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Danno non patrimoniale

Il danno morale non può comprimersi nella misura massima del 20%

Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Maria Rosaria Barbato, Sentenza del 5 gennaio 2016

(Su cortese segnalazione del Collega Francesco Carraro)

Il Tribunale sostiene la condivisibile tesi secondo cui la sofferenza morale deve essere risarcita tramite il riconoscimento di un quid pluris rispetto a quanto previsto dall’art. 139 del D. L.vo 109/05. Ergo, non può comprimersi tale voce nell’aumento (del 20%) pur previsto dalla menzionata norma in quanto essa, a dire della pronuncia in commento, non è riferibile alla componente morale del danno.

IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA

[…] “Deve inoltre riconoscersi in favore dell’attore, sempre a titolo di danno non patrimoniale, la sofferenza morale patita, liquidabile con un incremento del danno biologico effettuabile anche al di sopra dei limiti posti dagli articoli 138 e 139 Cod. Ass. (id est 20% per le micropermanenti e 30% per le macro), dovendo gli stessi essere unicamente riferiti alla personalizzazione inerente all’aspetto dinamico-relazionale del danno biologico, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente, se non altro perché, all’epoca dell’emanazione della norma, era pacifica l’autonoma risarcibilità del danno morale” […].

Peraltro v’è da aggiungere che “l’autonomia ontologica del danno morale“, e la necessità di un suo accertamento separato e ulteriore è stata a chiare lettere riconfermata dagli Ermellini con la sentenza n. 339/2016. Nello stesso senso cfr. Appello Tribunale di Torino, Dott. Giacomo Oberto, Sentenza del 14 luglio 2015 (le puoi trovare integrali sempre su questo sito).

LA SENTENZA INTEGRALE LA TROVI QUI SOTTO IN PDF

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