanto sottratta alle vicende personali e obbligatorie del trustee, che non ne acquista il godimento, ma soltanto obblighi gestori, mentre le aspettative del fiduciante o del beneficiario vengono garantite in modo rigoroso sulla base dei rimedi approntati dall’Equity (fondata su principi di moralità e giustizia) e, in particolare, su quello del tracing.

Ciò consente di distinguere tale istituto da quello del negozio fiduciario, che, pur consistendo nell’attribuzione a un soggetto (il fiduciario) di un diritto o di un potere giuridico limitato dalla cura degli interessi di un altro (il fiduciante o beneficiario), con l’obbligo di ritrasferirlo al fiduciante o ad un terzo, non garantisce la medesima tutela, in quanto, relegando la cura degli interessi altrui all’ambito dei rapporti obbligatori interni intercorrenti col fiduciante secondo lo schema dell’interposizione reale di persona (Cass. Sez. 2, 06/05/2005 n. 9402), non consente, in caso di inadempimento del fiduciario, una tutela reale, ma soltanto risarcitoria (Cass. Sez. 3, 25/07/2025 n. 21346; Cass. Sez. 3, 02/04/2009 n. 8024).

Orbene, il trust è costituito da due negozi, ossia l’atto di trasferimento, riguardante l’attribuzione di beni dal disponente al trustee, regolato dal common law e avente natura inter vivos – il quale è un negozio unilaterale programmatico, recettizio e soggetto a rifiuto, privo di carattere contrattuale, la cui causa, con riguardo al negozio tra vivi, è costituita dal programma della segregazione di posizioni soggettive al servizio del compito affidato al trustee ed è dunque connotata da diverse articolazioni concrete a seconda della funzione dell’istituto -, e l’atto istitutivo, contenente le regole da seguire nella gestione dei beni e nell’organizzazione del trust, regolato dall’Equity – avente a oggetto le posizioni soggettive di cui il trustee si avvarrà per lo svolgimento del programma affidatogli (beni in trust o trust fund o trust property) e causa tipica nell’attuazione del compito a questi rimesso – e soggetto alla Convenzione dell’Aja dell’1 luglio del 1985, intitolata “Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento”, i cui obiettivi sono quelli di individuare la legge applicabile in caso di conflitto di leggi, di ottenere il riconoscimento dei trust negli ordinamenti diversi da quelli dalla cui legge sono retti, obbligando gli Stati ratificanti a riconoscere i trust regolati da legge straniera, e di ottenere regole uniformi sui conflitti di legge in materia di trust.

La suddetta Convenzione è stata recepita in Italia dalla legge del 9 ottobre 1989, n. 364 (entrata in vigore l’1 gennaio 1992), senza, però, essere seguita da una legge di applicazione, con la conseguenza che la mancata previsione di confini all’introduzione dello schema di tale istituto nel nostro ordinamento comporta che gli unici limiti sono quelli indicati nella stessa Convenzione, ossia le regole imperative di diritto interno (art. 15), quelle di applicazione necessaria (art. 16) e quelle di ordine pubblico (art. 18), le quali hanno lo scopo di accordare prevalenza a quelle norme che, pur estranee al trust, attengono alla disciplina di istituti sui quali si ripercuotono i suoi effetti in base alle finalità di volta in volta perseguite, sebbene non inibiscano l’applicazione della Convenzione e dunque il riconoscimento del trust in generale, ma ne limitino i soli effetti che, in conseguenza dell’applicazione della legge regolatrice scelta ai sensi dell’art. 6, determinerebbero la sostanziale disapplicazione delle norme imperative vigenti nell’ordinamento cui rinviano le norme di conflitto del foro.

In particolare, le norme imperative di cui all’art. 15 perseguono la finalità di impedire il ricorso al trust per motivi di elusione o aggiramento di disposizioni imperative, facendo perciò salve le norme di conflitto del foro relative a materie non derogabili con atto volontario, tra cui i “testamenti”, la “devoluzione ereditaria” e “in particolare la successione necessaria” (lett. c), espressamente contemplati nell’elencazione, meramente esemplificativa, contenuta nella norma; le norme di applicazione necessaria, quali norme di ordine pubblico “interno”, sono connotate dal carattere imperativo sul piano interno e dalla idoneità a derogare alle ordinarie norme di conflitto e sono finalizzate al perseguimento di obiettivi di particolare importanza per lo Stato che le ha emanate, non consentendo il riconoscimento del diritto straniero e imponendo, nelle fattispecie da esse previste, l’applicazione del diritto nazionale, senza considerare la regola di conflitto competente (vedi Cass. Sez. 1, n. 27592 del 2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19599 del 2016); il limite dell’ordine pubblico di cui all’art. 18, infine, opera nella totalità dell’ambito di intervento della Convenzione e costituisce un ostacolo successivo, e non preventivo, all’applicazione delle norme di conflitto, in quanto consente la disapplicazione di quelle norme della Convenzione che, nel caso concreto, produrrebbero effetti giuridici contrastanti coi principi dell’ordine pubblico (da individuarsi nell’ambito delle materie indicate nell’art. 15 della Convenzione), propri dell’ordinamento dello Stato del foro.

Ciò detto, si osserva che, nella specie, assume importanza dirimente il mancato riconoscimento del collegamento negoziale tra cessione delle quote societarie dalla de cuius alla madre e costituzione del trust da parte di quest’ultima, giacché l’autonomia delle due operazioni, in uno con la validità della cessione, ha fatto sì che la cessionaria fosse libera di disporre a suo piacimento di beni ormai divenuti suoi e ciò quand’anche fosse stato ritenuto sussistente il patto fiduciario con la figlia, nella specie, peraltro, espressamente escluso, come chiarito nel precedente punto 1, posto che questo, come si è detto sopra, non avrebbe consentito alla fiduciante (e dunque ai suoi eredi) di riottenere la proprietà dei beni, ma di avvalersi semmai della sola tutela risarcitoria.

L’operazione posta in essere dalla cessionaria/settlor, che, con atto inter vivos aveva istituito un trust, conferendovi la proprietà dei suddetti beni, di cui era divenuta titolare, al fine di trasmettere alle nipoti e, in parte, ai propri figli una parte del proprio patrimonio avente a oggetto le medesime partecipazioni societarie, lungi dall’evocare l’istituto del fondo patrimoniale, viene a configurare una donazione indiretta ai sensi dell’art. 809 c.c., come chiarito da Cass., Sez. Un., ordinanza n. 18831 del 2019 (sia pure per il trust inter vivos con effetti post mortem, nel quale però alla morte del settlor non è stata riconosciuta alcuna rilevanza causale, potendo al più individuare il momento di esecuzione dell’attribuzione finale), essendo stato l’arricchimento dei beneficiari realizzato dalla disponente mediante un meccanismo indiretto, prevedente la creazione di un ufficio di diritto privato (quello del trustee) e l’incarico, conferito al suo titolare – titolare anche del patrimonio separato costituente la dotazione del trust – di far pervenire ai beneficiari i vantaggi patrimoniali previsti dall’atto istitutivo.

Da ciò consegue che la fattispecie realizzata nulla aveva a che vedere con il fondo patrimoniale, come vorrebbero invece i ricorrenti, in quanto, pur potendo questo essere costituito anche da un terzo ai sensi dell’art. 167 c.c., nessuna attribuzione è stata disposta in favore del coniuge superstite – che infatti non aveva neppure accettato, come prescritto dal secondo comma della suddetta disposizione -, sicché non soltanto non poteva assumere rilevanza il disposto di cui all’art. 168, ultimo comma, c.c., secondo cui “l’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale”, ancorché inderogabile, né la regola sancita dall’art. 171, secondo comma, c.c., secondo cui il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio, trattandosi di disposizioni del tutto avulse dalla fattispecie negoziale realizzata.

Né può dirsi che il trust così come congegnato, specie con riguardo all’attribuzione della gestione a un terzo e non al coniuge, possa dirsi posto in violazione dei limiti di cui ai citati artt. 15, 16 e 18 della Convenzione, atteso che il nostro ordinamento consente espressamente al donante in favore del minore, quand’anche questi sia soggetto a responsabilità genitoriale, di nominare un curatore per l’amministrazione dei beni donati (si veda sul punto l’art. 356 c.c.).

6. Con il sesto motivo di ricorso principale si lamenta, infine, la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., perché i giudici di merito, dopo aver dichiarato la legittimità degli atti negoziali, non si erano pronunciati sulla domanda subordinata formulata dai ricorrenti e riguardante la violazione, da parte di D.D., del mandato fiduciario ricevuto dalla propria figlia. Infatti, il ricorrente aveva segnalato che il trust era strutturato in modo tale che le figlie della de cuius non potessero rivendicare per un lunghissimo periodo di tempo alcun frutto derivante dall’amministrazione e gestione delle quote sociali, onde poter sopperire alle proprie esigenze di istruzione, mantenimento ed educazione, che in tanti anni dalla sua costituzione il trustee non aveva corrisposto alle beneficiarie alcuna somma di denaro derivante dalla gestione del compendio immobiliare conferito nella Società Agricola Immobiliare Castelmartini, né aveva presentato alcun rendiconto della propria attività gestoria, con la conseguenza che la disponente, essendosi resa inadempiente al rapporto fiduciario con la de cuius, che aveva certamente inteso tutelare le proprie figlie, avrebbe dovuto essere condannata a trasferire a queste ultime le quote sociali.

Il sesto motivo è inammissibile.

Infatti, se è vero che, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della omessa pronuncia su un motivo di appello – per erronea lettura del suo contenuto da parte del giudice di merito – integra un error in procedendo che legittima il giudice di legittimità all’esame degli atti del giudizio, in quanto l’oggetto di scrutinio attiene al modo in cui il processo si è svolto, ossia ai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato, è anche vero che tale deduzione presuppone, comunque, che la censura sia stata formulata nel rispetto delle norme di contenuto-forma del ricorso (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 16028 del 2023), che nella specie non sono state rispettate, avendo i ricorrenti omesso di specificare quando avevano proposto la domanda di accertamento della violazione del patto fiduciario.

Tra l’altro, è evidente che la ritenuta insussistenza di un siffatto patto, come si è visto, fa cadere qualunque doglianza sia riconducibile alla sua esecuzione.

7. Con il primo motivo di ricorso incidentale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 333, 335 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito dichiarato inammissibile l’impugnazione in quanto il ricorrente incidentale, pur avendo ricevuto la notifica dell’atto d’appello di D.D. aveva spiegato appello incidentale, anziché costituirsi nel giudizio instaurato dalla prima. In tal modo, i giudici di merito si erano posti in contrasto con i principi processuali costantemente affermati da questa Corte, che converte in appello incidentale quello proposto autonomamente da chi abbia ricevuto la notifica dell’appello principale, purché la sua notificazione sia avvenuta nel termine perentorio per il compimento dell’appello incidentale e, anteriormente alla definizione del giudizio d’appello, sia disposta la riunione delle due impugnazioni, stante il principio dell’unità del giudizio di impugnazione. Pertanto, essendo stata l’impugnazione spiegata tempestivamente ed essendo intervenuta la riunione delle cause, eseguita fin dalla prima udienza, la Corte d’Appello di Roma non avrebbe potuto dichiararne l’inammissibilità senza considerare il principio di conversione degli atti processuali, né avrebbe potuto condannare il ricorrente incidentale alle spese di lite.

Il primo motivo è fondato.

In tema di impugnazione, anche se proposto irritualmente in forma principale contro una sentenza già appellata da altro soccombente, l’appello è ammissibile e, previa riunione dei due giudizi, si converte in appello incidentale, se depositato entro il termine per la proposizione dell’appello incidentale nel giudizio introdotto con l’impugnazione principale (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 33127 del 2024).

Hanno dunque errato i giudici di merito allorché hanno dichiarato l’inammissibilità dell’appello autonomo avanzato dall’avv. prof. E.E. e notificato il 30/12/2016, a fronte dell’udienza fissata alla data del 10/03/2017 in conseguenza della proposizione dell’appello principale, notificato il 1/12/2016, essendo stato rispettato il termine di cui all’art. 436 c.p.c.

8. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 100 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto l’appello inammissibile per difetto di interesse ad agire del controricorrente incidentale, quale trustee, siccome non titolare di un diritto autonomo che potesse definirsi pregiudicato dalla decisione gravata e che consentisse il ricorso alla giurisdizione per il suo accertamento, non essendo il trust soggetto giuridico dotato di personalità giuridica, né di capacità processuale in merito alla validità dell’atto istitutivo del trust, ed essendo la funzione del trustee quella di gestire e amministrare i beni trasferiti, secondo le indicazioni della disponente. Ad avviso del ricorrente incidentale, i giudici di merito non avevano considerato che la domanda proposta dagli attori era indirizzata anche al trustee, essendo stata chiesta la sua condanna al ritrasferimento dei beni agli eredi della de cuius; che la sentenza di primo grado aveva dichiarato l’inefficacia dell’atto costitutivo del trust; che sussisteva senz’altro la condizione ad agire per conseguire la riforma di tale statuizione, in quanto preclusiva della facoltà di attuare l’assetto sostanziale preordinato dal settlor; che l’unico soggetto legittimato nel rapporto coi terzi era il trustee; che l’interesse ad agire andava individuato nell’esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile a tutela dei diritti di cui gli era stata affidata la gestione e che si ricollegava anche alla soccombenza intesa in senso sostanziale, non formale, siccome correlata allo scioglimento del vincolo costituito sui beni.

Il secondo motivo è fondato.

I ricorrenti principali avevano, infatti, agito per ottenere la declaratoria di invalidità dell’atto di cessione del beni realizzato dalla de cuius alla madre e dell’atto istitutivo del trust posto in essere da quest’ultima, con la conseguenza che, pur non essendo il trust dotato di personalità giuridica, come più volte affermato da questa Corte (Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 1826 del 2022; Cass., Sez. 3, ordinanza n. 34075 del 2024), sussisteva in capo al trustee la legittimazione processuale, non essendosi ancora esaurito il programma destinatorio e permanendo, dunque, il suo interesse a tutelare l’acquisto, da parte sua, del trust fund, che sarebbe stato altrimenti travolto dall’accoglimento della domanda, con il rischio di vanificare la volontà del disponente.

Hanno, dunque, errato i giudici di merito nell’escludere l’interesse ad agire del trustee e dichiarare, per tale motivo, l’inammissibilità dell’atto d’appello.

9. In conclusione, dichiarata l’infondatezza del ricorso principale e la fondatezza di quello incidentale, per cui deve rigettarsi il primo e accogliersi il secondo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto e rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 12 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2026.

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