Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 01.08.2013
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla nuova formulazione del comma 5 dell’articolo 101 TUIR riguardante la deducibilità fiscale delle perdite su crediti.
Tale disposizione afferma che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è sottoposto a procedure concorsuali.
Il legislatore ha individuato alcune ipotesi in cui tali elementi vengono ad esistenza presuntivamente:
– quando il credito è di modesta entità;
– quando il diritto alla riscossione è prescritto;
– quando si tratta di perdite relative a crediti per cui il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti;
– quando si tratta di perdite relativi a crediti che risultano cancellati dal bilancio di un soggetto IAS adopter in dipendenza di eventi estintivi.
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