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Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Società

Responsabilità del sindaco di società: le dimissioni non escludono le conseguenze delle omissioni nella vigilanza (Cass. Civ. n. 20964/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Sindaco di società: le dimissioni o la successiva sostituzione non cancellano la responsabilità per le omissioni commesse durante l’incarico

La Corte di Cassazione affronta i doveri di vigilanza del sindaco di società, confermando il rigetto della domanda di ammissione al passivo del credito relativo al compenso professionale, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela. Al sindaco era contestato di avere effettuato controlli meramente formali, senza reagire a elementi relativi alla crisi della controllata, alla sopravvalutazione del magazzino e all’iscrizione di crediti d’imposta poi ritenuti non spettanti. La Corte ribadisce che le dimissioni o la successiva sostituzione del sindaco non eliminano la responsabilità per le condotte omissive già verificatesi. Per sottrarsi alla responsabilità non basta lasciare l’incarico: occorrono concreti atti diretti a contrastare, impedire o porre rimedio alle irregolarità riscontrate. Il ricorso viene quindi rigettato.

LA VICENDA

Un sindaco di una società in liquidazione aveva chiesto l’ammissione al passivo di un credito di € 10.332,32 per compensi professionali. La curatela aveva eccepito l’inadempimento dei doveri di vigilanza ex art. 2403 c.c.; il Tribunale di Varese aveva accolto l’eccezione ex art. 1460 c.c. e respinto l’opposizione. Il sindaco ricorreva in Cassazione, che ha rigettato il ricorso.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

SOCIETÀ – COLLEGIO SINDACALE – DOVERI DI VIGILANZA – CONDOTTA OMISSIVA – DIMISSIONI O SOSTITUZIONE DEL SINDACO – RESPONSABILITÀ – PERMANENZA – NECESSITÀ DI CONCRETI ATTI DI CONTRASTO ALLE IRREGOLARITÀ

In tema di responsabilità dei sindaci di società, le dimissioni dall’incarico, così come la successiva sostituzione del sindaco, non sono sufficienti a escludere la responsabilità per le condotte omissive verificatesi durante lo svolgimento dell’incarico. La diligenza richiesta al sindaco impone, in presenza di irregolarità, l’adozione di concreti atti diretti a contrastarle, porvi rimedio o impedirne la prosecuzione; ciò che assume rilievo è pertanto l’inerzia del professionista nell’esercizio dei poteri e dei doveri di vigilanza, indipendentemente dalla successiva cessazione dalla carica.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza, 20/06/2026, n. 20964

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A.A., sindaco di ELLAMP Spa in liquidazione dal 2010, ha proposto opposizione allo stato passivo della Liquidazione Giudiziale di Ellamp Spa, nella parte in cui è stato escluso il proprio credito di Euro 10.332,32 per l’attività svolta nel corso degli esercizi 2018 e 2019, sino alla data del 14 ottobre 2019. Il credito è stato escluso in forza dell’eccezione di inadempimento svolta dalla curatela della liquidazione giudiziale, per avere il creditore violato gli obblighi professionali connessi all’incarico assegnatogli e svolto solo verifiche di routine.

2. Il Tribunale di Varese, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione, accogliendo l’eccezione di inadempimento della curatela del fallimento ex art. 1460 cod. civ. per inesatto adempimento dovuto a condotta omissiva dell’opponente. Ha ritenuto, in particolare, il giudice dell’opposizione che l’opponente è venuto meno ai propri obblighi ex lege di vigilanza, anche in relazione alla vigilanza sugli assetti organizzativi (e, in particolare, sull’assetto amministrativo-contabile della società), avendo omesso di rilevare: a) la mancata svalutazione della controllata Ellamp Iberica sin dal bilancio 2018, società che aveva perso la continuità aziendale in base a diversi elementi (richieste di rientro delle banche, mancato pagamenti delle retribuzioni); b) l’assenza di utilità per Ellamp Spa dei finanziamenti erogati alla controllata (attese le rinunce della controllante a precedenti finanziamenti) e del conseguente aumento di capitale finalizzato a sostenere la medesima controllata iberica, ritenuto non risolutivo della crisi della controllata; c) la sopravvalutazione del magazzino sin dall’esercizio 2018; d) la indebita contabilizzazione di crediti di imposta per spese di Ricerca e Sviluppo (RES), risultati successivamente non spettanti, circostanze che avrebbero imposto ai sindaci l’attivazione dei poteri di ispezione e controllo, laddove i controlli effettuati dal creditore sono stati di carattere meramente formale, senza adeguato vaglio critico.

3. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a sei motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2403 e 2697 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto violati i doveri di diligenza nello svolgimento dell’incarico di sindaco della società posta in liquidazione giudiziale. Deduce parte ricorrente che il decreto impugnato avrebbe fatto malgoverno della copiosa prova documentale (prodotta in allegato al ricorso), che dimostrerebbe l’adempimento delle obbligazioni previste dalla legge. In particolare, si deduce come l’aumento di capitale deliberato dall’assemblea ha comportato un patrimonio netto positivo di Euro 1.197.597,00 e una riduzione dell’indebitamento a Euro 7.167.340,00, circostanze che avrebbero escluso la sussistenza di macroscopiche violazioni dei doveri gestionali da parte degli amministratori.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 2403, 2222, 2223, 2233, 2697 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che il ricorrente non ha attivato i propri poteri di controllo e ispettivi in relazione allo stato di crisi della società controllata Ellamp Iberica. Osserva parte ricorrente che, pur essendo stata comunicata la situazione di crisi della controllata nel bilancio dell’esercizio 2018, approvato in data 14 ottobre 2019, era stato approvato un aumento di capitale in forza di assemblee straordinarie del 6 e del 31 luglio 2019, tale da far registrare un patrimonio netto positivo pari ad Euro 1.197.597,00 e una riduzione dell’indebitamento a Euro 7.167.340,00. Osserva che, all’atto della approvazione del bilancio, il ricorrente sarebbe stato sostituito nella carica.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2403 e 2426 n. 4 cod. civ. e dei principi contabili OIC 21 e 38, per avere il decreto impugnato ritenuto violati i doveri di vigilanza in relazione alla svalutazione della partecipazione della società iberica, dovendo la svalutazione essere operata solo nel caso in cui la perdita sia duratura, laddove la situazione della predetta società (la quale godeva di nuovi finanziamenti, di un buon portafoglio ordini e di buona marginalità), lasciava ritenere che le difficoltà della partecipata fossero transitorie.

4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 1460, 2403, 2222, 2223, 2233 cod. civ., nonché delle norme di comportamento nn. 5.6, 10.7 e 10.1, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto violati i doveri del sindaco in relazione all’erogazione del finanziamento alla controllata iberica. Sotto questo profilo si denuncia, in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., extrapetizione, non essendo tali contestazioni state svolte dalla curatela. Si censura, inoltre, l’affermazione che il finanziamento di Ellamp Spa alla controllata iberica non sarebbe avvenuto nell’interesse della controllante, non essendo individuabile la contestazione mossa al ricorrente, atteso anche che le valutazioni erano state svolte in accordo con le valutazioni del revisore contabile.

5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nuovamente violazione degli artt. 2403 e 2697 cod. civ., nonché delle norme di comportamento CNDCEC nn. 3.2 e 3.6 imposte al Collegio Sindacale, oltre che del Principio revisione Italia 501, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto violati – ai fini dell’accoglimento dell’eccezione di inadempimento – i doveri di ispezione, controllo e vigilanza quanto alla sopravvalutazione del magazzino. Osserva parte ricorrente che la curatela non avrebbe provato l’importo per il quale il fondo di svalutazione del magazzino si sarebbe dovuto incrementare, né in che termini tale circostanza avrebbe fatto emergere la perdita di mezzi propri, laddove il ricorrente aveva indicato in che termini il fondo si sarebbe dovuto incrementare. Si censura, inoltre, il decreto impugnato in relazione alle norme tecniche di valutazione dei processi produttivi,

osservandosi che i procedimenti di revisione contabile relativi alla verifica dell’esistenza dei beni sono di pertinenza del revisore legale, laddove compito del sindaco è dare un giudizio sintetico sulla correttezza dei dati esposti in bilancio.

6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nuovamente violazione degli artt. 2403 e 2697 cod. civ., nella parte in cui è stata ritenuta la responsabilità del ricorrente in relazione all’omesso controllo e vigilanza in riferimento all’indicazione nel bilancio 2018 di crediti d’imposta per spese di ricerca e sviluppo non spettanti. Sotto questo profilo, si osserva che gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate non costituiscono prova della non spettanza dei crediti fiscali. Si deduce, inoltre, che compito del collegio sindacale è esaminare la documentazione contabile (fatture e contratti dei costi agevolabili), la quale non dava evidenza degli addebiti contestati. Il ricorrente osserva, inoltre, come i costi in esame erano stati oggetto di certificazione e, infine, si duole che analoga censura non è stata rivolta dal medesimo Tribunale ad altri due membri del collegio sindacale.

7. Il primo motivo e i motivi dal terzo al sesto, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Inammissibile il primo motivo, il quale si risolve nella richiesta di revisione della documentazione esaminata dal giudice del merito ai fini della prova dell’inadempimento del creditore alle obbligazioni di vigilanza ex lege su di lui incombenti. Inammissibile il terzo motivo, in quanto volto a contrastare l’accertamento in fatto della duratura perdita della partecipata iberica, manifestata dalla stretta creditizia e dalle difficoltà di pagamento delle retribuzioni, rispetto alle cui difficoltà il giudice del merito ha ritenuto insufficiente al ripristino della continuità il finanziamento proveniente dalla controllante. Inammissibili il quarto e il quinto motivo, sia in relazione alla dedotta extrapetizione (quarto motivo) per difetto di specificità quanto alla dedotta valorizzazione nel decreto impugnato di fatti non allegati dalla curatela,

sia in relazione alla dedotta violazione di legge e delle norme tecniche, non essendo state indicate le censure mosse avverso il decreto impugnato, risolvendosi la censura in un “non motivo”, in cui il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato (Cass., n. 9550/2024; Cass., n. 1341/2024). Inammissibile il sesto motivo, volto a riformulare l’accertamento in fatto di negligente controllo della natura agevolabile dei costi RES, fondato sia sul contenuto degli atti di recupero dell’Agenzia delle Entrate che – ad avviso del giudice dell’opposizione – dimostrano l’insussistenza dei crediti di imposta, sia sui compiti di verifica contabile imposti ai sindaci ai fini dell’accertamento della non conformità della iscrizione in bilancio di costi pluriennali in violazione della legge e dello statuto.

8. Il secondo motivo è inammissibile quanto alla censura dell’omessa considerazione dell’aumento di capitale di cui alle assemblee straordinarie del luglio 2019 per le medesime ragioni di cui ai superiori motivi.

9. Il secondo motivo è, invece, infondato quanto alla deduzione che il ricorrente sarebbe stato sostituito nella carica all’atto dell’approvazione del bilancio in data 14 ottobre 2019, sul presupposto che le condotte ascritte al ricorrente si sono verificate durante lo svolgimento dell’incarico. A nulla rileva difatti tale sostituzione.

10. Premesso che le violazioni attengono al periodo in cui il ricorrente svolgeva l’incarico di sindaco, si osserva che questa Corte ha ritenuto che “le dimissioni non costituiscono mai condotta di adempimento del dovere, né sufficiente ad esimere da responsabilità, quando a ciò non si fossero accompagnati anche concreti atti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti, per la pregnanza degli obblighi assunti dai sindaci proprio nell’ambito della vigilanza sull’operato altrui, e perché la diligenza impone piuttosto un comportamento alternativo: equivalendo allora le dimissioni ad una sostanziale inerzia ed, anzi, divenendo esemplari della condotta colposa e pilatesca tenuta dal sindaco, del tutto indifferente e inerte nel rilevare la situazione di illegalità reiterata” (Cass., n. 18770/2019). Nella sostanza, ciò che rileva è l’inerzia del professionista, indipendentemente dal fatto che successivamente al comportamento omissivo lo stesso si sia dimesso o sia stato sostituito.

11. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per anticipazioni, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio 2026.

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2026.

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