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addebito

Diritto di Famiglia Separazione e Divorzio

Spese straordinarie per i figli: il Protocollo del Tribunale di Padova (anno 2017)

TRIBUNALE DI PADOVA
PROTOCOLLO D’INTESA PER LE SPESE STRAORDINARIE
IN MATERIA DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E RELATIVE MODIFICHE,
NONCHÉ DI AFFIDAMENTO DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

La finalità del presente protocollo è quella di ridurre o almeno limitare in via preventiva il contenzioso tra i genitori attraverso l’indicazione delle linee guida da seguire nell’individuazione delle spese straordinarie per i figli, d’ora in avanti intesi minorenni ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti e/o portatori di handicap.
Al fine di determinare sia il mantenimento ordinario che le spese straordinarie si deve tener conto delle voci di spesa caratterizzanti ciascuna specifica situazione familiare.
Sarà necessario evidenziare e documentare nell’ambito degli atti introduttivi (sia nel procedimento consensuale o congiunto che giudiziario) la quotidianità delle spese sostenute per la crescita psicologica dei figli quali: tipologia di scuola, intendimenti dei genitori per il prosieguo di un percorso scolastico formativo – specie se in strutture private – , frequenze di corsi di ginnastica, e sportivi, attività ludiche, corsi extrascolastici, anche all’estero, o semplicemente esborsi volti a sopperire alle necessità di accadimento dei figli al termine di ciascun anno scolastico della scuola primaria e secondaria.

I. Mantenimento ordinario: A seguito di separazione / divorzio / cessazione convivenza, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l’art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all’assistenza morale materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Ne consegue che non esiste duplicazione del contributo nel caso sia stabilito un assegno di mantenimento omnicomprensivo con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari e, contemporaneamente, si predisponga la misura della partecipazione del genitore alle spese straordinarie, in quanto non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie (Cassazione civile sez. VI 18 settembre 2013 n. 21273).

II. Spese straordinarie: Tali spese in generale sono caratterizzate dai seguenti criteri:

a) Temporale: spese dipendenti da eventi imprevedibili, o da situazioni, scelte o fatti di carattere eccezionale ovvero spese periodiche, ma non fisse.
b) Quantitativo: gravosità della spesa stessa.
c) Funzionale: spese necessari o utili, perché mirano a realizzare interessi primari o comunque rilevanti della persona, fatta esclusione per quelle meramente voluttuarie.
Le spese straordinarie, individuate secondo i predetti criteri, si possono poi distinguere in spese che non richiedono il preventivo accordo e quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. In ogni caso la richiesta di rimborso delle spese straordinarie è subordinata alla sostenibilità della spesa in rapporto alle capacità economiche dell’obbligato.
Le somme dovute a titolo di mantenimento dei figli non possono essere compensate con alcuna altra spesa sostenuta dal genitore obbligato, anche se in favore del figlio (spesa straordinaria) o dell’altro coniuge.
Infine, con riguardo alle spese straordinarie da concordare, le parti avranno cura di indicare le modalità con cui dovranno essere comunicate ed approvate ed il termine entro il quale il genitore dovrà manifestare il proprio motivato dissenso; in mancanza viene stabilito che vengano richieste per iscritto dal genitore che le propone e che la mancata risposta scritta entro 15 giorni equivalga ad approvazione.
Tutte le spese straordinarie devono esser documentate, ove sia possibile, dal genitore che chiede il rimborso o l’anticipo della quota parte di spettanza all’altro genitore.

1) SPESE MEDICHE
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione; b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante; c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori; d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; e) ticket sanitari;

B. che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato; d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;

2) SPESE SCOLASTICHE
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d’infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo richiesti dalla scuola; c) gite scolastiche senza pernottamento;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell’asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;

3) SPESE EXTRASCOLASTICHE
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) un’attività sportiva e pertinente attrezzatura;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ( oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) viaggi e vacanze; c) spese di custodia, baby sitter.

Le parti avranno cura di specificare e documentare particolari esigenze di spesa dei figli, di talchè il Magistrato n possa tenere conto nel provvedimento.
Le parti avranno altresì cura di indicare, nell’atto inerente la richiesta di mantenimento e/o di modifica dello stesso, la data di decorrenza del relativo obbligo; in ogni caso e a prescindere dalla richiesta delle parti, il Magistrato avrà cura di indicare la data di decorrenza del provvedimento.

Padova, lì 17.01.2017

Il Presidente del Tribunale – Dott. Sergio Fusaro

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati – Avv. Francesco Rossi

 

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