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Giurisprudenza Patavina-Tribunale Immobili, Condominio e Locazioni Lite temeraria Procedura Civile

Stategia processuale meramente dilatoria? E’ lite temeraria

Tribunale di Padova – Giudice Dott. Gianluca Bordon – Sentenza del 21.02.2013

UN ESEMPIO DI LITE TEMERARIA

Attraverso l’art. 96, comma 3, c.p.c., l’abuso del processo è rimesso alla valutazione discrezionale del Giudice che potrà d’ufficio, comminare un risarcimento a carico della parte “scorretta”. La responsabilità processuale aggravata di cui al terzo comma dell’art. 96 c.p.c., pur prescindendo dall’effettiva causazione di un danno a carico della parte risultata vittoriosa nel processo, richiede, in ogni caso, la sussistenza di un elemento soggettivo di colpevolezza in capo al soccombente il cui comportamento abbia travalicato la lealtà processuale a detrimento, quindi, della posizione della controparte che si vede vittima di ingiuste iniziative giudiziarie avversarie; e ciò quand’anche il comportamento della parte non sia informato a mala fede e/o colpa grave (come invece richiesto dal primo comma dell’art. 96). Non va trascurato il fatto che nessuna  richiesta giudiziale possa considerarsi abusiva a meno che non venga qualificata come infondata, essendo compito del giudice anche quello di accertare, nel merito, detta abusività (F. Toppetti, Il risarcimento del danno da lite temeraria”, Milano, 2014). Un esempio pratico di applicazione dell’ultimo comma dell’art. 96 c.p.c., è quello che segue.

IL CASO

La conduttrice – pur non essendo in grado di provare il pagamento nemmeno di una sola mensilità del canone – si è opposta alla convalida costringendo il locatore a un giudizio di merito con una strategia processuale meramente dilatoria; inoltre, dopo l’udienza di convalida la conduttrice si era resa irreperibile; non si era presentata alla mediazione e, pur avendo di fatto abbandonato l’immobile, non aveva nemmeno riconsegnato le chiavi consentendo al locatore di riacquistare la disponibilità dei locali.

IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA

“L’art. 96 u.c. c.p.c. prevede che il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c., anche d’ufficio, possa condannare parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ulteriore rispetto alla spese di lite. La disposizione consente di sanzionare la condotta, con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie. Nel contemperare il diritto di difesa con l’esigenza di assicurare una ragionevole durata dei processi, di evitare abusi e contenere i costi di una risorsa inevitabilmente scarsa (il processo), l’art. 96, III co. c.p.c. permette di sanzionare condotte improntate da colpa grave o mala fede, con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e quindi rimanendo al di fuori della struttura tipica dell’illecito civile. “In ogni caso” significa che la condanna può essere emessa in presenza di mala fede, colpa grave, assenza di normale prudenza, e cioè di presupposti dei primi due commi dell’art. 96 c.p.c., non che sia sanzionabile la semplice soccombenza. Non si rimane più nell’ambito di una prospettiva meramente risarcitoria, ma ci si pone in una prospettiva sanzionatoria per scoraggiare l’abuso del diritto di difesa. Nel caso in esame la richiesta dell’attrice con la memoria integrativa di una pronuncia di condanna per lite temeraria va accolta perché la conduttrice – pur non essendo in grado di provare il pagamento nemmeno di una sola mensilità del canone – si è opposta alla convalida costringendo il locatore a un giudizio di merito con una strategia processuale meramente dilatoria.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Gianluca Bordon, terminata la discussione orale, ha pronunziato, mediante lettura in udienza ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto di diritto della decisione, la presente

SENTENZA

nel proc. n. 6123/12 R.G. promosso da

S., rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell’intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida, dal domicil. avv. E., con studio in Padova, via (…)

Attore

contro

T., rappresentata e difesa, come da mandato a margine della memoria di costituzione, dal domicil. avv. M., con studio in Rovigo, viale (…)

Convenuto

Oggetto: risoluzione contratto di locazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, C., premesso di aver concesso in locazione con contratto concluso e registrato il 16 dicembre 2010 un immobile sito in Padova, via (…), con destinazione a uso commerciale (negozio con servizio di riparazione e manutenzione di tappeti e arazzi antichi), ha intimato lo sfratto per morosità alla conduttrice F., lamentando che – a fronte di un canone mensile di Euro 700,00 – la controparte aveva versato unicamente un acconto di Euro 400,00 nel mese di aprile 2011. Il locatore si è lamentato anche del mancato versamento del deposito cauzionale e del fatto che controparte avesse adibito il negozio pure a propria privata dimora, così illecitamente mutando l’uso prestabilito.

2. F. ha resistito alle domande attoree eccependo:

– che il contratto 16 dicembre 2010 aveva una durata di anni due (anziché di anni sei), né era stato registrato per l’anno 2011/12 con sua conseguente nullità;

– di aver versato in contanti le mensilità dicembre 2010 – settembre 2011; che per il periodo successivo sino ad aprile 2012 erano stati ceduti “in permuta degli affitti vari tappeti” ed erano stati eseguiti “numerosi lavori di restauro” per l’importo complessivo di Euro 5.128,00 e che per la mensilità di maggio 2012 era stato altresì pagata la somma di Euro 500,00 a mezzo di assegno circolare.

3. Le domande attoree sono fondate e devono essere accolte.

3.1 La nullità della clausola contrattuale sulla durata non determina la nullità dell’intero contratto, ma la sua sostituzione con obbligo del locatore di rispettare la durata minima legale prevista dall’art. 27 L. 27.7.78, n. 392. L’eccezione di nullità è peraltro irrilevante perché il locatore non ha agito facendo valere la clausola nulla;

3.2 Con l’art. 1, comma 346 della L. 30.12.04, n. 311 (legge finanziaria 2005) il legislatore ha previsto la nullità dei contratti di locazione non registrati ancorché stipulati in forma scritta: “i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”. Se è vero che un’azione volta ad ottenere la condanna al pagamento dei canoni non pagati in tanto può essere accolta, in quanto il contratto sia stato registrato, perché altrimenti il locatore resta privo di tutela giurisdizionale, la registrazione iniziale – come risulta dal timbro apposto in calce al documento – è avvenuta in data 16 dicembre 2010 presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Padova 1. L’art. 1 comma 346 citato, prevedendo un’eccezionale ipotesi di nullità collegata a violazioni di carattere tributario, non può essere applicato analogicamente a situazioni diverse da quelle espressamente regolate.

3.3 Con l’ordinanza 19 – 21 giugno 2012 è stato rilevato che:

– la lettera 5.4.11 richiamata nella memoria di costituzione per dimostrare il pagamento in contanti di Euro 300,00 non è presente nel fascicolo di parte;

– la lettera 1.2.12 del legale della convenuta non è idonea a provare il pagamento di Euro 400,00 a mezzo assegno circolare.

Deve aggiungersi che la conduttrice, pur avendo preannunciato l’introduzione di testi per dimostrare i pagamenti in contanti, non ha coltivato il giudizio dopo la trasformazione del rito e non ha formalizzato la relativa richiesta di prova. Dei contestati accordi menzionati nella memoria di costituzione relativi alla cessione di tappeti e a lavori di restauro eseguiti nell’interesse del locatore non è stata fornita alcuna prova.

4. Per le locazioni non abitative non trova applicazione l’art. 5 L. 27.7.78, n. 392, sicché non può ritenersi sussistente la gravità dell’inadempimento solo perché incida su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto, dovendosi accertare la gravità in concreto dell’inadempimento. Nulla impedisce che il mancato pagamento del canone possa, per il concorso di determinate circostanze, da apprezzarsi discrezionalmente, essere valutato ai sensi dell’art. 1455 c.c. come inadempimento di scarsa importanza, non sufficiente a provocare la risoluzione del rapporto. Il criterio legale dettato dall’art. 5 cit. può, peraltro, essere tenuto in considerazione come parametro di orientamento per valutare in concreto, a norma dell’art. 1455 c.c., se l’inadempimento del conduttore sia stato o non di scarsa importanza (cfr. Cass. sez. III, 12.2.02, n. 17738; Cass. sez. III, 4.2.00, n. 1234; Cass. Sez. III, 12.5.99, n. 4688 e Cass. s.u., 28.12.90, n. 12210). Nel caso di specie l’omesso pagamento integrale del canone per quasi tutta la durata del rapporto giustifica la domanda di risoluzione. Dichiarata la risoluzione del contratto, la conduttrice deve essere condannata al pagamento dei canoni e dell’indennità di occupazione dall’1.12.12 alla pronuncia della sentenza, previa detrazione dell’unico acconto corrisposto di Euro 400,00, nonché di un’indennità di occupazione mensile pari al canone sino all’effettivo integrale rilascio. Il credito del locatore nel febbraio 2013 è pari alla somma di Euro 18.500,00 (Euro 700,00 X 27 mesi – Euro 400,00).

5. Il locatore ha chiesto una condanna della controparte per lite temeraria allegando che dopo l’udienza di convalida la conduttrice si è resa irreperibile; non si è presentata alla mediazione e, pur avendo di fatto abbandonato l’immobile, non ha nemmeno riconsegnato le chiavi consentendogli di riacquistare la disponibilità dei locali. L’art. 96 u.c. c.p.c. prevede che il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c., anche d’ufficio, possa condannare parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ulteriore rispetto alla spese di lite. La disposizione consente di sanzionare la condotta, con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie. Nel contemperare il diritto di difesa con l’esigenza di assicurare una ragionevole durata dei processi, di evitare abusi e contenere i costi di una risorsa inevitabilmente scarsa (il processo), l’art. 96, III co. c.p.c. permette di sanzionare condotte improntate da colpa grave o mala fede, con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e quindi rimanendo al di fuori della struttura tipica dell’illecito civile. “In ogni caso” significa che la condanna può essere emessa in presenza di mala fede, colpa grave, assenza di normale prudenza, e cioè di presupposti dei primi due commi dell’art. 96 c.p.c., non che sia sanzionabile la semplice soccombenza. Non si rimane più nell’ambito di una prospettiva meramente risarcitoria, ma ci si pone in una prospettiva sanzionatoria per scoraggiare l’abuso del diritto di difesa. Nel caso in esame la richiesta dell’attrice con la memoria integrativa di una pronuncia di condanna per lite temeraria va accolta perché la conduttrice – pur non essendo in grado di provare il pagamento nemmeno di una sola mensilità del canone – si è opposta alla convalida costringendo il locatore a un giudizio di merito con una strategia processuale meramente dilatoria. Si stima congruo determinare l’indennizzo previsto dall’art. 96, III co. c.p.c. in via equitativa, tenuto conto del valore della causa e del tempo occorso al locatore per far valere il proprio diritto, nella somma di Euro 1.500,00.

6. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, trattandosi di processo concluso dopo il 23 agosto 2012 (cfr. Cass. s.u., 12.10.12, n. 17405), seguono la soccombenza. Fra le spese si sono considerate anche quelle (Euro 108,90) per l’esperimento della mediazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e eccezione, confermata l’ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. 19 – 21 giugno 2012 anche con riferimento al termine per l’esecuzione del 20 agosto 2012, così provvede:

a) dichiara risolto il contratto di locazione 16 dicembre 2012 registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Padova 1 in data 16.12.110 al n. 16820 serie 3 per inadempimento della conduttrice T. e condanna quest’ultima a rilasciare l’immobile libero e sgombero da persone e cose;

b) condanna T. al pagamento in favore di S.:

b1) – della somma di Euro 18.500,00 a titolo di canoni di locazione e indennità di occupazione, oltre agli interessi al tasso legale dalle singole scadenze dei canoni/indennità al saldo e oltre all’ulteriore somma mensile di Euro 700,00 dall’1 marzo 2013 sino al rilascio dell’immobile;

b2) – della somma di Euro 1.500,00 ai sensi dell’art. 96 u.c. c.p.c.;

b3) – delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 1.729,26, di cui Euro 229,96 per spese ed Euro 1.550,00 per compenso, oltre iva e cpa.

Così deciso in Padova il 21 febbraio 2013.

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2013.

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