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Danno non patrimoniale Infortunistica Stradale

Risarcimento superiore al doppio di quello corrisposto dalla Compagnia? Il Giudice dispone la trasmissione della sentenza all’IVASS

(G.d.P. di Venezia, sent. 769/16)

LA QUESTIONE (in sintesi): la Compagnia convenuta insisteva anche in sede di memorie conclusive per l’inesistenza del danno biologico permanente trattandosi di lesioni non accertate strumentalmente ai sensi della normativa di cui ai commi 3 ter e 3 quater dell’art. 139 del C.d.A., ancorchè il CTU medico-legale avesse riconosciuto un danno permanente nella misura del 2-3%. Il Giudice faceva proprie le risultanze dell’espletata ctu e precisava (cfr. pag. 7 della sentenza):
“Da tali presupposti si può pervenire alla conclusione che le lesioni subite dall’attrice siano state obiettivate tramite un rigoroso accertamento clinico ed anche con Rx e che, pur essendo suscettibili di ulteriori accertamenti strumentali sofisticati e costosi, non hanno richiesto tuttavia tale accertamento strumentale, essendo risultata evidente, dall’accertamento clinico, la suddetta lesione. Ed invero, nella grande maggioranza dei traumi minori del collo a “colpo di frusta” con contraccolpo dorso lombare non si verificano lesioni vertebrali fratturative o seriamente dislocative; il valore diagnostico degli accertamenti radiologici standard è quindi limitato, non essendo in grado di rilevare le alterazioni dei tessuti molli paravertebrali sollecitati dal trauma.” E così concludeva: “Per la diagnosi di trauma discorsivo è necessario il criterio clinico, mentre il riscontro strumentale rappresenta un elemento sussidiario”.
Ciò premesso, condannava la Convenuta al pagamento della ulteriore somma di € 5.836,79 ed avendo la Compagnia versato ante causam il solo importo di € 180,00 disponeva la trasmissione della sentenza all’IVASS.

Mi associo, infine, al commento dell’instancabile Cav. Luigi Cipriano che riporto qui sotto integralmente sottolineando, invero, che i nostri Giudici, ancorchè – quantomeno dal sottoscritto – costantemente sollecitati, ad oggi purtroppo, pressoché de plano, NON applicano il disposto di cui all’art. 148 co. 10 del C.d.A.. (Claudio Calvello)

COMMENTO: Il Giudice di Pace di Mestre finalmente invia all’IVASS, come previsto dall’art.148 co. 10° del Codice delle Assicurazioni Private, la sentenza che condanna la compagnia ad un risarcimento superiore al doppio di quello offerto e corrisposto ante causa. Detta norma, invero poco applicata dai Giudici ma soprattutto poco invocata dagli attori, se costantemente attuata potrebbe indurre le compagnie a proporre risarcimenti più equi, se non altro per scongiurare il pericolo di pesanti sanzioni da parte dell’IVASS. Nel caso di cui alla sentenza in commento la compagnia aveva risarcito al danneggiato solo euro 180,00 mentre il Giudice di Pace l’ha condannata ad un risarcimento di ben 6.016,00 euro, oltre alle spese di lite, CTU e CTP medico legale.
Ma l’invio della sentenza all’IVASS non è la sola nota interessante della stessa, soprattutto se si osserva che la data della decisione risale all’8 ottobre 2015, un anno prima della sentenza della Cassazione 18773 del 26 settembre 2016. Infatti il Giudice di Pace dr.ssa Ilda Piva ritiene che le lesioni, se obiettivate tramite un rigoroso accertamento clinico, non hanno necessitato di ulteriori accertamenti strumentali sofisticati e costosi come invece avrebbe voluto la compagnia. “Per la diagnosi di trauma distorsivo è necessario il criterio clinico, mentre il riscontro strumentale rappresenta un elemento sussidiario” scrive il Giudice e riporta in conclusione un commento del Prof. Enzo Ronchi che, già nel dicembre 2012 valutando l’art.32 co 3ter e 3quater della L.27/12 così si esprimeva: “L’intero danno biologico di lieve entità (temporaneo, permanente, ulteriore ex art.139/3 DL 209/2005, sofferenza morale, spese) è risarcibile solo se l’esistenza della lesione, che ne è all’origine, sia stata accertata clinicamente e/o strumentalmente; visivamente è da intendersi come clinicamente…” Ma lo sforzo e la lucidità del Giudice di Pace, che anticipa di un anno le conclusioni cui è successivamente pervenuta la Cassazione, viene però in parte vanificato dalla lentezza della macchina della Giustizia che pubblica la sentenza ad oltre 13 mesi dalla decisione. E’ una vergogna alla quale siamo ormai tutti abituati, ma che dovrebbe al più presto cessare. (Luigi Cipriano)

La sentenza integrale in pdf qui sotto

Sent. n. 769-2016-GdP di Venezia-Avv. Ilda Piva

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Studio Legale Calvello