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Spese legali stragiudiziali

Spese legali stragiudiziali e giudiziali

Spese legali stragiudiziali: sono un qualcosa di diverso rispetto alle spese legali vere e proprie

Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 6422 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA
Data pubblicazione: 13/03/2017

Mi pare che sia stato superato l’orientamento restrittivo che legava la “risarcibilità” delle spese alla loro “necessità” e addirittura le escludeva per questioni “semplici” e di “scarso valore”. Qui si va oltre. Si chiarisce definitivamente, facendo chiarezza ove prima vigeva una certa confusione, sulla ontologica differenza tra spese stragiudiziali e spese legali. (Avv. M. Perrini)

L’ORDINANZA (estratto)

(Omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, con le precisazioni che seguono.

  1. Le spese sostenute per l’attività stragiudiziale in materia di infortunistica stradale possono ingenerare una qualche confusione in quanto, ove tale attività non riesca ad impedire l’instaurazione del giudizio, i relativi esborsi finiranno con ogni probabilità per confluire nella più ampia voce delle “spese legali”; e ciò anche se quest’attività è svolta da società all’uopo istituite, il cui operato non sempre è rapportabile all’attività che l’avvocato (magari il medesimo che ha seguito la fase stragiudiziale) compirà nel corso del giudizio vero e proprio.

La confusione rischia di aumentare in quanto la giurisprudenza, pur facendo riferimento alla figura del danno emergente, finisce per agganciare il relativo rimborso alla voce delle spese legali.

Tanto premesso, ritiene questa Corte di dover ribadire, in continuità con la citata sentenza n. 997 del 2010, che il danno del quale è stato chiesto il risarcimento ha natura di danno emergente, consistente nella spesa sostenuta per l’attività stragiudiziale svolta dall’agenzia incaricata di simili pratiche.

L’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio.

Da tanto consegue che il rilievo, contenuto nella sentenza oggetto del presente ricorso, secondo cui tali spese erano state chieste come “voce a parte” rispetto alle “spese legali” è inconferente ai fini del rigetto della domanda, posto che l’attività stragiudiziale, anche se svolta da un legale, è comunque un qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie.

Come pure è scorretta la decisione del Tribunale di Chieti nella parte in cui, come si è detto, ha ancorato il rigetto della domanda alla circostanza per cui nessuna somma era stata recuperata grazie all’operato della società Civitas, addetta all’espletamento delle attività suddette.

Il giudice di rinvio, quindi, dovrà compiere simile valutazione ex ante e dovrà anche accertare se e da parte di chi l’esborso sia stato realmente sopportato; ciò tenendo presente la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nella assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, la comunicazione dell’offerta dell’impresa assicuratrice, non accettata dal danneggiato, e il pagamento della somma offerta, previsti e disciplinati dall’art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro, dagli oneri di allegazione e di prova posti a carico dell’attore (sentenza 27 novembre 2015, n. 24205).

  1. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato al Tribunale di Chieti, in persona di un diverso Magistrato, il quale deciderà attenendosi alle indicazioni della presente pronuncia e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Per questi motivi

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Chieti, in persona di un diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 6 dicembre 2016.

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Studio Legale Calvello