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Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Penale Società

Bancarotta fraudolenta: quando i sindaci rispondono per omessa vigilanza (Cass. Pen. n. 33912/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Bancarotta fraudolenta e responsabilità degli organi societari: per il concorso omissivo dei sindaci non basta l’inerzia, ma occorre accertare il contributo causale alla condotta illecita

La Cassazione affronta un articolato procedimento per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativo a numerose operazioni societarie ritenute distrattive o dissipative. Particolare rilievo assume la posizione dei componenti del collegio sindacale: la responsabilità penale del sindaco non può derivare automaticamente dalla posizione di garanzia o dal mancato esercizio dei poteri di controllo, ma richiede l’accertamento del contributo consapevole alla condotta degli amministratori e del relativo nesso causale. La Corte annulla senza rinvio alcune statuizioni per non avere gli imputati commesso il fatto e dispone, per due sindaci, un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio. Viene inoltre eliminata la condanna alle spese delle parti civili per il grado di appello, non avendo queste partecipato effettivamente al giudizio.

LA VICENDA

La Corte d’Appello di Milano aveva affermato o confermato la responsabilità di amministratori, amministratori di fatto, liquidatori e componenti del collegio sindacale per plurime condotte di bancarotta relative al fallimento di società appartenenti allo stesso gruppo.
Gli imputati ricorrevano in Cassazione contestando, tra l’altro, la qualificazione delle operazioni come distrattive o dissipative e, per i sindaci, l’assenza di un concreto contributo causale, della consapevolezza dell’illecito e del necessario giudizio controfattuale.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

BANCAROTTA FRAUDOLENTA – CONCORSO OMISSIVO DEL SINDACO – POSIZIONE DI GARANZIA – OMESSA VIGILANZA – CONTRIBUTO CAUSALE – ELEMENTO SOGGETTIVO – GIUDIZIO CONTROFATTUALE – NECESSITÀ

In tema di bancarotta fraudolenta, la responsabilità del componente del collegio sindacale per concorso omissivo nella condotta dell’amministratore non può essere desunta dalla sola posizione di garanzia né automaticamente dal mancato esercizio dei doveri di controllo. È necessario accertare, rispetto alle singole operazioni contestate, che l’omissione abbia costituito un contributo causalmente rilevante alla realizzazione dell’illecito, nonché la consapevolezza e volontarietà del contributo stesso. Occorre quindi verificare, mediante giudizio controfattuale, se l’attivazione dei poteri e degli obblighi propri del sindaco avrebbe impedito la realizzazione dell’operazione distrattiva o dissipativa.

LA SENTENZA

Cassazione penale, Sezione V, Sentenza, 22/06/2026, n. 33912

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 3 novembre 2025 la Corte d’Appello di Milano in parziale riforma della pronunzia del Tribunale della medesima città del 23 febbraio 2023 ha, per quanto di interesse

– su impugnazione del Pubblico ministero, riconosciuta la penale responsabilità degli imputati B.B., amministratore di alcune società del gruppo (capo 3 sub.1), C.C. presidente del collegio sindacale dalla messa in liquidazione (capo 3 sub.5), G.G. e F.F., rispettivamente sindaco prima supplente e poi effettivo e Presidente del collegio sindacale negli anni 2007/2010, (sub. 3 punti 2,4,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18) per il reato come loro ascritto al capo 3) di cui agli artt. 110, 40 cpv. c.p., 216, 1 e 2, 218, 219 co. 1 e 2, 223 L.Fall., in relazione al fallimento della società H.H. Spa;

– ha confermato l’affermazione della penale responsabilità di D.D., quale amministratore di fatto della società H.H. Spa per la bancarotta fraudolenta di cui al capo 3, punti 2,4,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18 e per quella documentale e fraudolenta di cui al capo 7) della società I.I. Srl, rideterminando conseguentemente pena principale e pena accessoria;

– ha confermato l’affermazione di penale responsabilità di E.E., liquidatore della società fallita per i reati di cui ai capi 3) – H.H. Spa – punti 1 e 4, nonché al punto 7), quale extraneus per la bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale semplice così riqualificato il reato sub 7) in relazione al ritardato fallimento, rideterminando la pena principale ed accessoria;

– ha confermato la penale responsabilità di A.A., quale amministratore della società I.I. Srl di cui al capo 7 in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale.

1.1. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, con distinti atti sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia contenenti i seguenti motivi.

2.G.G. e F.F.

2.1. Con il primo motivo comune i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla genericità dell’atto di appello proposto dal Pubblico ministero.

Il Pubblico ministero con l’atto di appello, dopo avere riportato stralci della motivazione di primo grado, ha ravvisato del tutto apoditticamente “un rilevante e palese difetto di motivazione” rispetto all’elemento soggettivo.

La genericità è sicuramente intrinseca in quanto si limita a considerazioni generiche ed astratte, senza indicare le ragioni per le quali la motivazione sarebbe carente; si accompagna inoltre ad una richiesta finale inammissibile quale quella dell’annullamento della sentenza potendosi richiedere al più una riforma della sentenza impugnata.

L’atto di appello non illustra neanche in relazione a quali delle numerose contestazioni sia rivolto rendendo l’impugnazione non intellegibile.

2.2. Con il secondo motivo comune i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di correlazione tra imputazione e sentenza.

Nel ribaltare la decisione di primo grado, la Corte territoriale ha condannato i sindaci F.F. e G.G. anche in relazione al capo 3 punto 4, operazione distrattiva mai contestata ai ricorrenti come emerge chiaramente dalle imputazioni del decreto che dispone il giudizio;

In relazione ai punti 16,17,18 del capo 3, inoltre, il capo di imputazione contesta ai sindaci di avere presenziato ad assemblee in cui erano decise ed approvate le operazioni di distrazione /dissipazione del patrimonio sociale ma poi negli specifici punti sono descritte operazioni dolose e non condotte dissipative o distrattive.

2.3. Con il terzo motivo comune, articolato in plurime censure, i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione della bancarotta cd. H.H..

Il motivo opera un preliminare richiamo ai principi fissati da questa Corte con riferimento al concorso omissivo dei sindaci nell’altrui reato commissivo indicando espressamente la pronunzia di questa sezione (Sez. 5, n. 23175 del 28/05/2025, Quaglia, Rv. 288273) che ha chiarito che siffatta responsabilità non può fondarsi sulla sola posizione di garanzia e discendere automaticamente dal mancato esercizio dei doveri di controllo, con la necessaria individuazione di un contributo consapevole e volontario; inoltre, il mancato accertamento del nesso causale mediante il cd. giudizio controfattuale costituisce un vuoto motivazionale.

2.3.1. Con la prima censura del terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 2 avente ad oggetto la società Immobiliare Cosbon.

Si tratta dell’acquisto fuori mercato di 2.784.257 azioni KR Energy al prezzo di Euro 0,343 utilizzate per pagare il prezzo della vendita del 10% del capitale della società Cosbon Immobiliare detenuta da H.H..

I ricorrenti erano presenti alla riunione del 27 febbraio 2009 in cui il Presidente del Consiglio di amministrazione illustrava la volontà di cedere l’intero capitale della società immobiliare al prezzo di 805.000,00 Euro (Euro 20.000,00 per il capitale ed Euro 785.000,00 per il credito finanziamento soci vantato dalla società verso la Immobiliare medesima) precisando che l’immobile della società in C non aveva un valore strategico.

Il prezzo era corrisposto con la cessione delle azioni suindicate quotate 0,3430 ciascuna, ma che erano state acquistate da J.J. in data 24 febbraio 2029 al prezzo inferiore di 0,0513 ciascuna per complessivi 150.000,00 Euro e che erano state acquistate da H.H. al prezzo di 0,2775, circostanza ignota ai sindaci.

Quanto al concorso dei sindaci in siffatta operazione la sentenza non offre motivazione non essendo indicato il loro contributo non potendo gli stessi sapere quale fosse stato l’originario prezzo delle azioni acquistate da J.J. da Eurinvest.

La differenza del valore delle azioni era giustificabile sia in ragione del valore indicato come prezzo di conversione nel prestito obbligazionario convertibile sia per la natura dell’affare come presentata dal Presidente del consiglio di amministrazione; sul punto la sentenza non offre alcuna argomentazione.

Non vi è stata motivazione quanto all’applicazione degli artt. 40 e 43 cod. pen. sia in termini di consapevolezza dei sindaci quanto alla inconsistenza dell’operazione sia quanto all’accertamento che la condotta doverosa dei sindaci avrebbe impedito l’operazione medesima.

Non vi è risposta alle specifiche deduzioni difensive volte ad escludere la natura distrattiva o antieconomica dell’operazione rappresentate da una serie di circostanze di fatto

– la locazione dell’immobile ad un conduttore moroso con conseguenti perdite;

– la difficoltà di reperire in caso di risoluzione del contratto un nuovo conduttore;

– la dissipazione doveva essere calcolata ponendo in relazione la differenza di sovrapprezzo delle azioni e il mancato incasso dei canoni di locazione;

– il bilancio della società ceduto che alla data del 2019 presentava un patrimonio netto negativo;

– la mancanza di rilievi effettuati sull’operazione anche dalla società di revisione;

– l’assenza di criticità segnalate prima del 29 giugno 2009.

2.3.2. Con la seconda censura del terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 4 avente ad oggetto l’accollo da parte della società fallita del debito che la società Romana Edilfinanza Seconda aveva nei confronti di D.D.

La censura è avanzata quale subordinata del motivo già proposto al paragrafo 2.2. secondo cui nel ribaltare la decisione di primo grado, la Corte territoriale ha condannato i sindaci F.F. e G.G. anche in relazione al capo 3 punto 4, operazione distrattiva mai contestata ai ricorrenti come emerge chiaramente dalle imputazioni del decreto che dispone il giudizio.

I sindaci nel caso di specie sono stati unicamente presenti al Consiglio di amministrazione del 3 settembre 2009 nel corso del quale siffatta operazione di accollo del debito era giustificata per concludere la liquidazione della società Romana Edilfinanza.

Si trattava di un’operazione già conclusa 35 giorni prima ed in relazione alla quale in alcun modo può configurarsi un contributo agevolatore, non avendo avuto gli imputati conoscenza dell’operazione medesima. Alcuna motivazione sul nesso causale.

Manca qualsiasi motivazione rafforzata sul punto, necessaria in ipotesi di ribaltamento, avuto riguardo alla omessa risposta al rilievo difensivo secondo cui l’operazione era stata ritenuta corretta anche dalla società di revisione.

L’ipotesi accusatoria della inesistenza di un debito nei confronti di D.D. non si confronta con il contratto di accollo dal quale risulta che il compenso era dovuto al legale D.D. per prestazioni professionali effettuate in favore della società Romana per recupero crediti. Anche l’affermazione per cui il credito sarebbe stato prescritto non considera che l’atto di riconoscimento del debito ha efficacia interruttiva del termine prescrizionale e che la prescrizione di cui all’art. 2956 cod. civ. è una prescrizione presuntiva, non estintiva.

Infine, la natura distrattiva dell’operazione è collegata alla compensazione di questo debito con l’acquisto della partecipazione da parte di D.D. in altra società, realizzatasi tuttavia in data 31 gennaio 2012 allorquando i due ricorrenti non erano più sindaci.

2.3.3. Con la terza censura del terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 6 avente ad oggetto l’acquisto di 4 POC (prestiti obbligazionari convertibili).

Il 30 giugno 2008 il Presidente del Consiglio di amministrazione K.K. acquistava quattro titoli di prestito obbligazionario convertibile senza autorizzazione del Consiglio di amministrazione riferendone solo il mese dopo in

data 25 luglio 2008, anche alla presenza dei sindaci che non avrebbero eccepito nulla.

Sempre K.K. in data 30 dicembre 2009 convertiva i titoli obbligazionari in azioni senza preventiva autorizzazione e ne chiedeva la ratifica solo in data 26 aprile 2010, ma anche in tal caso senza che i sindaci fossero informati.

Anche in tal caso la sentenza non si confronta con le indicazioni della Corte di legittimità quanto al concorso nel reato, al contributo causale prestato, al nesso di causalità.

Quanto poi alla liceità dell’operazione va evidenziato che al momento della realizzazione dell’operazione l’investimento non si poneva come sfavorevole per la società; la società di revisione non aveva sollevato perplessità sull’operazione; non vi erano segnali di allarme; la presunta perdita della società legata alla svalutazione della partecipazione non è collocabile alla data del 31 dicembre 2009, quanto piuttosto alla data della relazione della società di revisione del 25 giugno 2010.

2.3.4. Con la quarta censura del terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 7 avente ad oggetto le erogazioni finanziarie concesse alla società partecipata Nextimm Srl sotto forma di aumento capitale o di finanziamenti.

Le erogazioni avrebbero avuto natura dissipativa o distrattiva per favorire Eurinvest.

Rileva la difesa che i sindaci non potevano opporre alcunché anche perché erano operazioni di cui i sindaci non erano stati informati.

Alla data del 13 giugno 2009 i sindaci redigevano una relazione con la quale richiamavano la società sulle criticità segnalate dalla società di revisione e, quanto alla continuità aziendale e alla sottoscrizione di aumenti di capitale, invitavano a considerare anche gli accordi di ristrutturazione finanziaria. E rappresentavano ragioni ostative all’approvazione del bilancio di esercizio 2008.

2.3.5. Con la quinta censura del terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punti 8 e 9 avente ad oggetto le operazioni che coinvolgono le società Kangaimmobil Srl e SOGECO.

Si tratta dell’acquisto della totalità delle quote della prima società e di un immobile della seconda società, considerate operazioni dissipative per la incongruità del prezzo versato.

Con riferimento alla prima delle due operazioni i ricorrenti non erano presenti nei consigli di amministrazione in cui si era deliberata ed eseguita l’operazione (2 aprile-3 agosto 2007) con la conseguenza che è priva di qualsivoglia spiegazione l’affermazione della penale responsabilità degli stessi.

Con riferimento alla seconda delle operazioni i finanziamenti in favore della controllata SOGECO avvenuti nel corso del 2008 erano stati solo ratificati dal Consiglio di amministrazione, ma la loro erogazione era avvenuta al di fuori dello stesso e l’esposizione creditoria era aumentata complessivamente di circa 295.000,00 euro.

La sentenza è del tutto carente nella motivazione non chiarendo quale sia stato il contributo dei ricorrenti se solo si considera che i finanziamenti sono stati solo successivamente ratificati; non vi è alcuna dimostrazione della consapevolezza della natura distrattiva delle operazioni, né accertamento quanto al nesso causale.

La memoria difensiva aveva inoltre introdotto una serie di rilievi ai quali la sentenza impugnata non ha fornito risposta

– non vi erano segnali di allarme emersi solo dopo nel giugno 2009;

– le banche finanziavano l’operazione;

– la perdita indicata nella imputazione si riferisce ad una svalutazione operata nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, approvato nel 2011 quando i ricorrenti erano cessati.

L’operazione di acquisto della totalità delle quote della Kangaimmobil Srl nasce da un errore di valutazione della consistenza patrimoniale della società in esame e della sua controllata Aries Srl con un consistente patrimonio netto a fronte di passività inesistenti.

2.3.6. Con la sesta censura del terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 10 avente ad oggetto l’operazione “Sviluppo Bonfadini”.

In data 30 ottobre 2007 H.H. acquistava il 50% di Sviluppo Bonfadini che -attraverso la società Le Cotoniere Invest Salerno Srl- aveva in corso un’operazione di acquisto di un’area nei pressi di Salerno sulla quale insisteva un opificio industriale dismesso.

L’acquisto era deliberato il giorno antecedente al Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2007 a cui G.G. non era presente e nel corso del quale si evidenziava la bontà dei progetti immobiliari di Sviluppo Bonfadini.

La sentenza impugnata ricava la natura distrattiva dell’operazione dalla mancanza di criteri per la determinazione del prezzo pattuito in complessivi 7.250.000,00 Euro di cui 5.000.000,00 per l’acquisto del 50% del capitale e 2.250.000,00 per l’acquisto del finanziamento anche se di questo complessivo importo pattuito furono versati solo 2.000.000,00 di Euro in acconto.

Inoltre, che fosse un’operazione distrattiva lo si ricava dalla ulteriore circostanza che l’altro socio al 50% di Sviluppo Bonfadini, la società OLMAR Srl, aveva ceduto la propria partecipazione alla società DISCAL Srl ad un prezzo decisamente inferiore e pari a 250.000,00 euro, oltre che dal fatto che nel corso della verifica del collegio sindacale del 6 marzo 2010 i sindaci sarebbero stati resi edotti da articoli di stampa dell’intervenuto sequestro della Salerno Invest Srl senza che gli amministratori fossero in grado di fornire loro delucidazioni in merito, con la conseguenza che nel Cda del 19 luglio 2010 la partecipazione societaria in Sviluppo Bonfadini era stata svalutata. Né poteva riconoscersi rilievo al fatto che anni dopo altri investitori avevano poi realizzato il progetto immobiliare.

La sentenza ancora una volta è del tutto carente nella motivazione non chiarendo quale sia stato il contributo dei ricorrenti; non vi è alcuna dimostrazione della consapevolezza della natura distrattiva delle operazioni, né accertamento quanto al nesso causale.

La memoria difensiva aveva inoltre introdotto una serie di rilievi ai quali la sentenza impugnata non ha fornito risposta

– non vi erano segnali di allarme emersi solo dopo nel giugno 2009;

– la società di revisione in data 6 novembre 2007 non aveva ravvisato alcuna anomalia nell’operazione;

– la svalutazione indicata nella imputazione si riferisce all’anno 2010 quando la società era posta in liquidazione e la svalutazione, in ragione della inattività della società, è un atto dovuto;

– la configurabilità del reato si fonda su di una erronea valutazione effettuata ex post;

– l’esiguo prezzo della cessione OLMAR/DASCAL trova la sua spiegazione nella circostanza che il contratto è stato stipulato in palese conflitto di interesse essendo Bertoli amministratore unico di entrambe le società e che il bilancio al 31 dicembre 2011 della cessionaria Dascal indicava la somma di Euro 6.033.051,00 quale valore della partecipazione societaria acquistata;

– la bontà dell’operazione poteva essere dedotta dalla documentazione contabile e dai bilanci che rivelavano come il 50% della partecipazione rappresentava una componente positiva di Sviluppo Bonfadini.

2.3.7. Con la settima censura del terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 11 avente ad oggetto l’operazione “H.H. Investimenti”.

La sentenza impugnata qualifica come operazione distrattiva il finanziamento di H.H. verso H.H. Investimenti al fine di realizzare investimenti attraverso tre società Meliofarma Srl; F40 Srl e Red International.

La prima delle società sarebbe stata finanziata da H.H. attraverso H.H. investimenti per la somma di Euro 250.721,00, investimento tradottosi anche nell’acquisto del 10% della partecipazione societaria per una somma del tutto sproporzionata pari a 150.000,00 Euro laddove siffatta quota era in precedenza stata ceduta senza alcun corrispettivo.

Inoltre, dai documenti contrattuali rinvenuti e dagli esiti del Consiglio di Amministrazione del 15 giugno 2007 risulta che il finanziamento per Meliofarma era stato superiore e pari ad Euro 300.000,00.

Risulta anche però che G.G. non era all’epoca sindaco e che l’operazione era avvenuta senza una preventiva delibera e autorizzazione.

La seconda delle società sarebbe stata finanziata da H.H. attraverso H.H. investimenti per la somma di 8.750,00 euro, per la sottoscrizione del 35% del capitale sociale che però sarebbe andata persa e che tuttavia a parere della difesa è di un ammontare tale da non poter essere considerata idonea a creare un pericolo concreto della lesione del patrimonio H.H..

La terza delle società, lussemburghese, sarebbe stata finanziata da H.H. attraverso H.H. investimenti per la somma di 2.850.000,00 Euro di cui 50.000,00 per l’acquisto del 50% del capitale sociale e 2.800.000,00 a titolo di finanziamento per partecipare all’investimento in un complesso immobiliare di lusso in S e la natura distrattiva risiederebbe nel fatto che non sarebbe stata trovata traccia documentale alcuna di siffatta operazione, trascurando tuttavia il dato che tutto sarebbe accaduto nove anni prima della dichiarazione di fallimento.

La sentenza ancora una volta è del tutto carente nella motivazione non chiarendo quale sia stato il contributo dei ricorrenti; non vi è alcuna dimostrazione della consapevolezza della natura distrattiva delle operazioni, né accertamento quanto al nesso causale. G.G. non aveva neanche assunto a quella data la carica di sindaco.

Con riferimento alla posizione di F.F. la difesa evidenzia che

– il finanziamento per Meliofarma era avvenuto senza che i sindaci ne fossero informati;

– l’investimento per F40 Srl ammontava alla somma di 8.750,00 euro;

– il revisore L.L. non aveva segnalato l’operazione come distrattiva.

La memoria difensiva aveva inoltre introdotto una serie di rilievi ai quali la sentenza impugnata non ha fornito risposta

– la proposta di acquisto della società Mete Spa a Red International era pari a 3.000.000,00 e dunque superiore a quanto investito da H.H. nella società;

– non vi erano segnali di allarme.

2.3.8. Con la ottava censura del terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 12 avente ad oggetto l’operazione “Pro Vice- Monastir.”

In data 21 dicembre 2007 H.H. acquistava un terreno – Monastir- per il prezzo di 300.000,00 Euro rivendendolo in data 8 aprile 2010 a Pro Vice per la somma di Euro 100.000,00.

La sentenza ancora una volta è del tutto carente nella motivazione non chiarendo quale sia stato il contributo dei ricorrenti laddove indica che la vendita è stata solo ratificata dal Consiglio di amministrazione e non autorizzata previamente; non vi è alcuna dimostrazione della consapevolezza della natura distrattiva delle operazioni, né accertamento quanto al nesso causale.

Inoltre, il valore dell’immobile è stato calcolato richiamando il valore delle tabelle OMI, puramente indicativo, a fronte della produzione difensiva delle visure immobiliari che indicano la vocazione “pascolo – seminativo” del terreno e le perdite che il terreno aveva prodotto negli anni successivi all’acquisto dal momento che, come dichiarato dal sindaco M.M., erano venute meno le autorizzazioni comunali per la realizzazione dell’insediamento immobiliare.

2.3.9. Con la nona censura del terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 15 avente ad oggetto l’operazione “La Real Estate”.

In data 13 giugno 2006 si dava mandato per procedere all’acquisto di una rilevante partecipazione societaria de “La Real Estate” in procinto di acquistare due immobili in leasing attraverso il rilascio di un finanziamento in favore di H.H. garantito da fideiussione che quest’ultima rilasciava per la somma di Euro 8.400.000,00 come confermato nel Consiglio di amministrazione del 1 settembre 2006. La partecipazione in Real Estate era poi venduta nell’aprile 2007 alla società Cinque maggio.

La sentenza impugnata, nel qualificare l’operazione come distrattiva, omette di considerare che i due ricorrenti non avevano partecipato ad alcuna di queste attività restando indimostrata la loro consapevolezza, essendosi svolta l’intera operazione tra il giugno 2006 e l’aprile 2007.

Il coinvolgimento di F.F. e G.G. si dovrebbe trarre dalla loro partecipazione ai Consigli di amministrazione del marzo e luglio 2008 nel corso dei quali sono stati ratificati ulteriori finanziamenti in favore del La Real Estate senza alcuna giustificazione, ma si tratta di ratifica di finanziamenti già eseguiti.

La sentenza ancora una volta è del tutto carente nella motivazione non chiarendo quale sia stato il contributo dei ricorrenti; non vi è alcuna dimostrazione della consapevolezza della natura distrattiva delle operazioni, né accertamento quanto al nesso causale.

Vi è poi un ulteriore elemento decisivo la sentenza impugnata ha completamente omesso che l’operazione, lungi dal determinare un depauperamento, ha generato un utile netto per H.H. pari a 2.357.100,00 euro.

La memoria difensiva aveva inoltre introdotto una serie di rilievi ai quali la sentenza impugnata non ha fornito risposta

– se La Real Estate non avesse corrisposto i canoni di leasing, H.H. sarebbe stata esposta alla escussione della fideiussione da parte dell’istituto di credito finanziatore;

– se La Real Estate non avesse corrisposto i canoni di leasing, il contratto si sarebbe risolto con perdita degli immobili e dei canoni già corrisposti;

– gli ulteriori finanziamenti concessi sono stati decisi fuori dal Consiglio di amministrazione senza che i sindaci fossero stati informati;

– il bilancio Real Estate con patrimonio netto negativo è successivo alla erogazione dei finanziamenti;

– non vi erano segnali di allarme emersi solo dopo nel giugno 2009;

– la società di revisione non aveva segnalato alcuna anomalia nell’operazione.

2.3.10. Con la decima censura del terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 16 avente ad oggetto l’operazione “San Martino”.

L’operazione, qualificata come distrattiva, ha per oggetto l’acquisto dalla società Cofimo in data 23 dicembre 2008 da parte di H.H. in stato di dissesto della totalità delle quote della società San Martino Srl per un valore pari a 10.000,00 Euro oltre al credito per finanziamento soci pari a 82.000,00 euro.

La sentenza impugnata riconosce che l’acquisto è avvenuto senza autorizzazione dell’organo amministrativo e senza informativa dell’organo di controllo, reso edotto solo dopo due mesi dall’acquisto in data 25 febbraio 2009.

Si confonde l’inerzia nella fase di ratifica a distanza di due mesi dall’operazione con una condotta penalmente rilevante senza verificare il nesso causale e il dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice.

La memoria difensiva aveva inoltre introdotto una serie di rilievi ai quali la sentenza impugnata non ha fornito risposta

– non vi erano segnali di allarme emersi solo dopo nel giugno 2009;

– la società di revisione non aveva segnalato alcuna anomalia nell’operazione, quanto piuttosto il corretto pagamento di imposte e contributi previdenziali, nonché l’erogazione di finanziamenti in favore della società da parte degli istituti bancari.

2.3.11. Con la undicesima censura del terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 17 avente ad oggetto la garanzia in favore della società Novaceta Spa

L’operazione, qualificata come distrattiva, ha per oggetto il rilascio di garanzia fideiussoria in favore di Novaceta in relazione ad un debito di quest’ultima

costituito dal pagamento delle rate mensili per l’acquisto del ramo di azienda del sito industriale di M.

L’operazione si collegava ad un’altra quale l’acquisto della totalità della società ILCI Spa che deteneva una partecipazione del 40% della società Novaceta che gestiva il sito industriale.

In realtà, non vi è prova alcuna che i sindaci abbiano espresso parere positivo e contribuito positivamente alla conclusione dell’operazione, né vi è prova della consapevolezza della distrazione; né è stato accertato il nesso causale.

2.3.12. Con la dodicesima censura del terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità relativa al capo 3 punto 18 avente ad oggetto la società Kappa Holding.

L’operazione, qualificata come dissipativa, ha per oggetto l’acquisto della partecipazione in Kappa Holding che aveva al suo attivo il prestito obbligazionario convertibile in azioni K. R. Energy a fronte di un debito verso Unicredit garantito dalle medesime obbligazioni per il quale H.H. era condannata al pagamento di 258.197,00 euro.

L’operazione era effettuata dalla fallita già in stato di dissesto e poteva giustificarsi solo per salvare la società venditrice dalle perdite economiche legate al Prestito obbligazionario convertibile K.R. Energy.

La sentenza impugnata ancora una volta omette di considerare che l’acquisto è avvenuto senza autorizzazione dell’organo amministrativo e senza informativa dell’organo di controllo, reso edotto solo dopo un mese dall’acquisto in data 25 febbraio 2009.

Inoltre, contrariamente a quanto assunto in sentenza, al momento dell’investimento la conversione del prestito obbligazionario avrebbe generato un controvalore pari a 2.692.198,28 Euro a fronte del debito nei confronti di Unicredit che ammontava a circa 2.000.000,00 di Euro di cui quasi la metà era stato rimborsato.

2.3.13. Dopo avere analiticamente esaminato i singoli punti del capo 3 imputati ai ricorrenti, la ulteriore censura contenuta nel terzo motivo è relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata a fronte del capovolgimento dell’esito assolutorio del giudizio di primo grado.

La sentenza di primo grado aveva fondato l’assoluzione su tre argomenti fondamentali

– l’assenza di concorso nelle condotte descritte come distrattive o dissipative;

– la mancanza dell’elemento soggettivo;

– la mancanza del nesso causale omissivo.

Su questi tre punti la sentenza impugnata avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata operando in particolare quel giudizio controfattuale che manca del tutto.

L’equivoco in cui incorre la Corte territoriale, laddove valorizza sistematicamente l’inerzia dei sindaci, emerge dal confronto con la giurisprudenza di questa Corte che sullo specifico tema chiarisce che non si deve cadere nell’equivoco di sovrapporre due distinti piani riconducendo automaticamente all’inerzia del garante la causazione dell’evento senza piuttosto accertare l’efficacia causale del comportamento omesso.

La sentenza impugnata omette di confrontarsi con la circostanza che – salvo le delibere delle operazioni di cui ai punti 17 e 18 per entrambi e 10 e 11 per il solo F.F. – tutte le operazioni contestate sono state poste in essere quando i ricorrenti non erano sindaci o al di fuori dell’autorizzazione dell’organo amministrativo.

Ulteriore tema con il quale la sentenza non si confronta è quello della assenza di segnali di allarme al momento del compimento delle operazioni contestate come evidenziato nella memoria difensiva ed emersi non prima del giugno 2009.

Prima di quella data i segnali erano anzi di senso contrario come risulta dalle relazioni della società di revisione ed in particolare di TMark, in relazione al corretto pagamento di imposte e contributi previdenziali, nonché all’erogazione di finanziamenti in favore della società da parte degli istituti bancari.

La sentenza omette di considerare che

– nella relazione del bilancio 26 giugno 2009 il collegio sindacale aveva condiviso le censure della società di revisione;

– non era possibile applicare ad una holding i criteri di valutazione dei bilanci delle società industriali.

2.4. Con il quarto motivo comune è stato dedotto vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

Si rileva contrasto fra la parte dispositiva, che determina la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata circostanza aggravante, e la parte motiva che nel fissare la medesima pena esclude la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Se il dispositivo prevale sulla motivazione è illegittima la pena irrogata perché in motivazione sono state negate le circostanze attenuanti generiche riconosciute nel dispositivo.

Alcuna motivazione quanto alla quantificazione delle pene accessorie.

2.5. Con il quinto motivo comune è stata dedotta violazione di legge avuto riguardo alla disposta condanna alla rifusione delle spese di parte civile nel giudizio di appello non comparsa che non ha rassegnato conclusioni o depositato nota spese; nonché al pagamento delle spese in favore della parte civile per entrambi i gradi del giudizio senza considerare che la parte civile non ha impugnato l’assoluzione della sentenza di primo grado con conseguente irrevocabilità della stessa agli effetti civili.

3.D.D.

3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per mancanza di motivazione della sentenza di primo grado.

Con l’atto di appello il ricorrente aveva lamentato l’assenza della motivazione della sentenza di primo grado limitata ad una serie di clausole di stile prive di capacità argomentative senza alcun confronto con le argomentazioni difensive, ma volta a riprodurre letteralmente la relazione del curatore fallimentare.

La Corte territoriale ha escluso che siffatta tecnica motivazionale potesse essere causa di nullità, non confrontandosi con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite (S.U. n.42363 del 28/11/2006) nonché della giurisprudenza europea.

3.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione della bancarotta cd. H.H. di cui al capo 3.

H.H. è stata acquistata nel novembre/dicembre 2005 con un investimento complessivo iniziale di 13,5 milioni e la importanza dell’investimento e la serietà dei venditori rende non credibile la versione accusatoria secondo cui la società sarebbe stata sin dall’inizio una scatola vuota e priva di iniziative imprenditoriali valide.

Siffatta ricostruzione avrebbe quindi richiesto delle argomentazioni forti volte a dimostrare perché, a dispetto dell’apparente schermo societario, D.D. avrebbe investito in essa così ingenti capitali e le banche avrebbero concesso importanti finanziamenti.

3.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualifica di amministratore di fatto.

Attesa la non operatività della società H.H., la qualifica di amministratore di fatto non si fonderebbe sui normali criteri indicati dalla giurisprudenza quanto piuttosto sul coinvolgimento dell’imputato nelle varie operazioni illecite.

In realtà H.H. era perfettamente operativa come confermano le 18 operazioni indicate nel capo di imputazione e il criterio utilizzato dalla sentenza si giustifica con la impossibilità di attribuire la qualifica di amministratore di fatto a D.D.

Così come la sentenza impugnata rivela un vizio motivazionale allorquando utilizza il termine dominus delle strutture societarie aventi come vertici i trust, non riuscendo ad individuare un termine diverso per qualificarlo amministratore di fatto, operando una commistione tra il mero interesse alla vita societaria con l’effettivo esercizio dei poteri gestori.

In realtà D.D. avendo investito significativi capitali in H.H. aveva un fisiologico interesse per le vicende societarie.

Proprio in ragione di siffatti investimenti è del tutto illogico che lo stesso potesse avere scientemente perseguito il dissesto della società.

Così come gli viene riconosciuta una generica attività di consulenza senza indicare alcun elemento concreto rivelatore di effettivi poteri gestori e decisionali.

La Corte territoriale valorizza le seguenti circostanze

– H.H. e le società controllate avevano la medesima sede nello studio K.K. e avevano i medesimi amministratori, ma siffatta circostanza è del tutto neutra;

– i K.K. erano ragionieri e dunque non avevano competenze imprenditoriali, ma anche questa è un’affermazione che non trova conferma nell’ordinaria realtà delle cose avendo migliaia di società operative sede presso studi professionali e avendo N.N. indubbie competenze;

– l’imputato esperto di diritto societario aveva tutti gli strumenti per occultare il proprio ruolo gestorio, affermazione che si risolve in una mera clausola di stile;

– le dichiarazioni testimoniali utilizzate per dimostrare la effettiva gestione di H.H. da parte del ricorrente indicano unicamente che lo stesso in quanto proprietario, aveva interesse al buon andamento della stessa;

– D.D. svolge la professione di avvocato incompatibile con ruoli di gestione societari e non si è mai inserito nei compiti degli amministratori.

3.4 Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni etero accusatorie rese dai coimputati.

Il riferimento è alle tre chiamate in correità relative alle dichiarazioni rese al curatore dai coimputati O.O. e N.N. e P.P.

La difesa ne ha eccepito l’inutilizzabilità essendosi i coimputati sottratti al contraddittorio dell’esame dibattimentale; le dichiarazioni in esame non sono state allegate alla relazione del curatore fallimentare depositata in atti; inconferente il richiamo a Sez.5 n.18692 del 2022 che si riferisce alla relazione fallimentare.

3.5 Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge quanto alla esatta interpretazione dei concetti di distrazione e di dissipazione.

Il motivo opera, in primo luogo, la ricostruzione alla luce della giurisprudenza di legittimità dei concetti di distrazione da intendersi come distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito e di dissipazione da intendersi come impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla garanzia patrimoniale.

In relazione alla consapevolezza della natura dissipativa e dunque all’elemento soggettivo, D.D. avrebbe dovuto prefigurarsi con ragionevole certezza che quelle condotte avrebbero condotto alla dichiarazione di fallimento della società; circostanza del tutto irragionevole se si pensa agli investimenti dell’imputato realizzati nella società attraverso i trust e all’ampia patrimonializzazione della società al 31 dicembre 2006.

La memoria difensiva aveva inoltre introdotto una serie di rilievi, quanto alla natura degli investimenti effettuati, ai quali la sentenza impugnata non ha fornito risposta

– un primo gruppo di operazioni riguardava gli investimenti immobiliari (capo 3 punti 7,8,9,10,14,15);

– un secondo gruppo di operazioni riguardava gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili (capo 3 punti 2,6,18);

– un terzo gruppo residuale di operazioni riguardava gli investimenti dall’ottimo potenziale ma che per la crisi del settore non sono riuscite a produrre i risultati sperati (capo 3 punti 4,11,12,13,16,17).

3.5.Con riferimento agli investimenti immobiliari si trattava di operazioni dotate di buone prospettive di redditività che richiedevano un termine medio di alcuni anni per generare reddito e il perdurante sostegno delle banche.

3.5.1. L’investimento nella società Nextimm di cui al punto 7 tradottosi in sei differenti pagamenti è ricostruito in modo confuso ed erroneo come volto a danneggiare H.H. per avvantaggiare Exeufis poi Eurinvest. Vi è in primo luogo la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. in quanto non è contestato l’acquisto di Nextimm di due immobili e che l’acquisto sarebbe stato fatto a vantaggio di Eurinvest. Inoltre, le due società immobiliari non sono state acquistate ad un prezzo eccessivo ed Eurinvest non ha guadagnato 7 milioni di Euro avendo ceduto la somma a Medio credito che aveva concesso in leasing gli immobili.

Sin dall’atto di appello la difesa aveva chiarito che l’investimento in Nextimm si giustificava per salvare gli investimenti immobiliari.

H.H. non era l’unica a possedere partecipazioni in Nextimm ma vi erano altri quattro soci che avevano sottoscritto il primo e il secondo aumento di capitale.

Inoltre, con riferimento ai successivi finanziamenti la Corte territoriale in maniera apodittica conclude che si trattava di condotte intenzionalmente distrattive tese unicamente a rimpinguare Eurinvest, unica beneficiaria dell’operazione.

Ma tale motivazione è illogica perché non tiene conto del fatto che siffatti versamenti sono stati effettuati anni dopo l’acquisto di Immobiliare Città di Magenta e Immobiliare Città di Rieti o i finanziamenti erano destinati al pagamento del leasing o erano destinati ad Eurinvest.

Inoltre, la Corte territoriale non si confronta con l’ulteriore dato della destinazione degli immobili affermando l’assenza di trattative per la loro destinazione laddove invece vi sono in atti documenti che dimostrano che si era trovato un compratore che avrebbe garantito una importante plusvalenza ai soci, ma il mercato nel 2008 fu colpito da una violenta crisi che ebbe delle inevitabili ripercussioni anche sulla specifica operazione.

Infine, è omessa la motivazione quanto al finanziamento di 155.877,00

euro.

3.5.2. L’investimento nella società Kangaimmobil Srl di cui al punto 8 è considerata operazione dissipativa per la incongruità del prezzo versato.

La sentenza impugnata riconduce assertivamente la società cedente Cofimo Fiduciaria a D.D., ma non ne spiega le ragioni.

Non considera gli attivi della società acquistata e della sua controllata Aries Srl che avevano un significativo patrimonio netto e disponibilità liquide per oltre 5 milioni di Euro e che immediatamente dopo l’acquisto ha finanziato H.H. per 2.484.000,00 euro.

La valutazione è stata effettuata poi con valutazione ex post e non ex ante come invece necessario.

3.5.3. L’investimento nella società SOGECO. di cui al punto 9 è qualificata come operazione distrattiva per i finanziamenti erogati dalla fallita alla controllata.

In primo luogo, la sentenza impugnata, pur dando atto formalmente della esistenza di due contratti di leasing che corrispondono a due distinte operazioni immobiliari, ragiona come se l’intera vicenda riguardasse un’unica unità immobiliare omettendo qualsiasi valutazione dell’effetto patrimoniale del primo investimento che ha comportato l’acquisto di un immobile di pregio e omette di confrontarsi con le risultanze della relazione fallimentare, con i bilanci di SOGECO degli anni 2007,2008,2009.

La sentenza impugnata esclude l’esistenza di un bene rimasto nel patrimonio sociale limitandosi a prendere atto dell’assenza di documentazione catastale e non si confronta con il dato che il finanziamento del 2007 era servito per estinguere un contratto di leasing e non per alimentare un’operazione speculativa.

La sentenza impugnata travisa la testimonianza di Q.Q. che ha invece confermato la esistenza di due immobili.

Non integra distrazione l’impiego di capitali sociali per l’acquisto di beni che permangono nel patrimonio della società anche se successivamente svalutati in bilancio.

Ulteriore illogicità manifesta è da rinvenirsi allorquando la sentenza impugnata fa coincidere la svalutazione della partecipazione SOGECO nel bilancio 2010 con la misura della distrazione contestata dal momento che non tiene conto del fatto che la svalutazione di una partecipazione risponde a criteri prudenziali imposti dalla disciplina civilistica del bilancio.

La Corte omette di spiegare per quale ragione una rettifica contabile operata nel 2010 dovrebbe dimostrare l’esistenza di una distrazione già consumata nel 2007, né chiarisce perché l’esistenza di un immobile nel patrimonio SOGECO non avrebbe dovuto escludere o quanto meno ridimensionare la svalutazione stessa.

Così come anche in relazione a siffatta operazione si insinua il dubbio non dimostrato che l’operazione sia stata realizzata per consentire ad Eurinvest di godere di un immobile senza corrispondere i canoni di locazione. I bilanci SOGECO dimostrano il contrario indicando ricavi per locazioni attive deducendosi dunque che sia Eurinvest che l’altro conduttore corrispondevano regolarmente i canoni.

3.5.4. L’investimento nella società Sviluppo Bonfadini di cui al punto 10 è qualificata come operazione distrattiva per la somma impiegata per l’acquisto del 50% di siffatta partecipazione, risultato di gran lunga maggiore rispetto a quanto pagato dagli acquirenti dell’altro 50%.

In realtà, contrariamente a quanto afferma la sentenza impugnata, il valore attribuito alla partecipazione acquistata si fondava su dati oggettivi

– l’esistenza di un progetto immobiliare di rilevanti dimensioni;

– un patrimonio immobiliare e crediti significativi in capo a Sviluppo Bonfadini;

– valore di immobilizzazioni pari a 43 milioni e liquidità superiori a 5 milioni di euro.

L’ulteriore elemento che la sentenza impugnata utilizza per valorizzare la distrazione è la mancanza di una due diligence formale e di una struttura idonea alla gestione dell’appalto, ma si tratta a parere della difesa di una circostanza del tutto neutra e non certo tale da consentire il passaggio logico tra assenza di struttura e natura fraudolenta dell’operazione.

La circostanza che H.H. abbia acquistato tale partecipazione da Eurinvest e che quest’ultima ne abbia tratto una plusvalenza non integra reato non essendovi dimostrazione alcuna di un previo accordo fraudolento.

Sono state peraltro spiegate le ragioni per le quali il progetto alla base dell’investimento non è poi andato a buon fine (si vedano le dichiarazioni Z.Z. e prove documentali).

3.5.5. La cessione del credito che la fallita vantava nei confronti di Immobiliare Sviluppo Cadolini Srl alla società Nemo Srl di cui al punto 14 è qualificata come operazione distrattiva laddove dall’operazione in esame H.H. ha guadagnato oltre cinque milioni di euro.

La cessione del credito si inseriva in un’operazione più ampia attraverso la quale H.H. acquistava da Eurinvest l’intera partecipazione di tale società nonché un credito del valore di 15.400.000,00 Euro al prezzo di 13.691.684,00 euro.

Immobiliare Sviluppo Cadolini era proprietaria di un grande immobile in M che doveva essere riqualificato e in parte venduto e in parte messo a reddito.

Siffatto pacchetto acquistato da Eurinvest doveva poi essere trasferito dalla fallita alla società immobiliare Gladstone con un importante ritorno economico.

H.H. sottoscriveva con Gladstone un preliminare di vendita con una caparra pari a 3.000.000,00 di Euro che a sua volta cedeva il contratto, rimanendo garante dell’operazione con l’altra società Marconi 2000, a Nemo Srl che era il contraente del contratto definitivo con H.H. versando la somma di 5.000.000,00 di euro, con un residuo da corrispondere di circa 4.500.000,00 di euro.

Nel valutare come distrattiva la cessione del credito a Nemo Srl la sentenza impugnata non ha considerato l’intera operazione immobiliare e la presenza di due società garanti quali Gladstone e Marconi 2000.

3.5.6. Il finanziamento alla società Real Estate, dopo la cessione della partecipazione sociale di cui al punto 15 è qualificata come operazione distrattiva in ragione della conoscenza della crisi economica della società beneficiaria.

La sentenza impugnata tuttavia non considera che

– H.H. pur avendo ceduto Reale Estate era rimasta garante nei confronti dell’istituto finanziatore di sette milioni di Euro e aveva interesse a sostenere la società debitrice per evitare l’escussione della fideiussione nei suoi confronti;

– la finalità dell’intervento era a tutela del proprio patrimonio societario in ragione della garanzia prestata;

– i finanziamenti erano produttivi di interessi.

La sentenza non si confronta con le ragioni per cui il credito non fu pagato che non sono legate alla mala gestio di Real Estate, ma ad un mutamento della volontà della società di leasing.

3.6.Con riferimento agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili si trattava di operazioni dotate di buone prospettive di redditività in un settore emergente in costante ascesa che offriva interessanti incentivi alle imprese.

3.6.1. Con riferimento al capo 3 punto 2 -avente ad oggetto la società Immobiliare Cosbon e all’acquisto fuori mercato di 2.784.257 azioni KR Energy al prezzo di Euro 0,343 utilizzate per pagare il prezzo dell’acquisto del 10% del capitale della società Cosbon Immobiliare detenuta da H.H. – la stessa è considerata operazione distrattiva.

Tuttavia, in primo luogo, contrariamente a quanto affermato in sentenza, Immobiliare Cosbon non era di proprietà di D.D.

Inoltre, la affermazione che il prezzo di acquisto delle azioni era fuori mercato e notevolmente maggiorato è tratto dal valore inferiore con cui erano state acquistate le azioni da J.J. in data 24 febbraio 2029 al prezzo inferiore di 0,0513 ciascuna per complessivi 150.000,00 euro.

Il prezzo inferiore assicurato a J.J. è da attribuire alla stock option che lo stesso aveva per acquistare azioni al valore nominale.

L’assunto della sentenza impugnata secondo cui le azioni non avrebbero avuto alcun valore è contraddetto dalla stessa sentenza che comunque riconosce un valore di mercato ricompreso tra 0,2595 e 0,2775.

La sentenza impugnata non illustra le ragioni per cui l’operazione sarebbe stata nel complesso svantaggiosa verificando il valore della società Cosbon e dell’immobile di cui era proprietaria e non tiene conto delle dichiarazioni di F.F. che aveva chiarito che l’immobile era locato , ma non venivano corrisposti i canoni e le dichiarazioni del consulente D.D.D. che aveva chiarito che se il prezzo di acquisto delle azioni poteva risultare elevato , tuttavia la vendita di Cosbon era risultata sicuramente conveniente perché il conduttore dell’immobile non pagava i canoni.

3.6.2. Con riferimento al capo 3 punto 6 -avente ad oggetto l’investimento di 2.400.000,00 nel POC Eurinvest Finanza Stabile – la Corte territoriale qualifica distrattiva la corresponsione ai coniugi R.R. della somma di 400.000,00 Euro in acconto per l’acquisto di 4 POC (prestiti obbligazionari convertibili) e dissipativa la corresponsione ad Eurinvest della somma di 2.000.000,00 in cambio di 4 POC del valore nominale di 500.000,00.

La Corte territoriale effettua siffatta valutazione ex post e non ex ante, non considerando le argomentazioni difensive in base alle quali al momento dell’investimento l’operazione si presentava conveniente in ragione del bilancio positivo di Eurinvest, degli incentivi statali che sostenevano il Progetto Energia, delle valutazioni positive della società di revisione nonché della sottoscrizione del POC dal mercato per oltre 31 milioni di euro.

Che l’operazione fosse conveniente lo dimostra l’investimento personale di D.D. per un milione di euro, circostanza che esclude altresì qualsiasi consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia, potendosi al più ravvisare un errore di valutazione e una condotta colposa. Anche i familiari di D.D. e Centrobanca hanno investito nel POC.

La sentenza impugnata inoltre confonde la società emittente il POC e cioè Eurinvest Finanza Stabile con K.R. Energy che invece portava avanti il progetto Energia ricevendo il sostegno finanziario del gruppo Eurinvest e che è ancora oggi società quotata in borsa che ha interamente pagato il suo debito a Banca MB.

L’operazione di acquisto con i coniugi R.R. è consistita nell’impegno all’acquisto delle azioni ordinarie della società derivanti dalla conversione dei titoli in caso di conversione del POC pattuendo la corresponsione di 200.000, 00 Euro a titolo di acconto al momento della sottoscrizione del contratto, 1.800.000,00 Euro al momento della consegna al venditore delle azioni frutto della conversione; 200.000,00 Euro al momento della esecuzione mediante cessione a H.H. delle azioni di compendio.

Al momento della conversione del POC il valore delle azioni era inferiore alle aspettative iniziali ragion per cui H.H. non versava il saldo e risolveva il contratto adottando un comportamento prudenziale per evitare dissipazione ulteriore di risorse. Non corrisponde al vero che Eurinvest fosse la venditrice, ma che il POC era stato emesso da Eurinvest.

Quanto alla corresponsione ad Eurinvest della somma di 2.000.000,00 in cambio di 4 POC del valore nominale di 500.000,00, l’operazione nasceva dalla valutazione della delibera di fusione di Eurinvest Energia in Kaitech Spa

Non corrisponde al vero che l’operazione è avvenuta per risanare i debiti di Eurinvest dal momento che quest’ultima ha investito realmente in K.E. Energy e non corrisponde al vero che Kaitech fosse solo una scatola vuota inoperativa e in perdita, come la sentenza impugnata sostiene allorquando pone in discussione anche le conclusioni della società di revisione RIA nominata dal Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 2501 sexies cod. civ.

La fusione era deliberata in data 24 giugno 2008 e realizzata mediante incorporazione in data 1 ottobre 2009 con la conseguenza che quando H.H. ha acquistato in data 30 giugno 2008 i 4 POC sapeva che sarebbero stati convertiti in azioni della neonata K.R. Energy.

Al momento dell’investimento H.H., contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non versava in cattive condizioni economiche come si desume dal bilancio del 2007 e nei mesi dell’acquisto realizzava significative plusvalenze dall’operazione ENEA.

Non può quindi ravvisarsi nell’operazione descritta alcuna condotta dissipativa, se non l’alea fisiologica dell’investimento.

Le condizioni del prestito obbligazionario erano poi rimodulate con scadenza al 30 novembre 2012 e diritto di conversione esercitabile entro il 29 novembre 2012 con previsione di un premio di conversione apri al 5% in caso di conversione entro il 31 dicembre 2009 in virtù di tale previsione H.H. ha convertito il POC in data 30 dicembre 2019 beneficiando di un premio del 5%.

La svalutazione delle azioni K.R. Energy è una valutazione prudenziale e insindacabile dell’organo amministrativo di H.H.. Né può ritenersi come sostenuto in sentenza che l’operazione si è rivelata esclusivamente in favore di Eurinvest che ha ricevuto 2.000.000, 00 di Euro dal momento che H.H. ha comunque ottenuto il pacchetto di azioni K.R. Energy.

3.6.3. Con riferimento al capo 3 punto 18 avente ad oggetto la società Kappa Holding, l’operazione qualificata come dissipativa ha per oggetto l’acquisto della partecipazione in Kappa Holding che aveva al suo attivo il prestito obbligazionario convertibile in azioni K. R. Energy a fronte di un debito verso Unicredit garantito dalle medesime obbligazioni per il quale H.H. era condannata al pagamento di 258.197,00 euro.

La somma indicata come dissipativa altro non è che il credito dell’avv. Discepolo nei confronti di H.H. che si era assunta il rischio di un finanziamento di Unicredit a Kappa Holding, garantito in parte dall’avv. Discepolo, ma si tratta di vicende verificatesi molto dopo e la dissipazione, qualora sussista, deve essere valutata al momento in cui si effettua l’operazione.

Al momento dell’investimento la conversione avrebbe consentito di ottenere azioni KR Energy per un valore di 2.692.128,00 e dunque capienti rispetto al finanziamento Unicredit pari a 2 milioni.

Contraddittorie sono anche le motivazioni circa le ragioni dell’investimento se l’operazione serviva ad evitare a Discepolo (socio di S.S.) le perdite nelle obbligazioni Eurinvest K R Energy, non sono illustrate le ragioni per cui Discepolo credeva inizialmente nell’investimento e perché avrebbe poi cambiato idea.

Né risulta in alcun modo individuato il dolo in capo a D.D. se non una finalità di favore verso il socio cedente.

3.7. Il ricorso affronta infine gli investimenti residuali di cui ai punti 4,11, 12, 13, 16, 17 del capo 3.

3.7.1. Con riferimento al capo 3 punto 4, la contestazione ha ad oggetto l’accollo in data 30 luglio 2009 da parte della società fallita del debito di 576.000,00 Euro che la società Romana Edilfinanza Seconda aveva nei confronti di D.D. persona fisica per prestazioni professionali, senza alcun vantaggio compensativo e senza controllarne l’effettività.

In data 31 gennaio 2012 il debito verso D.D. era pagato in compensazione per Euro 204.000,00 a fronte dell’acquisto di S.S. dalla società Kangamoil della partecipazione in Pool Re al solo valore nominale.

La sentenza impugnata pone in dubbio l’effettività della prestazione di D.D. e dell’esistenza di un debito nei di lui confronti sulla base dell’assenza di prove documentali se non una nota proforma; incorre secondo la difesa in un errore prospettico dal momento che le prestazioni di D.D. non erano in favore della fallita, ma della società Edilfinanza Romana con la conseguenza che era logico che la fallita non possedesse documentazione al riguardo senza considerare che la nota proforma non ha rilevanza fiscale, ma riveste rilevanza giuridica dal punto di vista contrattuale come atto unilaterale recettizio e ai fini della costituzione in mora. La nota trova corrispondenza nel bilancio 2007 e 2008 di Romana Edilfinanza.

Dalla prima fase dell’operazione H.H. ottiene un risparmio rispetto al debito da pagare di circa 224.000,00 euro.

Quanto alla seconda fase dell’operazione la Corte territoriale ritiene che il debito che H.H. aveva nei confronti di D.D. fosse ormai prescritto, senza spiegarne le ragioni; ritiene inoltre che S.S. si sia assicurata un immobile di pregio di circa 2.500.000,00 di Euro al prezzo di 10.000,00 Euro sostituendo un effettivo credito di una persona giuridica con un credito inesistente e mai esatto nei confronti del fratello.

Anche in tal caso non vi è prova dell’effettivo valore dell’immobile così come la Corte territoriale dimentica che l’immobile era gravato da mutuo ipotecario per circa un milione e la D.D. aveva altresì sostenuto anche le spese di ristrutturazione.

3.7.2. Con riferimento al capo 3 punto 11, la contestazione ha ad oggetto l’operazione “H.H. Investimenti”, relativa ad una serie di finanziamenti erogati in favore della partecipata H.H. Investimenti Srl

La sentenza impugnata non considera distrattiva la somma di Euro 10.000,00 versata per la sottoscrizione del capitale sociale con la conseguenza che sul punto la sentenza dovrebbe essere annullata senza rinvio non essendovi assoluzioni parziali.

La prima delle società, Meliorpharma, sarebbe stata finanziata da H.H. attraverso H.H. investimenti per la somma di Euro 250.721,00 tradottosi anche nell’acquisto del 10% della partecipazione societaria per una somma del tutto sproporzionata pari a 150.000,00 Euro laddove siffatta quota era in precedenza stata ceduta senza alcun corrispettivo.

La precedente cessione era avvenuta secondo la Corte territoriale da T.T. ad una fiduciaria, ma non solo non vi è prova che il fiduciante fosse T.T. e se anche fosse stato T.T. questa operazione significava solo che non voleva che il destinatario finale sapesse che il venditore era lui. Al momento della cessione H.H. aveva un patrimonio netto di più di 18 milioni di euro.

La seconda delle società F40 Srl sarebbe stata finanziata da H.H. attraverso H.H. investimenti per la somma di 8.750,00 euro, per la sottoscrizione del 35% del capitale sociale che però sarebbe andata persa e che tuttavia a parere della difesa è di un ammontare tale da non poter essere considerata idonea a creare un pericolo concreto della lesione del patrimonio H.H..

La terza delle società, lussemburghese, Red International SA sarebbe stata finanziata da H.H. attraverso H.H. investimenti per la somma di 2.850.000,00 Euro di cui 50.000,00 per l’acquisto del 50% del capitale sociale e 2.800.000,00 a titolo di finanziamento per partecipare all’investimento in un complesso immobiliare di lusso in S e la natura distrattiva risiederebbe nel fatto che non sarebbe stata trovata traccia documentale alcuna di siffatta operazione.

La sentenza impugnata trascura le dichiarazioni di P.P. che ha riferito di essersi recato in S, di avere verificato la esistenza di un complesso immobiliare residenziale e di un progetto concretamente avviato, ma rallentato dalla crisi immobiliare internazionale e dall’indebitamento bancario. Si tratta di un travisamento decisivo della prova dichiarativa di P.P., unitamente alle dichiarazioni di F.F. del tutto pretermesse.

La sentenza impugnata sovrappone l’insuccesso economico di un’operazione con la distrazione.

Infine, attraverso la somma dei finanziamenti effettuati in favore di H.H. Investimenti non si raggiunge la cifra di 3.645.913,81 Euro di cui alla contestazione.

3.7.3 Con riferimento alla operazione relativa al capo 3 punto 12 avente ad oggetto l’operazione “Pro. Vice- Monastir.” e cioè l’acquisto di H.H. di un terreno – Monastir- per il prezzo di 300.000,00 Euro rivendendolo in data 8 aprile 2010 a Pro Vice per la somma di Euro 100.000,00.

La sentenza ancora una volta è del tutto carente nella motivazione atteso che il valore dell’immobile è stato calcolato richiamando il valore delle tabelle OMI, puramente indicativo, a fronte della produzione difensiva della perizia estimativa e delle perdite che il terreno aveva prodotto negli anni successivi all’acquisto dal momento che erano venute meno le autorizzazioni comunali per la realizzazione dell’insediamento immobiliare.

3.7.4 Con riferimento alla operazione relativa al capo 3 punto 13 avente ad oggetto l’operazione “Alphavax” e cioè l’acquisto di H.H. di 52.000 azioni di siffatta società farmaceutica, ancora una volta la sentenza impugnata equivoca il concetto di distrazione confondendolo con operazioni che seppure ab origine rischiose, si siano rivelate ex post non convenienti.

La società H.H. al momento dell’acquisto aveva un patrimonio netto di più di 18 milioni di euro; Alphavax che è società attiva e in ottimo stato offriva un investimento molto ambito sul mercato come risultava da un comunicato stampa, dato documentale con cui la sentenza impugnata non si confronta.

3.7.5. Con riferimento al capo 3 punto 16, la condotta contestata ha ad oggetto l’operazione “San Martino” quanto all’acquisto dalla società Cofimo in data 23 dicembre 2008 da parte di H.H. in stato di dissesto la totalità delle quote della società San Martino Srl per un valore pari a 10.000,00 Euro oltre al credito per finanziamento soci pari a 82.000,00 euro.

La natura distrattiva è ricavata dalla irrazionalità dell’investimento senza considerare che l’operazione riguardava un immobile di pregio e che, in ragione della necessaria natura di lungo periodo dell’investimento, era sicuramente rischiosa ma non per questo penalmente rilevante.

La operazione non poteva considerarsi finalizzata a sollevare Cofimo da un ingente debito anche perché H.H. aveva investito nel progetto 155.000,00 dollari. Cofimo non aveva assunto debito in quanto il mutuo ipotecario era garantito dalla Società San Martino con un altro immobile.

3.7.6. Con riferimento al capo 3 punto 17 avente ad oggetto la garanzia in favore della società Novaceta Spa, l’operazione era complessa da un lato il rilascio di garanzia fideiussoria in favore di Novaceta in relazione ad un debito di quest’ultima costituito dal pagamento delle rate mensili per l’acquisto del ramo di azienda del sito industriale di M; dall’altra l’acquisto della totalità della società ILCI Spa che deteneva una partecipazione del 40% della società Novaceta che gestiva il sito industriale.

La sentenza impugnata erroneamente scinde la complessa operazione considerando unicamente il rilascio della garanzia fideiussoria.

Inoltre, fonda il giudizio di distrazione sulla pretesa consapevolezza dell’inevitabile dissesto di Novaceta valorizzando bilanci non correlati alla decisione assunta nel 2008, fornendo una valutazione prognostica retrospettiva.

3.8. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere qualificato come distrattive le operazioni dolose di cui ai punti 4),16),17),18) con la conseguente mancanza di motivazione quanto al nesso causale tra operazioni e dissesto.

3.9. Con il settimo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente in relazione alla società MIFLO Srl di cui al capo 7.

Il Tribunale confonde la qualità di socio con quella di amministratore di fatto in assenza di qualsivoglia riscontro fattuale di gestione o cogestione dell’impresa da parte dell’imputato.

L’imputato è stato assolto per tutti i fatti reato riconducibili al fallimento H.H. successivi al 28 ottobre 2010, data della nomina di P.P.

3.10. Con l’ottavo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dei fatti di bancarotta in capo al ricorrente in relazione alla società MIFLO Srl di cui al capo 7.

3.10.1. Con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, la condotta contestata è quella di bancarotta documentale specifica di omessa tenuta delle scritture contabili a partire dalla messa in liquidazione.

Si tratta di una condotta che necessita del dolo specifico, prova che difetta totalmente e che non può essere sostituita dal movente quale interesse ad occultare le vicende relative agli immobili.

La motivazione è contraddittoria perché da una parte afferma che la contabilità sarebbe stata totalmente carente da impedire la ricostruzione patrimoniale salvo poi ammettere che la ricostruzione sarebbe stata comunque effettuata.

Non tiene conto che comunque la società I.I. era già inattiva dal 2011/2012 e nel periodo 2008/2013 l’attivo è rimasto immutato composto da soli quattro immobili.

La contraddizione si rivela evidente se si considera che la sentenza esclude responsabilità di D.D. per le vicende successive alla messa in liquidazione di H.H..

3.10.2. Quanto alla bancarotta distrattiva relativa all’importo di 250.000,00 attraverso bonifico disposto da U.U. in favore di Olimpia Re, è la stessa sentenza impugnata a dubitare dell’attendibilità di U.U..

La sentenza impugnata desume la provenienza dei fondi oggetto dell’assegno circolare dalla società I.I. e non dalla società Olimpia Re sulla base delle sole coordinate bancarie dell’agenzia dell’istituto di credito, come se solo la società I.I. potesse essere titolare di un conto presso quell’agenzia.

3.11. Con il nono motivo è stata dedotta violazione di legge di cui all’art. 521 cod. proc. pen. quanto alla bancarotta per distrazione della società I.I. Srl

Nell’atto di appello la difesa aveva contestato la mancata correlazione tra accusa e sentenza dal momento che il Tribunale riconosceva fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione in danno della fallita H.H. laddove il fallimento era quello della società I.I. ed era riconosciuta la responsabilità di D.D. per la distrazione di una serie di bonifici per circa 500.000,00 euro.

3.12. Con il decimo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla riqualificazione in bancarotta patrimoniale semplice del capo 3 e del capo 7.

Le operazioni più volte descritte si sono fondate su di un errore di valutazione dell’imprenditore e non si pongono come inconciliabili con lo scopo sociale o incoerenti con il soddisfacimento delle esigenze dell’impresa. Erano investimenti razionali ma non andati a buon fine. Vi è omessa motivazione sulla richiesta di riqualificazione.

3.13. Con l’undicesimo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena irrogata e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche si limita a mere formule di stile e non tiene conto della transazione di D.D. con banca M.B. che ha revocato la sua costituzione di parte civile.

Egualmente apparente la motivazione quanto alla dosimetria della pena e distonica rispetto alle conclusioni raggiunte in sede di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. del coimputato K.K..

3.14. Con il dodicesimo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla condanna alla rifusione delle spese di assistenza in favore delle parti civili H.H. e I.I..

28

Nonostante la mancata comparizione e il mancato deposito di conclusioni scritte e nota spese di queste ultime, la corte territoriale ha erroneamente liquidato le spese di rappresentanza e assistenza in favore delle stesse.

4.C.C.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla genericità dell’atto di appello proposto dal Pubblico ministero.

Il Pubblico ministero con l’atto di appello, dopo avere riportato stralci della motivazione di primo grado, si è limitato a segnalare una generica illogicità senza considerare che la parte della motivazione del Tribunale richiamata nell’atto di appello è la semplice riproduzione della prospettazione accusatoria ma non fonda un giudizio di penale responsabilità.

La sentenza impugnata, invece di evidenziare la genericità dell’appello, imputa alla motivazione del Tribunale una carenza argomentativa, carenza non riscontrabile come si evince dal testo della sentenza id primo grado.

La genericità è sicuramente intrinseca in quanto si limita a considerazioni generiche ed astratte, senza indicare le ragioni per le quali la motivazione sarebbe carente; si accompagna inoltre ad una richiesta finale inammissibile quale quella dell’annullamento della sentenza potendosi richiedere al più una riforma della sentenza impugnata.

L’atto di appello non illustra neanche in relazione a quali delle numerose contestazioni sia rivolto rendendo l’impugnazione non intellegibile.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata a seguito del ribaltamento dell’esito assolutorio di primo grado.

La Corte territoriale ha semplicemente offerto una ricostruzione alternativa dei fatti e ha giustificato l’omessa rinnovazione istruttoria quanto alla prova dichiarativa escludendone la decisività; ha richiamato la volontà espressa dalle difese all’udienza del 10 marzo 2025 nel corso della quale gli imputati hanno manifestato la loro volontà di non sottoporsi ad esame e C.C. non si è dichiarato disponibile.

La sentenza impugnata ha ritenuto di fondare il suo diverso convincimento sulla prova documentale.

Lamenta la difesa che nel corso del giudizio di primo grado era stato escusso il consulente tecnico di parte che era stato decisivo rispetto alla pronunzia assolutoria e richiama la giurisprudenza di legittimità ed europea in relazione alla necessità di una rinnovazione istruttoria in contraddittorio.

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione e alla omessa motivazione in punto di elemento soggettivo.

Il motivo opera un preliminare richiamo ai principi fissati da questa Corte con riferimento al concorso omissivo dei sindaci nell’altrui reato commissivo che ha chiarito che siffatta responsabilità non può fondarsi sulla sola posizione di garanzia e discendere automaticamente dal mancato esercizio dei doveri di controllo.

Il ricorrente fu il primo a segnalare l’esistenza del conto tesoreria con il verbale del 17 gennaio 2011 invitando il liquidatore P.P. a non farne uso si tratta di una condotta attiva incompatibile con la intenzionale inerzia ravvisata.

4.3.1. È stata travisata la prova documentale rappresentata dai verbali del collegio sindacale dai quali risulta chiaramente che C.C. accertò l’irregolare apertura del conto e ne inibì l’utilizzo.

È altresì mancato l’accertamento del nesso causale mediante il cd. giudizio controfattuale, non potendosi ritenere sufficiente l’argomento secondo cui la pronta attivazione di C.C. con denunzie avrebbe quanto meno ostacolato la prosecuzione delle distrazioni del conto tesoreria.

4.4. La difesa ha altresì depositato motivi aggiunti valorizzando la giustificabile riduzione nei verbali successivi delle annotazioni critiche contenute nei precedenti verbali da parte del sindaco, nonché la assenza dell’elemento soggettivo.

5.E.E.

5.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza.

Secondo quanto indicato dalla sentenza impugnata P.P. dovrebbe rispondere del capo 3, punti 1 e 4, e del capo 7.

Tuttavia, il punto 1 viene trattato unitamente alla posizione del coimputato B.B. senza mai chiarire in che cosa si sostanzia il consapevole contributo di P.P.; né in relazione all’imputazione di cui al punto 1 si può esattamente comprendere quale sia la condotta contestata al ricorrente.

5.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione nonché travisamento della prova per omissione.

Nel confermare la penale responsabilità del ricorrente la Corte ha dato prevalenza al contenuto delle dichiarazioni che lo stesso ha reso dinanzi al curatore fallimentare e non a quelle risultanti dall’esame dibattimentale nel contraddittorio delle parti sia con riferimento al capo 3 sia con riferimento alla bancarotta I.I. Srl di cui al capo 7 in relazione alla quale l’imputato ha chiarito i suoi rapporti con l’amministratore A.A.

Queste ultime dichiarazioni sono state trascurate, preferendo la Corte territoriale di riconoscere valore probatorio alle dichiarazioni di U.U., sconfessate da sentenze dei tribunali civili e dalla consulenza della dott.ssa V.V..

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 3 sub.1).

Il trasferimento dei 374.000,00 Euro corrisponde al tentativo di chiusura volto ad estinguere i debiti di H.H. e pienamente rientrante nei poteri del liquidatore ai sensi dell’art. 2489 cod. civ. attraverso le operazioni di liquidazione di Red International o comunque l’acquisizione di un bene di valore superiore come tutte le operazioni presentava una intrinseca alea.

La sentenza impugnata, come già evidenziato nel primo motivo, si sofferma sulla condotta di B.B. e opera un veloce passaggio coinvolgendo P.P. quanto al mancato rilascio di una garanzia in relazione a detta operazione.

La garanzia esisteva perché solo successivamente la fideiussione prestata da B.B. si è rivelata falsa. Vi era altresì l’acquisto di una partecipazione al 30% nella società Duemilasette Srl che conteneva tutti gli immobili di proprietà di B.B., operazione erroneamente interpretata dalla sentenza impugnata che ne ha ricavato una distrazione a carico di P.P., laddove lo stesso non ne era diventato personalmente proprietario.

La provvista fornita da P.P. per conto di H.H. serviva ad acquistare l’immobile che poi sarebbe stato rivenduto ad un prezzo maggiore con conseguente ricavo la circostanza che l’acquisto dell’immobile non sia andato a buon fine non significa che la condotta in esame costituisca attività distrattiva o dissipativa.

Se proprio si volesse riconoscere a P.P. una qualche responsabilità, si tratterebbe al più di una condotta colposa e dunque una bancarotta patrimoniale semplice in relazione alla quale sarebbe maturata l’estinzione per intervenuta prescrizione.

5.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 3 sub.4).

Al momento del conferimento dell’incarico di liquidatore a P.P. la società Pool Re, totalmente controllata da Kangaimmobil, possedeva un unico immobile condotto in locazione da S.S. e sul quale gravava un mutuo ipotecario con l’istituto Unicredit per la somma di 1.160.000,00 euro.

La società Pool Re era anche debitrice nei confronti della controllante per la somma di Euro 204.00,00 mentre H.H. aveva un debito per crediti professionali nei confronti di Nicola D.D., nonostante si dubiti della effettività di siffatto credito.

Per questa ragione P.P. ha tentato di intraprendere una trattativa con S.S. ai fini della cessione della società e dell’immobile.

La sentenza impugnata ignora alcune circostanze fattuali rilevanti quali il mancato pagamento dei canoni di locazione da parte di S.S. e il mutuo che gravava sull’immobile che lo privavano consistentemente di valore.

Quindi l’operazione in base alla quale D.D. si accollava il debito che Pool Re aveva per 204.000,00 Euro nei confronti di Kangaimmobil e il debito del mutuo residuo versando 10.0000,00 Euro per l’acquisto della partecipazione non era certo una operazione distrattiva.

5.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 7 e la mancata estinzione per intervenuta prescrizione.

Il capo 7 è stato riqualificato nell’ipotesi di bancarotta semplice patrimoniale.

Con il fallimento di H.H. in data 28 gennaio 2016 cessa qualsivoglia coinvolgimento di P.P. e che il curatore giudiziale W.W. abbia impiegato tre anni per portare a fallire I.I. non è in alcun modo imputabile a P.P.

La sua responsabilità si fonda sulle dichiarazioni di U.U. che ha indicato P.P. come amministratore di fatto di I.I. e Quartararo come mero esecutore.

La Corte territoriale le ha ritenute attendibili nonostante le pronunzie dei tribunali civili del Tribunale di Milano e di Firenze con le quali erano respinte le sue pretese.

5.6. Con il sesto motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla duplice aumento per la continuazione fallimentare e la continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen.

Dopo avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante contestata senza specificare quale, si opera un improprio aumento per il vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen.

6.B.B.

6.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla genericità dell’atto di appello proposto dal Pubblico ministero.

La Corte territoriale ha ribaltato l’esito assolutorio del primo grado in relazione alle condotte di cui al capo 3 punto 1 avuto riguardo al concorso con P.P. nella distrazione di 374.000,00 Euro per versamenti a titolo di finanziamento infruttifero allo stesso B.B.

Il Tribunale giungeva ad una sentenza assolutoria sulla base di prove orali, documentali, tecniche e l’esame dell’imputato.

Il Pubblico ministero con l’atto di appello dopo avere riportato stralci della motivazione di primo grado si è limitato a segnalare una generica illogicità senza attaccare la sentenza di primo grado con rilievi puntuali.

6.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla violazione dell’obbligo di rinnovazione istruttoria a seguito del ribaltamento dell’esito assolutorio di primo grado.

L’esame dell’imputato è stato decisivo per condurre ad una pronunzia assolutoria e la circostanza che genericamente il Presidente abbia invitato i Tribunale a rendere dichiarazioni non si può equiparare ad una rinuncia a sottoporsi ad esame.

6.3. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata a seguito del ribaltamento dell’esito assolutorio di primo grado.

Il Tribunale aveva assolto B.B. sulla base della mancata prova del dolo di concorso e della volontà dell’extraneus a realizzare la condotta posta in essere dall’intraneus P.P., non potendo conoscere quali fossero i rapporti economici tra P.P. e la società.

La sentenza impugnata si limita ad affermare che, in ragione dell’autonomia patrimoniale perfetta della società, P.P. non avrebbe mai potuto disporre dei beni della società a prescindere dal suo rapporto creditorio con la società medesima.

La difesa contesta l’affermazione e soprattutto insiste nell’evidenziare la mancanza di consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza del danaro e delle condizioni della società.

La ricostruzione secondo cui B.B. era uomo di fiducia di P.P. nonché amministratore di fatto di società riconducibili a P.P. era stato del tutto superato dal controesame del curatore fallimentare.

La Corte territoriale ha quindi riconosciuto il consapevole concorso di B.B. in ragione del negozio di accertamento intervenuto tra B.B. e H.H. in data 28 novembre 2015, non credendo che B.B. si fosse prestato a riconoscere il debito in ragione del solo obbligo morale nei confronti dell’amico P.P. dimenticando che la dazione di danaro era intervenuta più di quattro anni prima del riconoscimento del debito; l’operazione era stata estemporanea e basata sul rapporto di fiducia fra B.B. e P.P.; l’intervento finanziario per l’acquisto dell’immobile a M era finalizzato a ricavare un utile consistente; l’operazione naufragò per il ritardo nella erogazione del mutuo da parte della banca; B.B. si era reso disponibile a restituire la somma sottoscrivendo il negozio di accertamento; il versamento di una parte delle somme testimonia la buona fede dell’imputato.

Dunque, non si tratta di una motivazione rafforzata, ma di una diversa interpretazione dei fatti.

Quanto alla falsa fideiussione la Corte territoriale ha omesso di considerare la denuncia di X.X. socio di B.B. e l’utilizzo in malam partem degli esiti della conversazione del 3 marzo 2016.

7. A.A.

7.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale.

Il capo di imputazione contesta l’omesso deposito dei bilanci dal 2011 in poi e la omessa tenuta della contabilità dalla messa in liquidazione.

Da questa contestazione la Cote territoriale ha ricavato l’occultamento d i documenti, mentre non vi è motivazione sull’omesso deposito dei bilanci.

Le condotte di bancarotta fraudolenta documentale avevano consentito l’amissione ad una procedura concordataria in palese assenza dei presupposti tacendo le reali condizioni in cui versava la società, ma anche su questo tema la sentenza impugnata non offre argomentazioni e afferma piuttosto che l’occultamento delle scritture contabili servisse a nascondere la reale natura delle transazioni ed in particolare la fittizietà delle compravendite immobiliari, non oggetto di contestazione.

La prova del dolo specifico è tratta da fatti che non sono oggetto di imputazione (supposta fittizietà di compravendita immobiliare) e non si confronta con le dichiarazioni di Y.Y. e del curatore che riconoscevano che la società I.I. era risultata inattiva negli ultimi cinque anni.

7.2. Con il secondo motivo è stato dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena.

La pena è stata determinata in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale con la riduzione delle circostanze attenuanti generiche e non è stata presa in considerazione la circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta.

Nonostante ciò, non si comprende se nel mancato accoglimento della richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio avanzata con l’atto di appello, la sentenza impugnata abbia immotivatamente esteso e compreso nella pena anche l’ipotesi delittuosa della bancarotta patrimoniale semplice.

8. In data 16 giugno 2026, a seguito del deposito di conclusioni scritte del sostituto procuratore generale, sono pervenute memorie scritte di replica delle difese nell’interesse degli imputati C.C., G.G., F.F. e D.D.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi degli imputati F.F., G.G. e D.D. sono fondati per le ragioni e nei limiti di cui in seguito.

I ricorsi di C.C., B.B., A.A., E.E. sono nel loro complesso infondati.

F.F. e G.G.

I ricorsi degli imputati F.F. e G.G. sono fondati per le ragioni e nei limiti di cui in seguito.

1. Il primo motivo comune di ricorso, relativo alla inammissibilità per genericità dell’atto di appello del Pubblico ministero, risulta infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte l’appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione emessa all’esito del dibattimento, salva l’esigenza di contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice “ad quem” gli ampi poteri decisori previsti dall’art. 597, comma secondo lett. b) cod. proc. pen.; ne consegue che non è inammissibile, per genericità dei motivi, l’appello in cui il P.M. non abbia fatto specifico riferimento a tutti i termini dell’ipotesi accusatoria, ma solo a quelli presi in considerazione dalla decisione impugnata. (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.g. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 268671)

Nel caso di specie le doglianze della difesa in relazione alla sinteticità dell’atto di appello non si confrontano con la sostanziale assenza di motivazione della pronunzia assolutoria della sentenza di primo grado.

Il Pubblico Ministero, nell’atto di appello (pp.7/8), riporta la brevissima motivazione della sentenza di primo grado che è limitata ad una sola delle numerosissime condotte distrattive oggetto di contestazione (cd. operazione Monastir di cui al capo 3, punto 12); quindi, evidenzia come nell’argomentazione del Tribunale siano state trascurate tutte le altre condotte.

Rileva l’atto di appello l’assenza completa di argomentazione sull’omessa attivazione di tutti gli ulteriori poteri riconosciuti agli organi di controllo rispetto alle condotte poste in essere degli amministratori e lamenta la sostanziale assenza di motivazione quanto alle ragioni che hanno condotto all’assoluzione dei sindaci G.G. e F.F.

A fronte, dunque, di una motivazione inesistente per alcuni aspetti e apparente per altri, non ci si può dolere della genericità del conseguente appello che non può che prendere atto dell’assenza di argomentazioni e della necessità di fornirle al fine di verificare la tenuta della decisione assolutoria.

Può quindi ritenersi che il grado di specificità e l’articolazione dei motivi di censura contenuti nell’atto di appello sono strettamente ed inevitabilmente legati al grado di approfondimento dei temi di decisione contenuti nella sentenza impugnata.

2. Il secondo motivo comune di ricorso, in relazione alla dedotta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (capo 3, punti 4, 16, 17, 18), risulta manifestamente infondato.

2.1. Va in primo luogo evidenziato che la censura di cui al capo 3 punto 4 non può essere ricondotta alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, quanto piuttosto ad una prospettata genericità o mancanza di chiarezza del capo di imputazione.

In tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d’imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale. (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep.2024, P., Rv. 286023)

Alla luce del principio richiamato e costantemente affermato da questa Corte, la censura risulta destituita di fondamento dal momento che dalla lettura del capo 3 di imputazione – in cui si descrivono le plurime condotte penalmente rilevanti attraverso una ulteriore numerazione e precisamente dai punti 1 a 18 – dopo la descrizione di tutte le condotte vi è un espresso riferimento al concorso dei ricorrenti sindaci e risulta utilizzata la espressione “…I Sindaci in particolare rispetto alle operazioni sopra indicate… con la ulteriore descrizione della condotta omissiva degli stessi i quali – in relazione a tutte le condotte in precedenza descritte dai punti 1 a 18 – non avrebbero attivato i poteri di controllo loro spettanti, prestando sostanziale acquiescenza e adesione alle operazioni penalmente rilevanti.

2.2. Quanto alla censura relativa al capo 3 (punti 16,17,18) va ricordato che il tema della correlazione tra imputazione contestata e sentenza è stato oggetto di una lunga e approfondita elaborazione giurisprudenziale, alla luce della quale può affermarsi, richiamando anche le indicazioni delle Sezioni Unite, che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. (S.U. n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).

Le sentenze successive, pur in relazione a diverse fattispecie in materia fallimentare, hanno escluso la violazione ogni qualvolta la condanna sia intervenuta per la medesima azione come descritta in sentenza nei suoi profili soggettivi e oggettivi. (per tutti Sez. 5, n. 19182 del 31/01/2022, Sugamiele, Rv. 283136) così escludendosi qualsiasi vulnus difensivo rispetto alla condotta come descritta.

Anche nel caso di specie la sentenza impugnata ha ritenuto provata la medesima condotta contestata e descritta nei punti 16,17,18 riqualificandola tuttavia diversamente.

3.Il terzo motivo comune di ricorso, relativo alla responsabilità dei sindaci quanto alle condotte contestate al capo 3 ed articolato in plurime censure, è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

3.1. La prima delle censure contenuta nel terzo motivo è infondata. Si ha riguardo alla complessiva contestazione operata nei confronti dei ricorrenti F.F. e G.G. quanto loro concorso, quali sindaci, nelle condotte penalmente rilevanti contenute nel capo 3 di imputazione.

Nel rinviare ai successivi paragrafi quanto alla fondatezza/infondatezza delle censure in relazione alle singole condotte contestate ai vari punti del capo di imputazione 3), occorre affrontare in questa sede preliminarmente le ragioni per le quali, ad avviso di questo collegio, la Corte territoriale ha correttamente ravvisato il concorso dei sindaci.

3.1.1. È necessario, al riguardo, operare un più generale inquadramento, del resto presente anche nei ricorsi degli imputati, del tema del concorso nei reati di bancarotta da parte del collegio sindacale.

La giurisprudenza di questa Corte ha prodotto una approfondita elaborazione sul complesso e delicato tema in esame.

Ha innanzitutto chiarito che è ammissibile il concorso commissivo del sindaco nel delitto di bancarotta dell’amministratore, ma anche la responsabilità per fatto proprio evidenziando che

-il sindaco non è estraneo alla qualificazione soggettiva e risponde del reato, eventualmente in concorso con gli amministratori, anche per fatto proprio, e, non solo per fatto omissivo (Sez. 5, n. 12018 del 01/03/1999, Maellare, Rv. 215559, in relazione all’approvazione di una relazione falsa redatta congiuntamente agli amministratori; Sez. 5, n. 7222 del 18/01/2023, Boscolo, Rv. 284046 quanto alla distrazione realizzata dal presidente del collegio sindacale, al quale in più occasioni l’amministratore della fallita aveva consegnato somme di denaro destinate al pagamento dei tributi).

Si è poi soffermata sul tema centrale del concorso omissivo ex art. 40 comma secondo cod. pen. del sindaco negli illeciti penali commessi dagli amministratori, avuto riguardo alla posizione di garanzia e al nesso di causalità chiarendo che

– i componenti del collegio sindacale concorrono nel delitto di bancarotta commesso dall’amministratore della società anche per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti dagli artt. 2403 cod. civ. e ss., che non si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori ma, pur non investendo in forma diretta le scelte imprenditoriali, si estendono al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali (Sez. 5, n. 18985 del 14/01/2016, A. T. ed altri, Rv. 267009);

– nei reati di bancarotta il concorso dei componenti del collegio sindacale nei reati commessi dall’amministratore della società può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale che non si esaurisce in una mera verifica formale o in un riscontro contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione (Sez. 5, n. 14045 del 22/03/2016, De Cuppis, Rv. 266646);

– i componenti del collegio sindacale sono titolari di una posizione di garanzia, nello svolgimento dei poteri di controllo e vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto da parte degli amministratori, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sull’andamento generale dell’attività sociale, non solo rispetto ad ogni illecito idoneo a depauperare il patrimonio della società, ma anche a tutte le condotte di reato, inerenti all’oggetto sociale, suscettibili di determinare un indebito arricchimento dell’ente. (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020 dep.2021, Verdini, Rv. 281031, in tema di truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche, in cui la Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità della responsabilità dei sindaci, è del tutto irrilevante che l’ente sia sottoposto a concorrenti forme di controllo esterno, privato o pubblico, aventi ambito e caratteristiche differenti rispetto a quelle del collegio sindacale);

– la responsabilità per concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta dei componenti del collegio sindacale non può essere desunta solo dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula la verifica dell’esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, causalmente libera dei sindaci stessi all’attività degli amministratori ovvero dell’effettiva incidenza causale dell’omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato. (Sez. 5, n. 20867 del 17/03/2021, D’Alessandro Feola Rv. 281260);

– la posizione di garanzia, espressiva di uno “speciale vincolo di tutela”, presuppone un dovere impeditivo che oltre a scaturire da una fonte formale sia anche caratterizzato da una signoria nei confronti del processo di produzione dell’evento (Sez. 5, n. 23175 del 28/05/2025, Quaglia, Rv. 288273). La sentenza in motivazione offre una articolata ricostruzione in relazione alla responsabilità penale dei sindaci e, per quanto di interesse, si sofferma anche sul reato omissivo c.d. improprio come derivante dalla clausola di equivalenza di cui all’art. 40, comma secondo, cod. pen. e dalla combinazione di quest’ultima con la norma di parte speciale che prevede la fattispecie incriminatrice commissiva e con la ulteriore combinazione con la previsione dell’art. 110 cod. pen., di talché l’evento indicato dall’art. 40, comma secondo, viene a consistere nel fatto criminoso di un terzo. Gli elementi caratterizzanti del concorso omissivo nell’altrui reato commissivo sono la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l’altrui reato, che impone un’indagine su fonte e ambito della posizione di garanzia; la condotta omissiva; il nesso causale tra contegno omissivo del garante e l’altrui condotta illecita, verificato attraverso il criterio controfattuale della c.d. condotta alternativa lecita; il dolo di concorso. La posizione di garanzia del sindaco trova la propria fonte nei poteri-doveri di controllo attribuitigli dagli artt. 2403 cod. civ. e ss., che non si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori ma, pur non investendo in forma diretta le scelte imprenditoriali, si estendono al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali. Le norme in rassegna attribuiscono al collegio sindacale il “dovere” di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esse conferiscono al medesimo organo il “potere” di procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; di convocare l’assemblea qualora ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere; di denunciare al Tribunale gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, eventualmente commesse dagli amministratori in violazione dei loro doveri.

Infine, la giurisprudenza di questa Corte ha approfondito il tema dell’elemento soggettivo richiesto delineandone l’ambito e ha ritenuto che

– sussiste la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, del presidente del collegio sindacale qualora sussistano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l’omissione del potere di controllo – e, pertanto l’inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori – esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole accettazione del rischio che l’omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori. (Sez. 5, n. 26399 del 05/03/2014, Zandano, Rv. 260215 che ha ritenuto elementi significativi le circostanze che l’imputato fosse espressione del gruppo di controllo della società, avesse rilevante competenza professionale, e avesse omesso, malgrado la situazione critica della società, ogni minimo controllo);

– non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso in assenza di una espressa previsione normativa non ravvisabile nell’art. 113 cod. pen. che contempla esclusivamente la cooperazione colposa nel delitto colposo; ne consegue che nei delitti la condotta colposa che accede al fatto principale doloso, è punibile solo in via autonoma, a condizione che integri una fattispecie colposa espressamente prevista dall’ordinamento. (Sez. 5, n. 57006 del 05/10/2018, Curti, Rv. 274626) Deve quindi escludersi che, se si riscontri la colpa del sindaco e non il dolo, sia possibile un concorso colposo nel delitto doloso in assenza di una espressa previsione normativa;

– la legge n. 35 del 2025, in vigore dal 12 aprile 2025, ha modificato il regime della responsabilità civile dei sindaci, introducendo un tetto massimo alla responsabilità patrimoniale di ciascun membro del collegio sindacale il comma secondo del novellato art. 2407 cod. civ. stabilisce che “Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell’art. 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni…”. Qualunque sia l’elaborazione ermeneutica che si svilupperà sulla norma in rassegna, è sufficiente osservare che l’iniziale clausola di riserva (“Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo”) priva la disposizione della capacità di incidere sull’oggetto del presente processo (così in motivazione Sez. 5, n. 23175 del 28/05/2025, Quaglia, cit.);

-ai fini della configurabilità del concorso dei componenti del collegio sindacale non è necessaria la prova di un accordo preventivo con gli amministratori della società, essendo sufficiente la prova, anche indiziaria, che la condotta, attiva od omissiva, nell’esercizio dei poteri di controllo, sia caratterizzata, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà, pure nella forma del dolo eventuale, di determinare o favorire la commissione di fatti di bancarotta da parte degli amministratori. (Sez. 5, n. 12612 del 19/12/2025, dep.2026, Rosignoli, Rv. 289883 che ha precisato che siffatta prova è desumibile dalla presenza di segni esteriori, quali la conoscenza della gestione societaria, il lungo lasso di tempo in cui sono state attuate le operazioni distrattive, nonché la reiterazione e l’elevato importo delle stesse).

3.1.2. Occorre, dunque, verificare, alla luce delle indicazioni della giurisprudenza di questa Corte appena richiamata, se la sentenza impugnata abbia operato buon governo di siffatti principi in relazione al caso in esame che, come già evidenziato, ha riguardo ad un’ipotesi peculiare in ragione della dimensione del fallimento H.H. e della pluralità e complessità di operazioni distrattive/dissipative protrattesi in un significativo arco temporale.

Nel poter rispondere affermativamente a siffatto interrogativo, va considerato l’impianto motivazionale della sentenza impugnata che, contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, non si limita a discutere della penale responsabilità dei ricorrenti unicamente alle pp.120/123, espressamente dedicate alle posizioni dei due coimputati; proprio alla p.121, infatti, si legge “… per le singole imputazioni e per i relativi verbali di assemblea redatti alla presenza dei sindaci senza che questi abbiano avuto a obiettare o rilevare alcunché si rimanda a quanto esposto nei rispettivi punti….”

Le pagine precedenti (p.71 e ss.) sono, infatti, dedicate all’analisi dei singoli punti del capo di imputazione 3) relativo al fallimento H.H. e contengono una specifica analisi delle varie condotte e degli elementi a supporto della penale responsabilità non solo dei sindaci F.F., G.G. e C.C., ma anche del coimputato D.D.

Fermandosi a considerare le argomentazioni complessive contenute alle pp.120/123, risulta come il presupposto in diritto della sentenza impugnata è che il collegio sindacale di una società ha l’obbligo di vigilare sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e sui principi di corretta amministrazione.

I sindaci accedono liberamente a tutta la documentazione, chiedono notizie agli amministratori per monitorare costantemente le operazioni e gli investimenti della società e, dunque, sono consapevoli dello stato o meno di salute dell’impresa, ancor prima del deposito del bilancio annuale, il cui iter progressivo di formazione sottostà al loro precipuo controllo.

Ne consegue la correttezza del ragionamento probatorio della sentenza impugnata in ordine alla piena consapevolezza degli imputati F.F. e G.G. -subentrati nell’incarico sindacale nell’anno 2007 e fino al 28 ottobre 2010 – della grave situazione economica di H.H. Spa in relazione a tutte le operazioni distrattive descritte al capo 3).

Come emerge dalla sentenza impugnata e come peraltro viene sottolineato dagli stessi ricorrenti (pag. 96 – 97, del ricorso), molte delle più importanti operazioni distrattive erano state decise fuori del Consiglio di Amministrazione, senza alcuna preventiva autorizzazione o delibera e su tale illegittimo modus operandi, i sindaci, che ne erano venuti a conoscenza quanto meno dopo la prima operazione, non avevano mai operato verifiche, mai indetto l’assemblea dei soci, mai esercitato azione di responsabilità verso gli amministratori, mai fatto denuncia al Pubblico Ministero agevolando, con tale grave consapevole omissione, la legittimazione delle delibere di ratifica adottate successivamente e, cosa ancora più grave, di un sistema operativo che oltrepassava anche la forma del passaggio preventivo in Consiglio di amministrazione – ai danni dei soci e dei creditori – ben potendo, costoro, a norma dell’art. 2391 cod. civ., impugnare gli atti commessi dagli amministratori in conflitto d’interessi con la società.

Ma l’argomentazione decisiva che, ad avviso del collegio, consente di considerare la motivazione della sentenza impugnata rispondente ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte in punto di concorso omissivo dei sindaci nei reati di bancarotta è da ravvisarsi allorquando la Corte territoriale opera una precisa e consapevole scelta nel “…considerare globalmente la condotta degli imputati a dimostrazione che la pressoché totale inerzia nell’esercizio dei loro poteri di controllo non è stato frutto di negligenza (come sostenuto dal Tribunale), ma intenzionalmente rivolta ad assecondare le scellerate operazioni attuate ai danni della fallita….”

Al riguardo, proprio in ragione della pluralità delle contestazioni addebitate ai ricorrenti nel periodo di tempo durante il quale gli stessi hanno svolto il ruolo di sindaci, la sentenza impugnata valorizza alcuni indici fattuali inequivocabilmente rivelatori del loro concorso, in punto di consapevolezza

– i due imputati erano professionisti esperti e rivestivano la carica di sindaco anche in altre società coinvolte nel processo, avendo in tal modo consapevolezza delle vicende del gruppo societario che gravitava intorno alla società H.H.. In particolare, F.F. ha ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale di Eurinvest dal 29 ottobre 2004 al 28 febbraio 2007 ed è stato sindaco delle società Aries, Nextimm e ILCI. G.G. è stato sindaco di Nextimm;

– in tutte le assemblee del consiglio di amministrazione richiamate nelle singole contestazioni ed aventi ad oggetto le decisioni rilevanti ai fini delle condotte contestate, gli imputati hanno mostrato totale acquiescenza;

– a fronte di operazioni del tutto prive di logica e di utilità per il patrimonio della società H.H., contestate unitamente ai coimputati amministratori, esposte dal Presidente N.N. al consiglio di amministrazione per l’autorizzazione o anche per la – come già evidenziato – irrituale ratifica, non hanno mai sollevato obiezioni, chiesto chiarimenti o disposto autonome istruttorie;

– nella quasi totalità dei verbali del consiglio di amministrazione (nella totalità per gli anni 2007/2008) hanno sempre escluso la sussistenza di evidenti situazioni di conflitto di interessi e hanno riconosciuto la coerenza delle operazioni rispetto alla strategia aziendale nel rispetto dei parametri dell’opportunità e della prudenza (a titolo esemplificativo la sentenza impugnata richiama il verbale del 4 marzo 2008 avente ad oggetto anche il finanziamento infruttifero alla società Nextimm di cui gli imputati erano sindaci);

– solo sporadicamente ad operazioni concluse sono stati operati modesti rilievi contenuti unicamente nei verbali del collegio sindacale cui peraltro non è seguita alcuna concreta iniziativa volta a contrastare quanto rilevato;

– i rilievi sono limitati in alcuni verbali unicamente all’anno 2009, circostanza senz’altro significativa in quanto rilievi intervenuti quando la società di revisione aveva espresso un parere negativo sull’approvazione del bilancio dell’anno precedente e dunque il dissesto della società era manifesto e non più occultabile;

– sebbene dotati di autorità di verifica gli imputati sono rimasti inerti a fronte di macroscopiche violazioni, laddove il doveroso intervento avrebbe disvelato le condotte illecite consentendo di reagire alle stesse e prevendendo danni ulteriori;

– le relazioni redatte in relazione ai bilanci 2007 e 2008, anni in cui le operazioni contestate nei singoli punti di cui al capo 3, hanno provocato un indebitamento di oltre 30.000.000,00 di euro, hanno escluso la sussistenza di operazioni anomale, imprudenti o pregiudizievoli per l’integrità patrimoniale, l’insussistenza di operazioni atipiche e inusuali anche infragruppo o con parti correlate laddove la società H.H. ha operato quasi esclusivamente con parti correlate e nell’interesse di costoro. Nella relazione al bilancio 2007 hanno qualificato le osservazioni della società di revisione quale frutto di eccessiva prudenza non considerando che con le rettifiche suggerite dai revisori il bilancio già in perdita avrebbe determinato l’erosione di un terzo del capitale sociale. Nella relazione al bilancio 2008, a fronte delle durissime critiche dei revisori che non avevano espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio sia per la mancata svalutazione totale dei crediti verso Nextimm per 4.959.000,00 di Euro e verso Nemo per 4.577.000,00 di Euro e per la mancata indicazione dei rapporti tra parti correlate nelle operazioni, i sindaci hanno ribadito l’assenza di operazioni anomale rispetto alla ordinaria gestione. A fronte della totale perdita del capitale sociale e della inerzia totale degli amministratori gli imputati non hanno mai adottato di iniziativa i provvedimenti richiesti ex art. 2446 e 2447 cod. civ.

Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, i requisiti richiesti per attribuire ai sindaci la qualifica di concorrenti dalla giurisprudenza di questa Corte risultano sussistenti la condotta omissiva; il nesso causale tra contegno omissivo del garante e l’altrui condotta illecita, verificato attraverso il criterio controfattuale della c.d. condotta alternativa lecita; il dolo di concorso da intendersi quale coscienza e volontà, pure nella forma del dolo eventuale, di determinare o favorire la commissione di fatti di bancarotta da parte degli amministratori.

La operazione di parcellizzazione delle singole condotte operata dalla difesa -quanto alla necessità di individuare in ciascuno degli episodi contestati gli indici rivelatori del concorso – è fonte di un equivoco metodologico nel caso di specie dove la pluralità e il complesso delle operazioni globalmente considerate fornisce la corretta chiave di lettura dell’ipotesi accusatoria gli imputati sindaci non si sono limitati ad un occasionale silenzio e ad una inattività legata ad un singolo episodio, ma durante il periodo in cui hanno svolto il ruolo di verifica e controllo, pure a

fronte di plurime e macroscopiche violazioni, non hanno mai posto in essere le dovute attività che loro competono per legge.

3.1.3. La lettura complessiva delle condotte poste in essere consente inoltre di ravvisare un’altra circostanza costantemente ricorrente le operazioni distrattive/dissipative intercorrevano tra parti correlate, ossia – a titolo esemplificativo – tra H.H. Spa e la società controllata Romana Edilfinanza Seconda Srl; tra H.H. Spa in dissesto, a favore di SOGECO controllata interamente dalla prima; tra H.H. Spa e ILCI Spa, interamente partecipata dalla prima e di cui F.F. era sindaco.

È questa una circostanza di sicuro rilievo ai fini della configurazione della responsabilità dei ricorrenti come risulta dalla giurisprudenza civile di questa Corte sullo specifico tema nella misura in cui ha enucleato e valorizzato, con riferimento alle sanzioni amministrative, uno specifico dovere di vigilanza in capo ai sindaci

– in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di “operazioni con parti correlate”, sussiste la responsabilità dei sindaci ove, in occasione di tali operazioni, omettano o esplichino in modo inadeguato il controllo su tutta l’attività sociale, poiché il dovere di vigilanza sancito dall’art. 2403 cod. civ. non è circoscritto all’operato degli amministratori, ma attiene al regolare svolgimento dell’intera gestione dell’ente ed è posto a tutela, oltre che dei soci, anche dei creditori sociali, in modo ancora più stringente nelle società quotate, considerata l’esigenza di garantire l’equilibrio del mercato. (Cass. civ., Sez. 2, n. 1601 del 26/01/2021, Rv. 660376). In motivazione la sentenza ha chiarito che l’art. 151 TUF dispone che i sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate.

– in tema di sanzioni amministrative Consob, con riguardo all’ipotesi di operazioni con parti correlate, le disposizioni attuative e specificative adottate dalle singole società costituiscono fonti che legittimamente individuano le procedure e i comportamenti doverosi, sulla cui osservanza sono tenuti a vigilare i sindaci, mentre rientra nella discrezionalità del legislatore, stabilire le modalità dei controlli, i comportamenti doverosi e l’individuazione dei soggetti su cui grava la responsabilità per le violazioni, cosicché, in presenza di queste ultime e del loro disvalore, la responsabilità dei Sindaci per omesso controllo non è esclusa dalla circostanza che, all’epoca dei fatti, non fosse sanzionabile la condotta dei titolari di funzioni gestorie (Cass. civ. Sez. 2, n.6630 del 19/03/2026, Rv. 677316);

– in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria la responsabilità dei sindaci sussiste anche con riguardo ad operazioni con “parti correlate o in situazioni di potenziale conflitto di interessi degli amministratori”, realizzate al di fuori dell’oggetto sociale, essendo insufficiente, in tal senso il controllo del comitato interno, volto, viceversa, alla verifica del contenuto economico dell’operazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 5357 del 07/03/2018, Rv. 647847).

3.2. Quanto alle singole contestazioni contenute nel capo 3, le censure contenute nel motivo comune, ad eccezione delle ipotesi di seguito indicate, sono volte a proporre una lettura alternativa in fatto, per ogni singola condotta, inammissibile in quanto insuscettibile di essere sottoposta al sindacato di legittimità, non confrontandosi con la motivazione rafforzata adottata dalla sentenza impugnata (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944)

In tal caso, come già evidenziato nel paragrafo che precede, la motivazione nella parte relativa alla responsabilità dei sindaci è da porre in stretta e diretta correlazione con quella di conferma dell’affermazione della penale responsabilità per gran parte delle attività distrattive di cui al capo 3) dei coimputati ricorrenti D.D. e P.P. nonché del coimputato giudicato in via definitiva nelle forme del concordato in appello, N.N., Presidente del Consiglio di amministrazione della fallita.

La sentenza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, ha evidenziato come, per ciascun punto contestato, la condotta omissiva dei sindaci garanti abbia concretamente e consapevolmente agevolato la realizzazione dell’illecito degli amministratori; già nel 2008 si era manifestato lo stato di dissesto di H.H. Spa, che aveva maturato debiti verso i soli istituti di credito pari a Euro 24.000.000,00 di Euro e i “segnali di allarme” erano noti ai sindaci.

3.2.1. Con riferimento al capo 3 punto 2, la censura è rivalutativa e in fatto nella motivazione si dà atto che la cessione da parte di H.H. Spa dell’Immobiliare Cosbon Srl (società costituita il 20.2.2007 da Cofimo fiduciaria, di proprietà per il 98% di D.D., acquistata da H.H. Spa il 24 ottobre 2007 al prezzo di 10.000,00 Euro e di 750.000,00 Euro versate per l’acquisto di un immobile a C, di cui la società si accollava il mutuo della venditrice, Gandalf Srl, che restava locatrice, inadempiente, dell’immobile e tra i cui soci risultava anche S.S., sorella di D.D.) a J.J., nipote di D.D. e cugino di Z.Z., componente del Consiglio di amministrazione della fallita, era avvenuta al prezzo di 20.000,00 Euro per le quote sociali e di Euro 785.000,00 quale prezzo del credito che H.H. aveva nei confronti della stessa società, per avere finanziato l’acquisto dell’immobile che, però, veniva compensato, peraltro in difetto, dall’acquisto cui H.H. si era parimenti impegnata verso il Ferraro, di migliaia di azioni della K.R. Energy, a prezzo notevolmente superiore a quello di mercato.

La sentenza impugnata – anche ai fini della condotta omissiva e della consapevole inerzia dei sindaci – evidenzia che era un’operazione tra parti correlate, in conflitto d’interessi, che aveva consentito il trasferimento, sostanzialmente a titolo gratuito, con pari danno per la fallita, dell’immobile da H.H. Spa a J.J., nipote di D.D. (p. 78/80 sentenza impugnata).

La sentenza impugnata dà atto, con motivazione congrua, che i sindaci, pur perfettamente a conoscenza del grave stato di dissesto della società al momento dell’operazione, rappresentata nel febbraio 2009 in Consiglio di amministrazione e pur dando atto, nel verbale di verifica del collegio sindacale, dell’ “opacità dell’operazione”, in quanto intercorsa tra parti correlate, con grave danno per la H.H. Spa, ciò non di meno non avevano esercitato alcuno dei poteri loro conferiti dalla legge per ostacolare l’evento, pur potendo procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; a chiedere agli amministratori notizie sull’operazione sociale e sullo specifico affare, a convocare l’assemblea dei soci, ad impugnare la delibera, a denunciare al Pubblico ministero e quindi al Tribunale le gravi irregolarità nella gestione, così, all’evidenza, agevolando dolosamente la realizzazione della distrazione (sul punto p. 78/80 e pag. 120/123, sentenza impugnata).

3.2.2. Con riferimento al capo 3 punto 4) relativo all’accollo, in data 30 luglio 2009, da parte di H.H. Spa del debito della controllata Romana Edilfinanza Seconda Srl – pari a 576.000,00 Euro a favore di D.D., per una non meglio accertata assistenza legale e di cui è dubbia la stessa esistenza – la censura è manifestamente infondata perché non si confronta con la circostanza che si trattava di una operazione tra parti correlate e per un debito inesistente, con pari danno per la fallita nel momento in cui i sindaci ne ebbero conoscenza, nella riunione del Consiglio di amministrazione del 3 settembre 2009, i ricorrenti non esercitarono alcuno dei poteri volti ad interrompere e ostacolare tale iter illegittimo (pag. 80), a norma dell’art. 2391 cod. civ. attraverso la impugnazione della delibera, né esercitarono azione di responsabilità verso il Presidente N.N., consapevolmente agevolando l’esecuzione dell’illecita distrazione che avrebbe potuto essere se non interrotta, quanto meno, ostacolata.

3.2.3. Con riferimento al capo 3 punto 6) relativo al prestito obbligazionario stipulato con Eurinvest Finanza per l’acquisto di quattro titoli obbligazionari al controvalore di Euro 7,00 l’uno, per un totale di 2.000.000,00 di euro, in data 30 giugno 2008 ad opera di N.N., anche in tal caso la censura non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata che ha chiarito come l’operazione fosse stata realizzata senza autorizzazione del Consiglio di amministrazione ed in conflitto d’interessi quando l’operazione era comunicata al Consiglio di amministrazione e ai sindaci a distanza di circa una mese in data 25 luglio 2008, i ricorrenti non esercitarono alcuno dei poteri volti ad interrompere e ostacolare tale atto distrattivo nonostante risultasse evidente la reiterazione dell’anomalo percorso decisionale senza il passaggio in Consiglio di amministrazione, il palese conflitto d’interessi e lo stato di dissesto di H.H. (pag. 84).

3.2.4. Con riferimento al capo 3 punto 7), relativo al prestito non oneroso e privo di condizioni favorevoli alla fallita, pari a 2.700.000,00 Euro da parte di H.H. Spa a favore di Nextimm Srl, effettuato da N.N. in data 21 dicembre 2007, senza autorizzazione del Consiglio di amministrazione e successiva ratifica in data 28 marzo 2008, alla presenza dei sindaci F.F. e G.G., la censura non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata che ha valorizzato come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte gli indice di fatto rivelatori del dolo di concorso (p.85/87)

– la consapevolezza da parte dei ricorrenti delle condizioni di pesante perdita di Nextimm Srl pari a circa due milioni di Euro come risultava del bilancio 2007;

-il ruolo svolto proprio dagli stessi F.F. e G.G. di sindaci nella società Nextimm dalla data di costituzione dell’11 ottobre 2006; la consapevolezza dello stato di dissesto di H.H. Spa, di cui i ricorrenti erano sindaci in quel momento;

-la mancata indicazione nella delibera, dei dettagli delle operazioni che avrebbero consentito l’intero rientro finanziario della somma investita da H.H. Spa;

-la totale inerzia, quando, in data 28 marzo 2008, veniva svelata l’operazione, e così anche in occasione dei successivi finanziamenti di H.H. Spa dal 2008 al 2010, già in stato di decozione, a favore di Nextimm Srl, unicamente al fine di finanziare Eurinvest di cui F.F. era stato Presidente del collegio sindacale.

3.2.5. Con riferimento al capo 3 punto 9), la censura, rivalutativa, non si confronta con la sentenza impugnata che ha evidenziato che entrambi i sindaci erano in carica quando venivano dall’amministratore esposti, il 28 marzo, il 25 luglio ed il 13 novembre 2008, finanziamenti infruttiferi per finanziamenti di cassa da parte della H.H. Spa in dissesto, a favore di SOGECO (società in perdita, controllata al 100% da H.H. Spa).

Ancora una volta la decisione non era deliberata in Consiglio di amministrazione ma solo successivamente ratificata; era un’operazione fra parti correlate, in palese conflitto d’interessi e alcuno dei poteri volti ad ostacolare tale atto distrattivo, anche a norma dell’art. 2391 cod. civ. è stato esercitato dai ricorrenti.

3.2.6 Con riferimento al capo 3 punto 12) relativo all’acquisto da parte di H.H. Spa da ILCI Spa (interamente partecipata dalla prima e di cui F.F. era sindaco) di un terreno a Monastir per un prezzo di 300.000,00 euro, in data 9 maggio 2007, poi svenduto l’8 aprile 2010 a 100.000,00 Euro a PRO.VICE Srl, partecipata al 100% da Cofimo Fiduciaria (di cui era dominus D.D.), ancora una volta la censura propone una rivalutazione delle argomentazioni di merito della sentenza impugnata la quale ha valorizzato la circostanza che sia stata una operazione tra parti correlate, in palese conflitto d’interesse, non decisa dal Consiglio di amministrazione ma posta in essere direttamente da O.O. in data 8 aprile 2010 e sottoposta al consiglio di amministrazione ed ai sindaci F.F. e G.G. il 26 aprile 2010, senza alcuna giustificazione né sulle ragioni per cui non era stato possibile portare avanti i programmi d’investimento, né sulla svalutazione del prezzo di vendita.

Proprio sulla specifica operazione la Corte territoriale con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria ha evidenziato che il collegio sindacale si era limitato a rilevare che la cessione era avvenuta tra parti correlate, ad un prezzo sulla cui congruità non era possibile esprimersi, senza tuttavia azionare i poteri ex art. 2391 cod. civ., per impugnare la delibera.

3.2.7. Con riferimento al capo 3 punto 16), relativo all’ acquisto in data 23 dicembre 2008 da parte di H.H. Spa della totalità delle quote della società San Martino da Cofimo fiduciaria, anche in tal caso la censura rivalutativa non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata che evidenzia essere un’operazione tra parti correlate, in conflitto d’interesse, eseguita senza previa delibera del Consiglio di amministrazione e solo successivamente ratificata alla presenza dei sindaci che nulla hanno obiettato nel verbale (p. 110).

3.2.8. Con riferimento al capo 3 punto 17), relativo al riacquisto di ILCI da parte di H.H. Spa, la censura non si confronta con le motivazioni in fatto della sentenza immuni da vizi allorquando la Corte territoriale sottolinea che si svolgeva tra parti correlate e in conflitto d’interesse e il ricorrente F.F. era anche sindaco di ILCI, a fronte di conclamata condizione di dissesto della fallita.

Sempre la Corte territoriale sottolinea come i sindaci, nella piena consapevolezza di quanto suindicato non hanno azionato i poteri loro riconosciuti ex art. 2391 cod. civ. per impugnare la delibera e solo dopo avere prestato il consenso al rilascio della fideiussione, hanno solo successivamente il 29 gennaio 2009, falsamente riportato di essere stati all’oscuro del conflitto d’interesse e della natura dell’operazione omettendo di riferire che F.F. faceva parte del collegio sindacale delle due società (p. 112).

3.2.9. Con riferimento al capo 3) punto 18, operazione volta ad evitare le perdite economiche al socio di S.S. Discepolo Daniele derivanti dall’investimento nelle obbligazioni Eurinvest/ K.R. Energy, la censura è volta a rivalutare le argomentazioni della sentenza impugnata che con motivazione immune da vizi logici ha ricostruito l’operazione come tra parti correlate ed in conflitto d’interesse senza previa delibera del Consiglio di amministrazione e solo successivamente ratificata; i sindaci ricorrenti nulla hanno rilevato nel verbale di ratifica, salvo successivamente lamentare il conflitto d’interessi nei verbali del Collegio sindacale, attività del tutto inidonea ad ostacolare il processo depauperativo, ma volta unicamente a potere eventualmente consentire ai sindaci di invocare la loro buona fede in caso di controlli (p. 113/114).

3.3 Fondate risultano, invece, le censure egualmente contenute nel terzo motivo comune e relative al punto 8 per entrambi i ricorrenti e ai punti 10,11,15 per il solo ricorrente G.G.

3.3.1.Con riferimento al capo 3 punto 8) la sentenza impugnata evidenzia che l’acquisto da parte di H.H. Spa delle quote di Kangaimmobil fu deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 2 febbraio 2007, allorquando né F.F., nè G.G. ricoprivano la carica di sindaci nella società.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio in relazione al punto 8 del capo 3) della rubrica per non avere gli imputati commesso il fatto.

3.3.2. Con riferimento al capo 3 punto 10), la censura risulta fondata unicamente con riferimento al coimputato ricorrente G.G. dalle motivazioni della sentenza impugnata (p. 93/94) non risulta che l’imputato G.G. sia stato presente alla delibera societaria del 29 ottobre 2007, data in cui l’assemblea del consiglio di amministrazione autorizzava l’acquisto da parte di H.H. da Eurinvest

Investimenti della quota di Sviluppo Bonfadini Srl oltre al credito finanziamento soci per complessivi 7.250.000,00 euro.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio in relazione al punto 10 del capo 3) della rubrica in relazione all’imputato G.G. per non avere l’imputato commesso il fatto.

Diversamente è a dirsi per l’imputato F.F. La censura è tesa ancora una volta a rivalutare i contenuti della sentenza impugnata che sul punto ha con motivazione in fatto immune da vizi argomentato circa la natura distrattiva dell’operazione a esclusivo vantaggio di Eurinvest, attraverso Eurinvest Investimenti (pag. 93/96), di cui F.F. era stato, peraltro, presidente del collegio sindacale dal 2004 al 2007, in conflitto d’interessi, così agevolando la distrazione.

3.3.3. Con riferimento al capo 3 punto 11), la censura risulta fondata unicamente con riferimento al coimputato ricorrente G.G. dalle motivazioni della sentenza impugnata risulta che questi non avesse ancora ricoperto la carica di sindaco il 15 giugno 2007, giorno della ratifica del primo finanziamento infruttifero da H.H. Spa a H.H. Investimenti, né nelle successive date del 12 settembre 2007 e 22 novembre 2007, allorquando erano deliberati gli ulteriori investimenti in Meliopharma e Red International.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio in relazione al punto 11 del capo 3) della rubrica in relazione all’imputato G.G. per non avere l’imputato commesso il fatto.

Quanto al coimputato F.F. la censura risulta sul punto manifestamente infondata atteso che la sentenza impugnata ha chiarito che gli investimenti avessero unicamente finalità distrattiva (p.96/98), nella assoluta consapevole inerzia dei sindaci.

3.3.4. Con riferimento al capo 3 punto 15), la censura risulta fondata unicamente con riferimento al coimputato ricorrente G.G. e all’operazione deliberata in data 12 settembre 2007 dal momento che dalla lettura della sentenza impugnata risulta che questi non aveva ancora ricoperto la carica di sindaco il 12 settembre 2007, data della delibera del primo finanziamento pari a 600.000,00 euro.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio in relazione al punto 15 del capo 3) della rubrica in relazione all’imputato G.G., limitatamente all’autorizzazione del 12 settembre 2007, per non avere l’imputato commesso il fatto.

Quanto al coimputato F.F. e agli ulteriori finanziamenti (la contestazione riguarda plurimi finanziamenti erogati da H.H. Spa a favore di La Real Estate, società in perdita, per oltre tre milioni di euro, già nel 2007), la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi logici allorquando evidenzia la totale e consapevole inerzia dei sindaci a fronte di finanziamenti concessi sempre senza previa deliberazione del Consiglio di amministrazione e soggetti a successiva ratifica a favore di società in perdita senza alcuna ragionevole giustificazione dell’investimento (p.106/109).

4. Fondato risulta il quarto motivo di ricorso.

Nel dispositivo la pena finale è indicata in anni tre e mesi sei di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata circostanza aggravante.

Nella parte motiva vi è l’indicazione di una pena finale di anni due partendo da una pena base di anni tre e operando la riduzione unicamente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche senza che sia presa in considerazione ai fini del bilanciamento- in termini di equivalenza o prevalenza- la contestata circostanza aggravante.

Il lamentato contrasto non è risolvibile con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte in punto di contrasto tra motivazione e dispositivo in quanto non è possibile ricostruire il percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata nella determinazione della pena con la conseguente necessità di annullare la sentenza sul punto con rinvio per la rideterminazione del corretto trattamento sanzionatorio che dovrà tenere conto anche dei disposti annullamenti senza rinvio in relazione ad alcune delle condotte distrattive contestate e con conseguente rideterminazione anche delle sanzioni accessorie.

5. Il quinto motivo comune, articolato in una duplice censura, appare fondato nei limiti di cui in seguito.

5.1.Fondata è la censura relativa alla condanna alle spese a favore della parte civile nel giudizio di secondo grado.

Le parti civili, non impugnanti, non risultano essere intervenute nel giudizio di appello, né avere presentato le proprie conclusioni.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio in grado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all’udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza. (tra le tante, Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725).

Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, in ordine alla relativa statuizione, che va elisa.

5.2. Infondata risulta invece la censura relativa alla condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel corso del giudizio di primo grado.

Questa Corte ha infatti sul punto chiarito che l’esercizio dell’azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ., in base al quale l’onere delle spese va valutato, nell’ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all’esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado. (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Valle, Rv. 276627 che ha annullato con rinvio al giudice civile la sentenza della Corte d’Appello che, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, aveva condannato l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel solo giudizio di appello e non anche di quelle sostenute in primo grado). Nel caso di specie, dunque, correttamente la Corte territoriale ha previsto il pagamento anche delle spese del primo grado di giudizio.

C.C.

Il ricorso dell’imputato C.C. è nel suo complesso infondato.

6. Il primo motivo di ricorso, relativo alla inammissibilità per genericità dell’atto di appello del Pubblico ministero, risulta infondato.

Sul punto si rinvia alle argomentazioni contenute nel paragrafo 1 in relazione al medesimo motivo di ricorso proposto dai sindaci F.F. e G.G.

Anche nel caso di specie le doglianze della difesa in relazione alla sinteticità dell’atto di appello non si confrontano con la sostanziale assenza di motivazione della pronunzia assolutoria della sentenza di primo grado.

Il Pubblico Ministero, nell’atto di appello (p.8), riporta la brevissima motivazione della sentenza di primo grado che (p.87) che ha semplicemente affermato che “…alla luce del compendio probatorio acquisito in sede dibattimentale, la suddetta contestazione mossa nei confronti dell’imputato non risulta essere stata pienamente provata. Invero lo stesso imputato si è sempre posto in posizione di trasparenza e correttezza segnalando ogni anomalia verificatasi nell’ambito delle sue mansioni alla luce del ruolo che ricopriva all’interno della fallita, ovvero in qualità di Presidente del Collegio sindacale….”

L’atto di appello evidenzia la assoluta mancanza di motivazione a fondamento della assoluzione e valorizza il mero richiamo al compendio probatorio a supporto della decisione senza che vi sia qualsiasi analisi dello stesso impedendo la adeguata verifica della correttezza del ragionamento effettuato.

Anche in tal caso a fronte, dunque, di una motivazione del tutto apparente, non ci si può dolere della genericità del conseguente atto di appello che non può che prendere atto dell’assenza di argomentazioni e della necessità di fornirle al fine di verificare la tenuta della decisione assolutoria.

Può quindi ritenersi che il grado di specificità e l’articolazione dei motivi di censura contenuti nell’atto di appello sono strettamente ed inevitabilmente legati al grado di approfondimento dei temi di decisione contenuti nella sentenza impugnata.

7. Il secondo motivo, in punto di motivazione rafforzata e rinnovazione istruttoria a seguito di ribaltamento dell’esito decisorio, risulta manifestamente infondato.

7.1. In primo luogo, la sentenza impugnata ha affrontato il tema della rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. a seguito di overturning sfavorevole (p.55 e ss.)

La sentenza impugnata ha dato atto della indisponibilità dell’imputato nel corso del giudizio di appello a rendere l’esame.

Più precisamente dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta dal verbale di udienza del 10 marzo 2025 che “… tutti gli imputati, tranne C.C., non intendono sottoporsi ad esame. La difesa di C.C. si riserva fino all’udienza successiva…”. Anche successivamente non risulta che l’imputato si sia reso disponibile all’esame.

Questa Corte non ignora che secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell’art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. la necessità di procedere a nuova assunzione dell’esame dell’imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, costituisce applicazione del più generale principio che impone la rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva. (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep.2023, B., Rv. 284493, la quale ha altresì chiarito che la riferibilità dell’obbligo di rinnovazione dibattimentale anche alle dichiarazioni rese dall’imputato si desume dal tenore letterale dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo il sintagma “prove dichiarative” riferibile a tutte le prove provenienti da soggetti dichiaranti, senza distinzioni o limitazioni di sorta).

Tuttavia, la rinnovazione trova il suo fisiologico ed intrinseco limite nella natura dell’esame dell’imputato e della connessa facoltà del diritto al silenzio, non potendo considerarsi atto istruttorio in senso tecnico e dovendosi dunque arrestare la possibilità di rinnovazione di fronte alla mancanza di volontà dell’imputato di sottoporsi all’esame come si è verificato nel caso di specie.

Quanto poi alla indicazione di ulteriori prove dichiarative, quali ad esempio quella del consulente tecnico di parte, la sentenza impugnata ne ha con motivazione immune da vizi logici rappresentato la mancanza di decisività dal momento che nel caso in esame la prova della penale responsabilità “… trova fondamento nella enorme mole di documenti societari prodotti e nelle intercettazioni delle conversazioni rispetto alle quali poco o in nulla incidenti si sono rivelate le prove orali…” (p.56). In relazione al consulente tecnico, peraltro, la doglianza è generica non deducendo e chiarendo la eventuale decisività della rinnovazione istruttoria sul punto.

7.2. Il secondo tema oggetto di censura affrontato nel motivo e strettamente connesso al primo attiene all’obbligo di motivazione rafforzata e anche in tal caso la doglianza può ritenersi manifestamente infondata in ragione della tenuta della motivazione della sentenza impugnata.

Appare inoltre rilevante richiamare la giurisprudenza di questa Corte in punto di obbligo di motivazione rafforzata nelle ipotesi, come quelle del caso di specie, in cui la sentenza di primo grado oggetto di ribaltamento decisorio nel successivo grado di appello presenti delle evidenti lacune motivazionali in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l’obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo la decisione di appello l’unica realmente argomentata. (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, dep.2023, S., Rv. 284472)

8. Il terzo motivo, in punto di sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, è infondato.

Le censure contenute nel motivo sono state oggetto di ulteriore approfondimento nei motivi aggiunti successivamente presentati nell’interesse del ricorrente.

Vanno in primo luogo richiamate le argomentazioni contenute nel paragrafo 3.1.1 che precede in relazione ai coimputati F.F. e G.G. e alla elaborazione giurisprudenziale di questa Corte in tema di concorso omissivo dei componenti il collegio sindacale nei reati di bancarotta.

8.1. Anche per il sindaco C.C., come in precedenza per i coimputati sindaci G.G. e F.F., la sentenza impugnata ha operato buon governo dei principi richiamati.

La corretta interpretazione e la conseguente concreta applicazione di siffatti principi permette, ad avviso del collegio, di affermare che al giudice non è richiesto di verificare se, sostituendo la condotta violativa dell’obbligo di impedimento con quella doverosa, il reato commesso dagli amministratori non si sarebbe verificato con certezza o con elevata probabilità logica, ma va accertato se la condotta omissiva del titolare della posizione di garanzia abbia concretamente agevolato la realizzazione dell’altrui illecito, che, in ipotesi, si sarebbe comunque potuto verificare sebbene con diverse e più difficoltose modalità di realizzazione. Il nesso di causalità andrà escluso tutte le volte in cui la condotta doverosa non avrebbe avuto alcuna capacità di incidere sulla commissione dell’altrui illecito.

Il giudice ha l’obbligo di individuare i caratteri del singolo fatto-reato nelle sue espressioni concrete e nelle sue specifiche modalità attuative; la fonte dell’obbligo di attivarsi a carico del sindaco; la sussistenza e la “forza” di un correlativo potere impeditivo riferito a quella tipologia di eventi; la configurabilità del nesso di causalità sulla scorta del giudizio controfattuale appena delineato (Sez.5, n. 23175 del 28/05/2025, cit.).

8.2. La sentenza impugnata con motivazione in fatto immune da vizi (p.82 e ss.) descrive in primo luogo l’operazione realizzata dal liquidatore P.P. – di cui meglio in seguito allorquando si analizzerà la posizione del coimputato – e cioè quella dell’accredito nel dicembre 2010 su di un conto corrente riferibile personalmente al liquidatore, denominato “conto tesoreria”, degli incassi della società H.H. in liquidazione per un importo di 383.640,66 euro.

Quindi, prosegue nell’evidenziare che effettivamente C.C., Presidente del collegio sindacale, nel verbale del 17 gennaio 2011 rappresenta la esistenza di tale conto ed invita il liquidatore P.P. a non farne uso, non essendo stata “corretta” l’apertura.

Tuttavia, l’imputato, Presidente del collegio sindacale dal 28 ottobre 2010 al 2 ottobre 2015, nei verbali successivi non solo non opera più alcun riferimento al conto illecito, né alle attività distrattive progressivamente realizzate da P.P., quanto piuttosto non opera più riferimento al conto, sostituendolo con l’espressione “movimentazioni finanziarie”; nella relazione al bilancio 2012 indica falsamente un corretto utilizzo dei fondi; nella relazione al bilancio 2013 si limita a sollecitare ma non ad avviare azioni di responsabilità; non richiede la restituzione del denaro illecitamente trasferito sul conto personale del coimputato P.P. (p.120).

A fronte, dunque, di precisi obblighi normativamente previsti in capo al ricorrente, la sentenza impugnata descrive l’efficacia causale negli anni dell’inerzia del sindaco nel concorso nel reato contestato avendo con le sue consapevoli omissioni agevolato le distrazioni ai danni della società da parte del liquidatore e degli altri concorrenti e così contribuendo all’aggravamento del dissesto, aggravamento che si sarebbe certamente interrotto nel 2011 se il sindaco ne avesse fatto denuncia al Pubblico ministero.

9. Anche se in assenza di uno specifico motivo, può ritenersi applicabile l’effetto estensivo ex art. 587 comma 1 cod. proc. pen. al coimputato C.C. in relazione all’annullamento senza rinvio della statuizione relativa alla condanna alle spese di parte civile disposta dalla sentenza impugnata.

9.1. Come già argomentato in relazione agli imputati F.F. e G.G., ma soprattutto come si argomenterà in relazione al ricorrente D.D. coimputato nel medesimo reato, anche in tal caso le parti civili, non impugnanti, non risultano essere intervenute nel giudizio di appello, né avere presentato le proprie conclusioni.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio in grado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all’udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza. (tra le tante, Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725).

Quanto all’effetto estensivo dell’accoglimento del motivo di ricorso al coimputato non impugnante, questa Corte ha in alcune pronunzie con prevalenza ritenuto che l’accoglimento dell’impugnazione proposta da uno dei coimputati con riguardo alla sola condanna al risarcimento dei danni non giova ai coobbligati in solido, atteso che l’effetto estensivo dell’impugnazione concerne i soli casi in cui questa investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo della responsabilità penale e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamente risarcitori. (Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, M.M., Rv. 277300).

Ad avviso del collegio, tuttavia, può richiamarsi e condividersi quella giurisprudenza di legittimità secondo cui l’accoglimento del ricorso per cassazione proposto da uno dei coimputati per difetto di motivazione della sentenza impugnata sui criteri seguiti nella quantificazione del danno risarcibile in favore delle parti civili giova anche ai coimputati non impugnanti sul punto, attesa la natura generale ed oggettiva della questione dedotta. (Sez. 1, n. 42887 del 26/04/2018, Bernardini, Rv. 274371). Tale principio si ritiene possa trovare applicazione anche con riguardo specifico alle spese in favore della parte civile, non ricorrendo in proposito ragioni ostative.

Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, in ordine alla relativa statuizione, che va elisa.

B.B.

Il ricorso dell’imputato B.B. è nel suo complesso infondato.

10. Il primo motivo di ricorso, relativo alla inammissibilità per genericità dell’atto di appello del Pubblico ministero, risulta infondato.

Sul punto si rinvia alle argomentazioni contenute nei paragrafi 1. e 6. in relazione al medesimo motivo di ricorso proposto dai sindaci F.F., G.G. e C.C.

Nel caso di specie le doglianze della difesa in relazione alla sinteticità dell’atto di appello non tengono in conto la sostanziale assenza di motivazione della pronunzia assolutoria contenuta nella sentenza di primo grado accanto alla contraddittorietà della stessa.

Il Pubblico Ministero con l’atto di appello ha evidenziato, pure a fronte della generica motivazione della sentenza di primo grado, in primo luogo la contraddittorietà della formula di assoluzione dell’imputato rispetto agli addebiti a lui mossi in motivazione è argomentata l’assoluzione dalla condotta dissipativa della somma di Euro 374.000,00 Euro del 30 giugno 2011 in concorso con P.P. sulla base di una ritenuta assenza di consapevolezza della provenienza del denaro da H.H. Spa in liquidazione, laddove la formula assolutoria per non avere commesso il fatto riguarderebbe piuttosto un diverso fatto contestato all’imputato che è quello della presentazione di una falsa fideiussione.

L’atto di appello ha poi lamentato l’omesso confronto della sentenza con la piena conoscenza, da parte dell’imputato, della provenienza della somma dalla società in dissesto unitamente ai mezzi utilizzati per la sua dispersione anche attraverso la falsa fideiussione.

La sentenza impugnata, nel ribaltare l’esito decisorio della sentenza di primo grado, ha risposto proprio alle specifiche censure formulate dal Pubblico ministero con l’atto di appello.

Anche in tal caso a fronte, dunque, di una motivazione per un verso assente e per altro contraddittoria, non ci si può dolere della genericità del conseguente atto di appello che non può che prendere atto dell’assenza di argomentazioni e della necessità di fornirle al fine di verificare la tenuta della decisione assolutoria.

Può quindi ritenersi che il grado di specificità e l’articolazione dei motivi di censura contenuti nell’atto di appello sono strettamente ed inevitabilmente legati al grado di approfondimento dei temi di decisione contenuti nella sentenza impugnata.

11. Il secondo motivo di ricorso, relativo all’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa, appare manifestamente infondato.

La sentenza impugnata anche in tal caso (p.55) evidenzia la indisponibilità dell’imputato a rendere l’esame.

Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta dal verbale di udienza del 10 marzo 2025 che “… tutti gli imputati, tranne C.C., non intendono sottoporsi ad esame. La difesa di C.C. si riserva fino all’udienza successiva…”.

Per le considerazioni esposte nel paragrafo 7.2. e che si intendono qui richiamate la rinnovazione istruttoria trova il suo fisiologico ed intrinseco limite nella natura dell’esame dell’imputato e della connessa facoltà del diritto al silenzio, non potendo considerarsi atto istruttorio in senso tecnico e dovendosi dunque arrestare la possibilità di rinnovazione di fronte alla mancanza di volontà dell’imputato di sottoporsi all’esame come si è verificato nel caso di specie.

La Corte territoriale ha poi evidenziato che alcuna prova dichiarativa sia stata diversamente interpretata in secondo grado, né sia stata decisiva ai fini dell’assoluzione e, dunque, tale da doversi riassumere per l’adozione di una motivazione rafforzata in caso di ribaltamento della decisione assolutoria, giacché ha correttamente valutato che, nel caso in esame, l’apporto dichiarativo, in sé inidoneo a formare oggetto di opposte valutazioni tra primo e secondo grado, si è combinato, nel giudizio di appello, con elementi di natura diversa e principalmente di natura documentale, non valorizzati e talora addirittura pretermessi dal primo giudice.

12. Il terzo motivo, in punto di motivazione rafforzata quanto alla responsabilità del ricorrente, non appare fondato.

Va in primo luogo evidenziato che B.B. risponde unicamente della condotta di cui al punto 1 dal momento che la sentenza impugnata ha escluso che in relazione alla condotta di cui al punto 3 quanto alla falsa fideiussione potesse ravvisarsi una condotta penalmente rilevante (p.114).

12.1. Anche la sentenza di primo grado (p.85) ha ritenuto provato e incontestato che la somma di Euro 374.000,00 utilizzata per pagare l’anticipo dell’immobile di M – sottoposto a vendita giudiziaria e messo all’asta – in cui vivevano B.B. e la moglie A.A.A. – è stata versata su di un conto corrente di B.B., proveniente da H.H., con bonifico disposto dal liquidatore P.P. e “… non è mai rientrata nel patrimonio della fallita essendo residuato un debito pari a 319.000,00 euro…”.

A fronte della incontestata condotta materiale, tuttavia la sentenza di primo grado ha assolto B.B. per la mancanza di certezza quanto al dolo richiesto in capo all’ extraneus per il concorso nel reato proprio del liquidatore P.P., affermando che la condotta tenuta potesse essere “…ritenuta soltanto inverosimile….”

12.2. Contrariamente a quanto lamentato nel ricorso, la sentenza impugnata (p.74 e ss.), a fronte di una motivazione della sentenza di primo grado assertiva e sostanzialmente apparente, ha individuato e valorizzato plurimi elementi di fatto che in maniera inequivoca e incontrovertibile supportano l’affermazione di penale responsabilità quanto alla sussistenza della consapevolezza in capo all’extraneus B.B. di concorrere nella condotta dissipativa/distrattiva – dalla causale del bonifico rinvenibile sull’estratto conto di B.B. datato 30 giugno 2011 emerge che il 7 giugno 2011 era effettuato dal conto tesoreria (intestato a P.P.) di H.H., società già in stato di dissesto, un bonifico con causale “H.H. Spa in liquidazione acquisto immobile”. In pari data la somma veniva girata a A.A.A. e utilizzata per l’anticipo della vendita giudiziaria;

– all’epoca del trasferimento del denaro, H.H. Spa era in liquidazione, fase in cui l’operatività della società deve essere limitata alle attività strettamente necessarie alla chiusura, come la vendita dei beni e la definizione dei contratti pendenti. L’art. 2279 cod. civ. vieta espressamente al liquidatore di intraprendere nuove operazioni. Ingiustificabile è pertanto la distrazione di quasi 400.000,00 Euro dal patrimonio sociale, oltretutto ai danni di una società con patrimonio netto negativo e con grave esposizione debitoria;

-le società di capitali hanno una propria autonomia patrimoniale comportante una netta separazione formale ed effettiva tra il patrimonio della società e quella dei soci, amministratori e liquidatori. Qualsiasi fosse stato il rapporto creditorio, peraltro indimostrato di P.P. nei confronti di H.H. Spa, P.P. non avrebbe mai potuto disporre di quella somma di danaro;

-la disponibilità di B.B. alla restituzione della somma ricevuta prova proprio il contrario rispetto alla sua inconsapevolezza e proprio la condotta tenuta da costui in seguito all’accertamento della distrazione da parte del commissario della procedura, ne rivela il consapevole concorso; dopo quattro anni di silenzio, invece di contestare a P.P. “un preteso inganno” circa la provenienza del danaro e nulla opponendo alla società H.H., con la quale secondo le sue dichiarazioni non aveva assunto alcun impegno, B.B. ha effettuato un immediato riconoscimento del debito nei confronti della società medesima dimostrandosi disponibile a restituire quanto, sempre secondo le sue dichiarazioni, prestatogli dal coimputato nonché ad assicurare alla società una onerosa fideiussione personale sulla base unicamente di un obbligo di natura morale nei confronti dell’amico P.P.;

-fino al 26 novembre 2015, data successiva alla presentazione del 24 luglio 2015 della domanda di concordato nell’interesse di H.H., nessuno degli imputati aveva fatto cenno alcuno alla intervenuta dazione, né era stata avanzata richiesta della restituzione della somma;

– la fraudolenta e tardiva predisposizione di un negozio di accertamento finalizzato a dare giustificazione della distrazione del danaro trova conferma nella irrealizzabilità sin dall’origine degli accordi volti all’acquisto dell’immobile dal momento che in base alle risultanze del bilancio 2011 il credito e la partecipazione in H.H. investimenti erano stati del tutto svalutati; né alcun tipo di contratto è stato mai stipulato tra la società e B.B.;

– le dichiarazioni in chiave difensiva di B.B. ed etero accusatorie nei confronti del coimputato P.P. – secondo cui la somma di danaro gli sarebbe stata consegnata da P.P. perché quest’ultimo era interessato personalmente all’investimento e avrebbe utilizzato i soldi della società a sua insaputa – risultano illogiche dal momento che non si comprende l’interesse personale di P.P. a comprare un immobile che era l’abitazione dei coniugi B.B. senza pretendere garanzie o quietanze per l’ingente somma; la causale del bonifico in favore di B.B. (H.H. Spa in liquidazione) non lascia spazio ad equivoco alcuno.

12.3. La sentenza impugnata, sulla base della comparazione dei percorsi argomentativi delle due diverse sentenze di merito qui riproposti, ha adempiuto pienamente a quell’obbligo motivazionale “rafforzato” richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte che anche di recente ha affermato che il giudice che riforma la decisione di primo grado è tenuto ad assolvere l’obbligo di motivazione rafforzata, che impone un apparato argomentativo di maggiore forza persuasiva, fondato su un’analisi approfondita e puntuale della sentenza impugnata e su un confronto critico con il correlato ragionamento probatorio, dovendo essere esplicitate le ragioni per cui gli elementi di prova già valutati dal primo giudice assumono una diversa valenza dimostrativa, in quanto non è sufficiente la mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti. (Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, dep.2026, Pg. c. D’Ambrosio, Rv. 289123)

Come già evidenziato in relazione alla lamentata genericità dell’atto di appello del Pubblico ministero, anche in tal caso va sottolineato che la portata dell’obbligo motivazionale in caso di ribaltamento dell’esito assolutorio è pur sempre legata all’apparato motivazionale della sentenza del primo giudice che in alcuni casi, come ad esempio quello di specie, si limita ad espressioni assertive che non si confrontano con le risultanze probatorie. La consapevolezza della provenienza del danaro era stata assertivamente esclusa dalla sentenza di primo grado che ha del tutto omesso la valutazione della causale del bonifico a favore del B.B., prova documentale decisiva, al contrario valutata dalla Corte territoriale.

12.4. Può riconoscersi, dunque, effettiva rispondenza della motivazione ai principi affermati da questa Corte in tema di concorso dell’extraneus nel reato proprio e dunque di consapevolezza, in capo all’imputato, della provenienza, della somma diretta al finanziamento dell’acquisto immobiliare del B.B. dalla H.H. Spa, in stato di liquidazione; principi in base ai quali è richiesto all’estraneo la consapevolezza della qualifica del soggetto intraneus (nel caso in esame il bonifico proveniva, poiché attestato dalla causale, dal liquidatore della H.H. Spa), ma non la rappresentazione della sussistenza dei requisiti soggettivi di fallibilità, quali la tipologia e le dimensioni dell’impresa (Sez. 5, n. 37194 del 11/07/2019, Pg c. Fede Emilio, Rv. 277340).

Nel caso in esame, peraltro, la sentenza correttamente motiva sulla consapevolezza da parte del B.B. dell’accettazione di un finanziamento che, in quanto proveniente da una società in liquidazione, era pure vietato ex lege a norma dell’art. 2279 cod. civ.

13. Anche se in assenza di uno specifico motivo, può ritenersi applicabile l’effetto estensivo ex art. 587 comma 1 cod. proc. pen. al coimputato B.B. in relazione all’annullamento senza rinvio della statuizione relativa alla condanna alle spese di parte civile disposta dalla sentenza impugnata.

13.1. Come già argomentato in precedenza, anche in tal caso le parti civili, non impugnanti, non risultano essere intervenute nel giudizio di appello, né avere presentato le proprie conclusioni.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio in grado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all’udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza. (tra le tante, Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725).

Quanto all’effetto estensivo dell’accoglimento del motivo di ricorso al coimputato non impugnante questa Corte ha in alcune pronunzie con prevalenza ritenuto che l’accoglimento dell’impugnazione proposta da uno dei coimputati con riguardo alla sola condanna al risarcimento dei danni non giova ai coobbligati in solido, atteso che l’effetto estensivo dell’impugnazione concerne i soli casi in cui questa investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo della responsabilità penale e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamente risarcitori. (Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, M.M., Rv. 277300).

Ad avviso del collegio, tuttavia, può richiamarsi e condividersi quella giurisprudenza di legittimità secondo cui l’accoglimento del ricorso per cassazione proposto da uno dei coimputati per difetto di motivazione della sentenza impugnata sui criteri seguiti nella quantificazione del danno risarcibile in favore delle parti civili giova anche ai coimputati non impugnanti sul punto, attesa la natura generale ed oggettiva della questione dedotta. (Sez. 1, n. 42887 del 26/04/2018, Bernardini, Rv. 274371).

Tale principio si ritiene possa trovare applicazione anche con riguardo specifico alle spese in favore della parte civile, non ricorrendo in proposito ragioni ostative.

Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, in ordine alla relativa statuizione, che va elisa.

E.E.

Il ricorso dell’imputato E.E. è nel suo complesso infondato.

14. Il primo motivo di ricorso, quanto alla mancata corrispondenza tra imputazione e condanna in relazione al capo 3 punto 1, risulta manifestamente infondato.

14.1. Il motivo risulta in primo luogo inedito e proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione.

La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886)

14.2. Il motivo risulta comunque manifestamente infondato.

Richiamando le argomentazioni spese al paragrafo 2.2. quanto alla

elaborazione giurisprudenziale di questa Corte in punto di correlazione tra imputazione e sentenza, l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. (S.U. n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).

Nel caso in esame dalla lettura dell’intero capo d’imputazione sub 3) risulta chiaro che il fatto attribuito al P.P. sia quello contestato al B.B., che è l’extraneus, in concorso con l’intraneus e dunque con colui che era il liquidatore della società in data 30 giugno 2011.

Risulta altresì che in entrambi i gradi di giudizio l’imputato si sia difeso sullo specifico fatto-reato fornendo anche giustificazioni dell’operazione posta in essere.

15. Il secondo motivo, in punto di travisamento della prova dichiarativa, risulta aspecifico.

15.1. L’errore nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile ai sensi dell’ultima parte della lettera e) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. integra il vizio c.d. del “travisamento della prova”, o, meglio, di contraddittorietà processuale come lo qualifica la dottrina più attenta.

Esso chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio.

Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo “significante” (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l’utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione).

Il vizio di “contraddittorietà processuale” vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 – 01). Rilettura, invece, implicata inevitabilmente da ricorsi che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitino quest’ultimo a una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi.

Declinando queste considerazioni sulla prova dichiarativa, occorre chiarire che il vizio di travisamento, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della

dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep.2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 dep.2018, Grancini, Rv. 272406).

Ulteriore requisito richiesto ai fini in rassegna è quello della decisività intanto il travisamento del “significante” può integrare il vizio di motivazione, in quanto il dato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato nella sentenza di merito e nell’apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, in modo tale che il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito.

È, dunque, esclusivamente alla luce dell’apparato argomentativo del giudice di merito che il “peso” della prova travisata va misurato, rilevando la sua incidenza sulla base conoscitiva della decisione alla luce del complessivo ragionamento probatorio sotteso alla ratio decidendi della pronuncia impugnata.

15.2. Il motivo come proposto difetta dele condizioni richieste da questa Corte ai fini della configurabilità del travisamento lamentando in modo generico la diversa credibilità attribuita all’imputato in sede d’esame rispetto a quella dell’audizione innanzi al curatore fallimentare.

La stessa genericità contraddistingue la censura relativa alla maggiore affidabilità delle dichiarazioni dell’imputato rispetto a quelle del testimone U.U..

Quanto, infine, all’asserito travisamento per omissione della consulenza tecnica di parte, non risulta in alcun modo indicata la decisività della stessa al fine di disarticolare le argomentazioni della sentenza impugnata.

16.Il terzo motivo, quanto alla riqualificazione in bancarotta patrimoniale semplice del reato di cui al capo 3), punto 1, risulta reiterativo e rivalutativo.

Lo stesso propone una lettura alternativa dei fatti laddove la sentenza impugnata ha chiarito con motivazione in fatto immune da vizi che P.P. ha effettuato il versamento della somma di Euro 374.000,00 utilizzata per pagare l’anticipo dell’immobile di M – sottoposto a vendita giudiziaria e messo all’asta – in cui vivevano B.B. e la moglie A.A.A. – su un conto corrente di B.B., proveniente da H.H., somma mai rientrata nel patrimonio della fallita. Ha posto in essere un atto macroscopicamente ingiustificato e produttivo della grave distrazione operata ai danni della fallita.

Diversa è la configurazione della bancarotta patrimoniale semplice in cui le operazioni di grave imprudenza sono quelle caratterizzate da alto grado di rischio, prive di serie e ragionevoli prospettive di successo economico e che, avuto riguardo alla complessiva situazione dell’impresa, oramai votata al dissesto, hanno

il solo scopo, che deve essere riscontrato in sede di accertamento giudiziale del dolo, di ritardare il fallimento (Sez. 5, n. 118 del 26/10/2021, dep.2022, Moschillo, Rv. 282729).

17. Il quarto motivo di ricorso, in relazione alla penale responsabilità per il reato di cui al capo 3), punto 4, risulta anch’esso reiterativo e rivalutativo finalizzato ad una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (S.U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01).

Sul punto la sentenza impugnata con motivazione in fatto immune da vizi logici (p.80 e ss.) ha chiarito che P.P., quale liquidatore di H.H. Spa, con l’attività distrattiva realizzata ha consentito a S.S., sorella di Nicola, di acquistare un immobile di pregio del valore di 2.500.000,00 euro, pagandone solo 10.000,00, sostituendo un credito effettivo nei confronti di una persona giuridica, con uno inesistente e mai esatto nei confronti del fratello.

18. Il quinto motivo, in relazione alla estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 7, è infondato.

La diversa riqualificazione dell’ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 7) in bancarotta semplice patrimoniale di cui all’art. 217 L.Fall. è da riferirsi alla condotta di P.P. in relazione alla società I.I. Srl e al fallimento di quest’ultima dichiarato dal Tribunale di Milano in data 22 febbraio 2019.

Avendo la sentenza impugnata correttamente fondato l’affermazione della responsabilità del ricorrente sul ruolo gestorio della I.I. Srl anche in epoca successiva al fallimento della H.H. Spa, il dies a quo per il calcolo del termine prescrizionale risulta essere quello del fallimento della società I.I. Srl, e cioè il 22 febbraio 2019.

Risulta quindi che calcolando da quella data il termine massimo di prescrizione pari ad anni 7 e mesi 6, il termine va fissato al 22 agosto 2026. Va inoltre evidenziato che nel caso di specie devono essere computate le ulteriori sospensioni previste dalla cd. Legge Orlando in ragione della data del commesso reato con scadenza del termine massimo alla data del 22 febbraio 2028.

Si richiama al riguardo la pronunzia di questa Corte a sezioni unite secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep.2025, Pg. c. Polichetti, Rv. 288175).

19. Il sesto motivo di ricorso, erroneamente indicato come quinto, quanto al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato.

19.1. Quanto alla determinazione della pena la motivazione risulta immune da vizi logici ed è insindacabile in questa sede laddove chiarisce che la pena è determinata discostandosi di poco dal minimo edittale e il giudizio di comparazione delle circostanze è ancorato alla gravità del danno e sull’intensità del dolo.

19.2. Egualmente legittimo è l’aumento disposto ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen.

In tema di reati fallimentari, nel caso di pluralità di condotte tipiche di bancarotta poste in essere nell’ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica e danno luogo ad un concorso di reati, unificati ai soli fini sanzionatori mediante il meccanismo previsto dall’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare. Tale disposizione non configura una circostanza aggravante in senso tecnico, ma introduce una disciplina speciale della continuazione derogatoria rispetto a quella ordinaria prevista dall’art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy, Rv. 249665).

Ne consegue che il meccanismo previsto dall’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare trova applicazione con riguardo alle condotte di bancarotta, anche eterogenee, riferibili al medesimo fallimento, mentre la disciplina della continuazione di cui all’art. 81 cod. pen. continua ad operare nei rapporti tra reati riferibili a procedure fallimentari diverse.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi.

Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge infatti che, nella determinazione della pena, è stata correttamente applicata la disciplina della continuazione con riferimento a condotte eterogenee riconducibili a due diversi fallimenti (capo 3 in relazione al fallimento H.H. Spa e capo 7 in relazione al fallimento I.I. Srl).

20. Anche se in assenza di uno specifico motivo, può ritenersi applicabile l’effetto estensivo ex art. 587 comma 1 cod. proc. pen. al coimputato P.P. in relazione all’annullamento senza rinvio della statuizione relativa alla condanna alle spese di parte civile disposta dalla sentenza impugnata.

Come già argomentato e come si argomenterà in relazione al ricorrente D.D. coimputato nel medesimo reato, anche in tal caso le parti civili, non impugnanti, non risultano essere intervenute nel giudizio di appello, né avere presentato le proprie conclusioni.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio in grado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all’udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza (tra le tante, Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725).

Quanto all’effetto estensivo dell’accoglimento del motivo di ricorso al coimputato non impugnante questa Corte ha in alcune pronunzie con prevalenza ritenuto che l’accoglimento dell’impugnazione proposta da uno dei coimputati con riguardo alla sola condanna al risarcimento dei danni non giova ai coobbligati in solido, atteso che l’effetto estensivo dell’impugnazione concerne i soli casi in cui questa investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo della responsabilità penale e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamente risarcitori. (Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, M.M., Rv. 277300).

Ad avviso del collegio, tuttavia, può richiamarsi e condividersi quella giurisprudenza di legittimità secondo cui l’accoglimento del ricorso per cassazione proposto da uno dei coimputati per difetto di motivazione della sentenza impugnata sui criteri seguiti nella quantificazione del danno risarcibile in favore delle parti civili giova anche ai coimputati non impugnanti sul punto, attesa la natura generale ed oggettiva della questione dedotta. (Sez. 1, n. 42887 del 26/04/2018, Bernardini, Rv. 274371).

Tale principio si ritiene possa trovare applicazione anche con riguardo specifico alle spese in favore della parte civile, non ricorrendo in proposito ragioni ostative.

Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, in ordine alla relativa statuizione, che va elisa.

A.A.

Il ricorso dell’imputato A.A. è nel suo complesso infondato.

21. Il primo motivo di ricorso, in relazione alla mancanza di correlazione tra imputazione e condanna, risulta privo di specificità.

Secondo questa Corte è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014, Hussien, Rv. 259063).

La censura, pur lamentando genericamente un difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, in realtà procede ad una rilettura delle argomentazioni di merito della sentenza, sovrapponendo il tema della contestazione con quello dell’accertamento della penale responsabilità dell’imputato rispetto alla condotta di bancarotta documentale e dell’elemento psicologico.

Quanto alla contestazione mossa all’imputato, la stessa è da rinvenirsi nella omessa tenuta delle scritture contabili successivamente alla messa in liquidazione e in relazione a questa specifica condotta la Corte territoriale ha motivato l’affermazione della penale responsabilità del ricorrente.

Va premesso che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispecie delineata dall’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, anche la nozione di omessa tenuta, seppure parziale, delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l’ipotesi della materiale esistenza dei libri “lasciati in bianco” (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175J.

La Corte territoriale con motivazione immune da vizi (p. 128 e ss.) ha valorizzato le dichiarazioni del curatore della società I.I. Srl il quale, nonostante le reiterate richieste non aveva ricevuto né da parte dell’amministratore, Quartararo, né da parte del liquidatore, P.P., alcun documento contabile, non avendo, peraltro, il primo mai adempiuto, dopo l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, alla tenuta della contabilità.

La sentenza inoltre dà atto dell’occultamento, da parte dell’amministratore in carica, dei documenti relativi all’acquisto degli immobili della società.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza enuclea indici fattuali rivelatori inequivoci del dolo specifico emergenti anche dalla condotta dei concorrenti

– l’astensione dalla richiesta di fallimento;

– la proposta di concordato preventivo fondata sulla falsa prospettazione di una favorevole previsione di vendita degli unici beni immobili che la società aveva acquistato, impossibile perché di tali beni la I.I. Srl non aveva nemmeno più la disponibilità giuridica – giacché oggetto di sequestro in diversi procedimenti civili e penali-, non avendone, peraltro, mai avuto quella materiale;

– il rilevante passivo societario, pari a 4.237.000,00 di euro, nel febbraio 2015

Né assume rilievo la censura contenuta nel motivo secondo cui non vi sarebbe motivazione in relazione al contestato omesso deposito dei bilanci a partire dall’anno 2011 dal momento che secondo questa Corte il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di “libri” e “scritture contabili” prevista dalla norma di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, L.Fall. (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925).

22. Il secondo motivo di ricorso, in relazione alla determinazione della pena, risulta infondato.

Come risulta dalla lettura della sentenza di primo e secondo grado la condotta di ritardato fallimento e la specifica porzione del capo 7) riqualificata nel reato di cui all’art. 217, L.Fall., risulta essere stata contestata e riconosciuta al coimputato P.P. e non all’imputato Quartararo a cui è stata riconosciuta e contestata la penale responsabilità per il solo reato di bancarotta fraudolenta documentale.

È quanto si ricava

-dalle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado che si riferiscono unicamente alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale;

– dal calcolo della pena effettuato dalla sentenza di primo grado che opera rispetto alla pena base di anni tre una diminuzione pari ad un anno per la concessione delle circostanze attenuanti generiche senza operare alcun giudizio di comparazione con la circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta contestati, comparazione che sarebbe risultata necessaria qualora fossero stati contestati all’imputato più fatti di bancarotta;

– dalla motivazione della sentenza impugnata (p.136) laddove conferma la pena come determinata in primo grado in quanto è confermato il giudizio di penale responsabilità della sentenza di primo grado.

Dunque, appare immutata l’imputazione contestata al Quartararo così come immutata è rimasta la pena, confermata dalla Corte d’Appello.

Dalla motivazione della sentenza di primo grado si evince che non è stata riconosciuta all’imputato nessuna aggravante e che il discostamento, davvero ridotto, dal minimo edittale è stato congruamente giustificato con la consistenza economica dei fatti di bancarotta, per poi essere ridotto grazie al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Può da questo ricavarsi che l’indicazione nel dispositivo della sentenza impugnata anche nei confronti di Quartararo della espressione “previa riqualificazione del reato sub.7 I.I. in relazione al ritardato fallimento ai sensi dell’art. 217 L.Fall.” costituisca un errore materiale.

La sentenza di primo grado peraltro non è stata impugnata dal Pubblico ministero.

23. Anche se in assenza di uno specifico motivo, può ritenersi applicabile l’effetto estensivo ex art. 587 comma 1 cod. proc. pen. al coimputato Quartararo in relazione all’annullamento senza rinvio della statuizione relativa alla condanna alle spese di parte civile disposta dalla sentenza impugnata.

Come già argomentato e come si argomenterà in relazione al ricorrente D.D. coimputato nel medesimo reato, anche in tal caso le parti civili, non impugnanti, non risultano essere intervenute nel giudizio di appello, né avere presentato le proprie conclusioni.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio in grado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all’udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza. (tra le tante, Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725).

Quanto all’effetto estensivo dell’accoglimento del motivo di ricorso al coimputato non impugnante questa Corte ha in alcune pronunzie con prevalenza ritenuto che l’accoglimento dell’impugnazione proposta da uno dei coimputati con riguardo alla sola condanna al risarcimento dei danni non giova ai coobbligati in solido, atteso che l’effetto estensivo dell’impugnazione concerne i soli casi in cui questa investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo della responsabilità penale e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamente risarcitori. (Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, M.M., Rv. 277300).

Ad avviso del collegio, tuttavia, può richiamarsi e condividersi quella giurisprudenza di legittimità secondo cui l’accoglimento del ricorso per cassazione proposto da uno dei coimputati per difetto di motivazione della sentenza impugnata sui criteri seguiti nella quantificazione del danno risarcibile in favore delle parti civili giova anche ai coimputati non impugnanti sul punto, attesa la natura generale ed oggettiva della questione dedotta. (Sez. 1, n. 42887 del 26/04/2018, Bernardini, Rv. 274371).

Tale principio si ritiene possa trovare applicazione anche con riguardo specifico alle spese in favore della parte civile, non ricorrendo in proposito ragioni ostative.

Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, in ordine alla relativa statuizione, che va elisa.

D.D.

Il ricorso dell’imputato D.D. è fondato per le ragioni e nei limiti di cui in seguito.

23. Il primo motivo di ricorso, relativo alla mancanza di motivazione della sentenza di primo grado, risulta reiterativo nonché generico.

23.1. Il motivo appare generico nella misura in cui si limita a lamentare una acritica sovrapposizione tra la motivazione della sentenza di primo grado e la relazione del curatore fallimentare senza specificare quali siano state le risultanze istruttorie dibattimentali di rilievo ai fini della decisione in relazione alle quali non vi sia stato confronto da parte del giudice di primo grado.

23.2. Risulta altresì reiterativo nella misura in cui la Corte territoriale (p.56) ha adeguatamente risposto alla già proposta censura richiamando il principio fissato da questa Corte secondo cui neppure la mancanza assoluta di motivazione della sentenza in relazione a un capo d’imputazione rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l’imputato di un grado del giudizio (Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep.2025, Diana, Rv. 287505).

Il principio è stato più volte ribadito da questa Corte nel caso di mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado riconoscendo al giudice di appello di porvi rimedio, predisponendo, in forza dei suoi poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, anche integralmente la motivazione mancante senza che ciò comporti la privazione per l’imputato di un grado di giudizio. (Sez. 5, n. 23036 del 18/03/2025, Grandi, Rv. 288200)

La pronuncia da ultimo richiamata ha chiarito in motivazione che “… la mancanza di motivazione del provvedimento di primo grado non è equiparabile alla privazione di un grado del giudizio, posto che il processo, inteso come sequenza di atti che si chiude con la decisione del giudice all’esito di un’udienza, si è celebrato ed è terminato con una statuizione. Ciò che difetta è unicamente la

motivazione, ma tale difetto, come si è già evidenziato, integra un vizio dell’atto e non un’ipotesi di inesistenza dello stesso (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008 dep.2009, R., Rv. 244118), senza possibilità di equiparazione tra le due categorie logico-giuridiche…”.

Né la decisione, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, si pone in contrasto con quanto indicato dalle Sezioni unite Giuffrida che hanno affermato un principio diverso e cioè che l’indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità d’ordine generale a regime intermedio, perché non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione ma in più determina una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di ragionata determinazione in vista dell’impugnazione e di un’efficace difesa. (Sez. U, n. 42363 del 28/11/2006, Giuffrida, Rv. 234916)

24. Il secondo motivo – relativo alla dedotta contraddittorietà della sentenza tra il riconoscimento del rilevante investimento dell’imputato attraverso l’acquisto di H.H. Spa, e la versione accusatoria che considera la stessa una “scatola vuota” – risulta rivalutativo e in fatto.

Contrariamente a quanto lamentato nel ricorso, la sentenza impugnata, nel confermare l’impostazione accusatoria, non ha mai escluso che H.H. s. p. a. fosse una società solida con ingente capitale sociale.

Ha al contrario evidenziato (p.71) come proprio per queste ragioni la società sia stata utilizzata da D.D. per ottenere ingenti finanziamenti dalle banche per poi progressivamente deprivarla delle risorse in tal modo realizzate attraverso condotte distrattive in suo favore ricorrendo ad operazioni tra parti correlate.

Si legge nella sentenza impugnata “…ha spiegato il curatore che proprio la solidità economica della società aveva permesso un facile accesso al credito bancario, circostanza questa ampiamente sfruttata dai nuovi amministratori. Ne era conseguito un gravissimo ed insanabile debito nei confronti di istituti di credito che avrebbe per gran parte contribuito al fallimento della società…. Proprio tale caratteristica è stata determinante per l’acquisizione di H.H. nel gruppo D.D. che dal finanziamento bancario ha tratto il denaro necessario per la capitalizzazione….

25. Il terzo motivo, relativo alla qualifica di amministratore di fatto di H.H. Spa in capo a D.D., è infondato.

25.1 La prima delle due censure, quanto alla contradditorietà della motivazione per avere considerato la società inoperativa, è infondata.

Sul punto la sentenza impugnata (p.115 e ss.) non può considerarsi contraddittoria dal momento che ha ben chiarito che la qualifica di amministratore di fatto nella ipotesi in esame non può ritenersi limitata alla fisionomia delineata dal Codice civile nella dimensione fisiologica dell’attività di impresa in ragione delle peculiarità del caso concreto le società erano solo formalmente operanti essendo le attività realizzate finalizzate unicamente alla distrazione delle risorse.

Conseguentemente è impossibile individuare atti di amministrazione e di gestione tipici delle società operative.

Questa Corte ha chiarito che in tema di reati fallimentari, la qualifica di amministratore di fatto, in caso di società non più operativa, può essere desunta, pur in mancanza di una attività produttiva e commerciale, da atti di gestione del patrimonio che, per l’oggetto e per il tempo di esecuzione, siano sintomatici dell’inserimento organico del soggetto nella società con funzioni direttive. (Sez. 5, n. 10984 del 20/01/2026, Maione, Rv. 289697).

La sentenza richiamata ha chiarito in motivazione che “… l’inserimento dell’estraneo nella gestione dell’impresa richiede continuità quando i singoli atti compiuti non sono da soli sufficientemente significativi, per cui tale requisito non è necessario nel caso di compimento, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, di atti di assoluta rilevanza per la vita dell’impresa, i quali, pertanto, possono giustificarsi soltanto in virtù dell’effettivo inserimento nella gestione….”

Nel caso in esame, pur non essendovi – e non rilevando – una prova dell’agire di D.D. nella fase produttiva della società fallita, comunque costui ha agito quale amministratore di fatto in quanto dominus del gruppo.

25.2. Quanto alla seconda delle censure, relativa al riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto sulla base di una presunta e immotivata posizione di garanzia, la stessa non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata che, nel qualificarlo quale dominus della struttura societaria in cui era inserita H.H. Spa, ha inteso riferirsi alla riconducibilità all’imputato della regia della gestione societaria e delle operazioni distrattive.

Dalla fine del 2006 il capitale sociale di 10.000.000,00 Euro era divenuto per l’80% di proprietà Finvest (detenuta da Yoda Investment SA, a sua volta detenuta da Yoda Trust riconducile a D.D.) e per il residuo 20% di Cofimo Fiduciaria.

Quest’ultima, con missiva del 29 gennaio 2010, aveva comunicato alla Guardia di Finanza che le generalità complete della persona fisica sottostante il rapporto fiduciario relativamente alle azioni del capitale sociale della H.H. Spa erano quelle di D.D., come confermato dallo stesso D.D. in una email (“la partecipazione del 20% della società fiduciariamente intestata alla Cofimo fiduciaria è di mia proprietà”).

In tale contesto assume particolare significato il termine “dominus”, espressivo non della mera titolarità delle partecipazioni sociali, bensì dell’effettiva posizione apicale di direzione e coordinamento esercitata dal ricorrente rispetto alle diverse società coinvolte.

Peraltro, la Corte territoriale non si è limitata a valorizzare tale circostanza, ma ha evidenziato ulteriori elementi di assoluto rilievo, quali la circostanza che le operazioni distrattive descritte al capo 3) sono intercorse nella maggior parte dei casi tra parti correlate, dunque a vantaggio di società facenti capo allo D.D., a sue teste di legno od a persone della sua famiglia, come del resto riscontrato dalle dichiarazioni de relato del curatore fallimentare, di N.N. e di K.K., teste di legno di D.D. e di P.P., quest’ultimo suo uomo di fiducia in H.H. Spa e in I.I. Srl, oltre che dai numerosi indicatori fattuali indicati nella sentenza impugnata (p.116)

– H.H. e le società controllate avevano medesimi amministratori e medesima sede presso lo studio K.K.;

– i K.K. erano ragionieri e dunque non avevano competenze imprenditoriali e nella mole di atti depositati nulla emerge quanto ad un loro autonomo intervento operativo;

– non vi è traccia di incarichi o direttive impartite dagli amministratori a D.D. quale legale della società laddove proprio dallo studio di D.D. erano trasmessi tutti gli atti formali relativi alle varie operazioni realizzate;

– l’imputato esperto di diritto societario aveva tutti gli strumenti per occultare il proprio ruolo gestorio.

Va per completezza richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’accertamento degli elementi sintomatici della gestione o cogestione societaria costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando sia sorretto da motivazione congrua, coerente e priva di manifeste illogicità.

Tali requisiti risultano pienamente soddisfatti dalla motivazione della sentenza impugnata, che ha fornito una ricostruzione logica, completa e coerente degli elementi dimostrativi posti a fondamento del riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente.

26. Il quarto motivo, quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare dai coimputati N.N., O.O., E.E., risulta manifestamente infondato.

La censura attiene alla mancata allegazione alla relazione del curatore ex art.33 legge fallimentare delle dichiarazioni a quest’ultimo rese dai coimputati ed in relazione alle quali il curatore ha reso testimonianza nel corso dell’udienza.

Sulla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal fallito o da soggetti diversi dal fallito al curatore questa Corte ha chiarito che

– le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza. (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep.2018, Castelletto, Rv. 272664). In motivazione, la Corte ha chiarito che le relazioni del curatore costituiscono prova documentale qualsiasi sia il loro contenuto e legittimamente sono inserite nel fascicolo processuale;

– è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l’inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche “quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale”, dando corso all’audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti “ai fini della gestione della procedura”. (Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589 in relazione a dichiarazioni rese al curatore da un teste e da un indagato di reato connesso in ordine al ruolo di amministratore di fatto della fallita rivestito dall’imputato, compendiate nella relazione e oggetto di testimonianza indiretta da parte del curatore stesso);

– possono essere veicolate attraverso lo scritto del curatore i contributi di conoscenza forniti dalle persone che lo stesso ha avuto modo di ascoltare e le cui parole ha verbalizzato (Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, Corrieri, Rv. 270599).

Dunque, i contenuti dichiarativi, in quanto trasfusi all’interno della relazione del curatore fallimentare, sono per questa ragione utilizzabili alla luce delle sentenze richiamate.

Il tema introdotto dalla difesa relativo ad una presunta inutilizzabilità derivante da un mancato onere di allegazione dei verbali delle dichiarazioni non può fondare la inutilizzabilità della deposizione del curatore.

Non è previsto infatti un obbligo di allegazione alla relazione del curatore dei verbali dei contenuti dichiarativi a pena di inutilizzabilità, rappresentando la relazione del curatore la prova documentale che consente l’utilizzazione delle dichiarazioni.

La eventuale acquisizione dei verbali mancanti, della cui allegazione si dà comunque atto nell’indice come rappresentato dallo stesso ricorrente, poteva essere oggetto di una specifica richiesta nel corso dell’istruttoria dibattimentale da parte della difesa, ma di siffatta richiesta così come di un eventuale diniego da parte del pubblico ministero non vi è traccia, né vi è deduzione sul punto.

27. Il quinto motivo, articolato in plurime censure e relativo alle singole condotte contestate al ricorrente al capo 3, risulta manifestamente infondato.

27.1 Le censure contenute nel motivo comune sono distinte in tre gruppi -investimenti nel settore immobiliare (punti 7,8,9,10,14,15); investimenti nel settore energie rinnovabili (punti 2,6,18); operazioni dall’ottimo potenziale (punti 4,11,12,13,16,17) – e sono tutte volte a proporre una lettura alternativa in fatto, per ogni singola condotta, inammissibile in quanto insuscettibile di essere sottoposta al sindacato di legittimità, non confrontandosi con la motivazione adottata dalla sentenza impugnata (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944)

La motivazione nella parte relativa alla responsabilità di D.D. è da porre in stretta e diretta correlazione con quella di conferma dell’affermazione della penale responsabilità per gran parte delle attività distrattive di cui al capo 3) del coimputato ricorrente P.P. nonché del coimputato giudicato in via definitiva nelle forme del concordato in appello, N.N., Presidente del Consiglio di amministrazione della fallita.

27.2. Come già evidenziato in relazione alla posizione dei sindaci, occorre in primo luogo richiamare la valutazione complessiva che delle operazioni distrattive ha operato la sentenza impugnata atteso che i profili di penale responsabilità del ricorrente sono collegati anche al significato ulteriore che assumono le plurime attività penalmente rilevanti se considerate non solo singolarmente, ma anche nella loro totalità.

In particolare, la Corte territoriale, in relazione alle operazioni analizzate

– ha evidenziato che le stesse (p.72) “… mai accompagnate da alcuna seria iniziativa imprenditoriale, sono state portate a termine tra società controllate o comunque correlate tra loro, nelle quali le medesime persone fisiche, prive di competenze imprenditoriali, si sono alternate nelle diverse cariche sociali. Non vi sono alternative al ritenere che si trattasse di mere operazioni contabili e finanziarie, sprovviste di alcun concreto progetto economico sottostante, esclusivamente finalizzate a maquillage contabili, a spostare perdite da una persona giuridica all’altra della galassia “D.D.” e a ottenere finanziamenti bancari, questi ultimi di fatto rappresentanti le uniche patrimonializzazioni delle società. Sono totalmente assenti progetti imprenditoriali, analisi dei costi e dei benefici delle operazioni, valutazioni di fattibilità, interlocuzioni con enti pubblici, analisi di mercato, attività tutte che avrebbero dovuto essere alla base dei progetti asseritamente intrapresi…”;

– ha ripreso le argomentazioni espresse nel giudizio di legittimità in relazione alle operazioni nel diverso processo di bancarotta ai danni di Bembercell /Novaceta (p.33, par. 4.3) “…le numerose operazioni economiche non più solo “azzardate”, come ritiene la difesa, ma anche evidentemente “estranee a qualsiasi logica aziendale e produttiva, refluenti in una sorta di “attività meramente finanziaria finalizzata a procurarsi febbrilmente somme che non si reimpiegavano nell’attività produttiva a salvaguardia della continuità aziendale, bensì venivano distolte a vantaggio di Bemberg Spa, società riconducibile a B.B.B., nonché verso l’imputato e i concorrenti nel reato D.D. e C.C.C….” (Sez. 5, n. 26886 del 08/03/2024, B.B.B., Rv. 286778);

– ha richiamato le dichiarazioni rese in udienza dal curatore fallimentare quanto al significato e alle ricadute delle operazioni ideate da D.D. “… Anche il curatore ha evidenziato che l’attività di H.H. è stata caratterizzata da operazioni tra parti correlate sia interne al “Gruppo H.H.” che esterne, rapporti di cui mai si è dato atto, da parte degli amministratori, né da parte dei sindaci nei verbali da loro sottoscritti. Al momento del fallimento, H.H. aveva partecipazioni in sette società, partecipazioni tutte interamente svalutate, ad eccezione di quella in I.I.. Trattasi di operazioni che hanno generato ingenti perdite a carico del bilancio della fallita, effettuate quando le società del gruppo “Eurinvest” versavano già in una profonda crisi e che hanno comportato ripetuti riscadenziamenti dei debiti a breve, premonitori del fallimento della stessa Eurinvest, intervenuto nel corso del 2010.

Il curatore ha così concluso considerata l’assenza di vantaggi compensativi per H.H. e il principio di autonomia patrimoniale che deve caratterizzare la gestione di ogni società, alla luce dei collegamenti fra gli organi direttivi delle varie società ed il ruolo di D.D., le operazioni suddette si comprendono solo nel quadro di un disegno volto a sostenere, ad ogni costo, il piano di salvataggio del gruppo Eurinvest, peraltro non riuscito, a danno dei creditori di H.H., anche attraverso operazioni manifestamente dissennate…. L’abnorme disavanzo rilevato al momento del fallimento, pari a quasi 37 milioni di euro, non può essere spiegato con il solo generico riferimento alla congiuntura del mercato finanziario e immobiliare. L’attività è stata infatti caratterizzata da numerose operazioni tra parti correlate sia interne al “Gruppo H.H. che esterne (Gruppo Eurinvest e… Gruppo Norman 95). Trattasi di operazioni che hanno generato ingenti perdite a carico del bilancio di H.H. e. che, in ultima analisi, hanno comportato il dissesto della società….”.

Dunque, le censure difensive sono unicamente volte a ridiscutere e rivalutare nel merito le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale attraverso l’analisi delle singole condotte distrattive, operazione preclusa in questa sede.

Siffatta premessa e il conseguente giudizio di inammissibilità opera in relazione alle singole operazioni che all’interno del capo 3 sono analiticamente indicate e suddivise in punti.

28. Le censure quanto ai punti relativi agli investimenti nel settore immobiliare (punti 7,8,9,10,14,15) risultano dunque rivalutative e in fatto.

28.1. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 7 del capo 3, la censura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.

La sentenza impugnata (p.85 e ss.) ricostruisce la vicenda del prestito non oneroso e privo di condizioni favorevoli alla fallita, di 2.700.000,00 Euro da parte di H.H. Spa a favore di Nextimm Srl, effettuato da N.N. in data 21 dicembre 2007, senza autorizzazione del Consiglio di amministrazione e con successiva ratifica del 28 marzo 2008, operato nella consapevolezza delle condizioni di pesante perdita di Nextimm Srl e del conclamato stato di dissesto di H.H. Spa

Del tutto generica la obiezione difensiva quanto alla violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. in relazione alla condotta contestata e quella per la quale è intervenuta condanna.

28.2. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 8 del capo 3, la censura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.

La sentenza impugnata (p.89 e ss.) ricostruisce con motivazione immune da vizi logici la vicenda tra parti correlate, in conflitto d’interesse, relativa all’acquisto in data 3 luglio 2007 da parte di H.H. Spa, già in stato di dissesto, della totalità delle azioni di Kangaimmobil Srl – di cui il 95% delle quote era stato ceduto a Cofimo Fiduciaria nel 2003- il cui corrispettivo è stato versato attraverso un finanziamento bancario, a Cofimo Fiduciaria (riferibile in percentuale del 20% a D.D.) per un importo pari a 4.000.000. di euro, prezzo determinato senza alcuna due diligence, poi svalutato già l’anno successivo.

28.3. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 9 del capo 3, la censura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.

La sentenza impugnata (p.89 e ss.) ricostruisce con motivazione immune da vizi logici la vicenda tra parti correlate, in conflitto d’interesse, avente ad oggetto da parte di H.H. Spa più finanziamenti infruttiferi per complessivi 1.950.00,00 Euro a favore della controllata So.Ge.Co., all’epoca già in perdita, al fine di garantire ad Eurinvest di lucrare sul riscatto e sulla successiva rivendita dell’immobile di Via (Omissis), di cui Eurinvest (sempre riferibile a D.D.) ha goduto senza neppure pagare i canoni di locazione.

Ha evidenziato la Corte territoriale che si è trattato di un’operazione effettuata dalla società fallita già in stato di dissesto, attraverso il finanziamento di una società controllata già in perdita e a favore di una terza società sempre sotto il dominio dello D.D. senza alcun vantaggio compensativo per la fallita ed a danno dei creditori di quest’ultima.

28.4. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 10 del capo 3, la censura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.

La sentenza impugnata (p.93 e ss.) ricostruisce con motivazione immune da vizi logici la vicenda tra parti correlate, in conflitto d’interesse, avente ad oggetto da parte di H.H. Spa in stato di dissesto, l’acquisto da Eurinvest Investimenti Spa, al prezzo di 5.000.000,00 di euro, della partecipazione in Sviluppo Bonfadini Srl, oltre al credito per il finanziamento soci per 2.250.000,00 euro, con plus valenza interamente ceduta da Eurinvest Investimenti al socio unico Eurinvest e perdita totale per la fallita.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la motivazione impugnata risulta logica e non contraddittoria allorquando evidenzia che gli amministratori e l’imputato D.D. erano perfettamente consapevoli dell’impossibilità di Bonfadini di gestire un appalto in stato di dissesto senza versamento di alcun capitale e in assenza di dipendenti e di strutture idonee.

28.5. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 14 del capo 3, la censura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.

La sentenza impugnata (p.102 e ss.) ricostruisce con motivazione immune da vizi logici a cui si rinvia la vicenda in esame particolarmente articolata nei suoi vari passaggi tra parti correlate, in conflitto d’interessi, al solo fine di drenare risorse per oltre 4.000.000,00 di Euro alla società H.H. Spa a favore di Eurinvest.

La Corte territoriale, dopo avere descritto tutti i numerosi passaggi della complessa operazione, dà conto delle specifiche deduzioni difensive contenute nell’atto di appello fornendo adeguata risposta quanto alla natura distrattiva della mancata riscossione di un credito pari appunto a 4.577.046,00 euro.

28.6. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 15 del capo 3, la censura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.

La sentenza impugnata (p.106 e ss.) ricostruisce con motivazione immune da vizi logici l’operazione tra parti correlate, in conflitto d’interesse, avente ad oggetto da parte di H.H. Spa, tra il settembre del 2007 ed il settembre del 2008, a favore della La Real Estate, quando già la fallita si trovava in stato di dissesto, di finanziamenti, pari a complessivi 1.638.000,00 Euro nonostante l’avvenuta cessione dell’intera partecipazione de La Real Estate nell’aprile 2007, nonostante la grave esposizione bancaria di H.H. e nonostante il patrimonio netto negativo di La Real Estate, circostanza conosciuta dagli amministratori di H.H. che ne avevano venduto la partecipazione solo cinque mesi prima.

29. Le censure quanto ai punti relativi agli investimenti nel settore dell’energia (punti 2,6,18) risultano anch’esse rivalutative e in fatto.

29.1. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 2 del capo 3, la censura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.

La sentenza impugnata (p.78 e ss.) ricostruisce con motivazione immune da vizi logici l’operazione (si rinvia alle argomentazioni di cui al paragrafo che precede 3.2.1. per i coimputati sindaci F.F. e G.G.) di cessione da parte di H.H. Spa dell’Immobiliare Cosbon Srl – acquistata il 24 ottobre 2007 al prezzo di 10.000,00 euro, e di 750.000,00 Euro versate per l’acquisto di un immobile a Crotone, di cui la società si accollava il mutuo della venditrice, Gandalf Srl, che restava locatrice, inadempiente, dell’immobile e tra i cui soci risultava anche 19Sq.Fr., sorella di D.D. – a J.J., nipote di D.D. e cugino di Z.Z., componente del Consiglio di amministrazione della società fallita, al prezzo di 20.000,00 Euro per le quote sociali e di Euro 785.000,00 quale prezzo del credito che H.H. aveva nei confronti della stessa società, per avere finanziato l’acquisto dell’immobile che, però, veniva compensato, peraltro in difetto, dall’acquisto, cui H.H. si era parimenti impegnata verso il J.J., di migliaia di azioni della K.R. Energy, a prezzo notevolmente superiore a quello di mercato.

Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la Corte territoriale ha ben chiarito la finalità distrattiva attraverso un’operazione tra parti correlate, in conflitto d’interessi, che aveva consentito il trasferimento, sostanzialmente a titolo gratuito, con pari danno per la fallita, dell’immobile da H.H. Spa a J.J., nipote di D.D.

29.2. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 6 del capo 3, la censura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.

La sentenza impugnata (p.84 e ss.) ricostruisce con motivazione immune da vizi logici l’operazione (si rinvia alle argomentazioni di cui al paragrafo che precede 3.2.3. per i coimputati sindaci F.F. e G.G.) di un prestito obbligazionario stipulato da H.H. già in stato di dissesto in data 30 giugno 2008 con Eurinvest Finanza per l’acquisto di quattro titoli obbligazionari al controvalore di 500.000,00 Euro l’uno, per un totale di 2.000.000. di euro, convertibili in azioni di Eurinvest Energia Spa, in palese conflitto d’interesse.

In reazione a siffatto prestito la società fallita non ha mai richiesto la restituzione del prestito, né ha esercitato il diritto di conversione in azioni, nella piena consapevolezza dello stato di dissesto anche di Eurinvest, beneficiaria dell’operazione per la somma di 2.000.000,00 euro.

29.3. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 18 del capo 3, la censura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.

La sentenza impugnata (p.112 e ss.) ricostruisce con motivazione immune da vizi logici l’operazione (si rinvia alle argomentazioni di cui al paragrafo che precede 3.2.9. per i coimputati sindaci F.F. e G.G.) volta ad evitare a Discepolo Daniele, socio di S.S., già presidente di Kaitech, poi di K.R. Energy, le perdite economiche derivanti dal fallimentare investimento nelle obbligazioni Eurinvest/ K.R. Energy, messa in opera senza previa delibera del Consiglio di amministrazione, tra parti correlate ed in conflitto d’interesse.

La censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato il valore pressoché nullo del prestito obbligazionario convertibile confermato dal mancato esercizio del diritto di conversione da parte di Kappa Holding per potere onorare il finanziamento bancario; egualmente a dirsi quanto alle azioni K.R. Energy, acquistate da H.H. Spa il 27 febbraio 2009, in numero di 2.784.257 da K.R. Energy, riconducibile a D.D., ad un prezzo di 0,343 Euro ciascuna, prezzo superiore a quelli correnti di mercato, svalutate nel corso del 2009, del 42,3%, con un danno per la società fallita pari ad Euro 340.515,00.

30. Le censure quanto ai punti relativi agli altri investimenti (punti 4,11,12,13,16,17) risultano anch’esse rivalutative e in fatto.

30.1. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 4 del capo 3, la censura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.

La sentenza impugnata (p.80 e ss.) ricostruisce con motivazione immune da vizi logici l’operazione tra parti correlate e in relazione ad una compensazione operata per un debito inesistente.

La censura è volta ad affermare l’esistenza del credito di D.D. nei confronti della società in ragione delle prestazioni professionali effettuate ma sul punto non si confronta con le analitiche argomentazioni della sentenza impugnata che individua tutte le circostanze di fatto dalle quali risulta provata l’inesistenza del debito di Romana Edilfinanza Seconda verso D.D. le fatture a favore di D.D. mai rinvenute; la mancanza di qualsiasi rilevanza probatoria della nota pro forma rinvenuta nella documentazione della società fallita in relazione a non meglio precisate consulenze effettuate nel 2007

30.2. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 11 del capo 3, la censura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.

La sentenza impugnata (p.96 e ss.) ricostruisce con motivazione immune da vizi logici l’operazione della costituzione della H.H. Investimenti Srl e dei progressivi finanziamenti infruttiferi – per una somma complessiva superiore ai 3.000.000,00 di euro- da H.H. Spa, già in stato di dissesto, a H.H. Investimenti impiegati per l’acquisto di partecipazioni in Meliopharma Srl, F40 s. r. L. e Red International, finalizzati unicamente al drenaggio delle risorse della H.H. Spa come comprovato dalla totale svalutazione del credito nel bilancio H.H. Investimenti, pari a zero.

La doglianza quanto ad un possibile travisamento della prova dichiarativa relativa al contributo di P.P. quanto alla realizzazione dell’investimento a seguito del finanziamento di Red International risulta priva di specificità in quanto il dedotto travisamento non risponde alle condizioni richieste da questa Corte per ravvisare la contraddittorietà processuale quanto meno in termini di decisività.

30.3 Con riferimento alla contestazione di cui al punto 12 del capo 3, la censura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.

La sentenza impugnata (p.99 e ss.) ricostruisce con motivazione immune da vizi logici l’operazione della vendita del terreno di M da H.H. Spa a PRO.VICE Srl – società partecipata al 100% da Cofimo Fiduciaria – sottocosto per la somma di Euro 100.000,00, considerandosi operata la distrazione di 200.000,00 Euro pari alla differenza con il prezzo di acquisto operato nel 2007, da IL.CI per la somma di 300.00,00 euro.

A fronte delle censure in fatto quanto alla determinazione del valore del terreno, la sentenza impugnata ha evidenziato che già al momento dell’acquisto il terreno non era più edificabile e, ciò nonostante, era stato pagato dalla fallita 300.000,00 euro. La sentenza ha altresì confutato le risultanze della consulenza tecnica della difesa “Fadda”.

30.4. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 13 del capo 3, la censura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.

La sentenza impugnata (p.100 e ss.) ricostruisce con motivazione immune da vizi logici l’operazione consistita nell’acquisto, tra il dicembre 2006 ed il 12 aprile 2007, di 52.000 azioni Alphavax, per la somma di 400.000,00 euro, operazione definita “veramente anomala” nel corso della deposizione del teste allora sindaco M.M.

– non era stata compiuta alcuna due diligence per verificare il prezzo delle azioni;

– non sono stati rinvenuti documenti quanto alla valutazione del prezzo di acquisto;

– a pochi mesi dal loro acquisto le azioni sono state svalutate, senza alcun tentativo di rivendita; nel bilancio del 2008 la loro svalutazione è arrivata al 50% sino ad arrivare alla totale perdita dell’investimento.

– già all’atto di acquisto le azioni erano prive di valore commerciale, trattandosi di titoli emessi da una società che stava sopravvivendo grazie a sussidi statali e che utilizzava le liquidità ricevute per coprire le perdite e non per lo sviluppo dell’attività farmaceutica come risulta da una missiva di P.P. del 22 ottobre 2010.

30.5. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 16 del capo 3, la censura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.

La sentenza impugnata (p.109 e ss.) ricostruisce con motivazione immune da vizi logici l’operazione consistita nell’acquisto di H.H., in data 23 dicembre 2008, già in stato di dissesto, da Cofimo Fiduciaria della totalità delle quote della società immobiliare San Martino Srl, oltre al credito per finanziamento soci, pari a circa 82.000,00 euro, finanziamento già utilizzato per intero per l’acquisto di un castello nel Comune di S

Contrariamente alle deduzioni in fatto contenute nel motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha chiarito come attraverso questa operazione Cofimo fiduciaria si liberava di un debito di rilevante entità che si accollava H.H. Spa la quale, già in grave stato di dissesto, non sarebbe mai stata in grado di adempiere. Tanto ne erano consapevoli gli amministratori che già nel bilancio 2008 era stato stanziato un fondo per la copertura delle perdite della San Martino, iscritta con un patrimonio netto negativo di 231.317,00 euro. H.H. Spa non ha mai onorato il debito bancario e l’istituto di credito ha ottenuto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nei confronti della società fallita.

30.6. Con riferimento alla contestazione di cui al punto 17 del capo 3, la censura si risolve in una rilettura alternativa in fatto delle risultanze processuali.

La sentenza impugnata (p.111 e ss.) ricostruisce con motivazione immune da vizi logici l’operazione consistita nella prestazione di garanzia personale nei confronti della società Novaceta, in data 25 luglio 2008, con sottoscrizione di una fideiussione a favore di MB banca, quale garanzia del pagamento delle rate mensili per l’acquisto del ramo aziendale del sito industriale di M, stipulato da Novaceta con Nuova Filati Celi, in concordato preventivo.

La censura del ricorrente lamenta genericamente una impropria scissione della più complessa operazione posta in essere da D.D. laddove la sentenza impugnata avrebbe argomentato in ordine alla garanzia senza considerare l’operazione anche con riferimento all’acquisto della totalità della società ILCI che deteneva il 40% delle quote di Novaceta che gestiva il sito industriale.

Oltre ad essere priva di specificità la censura non si confronta con la sentenza impugnata che invece evidenzia come la partecipata Novaceta, conduttrice dell’area, era ben lungi dal potere effettuare alcun programma di investimento industriale volto a garantire la continuità aziendale al sito industriale di M.

Che Novaceta fosse totalmente incapiente era dato noto fin dall’origine a H.H. Spa, trattandosi di società in cui l’amministratore delegato di H.H., nonché amministratore unico di ILCI deteneva una partecipazione.

31. Il sesto motivo, relativo alla qualifica dei punti 4), 16), 17), 18) del reato di cui al capo 3) come distrattivi laddove i fatti erano contestati come operazioni dolose, è infondato.

Sul punto si richiamano le argomentazioni del paragrafo 2 in relazione ad analogo motivo di ricorso presentato nell’interesse di F.F. e G.G.

Il tema della correlazione tra imputazione contestata e sentenza è stato oggetto di una lunga e approfondita elaborazione giurisprudenziale, alla luce della quale può affermarsi, richiamando anche le indicazioni delle Sezioni Unite, che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. (S.U. n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).

Le sentenze successive, pur in relazione a diverse fattispecie in materia fallimentare, hanno escluso la violazione ogni qualvolta la condanna sia intervenuta per la medesima azione come descritta in sentenza nei suoi profili soggettivi e oggettivi (per tutti Sez. 5, n. 19182 del 31/01/2022, Sugamiele, Rv. 283136) così escludendosi qualsiasi vulnus difensivo rispetto alla condotta come descritta.

Anche nel caso di specie la sentenza impugnata ha ritenuto provata la medesima condotta contestata e descritta nei punti 16,17,18 riqualificandola tuttavia diversamente.

Dunque, non risulta, nel caso in esame, che i fatti storici siano oggettivamente diversi da quelli contestati allo D.D., né emerge la trasformazione radicale delle fattispecie concrete nei loro elementi essenziali, tale da ingenerare incertezza sull’oggetto delle imputazioni e pregiudicare il diritto di difesa.

Né la sentenza citata dalla difesa (Sez.5, n.39546 del 15/07/ 2008, Bonaldo, non mass.) a sostegno delle ragioni per l’accoglimento del ricorso appare decisiva o rilevante nel caso di specie.

32. Il settimo motivo, relativo alla qualifica di amministratore di fatto della società I.I. Srl di cui al capo 7, risulta infondato.

Contrariamente a quanto dedotto con il motivo di ricorso, la sentenza impugnata non opera una sovrapposizione tra la posizione di socio e quella di amministratore di fatto.

Nel richiamare le argomentazioni di cui al paragrafo che precede quanto alla qualifica di amministratore di fatto di D.D. rispetto alla società H.H. Spa, va altresì evidenziato che anche in tal caso la Corte territoriale ha individuato con motivazione immune da vizi logici alcuni indici e circostanze di fatto che inequivocamente permettono di considerare l’imputato amministratore di fatto anche di I.I. Srl

– I.I. Srl era controllata interamente da H.H. Spa, di cui amministratore di fatto era D.D. e tale società era strumentale alle operazioni di finanziamento e distrazione a favore di Eurinvest;

-l’attività svolta dalla società I.I. Srl consistita nell’acquisto di quattro unità immobiliari in F di proprietà di U.U. Simone, è da ricondurre nella fase ideativa e operativa, a D.D. (p.126).come emerge dalle dichiarazioni testimoniali di U.U., dalla corrispondenza telematica tra U.U. e D.D. (e-mail del 30 novembre 2008, 4 novembre 2009,17 febbraio 2010) e dalle dichiarazioni etero accusatorie rese dal coimputato P.P. nel corso del suo esame in data 9 novembre 2022.

33. L’ottavo motivo, articolato in una duplice censura e relativo alla responsabilità in relazione alle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestate al capo 7, risulta nel complesso infondato.

33.1. Quanto alla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale, la Corte territoriale (p.129) ha fondato il giudizio di penale responsabilità sulle dichiarazioni rese dal curatore all’udienza del 12 marzo 2022 il quale ha riferito che, nonostante le sue reiterate richieste, non aveva ricevuto né da parte dell’amministratore, Quartararo, né da parte del liquidatore, P.P. alcun documento contabile, non avendo, peraltro, il primo mai adempiuto, dopo l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, alla tenuta della contabilità. Né sono stati consegnati i documenti relativi all’acquisto degli immobili della società.

La sentenza con motivazione non contraddittoria, né illogica evidenzia poi (p.130) che, sebbene la tenuta materiale della contabilità fosse demandata a Quartararo e a P.P., “… l’interesse esclusivo a occultare le vicende relative all’acquisto degli immobili e alla gestione del patrimonio sociale era in capo a D.D., quale dominus di I.I., H.H., Eurinvest, nonché regista dell’intera operazione come del resto confermato dalle stesse espressioni contenute nella denuncia querela di D.D. nei confronti di U.U. (I.I. e d Eurinvest sono riferibili alla mia famiglia)

Il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale specifica contestata è ancora una volta ricavato da diversi indici di fraudolenza

– l’astensione dalla richiesta di fallimento;

– la proposta di concordato preventivo fondata sul buon esito di una previsione di vendita degli unici beni immobili che la società aveva acquistato, impossibile perché di tali beni la I.I. Srl non aveva più la disponibilità giuridica;

-il rilevante passivo societario, pari a 4.237.000,00 di Euro nel febbraio 2015;

– la necessità di occultare le condotte distrattive.

Né la circostanza evidenziata dalla difesa nel motivo in punto di esclusione di amministratore di fatto di D.D. di H.H. Spa dopo la sua messa in liquidazione, può essere considerata decisiva o rilevante per escludere anche il suo ruolo nella società I.I. Srl emerge evidente dalle circostanze di fatto sinora rappresentate che la vicenda I.I. Srl sia consistita essenzialmente nella personale gestione da parte di D.D. dell’unica operazione commerciale intrapresa dalla società fallita relativa all’acquisto degli immobili di U.U. e delle vicende che ne sono derivate.

33.2. Rivalutativa e in fatto appare invece la censura relativa alla penale responsabilità del ricorrente quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva della somma di 250.000,00 Euro (p.133 e ss.)

– l’assenza di scritture preliminari o contratti, strumenti tipici, ineludibili e necessari nell’ambito della contrattazione con persone giuridiche, e indispensabili a comprova della pretesa erogazione di un così rilevante importo a titolo di caparra, non rende in alcun modo credibile la prospettazione difensiva secondo cui il bonifico di 250.000,00 Euro disposto in favore di Olimpia re avrebbe rappresentato la restituzione di un acconto da parte di questa società, in un primo momento interessata all’ acquisto degli immobili;

– non vi è coincidenza delle coordinate bancarie del conto da cui è stata prelevata, mediante assegno circolare, la somma data a U.U. con quelle verso cui i fondi sarebbero tornati; le coordinate da cui è pervenuto l’assegno circolare intestato a U.U., asseritamente proveniente da Olimpia re, coincidono con quelle della banca BPM e dell’agenzia 466 dove I.I. aveva il conto corrente.

-il rinvenimento, da parte del curatore di H.H., di copie dei tre bonifici emessi da U.U.. La custodia, tra i documenti della società controllante (H.H.), della prova di rapporti economici apparentemente estranei all’orbita societaria sua e della sua controllata, può trovare esclusiva e razionale giustificazione nel fatto che, contrariamente all’apparenza, tali operazioni sono state strumentalmente utilizzate e fanno parte della gestione economica di I.I..

34. Il nono motivo, quanto alla violazione della correlazione tra imputazione e sentenza in relazione al reato di bancarotta per distrazione ai danni di I.I. Srl, risulta manifestamente infondato.

Il motivo appare manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che, a fronte di una condotta distrattiva quantificata in 534.826,00 euro, ha ritenuto che la distrazione potesse circoscriversi alla somma di 250.000,00 euro, e dunque unicamente al bonifico del 22 dicembre 2005 intestato ad Olimpia re Srl per le motivazioni espresse nel paragrafo che precede.

35. Il decimo motivo, relativo alla omessa motivazione quanto alla riqualificazione dei fatti di reato di cui ai capi 3) e 7) nell’ipotesi di bancarotta semplice patrimoniale appare manifestamente infondato.

35.1. Nella prospettazione difensiva le singole operazioni considerate distrattive o dissipative in realtà erano operazioni realizzate nell’interesse dell’impresa e che per una serie di circostanze imprevedibili si sono rivelate un insuccesso per la società; si tratterebbe di operazioni al massimo imprudenti, ma pur sempre rientranti nel rischio di impresa consentito da qui la possibilità di una loro diversa qualificazione ai sensi dell’art. 217 legge fallimentare.

Sul punto questa Corte, da tempo risalente , ha sempre chiarito che in tema di bancarotta, quando l’agente pone in essere operazioni imprudenti idonee a configurare la bancarotta semplice di cui al n. 2 dell’art. 217 legge fall., egli agisce con imprudenza, ma pur sempre nell’interesse dell’impresa; nelle operazioni distrattive che integrano il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216 della stessa legge, invece, l’agente agisce dolosamente perseguendo un interesse proprio o di terzi estranei all’impresa e, quindi, con la coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l’interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali. (Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Bordoni, Rv. 185886).

Non ricorre l’ipotesi di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma primo, n. 2, legge fall., integrata da operazioni di manifesta imprudenza, ma la più grave ipotesi di bancarotta fraudolenta, nel caso di operazioni che abbiano comportato, in pressoché totale assenza di vantaggi, un notevole impegno economico-finanziario della società, dichiarata poco dopo fallita, atteso che le operazioni imprudenti, realizzate pur sempre nell’interesse dell’impresa, sono quelle in tutto o in parte aleatorie o frutto di scelte avventate, tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo. (Sez. 5, n. 34292 del 02/10/2020, Olivieri, Rv. 279973)

35.2. La sentenza impugnata ha operato buon governo dei principi ora richiamati dal momento che ha compiutamente spiegato in relazione ad ogni singola operazione la sussistenza della consapevolezza sin dall’origine in capo al ricorrente della finalità distrattiva o dissipativa dell’attività realizzata e della coscienza e volontà di recare danno ai creditori e assicurarsi un vantaggio esclusivo e personale, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

36. L’undicesimo motivo in punto di trattamento sanzionatorio risulta infondato.

36.1. Quanto alla determinazione della pena, la Corte territoriale ha congruamente motivato il discostamento dal minimo edittale, contenuto nella metà del massimo edittale, valorizzando la pervicacia e spregiudicatezza dimostrate dall’imputato unitamente all’omesso risarcimento del danno alle parti civili.

36.2. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale ha evidenziato l’assenza di elementi positivi che in concreto giustifichino la concessione del beneficio, a fronte dell’entità del danno cagionato e dell’intensità del dolo, operando corretta applicazione del principio della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato.

36.3. Quanto, infine, alla lamentata disparità di trattamento quanto alla quantificazione della pena del coimputato K.K., non solo va evidenziato che il coimputato è ricorso ad un accordo ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. sorretto da regole altre.

Non è possibile porre in comparazione la pena irrogata ad imputati chiamati a rispondere del medesimo reato se la loro posizione sia stata processualmente definita con l’applicazione di istituti differenti in particolare, si è condivisibilmente sottolineato che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati la cui posizione sia stata definita mediante patteggiamento, perché tale rito conduce ad una decisione che si fonda su valutazioni del tutto particolari, che tengono anche conto del risparmio processuale conseguente alla scelta di una forma di definizione del processo alternativa al dibattimento (Sez. 6, n. 24402 del 12/03/2008, Schifino, Rv. 240356; con riferimento alla disciplina del concordato con rinuncia ai motivi di appello, prevista dall’art. 599-bis cod. proc. pen., Sez. 6, n. 21019 del 18/05/2021, P., Rv. 281508).

Inoltre, secondo questa Corte può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati laddove il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia caratterizzato da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 6, n. 21019 del 18/05/2021, cit.).

37. Il dodicesimo motivo, relativo alla condanna alla rifusione delle spese a favore delle parti civili H.H. Spa e I.I. Srl, nonostante la loro mancata comparizione ed il mancato deposito di conclusioni nel giudizio di appello, appare fondato.

Le parti civili, non impugnanti, non risultano essere intervenute nel giudizio di appello, né avere presentato le proprie conclusioni.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio in grado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all’udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza. (tra le tante, Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725).

Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, in ordine alla relativa statuizione, che va elisa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di G.G. e F.F. limitatamente al capo 3 punto 8), nonché nei confronti di G.G. limitatamente al capo 3 punti 10), 11) e 15 -quest’ultimo quanto all’operazione deliberata in data 12.9.2007- per non aver commesso il fatto.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di F.F. e G.G. limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di F.F., G.G., C.C., B.B., E.E., A.A. e D.D. limitatamente alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili nel grado di appello, liquidazione che elimina.

Rigetta nel resto i ricorsi di C.C., G.G., F.F., B.B., E.E., A.A. e D.D.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma il 22 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2026.

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