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protocollo

Diritto di Famiglia

Assegno di mantenimento per moglie e figli: rileva l’intero patrimonio e non solo il reddito mensile

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18.618 del 2011 è sinteti-camente il seguente. Venti anni di matrimonio con figli, lei casalinga, lui con un reddito mensile non elevato ma con un patrimonio alle spalle cospicuo. Lei pretende un assegno di mantenimento adeguato al tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio, lui controbatte sostenendo di non disporre di un reddito adeguato per mantenere moglie e figli oltre una certa misura. Dopo un primo grado avanti il Tribunale ed un secondo grado avanti alla Corte d’Appello, il marito ricorre in Cassazione la quale, tuttavia, respinge il ricorso fissando i seguenti principi.

1) I genitori debbono adempiere all’obbligo di mantenimento per i figli in proporzione alle proprie sostanze ed alle capacità di lavoro professionale e casalingo, senza limitazione alcuna a riguardo.
2) Per l’assegno al coniuge l’entità va commisurata non solo in base ai redditi dell’obbligato ma anche alle sue “sostanze”. Quindi, anche se i redditi del marito risultano di molto inferiori rispetto al cospicuo patrimonio, l’assegno deve essere quantificato anche con riguardo a tale patrimonio. Non solo, ma l’obbligato è tenuto alla corresponsione dell’assegno eventualmente liquidando una parte del patrimonio stesso. Sostanzialmente la Cassazione ha fatto proprie le risultanze della consulenza d’ufficio (CTU) disposta dal Tribunale. Si legge in sentenza:“a fronte dell’imponente patrimonio del R., dei redditi da lui percepiti e delle notevoli potenzialità reddituali, sta l’assenza di reddito della B., proprietaria al 50% dell’immobile adibito a casa familiare, di un’auto Fiat Punto 60, di valore in sostanza irrilevante, e titolare di un deposito di conto corrente di Euro 334,04. Essa non ha mai lavorato durante la convivenza matrimoniale, durata circa vent’anni, sempre accudendo al coniuge e alle figlie: dunque non ha redditi e possiede una capacità di guadagno pressoché nulla.” In conclusione, la Cassazione ha confermato il diritto della moglie ad un assegno mensile di c 1.200,00 e di c 1.000,00 per ciascun figlio oltre all’assegnazione della casa familiare.

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