fbpx

Titolo

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Procedura Civile

Perizia giurata: non è prova ma solo indizio (Cass. 4437/97)

La Cassazione (Sez. II, 19 maggio 1997, n. 4437) chiarisce che la perizia giurata redatta fuori dal giudizio costituisce mero indizio e non prova; i fatti in essa attestati devono essere introdotti tramite prova testimoniale o altri mezzi istruttori ritualmente acquisiti

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

La perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall’ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto. Alla parte che ha prodotto la perizia giurata, è peraltro riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sez. II, 19/05/1997, n. 4437

(omissis)

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 2 marzo 1988 i sigg. Franco Fabiani ed Adriana Pistis proposero opposizione avverso il decreto monitorio 5 febbraio 1988 emesso dal presidente del Tribunale di Viterbo, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, a favore del sig. Luciano Nardi, della somma di L. 17.475.970, quale corrispettivo di lavori di trebbiatura e mietitura eseguiti nella loro azienda agricola. Esposero di avere subito danni per L. 18.390.000 in conseguenza della cattiva esecuzione delle operazioni e per l’eccessiva percentuale di prodotti rimasti sul terreno e chiesero la compensazione dei rispettivi crediti.

L’adito giudice, ritenuto che non fosse stato provato il danno subito dai committenti, accertò il credito del Nardi in L. 13.837.500, e condannò gli opponenti al pagamento di tale somma, oltre rivalutazione ed interessi, nonché ai due terzi delle spese processuali.

Proposto gravame da parte di Fabiani e Pistis, la Corte d’Appello di Roma rigettò l’impugnazione, osservando, da un lato, che la perizia giurata depositata dagli opponenti, essendo un atto di parte, non poteva avere valore di prova, dall’altro, che non sussistevano altri elementi da cui si potesse desumere l’esistenza del danno e la sua relazione causale con le operazioni culturali compiute dal Nardi e, dall’altro ancora, che non si poteva supplire a tali deficienze probatorie con la consulenza tecnica, dato che le sue conclusioni, positive per la tesi dei committenti, erano esplicitamente fondate sull’indimostrato presupposto che rispondessero al vero la asseverazioni contenute nella perizia giurata depositata dagli attori.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il Fabiani e la Pistis con atto notificato il 29 gennaio 1994, deducendo un unico motivo; resiste con controricorso l’intimato.

Motivi della decisione

Si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonché la contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia per avere la corte di merito negato valenza di prova alla perizia giurata, nella quale erano state inserite fotografie dei luoghi e constatazioni eseguite dal consulente, onde, una volta che l’elaborato era stato asseverato dal giuramento, non si sarebbe potuto negare idoneità e forza probatoria agli elementi di fatto in essa attestati. Pertanto la corte non avrebbe nemmeno potuto negare l’ingresso ad un supplemento di consulenza tecnica sul presupposto che il tempo trascorso non avrebbe più consentito l’accertamento degli elementi di fatto necessari per l’accertamento di fatto, dato che essi erano contenuti nella perizia giurata.

Si osserva che la perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di avere accertato, non essendo previsto dall’ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova. Ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto. Alla parte che ha prodotto la perizia giurata è peraltro riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione. Poiché peraltro i ricorrenti non si sono valsi a tempo debito di un tale potere, essi non possono oggi dolersi che il giudice di merito non abbia tenuto conto delle attestazioni del consulente in ordine alle circostanze di fatto riferite nella perizia da lui redatta. Ne consegue che il giudice di appello non aveva alcun obbligo di disporre una nuova consulenza tecnica nel presupposto – di cui si è testé riconosciuta l’infondatezza – che risultassero accertati quegli elementi di fatto che il giudice di merito ha invece riconosciuto allora non più esistenti e quindi non più utilizzabili ai fini della valutazione del danno.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari che liquida rispettivamente in L. 137.300 e in L. 2.000.000.

Conclusione

Così deciso il 25 settembre 1996.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 MAGGIO 1997.

Condividi l'articolo su:
Studio Legale Calvello