Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
La tutela degli effetti personali degli utenti non giustifica riprese che ne compromettono la riservatezza. Il Garante sanziona il gestore di una piscina di Trento e ribadisce i limiti della videosorveglianza negli spogliatoi.
Installare telecamere negli spogliatoi di una piscina per prevenire i furti può comportare una violazione della privacy anche quando le riprese riguardano soltanto gli armadietti. È quanto emerge dal provvedimento n. 619 del 3 settembre 2026, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha applicato una sanzione di 8.000 euro all’Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (ASIS).
La vicenda riguarda la piscina del Centro sportivo Trento Nord, a Gardolo. A seguito di alcune segnalazioni e notizie di stampa, l’Autorità ha accertato la presenza, sin dal 2007, di telecamere all’interno degli spogliatoi, rivolte verso gli armadietti nei quali gli utenti custodivano i propri effetti personali.
ASIS aveva spiegato che il sistema serviva a prevenire e accertare i furti di portafogli e telefoni verificatisi nella struttura. Aveva inoltre precisato che le telecamere non riprendevano le cabine per cambiarsi, le docce o i servizi igienici e che le registrazioni non venivano visionate in tempo reale attraverso un monitor. Queste circostanze, tuttavia, non sono state ritenute sufficienti a giustificare il trattamento.
La tutela della riservatezza negli spogliatoi
Il punto centrale della decisione riguarda la natura degli ambienti sorvegliati. Gli spogliatoi sono luoghi nei quali le persone hanno una particolare aspettativa di riservatezza e di tutela della propria intimità. Per questa ragione, il Garante considera la videosorveglianza al loro interno, di regola, eccessivamente invasiva.
La protezione del patrimonio costituisce una finalità legittima, ma deve essere perseguita con mezzi proporzionati. Nel caso concreto, l’esigenza di prevenire i furti non poteva prevalere sulla dignità e sui diritti degli utenti. L’Azienda, inoltre, non aveva adeguatamente dimostrato di aver valutato soluzioni meno intrusive, come l’utilizzo di lucchetti personali per gli armadietti, la cui efficacia avrebbe dovuto essere esaminata in relazione alle caratteristiche della struttura.
Neppure l’accordo sindacale stipulato nel 2007 ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori poteva rendere lecito il trattamento. Il Garante ha chiarito che le parti non possono disciplinare i controlli indiretti sull’attività lavorativa in contrasto con i principi di necessità e proporzionalità previsti dalla normativa sulla protezione dei dati.
La decisione conferma quindi che gli adempimenti lavoristici e quelli in materia di privacy devono essere valutati congiuntamente, come approfondito anche nel nostro articolo sulla videosorveglianza in azienda. Un accordo già esistente non esonera il gestore dal verificare quali persone siano riprese e quanto il sistema incida sui loro diritti.
Le carenze nell’informativa e nella conservazione dei filmati
L’istruttoria ha evidenziato ulteriori criticità. Il cartello collocato soltanto all’ingresso della piscina non consentiva agli utenti di comprendere quali specifiche aree fossero sorvegliate, soprattutto in un ambiente come lo spogliatoio, nel quale la presenza di telecamere non può essere data per scontata.
L’informativa deve permettere alle persone di riconoscere la zona sottoposta a ripresa prima di entrarvi e deve rinviare in modo chiaro alle informazioni complete previste dall’art. 13 GDPR. Quanto ai lavoratori, ASIS aveva fornito una specifica informativa soltanto nel giugno 2026, con conseguente violazione degli obblighi di trasparenza per il periodo precedente.
Resta fermo che la presenza di un cartello non rende lecite riprese sproporzionate: informare gli interessati è un obbligo distinto dalla necessità di disporre di una valida base giuridica e di rispettare i limiti del trattamento.
Anche la conservazione delle immagini per 72 ore è stata oggetto di contestazione. L’Azienda non aveva documentato una valutazione preventiva sulla necessità di mantenere i filmati per quel periodo. La valutazione d’impatto prodotta conteneva, sul punto, indicazioni generiche.
Le 72 ore, pertanto, non costituiscono un termine automaticamente consentito per ogni sistema di videosorveglianza. Il periodo deve essere commisurato alla finalità perseguita e adeguatamente motivato. Durante il procedimento ASIS ha dichiarato di averlo ridotto a 12–24 ore: una misura adottata nel caso concreto, che non va confusa con una regola universale.
La sanzione e le indicazioni per i gestori
Nel corso dell’istruttoria l’Azienda ha disattivato e rimosso le telecamere dagli spogliatoi, aggiornato cartelli e informative e rivisto i tempi di conservazione. Il Garante ha tenuto conto della collaborazione prestata e dell’assenza di precedenti violazioni pertinenti, oltre che del carattere colposo della condotta e della circostanza dichiarata che le riprese non comprendevano cabine, docce e servizi igienici.
La sanzione è stata determinata in 8.000 euro per le violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a) ed e), 6, par. 1, lett. c) ed e), 12, par. 1, e 13 GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice privacy. Poiché il trattamento contestato era cessato e l’Azienda aveva adottato misure di adeguamento, l’Autorità non ha disposto ulteriori misure correttive. Gli interventi successivi hanno quindi inciso sulla decisione, senza cancellare le violazioni già commesse.
Per i gestori di piscine, palestre e centri sportivi, il provvedimento richiama l’importanza di una verifica preventiva delle aree inquadrate, delle alternative disponibili e delle modalità di gestione delle immagini. Anche quando l’impianto è in funzione da molti anni, occorre poter dimostrare perché le riprese siano necessarie, chi possa accedervi e per quanto tempo debbano essere conservate.
La sicurezza della struttura deve essere organizzata nel rispetto delle persone che la frequentano. Lo Studio Legale Calvello, con sede ad Abano Terme, in provincia di Padova, offre assistenza in materia di privacy e GDPR per la verifica degli impianti di videosorveglianza e degli adempimenti collegati. Per esaminare una situazione concreta è possibile richiedere una consulenza.
Il provvedimento: Garante per la protezione dei dati personali, n. 619 del 3 settembre 2026, doc. web n. 10294255.






